opencaselaw.ch

42.2024.54

Nel calcolo prestazioni di 9/24 non va computati fr. 20, poiché ric., quando ha riceuto a fine 8/24 tale imp. esiguo, aveva serie diffic. econ. Inoltre ella l'ha restituito già il 4/9. Restit. parte prest. 9/24 parzial. confermata. Alcune entrate non da considerare. Rinvio atti

Ticino · 2025-04-28 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1;STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

2.3.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.4.  L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.5.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS;dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A decorrere dal 1° gennaio 2023leDirettive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

"Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalle linee guida

 CSIAS)

1 persona 1’031.-- / mese

2 persone 1'577.-- / mese

3 persone 1'918.-- / mese

4 persone 2'206.-- / mese

5 persone 2'495.-- / mese

Per ogni persona + 209.-- / mese

supplementare”(cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)

Nel 2024 non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).

"Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalle linee guida

CSIAS)

1 persona 1’061.-- / mese

2 persone 1'624.-- / mese

3 persone 1'974.-- / mese

4 persone 2'271.-- / mese

5 persone 2'568.-- / mese

Per ogni persona + 216.-- / mese

supplementare”(cfr. BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)

2.6.  Nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.4.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

"(…)l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”

A tale proposito va osservato che questa Corte, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca; 33 cpv. 2 Laps applicabile in ambito dell’assistenza sociale in virtù del rinvio di cui all’art. 65 cpv. 1 Las).

Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su reclamo, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.;STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.;STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.;DTF 131 V 164consid. 2.1 pag. 164 e seg.;125 V 413consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

Per determinare se un assicurato abbia diritto o meno a una prestazione assistenziale, e meglio per fissare il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 22 Las; 5 Laps), si tiene conto, dunque, della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps; STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020; STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007; STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005).

2.9.  Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

È utile ricordare, del resto, cheè tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, perciò, stata erogata in contrasto con la legge.Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. consid. 2.13.;STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.;STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2;STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

Tale importo, sulla base del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.4.; 2.6.) e dell’obbligo di ridurre il dannoche incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.15.1.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio 8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.) doveva essere utilizzato dalla ricorrente, per far fronte alle proprie spese primarie, rispetto alle prestazioni assistenziali.

La ricorrente, da un profilo oggettivo (cfr. consid. 2.9.), ha di conseguenza percepito indebitamente parte della prestazione assistenziale ordinaria del mese di settembre 2024 calcolata senza computare la somma di fr. 234.55.

In concreto sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.9.).

Infatti l’USSI è venuto a conoscenza del versamento dell’ammontare di fr. 234.55 a favore della ricorrente tramite la documentazione trasmessa da quest’ultima in occasione della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 7 ottobre 2024 (cfr. doc. A1 inc. 42.2024.54 pag. 2; 597 segg. inc. 42.2024.44).

È, perciò, emerso un fatto nuovo atto a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto al calcolo iniziale della prestazione assistenziale di settembre 2024.

È, quindi, evidente che per tale mese il conteggio della prestazione assistenziale andava rivisto in base alle effettive entrate dell’insorgente.

2.13.  Per quanto attiene alla richiesta di condono della somma da restituire formulata nel ricorso (cfr. doc. I pag. 5 inc. 42.2024.54; consid. 1.9.), è utile ricordare che l’art. 26 cpv. 3 Laps prevede che“la restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave".

Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta(cfr.STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.;STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Pertanto la domanda di condono sarà esaminata con separata decisione dopo che la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato, conformemente a quanto indicato dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. III inc. 42.2024.54).

Anche l’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in casu per analogia, regola la “Informazione e consulenza” e ha il seguente tenore:

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_220/2021 del 12 maggio 2021 consid. 3.1.; STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFAC 192/04 del

E. 14 settembre 2005 consid.4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid.6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.).

2.15.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»),non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §   La decisione su reclamo impugnata è annullata e riformata nel senso che l’insorgente è tenuta a restituire l'importo di fr. 234.55 quale parte della prestazione assistenziale di settembre 2024 percepita a torto. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.42.2024.54-55

rs

Lugano

28 aprile 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 13 e del 16 dicembre 2024 di

RI 1

contro

le decisioni su reclamo del 2 e del 3 dicembre 2024 emanate da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenutoin fatto

1.6.  Il 20 gennaio 2025 il presidente del TCA, con giudizio 42.2024.44, ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia del 21 novembre 2024, in cui RI 1aveva lamentato il fatto chel’USSI non avessedato seguito,in particolare,ai suoi reclamidel 23 settembre 2024 e del 14 ottobre 2024 riguardanti l’importo della prestazione assistenziale del mese di settembre 2024 deciso l’11 settembre 2024, rispettivamente l’ordine di restituzione dell’8 ottobre 2024 di parte della prestazione assistenziale del mese di settembre 2024 (cfr. consid. 1.3.; 1.5.).

Pendente causa, e meglioil 2 e il 3 dicembre 2024, l’amministrazione aveva, in effetti, emesso le relative decisioni su reclamo.

in diritto

2.1.Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

Nella concreta evenienza i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro due decisioni su reclamo emessedall’USSI, le quali concernono fatti di ugual natura e presentano una stretta connessione materiale e giuridica.

Per economia processualele procedure ricorsuali 42.2024.54, e 42.2024.55 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 1;STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1;STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

2.3.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.4.  L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.5.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS;dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A decorrere dal 1° gennaio 2023leDirettive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

"Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalle linee guida

 CSIAS)

1 persona 1’031.-- / mese

2 persone 1'577.-- / mese

3 persone 1'918.-- / mese

4 persone 2'206.-- / mese

5 persone 2'495.-- / mese

Per ogni persona + 209.-- / mese

supplementare”(cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)

Nel 2024 non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).

"Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalle linee guida

CSIAS)

1 persona 1’061.-- / mese

2 persone 1'624.-- / mese

3 persone 1'974.-- / mese

4 persone 2'271.-- / mese

5 persone 2'568.-- / mese

Per ogni persona + 216.-- / mese

supplementare”(cfr. BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)

2.6.  Nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.4.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

"(…)l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”

A tale proposito va osservato che questa Corte, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca; 33 cpv. 2 Laps applicabile in ambito dell’assistenza sociale in virtù del rinvio di cui all’art. 65 cpv. 1 Las).

Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su reclamo, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.;STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.;STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.;DTF 131 V 164consid. 2.1 pag. 164 e seg.;125 V 413consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

Per determinare se un assicurato abbia diritto o meno a una prestazione assistenziale, e meglio per fissare il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 22 Las; 5 Laps), si tiene conto, dunque, della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps; STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020; STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007; STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005).

2.9.  Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

È utile ricordare, del resto, cheè tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, perciò, stata erogata in contrasto con la legge.Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. consid. 2.13.;STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.;STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2;STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

Tale importo, sulla base del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.4.; 2.6.) e dell’obbligo di ridurre il dannoche incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.15.1.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio 8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.) doveva essere utilizzato dalla ricorrente, per far fronte alle proprie spese primarie, rispetto alle prestazioni assistenziali.

La ricorrente, da un profilo oggettivo (cfr. consid. 2.9.), ha di conseguenza percepito indebitamente parte della prestazione assistenziale ordinaria del mese di settembre 2024 calcolata senza computare la somma di fr. 234.55.

In concreto sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.9.).

Infatti l’USSI è venuto a conoscenza del versamento dell’ammontare di fr. 234.55 a favore della ricorrente tramite la documentazione trasmessa da quest’ultima in occasione della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 7 ottobre 2024 (cfr. doc. A1 inc. 42.2024.54 pag. 2; 597 segg. inc. 42.2024.44).

È, perciò, emerso un fatto nuovo atto a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto al calcolo iniziale della prestazione assistenziale di settembre 2024.

È, quindi, evidente che per tale mese il conteggio della prestazione assistenziale andava rivisto in base alle effettive entrate dell’insorgente.

2.13.  Per quanto attiene alla richiesta di condono della somma da restituire formulata nel ricorso (cfr. doc. I pag. 5 inc. 42.2024.54; consid. 1.9.), è utile ricordare che l’art. 26 cpv. 3 Laps prevede che“la restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave".

Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta(cfr.STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.;STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Pertanto la domanda di condono sarà esaminata con separata decisione dopo che la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato, conformemente a quanto indicato dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. III inc. 42.2024.54).

Anche l’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in casu per analogia, regola la “Informazione e consulenza” e ha il seguente tenore:

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_220/2021 del 12 maggio 2021 consid. 3.1.; STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFAC 192/04 del 14 settembre 2005 consid.4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid.6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.).

2.15.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»),non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§   La decisione su reclamo impugnata è annullata e riformata nel senso che l’insorgente è tenuta a restituire l'importo di fr. 234.55 quale parte della prestazione assistenziale di settembre 2024 percepita a torto.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti