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42.2024.46

A giusta ragione l’USSI ha chiesto la restituzione di quanto riconosciuto a titolo di prestazioni assistenziali alla ricorrente per il periodo da gennaio a novembre 2023 ritenuto che tra la medesima ed il compagno vi era una convivenza stabile

Ticino · 2025-04-28 · Italiano TI
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Sachverhalt

determinanti per il conferimento e la fissazione delle prestazioni di aiuto finanziario, una sospensione di queste prestazioni è ammissibile (consid. 6).

2.7.  Questo Tribunale, in una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.

Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

In una sentenza 42.2022.19 del 20 giugno 2022, il TCA ha confermato il modo di procedere dell’USSI e ritenuto che tra il ricorrente e la compagna con cui da cinque anni aveva una relazione, dalla quale pernottava nella misura di 3-4 notti la settimana, che gli lavava i vestiti e prestava la vespa, vi era una convivenza stabile e non sussisteva, quindi, una semplice economia domestica.

Infine, con la STCA 42.2024. 36 del 2 dicembre 2024, questa Corte, per concludere che tra un’assistita ed il compagno vi era una convivenza ai sensi della Laps, ha ritenuto determinante il reciproco aiuto che i due si fornivano sia quando avevano un unico domicilio, che successivamente alla locazione da parte della donna di un ente diverso da quello ove risultava domiciliato l’uomo.

In particolare, il TCA ha rilevato che il compagno di quell’assistita “ha intestato a proprio nome la moto che la compagna utilizza e che la medesima considera come propria, indicando di averla acquistata personalmente quando la coppia, dopo la separazione della donna dal marito, abitava insieme”, la accompagnava regolarmente “agli incontri con l’assistente sociale (…), o alle visite mediche”, o ancora al verbale tenutosi presso l’Ispettorato sociale.

Quella beneficiaria di prestazioni Las, da parte sua, oltre ad aver ospitato il compagno presso l’appartamento da lei locato, “si occupa dei lavori di giardinaggio che l’uomo non può svolgere per limitazioni fisiche e/o di lavare i suoi vestiti”.

“Oltre a trascorrere la “quasi totalità” del tempo insieme” - come del resto attestavano anche i controlli di Polizia discreti esperiti sull’arco di sei mesi e gli interventi per i quali, a fronte dei litigi tra i due, era stata chiamata la Polizia che di volta in volta li aveva trovati sempre insieme, che fosse al domicilio dell’una o dell’altro - “la coppia” in questione divideva “inoltre le spese quotidiane, relative ad uscite ed acquisiti di generi alimentari”

Sulla presenza solamente di alcuni effetti personali dell’uomo a casa della compagna, questa Corte aveva rilevato che “La circostanza che a casa della donna non siano stati trovati tutti gli effetti personali dell’uomo, non è determinante, ritenuto che (…) non è in ogni caso escluso che due conviventi ai sensi della Laps possano avere due domicili distinti”, precisando, in ogni caso, che quelli trovati nell’abitazione di quell’assistita e riconducibili al compagno erano oggetti “di uso quotidiano, come il deodorante, i medicinali, il rasoio, i cavi vari e le diverse paia di scarpe; segno, anche questo, che la sua presenza in quella casa è costante” (cfr. STCA 42.2024.36 del 2 dicembre 2024, consid. 2.9.).

Al riguardo cfr. pure STCA 42.2018.40 del 5 febbraio 2019; STCA 42.2016.30 del 24 aprile 2017; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; STCA 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

In sede ricorsuale, RI 1 ha prodotto la seguente documentazione:

2.9.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte, attentamente vagliata la documentazione agli atti, ritiene che l’operato dell’USSI debba essere tutelato per i motivi qui di seguito esposti.

Innanzitutto, il TCA rammenta che la sussistenza di una convivenza stabile ai sensi della Laps non dipende da come RI 1 e __________, nel periodo determinante ai fini della presente vertenza e quindi da gennaio a novembre 2023, avevano deciso di organizzarsi nella loro vita di coppia, vale a dire se con un domicilio congiunto o con due separati.

Come visto (cfr. supra consid. 2.6.), la giurisprudenza federale ha già stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci.

Riguardo alla tesi ricorsuale secondo cui “non corrisponde al vero che a partire dal mese di aprile 2022 la ricorrente ha intrattenuto una convivenza stabile (convivenza) con il signor __________ ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c LAPS”, il TCA rileva che se la legale di RI 1 contesta quanto indicato nel rapporto “ispettorato-chiusura caso” (cfr. supra consid. 1.6.), incontestate sono, per contro, rimaste le risposte fornite, rilette e sottoscritte senza osservazione alcuna il 7 novembre 2023 da RI 1 in occasione della propria audizione in presenza di due collaboratori dell’Ispettorato sociale.

La ricorrente, in quell’occasione, ha in particolare riferito che:

In occasione di quel verbale e dell’ispezione domiciliare esperita subito dopo presso l’abitazione di Via __________, del resto, è emerso che la ricorrente fa uso dell’auto del “compagno”, parte dei cui effetti personali si trova presso l’appartamento locato dalla ricorrente.

Tra quanto ritrovato a casa di RI 1 ed appartenente a __________ si annoverano, poi, oggetti di uso quotidiano, quali prodotti per il bagno, sigarette, la giacca del lavoro, scarpe e vestiti. Ed il motivo per il quale a casa della donna non si sono trovati più oggetti riconducibili a __________, è la stessa ricorrente a spiegarlo quando indica che nell’appartamento da lei locato “Ci sono solo le mie cose e forse qualche effetto personale del mio compagno in quanto lui ogni tanto si ferma a dormire da me ma di solito mi fermo io da lui”.

Si rileva, inoltre, che il viaggio in __________ fatto dalla ricorrente sul finire di ottobre 2023 sarebbe stato interamente pagato dal compagno, che RI 1 metteva a disposizione dell’uomo - che ha un’automobile e un motoveicolo - il posteggio, che l’assistita in Via __________ si occupava di fare il bucato del compagno, ch’ella ha dichiarato di “passare tempo sia qui[ndr: nell’appartamento di Via __________]che a casa del sig. __________”, come del resto fa anche il gatto della donna, che al momento dell’ispezione si trovava “a casa del sig. __________”, le sue ciotole trovandosi però anche nell’appartamento ispezionato (cfr. supra consid. 2.8.).

Questa Corte constata che, sentita al momento in cui ha presentato la propria domanda di prestazioni Las, la ricorrente aveva del resto già pacificamente dichiarato di convivere.

L’unico cambiamento che la convivenza, intesa come tale ai sensi della Laps, tra RI 1 e __________ ha subito è stata la locazione da parte della coppia di un secondo appartamento, rispetto a quello di __________ che l’uomo locava sino a febbraio 2023; cambiamento, questo inerente al doppio domicilio ed a come i due avessero deciso di organizzare la propria vita di coppia, che, come visto, è irrilevante.

Determinante, per contro, è il fatto che immutato rispetto a prima di gennaio 2023 è rimasto il reciproco sostegno che i due si prestano, che trova riscontro in tutti gli elementi succitati, oltre che nella condivisione della vita quotidiana, che sia a casa dell’uno o dell’altra, come del resto risulta anche dal rapporto di Polizia.

Con riferimento a quanto la ricorrente ha preteso successivamente all’audizione ed all’ispezione del 7 novembre 2023, indicando, dapprima, e meglio nel reclamo del 24 novembre 2023, di non aver mai convissuto con __________ (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 69), poi, con reclamo del 2 aprile 2024, che il medesimo “è diventato in seguito”,rispetto ad aprile 2022, “una frequentazione e un gran sostegno per la signora, ma non vi era una relazione stabile, per questo non si è mai valutata a suo tempo l’idea di una convivenza”(cfr. supra consid. 1.4. e doc. 9-10), il TCA ricorda chein applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr.U.Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Le dichiarazioni iniziali della ricorrente, peraltro, danno atto del fatto che la medesima, separatasi dal marito ad aprile 2022 quando già, ha riferito la stessa RI 1, aveva una relazione con __________, si è trasferita presso il compagno nel giro di pochi giorni. L’uomo era a quel momento a sua volta separato dalla propria moglie (dalla quale era autorizzato a vivere separato da fine giugno 2021; cfr. supra consid. 2.8.).

Altrettanto deve essere rammentato che sino a quando ha inoltrato la propria domanda volta all’ottenimento delle prestazioni Las, ella abitava a tutti gli effetti presso __________ __________ che la ospitava da oltre otto mesi.

Anche successivamente alla locazione da parte della donna di un altro appartamento, l’aiuto reciproco in seno alla coppia è rimasto una costante del loro rapporto (cfr. supra).

In ragione di tutto quanto precede ed in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_404/2020 dell’11 STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) questo Tribunale deve concludere che da gennaio a novembre 2023 tra la ricorrente e __________ vi era una convivenza stabile ai sensi della Laps.

Ne consegue che a ragione l’USSI haritenuto che la convivenza stabile ai sensi della Laps tra la ricorrente ed il compagno sussisteva da gennaio a novembre ed ha, quindi, chiesto la restituzione di quanto corrisposto al RI 1 in quel lasso temporale.

L’argomentazione ricorsuale secondo cui “__________è stato separato dalla moglie dal 1. marzo 2021 fino al divorzio avvenuto in data 12 ottobre 2023. Considerato che egli già prima del divorzio versava dei contributi alimentari in favore della figlia pari a CHF 964.- oltre AF, egli doveva venir considerato nell’unità di riferimento della moglie e della figlia e dunque non poteva essere considerato anche in quella della ricorrente perlomeno da gennaio a fine ottobre 2023” (cfr. supra consid. 1.6.) non può essere seguita.

Il TCA ricorda che l’art. 4 cpv. 1 Laps, prevede, innanzitutto, che l’unità di riferimento è costituita segnatamente dal coniuge del titolare del diritto (lett. b), rispettivamente dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c). Se è vero che ai sensi dell’art. 4c cpv. 1 Laps, se i coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi costituisce un’unità di riferimento se sono ossequiati cumulativamente determinati presupposti, fra i quali: non vi è un’abitazione coniugale (art. 162 CC), non vi è comunione domestica (art. 175 CC), ogni coniuge ha un domicilio proprio (art. 23 CC) e la separazione dura al almeno un anno, nel caso di specie, ad essere determinante è che, per quanto qui ci interessa, da gennaio a novembre 2023 tra la ricorrente ed il compagno vi era una relazione stabile ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps.

Determinante, in concreto, è che dalla separazione dell’ex moglie, __________ adempie i requisiti di cui all’art. 4c cpv. 1 Laps e costituisce quindi una diversa unità di riferimento rispetto all’ex coniuge. Il fatto ch’egli dovesse e debba versare dei contributi alimentare in favore della figlia che abita con la madre è ininfluente ai fini della presente vertenza. Quanto precede a maggior ragione ritenuto che in concreto, per tutte le ragioni suesposte, è accertato che __________ abbia costituito una nuova unità di riferimento con RI 1.

Nella fattispecie sono quindi, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. supra consid. 2.3.).

In effetti rispetto a quando l’USSI ha conteggiato le prestazioni spettanti alla ricorrente, sono emersi dei fatti nuovi atti ad indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.

È quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle effettive entrate dell’unità di riferimento che doveva includere, oltre all’assistita, anche il compagno.

In quel periodo, quindi, la ricorrente da un profilooggettivoha effettivamente percepito indebitamente delle prestazioni assistenziali.

Al riguardo è utile ribadire (cfr. supra consid. 2.3.) che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.

2.13.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»),non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

2.4.  Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las):

"1L’unità di riferimento è costituita:

a)   dal titolare del diritto;

b)   dal coniuge o dal partner registrato;

c)   dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d)   dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e)   dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7"

L’art. 4c Laps, relativo ai coniugi separati di fatto, prevede:

"1 Se i coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi costituisce un’unità di riferimento se, cumulativamente:

a)non vi è un’abitazione coniugale (art. 162 CC);

b) non vi è comunione domestica (art. 175 CC);

c) ogni coniuge ha un domicilio proprio (art. 23 CC);

d) non vi è unione dei mezzi finanziari per l’abitazione ed il mantenimento comprovata da una convenzione alimentare sottoscritta da entrambi i coniugi, oppure la separazione di fatto perdura da almeno un anno.

2 Se vi sono figli in comune, la convenzione di cui al cpv. 1 lett. d) deve essere omologata dal giudice oppure deve essere stata avviata una procedura di separazione legale o in vista dell’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale (art. 171 CC).

3 L’anno di separazione di cui al cpv. 1 decorre dal momento in cui i coniugi hanno costituito domicilio proprio, attestato dal contratto di locazione oppure dalla cancelleria del Comune.

Giusta l’art. 1 cpv. 1 Reg.Laps non sono considerati coniugi ai sensi dell’art. 4 della legge i coniugi separati legalmente.

L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:

"La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppureprocura gli stessi vantaggi di un matrimonio,a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

"2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1    Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:

"(…)Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

"Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti(locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

E. 2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps) 2.2.1    Partner convivente L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune. Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia. Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti. Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi). Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio. Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini. Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi. Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no." Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che: " (…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile. Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi. L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni." Da l Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta: " Articolo 2a; partner conviventi Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune. Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1). Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

E. 2.13 In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las ). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

E. 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

"D.4.4. Contributo di concubinato

"F.5 Comunità di abitazione e vita di tipo familiare

F.5.1 Principi

Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe".Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr.  STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid.2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid.4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6.  Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciprocoex legefra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

In una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

"(…)

5.5Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1consid. 3.2.4 p. 6; voir aussiATF 106 II 1consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié";ATF 118 II 235consid.3a p. 237;ATF 114 II 295consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss).(…).”

Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Secondo l’Alta Corte il budget CSIAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

Con sentenza DTF 149 V 250, l’Alta Corte- dopo aver stabilito che la sospensione delle prestazioni di assistenza sociale può avvenire unicamente mediante una decisione formale - nel caso di un ricorrenteal quale l’amministrazione ha sospeso i pagamenti dell’assistenza sociale, non avendo egli trasmesso all’amministrazione la documentazione relativa alla sua partner, convivente ed incinta, ha ricordato che non è arbitrario tenere conto di una relazione di concubinato stabile nel contesto della concessione delle prestazioni dell’aiuto sociale in presenza di risorse economiche, benché non esista un dovere legale e reciproco di mantenimento tra i partner. In quest’ottica è concepibile considerare il fatto che questi siano pronti ad assicurarsi mutualmente assistenza.

Di principio è ammissibile computare un contributo di concubinato nel calcolo dell’aiuto sociale riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.

Questione lasciata aperta è invece stata quella di sapere se analogamente vale nel caso in cui la persona non sostenuta dall'assistenza sociale sia beneficiaria di prestazioni complementari a una rendita AVS/AI (consid. 5).

Se la persona beneficiaria dell'assistenza sociale rifiuta di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per il conferimento e la fissazione delle prestazioni di aiuto finanziario, una sospensione di queste prestazioni è ammissibile (consid. 6).

2.7.  Questo Tribunale, in una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.

Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

In una sentenza 42.2022.19 del 20 giugno 2022, il TCA ha confermato il modo di procedere dell’USSI e ritenuto che tra il ricorrente e la compagna con cui da cinque anni aveva una relazione, dalla quale pernottava nella misura di 3-4 notti la settimana, che gli lavava i vestiti e prestava la vespa, vi era una convivenza stabile e non sussisteva, quindi, una semplice economia domestica.

Infine, con la STCA 42.2024. 36 del 2 dicembre 2024, questa Corte, per concludere che tra un’assistita ed il compagno vi era una convivenza ai sensi della Laps, ha ritenuto determinante il reciproco aiuto che i due si fornivano sia quando avevano un unico domicilio, che successivamente alla locazione da parte della donna di un ente diverso da quello ove risultava domiciliato l’uomo.

In particolare, il TCA ha rilevato che il compagno di quell’assistita “ha intestato a proprio nome la moto che la compagna utilizza e che la medesima considera come propria, indicando di averla acquistata personalmente quando la coppia, dopo la separazione della donna dal marito, abitava insieme”, la accompagnava regolarmente “agli incontri con l’assistente sociale (…), o alle visite mediche”, o ancora al verbale tenutosi presso l’Ispettorato sociale.

Quella beneficiaria di prestazioni Las, da parte sua, oltre ad aver ospitato il compagno presso l’appartamento da lei locato, “si occupa dei lavori di giardinaggio che l’uomo non può svolgere per limitazioni fisiche e/o di lavare i suoi vestiti”.

“Oltre a trascorrere la “quasi totalità” del tempo insieme” - come del resto attestavano anche i controlli di Polizia discreti esperiti sull’arco di sei mesi e gli interventi per i quali, a fronte dei litigi tra i due, era stata chiamata la Polizia che di volta in volta li aveva trovati sempre insieme, che fosse al domicilio dell’una o dell’altro - “la coppia” in questione divideva “inoltre le spese quotidiane, relative ad uscite ed acquisiti di generi alimentari”

Sulla presenza solamente di alcuni effetti personali dell’uomo a casa della compagna, questa Corte aveva rilevato che “La circostanza che a casa della donna non siano stati trovati tutti gli effetti personali dell’uomo, non è determinante, ritenuto che (…) non è in ogni caso escluso che due conviventi ai sensi della Laps possano avere due domicili distinti”, precisando, in ogni caso, che quelli trovati nell’abitazione di quell’assistita e riconducibili al compagno erano oggetti “di uso quotidiano, come il deodorante, i medicinali, il rasoio, i cavi vari e le diverse paia di scarpe; segno, anche questo, che la sua presenza in quella casa è costante” (cfr. STCA 42.2024.36 del 2 dicembre 2024, consid. 2.9.).

Al riguardo cfr. pure STCA 42.2018.40 del 5 febbraio 2019; STCA 42.2016.30 del 24 aprile 2017; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; STCA 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

In sede ricorsuale, RI 1 ha prodotto la seguente documentazione:

2.9.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte, attentamente vagliata la documentazione agli atti, ritiene che l’operato dell’USSI debba essere tutelato per i motivi qui di seguito esposti.

Innanzitutto, il TCA rammenta che la sussistenza di una convivenza stabile ai sensi della Laps non dipende da come RI 1 e __________, nel periodo determinante ai fini della presente vertenza e quindi da gennaio a novembre 2023, avevano deciso di organizzarsi nella loro vita di coppia, vale a dire se con un domicilio congiunto o con due separati.

Come visto (cfr. supra consid. 2.6.), la giurisprudenza federale ha già stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci.

Riguardo alla tesi ricorsuale secondo cui “non corrisponde al vero che a partire dal mese di aprile 2022 la ricorrente ha intrattenuto una convivenza stabile (convivenza) con il signor __________ ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c LAPS”, il TCA rileva che se la legale di RI 1 contesta quanto indicato nel rapporto “ispettorato-chiusura caso” (cfr. supra consid. 1.6.), incontestate sono, per contro, rimaste le risposte fornite, rilette e sottoscritte senza osservazione alcuna il 7 novembre 2023 da RI 1 in occasione della propria audizione in presenza di due collaboratori dell’Ispettorato sociale.

La ricorrente, in quell’occasione, ha in particolare riferito che:

In occasione di quel verbale e dell’ispezione domiciliare esperita subito dopo presso l’abitazione di Via __________, del resto, è emerso che la ricorrente fa uso dell’auto del “compagno”, parte dei cui effetti personali si trova presso l’appartamento locato dalla ricorrente.

Tra quanto ritrovato a casa di RI 1 ed appartenente a __________ si annoverano, poi, oggetti di uso quotidiano, quali prodotti per il bagno, sigarette, la giacca del lavoro, scarpe e vestiti. Ed il motivo per il quale a casa della donna non si sono trovati più oggetti riconducibili a __________, è la stessa ricorrente a spiegarlo quando indica che nell’appartamento da lei locato “Ci sono solo le mie cose e forse qualche effetto personale del mio compagno in quanto lui ogni tanto si ferma a dormire da me ma di solito mi fermo io da lui”.

Si rileva, inoltre, che il viaggio in __________ fatto dalla ricorrente sul finire di ottobre 2023 sarebbe stato interamente pagato dal compagno, che RI 1 metteva a disposizione dell’uomo - che ha un’automobile e un motoveicolo - il posteggio, che l’assistita in Via __________ si occupava di fare il bucato del compagno, ch’ella ha dichiarato di “passare tempo sia qui[ndr: nell’appartamento di Via __________]che a casa del sig. __________”, come del resto fa anche il gatto della donna, che al momento dell’ispezione si trovava “a casa del sig. __________”, le sue ciotole trovandosi però anche nell’appartamento ispezionato (cfr. supra consid. 2.8.).

Questa Corte constata che, sentita al momento in cui ha presentato la propria domanda di prestazioni Las, la ricorrente aveva del resto già pacificamente dichiarato di convivere.

L’unico cambiamento che la convivenza, intesa come tale ai sensi della Laps, tra RI 1 e __________ ha subito è stata la locazione da parte della coppia di un secondo appartamento, rispetto a quello di __________ che l’uomo locava sino a febbraio 2023; cambiamento, questo inerente al doppio domicilio ed a come i due avessero deciso di organizzare la propria vita di coppia, che, come visto, è irrilevante.

Determinante, per contro, è il fatto che immutato rispetto a prima di gennaio 2023 è rimasto il reciproco sostegno che i due si prestano, che trova riscontro in tutti gli elementi succitati, oltre che nella condivisione della vita quotidiana, che sia a casa dell’uno o dell’altra, come del resto risulta anche dal rapporto di Polizia.

Con riferimento a quanto la ricorrente ha preteso successivamente all’audizione ed all’ispezione del 7 novembre 2023, indicando, dapprima, e meglio nel reclamo del 24 novembre 2023, di non aver mai convissuto con __________ (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 69), poi, con reclamo del 2 aprile 2024, che il medesimo “è diventato in seguito”,rispetto ad aprile 2022, “una frequentazione e un gran sostegno per la signora, ma non vi era una relazione stabile, per questo non si è mai valutata a suo tempo l’idea di una convivenza”(cfr. supra consid. 1.4. e doc. 9-10), il TCA ricorda chein applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr.U.Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Le dichiarazioni iniziali della ricorrente, peraltro, danno atto del fatto che la medesima, separatasi dal marito ad aprile 2022 quando già, ha riferito la stessa RI 1, aveva una relazione con __________, si è trasferita presso il compagno nel giro di pochi giorni. L’uomo era a quel momento a sua volta separato dalla propria moglie (dalla quale era autorizzato a vivere separato da fine giugno 2021; cfr. supra consid. 2.8.).

Altrettanto deve essere rammentato che sino a quando ha inoltrato la propria domanda volta all’ottenimento delle prestazioni Las, ella abitava a tutti gli effetti presso __________ __________ che la ospitava da oltre otto mesi.

Anche successivamente alla locazione da parte della donna di un altro appartamento, l’aiuto reciproco in seno alla coppia è rimasto una costante del loro rapporto (cfr. supra).

In ragione di tutto quanto precede ed in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_404/2020 dell’11 STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del

E. 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) questo Tribunale deve concludere che da gennaio a novembre 2023 tra la ricorrente e __________ vi era una convivenza stabile ai sensi della Laps.

Ne consegue che a ragione l’USSI haritenuto che la convivenza stabile ai sensi della Laps tra la ricorrente ed il compagno sussisteva da gennaio a novembre ed ha, quindi, chiesto la restituzione di quanto corrisposto al RI 1 in quel lasso temporale.

L’argomentazione ricorsuale secondo cui “__________è stato separato dalla moglie dal 1. marzo 2021 fino al divorzio avvenuto in data 12 ottobre 2023. Considerato che egli già prima del divorzio versava dei contributi alimentari in favore della figlia pari a CHF 964.- oltre AF, egli doveva venir considerato nell’unità di riferimento della moglie e della figlia e dunque non poteva essere considerato anche in quella della ricorrente perlomeno da gennaio a fine ottobre 2023” (cfr. supra consid. 1.6.) non può essere seguita.

Il TCA ricorda che l’art. 4 cpv. 1 Laps, prevede, innanzitutto, che l’unità di riferimento è costituita segnatamente dal coniuge del titolare del diritto (lett. b), rispettivamente dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c). Se è vero che ai sensi dell’art. 4c cpv. 1 Laps, se i coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi costituisce un’unità di riferimento se sono ossequiati cumulativamente determinati presupposti, fra i quali: non vi è un’abitazione coniugale (art. 162 CC), non vi è comunione domestica (art. 175 CC), ogni coniuge ha un domicilio proprio (art. 23 CC) e la separazione dura al almeno un anno, nel caso di specie, ad essere determinante è che, per quanto qui ci interessa, da gennaio a novembre 2023 tra la ricorrente ed il compagno vi era una relazione stabile ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps.

Determinante, in concreto, è che dalla separazione dell’ex moglie, __________ adempie i requisiti di cui all’art. 4c cpv. 1 Laps e costituisce quindi una diversa unità di riferimento rispetto all’ex coniuge. Il fatto ch’egli dovesse e debba versare dei contributi alimentare in favore della figlia che abita con la madre è ininfluente ai fini della presente vertenza. Quanto precede a maggior ragione ritenuto che in concreto, per tutte le ragioni suesposte, è accertato che __________ abbia costituito una nuova unità di riferimento con RI 1.

Nella fattispecie sono quindi, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. supra consid. 2.3.).

In effetti rispetto a quando l’USSI ha conteggiato le prestazioni spettanti alla ricorrente, sono emersi dei fatti nuovi atti ad indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.

È quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle effettive entrate dell’unità di riferimento che doveva includere, oltre all’assistita, anche il compagno.

In quel periodo, quindi, la ricorrente da un profilooggettivoha effettivamente percepito indebitamente delle prestazioni assistenziali.

Al riguardo è utile ribadire (cfr. supra consid. 2.3.) che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.

2.13.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»),non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 La segretaria Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2024.46

CL/gm

Lugano

28 aprile 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto,in fatto

1.7.  Nella sua risposta del 20 dicembre 2024 l’USSI ha proposto la reiezione del ricorso ed osservato quanto segue:

1.8.  In data 23 dicembre 2024, il TCA ha assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

1.9.  Il 27 febbraio 2025, ritenuta la documentazione versata agli atti in sede ricorsuale da RI 1, riguardante __________ sia dal profilo della sua situazione personale che finanziaria, ha chiesto alla parte resistente di prendere posizione al riguardo per quanto attiene al periodo da gennaio a novembre 2023 (cfr. doc. V).

1.10.  Il 10 marzo 2025, l’USSI ha, quindi, osservato quanto segue:

in diritto

2.2.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317),resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

2.4.  Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las):

"1L’unità di riferimento è costituita:

a)   dal titolare del diritto;

b)   dal coniuge o dal partner registrato;

c)   dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d)   dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e)   dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7"

L’art. 4c Laps, relativo ai coniugi separati di fatto, prevede:

"1 Se i coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi costituisce un’unità di riferimento se, cumulativamente:

a)non vi è un’abitazione coniugale (art. 162 CC);

b) non vi è comunione domestica (art. 175 CC);

c) ogni coniuge ha un domicilio proprio (art. 23 CC);

d) non vi è unione dei mezzi finanziari per l’abitazione ed il mantenimento comprovata da una convenzione alimentare sottoscritta da entrambi i coniugi, oppure la separazione di fatto perdura da almeno un anno.

2 Se vi sono figli in comune, la convenzione di cui al cpv. 1 lett. d) deve essere omologata dal giudice oppure deve essere stata avviata una procedura di separazione legale o in vista dell’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale (art. 171 CC).

3 L’anno di separazione di cui al cpv. 1 decorre dal momento in cui i coniugi hanno costituito domicilio proprio, attestato dal contratto di locazione oppure dalla cancelleria del Comune.

Giusta l’art. 1 cpv. 1 Reg.Laps non sono considerati coniugi ai sensi dell’art. 4 della legge i coniugi separati legalmente.

L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:

"La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppureprocura gli stessi vantaggi di un matrimonio,a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

"2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1    Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:

"(…)Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

"Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti(locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

"D.4.4. Contributo di concubinato

"F.5 Comunità di abitazione e vita di tipo familiare

F.5.1 Principi

Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe".Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr.  STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid.2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid.4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6.  Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciprocoex legefra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

In una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

"(…)

5.5Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1consid. 3.2.4 p. 6; voir aussiATF 106 II 1consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié";ATF 118 II 235consid.3a p. 237;ATF 114 II 295consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss).(…).”

Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Secondo l’Alta Corte il budget CSIAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

Con sentenza DTF 149 V 250, l’Alta Corte- dopo aver stabilito che la sospensione delle prestazioni di assistenza sociale può avvenire unicamente mediante una decisione formale - nel caso di un ricorrenteal quale l’amministrazione ha sospeso i pagamenti dell’assistenza sociale, non avendo egli trasmesso all’amministrazione la documentazione relativa alla sua partner, convivente ed incinta, ha ricordato che non è arbitrario tenere conto di una relazione di concubinato stabile nel contesto della concessione delle prestazioni dell’aiuto sociale in presenza di risorse economiche, benché non esista un dovere legale e reciproco di mantenimento tra i partner. In quest’ottica è concepibile considerare il fatto che questi siano pronti ad assicurarsi mutualmente assistenza.

Di principio è ammissibile computare un contributo di concubinato nel calcolo dell’aiuto sociale riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.

Questione lasciata aperta è invece stata quella di sapere se analogamente vale nel caso in cui la persona non sostenuta dall'assistenza sociale sia beneficiaria di prestazioni complementari a una rendita AVS/AI (consid. 5).

Se la persona beneficiaria dell'assistenza sociale rifiuta di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per il conferimento e la fissazione delle prestazioni di aiuto finanziario, una sospensione di queste prestazioni è ammissibile (consid. 6).

2.7.  Questo Tribunale, in una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.

Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

In una sentenza 42.2022.19 del 20 giugno 2022, il TCA ha confermato il modo di procedere dell’USSI e ritenuto che tra il ricorrente e la compagna con cui da cinque anni aveva una relazione, dalla quale pernottava nella misura di 3-4 notti la settimana, che gli lavava i vestiti e prestava la vespa, vi era una convivenza stabile e non sussisteva, quindi, una semplice economia domestica.

Infine, con la STCA 42.2024. 36 del 2 dicembre 2024, questa Corte, per concludere che tra un’assistita ed il compagno vi era una convivenza ai sensi della Laps, ha ritenuto determinante il reciproco aiuto che i due si fornivano sia quando avevano un unico domicilio, che successivamente alla locazione da parte della donna di un ente diverso da quello ove risultava domiciliato l’uomo.

In particolare, il TCA ha rilevato che il compagno di quell’assistita “ha intestato a proprio nome la moto che la compagna utilizza e che la medesima considera come propria, indicando di averla acquistata personalmente quando la coppia, dopo la separazione della donna dal marito, abitava insieme”, la accompagnava regolarmente “agli incontri con l’assistente sociale (…), o alle visite mediche”, o ancora al verbale tenutosi presso l’Ispettorato sociale.

Quella beneficiaria di prestazioni Las, da parte sua, oltre ad aver ospitato il compagno presso l’appartamento da lei locato, “si occupa dei lavori di giardinaggio che l’uomo non può svolgere per limitazioni fisiche e/o di lavare i suoi vestiti”.

“Oltre a trascorrere la “quasi totalità” del tempo insieme” - come del resto attestavano anche i controlli di Polizia discreti esperiti sull’arco di sei mesi e gli interventi per i quali, a fronte dei litigi tra i due, era stata chiamata la Polizia che di volta in volta li aveva trovati sempre insieme, che fosse al domicilio dell’una o dell’altro - “la coppia” in questione divideva “inoltre le spese quotidiane, relative ad uscite ed acquisiti di generi alimentari”

Sulla presenza solamente di alcuni effetti personali dell’uomo a casa della compagna, questa Corte aveva rilevato che “La circostanza che a casa della donna non siano stati trovati tutti gli effetti personali dell’uomo, non è determinante, ritenuto che (…) non è in ogni caso escluso che due conviventi ai sensi della Laps possano avere due domicili distinti”, precisando, in ogni caso, che quelli trovati nell’abitazione di quell’assistita e riconducibili al compagno erano oggetti “di uso quotidiano, come il deodorante, i medicinali, il rasoio, i cavi vari e le diverse paia di scarpe; segno, anche questo, che la sua presenza in quella casa è costante” (cfr. STCA 42.2024.36 del 2 dicembre 2024, consid. 2.9.).

Al riguardo cfr. pure STCA 42.2018.40 del 5 febbraio 2019; STCA 42.2016.30 del 24 aprile 2017; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; STCA 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

In sede ricorsuale, RI 1 ha prodotto la seguente documentazione:

2.9.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte, attentamente vagliata la documentazione agli atti, ritiene che l’operato dell’USSI debba essere tutelato per i motivi qui di seguito esposti.

Innanzitutto, il TCA rammenta che la sussistenza di una convivenza stabile ai sensi della Laps non dipende da come RI 1 e __________, nel periodo determinante ai fini della presente vertenza e quindi da gennaio a novembre 2023, avevano deciso di organizzarsi nella loro vita di coppia, vale a dire se con un domicilio congiunto o con due separati.

Come visto (cfr. supra consid. 2.6.), la giurisprudenza federale ha già stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci.

Riguardo alla tesi ricorsuale secondo cui “non corrisponde al vero che a partire dal mese di aprile 2022 la ricorrente ha intrattenuto una convivenza stabile (convivenza) con il signor __________ ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c LAPS”, il TCA rileva che se la legale di RI 1 contesta quanto indicato nel rapporto “ispettorato-chiusura caso” (cfr. supra consid. 1.6.), incontestate sono, per contro, rimaste le risposte fornite, rilette e sottoscritte senza osservazione alcuna il 7 novembre 2023 da RI 1 in occasione della propria audizione in presenza di due collaboratori dell’Ispettorato sociale.

La ricorrente, in quell’occasione, ha in particolare riferito che:

In occasione di quel verbale e dell’ispezione domiciliare esperita subito dopo presso l’abitazione di Via __________, del resto, è emerso che la ricorrente fa uso dell’auto del “compagno”, parte dei cui effetti personali si trova presso l’appartamento locato dalla ricorrente.

Tra quanto ritrovato a casa di RI 1 ed appartenente a __________ si annoverano, poi, oggetti di uso quotidiano, quali prodotti per il bagno, sigarette, la giacca del lavoro, scarpe e vestiti. Ed il motivo per il quale a casa della donna non si sono trovati più oggetti riconducibili a __________, è la stessa ricorrente a spiegarlo quando indica che nell’appartamento da lei locato “Ci sono solo le mie cose e forse qualche effetto personale del mio compagno in quanto lui ogni tanto si ferma a dormire da me ma di solito mi fermo io da lui”.

Si rileva, inoltre, che il viaggio in __________ fatto dalla ricorrente sul finire di ottobre 2023 sarebbe stato interamente pagato dal compagno, che RI 1 metteva a disposizione dell’uomo - che ha un’automobile e un motoveicolo - il posteggio, che l’assistita in Via __________ si occupava di fare il bucato del compagno, ch’ella ha dichiarato di “passare tempo sia qui[ndr: nell’appartamento di Via __________]che a casa del sig. __________”, come del resto fa anche il gatto della donna, che al momento dell’ispezione si trovava “a casa del sig. __________”, le sue ciotole trovandosi però anche nell’appartamento ispezionato (cfr. supra consid. 2.8.).

Questa Corte constata che, sentita al momento in cui ha presentato la propria domanda di prestazioni Las, la ricorrente aveva del resto già pacificamente dichiarato di convivere.

L’unico cambiamento che la convivenza, intesa come tale ai sensi della Laps, tra RI 1 e __________ ha subito è stata la locazione da parte della coppia di un secondo appartamento, rispetto a quello di __________ che l’uomo locava sino a febbraio 2023; cambiamento, questo inerente al doppio domicilio ed a come i due avessero deciso di organizzare la propria vita di coppia, che, come visto, è irrilevante.

Determinante, per contro, è il fatto che immutato rispetto a prima di gennaio 2023 è rimasto il reciproco sostegno che i due si prestano, che trova riscontro in tutti gli elementi succitati, oltre che nella condivisione della vita quotidiana, che sia a casa dell’uno o dell’altra, come del resto risulta anche dal rapporto di Polizia.

Con riferimento a quanto la ricorrente ha preteso successivamente all’audizione ed all’ispezione del 7 novembre 2023, indicando, dapprima, e meglio nel reclamo del 24 novembre 2023, di non aver mai convissuto con __________ (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 69), poi, con reclamo del 2 aprile 2024, che il medesimo “è diventato in seguito”,rispetto ad aprile 2022, “una frequentazione e un gran sostegno per la signora, ma non vi era una relazione stabile, per questo non si è mai valutata a suo tempo l’idea di una convivenza”(cfr. supra consid. 1.4. e doc. 9-10), il TCA ricorda chein applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr.U.Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Le dichiarazioni iniziali della ricorrente, peraltro, danno atto del fatto che la medesima, separatasi dal marito ad aprile 2022 quando già, ha riferito la stessa RI 1, aveva una relazione con __________, si è trasferita presso il compagno nel giro di pochi giorni. L’uomo era a quel momento a sua volta separato dalla propria moglie (dalla quale era autorizzato a vivere separato da fine giugno 2021; cfr. supra consid. 2.8.).

Altrettanto deve essere rammentato che sino a quando ha inoltrato la propria domanda volta all’ottenimento delle prestazioni Las, ella abitava a tutti gli effetti presso __________ __________ che la ospitava da oltre otto mesi.

Anche successivamente alla locazione da parte della donna di un altro appartamento, l’aiuto reciproco in seno alla coppia è rimasto una costante del loro rapporto (cfr. supra).

In ragione di tutto quanto precede ed in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_404/2020 dell’11 STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) questo Tribunale deve concludere che da gennaio a novembre 2023 tra la ricorrente e __________ vi era una convivenza stabile ai sensi della Laps.

Ne consegue che a ragione l’USSI haritenuto che la convivenza stabile ai sensi della Laps tra la ricorrente ed il compagno sussisteva da gennaio a novembre ed ha, quindi, chiesto la restituzione di quanto corrisposto al RI 1 in quel lasso temporale.

L’argomentazione ricorsuale secondo cui “__________è stato separato dalla moglie dal 1. marzo 2021 fino al divorzio avvenuto in data 12 ottobre 2023. Considerato che egli già prima del divorzio versava dei contributi alimentari in favore della figlia pari a CHF 964.- oltre AF, egli doveva venir considerato nell’unità di riferimento della moglie e della figlia e dunque non poteva essere considerato anche in quella della ricorrente perlomeno da gennaio a fine ottobre 2023” (cfr. supra consid. 1.6.) non può essere seguita.

Il TCA ricorda che l’art. 4 cpv. 1 Laps, prevede, innanzitutto, che l’unità di riferimento è costituita segnatamente dal coniuge del titolare del diritto (lett. b), rispettivamente dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c). Se è vero che ai sensi dell’art. 4c cpv. 1 Laps, se i coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi costituisce un’unità di riferimento se sono ossequiati cumulativamente determinati presupposti, fra i quali: non vi è un’abitazione coniugale (art. 162 CC), non vi è comunione domestica (art. 175 CC), ogni coniuge ha un domicilio proprio (art. 23 CC) e la separazione dura al almeno un anno, nel caso di specie, ad essere determinante è che, per quanto qui ci interessa, da gennaio a novembre 2023 tra la ricorrente ed il compagno vi era una relazione stabile ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps.

Determinante, in concreto, è che dalla separazione dell’ex moglie, __________ adempie i requisiti di cui all’art. 4c cpv. 1 Laps e costituisce quindi una diversa unità di riferimento rispetto all’ex coniuge. Il fatto ch’egli dovesse e debba versare dei contributi alimentare in favore della figlia che abita con la madre è ininfluente ai fini della presente vertenza. Quanto precede a maggior ragione ritenuto che in concreto, per tutte le ragioni suesposte, è accertato che __________ abbia costituito una nuova unità di riferimento con RI 1.

Nella fattispecie sono quindi, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. supra consid. 2.3.).

In effetti rispetto a quando l’USSI ha conteggiato le prestazioni spettanti alla ricorrente, sono emersi dei fatti nuovi atti ad indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.

È quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle effettive entrate dell’unità di riferimento che doveva includere, oltre all’assistita, anche il compagno.

In quel periodo, quindi, la ricorrente da un profilooggettivoha effettivamente percepito indebitamente delle prestazioni assistenziali.

Al riguardo è utile ribadire (cfr. supra consid. 2.3.) che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.

2.13.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»),non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni