Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
E. 2.10 In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las ). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti.
E. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
E. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Dispositiv
- Il ricorso èrespinto.
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.42.2024.41
rs
Lugano
27 gennaio 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 novembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell8 ottobre 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenutoin fatto
1.1. Con decisione del 1° settembre 2023 lUfficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha ordinato a RI 1, la quale ha beneficiato dellassistenza sociale nel periodo novembre 2017 - luglio 2021 e dal mese di dicembre 2021 a perlomeno il mese di dicembre 2024 (cfr. doc. A; 87), di restituire limporto di fr. 1'600.-- corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite indebitamente dal mese di gennaio 2021 al mese di agosto 2023, in quanto la pigione effettiva ammontava a fr. 1'300.-- e non a fr. 1'350.-- (spese accessorie di fr. 100.-- e non di fr. 150), come invece computato nei calcoli iniziali (cfr. doc. 53-55; 868; 875; 886).
1.2. Il 26 settembre 2023 RI 1 ha interposto reclamo contro lordine di restituzione del 1° settembre 2023, rilevando che già in occasione della domanda iniziale di prestazioni assistenziali aveva fornito il contratto di locazione che riportava, quale pigione, limporto di fr. 1'300.-- al mese, come pure che nel corso degli anni non si è mai accorta dellerrore, non avendo mai verificato la correttezza delle decisioni dellUSSI (cfr. doc. 52; A pag. 2).
1.3. LUSSI, l8 ottobre 2024, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha parzialmente accolto la contestazione di RI 1, nel senso che limporto chiestole in restituzione è stato ridotto a fr. 600.--.
Al riguardo è stato indicato:
O.
Alla luce di quanto sopra, lordine di restituzione va confermato ma limitatamente al periodo da settembre 2022 a agosto 2023 per un totale di fr. 600.-- ( ) (Doc. A pag. 6-7)
1.4. Contro la decisione su reclamo dell8 ottobre 2024 RI 1 ha inoltrato un ricorso al TCA, pervenuto l11 novembre 2024, nel quale ha chiesto lannullamento della richiesta di restituire la somma di fr. 600.--.
A sostegno della propria pretesa la ricorrente ha segnatamente addotto, pur riconoscendo di non aver approfondito con lamministrazione laumento della spesa alloggiativa Las indicato nelle tabelle di calcolo, di non dovere assumere la responsabilità dellerrore commesso dai funzionari dellUSSI che hanno inserito una cifra diversa da quella evidenziata nel contratto di locazione trasmesso loro, la cui unica modifica della pigione risale al 2015, quando le spese accessorie sono state ridotte da fr. 150.-- a fr. 100.-- mensili (tramite correzione a mano del contratto visibile sulla copia del contratto allegata per i rinnovi delle prestazioni ordinarie sin dal novembre 2017). Pertanto secondo la medesima, benché oggettivamente non sussistesse il suo diritto a percepire fr. 50.-- in più al mese, ritenuto che la pigione ammontava a fr. 1'300.-- e non a fr. 1'350.--, non può essere tenuta alla restituzione della somma in questione (cfr. doc. I).
1.5. Nella sua risposta del 29 novembre 2024 lUSSI ha dapprima precisato che limpugnativa della ricorrente spedita per raccomandata l8 novembre 2024 è tempestiva, poiché la decisione su reclamo è stata notificata il 9 novembre 2024, cosicché il termine di ricorso ha iniziato a decorrere il 10 ottobre 2024 con scadenza l8 novembre 2024.
Lamministrazione ha, altresì, postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 14 dicembre 2024 RI 1 ha prodotto, in particolare, il contratto di locazione del 31 marzo 2014 relativo allappartamento a __________ dove ha abitato con la figlia fino al 31 marzo 2024, da cui si evince la correzione a mano dellimporto delle spese accessorie da fr. 150.-- a fr. 100.-- che sarebbe stata eseguita dallallora proprietaria dello stabile (cfr. doc. B1).
Linsorgente ha puntualizzato che la copia fornita al TCA è quella trasmessa da parte del __________, che si occupa dellamministrazione dello stabile dal gennaio 2022, alla Pretura di __________ contestualmente allistanza di espulsione nei suoi confronti (cfr. doc. V).
1.7. La parte resistente ha preso posizione in merito con scritto dell8 gennaio 2025 (cfr. doc. VII).
1.8. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).
consideratoin diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sullorganizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell8 settembre 2015).
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno lUSSI abbia chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 600.-- a titolo di prestazioni assistenziali ricevute a torto dal mese di settembre 2022 al mese di agosto 2023.
2.3. Lintervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sullassistenza sociale dell8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317),resesi necessarie a seguito delladozione, il 26 giugno 2002, della Legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Lart. 67 Las, relativo allobbligo di informazione in generale, prevede che:
"Il richiedente, rispettivamente lassistito, è tenuto a dare agli organi dellassistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dellassistenza laccesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, linteressato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto dufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)
Giusta lart. 68 Las, afferente allobbligo di informazione in particolare:
"Lassistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dellassistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
Lassistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dellassistenza sociale leventuale suo cambiamento di domicilio, come pure leventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)
2.4. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, lart. 36 Las sancisce:
"Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui allart. 26 Laps.
Ai sensi dellart. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
"La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzioneè perento dopo un anno dal momento in cui lorgano amministrativo competente ha avuto conoscenza dellindebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dellunità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene allart. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Giova ricordare cheè tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, quindi, stata erogata in contrasto con la legge.Infatti è determinante la necessità di ristabilire lordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.A questo stadio è irrilevante sapere se linteressato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr.STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.;STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2;STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).
Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze allamministrazione è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dellamministrazione ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF dellinsorgente è stato respinto con giudizio 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.
2.5. Relativamente al calcolo della spesa per lalloggio, il TCA rileva che secondo lart. 22 lett. c Las, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato laffitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dallart. 9 Laps.
Lart. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per lalloggio è computata fino ad un massimo corrispondente allimporto riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola.
Per le unità di riferimento composte di due persone la spesa per lalloggio è computata fino ad un massimo corrispondente allimporto riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi.
Limporto riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, sino al 31 dicembre 2020, era pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili per la persona sola e a fr. 15'000.-- allanno, e meglio fr. 1'250.-- al mese per due persone (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b vLPC; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari allassicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e linvalidità LaLPC).
Gli importi massimi contemplati dalla LPC, alla quale lart. 9 Laps fa riferimento, sono stati aumentati con effetto dal 1° gennaio 2021. In effetti la modifica della LPC, approvata dal Parlamento il 22 marzo 2019 ed entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha previsto un adeguamento degli importi massimi riconosciuti per la pigione, e meglio, per una persona sola, da fr. 13'200.-- annui a fr. 16'440.-- (fr. 1'370.-- mensili) nella regione 1, rispettivamente a fr. 15'900.-- (fr. 1'325.-- mensili) nella regione 2 e fr. 14'520.-- (fr. 1'210.-- mensili) nella regione 3.
Se più persone vivono nella stessa economia domestica va aggiunto un supplemento di fr. 3'000.--(fr. 250.-- mensili)in tutte e tre le regioni per la seconda persona, un supplemento di fr. 2'160.--(fr. 180.-- mensili)franchi nella regione 1 e di fr. 1'800.--(fr. 150.-- mensili)nelle regioni 2 e 3 per la terza persona, nonché un supplemento di fr. 1'920.--(fr. 160.-- mensili)nella regione 1, di fr. 1'800.--(fr. 150.-- mensili)nella regione 2 e di fr. 1'560.--(fr. 130.-- mensili)nella regione 3 per la quarta persona(cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b cfr. 1 e 2 LPC;lOrdinanza del DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari allassicurazione per la vecchiaia, i superstiti e linvalidità del 12 marzo 2020, stato al 1° gennaio 2021 e lAllegato 1; RU 2020 6291;STCA 42.2020.21 del 26 maggio 2021 consid. 2.6.;STCA 42.2020.27 del 22 marzo 2021 consid. 2.5.).
A far tempo dal 1° gennaio 2023 gli importi massimi per la pigione per una persona che vive sola giusta larticolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC sono stati aumentati a fr.17580.--(fr. 1465.-- mensili)nella regione 1, a fr. 17040.--(fr. 1'420.-- mensili)nella regione 2 e a fr. 15540(fr. 1295.-- mensili)nella regione 3.¨
I supplementi da applicare nel caso in cui più persone vivano nella stessa economia domestica giusta larticolo 10 capoverso 1 lettera b numero 2 LPC sono stati aumentati a fr. 3240.--(fr. 270.-- mensili)nella regione 1, fr. 3180.--(fr. 265.-- mensili)nella regione 2 e fr. 3240.--(fr. 270.-- mensili)nella regione 3 per la seconda persona; fr. 2280.--(fr. 190.-- mensili)nella regione 1 e fr. 1920.--(fr. 160.-- mensili)nelle regioni 2 e 3 per la terza persona; fr. 2100.-- (fr. 175.-- mensili) nella regione 1, fr. 1980.-- (fr. 165.-- mensili) nella regione 2 e fr. 1680.-- (fr. 140.-- mensili) nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art. 2 Ordinanza 23 sulladeguamento delle prestazioni complementari allAVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani del 12 ottobre 2022; RU 2022 608).
Dal 1° gennaio 2025 gli importi massimi per la pigione per una persona che vive sola secondo larticolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC ammontano a fr. 18900.--(fr. 1'575.-- mensili)nella regione 1, a fr. 18300.--(fr. 1'525.-- mensili)nella regione 2 e a fr. 16680.--(fr. 1'390.-- mensili)nella regione 3.
I supplementi se più persone vivono nella stessa economia domestica secondo larticolo 10 capoverso 1 lettera b numero 2 LPC sono pari a fr. 3420.--(fr. 285.-- mensili)nella regione 1, fr. 3420.--(fr. 285.-- mensili)nella regione 2 e fr. 3480.--(fr. 290.-- mensili)nella regione 3 per la seconda persona; fr. 2460.--(fr. 205.-- mensili)nella regione 1 e fr. 2040.--(fr. 170.-- mensili)nelle regioni 2 e 3 per la terza persona; fr. 2280.--(fr. 190.-- mensili)nella regione 1, fr. 2160.--(fr. 180.-- mensili)nella regione 2 e fr. 1800.--(fr. 150.-- mensili)nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art. 2 Ordinanza sulladeguamento delle prestazioni complementari allAVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani dal 2025 del 28 agosto 2024 RU 2024 468; art. 10 cpv. 2 lett. b LPC).
Il Comune di __________ si trova nella regione 2 (__________).
2.6. Nella presente evenienza, come visto nei fatti (cfr. consid. 1.3), lUSSI, con decisione su reclamo dell8 ottobre 2024, ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 600.--, corrispondenti a parte delle prestazioni assistenziali percepite da settembre 2022 ad agosto 2023, in quanto le spese accessorie effettive ammontavano a fr. 100.-- al mese e non a fr. 150.--, come invece tenuto conto nei calcoli relativi alle decisioni con cui sono state assegnate le prestazioni in questione alla ricorrente (cfr. consid. 1.1.).
In effetti dal contratto di locazione del 31 marzo 2014 relativo allappartamento di tre locali a __________ abitato dallinsorgente e dalla figlia emerge, da un lato, che la pigione ammontava a fr. 1'200.-- al mese.
Dallaltro, che limporto delle spese accessorie mensili di fr. 150.-previsto inizialmente è stato cancellato a mano ed è stato sostituito dallammontare di fr. 100.-- (cfr. doc. B1; consid. 1.6.).
Linsorgente stessa ha, peraltro, ammesso che il canone di locazione complessivo corrispondeva a fr. 1'300.-- (fr. 1'200 + fr. 100) e non a fr. 1'350.-- (cfr. doc. I).
Ne discende che da un profilo oggettivo RI 1 ha effettivamente percepito a torto parte delle prestazioni assistenziali concernenti larco di tempo settembre 2022 agosto 2023 conteggiate computando una spesa per lalloggio di fr. 1'350.-- mensili (cfr. doc. A pag. 6; 868; 875; 886).
Nella fattispecie sono adempiuti i presupposti della riconsiderazione (cfr. consid. 2.4.).
Ledecisioni di attribuzione delle prestazioni assistenziali da settembre 2022 ad agosto 2023 sono, infatti, senza dubbio errate, visto che lamministrazione ha considerato un canone di locazione mensile di fr. 1'350.--, comprensivo di spese accessorie di fr. 150.--, allorché dallestratto conto della ricorrente, che lUSSI ha precisato essere stato prodotto già con la domanda iniziale di sostegno sociale (cfr. doc. A; III), si evince che la stessa versava fr. 1'300.-- al mese alla propria locatrice (cfr. doc. 927; 932; 935; 945).
Inoltre la correzione la quale ha condotto alla richiesta di restituzione della somma di fr. 600.-- si rivela di importanza rilevante.
In proposito è utile osservare che per determinare se una correzione èdi importanza rilevante vannoesaminate le circostanze specifiche di ogni caso concreto, prendendo in considerazione anche il lasso di tempo intercorso dallemanazione della decisione errata. Non esistono importi limite determinati e generali. Nel caso di prestazioni periodiche la rilevanza è praticamente sempre ammessa, mentre nelle prestazioni puntuali secondo la prassi il limite è posto a qualche centinaia di franchi (cfr. STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STFA I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 3.; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002; DTF 107 V 180).
È, pertanto, evidente che le decisioni relative al riconoscimento di prestazioni assistenziali per il lasso di tempo settembre 2022 agosto 2023 andavano riviste.
Risulta, daltronde, irrilevante la censura dellinsorgente secondo cui la restituzione è inesigibile, poiché linserimento erroneo dellimporto di fr. 1'350.-- quale spesa alloggiativa è da attribuire allUSSI (cfr. doc. I).
Giova ribadire, al riguardo, che ai fini della restituzione è ininfluente la circostanza che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze allamministrazione. È proprio per permettere di correggere eventuali errori di questultima che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. consid. 2.4.).
In simili condizioni occorre concludere che a ragione lUSSI ha chiesto alla ricorrente di restituire parte delle prestazioni assistenziali percepite da settembre 2022 ad agosto 2023 (cfr. DTF 146 V 217 consid. 3.4.; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 con la quale lAlta Corte ha confermato il diniego del condono della restituzione (decisa il 27 ottobre 2022) di prestazioni complementari allAVS/AI percepite a torto da ottobre 2021 a ottobre 2022 - la Cassa aveva ritenuto perento il diritto di chiedere la restituzione delle PC dallaprile 2020 a settembre 2021 -, senza sollevare alcuna obiezione (nemmeno qualeobiter dictum) circa lobbligo di restituzione delle prestazioni ricevute nellanno precedente lemanazione dellordine di restituzione); STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 consid. 2; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 6.5.; DTF 139 V 6 consid. 5.2.in fine; STF 8C_293/2008 del 30 luglio 2009; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4, DTF 122 V 270 consid. 5).
2.7. Per quanto attiene alla correttezza dellimporto di fr. 600.--chiesto restituzione, va evidenziato che lamministrazione ha calcolato tale ammontare, moltiplicando la differenza di fr. 50.-- tra la spesa alloggiativa mensile computata nel calcolo delle prestazioni assistenziali da settembre 2022 ad agosto 2023 di fr. 1'350.-- e la spesa alloggiativa di diritto di fr. 1'300.-- al mese per 12 mesi (settembre 2022 agosto 2023; cfr. doc. I pag. 7).
Tale calcolo non presta il fianco ad alcuna critica.
Linsorgente, del resto, non ha contestato lentità della somma di fr. 600.-- (cfr. doc. I pag. 2).
2.8. In esito a quanto sopra, la decisione su reclamo dell8 ottobre 2024 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.9. Abbondanzialmente si rileva che nella risposta di causa è stato indicato che( ) qualora linteressata, con il suo scritto, avesse voluto chiedere, oltre allannullamento dellODR, il condono dello stesso, lUSSI valuterà tale richiesta, se confermata, una volta che lordine di restituzione sarà cresciuto in giudicato ai sensi dellart. 26 Laps(cfr. doc. III pag. 3).
Lart. 26 cpv. 3 Laps prevede, infatti, chela restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dellunità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave".
Per costante giurisprudenza federale è, tuttavia, possibile, come evidenziato dalla parte resistente, pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dallaltro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta(cfr.STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.;STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Pertanto le implicite obiezioni relative alla sua buona fede sollevate nellimpugnativa e nello scritto del 14 dicembre 2024 dalla ricorrente, la quale ha fatto valere di avere sempre fornito la corretta documentazione concernente la locazione del suo appartamento allamministrazione (cfr. doc. I; V), saranno esaminate, se del caso, con separata decisione nella procedura successiva relativa al condono, conformemente a quanto indicato dallUSSI (cfr. doc. III pag. 3).
2.10.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia lart. 65 cpv. 1 Las).
Lart. 29 Lptca enuncia:
"1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni dellassicurazione per linvalidità è soggetta a spese; lentità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.
Lart. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dellassistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dellattuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nellambito dellassistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»),non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èrespinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti