Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio2003).
Lart. 67 Las, relativo allobbligo di informazione in generale, prevede che:
"Il richiedente, rispettivamente lassistito, è tenuto a dare agli organi dellassistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dellassistenza laccesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, linteressato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto dufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)
Giusta lart. 68 Las, afferente allobbligo di informazione in particolare:
"Lassistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dellassistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
Lassistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dellassistenza sociale leventuale suo cambiamento di domicilio, come pure leventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)
2.3. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, lart. 36 Las sancisce:
"Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui allart. 26 Laps.
Ai sensi dellart. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
"La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzioneè perento dopo un anno dal momento in cui lorgano amministrativo competente ha avuto conoscenza dellindebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dellunità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene allart. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto legida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti lamministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha unimportanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA;STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3;STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid.3.1.;STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4;STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 pag. 63;Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Giova ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire lordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid.5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.;Widmer, DieRückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).
2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che nellambito dellassistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che lerogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid.3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed.Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. lAlta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo unattività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con giudizio 8C_56/2012 dell11 dicembre 2012 consid. 3.1. il Tribunale federale ha, poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare laiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Con sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. lAlta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo unattività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere lassistenza sociale o laiuto in situazione di bisogno ai sensi dellart. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola lassistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. Laiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.
Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è lespressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo allassistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. lAlta Corte ha peraltro osservato:
"( )l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. ( )
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1; DTF 146 I 1e lelinee guidaCSIASp.to A.3. concernente la sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.5. Nel caso in esame dalle carte processuali risulta che la ricorrente, il 10 marzo 2023, è stata sentita dallIspettorato della Sezione del sostegno sociale, in particolare, in relazione al lavoro nero (cfr. doc. 41; 390).
In tale occasione linsorgente ha confermato, nonostante nellincarto USSI non ve ne fosse evidenza, di aver lavorato, dando lezioni di ballo (dal settembre 2022 nella sala di __________, dopo aver lasciato la sala di __________), per arrotondare le entrate. Ella ha precisato che a quel momento era attiva per due ore alla settimana, il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:00 alle 15:00 con due bambine e il giovedì sera dalle ore 18:00 alle 19:00 con tre persone (cfr. doc. 393-394).
In un seguente scritto dellaprile 2023 (cfr. doc. 389; 404) la ricorrente ha asserito:
Dal Rapporto Ispettorato - chiusura caso del 7 agosto 2023 si evince, poi, che linsorgente non aveva comunicato allUSSI, al tempo della sua prima domanda di assistenza sociale nel gennaio 2019 e fino a quel momento, di avere unattività indipendente quale insegnate di ballo, nonché di collaborare con lazienda __________, per la qualerivende prodotti che acquista dalla società e guadagna verosimilmente la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto dal fornitore. ( )(cfr. doc. 46).