Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 Le spese di formazione continua e di perfezionamento professionale possono essere prese a carico se contribuiscono all’inserimento professionale e/o all’integrazione sociale dei beneficiari del sostegno.
E. 5 Possono essere versati contributi per una
seconda formazione o per una riqualifica professionale se la prima formazione
non permette di conseguire un reddito tale da assicurare l’esistenza.” (https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_2?effective-from=20210101)
Dalle relative spiegazioni, in
merito alla seconda formazione e alla riqualifica professionale, si evince:
"
Possono
essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica
professionale solo se la prima formazione non permette di conseguire un reddito
tale da assicurare l’esistenza e, con una seconda formazione o con una
riqualifica professionale, questo obiettivo potrà prevedibilmente essere
raggiunto. Una seconda formazione o una riqualifica professionale devono essere
parimenti sostenute se migliorano l’idoneità al collocamento della persona
interessata. Dovrebbe essere presa in considerazione solo una formazione o una
riqualifica professionale riconosciuta. Per le relative valutazioni, ci si
potrà avvalere dei servizi specializzati (orientamento professionale e di
carriera, uffici regionali di collocamento ecc.). Le inclinazioni personali non
rappresentano un motivo sufficiente per sostenere una seconda formazione o una
riqualifica professionale.”
(https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_2?effective-from=20210101)
Relativamente alla formazione
continua e al perfezionamento professionale, è indicato:
"
Le spese
connesse alle misure di formazione continua e di perfezionamento professionale
nonché ai corsi per lo sviluppo della persona possono essere prese in
considerazione nel budget di sostegno individuale se contribuiscono al
mantenimento o al miglioramento delle qualifiche professionali o delle
competenze sociali.”
(https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_2?effective-from=20210101)
2.8.
Il Tribunale
federale, in una sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito
della natura delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale (CSIAS), ha statuito:
"
Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der SKOS-Richtlinien
zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber übergeordnetes
Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale Gesetzgebung dies auch
so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine entsprechende Regelung im
kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um eine verwaltungsinterne
Richtlinie (Urteile
8C
_876/2018 vom 15.
Januar 2019 und
8C
_692/2017 vom 6. Oktober
2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil
8C
_333/2023
vom 1.
Februar
2024
E. 2.2, zur
Publikation vorgesehen).”
Il giudizio
8C
_333/2023 del 1° febbraio
2024
citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al
consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.
In dottrina
C. Hänzi
(Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla
funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine
einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des
Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum
Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur
Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges
Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des
Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische
Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen
ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der
Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.
Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch
die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im
Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei
nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,
sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen
Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen
kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der
Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem
Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der
SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem
Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen
nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,
dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für
solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden
Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die
Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen,
die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten-
und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der
kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine
eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch
erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die
Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
In
effetti le
direttive amministrative non costituiscono norme
giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali
(cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2
maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.;
STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;
STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
9C_631/2019 del
19 giugno 2020 consid.
2.3.; DTF 144 V 195
; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF
133 V 169 consid.
10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr.
STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024
consid. 4.3.;
STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.;
STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3
maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid.
3.2; DTF 146 V
224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid.
6.1.1; DTF 142 V 442
consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50
consid.
4.1;
DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;
DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45
consid.
2.3; DTF 130 V 229 consid.
2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65 consid.
5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16;
DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid.
2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.
3a; vedi inoltre
Bois
, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;
Duc-Greber
:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527;
Cattaneo
, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.
Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid.
3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169
consid. 3b).
2.9. Riguardo
alla questione concernente l’eventuale erogazione di prestazioni assistenziali
durante una seconda formazione, questo Tribunale, in una sentenza di principio
42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato incontestata e pubblicata
in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, ha analizzato la prassi dell'amministrazione e le
considerazioni della dottrina in merito. Da tale esame è emerso che solo
eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza.
Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di
conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore
formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente
la collocabilità sul mercato del lavoro.
In
quell’occasione questa Corte ha, quindi, stabilito che il titolare di un Master
(Bacellierato) in teologia, in virtù del principio della sussidiarietà vigente
in ambito di assistenza sociale, non aveva diritto a prestazioni assistenziali
per il periodo in cui svolgeva una specializzazione in diritto comparato delle
religioni e diritto canonico, benché presenti una lacuna di reddito. In effetti
il Master in teologia, che viene attribuito dopo cinque anni di studi
universitari, permette l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire
un reddito sufficiente per vivere.
In
concreto decisiva è stata comunque la circostanza che i presupposti per
riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza
sociale non erano adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle
religioni, svolgendosi su due anni, non risultava di breve durata e il richiedente
l’assistenza sociale non aveva dimostrato che tale specializzazione migliorasse
notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non avendo elencato
in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente
esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L’ulteriore percorso
formativo intrapreso avrebbe potuto, del resto, essere teoricamente finanziato
con un prestito di studio o facendo ricorso all’assicurazione contro la
disoccupazione.
In
una successiva sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è
chinata sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso
un’ulteriore formazione quale infermiere.
Il
TCA ha deciso, da un lato, che sulla base della documentazione medica,
contrariamente al parere dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura
non era più conforme alle sue condizioni di salute.
Dall’altro,
che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate
nell’agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere
sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale.
Al
riguardo il TCA ha indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo
non era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato
SSS su tre anni.
In
secondo luogo, che prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in
considerazione gli assegni di studio.
Questo
Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al
beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio
2011.
Con
giudizio 42.2011.3 del 17 ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della
sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle prestazioni
assistenziali deciso dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che
aveva conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in
un secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.
Questo
Tribunale ha, in effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente
permettesse l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito
sufficiente per vivere.
Inoltre
nemmeno erano adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in
applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di
una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.
In
primo luogo, il nuovo percorso formativo intrapreso dall’insorgente,
svolgendosi su tre anni, non era di breve durata.
In
secondo luogo, non è stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in
questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
È
stato, poi, rilevato che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.
Il
TCA, al riguardo, ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne
l’importo sono differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione
assistenziale.
Dall’altra,
che non è pertanto escluso che, nonostante la concessione di un assegno di
studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di
reddito.
Questa
Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non
sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda
formazione, non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale
complementare per coprire tale lacuna.
Con
sentenza 42.2010.36 del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il
ricorso contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione
presso la Scuola superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata
di commercio con attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha
considerato che, anche volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la
ricorrente poteva svolgere grazie alla sua prima formazione come non più
conforme al suo stato di salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era
giustificato poiché la nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di
scuola e due semestri di “stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente
già nel primo anno scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al
beneficio di una borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un
prestito di studio.
Con giudizio 42.2013.11 dell’11
dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la formazione quale attore
non avesse consentito al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente per
far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle prestazioni assistenziali
andava comunque confermato, siccome, in primo luogo, il nuovo percorso
formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso, svolgendosi su due anni
a tempo pieno, non era di breve durata.
In
secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in
sceneggiatura migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del
lavoro.
Con
sentenza 42.2013.22 del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag.
65 segg., questa Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di
un Bachelor in diritto conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto
ottenuto in Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor
in diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale
durante la pratica legale per accedere agli esami di avvocato.
In
effetti la formazione completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di
quattro anni e mezzo / cinque - le permetteva l’accesso a una serie di
professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, per cui lo
svolgimento della pratica legale non risultava necessario a tal fine.
Pertanto,
in virtù del principio di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare
di trovare un’attività lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le
conoscenze acquisite con i suoi studi universitari in diritto.
Il
TCA ha, inoltre, deciso che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto
improbabile -, che le attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto
svolgere grazie ai suoi studi universitari in diritto non erano atte a
permetterle di conseguire un reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni
assistenziali avrebbe dovuto comunque essere confermato. Non risultavano,
infatti, adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di
una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale. La pratica legale (due
anni) non è di breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS
sulla seconda formazione.
Con
sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014 (il successivo ricorso è stato
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_803/2014 del
14 gennaio 2015) questa Corte ha confermato l’operato dell’USSI che aveva
negato il finanziamento (tasse semestrali, materiale scolastico, mezzi di
trasporto, doppia economia domestica) di una formazione “Master in
International Tourism” presso un’università svizzera a una persona che
disponeva già di una formazione universitaria conseguita all’estero e di vasta
esperienza professionale.
In
effetti in quel caso di specie non erano date le condizioni per riconoscere la
copertura di una seconda formazione. Il Master non era di breve durata, avendo
una durata di 4 semestri a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva
dimostrato che il Master in questione migliorasse notevolmente la sua
collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli
non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe
potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.
Con
sentenza 42.2014.18 del 15 gennaio 2015 il TCA ha confermato la decisione su
reclamo dell’USSI con la quale aveva negato l’assunzione di una successiva
formazione (Bachelor in Lingua presso un’università svizzera) a un ricorrente,
già in possesso di un attestato federale di capacità quale impiegato di
commercio al dettaglio.
Il
TCA ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato che tale Bachelor
migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, indicando
che egli non aveva elencato in modo
concreto
le attività professionali
che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda
formazione. Elemento decisivo per il diniego dell’assunzione del Bachelor è
stato però il fatto che esso si svolgeva su tre anni a tempo pieno e pertanto
il percorso intrapreso non era evidentemente di breve durata.
Con
giudizio 42.2017.1 del 29 marzo 2017 questa Corte ha tutelato la decisione su
reclamo con la quale l’USSI ha negato a una persona in possesso di un AFC quale
specialista in fotografia e della maturità artistica il diritto a prestazioni
assistenziali durante una seconda formazione con indirizzo Design industriale
presso una scuola specializzata.
Il
TCA ha in particolare rilevato che l’insorgente non ha allegato prove
sufficienti concernenti le difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di
lavoro e che la medesima avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività
lucrativa che le permettesse di far fronte alla sua situazione di bisogno
economico, cercando e accettando anche un’attività al di fuori del proprio
settore professionale. In ogni caso decisiva è stata la circostanza che la
seconda formazione, svolgendosi su due anni a tempo pieno e concludendosi con
uno stage di fine formazione della durata minima di tre mesi, non era di breve
durata.
Questo
Tribunale ha, inoltre, osservato che le preferenze personali non rappresentano
un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica
professionale come si evince dalle disposizioni COSAS al punto H6.
In
una sentenza 42.2017.24 del 24 maggio 2017 il TCA ha confermato il diniego da
parte dell’USSI di erogare prestazioni assistenziali ordinarie a una persona, che
disponeva di un AFC quale impiegata di commercio, iscrittasi al primo anno del
corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche presso la facoltà di
psicologia di un’Università telematica.
In
quell’occasione questa Corte ha rilevato che l’attestato di capacità quale
impiegata di commercio apre una vasta gamma di possibilità di impiego atte a
conseguire un reddito sufficiente per vivere. Determinante si è comunque rivelato
il fatto che il percorso formativo intrapreso di tre anni non era di breve
durata.
Con
giudizio 42.2017.34 del 10 agosto 2017 questo Tribunale ha confermato la
decisione su reclamo con cui l’amministrazione aveva negato l’assistenza
sociale a un ricorrente, già in possesso di un AFC come fotografo, del diploma
di formatore con attestato professionale federale, nonché del diploma in Organo
e composizione organistica, che si era iscritto a un Master of Arts (doppio
titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione musicale
elementare e in Insegnamento dell’educazione musicale per il livello secondario
I della durata di tre anni. Il TCA, in proposito, ha evidenziato che
l’attestato di capacità quale fotografo apre una vasta gamma di possibilità di lavoro
permettenti di ottenere un guadagno sufficiente per far fronte al proprio
sostentamento. Decisiva è stata in ogni caso la circostanza che la nuova
formazione non era di breve durata.
In una sentenza 42.2019.8 del 17
aprile 2019 questa Corte ha tutelato il modo di procedere dell’USSI che aveva
respinto la richiesta di un beneficiario di prestazioni assistenziali al
relativo rinnovo, in quanto lo svolgimento di una seconda formazione (corso di
pratica assistita di un anno per poter accedere al Bachelor in ingegneria
elettronica della durata di tre anni) – a fronte del possesso di un AFC nella
professione di cuoco e della maturità professionale – non risultava necessario
per conseguire un reddito sufficiente per vivere. Nemmeno era adempiuto del
resto il presupposto del raggiungimento della propria autonomia in tempi utili.
Il ricorso dell’insorgente al
Tribunale federale contro il giudizio 42.2019.8 è stato ritenuto inammissibile
con sentenza 8C_350/2019 del 6 giugno 2019, in quanto non soddisfaceva le
esigenze di motivazione. L’Alta Corte ha in ogni caso osservato che:
"
(…) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
spiegato diffusamente (giudizio cantonale, consid. 2.7-2.9) fra l'altro come il
ricorrente non potesse beneficiare di una seconda formazione a carico della
pubblica assistenza sia per i titoli di studio e l'esperienza conseguiti sia
per la durata della formazione di ingegneria elettronica, non di breve durata
come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, (…)”
Infine, con giudizio 38.2019.18
del 2 settembre 2019, il TCA ha confermato il diniego del diritto a prestazioni
assistenziali a una persona con formazione socio-sanitaria che aveva iniziato
un tirocinio in un settore differente. In primo luogo,
il nuovo percorso formativo, svolgendosi su quattro anni a
tempo pieno, non era di breve durata. In secondo luogo, il ricorrente non aveva
dimostrato che la formazione intrapresa migliorasse notevolmente la sua
collocabilità sul mercato del lavoro.
2.10.
Da quanto esposto ai considerandi
precedenti, e meglio sia dalle direttive CSIAS (cfr. consid. 2.7.), sia dalla
giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.9.), emerge che solo eccezionalmente una
seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente
soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che
assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve
durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.
Nella
presente fattispecie il ricorrente, come visto (cfr. consid. 1.1.), ha
conseguito nel 2010 l’attestato federale di capacità AFC come giardiniere
paesaggista, nel 2020 il brevetto federale come apicoltore e nel giugno 2022
l’AFC quale frutticoltore.
Secondo l’USSI l’AFC in frutticoltura
già ottenuto consente all’insorgente di trovare e svolgere un’attività
lavorativa atta a garantirgli un reddito sufficiente per il suo fabbisogno (cfr.
doc. A; V).
Il ricorrente sostiene, invece,
che il suo attuale diploma non gli ha permesso di trovare un’altra buona
occupazione, né di ampliare la propria attività indipendente (cfr. doc. I;
consid. 1.11.).
Al
riguardo
questa Corte, tutto ben ponderato, ritiene che in
relazione alla possibilità o meno per RI 1 di realizzare un reddito sufficiente
grazie ai titoli di studio di cui già dispone, si possa prescindere
dall’effettuare ulteriori accertamenti, segnatamente volti a chiarire se il
medesimo abbia intrapreso eventuali ricerche di lavoro per un impiego quale
dipendente e il loro esito.
È ad ogni modo utile evidenziare
che la giurisprudenza federale prevede che, in virtù del principio di
sussidiarietà, una persona debba impedire una situazione di bisogno assumendo
attività anche al di fuori del proprio settore professionale (cfr. consid. 2.6.;
STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2.; STCA 42.2019.18 del 2
settembre 2019 consid. 2.8.; STCA 42.2013.22 del 13 marzo 2014 consid. 2.8.;
STCA 42.2019.8 del 17 aprile 2019 consid. 2.7., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_350/2019 del 6 giugno 2019 menzionato al
consid. 2.7.).
In casu
, anche volendo
ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che effettivamente la formazione già
conseguita dall’insorgente non gli consenta di ottenere un guadagno che gli
permetta di provvedere al proprio mantenimento e pur considerando che l’Ufficio
degli aiuti allo studio, il 29 aprile 2024, ha confermato il diniego di un aiuto
allo studio per l’anno scolastico 2023-24 (cfr. doc. 273; consid. 1.8.), il
rifiuto delle prestazioni assistenziali dovrebbe comunque essere confermato,
non essendo adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di
una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.9.).
In
effetti il ricorrente non ha dimostrato che l’ottenimento del brevetto federale
quale arboricoltore e della maestria federale migliori
notevolmente
la
sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli
non ha elencato in maniera concreta e dettagliata le attività professionali che
potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata tale formazione, rispetto
a un giardiniere paesaggista (AFC) con AFC anche quale frutticoltore, ma si è
limitato a indicare che la maestria in frutticoltura è stata conseguita in
Ticino da sole due persone, che è molto richiesta, che
“questa formazione mi
darebbe possibilità anche di lavorare nel campo della ricerca e
dell'insegnamento, pertanto avrei maggiori possibilità in tutti i sensi”
e
che si tratta di un valore aggiunto che gli permetterebbe di migliorare la sua
situazione finanziaria (cfr. doc. I; consid. 1.11.; STCA 42.2029.18 d
), non è
del resto di breve durata (cfr. consid. 2.9.;
STCA 42.2013.22 del
13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg.;
STCA
42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag.
28; STCA 42.2017.1 del 29 marzo 2017; STCA 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014; STCA
42.2013.11 dell’11 dicembre 2013; STCA 42.2010.36 del 21 novembre 2011).
Ne discende che, pur comprendendo
l’interesse personale del ricorrente a un perfezionamento professionale
nell’ambito dell’attività lavorativa da lui scelta, a ragione la parte
resistente ha negato al ricorrente la concessione di prestazioni assistenziali
durante lo svolgimento della formazione volta al conseguimento del brevetto
federale quale arboricoltore e della maestria federale.
2.11. Per
quanto attiene ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività
indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P
301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:
"
Par arrêt du 26 octobre
2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal
administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de
l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance
publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres
prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en
particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise
au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre
indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour
rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations
de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires
par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en
l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée
n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa
situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son
activité indépendante.
(...)
E. 7 Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué
permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la
législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur
l'assistance publique du canton de Genève."
Dalla
sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto
a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino
al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa
indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per
diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).
Con
sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di
prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e
avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton
Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da
parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale
indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.
Il
TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della
contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale
ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale
individuale (
LIASI, la quale secondo la giurisprudenza
cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid.
3.3.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.
Dall’altro,
che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi
(consid.
3.3.:
“L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une
durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les
prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”
)
era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al
suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni
sociali.
Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta
l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di
restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal
senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.
Al riguardo per completezza è
utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di Stato del Canton Ginevra ha
presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale e la lotta contro la
precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité -
LASLP)
che costituisce
una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale
(
LIASI) con lo scopo, tra l’altro, di sostenere meglio
le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, ad esempio
prolungando da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata dell’aiuto sociale a loro
favore
(cfr.
https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540
;
https://www.ge.ch/document/28585/telecharger
).
Il 10 gennaio 2023 la Commissione
degli affari sociali si è però rifiutata di entrare in materia su tale
progetto.
La revisione della legge
concernente l’aiuto sociale sarebbe così stata oggetto di dibattito in Gran
Consiglio soltanto dopo le elezioni cantonali del mese di aprile 2023 (cfr.
https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567
;
https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018
).
In effetti la LASLP è stata
adottata dal Gran Consiglio del Cantone Ginevra il 23 giugno 2023 (cfr.
https://artias.ch/2023/07/geneve-adoption-de-la-loi-sur-laide-sociale/
)
ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 (cfr.
https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-18-octobre-2023
;
https://www.hospicegeneral.ch/fr/laslp-la-nouvelle-loi-sur-laide-sociale-sera-en-vigueur-des-janvier-2025
).
L’Alta
Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi
evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale
interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente
di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di
trattamento, né il divieto dell’arbitrio.
In
tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS
prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di
violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione
valida dal 1° gennaio 2021).
In
quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente
non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere
imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa
soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019,
bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni
fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).
In proposito cfr. STF 8C_267/2022
del 15 giugno 2022 con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso
interposto contro la sentenza A1 21 212 emanata dal Tribunale cantonale del
Vallese il 6 aprile 2022 da una persona alla quale era stata rifiutata
l’assistenza sociale poiché la sua attività di consulenza, iscritta al Registro
di commercio, non aveva potenzialità di sviluppo entro un termine di sei mesi.
Il
TCA, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata
in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo
dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento
dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in
quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività
dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un
turnaround
(
l’espressione
“turnaround”
rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme
di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo:
il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo
ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con
l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale
si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare
le perdite; cfr.
www.tesionline.it
)
della stessa.
Inoltre
in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le
prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante
tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il
ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato
è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel
che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per
il periodo precedente.
Il
ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta
Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre
2010).
Con sentenza 42.2021.5-6 del 26
aprile 2021 questo Tribunale ha deciso che a ragione l’USSI aveva rifiutato dal
dicembre 2020 di erogare nuovamente prestazioni assistenziali, ritenuta
l’intenzione della ricorrente di continuare con l’attività professionale
indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già un anno prima, di
chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione.
Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria non era
cambiata, né era imminente un turnaround.
L’istanza di revisione della
STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio 42.2022.37
del 29 agosto 2022, cresciuta in giudicato incontestata. Questa Corte ha
rilevato che, indipendentemente dal rispetto dei termini per presentare domanda
di revisione di una sentenza, non sussistevano fatti e prove nuovi tali da far emergere
una differente fattispecie riguardo al diritto a prestazioni assistenziali dal
mese di dicembre 2020, rispetto alla situazione fattuale in merito alla quale
si era pronunciato il TCA con la pronunzia 42.2021.5-6.
Con sentenza
42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022, questo
Tribunale ha
confermato il rifiuto di prestazioni assistenziali
richieste nel dicembre 2021 e dell'aiuto d'urgenza domandato nel novembre 2021,
poiché, da un lato l’insorgente aveva continuato a svolgere la propria attività
indipendente non redditizia. Dall'altro, la medesima non aveva reso perlomeno verosimile
di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e urgente.
In un giudizio 42.2022.99 del 2
maggio 2023 il TCA ha avallato il modo di procedere dell’USSI che con decisione
del 12 agosto 2022, confermata dalla decisione su opposizione del 18 novembre
2022, aveva indicato a una persona che dal 30 settembre 2022 non le avrebbe più
corrisposto le
prestazioni assistenziali, precisando che per continuare a
beneficiarne avrebbe dovuto,
entro tale data, stralciarsi dai ruoli di
una società con sede all’estero vendendo le sue quote, abbandonare ogni ruolo
all’interno dell’azienda, verificare l’eventuale diritto alle indennità di
disoccupazione e rendersi disponibile al 100% alla partecipazione delle misure
di inserimento sociale e professionale decise dall’USSI.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_382/2023, 383/2023 del 3 luglio 2023 ha ritenuto inammissibile il ricorso
della persona interessata, dopo aver ricordato, al consid. 3.1.1., che:
"
(…) la Corte cantonale ha innanzitutto richiamato la
giurisprudenza sulla continuazione di un'attività indipendente - infruttuosa -
pur essendo a beneficio dell'assistenza sociale (cfr. sentenze 8D_13/2020 del
19 luglio 2021 consid. 10.1.4
; 8C_782/2019
del 9 settembre 2020), nonché ricordato il carattere
sussidiario della medesima rispetto alle assicurazioni sociali. I giudici
ticinesi hanno quindi tutelato la decisione su reclamo dell'opponente del 18
novembre 2022, sostanzialmente poiché l'attività esercitata nella predetta
società non generava un salario per il ricorrente e che fosse poco verosimile
che lo stesso potesse, come dichiarato, rendersi disponibile al 100% per misure
di inserimento professionale.”
2.12. Nel caso di specie il ricorrente
stesso ha indicato che la propria attività indipendente quale giardiniere
paesaggista, specializzato in frutticoltura, negli ultimi anni non è stata
redditizia e, in considerazione della sua richiesta ricorsuale (cfr. doc. I
pag. 3; consid. 1.11.), che non gli permette di raggiungere il minimo vitale mensile
(cfr. doc. I).
In effetti egli, dal dicembre
2022 al maggio 2024, ha percepito prestazioni assistenziali (cfr. consid.
1.2.).
Nemmeno risulta che la situazione
finanziaria dell’attività della sua ditta sia concretamente cambiata, né che
sia imminente un turnaround della stessa (cfr. consid. 2.11.).
Pertanto,
tenuto conto del fatto che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario in
particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, nonché
della giurisprudenza federale e cantonale (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; consid.
2.3.; 2.6.), rettamente l’amministrazione ha deciso che l’insorgente, nel
termine di sei mesi, avrebbe dovuto rinunciare alla propria
attività se non gli avesse consentito l’indipendenza
economica e, segnatamente, verificare il suo eventuale diritto alle indennità
straordinarie di disoccupazione (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9
settembre 2020 citata al consid. 2.6.).
Un’attività
indipendente i cui proventi non consentono di far fronte al fabbisogno della
propria unità di riferimento non può, infatti, essere svolta a carico dell’assistenza
sociale (cfr. consid. 2.11.).
Un’attività indipendente non
redditizia non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite
l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della
concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato
settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere
prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid.
10.1.4.).
2.13. Stante quanto precede, la decisione
su reclamo del 14 giugno 2024 deve essere confermata.
2.14.
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art.
33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las
).
L’art.
29 Lptca enuncia:
"
1
La procedura è gratuita per le parti.
2
La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3
Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4
Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA,
valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e
gratuita per
le parti
; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f
bis
LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA
(per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale,
non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.
2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del
2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,
i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio
8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.
2.4.).
E. 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg.;STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA 42.2017.1 del 29 marzo 2017; STCA 42.2014.9 dell8 ottobre 2014; STCA 42.2013.11 dell11 dicembre 2013; STCA 42.2010.36 del 21 novembre 2011).
2.11. Per quanto attiene ai richiedenti lassistenza sociale che esercitano unattività indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:
"Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.
(...)
7.
Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."
Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).
Con sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali deciso dallautorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dellassistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale dindipendente.
Il TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che loggetto della contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sullaiuto sociale ordinario ai sensi della legge cantonale sullinserimento e laiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sullaiuto durgenza ex art. 12 Cost.
Dallaltro, che il diniego dellassistenza sociale oltre il termine di sei mesi(consid.3.3.:Lart.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois)era dipeso unicamente dal rifiuto dellinsorgente di rinunciare al suo statuto dindipendente presso lufficio cantonale delle assicurazioni sociali.Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta lart. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza richiedere laiuto da parte dellassistenza sociale.
LAlta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che pretendere che un beneficiario dellassistenza sociale interrompa entro un adeguato termine unattività indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il divieto dellarbitrio.
In tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).
In quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava unattività indipendente non redditizia che aveva comunque interrotto nellagosto 2019, non poteva essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate dallamministrazione (cfr. consid. 11.1.).
Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente unturnaround(lespressioneturnaroundrappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dellimpresa allequilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con lapprovazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con lattuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr.www.tesionline.it) della stessa.
Inoltre in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dellassistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.
Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dallassicurato allAlta Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).
Pertanto, tenuto conto del fatto che lassistenza sociale ha carattere sussidiario in particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, nonché della giurisprudenza federale e cantonale (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; consid. 2.3.; 2.6.), rettamente lamministrazione ha deciso che linsorgente, nel termine di sei mesi, avrebbe dovuto rinunciare alla propriaattività se non gli avesse consentito lindipendenza economica e, segnatamente, verificare il suo eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.).
Unattività indipendente i cui proventi non consentono di far fronte al fabbisogno della propria unità di riferimento non può, infatti, essere svolta a carico dellassistenza sociale (cfr. consid. 2.11.).
2.14.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia lart. 65 cpv. 1 Las).
Lart. 29 Lptca enuncia:
"1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni dellassicurazione per linvalidità è soggetta a spese; lentità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.
Lart. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dellassistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dellattuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nellambito dellassistenza sociale,non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.42.2024.23
rs
Lugano
4 novembre 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 14 giugno 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenutoin fatto
1.12. Con risposta del 3 settembre 2024 lUSSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.13. Il 4 settembre 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI+). Esse sono rimaste silenti.
consideratoin diritto
2.2. Lintervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sullassistenza sociale dell8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anchessa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3.L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo lart. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dallart. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, lampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie lart. 18 Las enuncia:
"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia dintervento ai sensi dellart. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"La soglia dintervento per le prestazioni assistenziali, in deroga allart. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dellazione sociale."
Lart. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari allAVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dellazione sociale (COSAS;dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni (cfr. Rapporto del 5 novembre 2002 sul Messaggio n. 5250, p.tp 3.3).
Lammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (CSIAS; cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Dal principio di sussidiarietà risulta che lerogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid.3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed.Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. lAlta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo unattività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con giudizio 8C_56/2012 dell11 dicembre 2012 consid. 3.1. il Tribunale federale ha, poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare laiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Con sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. lAlta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo unattività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere lassistenza sociale o laiuto in situazione di bisogno ai sensi dellart. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola lassistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. Laiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.
Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è lespressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo allassistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. lAlta Corte ha peraltro osservato:
Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.).
In dottrinaC. Hänzi(Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:
"In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit. (pag. 171-172).
In effetti ledirettive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid.2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).
Questultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr.STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.;STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid.3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid.2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16;DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid.3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.9. Riguardo alla questione concernente leventuale erogazione di prestazioni assistenziali durante una seconda formazione, questo Tribunale, in una sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, ha analizzato la prassi dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in merito. Da tale esame è emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e lulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.
In quelloccasione questa Corte ha, quindi, stabilito che il titolare di un Master (Bacellierato) in teologia, in virtù del principio della sussidiarietà vigente in ambito di assistenza sociale, non aveva diritto a prestazioni assistenziali per il periodo in cui svolgeva una specializzazione in diritto comparato delle religioni e diritto canonico, benché presenti una lacuna di reddito. In effetti il Master in teologia, che viene attribuito dopo cinque anni di studi universitari, permette laccesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.
In concreto decisiva è stata comunque la circostanza che i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dellassistenza sociale non erano adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle religioni, svolgendosi su due anni, non risultava di breve durata e il richiedente lassistenza sociale non aveva dimostrato che tale specializzazione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non avendo elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. Lulteriore percorso formativo intrapreso avrebbe potuto, del resto, essere teoricamente finanziato con un prestito di studio o facendo ricorso allassicurazione contro la disoccupazione.
In una successiva sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso unulteriore formazione quale infermiere.
Il TCA ha deciso, da un lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere dellamministrazione, lattività di assistente di cura non era più conforme alle sue condizioni di salute.
Dallaltro, che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nellagosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario dellintervento dellassistenza sociale.
Al riguardo il TCA ha indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.
In secondo luogo, che prima di rivolgersi allassistenza sociale entravano in considerazione gli assegni di studio.
Questo Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.
Con giudizio 42.2011.3 del 17 ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso dallUSSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.
Questo Tribunale ha, in effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse laccesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.
Inoltre nemmeno erano adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda formazione da parte dellassistenza sociale.
In primo luogo, il nuovo percorso formativo intrapreso dallinsorgente, svolgendosi su tre anni, non era di breve durata.
In secondo luogo, non è stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
È stato, poi, rilevato che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.
Il TCA, al riguardo, ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne limporto sono differenti da quelli per stabilire lammontare della prestazione assistenziale.
Dallaltra, che non è pertanto escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.
Questa Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i presupposti perché lassistenza sociale finanzi una seconda formazione, non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna.
Con sentenza 42.2010.36 del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da unimpiegata di commercio con attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di stage non era di breve durata. Inoltre linsorgente già nel primo anno scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di studio.
Con giudizio 42.2013.11 dell11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo, il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso, svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.
In secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Con sentenza 42.2013.22 del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg., questa Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in diritto conseguito allestero, nonché di un Master in diritto ottenuto in Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante la pratica legale per accedere agli esami di avvocato.
In effetti la formazione completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo / cinque - le permetteva laccesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale non risultava necessario a tal fine.
Pertanto, in virtù del principio di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare unattività lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i suoi studi universitari in diritto.
Il TCA ha, inoltre, deciso che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le attività lavorative che linsorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dellassistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.
Con sentenza 42.2014.9 dell8 ottobre 2014 (il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_803/2014 del 14 gennaio 2015) questa Corte ha confermato loperato dellUSSI che aveva negato il finanziamento (tasse semestrali, materiale scolastico, mezzi di trasporto, doppia economia domestica) di una formazione Master in International Tourism presso ununiversità svizzera a una persona che disponeva già di una formazione universitaria conseguita allestero e di vasta esperienza professionale.
In effetti in quel caso di specie non erano date le condizioni per riconoscere la copertura di una seconda formazione. Il Master non era di breve durata, avendo una durata di 4 semestri a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva dimostrato che il Master in questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.
Con sentenza 42.2014.18 del 15 gennaio 2015 il TCA ha confermato la decisione su reclamo dellUSSI con la quale aveva negato lassunzione di una successiva formazione (Bachelor in Lingua presso ununiversità svizzera) a un ricorrente, già in possesso di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio al dettaglio.
Il TCA ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato che tale Bachelor migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, indicando che egli non aveva elencato in modoconcretole attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. Elemento decisivo per il diniego dellassunzione del Bachelor è stato però il fatto che esso si svolgeva su tre anni a tempo pieno e pertanto il percorso intrapreso non era evidentemente di breve durata.
Con giudizio 42.2017.1 del 29 marzo 2017 questa Corte ha tutelato la decisione su reclamo con la quale lUSSI ha negato a una persona in possesso di un AFC quale specialista in fotografia e della maturità artistica il diritto a prestazioni assistenziali durante una seconda formazione con indirizzo Design industriale presso una scuola specializzata.
Il TCA ha in particolare rilevato che linsorgente non ha allegato prove sufficienti concernenti le difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di lavoro e che la medesima avrebbe dovuto tentare di trovare unattività lucrativa che le permettesse di far fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e accettando anche unattività al di fuori del proprio settore professionale. In ogni caso decisiva è stata la circostanza che la seconda formazione, svolgendosi su due anni a tempo pieno e concludendosi con uno stage di fine formazione della durata minima di tre mesi, non era di breve durata.
Questo Tribunale ha, inoltre, osservato che le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale come si evince dalle disposizioni COSAS al punto H6.
In una sentenza 42.2017.24 del 24 maggio 2017 il TCA ha confermato il diniego da parte dellUSSI di erogare prestazioni assistenziali ordinarie a una persona, che disponeva di un AFC quale impiegata di commercio, iscrittasi al primo anno del corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche presso la facoltà di psicologia di unUniversità telematica.
In quelloccasione questa Corte ha rilevato che lattestato di capacità quale impiegata di commercio apre una vasta gamma di possibilità di impiego atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere. Determinante si è comunque rivelato il fatto che il percorso formativo intrapreso di tre anni non era di breve durata.
Con giudizio 42.2017.34 del 10 agosto 2017 questo Tribunale ha confermato la decisione su reclamo con cui lamministrazione aveva negato lassistenza sociale a un ricorrente, già in possesso di un AFC come fotografo, del diploma di formatore con attestato professionale federale, nonché del diploma in Organo e composizione organistica, che si era iscritto a un Master of Arts (doppio titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione musicale elementare e in Insegnamento delleducazione musicale per il livello secondario I della durata di tre anni. Il TCA, in proposito, ha evidenziato che lattestato di capacità quale fotografo apre una vasta gamma di possibilità di lavoro permettenti di ottenere un guadagno sufficiente per far fronte al proprio sostentamento. Decisiva è stata in ogni caso la circostanza che la nuova formazione non era di breve durata.
2.10.Da quanto esposto ai considerandi precedenti, e meglio sia dalle direttive CSIAS (cfr. consid. 2.7.), sia dalla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.9.), emerge che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e lulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.
Al riguardoquesta Corte, tutto ben ponderato, ritiene che in relazione alla possibilità o meno per RI 1 di realizzare un reddito sufficiente grazie ai titoli di studio di cui già dispone, si possa prescindere dalleffettuare ulteriori accertamenti, segnatamente volti a chiarire se il medesimo abbia intrapreso eventuali ricerche di lavoro per un impiego quale dipendente e il loro esito.
In casu, anche volendo ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che effettivamente la formazione già conseguita dallinsorgente non gli consenta di ottenere un guadagno che gli permetta di provvedere al proprio mantenimento e pur considerando che lUfficio degli aiuti allo studio, il 29 aprile 2024, ha confermato il diniego di un aiuto allo studio per lanno scolastico 2023-24 (cfr. doc. 273; consid. 1.8.), il rifiuto delle prestazioni assistenziali dovrebbe comunque essere confermato, non essendo adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dellassistenza sociale (cfr. consid. 2.9.).
In effetti il ricorrente non ha dimostrato che lottenimento del brevetto federale quale arboricoltore e della maestria federale migliorinotevolmentela sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non ha elencato in maniera concreta e dettagliata le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata tale formazione, rispetto a un giardiniere paesaggista (AFC) con AFC anche quale frutticoltore, ma si è limitato a indicare che la maestria in frutticoltura è stata conseguita in Ticino da sole due persone, che è molto richiesta, chequesta formazione mi darebbe possibilità anche di lavorare nel campo della ricerca e dell'insegnamento, pertanto avrei maggiori possibilità in tutti i sensie che si tratta di un valore aggiunto che gli permetterebbe di migliorare la sua situazione finanziaria (cfr. doc. I; consid. 1.11.; STCA 42.2029.18 d
), non è del resto di breve durata (cfr. consid. 2.9.;STCA 42.2013.22 del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg.;STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA 42.2017.1 del 29 marzo 2017; STCA 42.2014.9 dell8 ottobre 2014; STCA 42.2013.11 dell11 dicembre 2013; STCA 42.2010.36 del 21 novembre 2011).
2.11. Per quanto attiene ai richiedenti lassistenza sociale che esercitano unattività indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:
"Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.
(...)
7.
Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."
Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).
Con sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali deciso dallautorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dellassistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale dindipendente.
Il TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che loggetto della contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sullaiuto sociale ordinario ai sensi della legge cantonale sullinserimento e laiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sullaiuto durgenza ex art. 12 Cost.
Dallaltro, che il diniego dellassistenza sociale oltre il termine di sei mesi(consid.3.3.:Lart.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois)era dipeso unicamente dal rifiuto dellinsorgente di rinunciare al suo statuto dindipendente presso lufficio cantonale delle assicurazioni sociali.Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta lart. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza richiedere laiuto da parte dellassistenza sociale.
LAlta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che pretendere che un beneficiario dellassistenza sociale interrompa entro un adeguato termine unattività indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il divieto dellarbitrio.
In tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).
In quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava unattività indipendente non redditizia che aveva comunque interrotto nellagosto 2019, non poteva essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate dallamministrazione (cfr. consid. 11.1.).
Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente unturnaround(lespressioneturnaroundrappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dellimpresa allequilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con lapprovazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con lattuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr.www.tesionline.it) della stessa.
Inoltre in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dellassistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.
Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dallassicurato allAlta Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).
Pertanto, tenuto conto del fatto che lassistenza sociale ha carattere sussidiario in particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, nonché della giurisprudenza federale e cantonale (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; consid. 2.3.; 2.6.), rettamente lamministrazione ha deciso che linsorgente, nel termine di sei mesi, avrebbe dovuto rinunciare alla propriaattività se non gli avesse consentito lindipendenza economica e, segnatamente, verificare il suo eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.).
Unattività indipendente i cui proventi non consentono di far fronte al fabbisogno della propria unità di riferimento non può, infatti, essere svolta a carico dellassistenza sociale (cfr. consid. 2.11.).
2.14.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia lart. 65 cpv. 1 Las).
Lart. 29 Lptca enuncia:
"1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni dellassicurazione per linvalidità è soggetta a spese; lentità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.
Lart. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dellassistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dellattuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nellambito dellassistenza sociale,non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti