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42.2024.15

TCA non può entrare nel merito dello scritto del ricorrente: per le prestazioni Las da settembre 2023 difetta una decisione su reclamo. Atti trasmessi all'USSI per statuire sul reclamo

Ticino · 2023-10-05 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294). Nella presente fattispecie, la decisione su reclamo emessa dall’USSI ed oggetto di ricorso da parte di RI 1 si pronuncia esclusivamente circa il diritto alle prestazioni Las per il periodo da giugno ad agosto 2023 (cfr. consid. 2 della decisione su reclamo del 21 marzo 2024). Nel caso concreto, infatti, con reclamo del 12 ottobre 2023, a fronte di due decisioni emesse dall’USSI il 5 ottobre precedente, di cui: - la prima, statuente sul diritto alle prestazioni Las “ per il periodo giugno – agosto 2023 ” (cfr. doc. 39-41) - la seconda, che ha negato a RI 1 le prestazioni assistenziali “ a partire dal mese di settembre 2023 ” (cfr. doc. 27-29), il ricorrente, già allora patrocinato dall’avv. RA 1, ha impugnato unicamente il primo dei due provvedimenti indicati. Il legale in sede di replica ha preteso di non avere conoscenza della seconda decisione resa dall’USSI il 5 ottobre 2023, ipotizzando che la stessa sia erroneamente stata scambiata dal suo cliente per un doppione dell’altra, oppure non sia neppure stata notificata correttamente a quest’ultimo da parte dell’USSI (cfr. supra consid. 1.4.). Successivamente, ha invece indicato che il suo assistito avrebbe “ riconfermato di non aver ricevuto 2 decisioni, bensì una sola, ossia quella impugnata” (cfr. supra consid. 1.6.). In tal senso, il TCA rileva, innanzitutto, che nemmeno la questione di sapere se il provvedimento a valere per le prestazioni assistenziali da settembre 2023 sia stato validamente notificato, o meno, al ricorrente – laddove l’USSI indica, nella propria duplica, di avere trasmesso le due decisioni “ contestualmente” (cfr. supra consid. 1.5.) - è oggetto della presente vertenza. Giova rilevare che nel proprio reclamo del 12 ottobre 2023 il legale ha precisato di presentare “ reclamo (…) contro la decisione del 5 ottobre 2023 (sulla domanda del 13 giugno 2023), con cui l’USSI ha negato il versamento di una prestazione mensile per il periodo giugno – agosto 2023 (v. allegato )” (sottolineatura della redattrice), trasmettendo alla parte resistente in allegato al gravame, a valere quale unica decisione avversata, quella chiaramente relativa ai tre mesi di giugno, luglio ed agosto 2023, con poste di calcolo che non potevano che riferirsi alla situazione economico/finanziaria del ricorrente per come si presentava in quei tre mesi e non successivamente (cfr. doc. 34-41). Per contro, non vi è, nel reclamo, alcun accenno né alle prestazioni per il periodo successivo in termini di rivendicazione delle stesse, né una rimostranza o censura relativa al fatto che quella che il legale pretende essere stata l’unica decisione emessa sino a quel momento o comunque a sua disposizione non si pronunciava sul diritto, o meno, alle prestazioni Las, da settembre 2023 in poi, né un sollecito teso all’emissione di una decisione formale per tale periodo (cfr. all. B a doc. I). E di solleciti volti - facendo il ricorrente valere che al momento del reclamo disponeva unicamente della decisione per il periodo giugno-agosto 2023 - all’emissione di una decisione formale per le prestazioni da settembre, per inciso, non ve ne sono stati neanche successivamente, come del resto indicato in primis proprio dal legale dell’insorgente. Con decisione su reclamo del 21 marzo 2024, l’USSI, quindi rettamente, si è pronunciato unicamente sulle prestazioni Las a valere per il periodo giugno-agosto 2023 (come emerge chiaramente dalle poste di calcolo indicate al consid. 2 della decisione su reclamo ed equivalenti a quelle operate dall’amministrazione per valutare il diritto, o meno, alle prestazioni Las per giugno-agosto 2023). Alla luce di quanto precede, a fronte del fatto che nel proprio ricorso il ricorrente postula il riconoscimento delle prestazioni assistenziali “ a far tempo dal 1.9.2023” , il TCA non può che concludere che le contestazioni in merito ad altri periodi rispetto al lasso temporale giugno-agosto 2023, che non sono stati oggetto (oltre che del reclamo presentato dal ricorrente) della decisione su reclamo sono irricevibili. 2.2.  Analogamente vale per le censure circa la denegata giustizia, relative, in particolare e secondo la tesi ricorsuale al fatto che “ la decisione impugnata (…) si limita a statuire sul periodo giugno-agosto 2023, senza prendere posizione alcuna per i periodi successivi ”, dal momento che, come visto, l’USSI da una parte, a ragione si è pronunciato, con la decisione su reclamo, unicamente in relazione alle prestazioni per il periodo giugno – agosto 2023, e, d’altra parte, si è determinato, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, sulle prestazioni Las a partire da settembre 2023 con una seconda decisione, pure del 5 ottobre 2023, contro la quale, però, nessun reclamo risulta, stando a quanto in atti, essere stato presentato prima delle richieste pervenute a questa Corte. Il ricorso, nella parte in cui censura una denegata giustizia da parte dell’USSI è, dunque, pure, da ritenersi irricevibile. 2.3. Questo Tribunale, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca). L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps. L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che: " 1 Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione. 2 Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione. 3 È’ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)." Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4). Ora, alla luce di quanto indicato al consid. 2.1. in relazione alla decisione del 5 ottobre 2023 con la quale l’USSI si è pronunciato sul diritto, o meno, di RI 1 alle prestazioni Las per il periodo dal 1° settembre 2023, il TCA potendosi pronunciare solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo competente non può entrare nel merito di tali censure (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2022.77 del 26 settembre 2022; STCA 42.2022.49 del 12 settembre 2022; STCA 42.2021.34 del 18 maggio 2021; STCA 42.2018.26 del 23 luglio 2018; STCA 42.2018.8-11 del 7 febbraio 2018; STCA 42.2017.4-10 del 15 febbraio 2017; STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004). Per quanto attiene alle prestazioni Las richieste da settembre 2023, gli atti sono, pertanto, trasmessi all’amministrazione affinché statuisca senza indugio sul gravame presentato innanzi a questa Corte dal legale del ricorrente, mediante l’emissione di una decisione su reclamo che valuti la fattispecie, tra gli altri ed alla luce delle censure sollevate dal legale del ricorrente in questa sede (cfr. supra consid. 1.4. e 1.6.), anche dal profilo della tempestività delle censure mosse dal ricorrente al provvedimento del 5 ottobre 2023 relativo al diritto alle prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2023. Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato a questo Tribunale contro la decisione su reclamo (art. 65 cpv. 1 Las ; 33 cpv. 2 Laps). 2.4.  Per completezza, il TCA rileva che in concreto (e rammentato peraltro che le richieste ricorsuali vertono, come visto, unicamente sull’eventuale diritto a prestazioni Las a decorrere da settembre) la questione di sapere, per il periodo da giugno ad agosto 2023, se a ragione, oppure no, la parte resistente abbia computato la somma di mensili fr. 880.- a valere quale spesa alloggiativa, anziché quella di fr. 1'250.- risultante dal contratto di locazione in atti (cfr. doc. 86-92) non impone, a fronte di un’eccedenza mensile stabilita in fr. 1'162.- e che quindi ben è superiore rispetto alla differenza tra le suddette cifre, di entrare nel merito della questione relativa all’applicabilità, al caso di specie, delle disposizioni relative all’aiuto tra parenti (art. 328 CC) che l’USSI pone a fondamento del proprio provvedimento. A titolo abbondanziale, il TCA rileva che, l’immobile ove risiede anche il ricorrente, è sì, come stabilito dalla parte resistente, di sua comproprietà (e comunque nella limitata ragione di 1/3), ma è pure gravato da un usufrutto vita natural durante a favore del padre, costituito al momento in cui quest’ultimo ha donato la casa di __________ ai tre figli nel 2018 (cfr. doc. 51-53). Sempre di transenna, si rileva pure che nel calcolo volto a determinare il diritto, o meno, alle prestazioni complementari, l’Autorità competente a riconoscere tali prestazioni aveva tenuto conto, a titolo di spese per l’alloggio, della somma di totali fr. 15'000.- annui, pari a fr. 1'250.- al mese (cfr. all. D a doc. I), e dunque di quanto emerge nel contratto di locazione in atti, sottoscritto a fine giugno

2019. Non, invece, di un altro importo, men che meno fondato sul valore locativo dell’immobile e su un ipotetico dovere di aiuto tra un padre di 88 anni, la cui situazione finanziaria non è peraltro stata ulteriormente approfondita dall’USSI, ed un figlio di 58 anni (cfr. doc. 51-53). 2.5.  Infine, questa Corte rammenta che il ricorrente, qualora ritenga di postulare nuovamente la concessione dell’assistenza sociale, potrà farlo, formulando una nuova domanda secondo la procedura prevista dalla Las (art. 14 Reg. Las) e dalla Laps (art. 11 Reg. Laps), ossia rivolgendosi al suo Comune dove sarà fissato un appuntamento con lo Sportello Laps. 2.6.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022). 2.7.  L’insorgente ha postulato la concessione del gratuito patrocinio in favore dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I). Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria. L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede: " L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.” L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3: " Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante.” Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). 2.8.  Relativamente alla condizione secondo cui le argomentazioni ricorsuali non devono essere, affinché sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio, palesemente destituite di esito favorevole, il TCA rammenta che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, da un esame sommario al momento dell’inoltro del ricorso, quest’ultimo non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (cfr. STF 8C_538/2021 del 25 aprile 2022 consid. 5.1. e 5.4.; STF 8C_520/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF 8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b). Nel caso concreto, alla luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata nel sito www.sentenze.ti.ch , nonché nella Rivista ticinese di diritto e in riviste specialistiche, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002). In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2024.15

CL/gm

Lugano

15 luglio 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 21 marzo 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenutoin fatto

L’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha in particolare rilevato che:

"(…) Nel caso di specie, pacifico è che dagli atti emerge che il signor RI 1 comproprietario in misura di 1/3 della proprietà di cui al fondo n. __________ in cui egli attualmente risiede e che sul fondo vi è iscritto un diritto di usufrutto (vita natural durante) in favore del padre, __________.

Ciò ritenuto, nella sua decisione del 5 ottobre 2023, l’USSI non ha computato ai fini del calcolo la quota parte 1/3 del valore della sostanza immobiliare di comproprietà del signor RI 1, poiché il padre __________ ne detiene l’usufrutto. A tal proposito nella tabella di calcolo l’amministrazione ha indicato alla voce “(B) TOTALE DELLA SOSTANZA COMPUTABILE LAS (fr.) 0.-“.

Tuttavia, nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all’assistenza. Il beneficiario ha inoltre l’obbligo di ridurre il proprio danno.

In concreto, è vero che __________ detiene l’usufrutto sulla comproprietà del reclamante, tuttavia, abitandovi anche il figlio __________, si ritiene che nell’ambito del citato principio di sussidiarietà e dell’obbligo di ridurre il proprio danno l’utilizzo dell’appartamento a titolo gratuito da parte del reclamante debba essere considerato quale aiuto tra parenti. Infatti, bisogna tenere in considerazione il legame particolare tra i soggetti coinvolti, in quanto si tratta di padre e figlio, non di due sconosciuti.

Dagli atti emerge inoltre che l’USSI non ha computato una spesa alloggiativa pari a CHF 0.- ma ha proceduto, ritenuto il suo diritto di comproprietà, a riconoscere al signor RI 1 un importo di CHF 10'560.- annui pari a CHF 880.- mensili quale spesa alloggiativa, considerando il valore locativo dell’immobile di cui egli è comproprietario. Il valore locativo corrisponde al 90% del reddito determinato dall’Ufficio di stima e risultante dalla scheda di calcolo allegata alla decisione sulla stima. Tale importo è stato ottenuto tenendo conto del valore di reddito dell’intera sostanza (Scheda di calcolo della stima) di CHF 23'467.46, il cui 90% corrisponde al valore locativo di CHF 21'120.70 (cfr. Direttiva Laps 1/2008 del gennaio 2008).

Considerata la comproprietà dell’immobile nella misura di 1/3, USSI, nell’interesse del signor RI 1, non solo, agevolando l’interessato, ha considerato un valore di reddito dell’intera sostanza (entrambi gli appartamenti dell’immobile, persino quello del padre) ma ha anche considerato 1/2 del valore locativo ossia CHF 10'560 anziché considerarne 1/3.

A titolo abbondanziale si rileva che l’unica fattura trasmessa dal reclamante concerne il consumo di energia elettrica ad uso domestico; tale spesa è già compresa nel forfait di mantenimento di CHF 1'031.- considerato nella tabella di calcolo” (cfr. all. A a doc. I).

consideratoin diritto

L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.

L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3Ȓ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo,manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.;DTF 131 V 164consid. 2.1 pag. 164 e seg.;125 V 413consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del30 maggio 2008 consid. 4).

Ora, alla luce di quanto indicato al consid. 2.1. in relazione alla decisione del 5 ottobre 2023 con la quale l’USSI si è pronunciato sul diritto, o meno, di RI 1 alle prestazioni Las per il periodo dal 1° settembre 2023, il TCA potendosi pronunciare solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo competente non può entrare nel merito di tali censure (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2022.77 del 26 settembre 2022;STCA 42.2022.49 del 12 settembre 2022;STCA 42.2021.34 del 18 maggio 2021; STCA 42.2018.26 del 23 luglio 2018; STCA 42.2018.8-11 del 7 febbraio 2018; STCA 42.2017.4-10 del 15 febbraio 2017; STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).

Per quanto attiene alle prestazioni Las richieste da settembre 2023, gli atti sono, pertanto, trasmessi all’amministrazione affinché statuisca senza indugio sul gravame presentato innanzi a questa Corte dal legale del ricorrente, mediante l’emissione di una decisione su reclamo che valuti la fattispecie, tra gli altri ed alla luce delle censure sollevate dal legale del ricorrente in questa sede (cfr. supra consid. 1.4. e 1.6.), anche dal profilo della tempestività delle censure mosse dal ricorrente al provvedimento del 5 ottobre 2023 relativo al diritto alle prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2023.

Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato a questo Tribunale contro la decisione su reclamo (art. 65 cpv. 1 Las;33 cpv. 2 Laps).

Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

" Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF 8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, alla luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata nelsitowww.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto e in riviste specialistiche,la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti