Sachverhalt
accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56).
In proposito è utile ricordare, da una parte, che nel diritto penale vige il principio in dubio pro reo, mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo unanalisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).
Dagli atti emerge che sin da gennaio 2022 - quando loperatrice socio amministrativa di riferimento glielo aveva chiaramente indicato via mail, su sua richiesta motivata dalla domanda del compagno di andare a vivere insieme la ricorrente era consapevole che la convivenza avrebbe reso necessario, oltre ad informare lUSSI della modifica intervenuta nellunità di riferimento, presentare una nuova domanda per lerogazione delle prestazioni assistenziali congiuntamente alluomo (cfr. supra consid. 2.6.).
Alla luce di tutto quanto appena esposto, questa Corte ritiene,in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.STF 8C_631/2023 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.;STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),che a giusta ragione lamministrazioneha negato, per il mese di settembre 2023, il rinnovo delle prestazioni assistenziali postulato dalla ricorrentevisto che ad agosto 2023 tra RI 1 e __________ vi era una convivenza stabile (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps; consid. 2.4.) e che il compagno della ricorrente avrebbe quindi dovuto essere computato nellunità di riferimento dellassistita e la sua situazione finanziaria tenuta in conto. Nellimpossibilità di procedere in tal senso, rettamente le sono state negate le prestazioni assistenziali per settembre 2023.
Lart. 29 Lptca enuncia:
Lart. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
2.11. Relativamente alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, giova rilevare che secondo lart. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa dufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio dufficio e sullassistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sullassistenza giudiziaria e sul patrocinio dufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
Laltra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
"Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito
Inoltre giusta lart. 3 cpv. 1 LAG lassistenza giudiziaria si estende allesenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; allesenzione dalle tasse e spese processuali; allammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dellistante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 della Legge sullassistenza giudiziaria e sul patrocinio dufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
Laltra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
"Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito
Inoltre giusta lart. 3 cpv. 1 LAG lassistenza giudiziaria si estende allesenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; allesenzione dalle tasse e spese processuali; allammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dellistante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
E. 4 Gli annunci pubblicati sui canali social della signora __________ per la ricerca di una nuova abitazione erano esclusivamente per me e non in previsione di una futura convivenza.
E. 4.5 locali con box e un po’ giardino / cortile abbiamo un camper. Max 1000 euro tutto compreso, in affitto. Zone limitrofe ben accette (…)”; Cerchiamo in affitto una villetta, casa o appartamento in bifamigliare max 4.5 locali. Con box grande, posto auto esterno e giardino. Tutto compreso max 1000 euro disponibilità novembre 23 o gennaio 24. Zone __________: __________. Zone __________: __________” (cfr. doc. 649-655) Pure “ per dicembre 2023 gennaio 2024 ”, la ricorrente, nella pubblicazione fatta sulla pagina Facebook affitti.ch, si è anche detta alla ricerca di una “ casetta o appartamento bifamigliare in affitto max 3.5/4 locali con giardinetto e soprattutto garage ”, nella “ zona __________, __________, __________, __________ zona montagna/campagna ”, per “max 1350 fr.” (cfr. doc. 655). Con decisione del 21 settembre 2023, l’USSI ha respinto la domanda di rinnovo delle prestazioni Las scadute il 31 agosto 2023 presentata dalla ricorrente, sulla base delle seguenti argomentazioni: " (…) dagli accertamenti svolti è emerso che con il signor __________ ha stabilito una convivenza stabile ai sensi della Laps. Pertanto la sua unità di riferimento non è più composta unicamente da lei. Ritenuto quanto sopra, il suo fabbisogno non può essere determinato. Pertanto la sua richiesta del 12 settembre 2023 di rinnovo delle prestazioni assistenziali (…) è rifiutata. Qualora lo ritenesse necessario, una domanda nuova potrà essere inoltrata unitamente al suo compiango, direttamente nel Canton __________ .” (cfr. doc. 45 e supra consid. 1.1.). Con reclamo dell’8 ottobre 2023, RI 1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti ribadendo, in sostanza, quanto indicato nella propria raccomandata del 25 agosto precedente, e meglio, in particolare: - che la relazione con __________ non è definibile come una convivenza stabile, ma “ tutt’al più come una relazione sentimentale peraltro instabile e discontinua ”; - che passare i fine settimane e “ a volte anche giorni infrasettimanali ” presso il domicilio del compagno non “ comporta che (…) sia una convivenze e tantomeno (…) stabile ”; - che non viene mantenuta dal compagno al quale, ad asserita comprova dell’instabilità della relazione, non ha mai detto di percepire le prestazioni Las da tempo; - che non ha mai trascorso più di tre giorni consecutivi a casa dell’uomo, quindi “ non si può (…) parlare di una convivenza durata almeno sei mesi ”; - che dalla relazione ella non trae alcun vantaggio economico; - che la sua unità di riferimento è composta da genitori, “ i quali, peraltro, non sono mai stati interpellati in merito. ” (cfr. doc. 558-559). Il giorno seguente, __________ e __________, genitori della ricorrente, hanno poi trasmesso all’USSI una raccomandata dal seguente contenuto: " (…) in qualità di genitori ci permettiamo di intervenire nella questione che riguarda nostra figlia RI 1 e con tutto rispetto segnalarvi che state prendendo un abbaglio e commettendo un’ingiustizia nei confronti della stessa negandole le prestazioni assistenziali. Riteniamo sia nostro dovere esprimerci sulla questione in quanto la vostra decisione comporta gravi pregiudizi all’esistenza di nostra figlia. Non sappiamo da dove sia partita la costruzione del “castello accusatorio” nei confronti di nostra figlia, ma possiamo certamente dire che in sostanza il tutto si fonda su un insieme di elementi interpretati con un’evidente dose di pregiudizio. Abbiamo preso atto dei contenuti del verbale di audizione (…) e ne abbiamo tratto la conclusione che lo stesso è totalmente volto a cementare la tesi di una “convivenza stabile” di nostra figlia con il signor __________. Quando, dopo il colloquio / interrogatorio nostra figlia è rientrata a casa e ci ha riferito di come questo si era svolto, era molto provata, ci chiediamo come nostra figlia sia riuscita, ma ne dubitiamo, a nascondere la propria sofferenza di fronte ad essi. Ci ha confidato di avere firmato il verbale pur di potere lasciare l’audizione e pur riscontrando nello stesso delle inesattezze. Dal verbale non risulta quali siano stati gli accertamenti, non si fa riferimento a quali metodi usati per accertare la presunta “convivenza stabile” ma da quanto essa ci ha raccontato, gli indizi o le prove consistevano in grande parte nella pubblicazione sui canali social (Facebook in particolare) di immagini e testi riguardanti uscite da lei fatte con il suo amico o le sue amiche. Altre prove a carico di RI 1 sarebbe state non precisate informazioni ottenute non si sa da quale/i fonte/i. Noi genitori, in qualità di “unità di riferimento” di RI 1, non siamo mai stati interpellati per verificare quale fosse la realtà dei fatti. L’aveste fatto vi saresti resi conto che quanto voi definite come “convivenza stabile”, non è altro che una relazione sentimentale (forse addirittura a senso unico). Il fatto che nostra figlia abbia una relazione sentimentale e che passi con la persona da lei amata delle giornate (in prevalenza nei fine settimana) non comporta automaticamente che ci si trovi confronti ad una convivenza ed ancor meno ad una “convivenza stabile” che le procuri “gli stessi vantaggi di un matrimonio” ((RLAPS)VI Partner conviventi art. 2a). Non ci risulta sia contemplata nella Laps l’impossibilità per un beneficiario/a di prestazioni assistenziali di avere sentimenti amorosi per una persona e di condividere con essa momenti di vita senza che questa diventi automaticamente “convivenza stabile”. (…) Ci aspettiamo una risposta alla nostra missiva o ancora meglio un colloquio in merito.” (cfr. doc. 563-564) Con la decisione su reclamo del 7 marzo 2024, l’USSI ha, come visto, confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.). Nei primi mesi del 2024, RI 1 ha presentato una nuova domanda tesi al riconoscimento delle prestazioni assistenziali. In questo contesto, ella ha comunicato per il tramite del proprio legale all’USSI di avere interrotto la relazione con __________ a far tempo da dicembre 2023 (cfr. doc. 546) Agli atti figura, poi, una dichiarazione scritta di __________, datata 4 febbraio 2024 e trasmessa al PP, nella quale il medesimo afferma che: "
1. Tra il sottoscritto e la signora RI 1 non c’è mai stata una relazione stabile e tantomeno una convivenza stabile.
2. Non ho mai pagato fatture intestate o riguardanti la signora RI 1 né mai o [recte: ho] offerto soldi alla stessa.
3. Abbiamo trascorso assieme numerosi fine settimana nel corso degli anni 2022 e 2023 ed occasionalmente giorni infrasettimanali.
E. 5 La nostra relazione si è definitivamente chiusa nel dicembre 2023” (cfr. doc. 547) In data 16 maggio 2024, il PP ha emesso nei confronti della ricorrente un decreto di abbandono nell’ambito del procedimento penale pendente - a seguito della segnalazione trasmessa al Ministero pubblico da parte della Sezione del sostegno sociale l’8 gennaio precedente, nei confronti di RI 1 - per i reati di truffa (art. 146 CP) ed ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. 148a cpv. 1 CP). Dal decreto di abbandono risulta che, interrogata dall’inquirente il 2 febbraio 2024, la ricorrente ha dichiarato quanto segue: " Voglio dire che non ho mai convissuto con __________. Voglio spiegare come sono andate le cose. Si tratta di cose che ho già detto nei miei reclami. Io frequentavo __________ nel weekend, o da lui in __________ o all’estero. Occasionalmente capitava anche in settimana che mi fermassi in Calanca da lui, e in estate facevo le vacanze da lui, sia nell’estate 2022 e 2023. Io e __________ eravamo una coppia, ma la relazione era fragile, non stabile. Io non gli avevo detto che ero a beneficio delle prestazioni assistenziali, lui era contrario a questi aiuti. Ho tenuto nascosto questo dettaglio per evitare che la nostra relazione si interrompesse. Durante la relazione, ci sono stati diversi tira e molla, ci siamo lasciati spesso e abbiamo passato dei periodi senza vederci, senza contatti. A domanda del mio difensore rispondo che a volta passavamo i weekend all’estero in quanto lui correva in moto in Italia, e spesso lo accompagnavo.” (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 2-3) Il decreto di abbandono precisa, poi, che RI 1 “ ha riconosciuto che nel verbale di interrogatorio dell’USSI vi erano delle dichiarazioni contraddittorie, spiegando però di essersi trovata in difficoltà in quanto pensava si trattasse di un colloquio con l’operatrice socio-amministrativa di riferimento, mentre invece l’incontro era stato un vero e proprio verbale di audizione con tanto di ispettori presenti, fatto questo che l’avrebbe posta in uno stato di stress. Con queste affermazioni, RI 1 ha voluto precisare che alcune sue frasi riportate sarebbero fuorvianti o inesatte, come precisato nel suo scritto all’attenzione dell’USSI datato 25 agosto 2023 ” (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 3). Queste le successive dichiarazioni rese dall’insorgente innanzi all’Autorità inquirente: " A giugno 2022 io ho effettivamente trascorso le mie ferie presso il domicilio di __________ in __________, era la prima volta che trascorrevo un periodo così lungo da lui. Dopodiché a fine giugno 2022 abbiamo litigato pesantemente e non ci siamo visti per un po' di tempo. Giugno 2022 era dunque la prima volta che passavo del tempo continuato presso __________. Devo aver anche pubblicato qualcosa sui social. ADR che penso che non ci siamo visti per almeno un mese. Non è stato l'unico caso in cui non ci siamo visti per tanto tempo. (...) ADR che in merito agli annunci online, sia di vendita che di ricerca di un'abitazione, voglio precisare che l’annuncio per la vendita del veicolo e la ricerca di un garage in affitto erano per conto di __________ in quanto lui non ha i social. Io avevo inoltre già un account su tutti.ch, era solo per aiutarlo, come avrei aiutato qualsiasi mio amico o parente. Per quanto riguarda la ricerca di un'abitazione, che preciso era solo per la zona del mendrisiotto. Questa ricerca l’avevo fatta perché l’assistenza mi aveva detto che avrei avuto ipoteticamente diritto ad un sostegno anche per l'affitto. Le case che avevo cercato in Italia invece erano per lui, sempre per il discorso che __________ non aveva i social. Non è mai stata un'opzione che io andassi a vivere con lui in Italia." (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 3) Così prosegue, poi, il decreto di abbandono emesso nei confronti della ricorrente: " Confrontata poi con il fatto che lei stessa aveva chiesto chiarimenti all'operatrice socio-amministrativa __________ in merito ad un eventuale trasferimento nel Canton __________, RI 1 ha confermato di averlo fatto, precisando, però, come si trattasse di un discorso puramente teorico. Una volta ottenuta la conferma che in caso di trasferimento del domicilio nel Canton __________, l'autorità di erogazione di prestazioni assistenziali sarebbe cambiata e avrebbe dunque dovuto fare una nuova richiesta notificando anche la presenza del compagno, RI 1 ha spiegato di aver preso nota ma di non aver apportato alcuna modifica nella propria vita in quanto la relazione con __________ era instabile e lei non intendeva informarlo del fatto che fosse a beneficio dell'assistenza. L'imputata ha poi precisato che __________ non l'avrebbe mai aiutata con le spese quotidiane. “(…) la mia situazione non era cambiata dai mesi precedenti, non avevo avviato alcuna convivenza con __________. Voglio anche dire che quando mi ero iscritta in assistenza non mi era stato precisato che avrei dovuto avvisare se avessi intrapreso una relazione, o se avessi fatto dei weekend all’estero. Non sapevo di dover essere così precisa, ma sapevo che avrei dovuto indicare un cambio di domicilio o una convivenza stabile. Così però non è stato. Preciso comunque che non partecipava alle mie spese quotidiane, né io gli versavo alcunché per i giorni che stavo da lui. Vorrei precisare che __________ non ha mai partecipato in nessun modo nel pagamento delle mie fatture, come non mi ha mai prestato o regalato dei soldi. C’è stato un episodio dove mi aveva chiesto di dargli del denaro come partecipazione alle spese quando andavamo all'estero insieme, ma è successo solo una volta in quanto non avevo mezzi finanziari. Normalmente pagava sempre lui, per esempio la spesa nei weekend all’estero o i pedaggi. I weekend li trascorrevamo in camper" (…). Infine, RI 1 ha confermato che la relazione con __________ era definitivamente terminata a dicembre 2023.” (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 3-4) Parimenti interrogata, ma in veste di testimone, dall’Autorità inquirente, __________, operatrice socio-amministrativa di riferimento della ricorrente, ha, da parte sua, dichiarato quanto segue: " (...) posso immaginare che il comportamento che è stato rimproverato a RI 1 sia legato alla questione della convivenza con il compagno. Non saprei dire altro. ADR che questo è stato un tema da me trattato. Mi Spiego: questo è diventato un tema quando ho dovuto fare un rifiuto del rinnovo della prestazione assistenziale per convivenza. ADR che questa decisione di rifiuto non è stata presa da me di mia sponte, ma viene presa dal capo servizio, la signora __________ che si consulta anche con gli altri servizi. Generalmente può essere che se l'utente mi dà delle informazioni che possono richiedere degli approfondimenti, capita che sia io a segnalare una situazione all'ispettorato. In quel caso io segnalo al Caposervizio e poi è sua la valutazione se andare avanti con l'inchiesta o meno. Io vengo poi messa al corrente della decisione. (...) Ora ricordo: in questa richiesta di rinnovo di maggio 2023, io avevo richiesto documentazione per determinare la prestazione. Avevo notato degli accrediti ricorrenti da __________, e poi il Comune di __________ mi aveva detto che in paese giravano voci che RI 1 convivesse con il compagno __________. Io avevo allestito la segnalazione all'attenzione del capo servizio ed è stata poi una sua decisione quella di mandare avanti all'lspettorato. Avevo anche guardato gli estratti conto e avevo notato che vi erano diverse spese nel Canton __________ molto frequenti, quindi mi ero insospettita. Ero perplessa e viste anche le voci del Comune di __________, ho deciso di allestire la segnalazione. Ricordo anche che RI 1 aveva dichiarato di pagare anche alcune fatture per conto di __________, e quindi a mio avviso la situazione era da segnalare.” (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 4-5) “ La testimone ”, precisa il PP nel proprio decreto, “ ha infine confermato che RI 1 si sarebbe informata in merito ad un eventuale trasferimento nel Canton __________, senza tuttavia sapere se poi la stessa avrebbe proceduto in questo senso : "Voglio dire che ricordo che RI 1 mi aveva chiesto delle informazioni del tipo "cosa succede se io mi trasferissi nel Canton __________", se doveva continuare a fare le richieste di rinnovo da __________ eccetera. Io le avevo spiegato che sarebbe dovuta essere fatta una richiesta nel Canton __________, facendo una nuova domanda. ln quel caso noi avremmo chiuso il dossier in Ticino. La sua domanda era stata anche sulla convivenza e le avevo riferito che cambiava l’unità di riferimento e che in quel caso la domanda andava completata con i dati del convivente. (...) ADR che non so riferire se RI 1 abbia mai fatto domanda di assistenza nel Canton __________" (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 5). Fondandosi sugli elementi raccolti, il PP è giunto alla seguente conclusione: " Nel caso concreto si precisa innanzitutto che non sono emersi sufficienti indizi di reato nei confronti di RI 1. Seppur si comprendono i motivi che hanno spinto l'USSl a procedere con un'inchiesta interna al fine di chiarire l'effettiva situazione sentimentale di RI 1 e l'esistenza di una convivenza, non si può seguire la tesi secondo cui l'imputata avrebbe sottaciuto una convivenza allo scopo di continuare a percepire le prestazioni assistenziali. Fin dal principio RI 1 non ha contestato l'esistenza di una relazione sentimentale con __________, seppur instabile. La stessa ha spontaneamente indicato di aver passato diversi momenti in __________ presso il domicilio di lui, specialmente nei weekend. A sostegno della tesi di RI 1, e contrariamente a quanto esposto dall'USSl, dall'analisi degli estratti bancari ben si evince come le movimentazioni della carta di credito nel periodo da giugno 2022 ad agosto 2023 non fossero esclusivamente limitate alla regione di __________, ma si distribuivano in egual modo tra __________ e __________. C’è anche da ritenere che RI 1, oltre ad avere la propria famiglia residente a __________, svolgeva un'attività lucrativa part-time presso __________, aspetto che la legava maggiormente alla regione __________. Che il centro dei suoi interessi fosse divenuto a tutti gli effetti la __________ (e __________) è una mera congettura. RI 1 risulta tutt'ora domiciliata a __________, presso i genitori, e il fatto che abbia trascorso due settimane consecutive durante l'estate presso il domicilio del compagno in __________ (come peraltro da lei ammesso) ancora non fonda una convivenza, men che meno un domicilio in quel Cantone. La versione secondo cui l'imputata avrebbe chiesto informazioni in merito al cambio di domicilio nel Canton __________ e sui rispettivi passi da compiere nel caso in cui intendesse trasferirvisi stabilmente, ignorando poi dì fatto quanto indicatole dall'operatrice socio-amministrativa e procedendo comunque ad avviare una convivenza a Cauco, non è assolutamente comprovata. Tanto più che, invece, il fatto di essersi informata, esponendosi, confermerebbe piuttosto la buona fede dell'imputata, così come il fatto di aver pubblicato annunci e fotografie sui social. Si aggiunga infine che agli atti è stata parimenti acquisita la dichiarazione di __________ (Al 14), il quale conferma di non aver mai convissuto stabilmente con RI 1, che confermano ulteriormente l’assenza di una convivenza. Quand'anche il motivo per cui RI 1 avesse effettivamente abbandonato l'idea dì trasferirsi in __________ fosse il timore di svelare al compagno la sua situazione finanziaria dipendente dalle prestazioni assistenziali, ritenuto che - come indicato dall'operatrice socio amministrativa nello scambio di email di gennaio 2021- __________ avrebbe dovuto essere preso in considerazione nel nuovo conteggio, poco cambia sulla sostanza. RI 1 non ha mai convissuto stabilmente con __________. Di conseguenza non si può ritenere che vi siano sufficienti indizi di reato tali da poter promuovere l'accusa.” (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 6-7) 2.7. Prima di esaminare il merito della vertenza, questo Tribunale ricorda che i n applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546). Pure deve essere rammentato che il TCA è chiamato a valutare le prove applicando il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195). Per costante giurisprudenza, inoltre, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56). In proposito è utile ricordare, da una parte, che nel diritto penale vige il principio “ in dubio pro reo ”, mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.). 2.8. Nel merito della vertenza, questa Corte rileva che la censura ricorsuale secondo cui le dichiarazioni - qualificate dalla parte ricorrente come “ comunque inconferenti ”, “ rese dopo un lungo ed estenuante interrogatorio, al quale la ricorrente ha partecipato senza essere rappresentata e senza un’adeguata spiegazione in merito ai suoi diritti procedurali ” - rilasciate da RI 1 in data 16 agosto 2023 innanzi all’Ispettorato sociale “ non possono essere considerate mezzi di prova adeguati, essendo state ottenute con modalità al limite della liceità e della buona fede ” (cfr. supra consid. 1.2.) ed un’eventuale implicita richiesta di estromissione di quel verbale (o di parti dello stesso), non meritano tutela. Secondo questo Tribunale, infatti, nulla di quanto agli atti attesta che in occasione dell’audizione del 16 agosto 2023 RI 1 si trovasse in difficoltà psicofisiche, in uno stato di stress (come la ricorrente ha riferito al PP; cfr. supra consid. 2.6.) o di sofferenza (come denunciato dai genitori; cfr. supra consid. 2.6.) tali da non permetterle di sostenerlo. Questo ritenuto, in primo luogo che la presenza di ispettori, a quel verbale, tutto poteva essere per l’insorgente, fuorché una sorpresa, ritenuto come la convocazione all’audizione in questione è stata trasmessa dall’Ispettorato sociale e sottoscritta da un’ispettrice (cfr. doc. 640). Il verbale in questione – il cui contenuto è peraltro stato riletto dall’interessata, che lo ha, poi, sottoscritto – non può inoltre dirsi essere stato di una durata tale da porre l’interrogata in stato di sofferenza, ritenuto che si è concluso in un’ora e cinquanta minuti, quindi neppure due ore (cfr. doc. 627-634). Quale fosse il tema oggetto dell’audizione, era parimenti noto alla ricorrente sulla base della convocazione ricevuta che chiaramente lo indicava (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 640). Non vi sono poi, concretamente, elementi che permettano di concludere che la salute di RI 1 fosse così compromessa da influire sulla sua capacità di discernimento ed impedirle di sostenere l’audizione (al riguardo cfr. 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.5.; STF 8C_1/2007 dell’11 maggio 2007 consid. 3; STCA 39.2019.3. del 17 ottobre 2019 consid. 2.9.; STCA 39.2014.10 del 25 febbraio 2015 consid. 2.14.; STCA 42.2013.6 del 2 aprile 2014 consid. 2.10.; STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013 consid. 2.11.). Anzi, la ricorrente medesima, in entrata di quel verbale, “ tenendo ben presente il suo personale stato di salute psicofisica ”, ha confermato di essere in “ grado di rispondere a delle domande sulla sua situazione personale e finanziaria ”, nonché di “ rileggere, comprendere e verificare che quanto scritto in questo verbale corrisponde a verità” (cfr. doc. 627). Al termine dell’audizione, invece, RI 1 non ha precisato alcunché ed apponendo la propria firma confermato: - “ di aver compreso le domande che mi sono state sottoposte”; - “di aver dichiarato il vero, e che le mie riposte sono state riportate correttamente nel presente verbale”; - “che l’audizione si è svolta senza problemi e non vi sono lamentele da esporre da entrambe le parti. ” (cfr. doc. 633) 2.9. Riguardo all’esistenza di una convivenza tra la ricorrente ed il (ex) compagno , il TCA ribadisce, innanzitutto, che l’ art. 4 cpv. 1 Laps prevede che l’unità di riferimento è costituita segnatamente dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c). Secondo l’art. 2a Reg.Laps la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono figli in comune (lett. a), la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio (lett. b), la convivenza è durata almeno 6 mesi (lett. c). Nel caso di specie, questa Corte ritiene che l’operato della parte resistente debba essere tutelato e che a ragione, quindi, l’USSI ha negato a RI 1 il diritto alle prestazioni assistenziali a decorrere dal 1° settembre 2023 ritenendo che tra la medesima ed il compagno vi fosse una convivenza stabile ai sensi di quanto prevedono le normative, direttive e la giurisprudenza succitate (cfr. supra consid. 2.3.-2.4.). A questo proposito va subito sottolineato che, indipendentemente da come avessero deciso di organizzarsi nella propria vita di coppia, vale a dire se con un domicilio congiunto o con due separati (cfr. le sentenze federali citate all’inizio del consid. 2.3.), decisiva è la circostanza che la ricorrente ed __________ si fornivano assistenza e sostegno reciproci. Questa Corte rileva, innanzitutto che nelle proprie iniziali dichiarazioni, sentita innanzi all’Ispettorato sociale, la ricorrente ha affermato, peraltro nelle prime risposte ai quesiti dei propri interlocutori: - che aveva (ritenuto come la relazione tra i due si sarebbe conclusa a dicembre 2023) un compagno da gennaio 2021 che abitava nel Canton __________; - con il quale trascorreva “ tutti i weekend (…) soprattutto all’estero (…) in settimana io rimango da lui circa 2 notti (…) e allo steso modo anche lui viene circa 2 notti (…) da me ”; - con il quale faceva la spesa alimentare e consumava i pasti; - presso cui da inizio estate 2022 ha “ iniziato a vivere stabilmente. ” (cfr. supra consid. 2.6.) Di convivere con il compagno, __________, dal giugno 2022 - nell’ambito di una relazione che al di là di qualche litigio, per indicazione della ricorrente medesima, “ non viene messa in discussione ” – RI 1, nel corso di quel verbale lo ha poi ribadito non una, ma ben due volte (cfr. supra consid. 2.6.). Ella, per il compagno, ha poi riferito, sempre dinnanzi all’Ispettorato sociale il 16 agosto 2023, di essersi prodigata nel: - pubblicare su Facebook annunci tesi alla vendita del veicolo di lui; - cercare, sempre tramite social, un garage o un magazzino per le moto di __________; - andare a prendere il figlio che l’uomo ha avuto da una precedente relazione ogni venerdì, a __________, dalla madre, per portarlo dal padre, in __________ quindi recarsi, insieme, in Italia. Sempre il 16 agosto 2023, la ricorrente ha, pure, dichiarato: - che “ la maggior parte dei miei effetti personali si trova presso l’abitazione del mio compagno ”; - a tre riprese, nel corso del verbale, di convivere con __________ da giugno 2022, ma di non averne avvisato USSI poiché aveva “ paura delle conseguenze ” che avrebbe dovuto affrontare se il compagno fosse venuto a conoscenza del fatto che si trovava al beneficio delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 2.6.). Dagli atti emerge che sin da gennaio 2022 - quando l’operatrice socio amministrativa di riferimento glielo aveva chiaramente indicato via mail, su sua richiesta motivata dalla domanda del compagno di andare a vivere insieme – la ricorrente era consapevole che la convivenza avrebbe reso necessario, oltre ad informare l’USSI della modifica intervenuta nell’unità di riferimento, presentare una nuova domanda per l’erogazione delle prestazioni assistenziali congiuntamente all’uomo (cfr. supra consid. 2.6.). In un secondo momento, invece, e meglio nello scritto del 25 agosto 2023, RI 1 ha rilasciato dichiarazioni molto contrastanti rispetto a quanto ella aveva dichiarato, presso l’Ufficio dell’Ispettorato, una decina di giorni prima. Nello scritto in questione, infatti, ella ha affermato: - che la relazione che il 16 agosto 2023 aveva detto perdurare da “ circa 2 anni ” e che allora non veniva “ MESSA IN DISCUSSIONE ”, questa volta, invece, non era “ definibile come una relazione stabile ”; - che con il compagno trascorreva “ molti fine settimana e a volte anche (…) giorni infrasettimanali ”, quando a verbale aveva indicato che con __________ passava “ tutti i weekend (…) soprattutto all’estero (…) in settimana io rimango da lui circa 2 notti (…) e allo steso modo anche lui viene circa 2 notti (…) da me ”; - che durante l’ultimo anno “ vi sono stati periodi durante i quali non abbiamo avuto una frequentazione ”, dei quali in prima battuta nulla aveva riferito; - che i suoi effetti personali si trovavano presso la casa dei genitori, a __________, allorquando all’ispettrice aveva indicato averne la maggior parte a __________ (cfr. supra consid. 2.6.). I contenuti dello scritto del 25 agosto 2023, stando a quanto risulta dagli atti ed in particolare dal decreto di abbandono del 16 maggio 2024, sono stati ulteriormente confermati dalla ricorrente quando, a seguito della segnalazione fatta al Ministero pubblico nei suoi confronti, ella è stata sentita come imputata, dichiarando, inoltre: - che “ a fine giugno 2022 abbiamo litigato pesantemente e non ci siamo visti per un po’ di temo (…) penso che non ci siamo visti per almeno un mese ”; - che la ricerca di un’abitazione del __________ concerneva ella soltanto, “ perché l’assistenza mi aveva detto che avrei avuto ipoteticamente diritto ad un sostegno anche per l’affitto ”; - che le ricerche di un’abitazione su Facebook, fatte tra fine agosto ed inizio settembre, in Italia, invece, “ erano per lui ”, per il compagno; - che la richiesta di informazioni circa un suo trasferimento dal compagno nel Canton __________ trasmessa all’operatrice socio-amministrativa di riferimento era un “ discorso puramente teorico ”; - prima, che “__________ non l’avrebbe mai aiutata con le spese quotidiane ”, poi, che “ normalmente pagava sempre lui, per esempio la spesa nei weekend all’estero o i pedaggi ” (cfr. supra consid. 2.6.). Questo Tribunale ritiene che, in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora valido nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. supra consid. 2.7.), in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assistita ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo, invece, non possono integrare le prime soprattutto se esse, com’è in concreto il caso, le contraddicono. Nella fattispecie, questa Corte rileva che le dichiarazioni rilasciate in un secondo momento dalla ricorrente sono in netto contrasto con quanto ella aveva dichiarato in prima battuta e non possono, quindi, essere seguite, né integrare le prime affermazioni di RI 1. La conclusione dell’esistenza di una convivenza stabile ai sensi della Laps risulta corretta a maggior ragione se si considera che: - la documentazione bancaria dà atto di una presenza della ricorrente tra __________ e __________ che supera quella del fine settimana (ed a ben vedere anche gli addebiti nel __________), di spese affrontate per generi alimentari, farmacie, esercizi pubblici, gioiellerie, distributori di benzina, librerie, e necessità quotidiane sostanzialmente in tutti i giorni della settimana (cfr. supra consid. 2.6.); - non risultano, sempre in base agli estratti conti in atti, particolari interruzioni nella presenza per lo più costante nella zona del __________ da parte della ricorrente che possano suggerire una o più interruzioni della relazione che, come visto, solo in un secondo momento l’assistita ha preteso fosse instabile. In particolare, e diversamente da quanto riferito da RI 1 al PP, dalla documentazione bancaria non è possibile dedurre che “ a fine giugno 2022 abbiamo litigato pesantemente e non ci siamo visti per un po' di tempo (…) penso che non ci siamo visti per almeno un mese. Non è stato l'unico caso in cui non ci siamo visti per tanto tempo ” (cfr. supra consid. 2.6.). In tal senso, basti rilevare che tra la fine di giugno e luglio 2022, gli estratti del conto privato __________ della ricorrente indicano movimentazioni tra __________ e __________ il 27, 29 e 30 giugno 2022, rispettivamente, il 2, 5, 11, 13, 15, 19, 22 luglio 2022 (cfr. doc. 250, 251 e 265), allorquando, s’ella avesse effettivamente interrotto la relazione con il compagno in quel periodo, o comunque non lo avesse visto “ per molto tempo ”, RI 1 non aveva motivo per trovarsi nel __________; - RI 1 non solo, come già contestatole dall’Ispettorato in occasione dell’audizione del 16 agosto 2023 ha cercato lavoro nel __________, ma (e questa ancor più la collega al __________) quando è stata interrogata ella lo aveva pure reperito, segnatamente mediante __________ e presso l’area bambini della __________ di __________. Occupazione, questa, che la occupava per una media di 10 ore alla settimana (cfr. doc. 959) e quindi in misura maggiore rispetto a quella svolta nel __________. In tal senso, giova peraltro evidenziare, laddove la ricorrente ha preteso che l’inserzione per la ricerca di lavoro quale baby sitter sul gruppo Facebook “__________”, a marzo 2022, con l’indicazione “ abito in __________” era stata fatta per errore, che l’accesso alla pagina del gruppo in questione, ed a maggior ragione, quindi, eventuali inserzioni, richiede (nello stato al 1° luglio 2024) l’iscrizione apposita, ciò che difficilmente RI 1 può avere fatto “per errore”. Alla luce di tutto quanto precede, secondo questo Tribunale, è quindi la prima versione fornita da RI 1 a dover essere considerata più attendibile, in particolare ritenuto che la stessa è stata rilasciata quando ella era ancora ignara delle relative possibili conseguenze giuridiche. Determinante, in concreto è, poi, il fatto che (anche) ad agosto 2023 la ricorrente ed il compagno si aiutavano reciprocamente. Oltre ad affrontare insieme le spese dei generi alimentari ed a trascorrere, a conti fatti, almeno sei giorni su sette a settimana, insieme (“ tutti i weekend (…) soprattutto all’estero (…) in settimana io rimango da lui circa 2 notti (…) e allo steso modo anche lui viene circa 2 notti (…) da me ”), la ricorrente ogni fine settimana portava dal compagno il figlio da questo avuto da una precedente relazione e domiciliato a __________, per trascorrere insieme il weekend. Ancora, ella si occupava di vendere, per conto dell’uomo, oggetti vari, automobile, cercare un garage per le moto di lui, ecc., laddove per __________, se avesse voluto provvedervi autonomamente, sarebbe bastato poco per creare un profilo facebook o su tutti.ch. Giova, peraltro, rilevare che la richiesta di informazioni da parte della ricorrente alla propria operatrice socio amministrativa di riferimento del gennaio 2022, relativa ad una convivenza con il compagno, aveva carattere concreto e futuro, tanto che la coppia si era già accordata su cosa far apparire, o meno, sul contratto di locazione sottoscritto da __________ (cfr. supra consid. 2.6. “ La casa dove vive è già a suo nome e non cambierà il contratto di locazione questo me lo ha già indicato.”). Non si trattava, in altre parole, di una semplice ipotesi, come poi preteso dall’interessata, ma di un progetto di coppia futuro, poi messo in pratica dalla ricorrente nei limiti di quanto la sua volontà di non informare il compagno circa la fonte assistenziale delle proprie entrate le imponeva, e quindi senza informare l’USSI in Ticino, rispettivamente, presentare una domanda congiunta nel __________. Alla luce di tutto quanto appena esposto , questa Corte ritiene, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2023 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; S TF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3. ; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195 ), che a giusta ragione l’amministrazione ha negato, per il mese di settembre 2023, il rinnovo delle prestazioni assistenziali postulato dalla ricorrente visto che ad agosto 2023 tra RI 1 e __________ vi era una convivenza stabile (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps; consid. 2.4.) e che il compagno della ricorrente avrebbe quindi dovuto essere computato nell’unità di riferimento dell’assistita e la sua situazione finanziaria tenuta in conto. Nell’impossibilità di procedere in tal senso, rettamente le sono state negate le prestazioni assistenziali per settembre 2023. La decisione su reclamo impugnata deve, conseguentemente, essere confermata. 2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las ). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022). 2.11. Relativamente alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, giova rilevare che secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria. L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede: " L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.” L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3: " Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante.” Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). 2.12. N el caso di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente, terminata la relazione con __________ e domiciliatasi autonomamente a __________ dal 1° maggio 2024, beneficia, nuovamente, delle prestazioni assistenziali (cfr. all. E a doc. I). A comprova della propria indigenza, RI 1 ha prodotto unitamente al ricorso il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________, ove a quel momento risultava domiciliata (cfr. all. D a doc. I.). In tali circostanze l'indigenza della ricorrente deve essere ammessa. Inoltre l'intervento dell’avv. RA 1, appare giustificato, ritenuto che nella procedura dinanzi a un Tribunale l’assistenza di un avvocato va ritenuta necessaria o almeno indicata quando in circostanze analoghe e nell’ipotesi in cui l’assicurato non sia indigente il patrocinio di un legale sarebbe ragionevole, tenuto conto del fatto che l’interessato non ha conoscenze giuridiche sufficienti e che l’interesse all’emanazione di un giudizio giustifichi il dispendio. Nella procedura amministrativa il requisito della necessità di un avvocato deve, invece, essere esaminato in base a criteri più severi (cfr. STF 8C_48/2015 del
E. 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46). Infine, già solo in ragione della lunga istruttoria che ha caratterizzato la procedura che vede coinvolta RI 1, non si può ritenere che il gravame risultava palesemente destituito di possibile esito favorevole. Questo Tribunale ritiene, dunque, che nella presente evenienza siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore della ricorrente (cfr. STCA 42.2022.19 del 20 giugno 2022). È in ogni caso riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'insorgente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al gratuito nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301 consid. 6).
Dispositiv
- L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio èaccolta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.42.2024.12
CL/gm
Lugano
12 agosto 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 7 marzo 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Lart. 2a Reg.Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:
L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo allintroduzione di una nuova legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, lunità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra laltro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi o procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto contemplato dallart. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che lunità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:
Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione allart. 2a Reg.Laps risulta:
Secondo la nostra Massima Istanza il budget CSIAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).
Il Tribunale federale, con giudizio 8C_744/2018 dell8 gennaio 2019, ha confermato quanto stabilito da Corte, ossia il diniego a unassicurata degli assegni integrativi e di prima infanzia da ottobre 2017, in quanto, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia cantonale su richiesta della Cassa, nella sua unità di riferimento è stato considerato anche il padre di sua figlia, nata nellottobre 2017, nonostante disponessero di due abitazioni differenti.
La nostra Massima Istanza ha evidenziato che due persone vanno considerate conviventi ai sensi dellart. 4 cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia.
Con giudizio 42.2010.13 del 19 agosto 2010 questa Corte ha altresì stabilito che è possibile ammettere una convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una comunione domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un rapporto di relazione.
2.5.Lelinee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dellazione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2023, al punto C.3.1. Fabbisogno di base: in generale, precisano:
Al punto D.4.4. Contributo di concubinato, invece, le linee guida prevedono:
Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina,C. Hänzi(Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva:
(cfr. doc. 558-559).
Per costante giurisprudenza, inoltre, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa.
Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56).
In proposito è utile ricordare, da una parte, che nel diritto penale vige il principio in dubio pro reo, mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo unanalisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).
Dagli atti emerge che sin da gennaio 2022 - quando loperatrice socio amministrativa di riferimento glielo aveva chiaramente indicato via mail, su sua richiesta motivata dalla domanda del compagno di andare a vivere insieme la ricorrente era consapevole che la convivenza avrebbe reso necessario, oltre ad informare lUSSI della modifica intervenuta nellunità di riferimento, presentare una nuova domanda per lerogazione delle prestazioni assistenziali congiuntamente alluomo (cfr. supra consid. 2.6.).
Alla luce di tutto quanto appena esposto, questa Corte ritiene,in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.STF 8C_631/2023 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.;STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),che a giusta ragione lamministrazioneha negato, per il mese di settembre 2023, il rinnovo delle prestazioni assistenziali postulato dalla ricorrentevisto che ad agosto 2023 tra RI 1 e __________ vi era una convivenza stabile (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps; consid. 2.4.) e che il compagno della ricorrente avrebbe quindi dovuto essere computato nellunità di riferimento dellassistita e la sua situazione finanziaria tenuta in conto. Nellimpossibilità di procedere in tal senso, rettamente le sono state negate le prestazioni assistenziali per settembre 2023.
Lart. 29 Lptca enuncia:
Lart. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
2.11. Relativamente alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, giova rilevare che secondo lart. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa dufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio dufficio e sullassistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sullassistenza giudiziaria e sul patrocinio dufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
Laltra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
"Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito
Inoltre giusta lart. 3 cpv. 1 LAG lassistenza giudiziaria si estende allesenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; allesenzione dalle tasse e spese processuali; allammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dellistante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
2. L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio èaccolta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti