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42.2023.28

A ragione a ricorrente è stato negato condono dell'obbligo di restituire prestazioni assistenziali poiché scoperto che il padre le aveva donato nuova auto (valore > fr. 10'000 e > quindi a quota esente). Deve essere infatti negata la buona fede

Ticino · 2023-09-11 · Italiano TI
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Sachverhalt

del 2021 (e meglio l’11 aprile 2022), vago quanto al momento loro preteso insorgere (“negli ultimi anni”, cfr. supra consid. 2.10.) del medico curante, generalista.

Non ne figura, invece, traccia in quanto attestato dalla specialista, che, seppur anch’ella curante della ricorrente e quindi pure legata da un rapporto di fiducia con la paziente, ha riferito, in prima battuta, unicamente, che RI 1 è affetta, quantomeno dal 2017, e meglio da quando l’ha in cura, da un “disturbo depressivo ed ansioso” oltre che da “patologie somatiche e neurologiche”(cfr. doc. 109).

Neppure nel certificato di poco successivo al precedente, più completo e redatto l’8 aprile 2022, la dottoressa __________ ha attestato la presenza di disturbi mnesici e quindi di possibili dimenticanze da parte della ricorrente, quanto piuttosto di una compromissione e di un allentamento della “capacità di valutazione e giudizio” in capo alla paziente “in relazione a determinate scelte” (cfr. doc. 103).

Disturbi, questi ultimi, che in ogni caso, come visto, non hanno inficiato la comprensione dei doveri della ricorrente nei confronti dell’USSI in caso di aumento della sostanza, ritenuto che, per “soli” (se paragonati ai 14'990.- di valore dell’automobile) fr. 300.- regalatile dalla madre, RI 1 ha informato la resistente, oltretutto tempestivamente.

Nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha, del resto, ribadito che:

Nei confronti della ricorrente, rappresentata da un legale, non è, peraltro, stata istituita alcuna curatela, né un’eventuale istituzione risulta, ad oggi, essere stata richiesta, fosse anche solamente nella forma di un’amministrazione di sostegno limitatamente, per esempio e per quanto qui ci concerne, a quanto concerne la richiesta e l’erogazione delle prestazioni Las (art. 393 CCS). E questo nonostante l’avv. RA 1 faccia valere che “probabilmente la signora RI 1 non si rendeva conto che un aiuto sarebbe stato opportuno” già solamente per compilare i moduli di richiesta di rinnovo delle prestazioni Las ch’ella ha sempre completato autonomamente (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).

La tesi ricorsuale, secondo cui la buona fede della ricorrente è stata negata “considerando solo una frase della qui ricorrente rilasciata nell’ambito dell’incontro” del marzo 2022, segnatamente l’indicazione fornita dall’insorgente di non aver annunciato alla resistente di aver ricevuto dal padre l’automobile poiché “non era informata che doveva notificare la nuova vettura”, quando, invece, - osserva l’avv. RA 1 - RI 1 aveva già in precedenza fatto valere, quale motivo della propria omissione ed a fondamento della propria buona fede, i problemi di salute poi, comunque, ribaditi in occasione di quel colloquio (“a causa dei suoi problemi di salute non è sempre in grado di valutare le problematiche con la dovuta serenità e riflessione”), non ne soccorre la posizione.

Già in sede di osservazioni del 24 ottobre 2021, infatti, la ricorrente si era espressa sulla questione, senza nulla eccepire quanto a problematiche relative alla sua salute, limitandosi a comunicare all’USSI di non aver annunciato l’aumento della sua sostanza mobiliare data dal veicolo regalatole poiché era contenta di disporne e non ci aveva pensato (“semplicemente non ci ho pensato ad avvertire l’assistenza. Era un regalo per me, non ho pensato niente di male, ero felice”; cfr. supra consid. 2.10.).

Alla luce degli elementi già in atti questo Tribunale rinuncia pure a sentire la ricorrente, la quale non potrebbe che ribadire quanto già sostenuto nel ricorso e discusso nelle motivazioni della sentenza.

Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Inoltre, per quanto concerne l’audizione stessa della ricorrente, va rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Del resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, la ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

2.14.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale,non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 non si rendeva conto che un aiuto sarebbe stato opportuno ” già solamente per compilare i moduli di richiesta di rinnovo delle prestazioni Las ch’ella ha sempre completato autonomamente (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I). La tesi ricorsuale, secondo cui la buona fede della ricorrente è stata negata “ considerando solo una frase della qui ricorrente rilasciata nell’ambito dell’incontro ” del marzo 2022, segnatamente l’indicazione fornita dall’insorgente di non aver annunciato alla resistente di aver ricevuto dal padre l’automobile poiché “ non era informata che doveva notificare la nuova vettura ”, quando, invece, - osserva l’avv. RA 1 - RI 1 aveva già in precedenza fatto valere, quale motivo della propria omissione ed a fondamento della propria buona fede, i problemi di salute poi, comunque, ribaditi in occasione di quel colloquio (“ a causa dei suoi problemi di salute non è sempre in grado di valutare le problematiche con la dovuta serenità e riflessione ”), non ne soccorre la posizione. Già in sede di osservazioni del 24 ottobre 2021, infatti, la ricorrente si era espressa sulla questione, senza nulla eccepire quanto a problematiche relative alla sua salute, limitandosi a comunicare all’USSI di non aver annunciato l’aumento della sua sostanza mobiliare data dal veicolo regalatole poiché era contenta di disporne e non ci aveva pensato (“ semplicemente non ci ho pensato ad avvertire l’assistenza. Era un regalo per me, non ho pensato niente di male, ero felice ”; cfr. supra consid. 2.10.). Mancando, quindi, il primo presupposto cumulativo (quello della buona fede, mentre il secondo è l’onere gravoso, cfr. supra consid. 2.5. e 2.9.), è a ragione che la resistente ha negato alla ricorrente il condono dell’obbligo di restituzione, senza che si dovessero approfondire oltre le difficoltà finanziarie fatte valere dall’interessata e dal suo patrocinatore. 2.12. La decisione su opposizione impugnata merita pertanto conferma, senza che sia necessario richiamare le cartelle mediche, né ordinare l’esperimento di una perizia medica. Alla luce degli elementi già in atti questo Tribunale rinuncia pure a sentire la ricorrente, la quale non potrebbe che ribadire quanto già sostenuto nel ricorso e discusso nelle motivazioni della sentenza. Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

E. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

E. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

E. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

E. 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha, del resto, ribadito che:

Nei confronti della ricorrente, rappresentata da un legale, non è, peraltro, stata istituita alcuna curatela, né un’eventuale istituzione risulta, ad oggi, essere stata richiesta, fosse anche solamente nella forma di un’amministrazione di sostegno limitatamente, per esempio e per quanto qui ci concerne, a quanto concerne la richiesta e l’erogazione delle prestazioni Las (art. 393 CCS). E questo nonostante l’avv. RA 1 faccia valere che “probabilmente la signora RI 1 non si rendeva conto che un aiuto sarebbe stato opportuno” già solamente per compilare i moduli di richiesta di rinnovo delle prestazioni Las ch’ella ha sempre completato autonomamente (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).

La tesi ricorsuale, secondo cui la buona fede della ricorrente è stata negata “considerando solo una frase della qui ricorrente rilasciata nell’ambito dell’incontro” del marzo 2022, segnatamente l’indicazione fornita dall’insorgente di non aver annunciato alla resistente di aver ricevuto dal padre l’automobile poiché “non era informata che doveva notificare la nuova vettura”, quando, invece, - osserva l’avv. RA 1 - RI 1 aveva già in precedenza fatto valere, quale motivo della propria omissione ed a fondamento della propria buona fede, i problemi di salute poi, comunque, ribaditi in occasione di quel colloquio (“a causa dei suoi problemi di salute non è sempre in grado di valutare le problematiche con la dovuta serenità e riflessione”), non ne soccorre la posizione.

Già in sede di osservazioni del 24 ottobre 2021, infatti, la ricorrente si era espressa sulla questione, senza nulla eccepire quanto a problematiche relative alla sua salute, limitandosi a comunicare all’USSI di non aver annunciato l’aumento della sua sostanza mobiliare data dal veicolo regalatole poiché era contenta di disporne e non ci aveva pensato (“semplicemente non ci ho pensato ad avvertire l’assistenza. Era un regalo per me, non ho pensato niente di male, ero felice”; cfr. supra consid. 2.10.).

Alla luce degli elementi già in atti questo Tribunale rinuncia pure a sentire la ricorrente, la quale non potrebbe che ribadire quanto già sostenuto nel ricorso e discusso nelle motivazioni della sentenza.

Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Inoltre, per quanto concerne l’audizione stessa della ricorrente, va rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Del resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, la ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

2.14.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale,non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.42.2023.28

CL/gm

Lugano

11 settembre 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 22 maggio 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Va pure rammentato che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può eventualmente assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

nel merito

In un’altra sentenza 8C_377/2015 del 14 luglio 2015 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro la STCA 42.2014.8 del 20 aprile 2015 nella quale il TCA aveva negato la buona fede di una persona che non aveva annunciato all’USSI i salari percepiti dal figlio.

In una sentenza 8C_842/2015 del 4 dicembre 2015 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un’assicurata contro la STCA 42.2014.15 del 9 ottobre 2015 che aveva negato la buona fede di una persona che non aveva annunciato all’USSI i guadagni da lei conseguiti tramite attività lavorativa on-line.

In una sentenza 8C_33/2019 del 13 febbraio 2019 l’Alta Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un’assistita contro la STCA 42.2018.39 del 17 dicembre 2018. In quell’occasione, il TCA aveva negato la buona fede della ricorrente che non aveva comunicato tempestivamente all’amministrazione i redditi conseguiti dalla figlia.

In una sentenza STF 8C_594/2021 del 3 gennaio 2022, l’Alta Corte ha negato la buona fede di un assicurato che beneficiava delle rendite completive per figli e che aveva omesso di avvisare tempestivamente l’amministrazione circa lo scioglimento dell’unione domestica registrata e della conseguente modifica del suo stato civile.

Si vedano anche la STCA 42.2022.95 del 13 marzo 2023 e la STCA 42.2023.10 del 3 luglio 2023.

Con decisione su reclamo del 29 aprile 2022, cresciuta incontestata in giudicato, l’USSI ha respinto il reclamo interposto il 24 novembre 2021 contro la decisione di restituzione emessa dall’amministrazione il 10 novembre precedente, concludendo che, non avendo l’amministrazione potuto tenere conto, quando aveva versato le prestazioni assistenziali, della sostanza mobiliare della ricorrente, costituita dall’autoveicolo, RI 1 aveva percepito a torto le prestazioni assistenziali erogatile e che, quindi, “l’ordine di restituzione dell’importo di CHF 15'792.- va confermato” (cfr. doc. 36-45).

 Con decisione del 4 luglio 2022, l’USSI ha respinto la domanda di condono formulata già in sede di reclamo dal legale della ricorrente contro la decisione di restituzione (cfr. doc. 25-34).

Contro tale provvedimento, l’avv. RA 1, per conto della propria assistita, ha interposto tempestivo reclamo in data 11 luglio 2022, facendo valere sia che già nell’avversata decisione l’USSI non aveva “minimamente considerato (anzi: lo avete di fatto ignorato, anche in violazione del diritto di essere sentito) il fatto che la signora RI 1 soffre di gravi problemi di salute, comprovati peraltro dai certificati medici che vi sono stati mandati” e che coincidono con quelli richiamati nel ricorso presentato innanzi al TCA, sia che l’omessa notifica all’USSI del veicolo ricevuto in dono dal padre era dovuta ad una dimenticanza imputabile alle condizioni di salute di RI 1 (cfr. doc. 11-12).

In tal senso, la copiosa documentazione medica versata agli atti nulla muta all’esito della vertenza.

Sebbene il TCA non ignori che la ricorrente sia affetta da diversi disturbi, tanto a livello fisico, quanto psichico, tali da richiedere tra l’altro un seguito psichiatrico, nemmeno può ignorare il fatto, in primo luogo, che la RI 1 percepisce dal 2013 le prestazioni Las di modo che è ben cognita su quelle che sono le voci computabili, e non.

In secondo luogo, nemmeno si può dimenticare che, proprio in ossequio al dovere di informazione che le incombeva - e del quale ella era, dunque, cognita - in allegato alle domande di rinnovo fatte per il periodo oggetto della presente vertenza ha trasmesso alla resistente i dettagli della donazione di fr. 300.- da parte della madre (tutto sommato esigua se paragonata al valore dell’autoveicolo ricevuto, invece, in dono dal padre), rispettivamente le ricerche di lavoro svolte. Ne consegue che, come anticipato, la sua capacità di giudizio quanto agli obblighi di informazione e notifica che le incombevano non era quindi allentata, né venuta meno, e che di conseguenza, avendo annunciato la semplice dazione da parte della madre di fr. 300.-, a maggior ragione le si imponeva di informare l’USSI di avere ricevuto un veicolo.

Da ultimo, e meglio come già osservato dalla resistente (cfr. supra consid. 1.3. e doc. III) nemmeno si può soprassedere sul fatto che RI 1 ha sempre sottoscritto in autonomia tali moduli.

Tra quelle prodotte, agli atti non risulta alcuna certificazione medica secondo cui nel periodo in questione, e meglio quando in ogni caso ha compilato e sottoscritto le richieste di rinnovo delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 2.10.), la sua salute fosse così compromessa da influire sulle sue capacità di comprendere i suoi obblighi in tal senso (tant’è che, lo si ribadisce, dei fr. 300.- ricevuti dalla madre per Pasqua ha informato l’USSI), ossequiarli e, soprattutto, di gestirsi a livello personale e amministrativo, ovvero sulla sua capacità di discernimento (al riguardo cfr. 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.5.; STF 8C_1/2007 dell’11 maggio 2007 consid. 3; STCA 39.2019.3. del 17 ottobre 2019 consid. 2.9.; STCA 39.2014.10 del 25 febbraio 2015 consid. 2.14.; STCA 42.2013.6 del 2 aprile 2014 consid. 2.10.; STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013 consid. 2.11.).

In particolare, il TCA osserva che i pretesi “disturbi mnesici e dell’attenzione”, quindi attinenti la memoria, sui quali anche si fonda la tesi ricorsuale della dimenticanza, da parte della ricorrente, circa il dovere di informare l’USSI dell’automobile ricevuta in regalo dal padre nel gennaio 2021 (dimenticanza da ricondurre, quindi e secondo il legale, alle condizioni di salute della ricorrente e non ad una sua grave negligenza), trovano riscontro unicamente in un certificato, redatto a posteriori rispetto ai fatti del 2021 (e meglio l’11 aprile 2022), vago quanto al momento loro preteso insorgere (“negli ultimi anni”, cfr. supra consid. 2.10.) del medico curante, generalista.

Non ne figura, invece, traccia in quanto attestato dalla specialista, che, seppur anch’ella curante della ricorrente e quindi pure legata da un rapporto di fiducia con la paziente, ha riferito, in prima battuta, unicamente, che RI 1 è affetta, quantomeno dal 2017, e meglio da quando l’ha in cura, da un “disturbo depressivo ed ansioso” oltre che da “patologie somatiche e neurologiche”(cfr. doc. 109).

Neppure nel certificato di poco successivo al precedente, più completo e redatto l’8 aprile 2022, la dottoressa __________ ha attestato la presenza di disturbi mnesici e quindi di possibili dimenticanze da parte della ricorrente, quanto piuttosto di una compromissione e di un allentamento della “capacità di valutazione e giudizio” in capo alla paziente “in relazione a determinate scelte” (cfr. doc. 103).

Disturbi, questi ultimi, che in ogni caso, come visto, non hanno inficiato la comprensione dei doveri della ricorrente nei confronti dell’USSI in caso di aumento della sostanza, ritenuto che, per “soli” (se paragonati ai 14'990.- di valore dell’automobile) fr. 300.- regalatile dalla madre, RI 1 ha informato la resistente, oltretutto tempestivamente.

Nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha, del resto, ribadito che:

Nei confronti della ricorrente, rappresentata da un legale, non è, peraltro, stata istituita alcuna curatela, né un’eventuale istituzione risulta, ad oggi, essere stata richiesta, fosse anche solamente nella forma di un’amministrazione di sostegno limitatamente, per esempio e per quanto qui ci concerne, a quanto concerne la richiesta e l’erogazione delle prestazioni Las (art. 393 CCS). E questo nonostante l’avv. RA 1 faccia valere che “probabilmente la signora RI 1 non si rendeva conto che un aiuto sarebbe stato opportuno” già solamente per compilare i moduli di richiesta di rinnovo delle prestazioni Las ch’ella ha sempre completato autonomamente (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).

La tesi ricorsuale, secondo cui la buona fede della ricorrente è stata negata “considerando solo una frase della qui ricorrente rilasciata nell’ambito dell’incontro” del marzo 2022, segnatamente l’indicazione fornita dall’insorgente di non aver annunciato alla resistente di aver ricevuto dal padre l’automobile poiché “non era informata che doveva notificare la nuova vettura”, quando, invece, - osserva l’avv. RA 1 - RI 1 aveva già in precedenza fatto valere, quale motivo della propria omissione ed a fondamento della propria buona fede, i problemi di salute poi, comunque, ribaditi in occasione di quel colloquio (“a causa dei suoi problemi di salute non è sempre in grado di valutare le problematiche con la dovuta serenità e riflessione”), non ne soccorre la posizione.

Già in sede di osservazioni del 24 ottobre 2021, infatti, la ricorrente si era espressa sulla questione, senza nulla eccepire quanto a problematiche relative alla sua salute, limitandosi a comunicare all’USSI di non aver annunciato l’aumento della sua sostanza mobiliare data dal veicolo regalatole poiché era contenta di disporne e non ci aveva pensato (“semplicemente non ci ho pensato ad avvertire l’assistenza. Era un regalo per me, non ho pensato niente di male, ero felice”; cfr. supra consid. 2.10.).

Alla luce degli elementi già in atti questo Tribunale rinuncia pure a sentire la ricorrente, la quale non potrebbe che ribadire quanto già sostenuto nel ricorso e discusso nelle motivazioni della sentenza.

Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Inoltre, per quanto concerne l’audizione stessa della ricorrente, va rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Del resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, la ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

2.14.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale,non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti