opencaselaw.ch

42.2023.27

Negata prestazione assistenziale poiché, dopo aver concesso un'eccezione transitoria, a ragione l'amministrazione ha computato la sostanza immobiliare concludendo che vi è eccedenza reddito Las

Ticino · 2023-09-05 · Deutsch TI
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 persona 1’006.--

E. 2 persone 1'539.--

E. 2.9 In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las ). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto il ricorso è del 9 giugno 2023, per cui torna applicabile il nuovo diritto. Trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.

E. 3 persone 1'871.--

E. 4 persone 2'153.--

E. 5 Sulle prestazioni a titolo di indennità per torto morale o di indennità per menomazione dell’integrità sono accordate le seguenti quote esenti: a. fr. 30’000.00 per persona singola b. fr. 50’000.00 per coppia c. fr. 15’000.00 per ogni figlio minorenne d. tuttavia max. fr. 65’000.00 per unità di riferimento Spiegazioni a) Concetto di sostanza Nella sostanza computabile si annoverano, fra l’altro, le posizioni seguenti sulle quali una persona richiedente il sostegno ha un diritto di proprietà: · il denaro contante; · gli averi su conti bancari e postali; · gli averi in mezzi di pagamento elettronici; · le azioni, le obbligazioni e altre cartevalori; · i terreni e gli immobili (D.3.2); · i crediti; · i veicoli privati e altri oggetti di valore; · gli averi di previdenza da svincolare (D.3.3). Non si annoverano nella sostanza computabile i beni dichiarati impignorabili nella Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (art. 92 LEF). Vi si annoverano gli oggetti destinati all’uso personale, quali abiti, effetti personali, utensili di casa, mobili o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire una qualità minima di vita. b) Quote patrimoniali esenti Per rafforzare la responsabilità individuale, all’inizio del sostegno è riconosciuta una quota patrimoniale esente. Per la commisurazione del diritto al sostegno fa stato la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è richiesto un sostegno. Per le prestazioni a titolo di indennità per torto morale o di indennità per menomazione dell’integrità si applicano norme particolari e quote esenti più elevate. Su tali prestazioni sono riconosciute delle quote esenti anche quando le medesime sono corrisposte durante un periodo di sostegno. Con l’ammontare della quota esente si tiene conto del fatto che gli aventi diritto hanno subito un danno immateriale, e conseguentemente è loro accordata una compensazione materiale. Le quote esenti fanno riferimento alle quote patrimoniali esenti prese in considerazione nel calcolo delle prestazioni complementari annue ai sensi della Legge federale sulle prestazioni complementari per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC). c) Valori patrimoniali non realizzabili a breve termine Le persone richiedenti il sostegno possono disporre di valori patrimoniali fondamentalmente computabili, il cui valore supera la quota patrimoniale esente, ma la cui realizzazione a breve termine non è possibile. Può trattarsi, a titolo esemplificativo, di comproprietà in una comunione ereditaria, di sostanza immobiliare (D.3.2) o di oggetti di valore. d) In questi casi si deve tener presente che, nonostante la presenza della sostanza, può esservi una situazione di bisogno di natura finanziaria dovuta alla mancanza di liquidità. In questi casi, la copertura dei bisogni primari delle persone interessate deve essere assicurata a titolo di anticipo, assegnando un termine adeguato per l’alienazione dei valori patrimoniali in esame. La restituzione dell’aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo deve essere assicurato (E.2.3). D.3.2. Proprietà fondiaria 1. La proprietà fondiaria in Svizzera e all’estero fa parte della sostanza ed è presa in considerazione nell’esame dei presupposti del diritto. Non sussiste nessun diritto alla sua conservazione. 2. È possibile rinunciare a una realizzazione se: a. un immobile è abitato dalla persona beneficiaria e se può alloggiarvi alle condizioni usuali di mercato o a condizioni ancora più favorevoli b. è prevedibile che il sostegno sarà erogato solo a breve o medio termine c. la prestazione di sostegno è di portata relativamente esigua; oppure d. a causa di una domanda insufficiente, potrebbe essere conseguito solo un ricavo troppo esiguo. 3. Qualora si rinunci alla realizzazione, la restituzione deve essere garantita mediante misure adeguate. Spiegazioni a) Proprietà fondiaria quale sostanza computabile Le persone che possiedono beni immobili non devono essere favorite rispetto alle persone che detengono valori patrimoniali sotto forma di conti di risparmio o titoli. Non sussiste pertanto nessun diritto alla conservazione della proprietà di abitazioni. b) Garanzia Se un aiuto è erogato nonostante la presenza di proprietà fondiaria, l’aiuto sociale è da ritenere corrisposto a titolo di anticipo. La restituzione di questo aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo può essere garantito mediante la costituzione di un pegno immobiliare (E.2.3)”. Al punto G.1. (“ Ulteriori contenuti dei manuali - Sostanza Principi e quote esenti ” ), alla voce “c) valori patrimoniali non realizzabili a breve termine”, le direttive dispongono quanto segue: " Le persone richiedenti il sostegno possono disporre di valori patrimoniali fondamentalmente computabili, il cui valore supera la quota patrimoniale esente, ma la cui realizzazione a breve termine non è possibile. Può trattarsi, a titolo esemplificativo, di comproprietà in una comunione ereditaria, di sostanza immobiliare (D.3.2) o di oggetti di valore. In questi casi si deve tener presente che, nonostante la presenza della sostanza, può esservi una situazione di bisogno di natura finanziaria dovuta alla mancanza di liquidità. In questi casi, la copertura dei bisogni primari delle persone interessate deve essere assicurata a titolo di anticipo, assegnando un termine adeguato per l’alienazione dei valori patrimoniali in esame. La restituzione dell’aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo deve essere assicurato (E.2.3).” Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue: " In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172). Sulla portata delle direttive amministrative cfr. ST F 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3. 2.7.  Nella presente fattispecie, il curatore del ricorrente censura l’operato dell’amministrazione facendo valere di avere sottoscritto in data 7 giugno 2023 un mandato di compravendita immobiliare per la quota di comproprietà di ½ del fondo di cui al mapp. __________ relativa al proprio pupillo e di aver “ esplorato un’eventuale progettualità dell’interessata [ndr: la sorella dell’insorgente, comproprietaria pure in ragione di ½ dell’immobile] di trasferirsi a vivere altrove. Ella ha manifestato un vago desiderio di trasferirsi in Italia, scevro di ogni concreta progettualità ” (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I). Questo passo dovrebbe, secondo la tesi ricorsuale, fondare il diritto alle prestazioni Las anche per il periodo da ottobre 2022 a maggio 2023. RA 1 osserva, inoltre, che la decisione resa dall’USSI avrebbe causato altre difficoltà finanziarie a RI 1, il quale, escluso per il periodo oggetto del presente gravame dalla possibilità di ricevere le prestazioni assistenziali, si è visto negare la copertura dei costi inerenti le cure dentarie (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I). Chiamato a pronunciarsi, il TCA condivide, però, l’operato dell’amministrazione che, dopo avere concesso al ricorrente (ed al suo curatore) le prestazioni Las non computando transitoriamente (e meglio per ben 9 mesi) la sua quota di comproprietà, da ottobre 2022 (a maggio 2023) ne ha, invece, tenuto conto nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, che gli ha negato in ragione di un’eccedenza di reddito. Al riguardo va innanzitutto rilevato che con decisione del 9 novembre 2021 (cfr. doc. 367-369), l’USSI - come già era stato il caso per le PC postulate dall’interessato (cfr. supra consid. 2.5.) - aveva già negato al qui ricorrente il diritto alle prestazioni Las, ritenuto che, computando la sostanza di sua proprietà nel calcolo volto a stabilire se egli aveva, o meno, diritto alle prestazioni assistenziali, era emerso che il suo reddito disponibile residuale superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità. Dopo che il 23 novembre 2021 RA 1, in rappresentanza di RI 1, aveva impugnato la predetta decisione (facendo valere che le uniche entrate del pupillo erano quelle relative alla rendita AVS, non avendo l’interessato diritto alle prestazioni complementari “ proprio a causa della presenza di sostanza immobiliare considerata come secondaria ”, di avere “ ben chiaro che occorre realizzare la vendita di questo immobile ”, ma che “ la sua realizzazione non è facile in quanto si tratta di una casa vecchia e inoltre occorre che la sorella dia il proprio consenso e trovi una nuova abitazione adeguata ”; cfr. doc. 46), il 13 dicembre 2021 il curatore

- tra i cui compiti rientra, come visto, la gestione del patrimonio immobiliare

- ha sottoscritto un “ impegno di vendita per la parte di sostanza eccedente la quota esente ”, e dopo aver presto atto che eccezioni al computo della sostanza netta, a norma dell’art. 22 lett. a Las, sono “ transitorie” e “ possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile ”, si è, in particolare, impegnato a: " Fare tutto il possibile per realizzare la sostanza; Tenere mensilmente informato l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) circa i passi intrapresi in questo senso (comprovandoli); Informare costantemente e tempestivamente l’USSI di qualsiasi cambiamento relativo alla sostanza e alle pratiche relative all’ev. vendita.” (cfr. doc. 45). E’ sulla base dell’impegno sottoscritto da RA 1, che la resistente, oltre a riconoscere le prestazioni Las a RI 1 sin da settembre 2021, ha, poi, concesso al ricorrente, dapprima, un primo termine transitorio di sei mesi, poi un secondo di altri tre mesi, in cui non ha computato, nel calcolo volto a determinare il diritto alle prestazioni Las che gli ha conseguentemente erogato, la quota di comproprietà dell’immobile di cui al fondo __________, affinché questi, e per esso il curatore, si attivasse concretamente nella vendita dall’immobile o quantomeno della sua quota di comproprietà. Sennonché nei primi sei mesi concessigli, il curatore non ha concretamente apportato la prova di alcuno sforzo teso all’alienazione della quota di comproprietà. Nella richiesta di rinnovo delle prestazioni Las successiva ai primi sei mesi, RA 1 si è, infatti, limitato ad indicare che la sorella del ricorrente, pure sua curatelata e comproprietaria della sostanza di cui al mapp. __________, non aveva “ intenzione di vendere ” (cfr. supra consid. 2.5.). Di sforzi profusi per la vendita della comproprietà o quantomeno della quota di RI 1, il curatore non ha comprovati nemmeno trascorsi ulteriori tre mesi. Questo nonostante in sede di colloquio del 31 agosto 2022 fosse stato sia invitato a procedere con lo scioglimento della comproprietà (e non, di tutta evidenza, della “ comunione ereditaria ”, come invece erroneamente indicato nel verbale dell’incontro), che reso attento del fatto che in mancanza di una sua attivazione in tal senso la quota di immobile di pertinenza del suo curatelato sarebbe stata computata nel calcolo per le prestazioni Las da ottobre 2022. Nuovamente, RA 1, nel chiedere il rinnovo delle prestazioni si è, da parte sua, limitato a riferire del mancato accordo di __________ alla vendita, presentando una dichiarazione sottoscritta da quest’ultima in tal senso (cfr. supra consid. 2.5.). Il curatore ha fatto sì valere, in particolare in occasione del colloquio di data 31 agosto 2022, che per procedere all’alienazione dell’immobile avrebbe necessitato del consenso dell’ARP __________ (cfr. supra consid. 2.5.). Ora, se è ben vero che ai sensi dell’art. 416 cpv. 1 n. 4 CCS “ il curatore abbisogna del consenso dell’autorità regionale di protezione degli adulti per compiere in rappresentanza dell’interessato ”, tra gli altri, per “ l’acquisto e l’alienazione di fondi, costituzione di pegno o di altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che eccedono i limiti dell’amministrazione ordinaria ”, è altrettanto vero, tuttavia, che un minimo comportamento proattivo di RA 1 (nei confronti dell’ARP e non) finalizzato, in assenza di un accordo della sorella e comproprietaria, allo scioglimento della comproprietà, è giunto, stando a quanto in atti, unicamente con la telefonata ch’egli ha fatto all’ARP __________ (nei cui confronti incombono i doveri di cui all. art 400 cpv. 3 CCS) in data 31 agosto 2022, proprio in sede di verbale presso l’USSI (cfr. supra consid. 2.5.). E del resto, da una parte, non risulta che successivamente al 31 agosto 2022 sia mai stata promossa un’azione di scioglimento e divisione di comproprietà immobiliare ai sensi dell’art. 650 CC, e, d’altra parte, la quota del fondo __________ di proprietà di RI 1 è poi stata oggetto del mandato di compravendita sottoscritto con la __________ (sul cui sito internet __________ consultato il 23 agosto 2023, peraltro, la quota della proprietà di __________ non risulta tra gli oggetti in vendita) soltanto a giugno 2023, quando avrebbe dovuto essere ben prima. In tal senso, la presente fattispecie si differenzia da quella di cui alla STF 8C_444/2019 del 6 febbraio 2020, consid. 8 e 9. In quel caso, infatti, il Tribunale federale ha ritenuto che la ricorrente, quale membro di una comunione ereditaria, non poteva immediatamente disporre di una proprietà immobiliare di proprietà della comunione ereditaria ed ha conseguentemente censurato l’operato della Corte cantonale che aveva negato l’erogazione delle prestazioni assistenziali postulate dall’interessata in ragione del fatto ch’ella era comproprietaria di un bene immobile (in concreto inoccupato) che, se computato, non le dava diritto a percepirle. L’Alta Corte, invece, ha ritenuto applicabile l’eccezione di cui all’art. 9 cpv. 3 della Legge del Canton Ginevra sull’inserimento e l’aiuto sociale (LIASI), in vigore nel Canton Ginevra, ai sensi del quale “ exceptionnellement, les prestations d'aide financière peuvent être accordées à titre d'avance sur prestations sociales ou d'assurances sociales (let. a), dans l'attente, notamment, de la liquidation d'une succession, du versement d'un capital pour cause de décès par la prévoyance professionnelle ou par une assurance-vie (let. b) ou dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial ou du régime des biens des partenaires enregistrés (let. c)” . In quella concreta evenienza, però, a differenza della fattispecie che qui ci concerne, la ricorrente prima di postulare il diritto alle prestazioni assistenziali si era, peraltro, già attivata affinché la comunione ereditaria venisse sciolta, e meglio tramite azione di divisione ai sensi dell’art. 604 CCS. In concreto, invece, l’USSI ha concesso le prestazioni Las, ma nel corso dei nove mesi durante i quali, a titolo transitorio ed eccezionale, l’amministrazione non ha computato nei propri calcoli la quota di comproprietà di RI 1 nella sua sostanza per permettergli di attivarsi nel realizzarla, non sono stati concretizzati e comprovati quegli sforzi per i quali il curatore - poi limitatosi in sostanza a riferire che l’altra sua pupilla non acconsentiva alla vendita della sua quota - si era impegnato nel dicembre 2021. E nemmeno nell’intervallo di tempo oggetto della presente vertenza (ottobre 2022 – maggio 2023) e successivo alla concessione di due deroghe di totali nove mesi è stata promossa un’azione di scioglimento della comproprietà, o è stato compiuto un altro passo concreto, volto alla realizzazione di quella sostanza. Nel caso concreto, come visto, RI 1 beneficia di una curatela ai sensi degli artt. 394-395 CC e, per costante giurisprudenza, le persone rappresentate devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni dei propri rappresentanti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006), ricordato anche che il comportamento e il grado di conoscenza del curatore sono opponibili al pupillo (cfr. STF 9C_644/2017 del 19 gennaio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_496/2014 del 22 ottobre 2014 consid. 3.1.; ATF 112 V 97 consid. 3b p. 104; arrêts 8C_594/2007 du 10 mars 2008 consid.

E. 5.1 A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à la dignité humaine"). Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1).” Cfr. anche la STF 8C_798/2021 del

E. 5.2 et P 20/03 du 12 juin 2003). Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene che , trascorsi infruttuosamente, dal profilo della vendita della sostanza immobiliare del ricorrente, nove mesi, nel corso dei quali l’USSI ha concesso le prestazioni Las senza computare l’immobile, la resistente, preso atto che nessun passo concreto ad ottemperanza dell’impegno di vendita sottoscritto era stato messo in atto lo ha, poi, correttamente tenuto in considerazione ( come “ proprietà fondiaria nel Comune di domicilio diversa dall’abitazione primaria” con una quota esente di fr. 10'000.-; cfr. doc. 2.6.) nel calcolo volto a determinare il diritto di RI 1 alle prestazioni assistenziali e gliele ha negate, ritenuto, peraltro, il carattere sussidiario delle medesime (cfr. supra consid. 2.6.). Per questo motivo, del resto, la giurisprudenza e le direttive CSIAS prevedono che di regola non esiste un diritto a conservare, in particolare, una sostanza immobiliare. La decisione su reclamo dell’8 maggio 2023 è pertanto confermata. 2.8.  Ritenuto, tuttavia, che il rappresentante del ricorrente ha a più riprese fatto valere che quest’ultimo versa in condizioni economiche precarie, le sue uniche entrate essendo costituite dalla rendita AVS, il TCA ritiene gli atti vadano trasmessi all’USSI, affinché verifichi se, per il lasso di tempo oggetto della presente vertenza, al ricorrente possa essere riconosciuto un aiuto d’emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost. (cfr. STF 8C_736/2022 del 15 giugno 2023 e STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023). Secondo l'art. 12 Cost. fed., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70). L’art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d’occasione; cfr. STF 8C_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366). L’art. 12 Cost. si limita a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza (cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6). Nella STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 l’Alta Corte ha ribadito che: "

E. 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.42.2023.27

CL/gm

Lugano

5 settembre 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 giugno 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo dell’8 maggio 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

mentre a decorrere dal 1° gennaio 2023sono stati modificati come segue(cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5):

"Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

1 persona 1’031.-- / mese

2 persone 1'577.-- / mese

3 persone 1'918.-- / mese

4 persone 2'206.-- / mese

5 persone 2'495.-- / mese

Per ogni persona + 209.-- / mese

supplementare”.

Ne consegue che la sostanza immobiliare situata in Svizzera o all’estero, in virtù dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.

Solo eccezionalmente e a titolo transitorio, come previsto dalla disposizione della legge appena menzionata e pure rilevato dall’amministrazione, possono essere concesse delle deroghe a tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile.

Nelle Direttive CSIAS del 2005, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023 (e che analogamente prevedevano a valere per il 2022), ai punti D.3.1. (“Sostanza Principi e quote esenti”) e D.3.2. (“Proprietà fondiaria”), figurano le seguenti indicazioni:

Al punto G.1. (“Ulteriori contenuti dei manuali -Sostanza Principi e quote esenti”), alla voce “c) valori patrimoniali non realizzabili a breve termine”, le direttive dispongono quanto segue:

Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina,C. Hänzi(Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

"In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA condivide, però, l’operato dell’amministrazione che, dopo avere concesso al ricorrente (ed al suo curatore) le prestazioni Las non computando transitoriamente (e meglio per ben 9 mesi) la sua quota di comproprietà, da ottobre 2022 (a maggio 2023) ne ha, invece, tenuto conto nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, che gli ha negato in ragione di un’eccedenza di reddito.

"Fare tutto il possibile per realizzare la sostanza;

Tenere mensilmente informato l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) circa i passi intrapresi in questo senso (comprovandoli);

Informare costantemente e tempestivamente l’USSI di qualsiasi cambiamento relativo alla sostanza e alle pratiche relative all’ev. vendita.” (cfr. doc. 45).

La decisione su reclamo dell’8 maggio 2023 è pertanto confermata.

Secondo l'art. 12 Cost. fed., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).

L’art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d’occasione; cfr. STF 8C_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366).

Nella STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 l’Alta Corte ha ribadito che:

2.9.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti