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42.2023.26

Negate prestazioni assistenziali da 12/22. Non chiuso attività indip. non redditizia. Del resto assenti elementi che facciano concludere per miglior. attività nel 2022. In ogni caso non dispone di un permesso valido e non può appellarsi ad ALC. Rinvio atti per verificare se dir. ad aiuto d'emergenza

Ticino · 2022-10-10 · Italiano TI
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 A causa di una serie di degenze ospedaliere che sto affrontando (cfr. docc. Allegati), non sono in grado di affrontare l'iter burocratico di chiusura dell'attività dal momento che non posso recarmi personalmente all'Ufficio Laps del Municipio di __________ e all'Ufficio di collocamento per espletare tutte le pratiche burocratiche e l'iscrizione al collocamento. Per tale motivo, la documentazione richiesta non potrà essere al momento disponibile.

E. 2 Si fa presente, ulteriormente che l'iscrizione al collocamento risulta essere superflua dal momento che difetto requisito dell'idoneità al collocamento, dato che a partire dal 21 settembre 2021 sono inabile al lavoro nella misura del 100% e quindi inidonea al collocamento (certificati di inabilità già ai vostri atti),

E. 2.8 Nella presente evenienza l’USSI, già nella decisione del 9 dicembre 2019 con cui ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 979.-- per i mesi di novembre e dicembre 2019, l’ha avvertita che dal 1° maggio 2020, se avesse richiesto nuovamente le prestazioni assistenziali, avrebbe dovuto provvedere alla chiusura della sua attività indipendente di assistenza e consulenza giuridica (__________; cfr. doc. I; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021consid. 1.3.) e alla verifica dell’eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione. È stato peraltro precisato che in caso contrario l’amministrazione non avrebbe elargito alcuna prestazione assistenziale (cfr. STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021 consid. 1.1.). L’assistenza sociale è stata ad ogni modo erogata all’insorgente non soltanto fino all’aprile 2020, bensì anche nei mesi successivi, da maggio a novembre 2020 (cfr. doc. 10; consid. 1.1.; inc. 42.2020.26 doc. 377; 394; 410; 434; 447; 262; 271; 276; 279; 299; 361). Pertanto, allorché con decisione del 1° dicembre 2020, l’USSI ha rifiutato alla ricorrente l’erogazione di prestazioni, ritenuta la sua intenzione di continuare con l’attività professionale indipendente (cfr. doc. 47; consid. 1.2.), era trascorso circa un anno dal primo avviso in tal senso, anno in cui la medesima ha beneficiato di prestazioni assistenziali. La situazione finanziaria dell’attività della ricorrente non è del resto concretamente cambiata né era imminente un turnaround della stessa. Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui la situazione dell’insorgente sarebbe diversa da chi non ha raggiuto l’indipendenza economica in sei mesi pur avendo possibilità di crescere e affermarsi nel mercato del lavoro, poiché nel suo caso la crescita nel mercato del lavoro sarebbe stata impedita dall’apertura dei procedimenti penali e dal discredito pubblico (cfr. doc. I pag. 12), giova osservare che in ogni caso non è stata minimamente comprovata una relazione causale tra i procedimenti penali a suo carico e il mancato raggiungimento di un’indipendenza economica. Va poi considerato che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, come pure rispetto al reddito da attività dipendente (cfr. consid. 2.3.; 2.4.). In casu non si giustifica di conseguenza l’erogazione di un ulteriore sostegno in caso di attività indipendente (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.).” Inoltre con sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022, il TCA ha in particolare confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021, poiché l’insorgente aveva continuato a svolgere la propria attività indipendente non redditizia. In proposito al consid. 2.6. è stato rilevato che “nemmeno attualmente la situazione finanziaria dell’attività indipendente dell’insorgente di assistenza e consulenza giuridica risulta modificata, nel senso di un incremento degli affari. È la ricorrente stessa che ha affermato che la sua attività non consente un’autosufficienza economica, bensì unicamente un minimo guadagno (cfr. doc. III) ” e che “l’obiezione sollevata dall’insorgente secondo cui non avrebbe diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione essendo sprovvista nel Cantone Ticino di un permesso di soggiorno e non essendo idonea al collocamento in quanto inabile al lavoro al 100% dal 21 settembre 2021 (cfr. doc. III p.ti 8 e 9) è ininfluente. Non spetta alla ricorrente stabilire se abbia o meno diritto a una prestazione specifica, bensì all’autorità competente, nel caso delle indennità straordinarie di disoccupazione all’Ufficio delle misure attive (cfr. art. 2b lett. e RL-rilocc)” . Dalle carte processuali non emergono, del resto, elementi che consentano di considerare che l’andamento dell’attività indipendente della ricorrente sia migliorato nel 2022 e nell’anno in corso. Nonostante ciò, la sua ditta individuale __________ iscritta al Registro di commercio il 18 febbraio 2018 (cfr. www.zefix.ch ) risulta tuttora attiva. Al riguardo cfr. STF 8C_267/2022 del 15 giugno 2022 con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso interposto contro la sentenza A1 21 212 emanata dal Tribunale cantonale del Vallese il 6 aprile 2022 da una persona alla quale era stata rifiutata l’assistenza sociale poiché la sua attività di consulenza, iscritta al Registro di commercio, non aveva potenzialità di sviluppo entro un termine di sei mesi. In concreto sono più di cinque anni che la ricorrente ha aperto l’attività professionale di consulenza senza ricavarne il minimo per far fronte al proprio mantenimento. La medesima ha sì affermato di essere totalmente inabile al lavoro dal 21 settembre 2021 (cfr. doc. 11-12; in effetti è risultata incapace al lavoro per malattia dal 18 gennaio al 28 febbraio 2023 - cfr. doc. 14-15=B4-B5 - e degente presso la __________ di __________ dall’8 luglio al 15/30 settembre 2023 - cfr. doc. D2 - con inabilità al lavoro al 100% per infortunio dal 1° agosto al 30 settembre 2023 - cfr. doc. D1; D2) e di avere pendente una domanda AI (cfr. doc. I) già perlomeno dal febbraio 2023 (cfr. doc. 11), tuttavia mai ha affermato di avere l’intenzione di chiudere la propria attività. In proposito occorre sottolineare che un’attività indipendente non redditizia non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.; Ingrid Hess , “Travail indépendant: qui a droit à l’aide social?” (pag.

4) in Soziale Sicherheit CHSS del 12 settembre 2023). Per quanto concerne la critica dell’insorgente relativa al fatto che non sarebbe mai stato considerato che la crescita sul mercato del lavoro della sua attività da indipendente sarebbe stata impedita dall’apertura dei procedimenti penali e dal discredito pubblico, più precisamente non sarebbe stato verificato il nesso causale tra i procedimenti penali e il mancato raggiungimento di un’indipendenza economica (cfr. doc. I pag. 8), il TCA si limita a osservare che, a prescindere dalla questione della pertinenza di tale argomento ai fini del diritto all’assistenza sociale, un eventuale nesso causale doveva essere comprovato dall’insorgente. Il d overe delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale, comprende infatti, in particolare, l'obbligo delle parti di apportare

- ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca). In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Nel caso di specie, per contro, la ricorrente non ha minimamente documentato una relazione causale tra i procedimenti penali a suo carico e il mancato raggiungimento di un’indipendenza economica (cfr. STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.4.3. concernente l’insorgente; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.6.; STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 consid. 2.8.). 2.7.  L’asserzione dell’insorgente secondo cui non è mai stato esaminato che “la ricorrente non ha diritto ad usufruire dell’assistenza sociale cantonale volontaria ex art. 96 c.p. perché non è stata sottoposta a privazione della libertà personale e nei suoi confronti non è stata disposta alcuna carcerazione (cfr. sentenza n. 60.2021.261 del 16 novembre 2021 della Corte dei reclami penali) e che gli altri tipi di assistenza sociale, che necessitano del consenso dell’interessato, vanno invece garantiti sempre durante il procedimento penale” (cfr. doc. I pag. 6-7) è infondata. In effetti nella sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.7., al riguardo, è stato indicato: " Quanto asserito dalla ricorrente circa l’art. 96 CP fondandosi sulla sentenza 60.2021.261 emanata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello (CRP) il 16 novembre 2021, ossia che tale disposto prevedrebbe che l’assistenza sociale deve essere garantita in ogni caso durante un procedimento penale, non consente un esito differente della presente vertenza. In primo luogo, va ricordato che nella sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 - cresciuta in giudicato incontestata e la cui istanza di revisione, giova ribadirlo, è stata respinta con giudizio 42.2022.37 emesso in data odierna - a proposito dell’art. 96 CP è stato evidenziato: “ 2.12. Infine il richiamo all’art. 96 CP (cfr. doc. I pag. 10-11; III; IX), che enuncia che per la durata del procedimento penale e dell’esecuzione della pena i Cantoni assicurano un’assistenza sociale cui gli interessati possono fare capo volontariamente, è ininfluente, in quanto l’assistenza sociale volontaria (soziale Betreuung; assistance sociale), oggetto di tale disposto non corrisponde all’aiuto sociale (Sozialhilfe; aide sociale) ai sensi della Las (cfr. STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.4.3.). In proposito va ricordato che con le decisioni impugnate è stato confermato il rifiuto di prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2020, poiché (a prescindere dalla questione dell’assistenza volontaria ai sensi dell’art. 96 CP) la ricorrente non ha interrotto l’attività indipendente. Se, quindi, come preteso dall’insorgente, nel Cantone Ticino l’assistenza ex art. 96 CP dovesse ricadere (perlomeno parzialmente) sotto il concetto di aiuto sociale ai sensi della Las (cfr. doc. III), la stessa dovrebbe comunque essere negata. In effetti i criteri Las non sono rispettati, in quanto, oltre alla mancanza di domicilio o dimora assistenziale nel Cantone Ticino, la ricorrente continua la propria attività indipendente non redditizia. Non spetta poi al Tribunale cantonale delle assicurazioni determinare l’autorità competente in relazione all’art. 96 CP. D’altronde al riguardo è pendente un “Reclamo per conflitti di competenza tra i Dipartimenti per l’applicazione dell’art. 96 Codice penale” interposto il 12 febbraio 2021 dall’insorgente al Consiglio di Stato e successivamente trasmesso dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ai Servizi giuridici del Consiglio di Stato (cfr. doc. IX2).” Il riferimento alla sentenza 60.2021.261 emanata dalla CRP il 16 novembre 2021 secondo cui l’assistenza sociale, quando non vi è carcerazione, come nel caso dell’istante, sarebbe garantita sempre nel procedimento penale (cfr. doc. I; III e B4 inc. 42.2022.44), non è poi di alcun ausilio all’insorgente. Da tale giudizio si evince in effetti: “ Secondo i lavori preparatori alla norma (messaggio 21.9.1998 in FF 1999 II 1969, p. 1812) occorre distinguere tra assistenza riabilitatrice e altri tipi di assistenza sociale. L’assistenza riabilitatrice è ordinata durante il periodo di prova o in relazione a un trattamento ambulatoriale ed ha un certo carattere vincolante. Gli altri tipi di assistenza sociale, che necessitano del consenso dell’interessato, devono invece sempre essere garantiti, sia durante il procedimento penale sia durante l’esecuzione in un penitenziario. Una persona interessata da un procedimento penale deve avere la possibilità di ottenere un aiuto sociale a partire dall’arresto [“von der Festnahme weg” (BSK Strafrecht I – M. IMPERATORI, 4. Ed., art. 96 CO n. 2)] per il corso del procedimento penale e dell’esecuzione (BSK Strafrecht I – M. IMPERATORI, op. cit., art. 96 CP n. 2; STGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / N. CAPUS, 4. Ed., art. 96 CP n. 1). Il nesso con l’arresto comprova che l’assistenza continua, termine che meglio esprime il concetto, è stata concepita per i casi di arresto (BSK Strafrecht I – M. IMPERATORI, op. cit., art. 96 CP n. 2), ovvero di privazione della libertà personale. E questo, a prescindere dal tenore letterale dell’art. 96 CP, perché - dal profilo storico

- la creazione di un’assistenza sociale era dovuta alla constatazione che nella maggior parte degli istituti penitenziari on ci fossero servizi sociali (BSK Strafrecht I – M. IMPERATORI, op. cit., art. 96 CP n. 2). L’assistenza ex art. 96 CP persegue obiettivi di prevenzione speciale: si concretizza segnatamente nell’aiuto personale, materiale, finanziario e socioterapeutico (CR CP – M. PERRIN, art. 96 CP n. 6). L’assistenza sociale volontaria ai sensi dell’art. 96 CP non si estende al periodo dopo la liberazione definitiva del condannato (Handkommentar StGB – W. WOHLERS, op. cit., art. 96 CP n. 1). (…)” (Doc. B4) L’assistenza sociale volontaria oggetto dell’art. 96 CP, conformemente a quanto si evince già dalla STCA 42.2021.5-6 consid. 2.12. e dalla STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021 consid. 2.5., non corrisponde all’aiuto sociale ai sensi della Las (cfr. STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.4.3. riguardante la ricorrente). Inoltre, come risulta dal giudizio 60.2021.261 della CRP, l’assistenza sociale ai sensi dell’art. 96 CP si applica soltanto ai procedimenti penali in cui viene disposta la carcerazione. L’assistenza riabilitatrice trova applicazione durante il periodo di prova o in relazione a un trattamento ambulatoriale, mentre gli altri tipi di assistenza sociale, sempre riguardanti l’art. 96 CP, devono sempre essere garantiti a partire dall’arresto. La privazione della libertà personale è in ogni caso un requisito indispensabile. La CRP, con sentenza 60.2021.261 cresciuta in giudicato incontestata, ha del resto confermato la decisione del Dipartimento delle istituzioni del 25 agosto 2021 con cui è stata respinta l’istanza di RI 1 di concessione dell’assistenza giusta l’art. 96 CP, non essendo mai stata incarcerata (cfr. doc. B4).” 2.8.  In ogni caso le prestazioni assistenziali prevedono, quale condizione essenziale, il domicilio nel Cantone (cfr. art. 5 cpv. 1 Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino - Las). Per i cittadini stranieri il rilascio di un permesso di presenza vale peraltro quale costituzione di domicilio (presunzione) salvo la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 Legge federale sull’assistenza - LAS; decreto 42.2022.3 consid. 2.4. emesso dal TCA il 31 gennaio 2022, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_136/2022 del 17 marzo 2022). L’insorgente non dispone di un permesso valido dalla fine del mese di febbraio 2015 (cfr. consid. 1.2; STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2.). A seguito della sentenza 2C_916/2022 del 30 novembre 2022, con cui il TF ha confermato la liceità del diniego del rilascio del permesso di domicilio C UE/AELS, del permesso F quale ammissione provvisoria, del permesso B quale caso di rigore richiesti il 22 dicembre 2020 statuita sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo, l’Ufficio della migrazione, il 22 dicembre 2022, ha fissato alla ricorrente la data del 22 gennaio 2023 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non impugnabile (cfr. consid. 1.3.; STF 2D_17/2023 del 6 settembre 2023). L’Alta Corte ha peraltro evidenziato, contrariamente a quanto sostiene l’insorgente (cfr. doc. I pag. 9), che il suo soggiorno in Svizzera non è regolare, non disponendo di un permesso di dimora valido e che, quindi, dal 27 febbraio 2015 “la sua permanenza in Svizzera è stata unicamente tollerata” (cfr. STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2.). A quest’ultimo riguardo cfr. pure STF 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 6.2., in cui il Tribunale federale ha precisato che la presenza in Svizzera grazie alla semplice tolleranza delle autorità - ad esempio, in ragione dell’effetto sospensivo concesso durante una procedura di ricorso - non va considerato un soggiorno legale. È vero, come sostiene la ricorrente (cfr. doc. VI), che non è competenza dell’USSI di entrare nel merito del dossier riguardante il termine impostole per lasciare la Svizzera (nel corso degli anni sono peraltro stati fissati altri termini per uscire dal territorio elvetico, ovvero il 22 luglio 2018 e il 15 gennaio 2021; cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022; STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021). Ad ogni modo, proprio per questo motivo, l’amministrazione, in primo luogo, non può che prendere atto del fatto che le autorità competenti (Tribunale federale compreso) hanno comunque deciso che a ragione non le è stato concesso un permesso di soggiorno, come pure che perciò ella non ha un titolo valido per restare su suolo svizzero. In secondo luogo, l’USSI è tenuto a trarne le debite conclusioni in materia di assistenza sociale. Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), al p.to A.5 cfr. 2 enunciano, del resto, che le persone che non hanno il diritto di rimanere in Svizzera non hanno nessun diritto all’aiuto sociale. In effetti non va agevolata la presenza illegale in Svizzera di determinate persone. Sarebbe ingiusto privilegiare lo straniero che si trattiene illecitamente in Svizzera nei confronti di altri cittadini stranieri che ottemperano all'obbligo di lasciare il territorio elvetico dopo la scadenza del loro permesso di soggiorno (cfr. STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2.). La contestazione secondo cui non vi è una sentenza federale che abbia statuito un suo allontanamento dalla Svizzera e, quindi, fino a quando il Cantone non avrà applicato la procedura corretta prevista dalla Legge federale sugli stranieri in sede di allontanamento, il suo domicilio assistenziale è in Svizzera (cfr. doc. I pag. 11-12) è irrilevante. L’Ufficio della migrazione, il 22 dicembre 2022, ha impartito a RI 1 il termine di partenza per il 22 gennaio 2023 fondandosi sulla STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 che aveva respinto il ricorso di quest’ultima contro il diniego del rilascio di un permesso e sulla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione - LStrI (cfr. doc. 36). L’art. 64 cpv. 1 LStrI prevede, infatti, che le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero che non è in possesso del permesso necessario (lett. a) o cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato (lett. c). Nel Cantone Ticino tale autorità è la Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (cfr. art. 2 Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione - RLALSI ). 2.9.  È utile d’altronde rilevare che, in casu, l’art. all’art. 61a cpv. 5 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), secondo cui, in particolare, il cpv. 1 (“ Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi dodici mesi di soggiorno”) e il cpv. 3 (“Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’estinzione del diritto di soggiorno di cui ai capoversi 1 e 2 non sussiste alcun diritto all’aiuto sociale”) non si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dipendente; cfr. FF 2016 2621 pag. 4 segg.) a causa di incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o alla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), non torna applicabile. La ricorrente, in effetti, ha esercitato un’attività lavorativa dipendente unicamente nel 2014/2015 (cfr. STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022). La ricorrente, per poter beneficiare delle prestazioni assistenziali, non può peraltro appellarsi al diritto di rimanere conformemente all’Ac­cordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera (cfr. art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC; art. 22 Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP). Al riguardo dalla STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 3.2. si evince: " (…) Dal querelato giudizio le condizioni per ammettere lo statuto di lavoratrice dipendente o di lavoratrice indipendente, presupposto per il riconoscimento di un diritto a rimanere giusta l'art. 4 allegato I ALC in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento 1251/70 o in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b della direttiva 75/34/CEE, dopo la cessazione dell'attività sin lì svolta, infatti non risultano. Al contrario, dallo stesso emerge che alla ricorrente lo statuto di lavoratrice dipendente e quello di lavoratrice indipendente sono già stati entrambi negati, con decisioni confermate in ultima istanza anche dal Tribunale federale (sentenze 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 [attività lucrativa dipendente] e 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 [attività lucrativa indipendente]; precedenti consid. A e B dei fatti). Già per questo motivo, la critica sollevata in relazione all'art. 4 allegato I ALC va quindi respinta, senza che sia necessario soffermarsi sulla natura dell'inabilità "attuale" al lavoro denunciata dall'insorgente (…).” 2.10.  Le prestazioni assistenziali non rientrano, del resto, nel campo di applicazione materiale dell’ALC, il quale concerne il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale in senso stretto (anche denominate più semplicemente assicurazioni sociali; cfr. B. Kahil-Wolff-P.J. Greber "Sécurité sociale: aspects de droit national, international et européen". Ed. Helbing Lichterhahn, Ginevra, Basilea, Monaco - Bruylant, Bruxelles - L. G. D. J., Parigi, 2006 pag. 311: "Seuls sont exempts l'assurance sociale et médicale, ainsi que les régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre"). Le prestazioni assistenziali costituiscono, per contro, dei vantaggi sociali ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I dell’Accordo (a proposito dei vantaggi sociali cfr.DTF 133 V 367; DTF 132 V 184 consid. 6 e B. Kahil-Wolff-P.J. Greber, op. cit., pag. 294-296). Esse, pertanto, sono sottoposte alle regole di coordinamento applicabili ai vantaggi sociali, fra le quali figura il divieto di discriminazioni dirette ed indirette fondate sulla nazionalità, in ossequio a uno dei principi cardine sui quali si fonda l’Accordo, ossia la parità di trattamento di cui all’art. 2 ALC (cfr. SVR 2003 AHV Nr. 6 pag. 15; RtiD II-2005 n. 65). Cfr. STCA 42.2022.3 + 9 del 30 marzo 2022 cosid. 2.15.; STCA 42.2006.6 del 27 ottobre 2006 consid. 2.3., il cui ricorso è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con giudizio 2P.310/2006 dell’8 dicembre 2006. Il TCA rileva che è vero che l’art.

E. 2.15 In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las ). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

E. 3 ln uno stato di degenza ospedaliera non mi può essere negata l'assistenza sociale minima e mi deve essere garantita la copertura delle cure medico sanitarie da parte del vostro Ufficio, l'unico Ufficio cantonale che dovrebbe intervenire nel caso di specie. Infatti, è pendente una richiesta di prestazioni all'ufficio Al e in attesa è il vostro Ufficio che dovrebbe intervenire per garantire il minimo vitale esistenziale, la pigione mensile e la copertura delle spese mediche di base.

E. 4 Alla luce di ciò, pertanto, il vostro Ufficio dovrebbe riesaminare la mia situazione personale e garantirmi provvisoriamente perlomeno l'assistenza sociale conformemente all'articolo 12 della Costituzione federale (il cosiddetto soccorso d'emergenza) al fine di garantirmi i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (alimentazione, vestiario, alloggio, cure mediche di base) e questo minimo vitale non può essere negato (ciò indipendentemente se si tratta di aiuti ordinari e/o di emergenza). Tale aiuto è chiesto provvisoriamente in uno stato di degenza ospedaliera che non mi consente concretamente di procedere personalmente con l'iter burocratico da voi richiesto. ln caso contrario, chiedo al vostro Ufficio di espletare tutte le attività necessarie che si rendono utili ai fini dell'assistenza." (cfr. doc. 11-12). Al reclamo sono stati allegati tre certificati medici, e meglio un’attestazione del 30 gennaio 2023 dell’__________ secondo cui RI 1 è stata degente dal 18 al 31 gennaio 2023 e inabile al lavoro dal 18 gennaio al 28 febbraio 2023 (cfr. doc. 14), una certificazione del 10 febbraio 2023 della __________ di __________ da cui emerge che la stessa ha effettuato riabilitazione in regime stazionario dal 31 gennaio al 13 febbraio 2023 ed era incapace al lavoro per malattia dal 31 gennaio al 27 febbraio 2023 (cfr. doc. 15), nonché una conferma di degenza del

E. 4.1 e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 3.1, con ulteriori rinvii). Basta dimostrare la costituzione di un'impresa o di una succursale in Svizzera, per mezzo della quale viene svolta un'attività economica effettiva e che permette, in via di principio, di provvedere al sostentamento di se stessi e della propria famiglia (sentenze 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 seg. e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 3.1 segg.). Da queste due ultime sentenze risulta inoltre: da un lato, che decisiva è la dimostrazione dell'esercizio di un'attività indipendente con una portata economica apprezzabile e, per quanto possibile, costante e che essa va all'occorrenza attestata (anche) attraverso la presentazione di un businessplan, di libri contabili, di una lista degli incarichi ricevuti, un elenco dei clienti ecc. (sentenza 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 rispettivamente 5.2.1 e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 5.3.3); d'altro lato, che la questione a sapere se la dipendenza dall'aiuto sociale debba portare a negare lo statuto di lavoratore indipendente è controversa, mentre è certo che occorre tenere conto delle circostanze che vi hanno condotto, della sua durata e delle prospettive di miglioramento della situazione (sentenze 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.2.4 e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 3.3).” Va, altresì, segnalato che anche il diritto internazionale relativo alla libera circolazione delle persone non tutela l’abuso di diritto. L’Alta Corte, nella DTF 130 II 113, si è così espressa: " 9.2 Quant au contenu de ce principe, la Cour de justice a coutume de dire que les facilités créées par le droit communautaire (par exemple la libre circulation des travailleurs ou la liberté d'établissement) ne sauraient avoir pour effet de permettre aux personnes qui en bénéficient de se soustraire frauduleusement ou abusivement à l'emprise des législations nationales, et d'interdire aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher de tels abus (cf. les arrêts de la CJCE précités au paragraphe précédent, en particulier dans les affaires: Centros Ltd, Kefalas, Paletta, Lair, Singh, Knoors, et van Binsbergen ). Toutefois, lorsqu'elles sont susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, ces mesures doivent remplir quatre conditions, à savoir: s'appliquer de manière non discriminatoire, se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à garantir l'objectif de l'intérêt général qu'elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (cf. arrêts de la CJCE du 9 mars 1999, Centros Ltd, C-212/97, Rec. 1999, p. I-1459, point 34; du 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, Rec. 1995, p. I-4165, point 37; du 31 mars 1993, Kraus, C-19/92, Rec. 1993, p. I-1663, point 32; voir aussi THEODOR SCHILLING, Bestand und allgemeine Lehren der bürgerschützenden allgemeinen Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts, in EuGRZ 2000 p. 3 ss, 38/39). En d'autres termes, il s'agit de ne pas porter atteinte à l'efficacité du droit communautaire, comme l'a récemment rappelé la Cour de justice, en précisant que l'existence d'une pratique abusive doit être établie par la juridiction nationale "conformément aux règles (sur la preuve) du droit national" (arrêt du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke GmbH , C-110/1999, Rec. 2000, p. I-11569, point 54 et les arrêts cités). A cette occasion, la Cour de justice a également indiqué ceci: "La constatation qu'il s'agit d'une pratique abusive nécessite, d'une part, un ensemble de circonstances objectives d'où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation communautaire, l'objectif poursuivi par cette réglementation n'a pas été atteint. Elle requiert, d'autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d'obtenir un avantage résultant de la réglementation communautaire en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention" (arrêt précité Emsland-Stärke GmbH , points 52 et 53). Bien qu'il soit postérieur à la date de signature de l'Accord sur la libre circulation des personnes, cet arrêt peut néanmoins être pris en compte (cf. supra consid. 5.2 in fine), car il ne fait que préciser une notion largement connue et utilisée en droit communautaire (cf. RANDELZHOFER/FORSTHOFF, op. cit., n° 126 ad Art. 39-55 EG-Vertrag) qui revêt de surcroît une portée quasiment identique en droit suisse.” Questo Tribunale ritiene, pertanto, che l’insorgente non possa beneficiare del vantaggio sociale delle prestazioni assistenziali (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.9.; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022 consid. 2.15. e riferimenti ivi citati). 2.11.  In esito a quanto precede occorre concludere che a ragione la parte resistente ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali richieste nel mese di dicembre 2022. 2.12.  Per quanto concerne la domanda della ricorrente di potere beneficiare di un aiuto d’urgenza (cfr. doc. 11-12; I; IV; consid. 1.6.; 1.8.; 1.10.), giova evidenziare che secondo l'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 4.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 146 I 1 consid. 5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70). L’art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d’occasione; cfr. STF 8C_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366). L’art.

E. 9 cpv. 2 dell’Allegato I dell’Accordo, applicabile ai lavoratori autonomi in virtù del rinvio di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’Allegato I, prevede che il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente Allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipen­denti nazionali e dei membri delle loro famiglie (cfr. DTF 133 V 367 consid. 5.2.). Tuttavia nel caso di specie la ricorrente continua a svolgere un’attività indipendente, iniziata nel febbraio 2018 (cfr. consid. 2.6.), che, nonostante l’intervento per un determinato periodo dell’assistenza sociale (da febbraio a luglio 2018 ha beneficiato del pagamento dei premi di cassa malati e dal novembre 2019 al novembre 2020 ha ricevuto prestazioni assistenziali complete; cfr. consid. 2.6.; doc. 22-30), nemmeno le permette di provvedere alla copertura del proprio fabbisogno minimo (cfr. consid. 2.6.). Dalla STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 riguardante la ricorrente (cfr. consid. 1.2.) risulta peraltro: " 5.2. La qualità di lavoratore autonomo va sostanziata dalla persona che vi si richiama, deducendo da essa un diritto di soggiorno. In questo contesto, la prova richiesta non può però essere proibitiva (sentenze 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid.

E. 12 Cost. si limita a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza (cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6). Nella STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale, l’Alta Corte ha ribadito che: " 5.1. A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à la dignité humaine"). Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1).” Cfr. anche la STF 8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1. 2.13.  Negli allegati di causa la ricorrente ha fatto valere di non avere i mezzi finanziari per far fronte alla vita quotidiana, segnatamente di non essere in grado di pagare le pigioni della sua abitazione in relazione alla quale nel mese di luglio 2023 ha ricevuto la disdetta del contratto di locazione (cfr. consid. 1.14.), nonché i premi e le partecipazioni LAMal nella misura in cui non sono già coperti dal sussidio cantonale (cfr. doc. I; IV; XII; XX; consid. 1.8.; 1.10.; 1.19.). In simili condizioni, tutto ben considerato e tenuto conto che il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno sancito dall'art. 12 Cost. è un diritto fondamentale che fonda una pretesa di prestazioni positive da parte dello Stato e per costante giurisprudenza la protezione conferita da tale disposto coincide con la sua essenza intangibile, che non può essere limitata, anche qualora i presupposti dell'art. 36 cpv. 1-3 Cost. sarebbero di per sé dati ( art. 36 cpv. 4 Cost.; cfr. 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1. ), gli atti vanno rinviati all’USSI, affinché verifichi se, per il lasso di tempo che intercorre tra la domanda di prestazioni assistenziali e l’emanazione della presente sentenza, alla medesima debba essere riconosciuto un aiuto d’emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost. (cfr. STF 8C_736/2022 del 15 giugno 2023 e STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023; STCA 42.2023.27 del 5 settembre 2023 consid. 2.8.; STCA 42.2022.19 del 20 giugno 2022 consid. 2.6.; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2023 consid. 2.9.). A tal fine l’amministrazione si avvarrà della collaborazione della ricorrente che fornirà i debiti documenti per comprovare il suo stato di bisogno (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1.) e per dimostrare con quali mezzi finanziari mantiene la sua autovettura __________ (cfr. doc. 58-62), come pure i motivi per i quali non provvede alla relativa vendita, omettendo così di realizzare un guadagno finalizzato al suo mantenimento, e interpellerà, in particolare, la cassa malati dell’insorgente. Andrà, inoltre, considerato che nei periodi di degenza ospedaliera, segnatamente presso l’__________ di __________ nel gennaio 2023 (cfr. doc. 14), presso la __________ di __________ nei mesi di gennaio e febbraio 2023 (cfr. doc. 15), presso la Clinica __________ nel mese di febbraio 2023 (cfr. doc. 16) e presso la clinica di __________ ad aprile e maggio 2023, come pure da luglio a settembre 2023 (cfr. doc. A2; B2; D1), dove giocoforza pernottava e assumeva i propri pasti, RI 1 non presentava una situazione di indigenza tale da ridurla alla mendicanza (cfr. consid. 2.11.), per cui l’aiuto in situazioni di bisogno - che in ogni caso è sussidiario rispetto alle prestazioni garantite dalle assicurazioni sociali (cfr. 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2.) - si limiterà, se del caso, in particolare al pagamento (alla cassa malati) della parte dei premi LAMal non coperti dal sussidio e della partecipazione ai costi (franchigia, aliquota del 10% dei costi eccedenti la franchigia fino a un massimo di 700 franchi; contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera ammontante a 15 franchi; cfr. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-in-der-schweiz/praemien-kostenbeteiligung.html) effettivamente fatturati. Alla ricorrente va, comunque, ribadito che l’aiuto in situazioni di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. ha unicamente carattere transitorio (cfr. 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 5.1.) e che la medesima è da tempo al corrente dell’obbligo di lasciare la Svizzera (cfr. consid. 1.2.; 1.3.). A quest’ultimo riguardo, quanto addotto nello scritto del 28 settembre 2023, e meglio che l’insorgente non avrebbe più contatti con la sua famiglia dal 2021, che i suoi familiari, nonostante siano venuti a conoscenza della sua situazione attuale tramite terzi, non vogliono e non possono aiutarla e che non vuole tornare in Italia per nessun motivo, poiché nelle sue condizioni non le verrebbe garantito nulla e non saprebbe dove andare a vivere (cfr. doc. XX; consid. 1.19.), si rivela ininfluente. In effetti la ricorrente è cittadina italiana (cfr. consid. 1.1.). L’Italia è un Paese definito dal Dipartimento affari esteri stabile (cfr. https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/italia/consigli-viaggio-italia.html ), che ha sottoscritto la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché tutte le importanti convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo (cfr. https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/diritti_umani/diritti_umani_nelle_ooii/#:~:text=L'Italia%20ha%20aderito%20a,sui%20diritti%20economici%2C%20sociali%20e). In relazioni alle condizioni di salute dell’insorgente, va poi osservato che la medesima non pretende di presentare uno stato di salute incompatibile con un suo rientro in Italia, Paese che confina con la Svizzera, dove in ogni caso potrebbe essere curata nel caso di necessità (cfr. STF 9C_287/2019 del 28 maggio 2019 consid. 3). Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dello Stato italiano prevede: " La Rappresentanza consolare provvede, in collaborazione con gli enti italiani territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Servizi Sociali), al rimpatrio definitivo dei cittadini italiani residenti all’estero che versino in gravi condizioni di indigenza e dei minori italiani in stato di abbandono. Il rimpatrio è subordinato alla verifica della disponibilità dei congiunti ad assumersi in Italia le responsabilità connesse con il mantenimento e l’assistenza del rimpatriando. In assenza di tale disponibilità, il rimpatrio è coordinato con i Servizi Sociali del Comune di ultima residenza o di origine in Italia, ovvero attraverso il ricorso a fondi regionali.” Rientro definitivo in Italia - Agevolazioni doganali Il cittadino italiano residente all’estero da almeno 12 mesi e che trasferisce la propria residenza in Italia ha diritto ad agevolazioni doganali e - a seconda dalle normative regionali, provinciali o comunali - a eventuali contributi finanziari. Le esenzioni doganali si applicano alle masserizie possedute e usate dal richiedente e destinate ad uso personale oltre che all’autovettura posseduta da almeno 6 mesi. Il rientro delle masserizie deve avvenire entro 12 mesi dalla data dichiarata come ultimo giorno di residenza all’estero.” (https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/assistenzacittadiniestero/rimpatri/) L’art. 32 della Costituzione italiana sancisce altresì che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 2.14.  L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda della ricorrente tendente alla concessione dell’effetto sospensivo, inteso a ottenere nelle more della procedura ricorsuale, quale misura cautelare, l’erogazione dell’aiuto sociale (cfr. doc. I pag. 15; VI; STF 2D_17/2023 del 6 settembre 2023 consid. 4.1.; STF 8C_359/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 6.1.; 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 consid. 4 ; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 42.2021.5 del 26 aprile 2021 consid. 2.13.; STCA 38.2017.30 del 6 giugno 2017 consid. 2.1.; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 consid. 2.10.).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §   La decisione su reclamo del 12 maggio 2023 è annullata nella misura in cui alla ricorrente è stato negato il diritto a un aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. §§ Gli atti sono rinviati all’USSI perché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.13. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2023.26

rs

Lugano

16 ottobre 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 12 maggio 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenutoin fatto

Con ulterioresentenza 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 il TFha confermato, in ultima istanza, la liceità del diniego del 10 ottobre 2018 del rilascio del permesso di dimora UE/AELS per lavorare come indipendente.

Il 21 dicembre 2020 l’Ufficio della migrazionele ha, pertanto,fissato la data del 15 gennaio 2021 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non impugnabile.

Inoltre tale Ufficio, il 25 gennaio 2021, le ha negato il rilascio di un permesso di domicilio C UE/AELS, del permesso F quale ammissione provvisoria, del permesso B quale caso di rigore domandati il 22 dicembre 2020 e non è entrato nel merito della domanda di riesame (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.8.).

Tale provvedimento è stato tutelato sia dal Consiglio di Stato (5 maggio 2021), sia dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 10 ottobre 2022.

1.4.  Nel frattempo questo Tribunale, con sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021, cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. 206) e la cui istanza di revisione è stata respinta dal TCA con giudizio 42.2022.37 del 29 agosto 2022 (il relativo ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_568/2022 del 9 novembre 2022; cfr. doc. 165; 171), ha stabilito che a ragione l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisioni del 16 novembre e del 1° dicembre 2020, nonché con decisioni su reclamo dell’11 e del 13 gennaio 2021, aveva negato a RI 1 il diritto a ulteriori prestazioni assistenziali a far tempo dal mese di dicembre 2020, ritenuta la sua intenzione di continuare con l’attività professionale indipendente di assistenza e consulenza giuridica (__________), nonostante le fosse stato intimato di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione.

Dall’altro, questo Tribunale ha concluso che la ricorrente non aveva reso perlomeno verosimile di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e urgente.

La ricorrente ha asserito che non vi è una sentenza federale che abbia statuito un suo allontanamento dalla Svizzera e che comunque la stessa non può essere allontanata dal Cantone, siccome vi sono delle pretese legali che il Cantone Ticino deve garantirle prima della partenza.

L’insorgente sostiene, quindi, che fino a quando il Cantone non avrà applicato la procedura corretta prevista dalla Legge federale sugli stranieri in sede di allontanamento e fino a quando non avrà lasciato definitivamente e fisicamente la Svizzerail suo domicilio assistenziale è in Svizzera.

consideratoin diritto

2.1.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide segnatamente dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317),resesi necessarie in particolare a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

A decorrere dal 1° gennaio 2021leDirettive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

"Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 1’006.--

2 persone 1'539.--

3 persone 1'871.--

4 persone 2'153.--

5 persone 2'435.--

Per ogni persona + 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag. 2).

"Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

1 persona 1’031.-- / mese

2 persone 1'577.-- / mese

3 persone 1'918.-- / mese

4 persone 2'206.-- / mese

5 persone 2'495.-- / mese

Per ogni persona + 209.-- / mese

supplementare”

2.4.  L’USSI ha negato alla ricorrente il diritto alle prestazioni assistenziali richieste il 21 dicembre 2022, in quanto la sua attività indipendente di assistenza e consulenza giuridica (ditta individuale __________ iscritta al Registro di commercio il 18 febbraio 2018; cfr.www.zefix.ch)non redditizia è ancora attiva, benché sia al corrente (perlomeno) dal mese di novembre 2020 di dovere chiudere, obbligo peraltro confermato anche dal TCA con sentenze 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 e 42.2022.44 del 29 agosto 2022 (cfr. doc. 10; A1; consid. 1.5.; 1.7.).

Riguardo ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente giova ribadire che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:

"Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.

(...)

7.

Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."

Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).

Con sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.

Il TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.

Dall’altro, che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi(consid.3.3.:“L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”)era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni sociali.Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.

L’Alta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il divieto dell’arbitrio.

In tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).

In quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).

2.5.  Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente unturnaround(l’espressione“turnaround”rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr.www.tesionline.it) della stessa.

Inoltre con giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.

Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).

2.6.  Per quanto attiene al caso della ricorrente, la quale ha comunque beneficiato dell’intervento dell’assistenza sociale da settembre a novembre 2014, da maggio 2015 a luglio 2018 (da luglio 2015 a luglio 2018 le prestazioni erano costituite dal premio della cassa malati) e da novembre 2019 a novembre 2020 (cfr. consid. 1.1.; doc. 22-30), questo Tribunale, come visto nei fatti (cfr. consid. 1.4.), con sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 - la cui istanza di revisione della STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio 42.2022.37 del 29 agosto 2022 e il relativo ricorso al TF è stato giudicato inammissibile con giudizio 8C_568/2022 del 9 novembre 2022 - ha deciso che a ragione l’USSI aveva rifiutato dal dicembre 2020 di erogarle nuovamente prestazioni assistenziali, ritenuta la sua intenzione di continuare con l’attività professionale indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già un anno prima, di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione. Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria non era cambiata, né era imminente un turnaround.

Questa Corte ha così motivato il proprio giudizio 42.2021.5-6:

In proposito al consid. 2.6. è stato rilevato che“nemmeno attualmente la situazione finanziaria dell’attività indipendente dell’insorgente di assistenza e consulenza giuridica risulta modificata, nel senso di un incremento degli affari. È la ricorrente stessa che ha affermato che la sua attività non consente un’autosufficienza economica, bensì unicamente un minimo guadagno (cfr. doc. III)” e che“l’obiezione sollevata dall’insorgente secondo cui non avrebbe diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione essendo sprovvista nel Cantone Ticino di un permesso di soggiorno e non essendo idonea al collocamento in quanto inabile al lavoro al 100% dal 21 settembre 2021 (cfr. doc. III p.ti 8 e 9) è ininfluente.

Non spetta alla ricorrente stabilire se abbia o meno diritto a una prestazione specifica, bensì all’autorità competente, nel caso delle indennità straordinarie di disoccupazione all’Ufficio delle misure attive (cfr. art. 2b lett. e RL-rilocc)”.

Per quanto concerne la critica dell’insorgente relativa al fatto che non sarebbe mai stato considerato che la crescita sul mercato del lavoro della sua attività da indipendente sarebbe stata impedita dall’apertura dei procedimenti penali e dal discredito pubblico, più precisamente non sarebbe stato verificato il nesso causale tra i procedimenti penali e il mancato raggiungimento di un’indipendenza economica (cfr. doc. I pag. 8), il TCA si limita a osservare che, a prescindere dalla questione della pertinenza di tale argomento ai fini del diritto all’assistenza sociale, un eventuale nesso causale doveva essere comprovato dall’insorgente.

Ildovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale, comprende infatti, in particolare, l'obbligo delle parti di apportare

- ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca).

In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Nel caso di specie, per contro, la ricorrente non ha minimamente documentato una relazione causale tra i procedimenti penali a suo carico e il mancato raggiungimento di un’indipendenza economica (cfr. STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.4.3. concernente l’insorgente; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.6.; STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 consid. 2.8.).

2.7.  L’asserzione dell’insorgente secondo cui non è mai stato esaminato che“la ricorrente non ha diritto ad usufruire dell’assistenza sociale cantonale volontaria ex art. 96 c.p. perché non è stata sottoposta a privazione della libertà personale e nei suoi confronti non è stata disposta alcuna carcerazione (cfr. sentenza n. 60.2021.261 del 16 novembre 2021 della Corte dei reclami penali) e che gli altri tipi di assistenza sociale, che necessitano del consenso dell’interessato, vanno invece garantiti sempre durante il procedimento penale”(cfr. doc. I pag. 6-7) è infondata.

Peri cittadini stranieri il rilascio di un permesso di presenza vale peraltro quale costituzione di domicilio(presunzione)salvo la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2Legge federale sull’assistenza -LAS; decreto 42.2022.3 consid. 2.4. emesso dal TCA il 31 gennaio 2022, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_136/2022 del 17 marzo 2022).

L’insorgentenon dispone di un permesso valido dalla fine del mese di febbraio 2015 (cfr. consid. 1.2; STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2.).

A seguito della sentenza2C_916/2022 del 30 novembre 2022,con cui il TFha confermato la liceità del diniego del rilascio del permesso di domicilio C UE/AELS, del permesso F quale ammissione provvisoria, del permesso B quale caso di rigore richiesti il 22 dicembre 2020 statuita sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo, l’Ufficio della migrazione, il 22 dicembre 2022, ha fissato alla ricorrente la data del 22 gennaio 2023 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non impugnabile (cfr. consid. 1.3.; STF 2D_17/2023 del 6 settembre 2023).

A quest’ultimo riguardo cfr. pure STF 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 6.2., in cui il Tribunale federale ha precisato che la presenza in Svizzera grazie alla semplice tolleranza delle autorità - ad esempio, in ragione dell’effetto sospensivo concesso durante una procedura di ricorso - non va considerato un soggiorno legale.

La contestazione secondo cui non vi è una sentenza federale che abbia statuito un suo allontanamento dalla Svizzera e, quindi, fino a quando il Cantone non avrà applicato la procedura corretta prevista dalla Legge federale sugli stranieri in sede di allontanamento, il suo domicilio assistenziale è in Svizzera (cfr. doc. I pag. 11-12) è irrilevante.

L’Ufficio della migrazione, il 22 dicembre 2022, ha impartito a RI 1 il termine di partenza per il 22 gennaio 2023 fondandosi sulla STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 che aveva respinto il ricorso di quest’ultima contro il diniego del rilascio di un permesso e sulla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione - LStrI (cfr. doc. 36).

L’art. 64 cpv. 1 LStrI prevede, infatti, che le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero che non è in possesso del permesso necessario (lett. a) o cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato (lett. c). Nel Cantone Ticino tale autorità è la Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (cfr. art. 2 Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione - RLALSI).

Le prestazioni assistenziali costituiscono, per contro, dei vantaggi sociali ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I dell’Accordo (a proposito dei vantaggi sociali cfr.DTF 133 V 367; DTF 132 V 184 consid. 6 e B. Kahil-Wolff-P.J. Greber, op. cit., pag. 294-296). Esse, pertanto, sono sottoposte alle regole di coordinamento applicabili ai vantaggi sociali, fra le quali figura il divieto di discriminazioni dirette ed indirette fondate sulla nazionalità, in ossequio a uno dei principi cardine sui quali si fonda l’Accordo, ossia la parità di trattamento di cui all’art. 2 ALC (cfr. SVR 2003 AHV Nr. 6 pag. 15; RtiD II-2005 n. 65).

Cfr. STCA 42.2022.3 + 9 del 30 marzo 2022 cosid. 2.15.; STCA 42.2006.6 del 27 ottobre 2006 consid. 2.3., il cui ricorso è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con giudizio 2P.310/2006 dell’8 dicembre 2006.

Il TCA rileva che è vero che l’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I dell’Accordo, applicabile ailavoratori autonomiin virtù del rinvio di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’Allegato I, prevede che il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente Allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipen­denti nazionali e dei membri delle loro famiglie (cfr. DTF 133 V 367 consid. 5.2.).

Tuttavia nel caso di specie la ricorrente continua a svolgere un’attività indipendente, iniziata nel febbraio 2018 (cfr. consid. 2.6.), che, nonostante l’intervento per un determinato periodo dell’assistenza sociale (da febbraio a luglio 2018 ha beneficiato del pagamento dei premi di cassa malati e dal novembre 2019 al novembre 2020 ha ricevuto prestazioni assistenziali complete; cfr. consid. 2.6.; doc. 22-30), nemmeno le permette di provvedere alla copertura del proprio fabbisogno minimo (cfr. consid. 2.6.).

Dalla STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 riguardante la ricorrente (cfr. consid. 1.2.) risulta peraltro:

Va, altresì, segnalato che anche il diritto internazionale relativo alla libera circolazione delle persone non tutela l’abuso di diritto.

L’Alta Corte, nella DTF 130 II 113, si è così espressa:

Questo Tribunale ritiene, pertanto, che l’insorgente non possa beneficiare del vantaggio sociale delle prestazioni assistenziali (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.9.; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022 consid. 2.15. e riferimenti ivi citati).

L’art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d’occasione; cfr. STF 8C_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366).

Nella STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale, l’Alta Corte ha ribadito che:

2.15.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale,non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§   La decisione su reclamo del 12 maggio 2023 è annullata nella misura in cui alla ricorrente è stato negato il diritto a un aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost.

§§ Gli atti sono rinviati all’USSI perché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.13.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti