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42.2023.24

Rettamente intimato a ric. di vendere fondo di sua proprietà (abitaz. primaria). Tuttavia, visto che pendente causa egli ha prodotto 2 mandati di vendita conferiti a immobiliare, si giustifica concedergli ultimo termine per vendere immobile. USSI valuterà se date condizioni per applicare riduzione

Ticino · 2023-10-23 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 persone 1'918.-- / mese

E. 4 persone 2'206.-- / mese

E. 5 Sulle prestazioni a titolo di indennità per torto morale o di indennità per menomazione dell’integrità sono accordate le seguenti quote esenti: a. fr. 30’000.00 per persona singola b. fr. 50’000.00 per coppia c. fr. 15’000.00 per ogni figlio minorenne d. tuttavia max. fr. 65’000.00 per unità di riferimento D.3.2. Proprietà fondiaria 1. La proprietà fondiaria in Svizzera e all’estero fa parte della sostanza ed è presa in considerazione nell’esame dei presupposti del diritto. Non sussiste nessun diritto alla sua conservazione. 2. È possibile rinunciare a una realizzazione se: a. un immobile è abitato dalla persona beneficiaria e se può alloggiarvi alle condizioni usuali di mercato o a condizioni ancora più favorevoli b. è prevedibile che il sostegno sarà erogato solo a breve o medio termine c. la prestazione di sostegno è di portata relativamente esigua; oppure d. a causa di una domanda insufficiente, potrebbe essere conseguito solo un ricavo troppo esiguo. 3. Qualora si rinunci alla realizzazione, la restituzione deve essere garantita mediante misure adeguate.” Dalle spiegazioni concernenti il p.to D.3.1. si evince, in particolare, che nella sostanza computabile si annoverano, fra l’altro, le posizioni seguenti sulle quali una persona richiedente il sostegno ha un diritto di proprietà:

- il denaro contante;

- gli averi su conti bancari e postali;

- gli averi in mezzi di pagamento elettronici;

- le azioni, le obbligazioni e altre cartevalori;

- i terreni e gli immobili (D.3.2);

- i crediti;

- i veicoli privati e altri oggetti di valore;

- gli averi di previdenza da svincolare (D.3.3). Inoltre, per quanto riguarda i valori patrimoniali non realizzabili a breve termine, risulta: " Le persone richiedenti il sostegno possono disporre di valori patrimoniali fondamentalmente computabili, il cui valore supera la quota patrimoniale esente, ma la cui realizzazione a breve termine non è possibile. Può trattarsi, a titolo esemplificativo, di comproprietà in una comunione ereditaria, di sostanza immobiliare (D.3.2) o di oggetti di valore. In questi casi si deve tener presente che, nonostante la presenza della sostanza, può esservi una situazione di bisogno di natura finanziaria dovuta alla mancanza di liquidità. In questi casi, la copertura dei bisogni primari delle persone interessate deve essere assicurata a titolo di anticipo, assegnando un termine adeguato per l’alienazione dei valori patrimoniali in esame. La restituzione dell’aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo deve essere assicurato (E.2.3).” (https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_D_3_1?effective-from=20210101) Nelle spiegazioni relative al p.to D.3.2. la CSIAS ha precisato: "

a) Proprietà fondiaria quale sostanza computabile Le persone che possiedono beni immobili non devono essere favorite rispetto alle persone che detengono valori patrimoniali sotto forma di conti di risparmio o titoli. Non sussiste pertanto nessun diritto alla conservazione della proprietà di abitazioni.

b) Garanzia Se un aiuto è erogato nonostante la presenza di proprietà fondiaria, l’aiuto sociale è da ritenere corrisposto a titolo di anticipo. La restituzione di questo aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo può essere garantito mediante la costituzione di un pegno immobiliare (E.2.3).” (https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_D_3_2?effective-from=20210101) Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva: " In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172). Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del

E. 6 In caso di concomitanza di una sanzione e di una restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al 30%.” Dalle relative spiegazioni emerge: " Prima di ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre verificare se:

- la manchevolezza giustifica una sanzione;

- la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;

- la persona interessata può addurre motivi rilevanti a giustificazione del suo comportamento. La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per ogni singolo caso. (…)” 2.11.  Infine, relativamente all’affermazione dell’insorgente relativa “ all’immotivata chiusura forzata da parte di USSI della pensione di famiglia esercitata in parte dello stabile” , questo Tribunale si limita a ricordare di avere deciso, con STCA 42.2022.90 del 30 gennaio 2023 cresciuta in giudicato incontestata, dopo aver ricordato segnatamente che l’Alta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il divieto dell’arbitrio, che non si giustificava il rifiuto totale delle prestazioni la cui richiesta di rinnovo era del luglio 2022 per il motivo che non era stata chiusa l’attività indipendente - non redditizia - in questione, poiché fino al luglio 2022 RI 1 aveva dato seguito alle istruzioni dell’amministrazione, annullando la propria iscrizione alla Cassa di compensazione quale indipendente e facendo ricorso alle indennità straordinarie di disoccupazione. Il TCA ha altresì stabilito: " 2.8. Nel caso di specie l’insorgente da tempo era al corrente del fatto che un’attività indipendente i cui proventi non consentono di far fronte al fabbisogno della propria unità di riferimento non poteva essere svolta a carico dell’assistenza sociale. Un’attività indipendente non redditizia, infatti, non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.). Il TCA prende comunque atto che l’insorgente ha dichiarato che dal

E. 10 settembre 2022 l’attività della __________ è stata chiusa (cfr. doc. I; consid. 1.8.). Non risulta, inoltre, che il ricorrente, allorché stava per terminare il suo diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione percepite fino ai primi di luglio 2022, abbia contattato l’USSI per chiedere ragguagli su come procedere in relazione a un’eventuale nuova domanda di assistenza sociale tenuto conto dell’intenzione di riprendere l’attività di affittacamere con oggetto l’appartamento di 2,5 locali presso la propria abitazione di __________. Ne discende che la parte resistente, se da una parte non doveva negare completamente al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.6.), dall’altra, avrebbe avuto la facoltà di sanzionare il medesimo tramite la riduzione delle stesse (cfr. consid. 2.7.; STF 8D_13/2020 del 19 luglio 2021; STF 8C_324/2011 del 18 maggio 2011). La decisione su reclamo del 22 settembre 2022 è, pertanto, annullata e gli atti sono rinviati all’USSI per calcolare il diritto a prestazioni assistenziali spettanti all’insorgente e verificare l’applicazione nei suoi confronti di una riduzione. In tal caso andrà seguita la procedura di cui all’art. 9a Reg.Laps e verrà tenuta in considerazione la presenza di due minori nell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.6.; 2.7.). (…)” 2.12. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las ). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.42.2023.24

rs

Lugano

23 ottobre 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 26 aprile 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenutoin fatto

A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto:

consideratoin diritto

2.3.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide segnatamente dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317),resesi necessarie in particolare a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

A decorrere dal 1° gennaio 2023leDirettive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali del 21 dicembre 2022 (cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5) prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

"Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

1 persona 1’031.-- / mese

2 persone 1'577.-- / mese

3 persone 1'918.-- / mese

4 persone 2'206.-- / mese

5 persone 2'495.-- / mese

Per ogni persona + 209.-- / mese

supplementare”

2.7.  Questa Corte rileva innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.4.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì osservato:

"(…)l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”

Ne consegue che la sostanza immobiliare situata in Svizzera o all’estero, in virtù dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.

Solo eccezionalmente e a titolo transitorio, come previsto dalla disposizione della legge appena menzionata e pure rilevato dall’amministrazione, possono essere concesse delle deroghe a tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile.

Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina,C. Hänzi(Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva:

"In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.

Il cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

Secondo il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.

2.12.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale,non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti