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42.2022.90

A beneficiario di AS che ha percepito ISD x 6 mesi in ossequio a principio di sussidiarietà e che poi - dopo aver riaperto con moglie pensione familiare non redditiz. - ha chiesto rinnovo AS non si giustifica rifiuto totale prestaz. Tuttavia importo prestazione assistenz. ordin. può essere ridotto

Ticino · 2023-01-30 · Italiano TI
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali". Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)". 2.4.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17). Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2). La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las). Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

E. 2.3 L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2). L'art.

E. 2.9 In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

E. 3 persone 1'871.--

E. 4 persone 2'153.--

E. 5 persone 2'495.-- / mese Per ogni persona + 209.-- / mese supplementare” 2.5.  L’USSI, con decisione del 30 agosto 2022 confermata dalla decisine su reclamo del 22 settembre 2022 (cfr. consid. 1.5.; 1.7.), ha negato al ricorrente il diritto alle prestazioni assistenziali richieste nel mese di luglio 2022, in quanto l’attività di affittacamere in relazione all’appartamento di 2,5 locali presso la propria abitazione di proprietà in __________ è continuata nonostante l’amministrazione, già con decisione su reclamo del 29 ottobre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, gli avesse intimato di chiudere tale attività indipendente non redditizia (cfr. consid. 1.1.). Riguardo ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa: " Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante. (...)

E. 7 Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué

permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la

législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur

l'assistance publique du canton de Genève."

Dalla

sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto

a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino

al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa

indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per

diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).

Con

sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di

prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e

avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton

Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da

parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente

aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.

Il

TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della

contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale

ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale

individuale (

LIASI, la quale secondo la giurisprudenza

cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid.

3.3.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.

Dall’altro,

che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi

(consid.

3.3.:

“L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une

durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les

prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”

)

era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al

suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni

sociali.

Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta

l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di

restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal

senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.

Al riguardo per completezza è

utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di Stato del Canton Ginevra ha

presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale e la lotta contro la

precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité -

LASLP)

che costituisce

una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale

(

LIASI) con lo scopo, tra l’altro, di sostenere meglio

le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, ad esempio prolungando

da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata dell’aiuto sociale a loro favore

(cfr.

https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540

;

https://www.ge.ch/document/28585/telecharger

).

Il 10 gennaio 2023 la Commissione

degli affari sociali si è però rifiutata di entrare in materia su tale

progetto. Pertanto la revisione della legge concernente l’aiuto sociale sarà

oggetto di dibattito in Gran Consiglio soltanto dopo le elezioni cantonali del

mese di aprile 2023 (cfr.

https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567

;

https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018

).

L’Alta

Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi

evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale

interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente

di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di

trattamento, né il divieto dell’arbitrio.

In

tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS

prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di

violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione

valida dal 1° gennaio 2021).

In

quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente

non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere

imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa

soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019,

bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni

fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).

In proposito cfr. STF 8C_267/2022

del 15 giugno 2022 con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso

interposto contro la sentenza A1 21 212 emanata dal Tribunale cantonale del

Vallese il 6 aprile 2022 da una persona alla quale era stata rifiutata

l’assistenza sociale poiché la sua attività di consulenza, iscritta al Registro

di commercio, non aveva potenzialità di sviluppo entro un termine di sei mesi.

Il

TCA, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata

in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo

dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento

dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in

quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività

dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un

turnaround

(

l’espressione

“turnaround”

rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme

di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo:

il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo

ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con

l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale

si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare

le perdite; cfr.

www.tesionline.it

)

della stessa.

Inoltre

in una sentenza 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le

prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante

tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il

ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato

è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel

che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per

il periodo precedente.

Il

ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta

Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre

2010).

2.6.  Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che è vero che con decisione

su reclamo del 29 ottobre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, l’USSI ha

confermato il proprio provvedimento del 24 settembre 2021 con il quale aveva

impartito a RI 1 un termine di tre mesi scadente il 31 dicembre 2021 per

procedere alla chiusura della propria attività indipendente, affiliarsi quale

persona senza attività lucrativa e chiedere le indennità straordinarie di

disoccupazione, in quanto l’attività indipendente di “affittacamere” non gli

consentiva di raggiungere l’indipendenza economica e l’uscita dall’assistenza

sociale (cfr. consid. 1.1.).

È altrettanto vero, però, da un

lato, che in concreto l’amministrazione nel mese di febbraio 2022 ha

riconosciuto una prestazione assistenziale di fr. 1'137.-- per il mese di

gennaio 2022 al ricorrente (cfr. doc. 3190; consid. 1.2.), visto che a fine

gennaio 2022 l’affiliazione del medesimo alla Cassa __________ quale

indipendente (in relazione all’attività del __________, corrispondente al

domicilio dell’insorgente; cfr. doc.3103) avvenuta nel giugno 2020 (cfr. doc.

3148) è stata stralciata (cfr. doc. 3147).

Dall’altro, che RI 1, dal 21

gennaio al 7 luglio 2022, ha percepito le indennità straordinarie di

disoccupazione (cfr. doc. 2205; consid. 1.3.).

In occasione dell’audizione davanti

al Servizio Ispettorato della Sezione del sostegno sociale del 23 agosto 2022 l’insorgente

ha affermato che il B&B, che da gennaio a luglio 2022 è stato chiuso apponendo

sugli appositi siti adibiti al pernottamento

“il tutto bloccato come host

mettendo tutto il calendario senza disponibilità”

, da luglio 2022 è stato

riaperto come pensione famigliare, e meglio come attività di affittacamere di

cui si occupa sua moglie. A quel momento il ricorrente ha indicato che

l’intenzione era quella di continuare con l’attività di affittacamere,

ribadendo che era la moglie ad occuparsene.

È stato ad ogni modo precisato,

rispondendo al quesito

“Signor RI 1 per quale ragione ha deciso di riaprire

il suo B&B?”

:

"

(…)

abbiamo una casa che può portarci dei benefici finanziari. Dunque ho pensato a

due alternative: o affittare l’appartamento a un inquilino fisso, oppure

sfruttarlo con l’attività di b&b che è anche più fruttuoso.” (Doc. 2197)

Nel ricorso l’insorgente ha poi

asserito di avere chiuso dal 10 settembre 2022 la pensione di famiglia e di

aver pubblicato nella stessa data un annuncio di affitto dell’appartamento in questione

(cfr. doc I; consid. 1.8.).

Dalle carte processuali risulta in

effetti che riguardo all’appartamento di 2,5 locali in __________ sarebbe stato

concluso un contratto di locazione a inizio novembre 2022 con effetto dal 1°

gennaio 2023 (agli atti figura soltanto una copia del contratto non firmata dal

locatario). La pigione corrisponderebbe a fr. 1'100.-- mensili, oltre a un

acconto spese di fr. 200.-- al mese e il deposito di garanzia sarebbe pari a

fr. 3'900.-- (cfr. doc. 3994; 3996).

In simili condizioni, tutto ben

considerato, questo Tribunale ritiene che non si giustifichi il rifiuto totale

delle prestazioni assistenziali in relazione alla richiesta di rinnovo del mese

di luglio 2022 inoltrata dal ricorrente.

L’USSI, a ragione, ha evidenziato

che è irrilevante sapere chi di preciso eserciti, gestisca l’attività di

affittacamere, siccome in concreto si tratta in ogni caso di due membri (il

ricorrente e la moglie) della stessa unità di riferimento (cfr. doc. A1 pag. 9;

consid. 1.7.), i cui redditi computabili e le cui spese computabili vanno

sommati al fine di determinare l’eventuale diritto a prestazioni assistenziali

(cfr. art. 18, 22 Las e 5 Laps).

Nel caso di specie è tuttavia decisivo

il fatto che almeno fino al mese di luglio 2022 (quando ha richiesto il rinnovo

delle prestazioni assistenziali) l’insorgente - nella cui unità di riferimento

vi sono due figli minorenni nati nel 2008, rispettivamente nel 2013 (cfr. doc.

3192) - ha dato seguito alle istruzioni di fine 2021 impartitegli dall’amministrazione,

annullando la propria affiliazione alla Cassa di compensazione quale

indipendente a inizio 2022 e facendo ricorso dal 21 gennaio al 7 luglio 2022

alle indennità straordinarie di disoccupazione (ex art. 12 L-rilocc ai

lavoratori indipendenti disoccupati possono essere concesse al massimo 120

indennità straordinarie di disoccupazione intere sull’arco di un anno), in

ossequio al principio di sussidiarietà vigente nell’ambito dell’assistenza

sociale (cfr. art. 2 Las e 13 Laps) secondo cui l’erogazione di prestazioni

assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in

grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure

prestazioni a cui sono tenuti dei terzi (ad esempio assicurazioni sociali) o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. 8C_344/2019 del

15 novembre 2019 consid. 6.4.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF

8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013;

STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag.

30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate

nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011

pag. 171-172; 114-115).

L’art. 23 cpv. 1 Las enuncia, del

resto, che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono

essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo

stato.

Inoltre ai sensi dell’art. 9a

cpv. 1 lett. c Reg.Las le prestazioni assistenziali possono essere ridotte,

sospese, ma anche rifiutate o soppresse, segnatamente, se il beneficiario

rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono

sussidiarie.

Anche le linee guida della Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (

CSIAS

), valide dal 1° gennaio 2021, al p.to F.3.

prevedono che

la soppressione delle

prestazioni è consentita solo in caso di violazione del principio di

sussidiarietà e non può essere pronunciata come sanzione. La proporzionalità e

gli interessi delle persone facenti parte dell’unità di riferimento, in

particolare dei bambini e dei giovani adulti, devono essere presi in

considerazione

(cfr.

https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme).

In proposito cfr. STF 8D_13/2020

del 19 luglio 2021, citata al consid. 2.5.

2.7.  L’art. 23 cpv. 2 Las, menzionato

sopra, enuncia in ogni caso che l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie

e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto,

tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale.

Giusta

l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni

assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il

beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei

rimedi giuridici.

Il

cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della

sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte

dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso

in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

Secondo

il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.

Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.

Le

linee guida

CSIAS al p.to F.2. relativo alle sanzioni prevedono:

"

1

Qualora

una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i

suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione

proporzionale delle prestazioni.

2

Una riduzione a titolo di sanzione

può interessare:

a.  il FM, dal 5% al 30%

b.  i supplementi per le prestazioni (FR e SI)

c.  le PCi di promozione

3

La riduzione deve essere

circoscritta a un massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della

manchevolezza. Una riduzione del 20% o superiore deve essere circoscritta a un

massimo di 6 mesi. Alla decorrenza di questi termini, le riduzioni possono

essere riesaminate e, se del caso, prolungate.

4

Di norma, una volta soddisfatte le

condizioni, le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di

manchevolezze ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla

decorrenza dei relativi termini.

5

Devono essere prese in

considerazione le ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.

6

In caso di concomitanza di una

sanzione e di una restituzione, non deve essere superata la riduzione massima

del FM, pari al 30%.”

Dalle relative spiegazioni si

evince in particolare:

"

Gli

interessi delle persone facenti parte di un’unità di riferimento che sono

indirettamente interessate da una riduzione devono essere presi in considerazione.

Concretamente, può trattarsi del coniuge, del partner registrato o dei figli

della persona sanzionata.

In considerazione del diritto fondamentale

dei bambini e degli adolescenti a una specifica tutela della loro incolumità e

alla promozione del loro sviluppo (art. 11 CF), i loro bisogni devono in linea

di massima essere esclusi dalla riduzione.”

2.8.  Nel caso di specie l’insorgente da

tempo era al corrente del fatto che un’attività indipendente i cui proventi non

consentono di far fronte al fabbisogno della propria unità di riferimento non

poteva essere svolta a carico dell’assistenza sociale.

Un’attività indipendente non

redditizia, infatti, non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite

l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della

concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato

settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere

prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid.

10.1.4.).

Il TCA prende comunque atto che

l’insorgente ha dichiarato che dal 10 settembre 2022 l’attività della __________

è stata chiusa (cfr. doc. I; consid. 1.8.).

Non risulta, inoltre, che il

ricorrente, allorché stava per terminare il suo diritto alle indennità

straordinarie di disoccupazione percepite fino ai primi di luglio 2022, abbia

contattato l’USSI per chiedere ragguagli su come procedere in relazione a

un’eventuale nuova domanda di assistenza sociale tenuto conto dell’intenzione

di riprendere l’attività di affittacamere con oggetto l’appartamento di 2,5

locali presso la propria abitazione di __________.

Ne discende che la parte

resistente, se da una parte non doveva negare completamente al ricorrente il

diritto a prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.6.), dall’altra, avrebbe avuto

la facoltà di sanzionare il medesimo tramite la riduzione delle stesse (cfr.

consid. 2.7.; STF 8D_13/2020 del 19 luglio 2021; STF 8C_324/2011 del 18 maggio

2011).

La decisione su reclamo del 22

settembre 2022 è, pertanto, annullata e gli atti sono rinviati all’USSI per

calcolare il diritto a prestazioni assistenziali spettanti all’insorgente e

verificare l’applicazione nei suoi confronti di una riduzione. In tal caso

andrà seguita la procedura di cui all’art. 9a Reg.Laps e verrà tenuta in

considerazione la presenza di due minori nell’unità di riferimento (cfr.

consid. 2.6.; 2.7.).

Per inciso giova osservare che nell’ipotesi

di un diritto a prestazioni assistenziali anche a far tempo dall’autunno 2022

si terrà conto, da un lato, di un’eventuale eredità percepita dal ricorrente a

seguito del decesso dei genitori (cfr. inc. __________), dall’altro, delle

eventuali pigioni incassate da gennaio 2023. Circostanze queste che andranno accertate

con la collaborazione dell’insorgente (a proposito del dovere delle parti di

collaborare cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF

8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 V 195 consid. 2).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §   La decisione su reclamo del 22 settembre 2022 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’USSI per procedere conformemente al consid. 2.8. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2022.90

rs

Lugano

30 gennaio 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 22 settembre 2022 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenutoin fatto

1.10.  Il 15 novembre 2022 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste silenti.

consideratoin diritto

2.2.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317),resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

2.3.L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A decorrere dal 1° gennaio 2021leDirettive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

"Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 1’006.--

2 persone 1'539.--

3 persone 1'871.--

4 persone 2'153.--

5 persone 2'435.--

Per ogni persona + 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag. 2).

"Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

1 persona 1’031.-- / mese

2 persone 1'577.-- / mese

3 persone 1'918.-- / mese

4 persone 2'206.-- / mese

5 persone 2'495.-- / mese

Per ogni persona + 209.-- / mese

supplementare”

2.5.  L’USSI, con decisione del 30 agosto 2022 confermata dalla decisine su reclamo del 22 settembre 2022 (cfr. consid. 1.5.; 1.7.), ha negato al ricorrente il diritto alle prestazioni assistenziali richieste nel mese di luglio 2022, in quanto l’attività di affittacamere in relazione all’appartamento di 2,5 locali presso la propria abitazione di proprietà in __________ è continuata nonostante l’amministrazione, già con decisione su reclamo del 29 ottobre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, gli avesse intimato di chiudere tale attività indipendente non redditizia (cfr. consid. 1.1.).

Riguardo ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:

"Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.

(...)

7.

Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."

Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).

Con sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.

Il TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.

Dall’altro, che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi(consid.3.3.:“L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”)era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni sociali.Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.

L’Alta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il divieto dell’arbitrio.

In tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).

In quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).

Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente unturnaround(l’espressione“turnaround”rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr.www.tesionline.it) della stessa.

Inoltre in una sentenza 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.

Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).

Il cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

Secondo il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.

2.9.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale,non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§   La decisione su reclamo del 22 settembre 2022 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’USSI per procedere conformemente al consid. 2.8.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti