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42.2022.64

Richiesta di restituzione di indennità giornaliere coronavirus versate a torto. La decisione formale era manifestamente errata sin dall'inizio. Trasmissione alla Cassa per esame domanda di condono

Ticino · 2022-10-10 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 giugno 2012 ). Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti). Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti). 2.3 .  In concreto l’amministrazione, dopo aver accolto, con due distinte decisioni dell’11 maggio 2021, la domanda della __________ tendente all’ottenimento delle indennità giornaliere per il coronavirus per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020, rispettivamente dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in favore della socia e gerente, RI 1, ha riconsiderato il predetto provvedimento relativo al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 poiché ha accertato che l’interessata non era più alle dipendenze della società e dunque non ha subito una perdita salariale come richiede invece l’art. 2 cpv. 3 bis lett. b dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore all’epoca (cfr. sul tema: DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2) L’insorgente contesta la decisione della Cassa, sostenendo che, come indicato nell’ultimo email del 26 maggio 2021, il suo diritto allo stipendio sarebbe stato solo momentaneamente sospeso per far fronte al calo dell’attività dovuto alle misure prese per combattere la pandemia di coronavirus. A comprova, rileva che il contratto di lavoro non è mai stato disdetto, afferma di essere sempre rimasta socia e gerente della società e rileva che neppure per la Cassa la questione sarebbe stata così chiara, altrimenti non avrebbe interpellato l’azienda il 25 maggio 2021. 2.4.  Dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, socia e gerente della __________ “ non è più alle dipendenze della società dal 01.01.2021 ” e dal 1° marzo 2021 è “ in disoccupazione ” in __________ (cfr. domanda di prestazioni dell’8 aprile 2021, doc. 9 e allegati). Questa circostanza è stata ribadita il 18 maggio 2021 (doc. 6: “ […] la società dal 01.01.2021 non registra dipendenti , perciò come deve rimborsare questa IPG ai due soci, Sig. __________ e Sig.ra RI 1? […] ”; sottolineatura del redattore), il 21 maggio 2021 (“[…] la società dal 01.01.2021 non registra dipendenti , perciò come deve rimborsare questa IPG ai due soci? […]” , sottolineatura del redattore) ed in parte il 26 maggio 2021 (“ […] Le confermo che i due soci non percepiscono più salario, dal 01.01.2021, e non hanno dipendenti […] ”). Anche nelle richieste di indennità figura che “ dal 01.01.2021 la società non presenta più dipendenti ” (allegati doc. 9). Al riguardo va osservato che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso che viene data la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni esternate quando ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono ( DTF 142 V 590 consid. 5.2; STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 4.3; STF 8C_438/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 6.1). Nel caso di specie in prima battuta la società __________ ha affermato che la sua socia e gerente RI 1 non era più sua dipendente dal 1° gennaio 2021 e percepiva prestazioni sociali in __________ dal 1° marzo 2021. Negli ulteriori email ha confermato di non avere dipendenti (cfr. il contratto di lavoro dell’insorgente, doc. A7/F, dove figura che l’interessata “ in seguito [è] denominato dipendente ”) dal 1° gennaio

2021. Nell’ultimo scritto del 26 maggio 2021 non ha contraddetto quanto asserito precedentemente, ma ha semplicemente confermato che da gennaio 2021 i due soci dell’azienda non hanno più conseguito alcun salario. Solo in sede di opposizione, e poi di ricorso, ossia quando era a conoscenza delle conseguenze delle sue affermazioni, l’insorgente ha sostenuto che la società ha solo sospeso il versamento del salario alla ricorrente e che il contratto di lavoro non sarebbe stato disdetto. Tale asserzione, tuttavia, è in contrasto con le chiare affermazioni della prima ora e non può sovvertire le conclusioni tratte dalla Cassa. La decisione su opposizione impugnata, tempestiva (cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA) e proporzionata, è del resto conforme allo scopo ed al senso della legge e non si trova in contrasto con il senso di giustizia poiché di principio, prestazioni ottenute indebitamente vanno restituite indipendentemente dalla colpa dell’assicurato. Occorre infatti ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134). In queste condizioni anche la censura secondo cui la richiesta di restituzione avverrebbe contra factum proprium cade nel vuoto. Ne segue che la decisione dell’11 maggio 2021 (doc. 8), che ha riconosciuto il diritto all’indennità per perdita di guadagno coronavirus a RI 1 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 è manifestamente errata (sin dall’inizio; cfr. domanda di prestazioni dell’8 aprile 2021; doc. 9) e la sua modifica, alla luce dell’importo da restituire (fr. 6'528.70), riveste una notevole importanza. La sua riconsiderazione è pertanto avvenuta correttamente. Va infine evidenziato che la richiesta di condono andrà esaminata dalla Cassa, a cui l’incarto va trasmesso per la sua evasione, non appena la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA 30.2016.9 del 27 aprile 2016). 2.5.  La decisione su opposizione impugnata merita pertanto conferma. Con l’emanazione della sentenza, la richiesta di confermare l’effetto sospensivo del ricorso (cfr. comunque doc. III, consid. 1.11), diventa priva di oggetto (cfr. sentenza 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017 consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V 130). 2.6.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 31 agosto 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser , Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30 ). Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2022.64

cs

Lugano

10 ottobre 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 agosto 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 giugno 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto,in fatto

in diritto

Perdeterminare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

2.3.  In concreto l’amministrazione, dopo aver accolto, con due distinte decisioni dell’11 maggio 2021, la domanda della __________ tendente all’ottenimento delle indennità giornaliere per il coronavirus per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020, rispettivamente dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in favore della socia e gerente, RI 1, ha riconsiderato il predetto provvedimento relativo al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 poiché ha accertato che l’interessata non era più alle dipendenze della società e dunque non ha subito una perdita salariale come richiede invece l’art. 2 cpv. 3bislett. b dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore all’epoca (cfr. sul tema: DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2)

L’insorgente contesta la decisione della Cassa, sostenendo che, come indicato nell’ultimo email del 26 maggio 2021, il suo diritto allo stipendio sarebbe stato solo momentaneamente sospeso per far fronte al calo dell’attività dovuto alle misure prese per combattere la pandemia di coronavirus.

2.4.  Dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, socia e gerente della __________ “non è più alle dipendenze della società dal 01.01.2021” e dal 1° marzo 2021 è “in disoccupazione” in __________ (cfr. domanda di prestazioni dell’8 aprile 2021, doc. 9 e allegati).

Questa circostanza è stata ribadita il 18 maggio 2021 (doc. 6: “[…]la società dal 01.01.2021non registra dipendenti, perciò come deve rimborsare questa IPG ai due soci, Sig. __________ e Sig.ra RI 1? […]”; sottolineatura del redattore), il 21 maggio 2021(“[…] la società dal 01.01.2021non registra dipendenti, perciò come deve rimborsare questa IPG ai due soci? […]”, sottolineatura del redattore) ed in parte il 26 maggio 2021 (“[…] Le confermo che i due soci non percepiscono più salario, dal 01.01.2021, e non hanno dipendenti […]”).

Anche nelle richieste di indennità figura che “dal 01.01.2021 la società non presenta più dipendenti” (allegati doc. 9).

Ne segue che la decisione dell’11 maggio 2021 (doc. 8), che ha riconosciuto il diritto all’indennità per perdita di guadagno coronavirus a RI 1 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 è manifestamente errata (sin dall’inizio; cfr. domanda di prestazioni dell’8 aprile 2021; doc. 9) e la sua modifica, alla luce dell’importo da restituire (fr. 6'528.70), riveste una notevole importanza.

La sua riconsiderazione è pertanto avvenuta correttamente.

Va infine evidenziato che la richiesta di condono andrà esaminata dalla Cassa, a cui l’incarto va trasmesso per la sua evasione, non appena la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato(cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA 30.2016.9 del 27 aprile 2016).

2.6.  L’art.61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti