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42.2022.31

Indennità giornaliere per il coronavirus per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 (indipendente in parte attivo nel marketing e organizzazione eventi e fiere). Ricorso parzialmente accolto per i mesi dicembre 2021 e gennaio 2022 e rinvio alla Cassa per esame di tutti i presupposti

Ticino · 2022-07-18 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “ Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno ”). Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3 bis e 3 ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.). Il cpv. 3 ter , primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini: " 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829) Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3 ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18): " Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.” Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

E. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3 bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. a bis ), se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell’attività. L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2). Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3). Per l’art. 5 cpv. 2 ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5): " Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.” Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3 bis o 3 quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente. Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1 bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3 bis o 3 quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2 bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2 ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1 bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3 bis o 3 quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2 bis o 2 ter , dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019. Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5 cpv. 2 bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3 bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo. Per l’art. 5 cpv. 2 ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022, per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3 bis o 3 quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2 bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. L’art. 5 cpv. 2 ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3 bis o 3 quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2 bis o 2 ter , dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019. L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati. Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3). Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda. 2.3.   Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio 2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721 ). Nella premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura: " (…) Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)” Come si vedrà in seguito (cfr. consid. 2.7), tuttavia, il Consiglio federale ha successivamente adottato ulteriori misure restrittive. Il p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa, prevede: " 1041     Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le 11/20    persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067. 1041.3 L’attività lucrativa è considerata aver subìto una limitazione 3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.” 2.4.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195 ; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois , "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber : "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo , "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.5.   Va ancora qui rilevato che dalla lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi perdita di guadagno. La riduzione del reddito deve trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il coronavirus ( cfr. BU 2020 pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner, Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “ […] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein . Es kann nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch , damit die entsprechenden Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765, presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo liberale radicale: “ […] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus . Une solution de compromis entre les deux chambres a été trouvée ”, sottolineature del redattore) . Cfr. anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “ Misure concernenti l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus ” (stato: 17 febbraio 2022), dove figura, per quanto concerne i lavoratori indipendenti, che fino al 16 febbraio 2021 (recte: 2022) hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono adempiute, le “ persone indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari pari almeno ” al 30% (per il periodo dal 1° aprile 2021). 2.6.   Nel caso di specie la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità per i mesi di ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022, sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3 bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr. anche STF 9C_390/2021 dell’8 febbraio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 3.2.1-3.2.2). Nelle richieste delle indennità per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 figura che l’insorgente ha avuto una cifra d’affari di fr. 25'000 nel 2015, di fr. 35'000 nel 2016, di fr. 50'000 nel 2017, di fr. 60'000 nel 2018 e di fr. 90'000 nel 2019. La cifra d’affari è invece stata di fr. 1'500 nel mese di ottobre 2021, di fr. 2'000 nel mese di novembre 2021, di fr. 1'000 nei mesi di dicembre 2021 e di gennaio 2022. Il ricorrente sostiene che il reddito della sua attività di consulente indipendente prima dell’inizio della pandemia era composto dal 60% di consulenza commerciale e marketing che corrisponde ad un’attività di ricerche di mercato e/o prodotti per conto di clienti/fornitori, partecipazione a fiere con lo scopo di introdurre potenziali clienti ai distributori e/o trovare nuovi fornitori a clienti, partecipazione e/o organizzazione e/o collaborazione a fiere/eventi e 40% consulenza ad aziende e privati in ambito fiscale, contabile, assicurativo e gestionale. Alla richiesta di sapere a quali provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, il ricorrente, nella domanda relativa al mese di ottobre 2021, ha indicato: “ Diversi clienti hanno dovuto sospendere o chiudere la propria attività a causa del COVID 19, mentre altri hanno deciso, spero solo momentaneamente, di non avvalersi dei miei servizi per le difficoltà economiche causate da questa pandemia ”. Per quanto concerne la domanda di prestazioni per il mese di novembre 2021 l’insorgente ha affermato: “ La mia attività ha subito un’importante riduzione della cifra d’affari a causa delle restrizioni emanate dalle autorità (cantonali e federali) che hanno colpito buona parte della mia clientela limitando e, in diversi casi, obbligando a chiudere le proprie attività. È per questo motivo che diversi clienti hanno deciso, spero solo momentaneamente, di sospendere i servizi da me offerti per le difficoltà economiche causate dalle restrizioni COVID 19 ”. Nella richiesta per il mese di dicembre 2021 l’insorgente ha precisato: “ La mia attività ha subito un’importante riduzione della cifra d’affari a causa delle restrizioni e/o delle misure emanate dalle autorità (cantonali e federali) per contrastare la pandemia. Non avendo la possibilità di svolgere il mio lavoro da casa (telelavoro) diversi appuntamenti con clienti sono stati annullati e/o spostati al prossimo anno per l’impossibilità di incontrare il cliente, in questo particolare momento per il dilagare del COVID 19. L’introduzione del telelavoro e le rigide misure emesse dalle autorità per combattere la pandemia hanno avuto come conseguenza diretta sulla mia attività l’annullamento momentaneo degli incontri di lavoro ”. Infine, nella domanda per il mese di gennaio 2022, il ricorrente ha affermato: “ La mia attività ha subito un’importante riduzione della cifra d’affari a causa delle restrizioni e/o delle misure emanate dalle autorità (cantonali e federali) per contrastare la pandemia. Non avendo la possibilità di svolgere il mio lavoro da casa (telelavoro) diversi appuntamenti con clienti sono stati momentaneamente annullati e/o spostati fintanto che tali misure non saranno revocate. L’introduzione del telelavoro e le rigide misure emesse dalle autorità per combattere la pandemia condizionano negativamente la mia attività lavorativa ”. Interpellato il 5 novembre 2021 dalla Cassa per indicare in modo preciso quale prescrizione emanata dall’autorità cantonale/federale limitava la sua attività nel mese di ottobre 2021, l’insorgente ha risposto l’11 novembre 2021 (cfr. consid. 1.2). 2.7.   Questo Tribunale, alla luce di quanto sopra esposto, rileva quanto segue. Preliminarmente va evidenziato che le difficoltà economiche delle aziende che, a causa delle misure adottate dalle autorità per combattere il coronavirus, hanno dovuto chiudere le loro attività per diversi mesi e che per motivi finanziari hanno sospeso ogni collaborazione con il ricorrente in attesa di una ripresa dell’attività e del fatturato o che per le loro difficoltà economiche non si sono più rivolte all’insorgente, non sono un motivo per riconoscere le indennità giornaliere Corona, non trattandosi di una limitazione considerevole dell’attività in seguito a provvedimenti adottati dall’autorità cantonale o federale per combattere il coronavirus (cfr. STCA 42.2022.25 e STCA 42.2022.26 del 20 giugno 2022). Ciò vale in particolare per la mancanza di clienti che ha portato alla riduzione della cifra d’affari nell’ambito della consulenza di natura contabile (verifica e preparazione alla chiusura della contabilità), fiscale (preparazione dichiarazioni fiscali e accompagnamento in caso di verifiche fiscali e/o discussioni con l’autorità fiscale) e gestionale (con lo scopo di migliorare l’organizzazione amministrativa, così come verificare e ottimizzare le coperture assicurative) e che, secondo quanto sostenuto dall’insorgente, prima dell’inizio della pandemia, rappresentava il 40% della sua cifra d’affari (doc. I). Né può essergli d’aiuto la circostanza che il contesto economico difficile e i due lockdown della primavera 2020 e dell’inverno 2020/2021 abbiano frenato l’acquisizione di nuova clientela, non trattandosi di una considerevole limitazione dell’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19, ma di una perdita di guadagno legata alla difficile situazione economica, non coperta dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr. consid. 2.5). Diversa la situazione per quanto concerne la consulenza in ambito di marketing, svolta, unitamente alla consulenza commerciale, nella misura del 60%, e che corrisponde ad un’attività di ricerche di mercato e/o prodotti per conto di clienti/fornitori, partecipazione a fiere con lo scopo di introdurre potenziali clienti ai distributori e/o trovare nuovi fornitori a clienti e partecipazione e/o organizzazione e/o collaborazione a fiere/eventi. Secondo questo Tribunale, infatti, l’attività di consulenza nell’ambito del marketing e nell’organizzazione di eventi, fiere e concerti (cfr. doc. 4, punto 1) è stata fortemente limitata a partire dal mese di dicembre 2021, a causa delle restrizioni adottate dal Consiglio federale per combattere il coronavirus di cui si dirà in seguito. Per quanto concerne i mesi di ottobre 2021 e novembre 2021, invece, se da una parte l’insorgente ha affermato che l’annullamento della __________, prevista per il mese di settembre 2021 e che avrebbe potuto generare un reddito nel mese di ottobre 2021 e della __________ del mese di novembre 2021, avrebbero portato ad una riduzione della sua cifra d’affari, d’altra parte lo stesso assicurato non ha comprovato che nell’ambito di tali eventi avrebbe potuto conseguire un reddito e che la loro cancellazione avrebbe influito sulla sua attività. Ciò, neppure dopo che l’amministrazione, in sede di risposta (doc. III), aveva evidenziato l’assenza di prove in tal senso. Con il successivo scritto del 14 giugno 2022 (doc. V), il ricorrente si è infatti limitato a ribadire la sua tesi, rilevando che le due manifestazioni sarebbero state annullate su ordine delle autorità, senza tuttavia portare alcuna documentazione relativa a contratti o accordi in seguito ai quali, senza l’annullamento di questi eventi, avrebbe potuto guadagnare delle commissioni. Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi: sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti) non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni. In concreto, spettava al ricorrente produrre la documentazione ritenuta rilevante a sostegno della sua tesi. Non avendo trasmesso alcunché, questo Tribunale deve ritenere che nei mesi di ottobre 2021 e novembre 2021 l’insorgente non ha subito una perdita di guadagno a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19 a causa dell’annullamento delle due citate manifestazioni. Diversa la situazione per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, alla luce della natura del lavoro del ricorrente, attivo nel marketing e collaboratore nell’organizzazione di eventi, fiere e concerti (cfr. doc. 4). Con il diffondersi della variante “ Omicron ” nel corso del mese di dicembre 2021 il Consiglio federale ha infatti adottato numerose misure allo scopo di contenere la pandemia di coronavirus. Tramite comunicato stampa del 3 dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che da “ lunedì 6 dicembre 2021 saranno estesi l’obbligo del certificato e l’obbligo della mascherina, rafforzata la raccomandazione del telelavoro e ridotta la durata di validità dei test antigenici rapidi. Inoltre, le manifestazioni e le strutture soggette all’obbligo del certificato avranno la possibilità di limitare l’accesso alle persone vaccinate o guarite e quindi di rinunciare all’obbligo della mascherina (…) Con queste contromisure intende reagire al forte aumento dei pazienti COVID-19 ricoverati negli ospedali e alla comparsa della variante Omicron ”. Il Consiglio federale ha rilevato che “ da qualche settimana i contagi stanno aumentando rapidamente. Oltre a causare focolai circoscritti, soprattutto nelle scuole e nelle case per anziani o di cura, il virus ha ripreso a diffondersi in tutta la popolazione. Nelle ultime settimane è fortemente aumentato anche il numero di casi gravi e con esso la pressione sui reparti di terapia intensiva (…) Il Consiglio federale giudica molto critica l’attuale situazione. La comparsa della variante Omicron ha inoltre complicato la lotta alla pandemia. Scoperta il 26 novembre, la nuova variante è stata classificata come preoccupante dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si deve ritenere che sia molto contagiosa ed è possibile che anche persone immunizzate contro la variante Delta possano esserne infettate. Non è inoltre chiaro quanto sia pericolosa e in che misura il vaccino protegga da decorsi gravi ”. Di conseguenza dal 6 dicembre 2021 l’obbligo del certificato è stato esteso (valido anche per le prove e gli allenamenti al chiuso, nonché per le manifestazioni all’aperto con più di 300 persone; art. 14 e 15 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), di principio dove vigeva l’obbligo del certificato, vigeva anche l’obbligo della mascherina (art. 3a, 6 cpv. 2 lett. h, 13 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), per le attività per le quali non poteva essere portata la mascherina, il gestore della struttura o l’organizzazione dell’attività doveva registrare i dati di contatto (art. 20 lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare). Il

E. 17 dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che la “ situazione epidemiologica è preoccupante: il numero di ricoveri continua a crescere e in alcune regioni il tasso di occupazione dei reparti in terapia intensiva è molto alto. (…). Il 13 dicembre è stata superata per la prima volta la soglia critica di 300 pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. A partire da questa soglia non è più possibile garantire un’assistenza ottimale a tutti i pazienti, perché gli ospedali sono costretti a rinviare o ritardare il trattamento di altre malattie. Stando alle stime attuali, il numero di pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva crescerà ulteriormente e a fine anno si situerà tra i 350 e i 400. A questo si aggiungono i contagi con la variante Omicron, che dovrebbero aumentare significativamente ancora prima di Natale. Secondo prime osservazioni, la variante Omicron è più contagiosa della variante Delta. (…) Dopo aver consultato i Cantoni, le commissioni parlamentari competenti, le parti sociali e le associazioni direttamente interessate, il Consiglio federale ha deciso oggi provvedimenti più restrittivi che resteranno in vigore fino al 24 gennaio 2022 (…) ”. Dal 20 dicembre 2021 (fino al 2 febbraio 2022) è stato reintrodotto l’obbligo del telelavoro (art. 25 cpv. 5 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le gente a rimanere maggiormente a casa e a frequentare in maniera minore i ritrovi pubblici e le manifestazioni, è stata decisa una limitazione del numero di persone che potevano partecipare a feste e incontri privati anche se vaccinate o guarite (30 al massimo; in presenza di una persona non vaccinata né guarita al di sopra dei 16 anni, erano invece ammesse al massimo 10 persone; art. 15 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le persone ad annullare o a non organizzare eventi neppure in ambito strettamente privato. Inoltre per le manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso era limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G; art. 15 cpv. 1 e 3 e 18 lett. a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), mentre alle strutture della ristorazione, dei bar e delle discoteche si poteva accedere solo con certificato di vaccinazione o guarigione (2G). Per le discoteche e le sale da ballo valeva la regola del 2G+ (art. 12 cpv. 1 e 3, art. 13 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare; sul tema cfr. “ modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020 ”; stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP). Tali misure hanno limitato considerevolmente il lavoro del ricorrente, attivo nel marketing e nell’organizzazione di eventi, di fiere e di concerti e che di conseguenza poteva svolgere solo in maniera parziale la sua attività, riducendo in maniera importante le opportunità di lavoro. Considerato l’ambito di attività lavorativa del ricorrente (in parte anche attivo nel marketing e nell’organizzazione di eventi e di fiere) occorre pertanto concludere che le misure prese dalle autorità per fronteggiare il coronavirus hanno colpito, perlomeno indirettamente, l’assicurato e rientrano nei provvedimenti per combattere il coronavirus (cfr. la citata premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021), limitando la sua attività. La condizione di cui all’art. 2 cpv. 3 bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022, è pertanto adempiuta per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022. In parziale accoglimento del ricorso, l’incarto va di conseguenza rinviato all’amministrazione affinché esamini se tutti i requisiti per ottenere le indennità per i citati mesi sono soddisfatti. 2.8.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, i ricorsi sono del 24 maggio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser , Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30 ). Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107). 2.9.   L’insorgente chiede l’assegnazione di ripetibili. Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef , Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pag. 180 segg.). L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher , Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394). Nell'evenienza in esame, i presupposti non sono dati. Infatti, la causa non è complessa ed il lavoro svolto non ha manifestamente impedito notevolmente l’attività professionale dell’insorgente, né risulta che ha comportato una perdita di guadagno. La pretesa d'indennità per ripetibili deve pertanto essere negata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia § Le decisioni su opposizione impugnate sono annullate per quanto concerne i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 e gli incarti rinviati alla Cassa per i suoi incombenti. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2022.31-34

cs

Lugano

18 luglio 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 24 maggio 2022 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 22 aprile 2022 emanate da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto,in fatto

in diritto

in ordine

2.1.   Secondo l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.

Nel caso di specie, l’insorgente ha presentato 4 distinti ricorsi di simile contenuto contro 4 decisioni su opposizione analoghe emanate dalla medesima Cassa.

In concreto, accertato che tutti i ricorsi portano sulla medesima fattispecie e che sono stati inoltrati dal medesimo insorgente contro decisioni su opposizione emesse dalla medesima Cassa di compensazione, per economia processuale le procedure sono congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. sentenza 35.2014.57 e 35.2014.85 del 4 maggio 2015; DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005).

2.2.Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

Nella premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:

Come si vedrà in seguito (cfr. consid. 2.7), tuttavia, il Consiglio federale ha successivamente adottato ulteriori misure restrittive.

Il p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa, prevede:

11/20    persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3L’attività lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

3/21considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.”

2.4.   Ledirettive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid.2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6.   Nel caso di specie la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità per i mesi di ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022, sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3bislett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr. anche STF 9C_390/2021 dell’8 febbraio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 3.2.1-3.2.2).

Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni(a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi: sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti)non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni.

In concreto, spettava al ricorrente produrre la documentazione ritenuta rilevante a sostegno della sua tesi.

2.8.   L’art.61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ Le decisioni su opposizione impugnate sono annullate per quanto concerne i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 e gli incarti rinviati alla Cassa per i suoi incombenti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti