opencaselaw.ch

42.2022.28

Rettamente, ritenuto principio di sussid. e obbligo di ridurre il danno, calcolata prestazione assist. (1/22) computando quanto percepito da ric. il 16.12.21 per attività di tutrice svolta nel 2019. Tale importo andava infatti usato per pagare spese di 1/22, siccome per quelle di 12/21 ricevuto AS

Ticino · 2022-09-12 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato.

E. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.6.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

E. 2.3 (…) Il metodo di conteggio sviluppato dall'amministrazione e confermato in più occasioni dalla Corte cantonale (giudizio cantonale, consid. 2.8) è tutt'altro che insostenibile, ma è basato su elementi che tengono anche conto della particolare situazione di ristrettezze finanziarie di cui soffrono le persone al beneficio di prestazioni assistenziali. Del resto, il ricorrente sembra dimenticare che l'assistenza è fondata sul principio della sussidiarietà ed è l'ultima ancora di salvezza per chi cade nel bisogno (da ultimo sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 5.1).” Per completezza giova rilevare che è vero che con sentenza 8C_31/2020 del 26 marzo 2020 la nostra Massima istanza ha accolto il ricorso di una richiedente le prestazioni assistenziali alla quale erano state negate per il mese di maggio 2019 computando il reddito da attività lavorativa percepito il 19 aprile 2018. È altrettanto vero, tuttavia, che in quel caso, come sottolineato dal TF, tornava applicabile l’art. 27 della Legge del Canton Ginevra sull’inserimento e l’aiuto sociale (LIASI) secondo cui per stabilire l’ammontare delle prestazioni sono determinanti le risorse del mese in corso. Per quanto attiene, invece, al Cantone Ticino, la Las non prevede alcuna norma analoga. 2.10.  Da quanto esposto sopra e ritenuti il principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.8.) nonché l’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio 8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.) discende che a ragione l’amministrazione nel conteggio della prestazione assistenziale relativa al mese di gennaio 2022 ha tenuto conto dell’importo di fr. 598.-- (dalla somma di fr. 810.80 lordi sono stati dedotti il rimborso spese i fr. 62.--, come pure la franchigia del 20%; cfr. doc. 65; 11; IV; consid. 2.7.) bonificato all’insorgente dal Comune di __________ il 16 dicembre 2021 per l’attività di tutrice da lei svolta nel 2019 (cfr. doc. 65; 66). Tale ammontare andava, in effetti, utilizzato per pagare le spese del mese di gennaio 2022, siccome, da una parte, la ricorrente ha potuto far fronte alle spese di dicembre 2021 grazie alla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'841.--, di cui fr. 992.95 versati direttamente a lei il 6 dicembre 2021 (cfr. consid. 2.7.; doc. 551; 538). Al riguardo va osservato che secondo l’art. 6 cpv. 1 Reg.Las l e prestazioni assistenziali vengono di regola versate anticipatamente al richiedente entro il dieci di ogni mese. Dall’altra, l’insorgente stessa ha affermato (cfr. doc. I) che nel mese di gennaio 2022, fino a circa la metà del mese, quando è stato effettuato il rinnovo delle prestazioni assistenziali (la decisione di assegnazione della prestazione assistenziale di gennaio 2022 è stata emessa il 14 gennaio 2022; doc. 410), non aveva entrate per sostenere i propri costi (cfr. doc. I; consid. 1.2.). Il fatto che le mansioni di tutrice siano state espletate nel 2019 è ininfluente. Determinante è infatti la data del versamento di un determinato reddito, poiché è a partire da tale momento che un richiedente le prestazioni assistenziali può beneficiarne per provvedere al proprio fabbisogno. Il TCA evidenzia ad ogni modo che nella presente evenienza, se il reddito di fr. 598.-- non fosse da considerare per il mese di gennaio 2022, lo stesso andrebbe comunque conteggiato nel calcolo riguardante il mese di dicembre 2021 con conseguente riduzione dell’ammontare della prestazione assistenziale ricevuta per tale mese (cfr. STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.). 2.11.  In relazione all’asserzione della ricorrente secondo cui desidera restituire alla madre quanto ricevuto quale sostegno finanziario quando era attiva per l’ARP la quale corrisponde le retribuzioni solo alla fine dell’anno (cfr. doc. I; VI; 57), questa Corte ribadisce, poi, che l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto segnatamente alle prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. consid. 2.8.). Il principio della sussidiarietà non esclude d’altronde espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. consid. 2.8.; STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011). 2.12.  Infine è utile osservare che ai fini della risoluzione della presente causa, concernente esclusivamente la correttezza dell’importo della prestazione assistenziale del mese di gennaio 2022, nemmeno influiscono le condizioni di salute dell’insorgente affetta in particolare da fibromialgia (cfr. doc. I) e la circostanza di avere interposto domanda AI (cfr. doc. I). Riguardo ai costi per la sedia a rotelle, il tutore per il braccio, medicamenti, cure ed esami non coperti dall’assicurazione malattia (cfr. doc. I), il TCA rileva che essi non sono contemplati tra le spese computabili ai sensi della Las, la quale, in conformità a quanto disposto dagli art. 22 Las e 8 cpv. 1 lett. g Laps, prevede il computo, nel calcolo della prestazione assistenziale, unicamente dei premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal ). I redditi computabili e le spese computabili - queste ultime costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio - di cui agli art. 6, 8 e 9 Laps e all’art. 22 Las, che enuncia delle deroghe ai disposti appena citati della Laps, sono d’altronde elencati in modo esaustivo. Di conseguenza, una volta conteggiate tali voci nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria di un richiedente l’assistenza sociale, non è possibile tenere conto di altre non previste dalla Laps, né dalla Las. A eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate si deve, perciò, sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. art. 19 Las; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2022 del 28 dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf ; STCA 42.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.13.; STF 8C_382/2019 del 6 giugno 2019, con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’insorgente contro la STCA 42.2018.48-49 del 29 aprile 2019 (cfr. consid. 2.8.); 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.12.). In simili condizioni, nel rispetto del principio della legalità, secondo cui in virtù di un principio fondamentale del diritto, ogni attività amministrativa deve essere riconducibile a una norma legale che ne delinei ampiezza e limiti delle funzioni (principio della legalità: cfr. Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.; STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2.; STFA H 231/02 del 20 agosto 2003 consid. 5), nel caso in cui il diritto ad un’eventuale prestazione assistenziale ordinaria sia esaminato mediante un conteggio effettuato secondo i parametri indicati dalla legge, ovvero tenendo conto di tutti quei redditi e quelle spese riguardanti il richiedente che sono previsti dalla Laps e dalla LAS, l’USSI non può aggiungere altri costi al fine di riconoscere il diritto all’assistenza sociale o aumentare l’importo della prestazione a seconda di quanto preteso dal richiedente. Pertanto gli ulteriori costi fatti valere dalla ricorrente e menzionati sopra non possono essere computati nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria di gennaio 2022. In proposito cfr. STCA 42.2016.29 del 4 maggio 2017 consid. 2.12.; STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.12.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid. 2.9. Tuttavia l’assistenza sociale può coprire dei bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento, tramite prestazioni speciali (cfr. consid. 2.6.) che sono definite, in modo non esaustivo, all’art. 20 Las. Le franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap sono contemplate espressamente alla lett. b) del cpv. 1 dell’art. 20 Las. Esse, pertanto, in linea di principio possono essere assunte dall’USSI tramite l’erogazione - ai beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2021.59 del 13 dicembre 2021 consid. 2.5.-2.6.; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.) - di una prestazione assistenziale speciale (cfr. STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.13.). La ricorrente ha del resto già beneficiato di prestazioni speciali. Ad esempio le sono stati riconosciuti degli importi a titolo di “franchigia e partecipazioni CM” nel febbraio 2021 di fr. 99.30 (cfr. doc. 335), nel marzo 2021 di fr. 129.15, di fr. 41.15 e di fr. 57.80 (cfr. doc. 321, 325, 330), nell’aprile 2021 di fr. 68.20, fr. 80.85, fr. 55.30 e fr. 8.70 (cfr. doc. 298, 292, 288, 283) e nel maggio 2021 di fr. 30.60 e di fr. 105.90 (cfr. doc. 278, 274). 2.13.  Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 30 maggio 2022 che ha stabilito che la prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente per il mese di gennaio 2022 ammonta a fr. 1'555.-- (cfr. consid. 2.4.) deve essere confermata.

E. 2.14 In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las ). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

E. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65;STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì osservato:

Al riguardo cfr. pure STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14.

L’art.

E. 6 cpv. 1 lett. a) Laps indica quali redditi devono essere considerati facendo riferimento ai redditi previsti agli art. 15-22 della Legge tributaria (LT). In particolare gli art. 16 e 17 LT prevedono che sono imponibili il reddito da attività dipendente e il reddito da attività indipendente.

Questo Tribunale ha, inoltre, precisato che, di conseguenza, l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.

Al riguardo cfr. pure, ad esempio, STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2017.30 del 27 luglio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011.

Il TF ha segnatamente indicato:

2.11.  In relazione all’asserzione della ricorrente secondo cui desidera restituire alla madre quanto ricevuto quale sostegno finanziario quando era attiva per l’ARP la quale corrisponde le retribuzioni solo alla fine dell’anno (cfr. doc. I; VI; 57), questa Corte ribadisce, poi, chel’aiuto sociale è sussidiario in rapporto segnatamente alle prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. consid. 2.8.).

Il principio della sussidiarietà non esclude d’altronde espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. consid. 2.8.; STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Tuttavia l’assistenza sociale può coprire dei bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento, tramite prestazioni speciali (cfr. consid. 2.6.) che sono definite, in modo non esaustivo, all’art. 20 Las.

Esse, pertanto, in linea di principio possono essere assunte dall’USSI tramite l’erogazione - ai beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2021.59 del 13 dicembre 2021 consid. 2.5.-2.6.; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.) - di una prestazione assistenziale speciale (cfr. STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.13.).

2.14.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale,non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2022.28

rs

Lugano

12 settembre 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2022 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 25 marzo 2022 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto,in fatto

in diritto

nel merito

2.3.L’art. 6 Lptca stabilisce che:

“1L’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato.

2Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.

3Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione.”

L'art. 53 cpv. 3 LPGA, applicabile quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

L'art. 58 cpv. 1 PA ha un tenore analogo.

Per costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013 consid.3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", in RJN 1984, pag. 23).

La riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).

La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (cfr. STF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.;U. Kieser, ATSG Kommentar, 4. Edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90 ad art. 53 pag. 988).

L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid.1; DTF 130 V 138 consid. 4.2.; U. Kieser, op. cit., n. 92 ad art. 53 pag. 988).

2.4.  Nel caso di specie dagli atti risulta che l’USSI, con decisione del 14 gennaio 2022, confermata dalla decisione su opposizione del 25 marzo 2022, ha assegnato alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'508.-- per il mese di gennaio 2022. (cfr. doc. 410; A1; consid. 1.1.).

Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. consid. 2.3.).

Nel caso in esame il 12 maggio 2022 il TCA ha assegnato all’USSI un termine di 20 giorni per presentare la risposta al ricorso dell'insorgente del 30 aprile 2022 (cfr. doc. III).

Tale termine spirava il 2 giugno 2022, rispettivamente, tenendo conto del termine di giacenza di sette giorni (cfr. art. 38 cpv. 2bis LPGA), il 9 giugno 2022. La nuova decisione su reclamo del 30 maggio 2022, menzionata nella risposta di causa del 1° giugno 2022 (cfr. doc. IV), è stata, quindi, emanata prima della scadenza del termine per la risposta.

Pertanto la riconsiderazione pendente lite del 30 maggio 2022 adempie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.

L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.6.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65;STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì osservato:

Al riguardo cfr. pure STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14.

L’art. 6 cpv. 1 lett. a) Laps indica quali redditi devono essere considerati facendo riferimento ai redditi previsti agli art. 15-22 della Legge tributaria (LT). In particolare gli art. 16 e 17 LT prevedono che sono imponibili il reddito da attività dipendente e il reddito da attività indipendente.

Questo Tribunale ha, inoltre, precisato che, di conseguenza, l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.

Al riguardo cfr. pure, ad esempio, STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2017.30 del 27 luglio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011.

Il TF ha segnatamente indicato:

2.11.  In relazione all’asserzione della ricorrente secondo cui desidera restituire alla madre quanto ricevuto quale sostegno finanziario quando era attiva per l’ARP la quale corrisponde le retribuzioni solo alla fine dell’anno (cfr. doc. I; VI; 57), questa Corte ribadisce, poi, chel’aiuto sociale è sussidiario in rapporto segnatamente alle prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. consid. 2.8.).

Il principio della sussidiarietà non esclude d’altronde espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. consid. 2.8.; STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Tuttavia l’assistenza sociale può coprire dei bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento, tramite prestazioni speciali (cfr. consid. 2.6.) che sono definite, in modo non esaustivo, all’art. 20 Las.

Esse, pertanto, in linea di principio possono essere assunte dall’USSI tramite l’erogazione - ai beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2021.59 del 13 dicembre 2021 consid. 2.5.-2.6.; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.) - di una prestazione assistenziale speciale (cfr. STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.13.).

2.14.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale,non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti