opencaselaw.ch

42.2022.18

Comune sospende procedura reclamo (rifiuto prestazione ponte COVID). Ciò può implicare ritardata giustizia riguardo a prest. straord. e temporanea per cui TCA entra nel merito. Visto scopo prestazione non vi è motivo x attendere decisione circa diritto a IPG Corona. Decisione incidentale annullata

Ticino · 2022-03-30 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il richiedente e ogni membro dell’unità di riferimento possono contestare la decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni dall’intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.

E. 2 Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall’intimazione.

E. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

E. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi .” L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In casu, trattandosi di prestazioni ponte COVID alle quali si applica in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito delle prestazioni ponte COVID, non si riscuotono spese giudiziarie.

E. 45 PA fino al 31 dicembre 2006; cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).

Nei lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento con l’art. 56 LPGA (cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF 1991 II 263).

Ne discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA o in settori ai quali la LPGA è applicabile quale diritto suppletorio deve essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno irreparabile (cfr. STF 9C_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid.3.4.; DTF 132 V 93 consid. 6.1.; STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014 consid. 2.2.).

La sospensione della causa fino alla definizione di un’altra procedura pendente dal cui esito dipende anche il giudizio della vertenza sospesa, di regola, non crea, dal profilo del ritardo temporale causato, un pregiudizio irreparabile. Questa giurisprudenza sviluppata sotto l’egida della Legge federale sull’organizzazione giudiziaria (OG), abrogata con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della LTF (cfr. art. 131 cpv. 1 LTF), vale anche ai fini dell’applicazione dell’art. 46 PA (cfr. STF 2C_314/2008 del 17 settembre 2008 consid. 3.2.; STF 9C_828/2015 del 3 dicembre 2015; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281).

Eccezionalmente è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza riguardante la continuazione dell’erogazione di prestazioni dell’assicurazione malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell’esito di una procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.).

In una sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro una decisione incidentale di sospensione della causa non solo è ricevibile nel caso di pregiudizio irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel merito dell’impugnativa

- indipendentemente dal presupposto del pregiudizio irreparabile - quando nel ricorso viene fatta valere espressamente (e non in modo evidentemente immotivato) una ritardata giustizia oppure vengono addotti elementi fattuali che possono configurare una ritardata giustizia. Concerne poi il giudizio di merito la questione di sapere se è effettivamente data una ritardata giustizia (cfr. STF 2C_1156/2018 del 12 luglio 2019 consid. 4.4.1.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.2.).

Infatti nel caso di specie tale sospensione può comunque implicare una ritardata giustizia.

Secondo il TF, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr.STF 8C_311/2020 dell’11 dicembre 2020 consid. 3.2.;DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr.STF9C_522/2020del 15 gennaio 2021 consid. 3.2.; STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.;DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

La sospensione della procedura di reclamo rallenta, dunque, i tempi dell’evasione di tale causa, pregiudicando il diritto del ricorrente di ricevere in tempi celeri una decisione riguardo a una prestazione che costituisce una misura complementare a quelle attuate dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Comuni e da altri enti e associazioni presenti sul territorio (cfr. Messaggio N. 7906 pag. 7; Messaggio N. 8103 del 22 gennaio 2022 relativo al rinnovo della prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 pag. 5).

Pertanto il TCA entra nel merito del ricorso.

In effetti la sospensione di una procedura risulta conforme al diritto quando è giustificata dal fatto che l’esito di un’altra causa pendente riveste per la stessa un significato pregiudizialmente essenziale (cfr. STF 8C_101/2007 del 17 agosto 2007 consid. 2.1.; STFA I 922/05 del 1 agosto 2006 consid.1.3.; STFA B 5/05 del 17 luglio 2006 consid.3.2.; DTF 123 II 3; DTF 122 II 217).

Nel caso di specie la procedura di reclamo relativa al diniego del diritto alla prestazione ponte COVID per il mese di dicembre 2021 stabilito con decisione del 20 dicembre 2021 (cfr. consid. 1.2.) è stata sospesa con decisione incidentale emessa dal Comune di __________ il 2 febbraio 2022 in attesa dell’evasione dell’opposizione contro la decisione del 25 novembre 2021 di rifiuto dell’IPG Corona per il mese di ottobre 2021.

Il Comune di __________ ha motivato la sospensione indicando che la decisione su opposizione in ambito IPG Corona è determinante per stabilire il diritto alla prestazione ponte COVID per il mese di dicembre 2021 per due motivi, ossia, in primo luogo, poiché rilevante per chiarire se la diminuzione del fatturato sia da ricondurre alla situazione pandemica, in secondo luogo, perché l’eventuale riconoscimento dell’IPG Corona determina la prestazione ponte COVID (cfr. doc. A).

È vero che fra le due prestazioni in questione vi è una relazione, in particolare in quanto l’IPG Corona, quale prestazione sostitutiva di reddito (cfr. Messaggio N. 7906 pag. 2), costituisce un reddito computabile nel conteggio della prestazione ponte COVID ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 lett. b Decreto legislativo urgente.

Il 22 febbraio 2022, invece,è stato approvato dal Gran Consiglioil rinnovo della prestazione ponte COVIDdal 1° gennaio al 30 giugno 2022 con possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2022(cfr. consid. 2.1.).

In simili condizioni, considerato in particolare il principio di celerità (cfr. art. 29 cpv. 1 Cost.fed.; 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), nonché l'interesse fondamentale del ricorrente a che il proprio diritto o meno alla prestazione ponte COVID venga chiarito al più presto, questa Corte ritiene che la posticipazione a tempi non chiaramente definibili dell’evasione del reclamo del 14 gennaio 2022 in attesa di una decisione definitiva in merito al diritto o meno all’IPG Corona costituisca una ritardata giustizia ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014).

2.7.   Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione incidentale del 2 febbraio 2022 deve essere annullata e gli atti vanno trasmessi al Comune di __________ affinché si pronunci sul reclamo dell’insorgente del 14 gennaio 2021 (cfr. consid. 1.3.).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §      La decisione incidentale del 2 febbraio 2022 è annullata. §§    Gli atti vanno trasmessi al Comune di __________ affinché emetta una decisione su reclamo riguardo al reclamo del ricorrente del 14 gennaio 2022. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2022.18

rs

Lugano

30 marzo 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 marzo 2022 di

RI 1

contro

la decisione incidentale del 2 febbraio 2022 emanata da

Comune di __________

in materia di prestazione ponte COVID

ritenuto,in fatto

in diritto

L’art. 56 LPGA prevede che:

"Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. (cpv. 1)

Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. (cpv. 2)

Contro le decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell’opposizione, rispettivamente del reclamo bensì, di principio, del ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. DTF 132 V 418 consid. 2.3.1.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).

La LPGA, tuttavia, non contempla alcunché relativamente alla questione di sapere se e quando vanno emesse decisioni incidentali e se le stesse possono essere impugnate in modo indipendente.

Ciò non significa che con l’adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all’art. 46 PA (art. 45 PA fino al 31 dicembre 2006; cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).

Nei lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento con l’art. 56 LPGA (cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF 1991 II 263).

Ne discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA o in settori ai quali la LPGA è applicabile quale diritto suppletorio deve essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno irreparabile (cfr. STF 9C_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid.3.4.; DTF 132 V 93 consid. 6.1.; STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014 consid. 2.2.).

La sospensione della causa fino alla definizione di un’altra procedura pendente dal cui esito dipende anche il giudizio della vertenza sospesa, di regola, non crea, dal profilo del ritardo temporale causato, un pregiudizio irreparabile. Questa giurisprudenza sviluppata sotto l’egida della Legge federale sull’organizzazione giudiziaria (OG), abrogata con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della LTF (cfr. art. 131 cpv. 1 LTF), vale anche ai fini dell’applicazione dell’art. 46 PA (cfr. STF 2C_314/2008 del 17 settembre 2008 consid. 3.2.; STF 9C_828/2015 del 3 dicembre 2015; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281).

Eccezionalmente è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza riguardante la continuazione dell’erogazione di prestazioni dell’assicurazione malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell’esito di una procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.).

In una sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro una decisione incidentale di sospensione della causa non solo è ricevibile nel caso di pregiudizio irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel merito dell’impugnativa

- indipendentemente dal presupposto del pregiudizio irreparabile - quando nel ricorso viene fatta valere espressamente (e non in modo evidentemente immotivato) una ritardata giustizia oppure vengono addotti elementi fattuali che possono configurare una ritardata giustizia. Concerne poi il giudizio di merito la questione di sapere se è effettivamente data una ritardata giustizia (cfr. STF 2C_1156/2018 del 12 luglio 2019 consid. 4.4.1.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.2.).

Infatti nel caso di specie tale sospensione può comunque implicare una ritardata giustizia.

Secondo il TF, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr.STF 8C_311/2020 dell’11 dicembre 2020 consid. 3.2.;DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr.STF9C_522/2020del 15 gennaio 2021 consid. 3.2.; STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.;DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

La sospensione della procedura di reclamo rallenta, dunque, i tempi dell’evasione di tale causa, pregiudicando il diritto del ricorrente di ricevere in tempi celeri una decisione riguardo a una prestazione che costituisce una misura complementare a quelle attuate dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Comuni e da altri enti e associazioni presenti sul territorio (cfr. Messaggio N. 7906 pag. 7; Messaggio N. 8103 del 22 gennaio 2022 relativo al rinnovo della prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 pag. 5).

Pertanto il TCA entra nel merito del ricorso.

In effetti la sospensione di una procedura risulta conforme al diritto quando è giustificata dal fatto che l’esito di un’altra causa pendente riveste per la stessa un significato pregiudizialmente essenziale (cfr. STF 8C_101/2007 del 17 agosto 2007 consid. 2.1.; STFA I 922/05 del 1 agosto 2006 consid.1.3.; STFA B 5/05 del 17 luglio 2006 consid.3.2.; DTF 123 II 3; DTF 122 II 217).

Nel caso di specie la procedura di reclamo relativa al diniego del diritto alla prestazione ponte COVID per il mese di dicembre 2021 stabilito con decisione del 20 dicembre 2021 (cfr. consid. 1.2.) è stata sospesa con decisione incidentale emessa dal Comune di __________ il 2 febbraio 2022 in attesa dell’evasione dell’opposizione contro la decisione del 25 novembre 2021 di rifiuto dell’IPG Corona per il mese di ottobre 2021.

Il Comune di __________ ha motivato la sospensione indicando che la decisione su opposizione in ambito IPG Corona è determinante per stabilire il diritto alla prestazione ponte COVID per il mese di dicembre 2021 per due motivi, ossia, in primo luogo, poiché rilevante per chiarire se la diminuzione del fatturato sia da ricondurre alla situazione pandemica, in secondo luogo, perché l’eventuale riconoscimento dell’IPG Corona determina la prestazione ponte COVID (cfr. doc. A).

È vero che fra le due prestazioni in questione vi è una relazione, in particolare in quanto l’IPG Corona, quale prestazione sostitutiva di reddito (cfr. Messaggio N. 7906 pag. 2), costituisce un reddito computabile nel conteggio della prestazione ponte COVID ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 lett. b Decreto legislativo urgente.

Il 22 febbraio 2022, invece,è stato approvato dal Gran Consiglioil rinnovo della prestazione ponte COVIDdal 1° gennaio al 30 giugno 2022 con possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2022(cfr. consid. 2.1.).

In simili condizioni, considerato in particolare il principio di celerità (cfr. art. 29 cpv. 1 Cost.fed.; 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), nonché l'interesse fondamentale del ricorrente a che il proprio diritto o meno alla prestazione ponte COVID venga chiarito al più presto, questa Corte ritiene che la posticipazione a tempi non chiaramente definibili dell’evasione del reclamo del 14 gennaio 2022 in attesa di una decisione definitiva in merito al diritto o meno all’IPG Corona costituisca una ritardata giustizia ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014).

2.7.   Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione incidentale del 2 febbraio 2022 deve essere annullata e gli atti vanno trasmessi al Comune di __________ affinché si pronunci sul reclamo dell’insorgente del 14 gennaio 2021 (cfr. consid. 1.3.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§      La decisione incidentale del 2 febbraio 2022 è annullata.

§§    Gli atti vanno trasmessi al Comune di __________ affinché emetta una decisione su reclamo riguardo al reclamo del ricorrente del 14 gennaio 2022.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti