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42.2021.74

Domanda di condono della restituzione di indennità giornaliere Corona respinta in assenza del presupposto della buona fede

Ticino · 2022-03-07 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 26 settembre 2016, consid. 3.1; DTF 122 V 221 consid. 3; cfr. anche sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 consid.2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:

Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Come in altri ambiti, la misura della necessaria diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato di salute, grado di istruzione ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/ 2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1; 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid. 4).

Le prestazioni sono percepite in buona fede quando la persona assicurata ignorava o non poteva sapere che le prestazioni erano versate a torto nel momento in cui le ha percepite, ossia quando manca la consapevolezza di aver percepito indebitamente delle prestazioni (Pétremand, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 25 n. 64; Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, art. 25 n. 65, Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2015, § 43 n. 16).

L’esclusione della buona fede non deve necessariamente ricadere in una violazione dell’obbligo di informare o di notifica. Anche un’omissione nel farsi parte attiva verso l’amministrazione potrebbe entrare in considerazione(sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2 con rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). Nell’ambito di un conteggio delle prestazioni complementari errato, di principio la persona interessata non può richiamarsi alla buona fede se non controlla per niente o se verifica in maniera poco accurata il foglio di calcolo delle prestazioni complementari e conseguentemente non comunica all’amministrazione un errore per lei facilmente riconoscibile (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 con rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). In tale contesto, non è quindi decisivo il fatto che la ricorrente abbia sempre collaborato con l’amministrazione e che non abbia sottaciuto informazioni, bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell’errore contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale incongruenza all’amministrazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 6.1).

Dagli accertamenti effettuati pendente causa (cfr. consid. 1.9 e seguenti) emerge che lo stralcio dall’affiliazione quale indipendente con effetto retroattivo al 31 dicembre 2019 non è avvenuto su domanda dell’amministrazione, ma è stato richiesto dal medesimo insorgente dopo aver ricevuto dalla Cassa la fattura degli acconti dei contributi sociali per l’anno 2021 (doc. 1). Il ricorrente, ottenute le informazioni relative all’affiliazione quale persona senza attività lucrativa (doc. XI/2), il 12 maggio 2021 si è recato presso il proprio Comune di domicilio ed ha dichiarato di aver cessato la propria attività da fine 2019 (doc. XI/4).

Dalle tavole processuali non risulta neppure che la Cassa abbia promesso all’insorgente una compensazione tra le indennità giornaliere per il coronavirus a lui versate ed eventuali indennità giornaliere coronavirus in favore di sua moglie (cfr. doc. XI). Del resto __________ della Cassa rileva che l’indennità giornaliera per il coronavirus non è mai stata oggetto di discussione o di interesse, non essendo di sua competenza (cfr. doc. XI).

Dagli accertamenti e dalla documentazione agli atti non risulta pertanto alcun ruolo attivo della Cassa nella modifica dell’affiliazione nella categoria degli indipendenti dei coniugi __________.

Le condizioni per riconoscere la buona fede del ricorrente non sono di conseguenza adempiute.

Del resto l’assicurato, nel periodo durante il quale ha chiesto e percepito le indennità giornaliere per il coronavirus, era incapace al lavoro al 50% ed aveva ottenuto, nella misura del 50%, anche indennità giornaliere a causa della perdita di guadagno dovuta a malattia da parte dell’assicuratore __________ (doc. 4).

L’insorgente avrebbe dovuto accorgersi che non poteva percepire l’integralità delle prestazioni ed avrebbe dovuto segnalare tale incongruenza alla Cassa (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 6.1 e seguenti).

Infatti, per l’art. 2 cpv. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 settembre 2020, l’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione nonché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a versare il salario.

La decisione su opposizione impugnata merita di conseguenza conferma.

2.7.   L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

E. 28 maggio 2021, che il ricorrente era stato stralciato quale indipendente con effetto dal 31 dicembre 2019, il __________ CO 1 con decisione del 20 luglio 2021, cresciuta incontestata in giudicato, ha chiesto all’assicurato la restituzione dell’intero importo perché non aveva (più) la qualità di indipendente nel periodo di erogazione delle indennità giornaliere per il coronavirus (doc. 6). La domanda di condono è stata respinta a causa dell’assenza del presupposto della buona fede, poiché l’assicurato non era indipendente al momento del versamento delle prestazioni e perché nel medesimo periodo ha percepito indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa di malattia. 2.6.   Questo Tribunale, per i motivi che seguono, deve confermare la decisione dell’amministrazione. Dagli accertamenti effettuati pendente causa (cfr. consid. 1.9 e seguenti) emerge che lo stralcio dall’affiliazione quale indipendente con effetto retroattivo al 31 dicembre 2019 non è avvenuto su domanda dell’amministrazione, ma è stato richiesto dal medesimo insorgente dopo aver ricevuto dalla Cassa la fattura degli acconti dei contributi sociali per l’anno 2021 (doc. 1). Il ricorrente, ottenute le informazioni relative all’affiliazione quale persona senza attività lucrativa (doc. XI/2), il 12 maggio 2021 si è recato presso il proprio Comune di domicilio ed ha dichiarato di aver cessato la propria attività da fine 2019 (doc. XI/4). Dalle tavole processuali non risulta neppure che la Cassa abbia promesso all’insorgente una compensazione tra le indennità giornaliere per il coronavirus a lui versate ed eventuali indennità giornaliere coronavirus in favore di sua moglie (cfr. doc. XI). Del resto __________ della Cassa rileva che l’indennità giornaliera per il coronavirus non è mai stata oggetto di discussione o di interesse, non essendo di sua competenza (cfr. doc. XI). Dagli accertamenti e dalla documentazione agli atti non risulta pertanto alcun ruolo attivo della Cassa nella modifica dell’affiliazione nella categoria degli indipendenti dei coniugi __________. Le condizioni per riconoscere la buona fede del ricorrente non sono di conseguenza adempiute. Del resto l’assicurato, nel periodo durante il quale ha chiesto e percepito le indennità giornaliere per il coronavirus, era incapace al lavoro al 50% ed aveva ottenuto, nella misura del 50%, anche indennità giornaliere a causa della perdita di guadagno dovuta a malattia da parte dell’assicuratore __________ (doc. 4). L’insorgente avrebbe dovuto accorgersi che non poteva percepire l’integralità delle prestazioni ed avrebbe dovuto segnalare tale incongruenza alla Cassa (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 6.1 e seguenti). Infatti, per l’art. 2 cpv. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 settembre 2020, l’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione nonché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a versare il salario. In queste condizioni non vi è spazio per riconoscere la buona fede dell’insorgente. La decisione su opposizione impugnata merita di conseguenza conferma. 2.7.   L ’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 2 dicembre 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30 ). Sul tema cfr. anche la STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5., con rinvio alla STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.. Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2021.74

cs

Lugano

7 marzo 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 3 novembre 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto,in fatto

Il motivo della mia richiesta consiste che per l’anno 2020, compresa l’indennità ho un reddito di 50'643.--.

Togliendo l’indennità si dimezza il reddito.

I soldi percepiti in buona fede gli ho utilizzati per vivere, tenete presente che ho una moglie, 3 figli e una nipotina nata a novembre 2019 che vivono tutti nella mia economia domestica.

La restituzione provoca un grosso disagio economico.” (allegato doc. 5)

·che dal 7 ottobre 2019, data di compilazione della “Richiesta per adulti: integrazione/Rendita”, l’opponente fosse perlomeno cosciente che l’attività indipendente avesse subito un’interruzione a seguito dei periodi di incapacità lavorativa che impedivano qualsivoglia attività dal 14 febbraio 2019;

·che questa incapacità lavorativa avesse comportato da parte della __________ il versamento delle relative indennità di malattia a decorrere dal 14 febbraio 2019.

5. In concreto, il verificarsi delle circostanze citate avrebbero dovuto perlomeno indurre il signor RI 1, al momento del deposito della domanda di IPG Corona, ad eseguire degli accertamenti presso l’amministrazione. Non avendolo fatto, questo comportamento pregiudica il diritto a chiedere il condono; come indicato esso avrebbe dovuto, facendo uso dell’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, perlomeno far sorgere il dubbio dell’illegittimità – fatto abbastanza notorio – a riscuotere allo stesso tempo una delle due indennità (malattia e corona) e, aggiuntivamente, se il suo statuto di persona con attività indipendente potesse ancora essere riconosciuto dalla Cassa.

Quindi anche tralasciando la questione legata allo statuto di indipendente, oggetto della richiesta di restituzione, il diritto all’IPG Corona non avrebbe in ogni modo potuto sorgere, e quindi modificare il provvedimento amministrativo della restituzione, poiché come ricordato questa indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e di assicurazioni secondo la LCA, quali ad esempio l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia (cfr. art. 2 cpv. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Da quanto precede discende una grave negligenza di informare da parte del signor RI 1 e la sua buona fede non può quindi essere ammessa.” (doc. A2)

Le modifiche sono avvenute nel corso del 2021.

Nel ricorso figura che “in seguito a malattia di lunga durata nel 2020 su suggerimento dei funzionari __________ mia moglie è stata affiliata al mio posto quale indipendente”.

In successive osservazioni __________ ha inoltre affermato di essere“stata invitata dalla cassa AVS a stralciare l’affiliazione di mio marito e di procedere con la mia affiliazione retroattiva. “è più giusto che prosegua le con l’affiliazione e i contributi”.

Ai fini del giudizio le chiediamo di voler precisare quanto segue:

1.   Lo stralcio con effetto retroattivo al 31 dicembre 2019 di RI 1 è avvenuto su richiesta dell’amministrazione o spontaneamente ad opera dell’assicurato (nell’incarto prodotto relativo a RI 1 è stato allegato uno scritto, a mano, del 12 maggio 2021 dell’assicurato, intitolato “stralcio attività indipendente”, in cui l’interessato afferma di aver cessato l’attività da fine 2019. Inoltre è presente agli atti la notifica di mutazione di medesima data dell’Agenzia comunale AVS di __________).

2.   L’affiliazione dal 1° gennaio 2020 quale indipendente di __________ è avvenuta su richiesta della Cassa CO 1 o spontaneamente ad opera dell’assicurata?

3.   a. nel caso in cui le modifiche di statuto fossero avvenute in seguito ad una richiesta della Cassa CO 1, per quale motivo i coniugi __________ sono stati invitati a modificare la propria affiliazione retroattivamente (quali sono gli elementi che hanno fatto intervenire la Cassa)?

b. In particolare è stato oggetto di discussione anche il diritto o meno a indennità giornaliere per coronavirus già versate al marito? In caso di risposta positiva le chiediamo di voler indicare cosa eventualmente è stato discusso. A questo proposito rileviamo che nell’incarto relativo alla causa del marito è stata prodotta un’email del 28 maggio 2021, che Lei ha inviato a __________, del seguente tenore: “ti segnalo che la pratica INDIP del signor RI 1 è stata stralciata retroattivamente al 31.12.2019 in quanto dal 01.01.2020 è subentrata la moglie (__________) nell’azienda agricola” e “al signor RI 1 avete riconosciuto IPG Covid quindi ti segnalo il caso per i dovuti accertamenti per un eventuale compensazione”.” (doc. X)

1.   Lo stralcio con effetto retroattivo al 31.12.2019 del signor RI 1 è avvenuto spontaneamente ad opera dell’assicurato, per il tramite dell’Agenzia comunale AVS di __________. Quest’ultima a seguito della citata lettera del 12.05.2021 scritta a mano dal sig. RI 1, ha compilato il formulario “Notifica di mutazione” inviandocelo assieme alla lettera dell’assicurato, avvisandoci della mutazione da eseguire.

A tal riguardo rileviamo che precedentemente, l’assicurato in data 15.03.2021 aveva inviato una mail alla nostra Cassa informando che“… Preciso che sono inabile al lavoro e in attesa di una decisione AI. Mi chiedo in questo caso si pagano i contributi. …”. Il nostro __________ con mail del 23.03.2021 risponde all’assicurato che“… Nel caso in cui non dovesse più svolgere nessuna attività lucrativa dovrebbe recarsi al proprio comune di domicilio per richiedere di essere iscritto per il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG quale persona senza attività lucrativa e non più quale indipendente. …”Non sappiamo con certezza se sia a seguito della nostra mail del 23.03.2021 che il sig. RI 1 ha scritto la lettera citata in precedenza consegnandola all’Agenzia AVS di __________ (cfr. doc. 1).

2.   La richiesta di affiliazione a partire dal 01.01.2020 quale indipendente della signora __________, è stata inoltrata spontaneamente ad opera dell’assicurata.

3.a Il nostro __________ __________ dell’__________ __________, all’infuori della mail del 23.03.2021 suindicata e inviata al sig. RI 1 nella quale abbiamo illustrato eventuali passi da intraprendere, non ha mai richiesto ai coniugi __________ di modificare il loro statuto contributivo, men che meno alla moglie del sig. RI 1.

3.b L’indennità giornaliera per coronavirus non è mai stata motivo di discussione o di interesse per noi in quanto non di nostra competenza. Ma visto quel particolare periodo dell’anno (primavera 2021 in piena emergenza COVID), eravamo consapevoli dell’importante mole di lavoro dei nostri colleghi __________. Era pertanto uso da parte nostra fornir loro eventuali informazioni rilevanti per la determinazione del diritto/restituzione delle indennità giornaliere per coronavirus, ma solo a titolo informativo affinché ne potessero prendere atto ed avviare gli eventuali e necessari accertamenti.” (doc. XI)

in diritto

in ordine

Secondo l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.

In concreto, la richiesta non può trovare accoglimento.

Infatti, la domanda di prestazioni della moglie, respinta in quanto tardiva, è indipendente rispetto alla richiesta di condono del ricorrente ed alla compensazione effettuata dall’UAI tra le indennità giornaliere Corona che gli sono state versate e la rendita retroattiva riconosciutagli.

Ne segue che il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione qui impugnata viene trattato separatamente rispetto alle altre procedure.

2.2.   In data 23 dicembre 2021 la Cassa ha emanato una nuova decisione formale che annulla e sostituisce la decisione formale del 1° settembre 2021 contro cui il ricorrente aveva inoltrato opposizione, poi sfociata nella decisione su opposizione qui impugnata.

L’amministrazione, in seguito all’emissione della nuova decisione formale, chiede lo stralcio della procedura ed afferma che non essendo stata interposta opposizione essa è nel frattempo cresciuta in giudicato.

2.3.   In sede di risposta la Cassa ha affermato di aver commesso un errore procedurale poiché ha emanato la decisione formale di condono in data 1° settembre 2021, ossia prima della crescita in giudicato della decisione di restituzione del 20 luglio 2021.

La giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il Tribunale federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2; sentenza 9C_413/2016 del 26 settembre 2016, consid. 3.1; DTF 122 V 221 consid. 3; cfr. anche sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 consid.2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:

Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Come in altri ambiti, la misura della necessaria diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato di salute, grado di istruzione ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/ 2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1; 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid. 4).

Le prestazioni sono percepite in buona fede quando la persona assicurata ignorava o non poteva sapere che le prestazioni erano versate a torto nel momento in cui le ha percepite, ossia quando manca la consapevolezza di aver percepito indebitamente delle prestazioni (Pétremand, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 25 n. 64; Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, art. 25 n. 65, Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2015, § 43 n. 16).

L’esclusione della buona fede non deve necessariamente ricadere in una violazione dell’obbligo di informare o di notifica. Anche un’omissione nel farsi parte attiva verso l’amministrazione potrebbe entrare in considerazione(sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2 con rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). Nell’ambito di un conteggio delle prestazioni complementari errato, di principio la persona interessata non può richiamarsi alla buona fede se non controlla per niente o se verifica in maniera poco accurata il foglio di calcolo delle prestazioni complementari e conseguentemente non comunica all’amministrazione un errore per lei facilmente riconoscibile (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 con rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). In tale contesto, non è quindi decisivo il fatto che la ricorrente abbia sempre collaborato con l’amministrazione e che non abbia sottaciuto informazioni, bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell’errore contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale incongruenza all’amministrazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 6.1).

Dagli accertamenti effettuati pendente causa (cfr. consid. 1.9 e seguenti) emerge che lo stralcio dall’affiliazione quale indipendente con effetto retroattivo al 31 dicembre 2019 non è avvenuto su domanda dell’amministrazione, ma è stato richiesto dal medesimo insorgente dopo aver ricevuto dalla Cassa la fattura degli acconti dei contributi sociali per l’anno 2021 (doc. 1). Il ricorrente, ottenute le informazioni relative all’affiliazione quale persona senza attività lucrativa (doc. XI/2), il 12 maggio 2021 si è recato presso il proprio Comune di domicilio ed ha dichiarato di aver cessato la propria attività da fine 2019 (doc. XI/4).

Dalle tavole processuali non risulta neppure che la Cassa abbia promesso all’insorgente una compensazione tra le indennità giornaliere per il coronavirus a lui versate ed eventuali indennità giornaliere coronavirus in favore di sua moglie (cfr. doc. XI). Del resto __________ della Cassa rileva che l’indennità giornaliera per il coronavirus non è mai stata oggetto di discussione o di interesse, non essendo di sua competenza (cfr. doc. XI).

Dagli accertamenti e dalla documentazione agli atti non risulta pertanto alcun ruolo attivo della Cassa nella modifica dell’affiliazione nella categoria degli indipendenti dei coniugi __________.

Le condizioni per riconoscere la buona fede del ricorrente non sono di conseguenza adempiute.

Del resto l’assicurato, nel periodo durante il quale ha chiesto e percepito le indennità giornaliere per il coronavirus, era incapace al lavoro al 50% ed aveva ottenuto, nella misura del 50%, anche indennità giornaliere a causa della perdita di guadagno dovuta a malattia da parte dell’assicuratore __________ (doc. 4).

L’insorgente avrebbe dovuto accorgersi che non poteva percepire l’integralità delle prestazioni ed avrebbe dovuto segnalare tale incongruenza alla Cassa (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 6.1 e seguenti).

Infatti, per l’art. 2 cpv. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 settembre 2020, l’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione nonché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a versare il salario.

La decisione su opposizione impugnata merita di conseguenza conferma.

2.7.   L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti