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42.2021.5

A ragione USSI ha negato da 12/20 prestazioni assistenziali. Ricorrente non ha interrotto propria attività indipendente. Da un anno era stata resa attenta. Situazione finanziaria del resto non è cambiata, né imminente turnaround. Anche dal profilo del domic./dimora in TI diritto a prestazioni dubbio

Ticino · 2021-04-26 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

E. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)”.

Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

E. 3 Las).

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima Istanza ha peraltro osservato:

"Nel caso di sostegno a persone con un'attività indipendente, si dovrà fare una distinzione tra l'obiettivo dell'indipendenza economica e quello del mantenimento della capacità di organizzare la giornata.

▪Sostegno temporaneo in caso di attività indipendente già in

atto

La premessa per ottenere un sostegno temporaneo è la disponibilità del richiedente di fare eseguire, in tempo utile, una perizia per determinare le condizioni di sopravvivenza economica dell'impresa. A tal fine è consigliabile il coinvolgimento di persone competenti (per es. Adlatus, l'Associazione svizzera di esperti e ex quadri dell'economia e dell'industria) o di altre associazioni professionali. I costi legati a questa perizia sono a carico del conto di sostegno individuale.

Condizione indispensabile per l'ottenimento di un sostegno temporaneo è la stipulazione di una convenzione scritta che regoli i quattro punti seguenti:

▪termine per la presentazione della documentazione necessaria

▪termine per la perizia

▪durata

▪modalità della soppressione delle prestazioni finanziarie.

Le prestazioni finanziarie dell'ufficio del sostegno sociale consistono nell'assicurare al beneficiario (a titolo complementare) il minimo d'esistenza per una durata limitata. Questo periodo può essere prolungato se è imminente un "turnaround" della situazione.

La persona interessata può procedere a modesti investimenti a carico dell'Ufficio del sostegno sociale, se l'impresa garantisce già i mezzi necessari al suo mantenimento, purché questi investimenti possano prevenire una dipendenza dal sostegno sociale anche in futuro.

Di regola, il sostegno sociale non prende a carico le spese aziendali."

L’espressione“turnaround”rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite (cfr. www.tesionline.it).

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

In una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004 il Tribunale federale si è così espresso:

"Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.

(...)

E. 3.2 Obligations générales de coopération

Quiconque sollicite et obtient l’aide sociale est tenu de coopérer.

(…).

L’obligation de réduire le besoin d’aide continue aussi à s’appliquer pour autant que cela soit possible pendant les mesures de lutte contre l’épidémie (faire valoir les droits envers des tiers ou réduire des frais fixes excessifs p.ex.).(…)”

2.13.   Alla luce di tutto quanto espostoa ragione l’USSI ha negato alla ricorrente il diritto a ulteriori prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2020.

E. 7 Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."

(su questo tema cfr. pure la STCA 42.2006.12 del 15 febbraio 2007 pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., consid. 2.8)

Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).

"Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone. (cpv.1)

Può beneficiare di tali indennità chi:

a) è idoneo al collocamento;

b) ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o abbreviare la

disoccupazione;

c) non riceve rendite AVS o AI intere;

d) soddisfa i requisiti della Legge sull’ armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) (cpv.2).

In caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta

per malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto all’intera indennità.

Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di

percezione fissato dall’ art. 11 cpv. 2. (cpv. 3;recte: art. 10 cpv. 2)"

Va poi considerato che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, come pure rispetto al reddito da attività dipendente (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).

In casu non si giustifica di conseguenza l’erogazionedi un ulteriore sostegno in caso di attività indipendente (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.).

2.9.   È altresì utile rilevare che l’art. 5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:

"1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.

3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”

Nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS - è competente il Cantone di domicilio se la persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4, 20 LAS).

Per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale quale costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).

2.10.   In concreto l’Ufficio della migrazione di Bellinzona, già il 22 giugno 2018, aveva emesso nei confronti della ricorrente, alla quale era stato ritirato il permesso di dimora, una decisione di allontanamento in cui era stata fissata la data del 22 luglio 2018 quale ultimo termine per lasciare la Svizzera.

Con sentenza 2C_121/2019 del 25 febbraio 2019 l’Alta Corte ha respinto il ricorso della ricorrente contro il giudizio cantonale citato. Il TF ha confermato la reiezione, nella misura della sua ammissibilità, dell’istanza di ricusa, unico oggetto di disamina, la trasmissione del ricorso al Consiglio di Stato per competenza e decisione di merito non essendo state contestate.

Infine con sentenza 2F_6/2019 del 21 marzo 2019 la nostra Massima Istanza ha respinto, in quanto ammissibile, la domanda di revisione della STF 2C_121/2019(cfr. STCA 42.2019.9 del 17 giugno2019 consid. 2.15.)

Di conseguenza,ritenuto che ai sensi dell’art. 5 Las hanno diritto alle prestazioni dell’assistenza sociale le persone con domicilio o dimora assistenziale nel CantoneTicino (cfr. consid. 2.9.),anche da questo profilo il diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali risulta perlomeno dubbio.

Le raccomandazioni menzionate (cfr. https://skos.ch/fr/themes/ aidesociale-et-coronavirus/recommandations-pour-des-servicessociaux) al p.to 3 prevedono d’altronde che:

"3. Maintien de l’aide actuelle

L’aide sociale doit être fournie sur une base individualisée, y compris en situation d’épidemie. Il s’agit de prendre en compte aussi bien le contexte général que les besoins de protection des personnes particulièrement exposées au coronavirus.

(…).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2021.5-6

rs

Lugano

26 aprile 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2021 di

RI 1

contro

le decisioni su reclamo dell’11 gennaio e del 13 gennaio 2021 emanate da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto,in fatto

in diritto

Nella concreta evenienza, visto cheil ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su reclamo emesse entrambe dall’USSI che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura eche pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2021.5 e 42.2021.6 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

2.2.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)”.

Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima Istanza ha peraltro osservato:

"Nel caso di sostegno a persone con un'attività indipendente, si dovrà fare una distinzione tra l'obiettivo dell'indipendenza economica e quello del mantenimento della capacità di organizzare la giornata.

▪Sostegno temporaneo in caso di attività indipendente già in

atto

La premessa per ottenere un sostegno temporaneo è la disponibilità del richiedente di fare eseguire, in tempo utile, una perizia per determinare le condizioni di sopravvivenza economica dell'impresa. A tal fine è consigliabile il coinvolgimento di persone competenti (per es. Adlatus, l'Associazione svizzera di esperti e ex quadri dell'economia e dell'industria) o di altre associazioni professionali. I costi legati a questa perizia sono a carico del conto di sostegno individuale.

Condizione indispensabile per l'ottenimento di un sostegno temporaneo è la stipulazione di una convenzione scritta che regoli i quattro punti seguenti:

▪termine per la presentazione della documentazione necessaria

▪termine per la perizia

▪durata

▪modalità della soppressione delle prestazioni finanziarie.

Le prestazioni finanziarie dell'ufficio del sostegno sociale consistono nell'assicurare al beneficiario (a titolo complementare) il minimo d'esistenza per una durata limitata. Questo periodo può essere prolungato se è imminente un "turnaround" della situazione.

La persona interessata può procedere a modesti investimenti a carico dell'Ufficio del sostegno sociale, se l'impresa garantisce già i mezzi necessari al suo mantenimento, purché questi investimenti possano prevenire una dipendenza dal sostegno sociale anche in futuro.

Di regola, il sostegno sociale non prende a carico le spese aziendali."

L’espressione“turnaround”rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite (cfr. www.tesionline.it).

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

In una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004 il Tribunale federale si è così espresso:

"Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.

(...)

7.

Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."

(su questo tema cfr. pure la STCA 42.2006.12 del 15 febbraio 2007 pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., consid. 2.8)

Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).

"Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone. (cpv.1)

Può beneficiare di tali indennità chi:

a) è idoneo al collocamento;

b) ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o abbreviare la

disoccupazione;

c) non riceve rendite AVS o AI intere;

d) soddisfa i requisiti della Legge sull’ armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) (cpv.2).

In caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta

per malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto all’intera indennità.

Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di

percezione fissato dall’ art. 11 cpv. 2. (cpv. 3;recte: art. 10 cpv. 2)"

Va poi considerato che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, come pure rispetto al reddito da attività dipendente (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).

In casu non si giustifica di conseguenza l’erogazionedi un ulteriore sostegno in caso di attività indipendente (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.).

2.9.   È altresì utile rilevare che l’art. 5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:

"1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.

3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”

Nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS - è competente il Cantone di domicilio se la persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4, 20 LAS).

Per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale quale costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).

2.10.   In concreto l’Ufficio della migrazione di Bellinzona, già il 22 giugno 2018, aveva emesso nei confronti della ricorrente, alla quale era stato ritirato il permesso di dimora, una decisione di allontanamento in cui era stata fissata la data del 22 luglio 2018 quale ultimo termine per lasciare la Svizzera.

Con sentenza 2C_121/2019 del 25 febbraio 2019 l’Alta Corte ha respinto il ricorso della ricorrente contro il giudizio cantonale citato. Il TF ha confermato la reiezione, nella misura della sua ammissibilità, dell’istanza di ricusa, unico oggetto di disamina, la trasmissione del ricorso al Consiglio di Stato per competenza e decisione di merito non essendo state contestate.

Infine con sentenza 2F_6/2019 del 21 marzo 2019 la nostra Massima Istanza ha respinto, in quanto ammissibile, la domanda di revisione della STF 2C_121/2019(cfr. STCA 42.2019.9 del 17 giugno2019 consid. 2.15.)

Di conseguenza,ritenuto che ai sensi dell’art. 5 Las hanno diritto alle prestazioni dell’assistenza sociale le persone con domicilio o dimora assistenziale nel CantoneTicino (cfr. consid. 2.9.),anche da questo profilo il diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali risulta perlomeno dubbio.

Le raccomandazioni menzionate (cfr. https://skos.ch/fr/themes/ aidesociale-et-coronavirus/recommandations-pour-des-servicessociaux) al p.to 3 prevedono d’altronde che:

"3. Maintien de l’aide actuelle

L’aide sociale doit être fournie sur une base individualisée, y compris en situation d’épidemie. Il s’agit de prendre en compte aussi bien le contexte général que les besoins de protection des personnes particulièrement exposées au coronavirus.

(…).

3.2. Obligations générales de coopération

Quiconque sollicite et obtient l’aide sociale est tenu de coopérer.

(…).

L’obligation de réduire le besoin d’aide continue aussi à s’appliquer pour autant que cela soit possible pendant les mesures de lutte contre l’épidémie (faire valoir les droits envers des tiers ou réduire des frais fixes excessifs p.ex.).(…)”

2.13.   Alla luce di tutto quanto espostoa ragione l’USSI ha negato alla ricorrente il diritto a ulteriori prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2020.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti