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42.2021.40

Ricorso,in quanto ricevibile,respinto. Inammissibile poiché difetta interesse degno di protezione. USSI ha già stabilito nelle decisione che formulaz. "diritto a AS sarebbe decaduto da 31.5 se non inoltrata rich. rend. AVS antic." non corretta. Corretto invece invito a richiedere rendita anticipata

Ticino · 2021-08-30 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 gennaio 2021 con cui l’insorgente è stato invitato a presentare domanda di AVS anticipata visto che il 26 maggio 2021 avrebbe compiuto 63 anni, con la specificazione che l’intervento dell’assistenza sociale sarebbe decaduto il 31 maggio 2021 (cfr. doc. B=61; cfr. consid. 1.2.). Nella decisione su reclamo del 20 maggio 2021 l’amministrazione ha in particolare stabilito che la formulazione contenuta nello scritto del 13 gennaio 2021, considerato quale decisione informale, secondo cui l’ultima prestazione assistenziale sarebbe stata erogata nel mese di maggio 2021, non era corretta , poiché nel gennaio 2021 l’USSI non sapeva se e in che misura il ricorrente avrebbe avuto diritto alla rendita anticipata AVS. Su questo punto, quindi, l’amministrazione ha accolto il reclamo (cfr. doc. D; consid. 1.6.). Con decisione su reclamo del 25 maggio 2021 l’amministrazione ha, inoltre, accolto il reclamo inoltrato dall’insorgente contro la decisione del 23 marzo 2021, relativa alla prestazione assistenziale di aprile e maggio 2021 (di fr. 1'085.- mensili), riconoscendo che l’avviso presente nel citato provvedimento secondo cui, siccome dal 1° giugno 2021 sarebbe stato beneficiario di una rendita AVS, l’intervento dell’assistenza sociale sarebbe cessato definitivamente il 31 maggio 2021, doveva essere annullata , siccome a quel momento l’USSI non poteva sapere in che misura il ricorrente avrebbe avuto diritto alla rendita anticipata AVS ed ad altre rendite delle assicurazioni sociali (cfr. doc. E3; consid. 1.7.). In simili condizioni, in relazione alla censura concernente l’indicazione che il diritto all’assistenza sociale sarebbe decaduto dal 31 maggio 2021 - ritenuto che compiendo il 26 maggio 2021 63 anni avrebbe avuto diritto a una rendita AVS anticipata -, l’insorgente non dispone di un interesse pratico e attuale all’accoglimento della propria impugnativa (cfr. consid. 2.3.). Difettando un interesse degno di protezione, il ricorso, da questo profilo, risulta inammissibile (cfr. STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA 42.2019.35 del 25 novembre 2019; STCA 42.2018.13 del 21 giugno2018; 42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013). 2.5.   Questa Corte rileva, poi, che, per quanto concerne l’importo di fr. 49.- computato a titolo di reddito da titoli e capitali nel calcolo del 13 gennaio 2021 riguardante la prestazione assistenziale ordinaria di gennaio, febbraio e marzo 2021 (cfr. doc. 407), l’USSI, nella decisione su reclamo del 20 maggio 2021, ha indicato che il relativo stralcio non va effettuato soltanto per i mesi di febbraio e marzo 2021 come risulta già dalla decisione del 29 gennaio 2021 (cfr. doc. 401; consid. 1.3.), bensì anche per gennaio 2021, per cui anche per tale mese la prestazione è stata aumentata da fr. 1'081.- a fr. 1'085.- (cfr. doc. D; consid. 1.6.). Rispondendo all’insorgente che il 28 giugno 2021 ha affermato che l’importo di fr. 1'085.- per il mese di gennaio 2021 non gli sarebbe stato versato (cfr. doc. V; consid. 1.10.), l’amministrazione, l’8 luglio 2021, ha puntualizzato, da una parte, che la somma di fr. 1'081.- relativa a gennaio 2021 gli è stata corrisposta il 13 gennaio 2021, come emerge peraltro dalla documentazione prodotta dalla stessa (cfr. doc. 562-565). Dall’altra, che la differenza di fr. 4.- sarà pagata al ricorrente alla crescita in giudicato della decisione su reclamo del 20 maggio 2021 (cfr. doc. VII; consid. 1.11.). 2.6.   RI 1 ha, inoltre, contestato l’invito a presentare, per il tramite dell’agenzia comunale AVS, domanda di AVS anticipata - ritenuto che il 26 maggio 2021 avrebbe compiuto 63 anni - formulato nei suoi confronti nello scritto del 13 gennaio 2021 (cfr. doc. A; consid. 1.1.) che è stato confermato al riguardo dalla decisione su reclamo del 20 maggio 2021 (cfr. doc. D p.to P; consid. 1.6.; doc. I; consid. 1.8.). L’amministrazione ha considerato lo scritto del 13 gennaio 2021 quale decisione informale (cfr. doc. D p.to O; consid. 1.6.). La questione di sapere se effettivamente si tratti di una decisione informale o meno può in concreto restare aperta. In effetti, anche qualora lo scritto in questione non costituisse una decisione informale (con la conseguenza che la decisione su reclamo del 20 maggio 2021 corrisponderebbe, per quanto attiene alla conferma dello scritto del 13 gennaio 2021, a una decisione formale), per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67; STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.), ritenuto in particolare il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), si rinuncerebbe in ogni caso a un rinvio degli atti per emettere una decisione su reclamo al riguardo, i n quanto “… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2). Il TCA, riguardo all’invito a inoltrare domanda di rendita AVS anticipata, in primo luogo, osserva che secondo l’art. 40 cpv. 1 LAVS gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. L’art. 67 (“esercizio del diritto”) cpv. 1bis OAVS prevede che soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia e che questo diritto non può essere richiesto retroattivamente. Al contrario tale diritto deve essere fatto valere in anticipo. Se una persona si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 (le donne) oppure 63 o 64 anni (gli uomini), ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell’anno successivo (cfr. STFA H 160/03 del 27 dicembre 2004 consid. 4.1.; Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità p.ti 6103-6104). La rendita di vecchiaia anticipata viene ridotta rispetto alla rendita ordinaria (cfr. art. 40 cpv. 2 LAS; 56 OAVS). In secondo luogo, questo Tribunale rileva che la nostra Massima Istanza, con sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019, pubblicata in RtiD II-2020 N. 14 pag. 121 segg., ha confermato il giudizio 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 di questa Corte che aveva avallato il modo di procedere dell’USSI, il quale aveva negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali a una persona - al beneficio dell’assistenza sociale dal 2016 e la cui domanda di prestazioni AI era pendente - che aveva rinunciato a inoltrare una domanda di rendita AVS anticipata di cui avrebbe potuto beneficiare nel 2018, dal mese successivo al compimento dei 62 anni. L’obbligo imposto a un beneficiario di prestazioni assistenziali di richiedere il versamento di una rendita AVS anticipata si fonda sul principio di sussidiarietà, nonché su quello di dover ridurre il danno e non si rivela contrario al divieto dell’arbitrio, né al principio della parità di trattamento (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_344/2019 du 15 novembre 2019 - Obligation d’une personne à l’aide sociale de demander le versement d’une rente anticipée de l’AVS, in RSAS 1/2021 pag. 50). Il TF, al consid. 6.4. della sentenza menzionata, ha in particolare stabilito: " (…) La circostanza di obbligare chi si trova a beneficio dell'assistenza sociale a richiedere anticipatamente l'erogazione della rendita AVS non è insostenibile o in contraddizione manifesta con il sentimento della giustizia e dell'equità. La ricorrente sembra misconoscere che l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 5.1). Oltretutto non si presenta alcuna disparità di trattamento, poiché la situazione della ricorrente, al beneficio di prestazioni assistenziali, è diversa rispetto agli altri cittadini, che non sono in assistenza e passano al beneficio della pensione all'età ordinaria, mettendo fine a un'attività professionale. (…)” In casu dalle carte processuali emerge ad ogni modo che il ricorrente, il 10 febbraio 2021, ha richiesto la rendita AVS anticipata e che il medesimo, il 12 luglio 2021, ha comunicato all’USSI di aver “ricevuto calcolo AVS e la decisione PC è stata presa …” (cfr. doc. D p.to P; X2). In relazione alla violazione degli art. 9a Reg.Las e 15 Reg.Laps invocata dal ricorrente (cfr. doc. I; V; E2), va altresì evidenziato che l’art. 9 cpv. 1 lett. c Reg.Las prevede che le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse, segnatamente, se il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono sussidiarie. Ai sensi del cpv. 2 in caso di riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici. Giusta il cpv. 4 c ontro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo. L’art. 15 cpv. 1 Reg.Laps enuncia, in particolare, che ogni rifiuto di una prestazione sociale è oggetto di una distinta decisione formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale. Nel gennaio 2021 l’USSI ha invitato il ricorrente, in vista del compimento dei 63 anni nel maggio 2021, a inoltrare domanda di una rendita AVS anticipata (cfr. doc. A; B), continuando comunque a erogargli le prestazioni assistenziali ordinarie fino al mese di maggio 2021 (cfr. doc. B=405; E=401; E1=386). A quel momento (gennaio

2021) non vi è, quindi, stata soppressione delle prestazioni, per cui non si imponeva l’emanazione di una decisione formale di soppressione o rifiuto di prestazioni. L’art. 9a Reg.Las, in particolare il cpv. 2, e l’art. 15 cpv. 1 Reg.Laps sarebbero, invece, stati applicabili nel caso di rifiuto delle prestazioni a seguito di una richiesta di rinnovo a decorrere dal mese di giugno 2021. In proposito giova sottolineare che la parte resistente, nelle decisioni su reclamo del 20 e 25 maggio 2021, ha del resto ritenuto non corretta l’indicazione secondo cui l’ultima prestazione assistenziale sarebbe stata erogata nel mese di maggio 2021 presente nello scritto del 13 gennaio 2021 e nella decisione del 23 marzo 2021 di riconoscimento delle prestazioni assistenziali ordinarie di aprile e maggio 2021 (cfr. doc. B=61; E1=386), annullandola (cfr. consid. 2.4.). Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso in relazione all’invito a richiedere una rendita AVS anticipata, non può trovare accoglimento. 2.7.   Infine, per completezza, riguardo all’obiezione sollevata dal ricorrente secondo cui per il 2021 ha dovuto inoltrare due richieste di rinnovo a differenza del 2020 quando “il rinnovo veniva concesso per 6 mesi” (cfr. doc. V; consid. 1.10.), il TCA rileva che l’art. 15 cpv. 1 e 2 lett. d Reg.Laps prevede, segnatamente, che ogni erogazione di una prestazione sociale è oggetto di una distinta decisione formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale (l’USSI per l’assistenza sociale; cfr. art. 1 Reg.Las), che contiene, in particolare, l’importo e la durata della prestazione sociale da versare. I disposti legali pertinenti (Laps, Reg.Laps, Las, Reg.Las) non contemplano una durata specifica minima e/o massima della prestazione in questione, in casu assistenziale, prima che sia necessario richiedere il rinnovo della stessa. L’amministrazione valuta a seconda delle circostanze. Nel caso di specie è vero che nel 2020 sono state emesse unicamente due decisioni di accoglimento della prestazione assistenziale ordinaria, una valida da gennaio a giugno e l’altra con effetto da luglio a dicembre 2020 (cfr. doc. 443; 426). È altrettanto vero, però, che nel 2019 l’USSI ha emanato otto decisioni relative alla concessione di prestazioni assistenziali ordinarie, e meglio una per ogni singolo mese da febbraio a luglio 2019 (cfr. doc. 538; 532; 517; 504; 493; 479), una per i mesi di agosto e settembre 2019 (cfr. doc. 474) e una per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 (cfr. doc. 456). 2.8.   In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las ). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto il ricorso è del 5 giugno 2021, per cui torna applicabile il nuovo diritto. In casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2021.40-41

rs

Lugano

30 agosto 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2021 di

RI 1

contro

le decisioni su reclamo del 20 e del 25 maggio 2021 emanate da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto,in fatto

in diritto

Nella concreta evenienza, visto cheil ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su reclamo emesse entrambe dall’USSI che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2021.40 e 42.2021.41 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

Competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

L’art. 59 LPGA,applicabile nel caso di specie in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Lapse relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

La giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).

L’interesse deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

Questo presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF 130 V 560, consid. 3.3).

Su questo tema cfr. pure STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021; STF 8C_538/2020, 8C_564/2020 del 30 aprile 2021, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.

In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte ha, segnatamente, rilevato che:

"(…) È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101consid.1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art.89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274consid.1.3 pag. 276 seg.)."

2.3.   In una sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di uninteresse degnodi protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere,dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr.DTF 115 V 416consid. 3b/aa pag. 418;106 V 91consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr.DTF 113 V 159).

In caso di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr.DTF 115 V 416consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. ancheDTF 119 V 171consid. 1 pag. 173).

In una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).

Al riguardo cfr. pure STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2.

Difettando un interesse degno di protezione, il ricorso, da questo profilo, risulta inammissibile(cfr. STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA 42.2019.35 del 25 novembre 2019; STCA 42.2018.13 del 21 giugno2018; 42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013).

L’art. 67 (“esercizio del diritto”) cpv. 1bis OAVS prevede che soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaiaeche questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.

Al contrario tale diritto deve essere fatto valere in anticipo. Se una persona si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 (le donne) oppure 63 o 64 anni (gli uomini), ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell’anno successivo (cfr. STFA H 160/03 del 27 dicembre 2004 consid. 4.1.; Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità p.ti 6103-6104).

Larendita di vecchiaia anticipata viene ridotta rispetto alla rendita ordinaria (cfr. art. 40 cpv. 2 LAS; 56 OAVS).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti