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42.2021.35

Prestazione ponte COVID (3/2021) negata. Reddito computabile: redd. da lavoro + ogni altra entrata v.pigione (indip. se effettivamente riscossa). Spese accessorie non da calcolare in casu, poiché proporzion. a costi effettivi. Spese riconosciute: lista esaustiva. No interessi ipotecari. Rinvio atti

Ticino · 2021-07-05 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il richiedente e ogni membro dell’unità di riferimento possono contestare la decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni dall’intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.

E. 2 Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall’intimazione.

E. 3 È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca)” Secondo l’art. 11 cpv. 2 del Decreto le decisioni emanate su reclamo dal Comune di domicilio - al quale la persona che rivendica la prestazione ponte COVID presenta la relativa richiesta (art. 5 del Decreto) - sono, quindi, impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Il TCA è, di conseguenza, competente a esaminare i ricorsi in materia di prestazione ponte COVID. In concreto il ricorso inoltrato al TCA contro la decisione su reclamo del 21 aprile 2021 è datato 15 maggio 2021 ed è stato consegnato alla posta il medesimo giorno (cfr. doc. I e relativa busta d’intimazione). L’impugnativa, tempestiva, è pertanto ricevibile e va esaminata nel merito 2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno il Comune di CO 1, tramite l’Ufficio Intervento sociale, abbia negato a RI 1 il diritto alla prestazione ponte COVID per il mese di marzo 2021. Il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021, in vigore dal 1° marzo 2021, è stato modificato dal Gran Consiglio il 31 maggio 2021 con effetto retroattivo dal 1° maggio 2021 e validità fino al 31 dicembre 2021 (cfr. BU 22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 179 segg.). Per quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STF 8C_706/2019 del 28 agosto 2020 consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5 settembre 2019 consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b). Inoltre il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su reclamo deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (in casu: 21 aprile 2021; cfr. STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 1.1.STF 8C_102/2018 del 21 marzo 2018 consid. 6.3.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366). Il caso in esame riguarda il mese di marzo 2021. Pertanto, in assenza di disposizioni transitorie particolari, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 e valido fino al 30 aprile 2021. 2.3.   Lo scopo della prestazione ponte COVID, definito all’art. 1 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021 - che tra l’altro è rimasto invariato in occasione della modifica del 31 maggio 2021 -, è quello di sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali (cpv. 2). La prestazione ha carattere straordinario e temporaneo (cpv. 3). Dal Messaggio N. 7906 del

E. 7 ottobre 2020 relativo alla prestazione ponte COVID a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus emerge che: " La prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e cantonale di sicurezza sociale ed agli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi sul territorio. Essa è limitata nel tempo e persegue l’obiettivo di ristabilire l’indipendenza finanziaria per i lavoratori che si trovano temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus, tramite un aiuto puntuale e mirato che copra il fabbisogno e le necessità contingenti. (…). L’aiuto straordinario e limitato nel tempo è finalizzato ad evitare l’aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni assistenziali. Si ritiene inoltre che la misura potrebbe permettere di superare una fase di difficoltà e di recuperare la propria autonomia finanziaria.” (p.to.2.1.1.) L’art. 3 del Decreto urgente prevede le condizioni materiali da adempiere per avere diritto alla prestazione: "

a) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento sono stati domiciliati ed effettivamente dimoranti nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta; c) il richiedente è dipendente oppure indipendente e non ha ancora raggiunto l’età ordinaria di pensionamento;

d) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione, assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni complementari all’AVS/AI rispettivamente non beneficiano di ogni genere di indennità ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);

e) il reddito da lavoro lordo del richiedente è inferiore rispetto a quello del mese di febbraio

2020. Per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l’importo del fatturato;

f) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai parametri di cui all’art. 4.” Sono, quindi, esclusi dalla prestazione ponte COVID i beneficiari di prestazioni sociali (di sostegno ai redditi e di complemento), quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni complementari AVS/AI (PC AVS/AI) nonché i beneficiari di ogni genere di indennità ai sensi della LADI. Ad ogni richiedente è richiesto di autocertificare mensilmente il fatto di non beneficiare delle prestazioni citate. Tramite il formulario di richiesta della prestazione il richiedente autorizza inoltre il Comune a richiedere ai Servizi competenti l’eventuale percezione di prestazioni sociali ai sensi dell'art. 3 lett. d) del Decreto legislativo urgente (cfr. Messaggio N. 7906 p.to 2.1.1). Le condizioni economiche sono elencate all’art. 4: " 1 Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento è inferiore a:

a) 17’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 1 persona;

b) 25’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 2 persone;

c) 30’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 3 persone;

d) 35’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 4 persone;

e) 40’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 5 persone;

f) 4’000 franchi per ogni persona supplementare dell’unità di riferimento. 2 Il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta. Per la sostanza immobiliare è applicabile l’ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato. 3 Quali redditi computabili si considerano:

a) il reddito lordo da lavoro;

b) ogni altra entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;

c) al reddito è aggiunta la sostanza netta (senza considerare un’eventuale sostanza netta dell’abitazione primaria), dedotti 20’000 franchi per ogni persona che compone l’unità di riferimento. 4 Sono riconosciute le seguenti spese:

a) gli oneri sociali dovuti;

b) la spesa per l’alloggio (pigione e spese accessorie mensili);

c) i premi per l’assicurazione contro le malattie;

d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.” Ne discende che dal profilo economico il richiedente ha diritto alla prestazione ponte COVID se il reddito disponibile suo e dei membri dell’unità di riferimento (costituita da tutte le persone che compongono l’economia domestica; art. 2) – corrispondente alla somma dei redditi computabili (cfr. art. 4 cpv. 3) dedotta la somma delle spese riconosciute (cfr. art. 4 cpv. 4) – al momento della richiesta (cfr. art. 4 cpv. 1) è inferiore a una determinata soglia calcolata a seconda del numero delle persone che compongono l’unità di riferimento (cfr. art. 4 cpv. 1). Il sistema di determinazione del diritto si ispira a quello delle prestazioni armonizzate Laps, come evidenziato nel Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2, il quale precisa: " (…) vengono ripresi dalla Laps il concetto di unità di riferimento (UR) e il metodo di calcolo, e meglio nel senso che il diritto è dato se il reddito disponibile annuo del richiedente e dei membri dell'UR (differenza fra redditi e spese) è inferiore ad una determinata soglia, definita a dipendenza del numero dei membri dell'UR medesima. Il principio di calcolo prevede di calcolare il reddito computabile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute (oneri sociali, spese per l'alloggio e premi di assicurazione malattia, alimenti dovuti e pagati). Considerato il carattere straordinario e temporaneo della prestazione, i parametri (UR; redditi e spese) sono però stati semplificati per agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile. Diversamente dalla Laps, l'UR corrisponde all'economia domestica, cioè alle persone che vivono nella medesima economia domestica. Per quanto concerne gli alimenti, si sottolinea che quale spesa sono considerati solo quelli effettivamente pagati e non quelli dovuti de jure, cioè per sentenza o convenzione. Analogamente alla Laps, i parametri previsti dal Decreto legislativo sono annuali; se il diritto è dato, la prestazione è poi convertita in mensilità (annuale diviso per 12). Diversamente dalle prestazioni Laps, la prestazione non è ricorrente ed è valida solo per il mese di diritto: ciò significa che gli interessati devono chiederla ogni volta e per ogni mese di diritto deve essere effettuato lo specifico calcolo di fabbisogno. (…)” Anche nel Rapporto 7906R del 12 gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze p.to 4 è stato evidenziato che il calcolo del diritto alla prestazione ponte COVID è ispirato alle prestazioni armonizzate Laps ma con parametri propri (redditi, spese, soglie) e una forte semplificazione del sistema di calcolo per agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile. Ai sensi dell’art. 6 del Decreto urgente valido dal 1° marzo 2021 l’importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 1’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di riferimento e 500 franchi al mese per ogni ulteriore componente (cpv. 1). La prestazione, a carattere mensile, può essere concessa al massimo tre volte nel periodo di durata del presente decreto legislativo (cpv. 2). Giova rilevare che l’art. 6 è stato modificato il 31 maggio 2021 retroattivamente dal 1° maggio 2021 e attualmente prevede che l’importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di riferimento e 800 franchi al mese per ogni ulteriore componente (cpv. 1). La prestazione può essere concessa mensilmente (cpv. 2; BU 22/2021 del 4 giugno2021 pag. 180). In proposito dal Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 relativo alla modifica del decreto legislativo urgente concernente la Prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus p.to 4.2 si evince: " L’esperienza maturata nelle prime settimane suggerisce di adeguare l’importo unitario degli aiuti erogati ed escludere la limitazione temporale (max 3 mesi) prevista in precedenza. L’importo massimo mensile di 1'000 franchi (più 500 franchi per ogni membro aggiuntivo) non ha talvolta permesso di far fronte in modo efficace alle lacune di reddito risultanti dalle analisi delle richieste. La modifica del limite massimo non comporta però un raddoppio automatico degli importi unitari erogati, che saranno ancora stabiliti in base al calcolo del fabbisogno e limitati entro la lacuna di reddito. (…)” L’art. 8 del Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021, che non è stato oggetto di cambiamenti nel maggio 2021, riguardo al finanziamento enuncia che la prestazione è finanziata in ragione del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune che, come visto (cfr. consid. 2.1.), è l’autorità competente a esaminare la richiesta di prestazione ponte COVID e a decidere in merito (cfr. art. 5). Eventuali prestazioni supplementari concesse dal Comune sono interamente a suo carico (cpv. 1). I l Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa trimestralmente l’anticipo effettuato dal Comune (cpv. 2). Nel Messaggio N. 7906 al p.to 2.1.3 relativamente alla competenza dei Comuni è stato indicato che: " Considerato il ruolo centrale dei Comuni per la loro prossimità ai cittadini e quale garanzia di equità nell’intervento sul territorio, è loro attribuita l'esecuzione della prestazione. Ai Comuni compete dunque la determinazione del diritto alla prestazione, in quanto la conoscenza del territorio e la vicinanza ai cittadini permette loro di disporre di maggiori strumenti per conoscere le situazioni personali, potendo così offrire anche un orientamento ed una consulenza mirati. Per agevolare l’attività comunale saranno forniti dal Cantone gli strumenti di gestione necessari, quali il formulario di richiesta, i documenti di rendicontazione, il modello di decisione e una mini guida. (…)” 2.4.   Nella presente evenienza l’Ufficio Intervento sociale del Comune di CO 1 ha negato a RI 1 la prestazione ponte COVID per il mese di marzo 2021, poiché il reddito disponibile della sua unità di riferimento supera il limite previsto dal Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021 che per una persona sola corrisponde a fr. 17'000.-- annui (cfr. doc. A3; consid. 1.2.; 2.3.). Nel relativo conteggio l’amministrazione ha tenuto conto, da una parte, a titolo di redditi computabili, di un reddito da lavoro di fr. 1'489.95 mensili, dell’entrata inerente alla pigione concernente la casa di sua proprietà data in locazione ai genitori di fr. 1'650.--, oltre a fr. 200.-- mensili quali spese accessorie, nonché della sostanza netta il cui importo desunto dalla decisione di tassazione 2019 è tuttavia negativo (fr. 579'033 totale attivi – fr. 786'800 passivi; cfr. doc. 11 - fr. 207'767.--). Dall’altra, ha computato quali spese gli oneri sociali, il premio dell’assicurazione malattia e la spesa per l’alloggio concernente l’appartamento preso in locazione dalla ricorrente (cfr. doc. A1; V). L’insorgente ha contestato il calcolo dell’Ufficio Intervento sociale, sollevando obiezione in particolare circa la mancata presa in considerazione del fatto che nell’ultimo anno siano entrati soltanto 8 affitti anziché 12, il mancato computo quale spesa degli oneri ipotecari di fr. 17'399.-- annui, necessari per il conseguimento del reddito proveniente dall’affitto dai genitori, nonché il conteggio di fr. 200.-- quale entrata quando invece si tratta di spese accessorie (cfr. doc. I; VII consid.1.4.). 2.5.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva che ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 del Decreto urgente del 26 gennaio 2021, quali redditi computabili al fine di determinare il diritto o meno alla prestazione ponte COVID, vanno considerati il reddito lordo da lavoro (lett. a) e ogni altra entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni (lett. b). Il reddito da lavoro computato dall’amministrazione di fr. 1'490.-- mensili non è stato contestato dall’insorgente la quale, nella sua proposta di calcolo, ha tenuto conto del medesimo importo (cfr. doc. I). Per quanto attiene alla voce “ogni altra entrata” (art. 4 cpv. 3 lett. b) la parte resistente ha conteggiato la pigione di fr.1'650.-- al mese e le spese accessorie di fr. 200.-- mensili risultanti dal contratto di locazione concluso il 2 gennaio 2012 dalla ricorrente, in qualità di locatore, con i propri genitori, quali conduttori, e relativo alla casa di __________ composta di “3 locali, oltre a cucina, sala da bagno, doppio servizio, WC separato per complessivi m2 120 m3 360 (…) posteggio scoperto 1 coperto + piscina + prato” (cfr. doc. 10) Il concetto “ogni altra entrata” risulta essere piuttosto generico. Al riguardo va osservato che è vero che, ritenuto il carattere straordinario e temporaneo della prestazione ponte COVID, i parametri (UR, redditi e spese) sono stati semplificati rispetto alla Laps per agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile (cfr. consid. 2.4.). È altrettanto vero, però, che il sistema di determinazione del diritto si ispira a quello contemplato dalla Laps (consid. 2.4.). Non va d’altronde dimenticato che l’art. 12 del Decreto urgente del 26 gennaio 2021, concernente il diritto suppletorio, prevede che, per quanto non disposto nel presente decreto legislativo, sono applicabili le disposizioni della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) e del relativo regolamento. L’art. 12 in vigore dal 1° maggio 2021 ha mantenuto lo stesso tenore. È stata unicamente sostituita “legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps)” da “LAPS”. Ex art. 6 cpv. 1 lett. a Laps il reddito computabile è costituito, tra l’altro, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT). L’art. 20 cpv. 1 lett. a della Legge tributaria (LT) enuncia che è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento. Dalle “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2020 delle persone fisiche” p.to 5 pag. 18 emerge che sono da dichiarare gli affitti e le pigioni ricevuti, incluso l’ammontare della riduzione della pigione accordata al portinaio o all’amministratore come retribuzione e tutti i versamenti dei locatari per spese accessorie che eccedono le spese effettive (cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPF/2020/Istruzioni_PF.pdf ). In relazione ai redditi della sostanza immobiliare, il canone di locazione si considera realizzato, finché perdura il contratto, nel momento in cui diviene esigibile (cfr. sentenza 80.2016.102, 80.2016.103 emanata il 10 novembre 2017 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello - CDT - consid. 1.3.; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 19 ad art. 21 LIFD, p. 527 e giurisprudenza citata; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3 a ediz., Zurigo 2016, n. 69 ad art. 41 LIFD, p. 798). Il TCA non ignora che l’art. 4 cpv. 3 lett. b del Decreto urgente del 26 gennaio 2021 all’espressione “ogni altra entrata” aggiunge “compresi gli alimenti percepiti”. Tuttavia, in primo luogo, il decreto stesso si riferisce esplicitamente agli alimenti. Il Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2 sottolinea, del resto, unicamente a proposito della spesa riguardante gli alimenti che sono considerati solo quelli effettivamente pagati e non quelli dovuti de jure , cioè per sentenza o convenzione. In secondo luogo, anche la LT, alla quale rinvia la Laps - applicata quale diritto suppletorio per la prestazione ponte COVID -, sancisce all’art. 22 lett. f che sono imponibili gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale. La dottrina sottolinea che, dal punto di vista del creditore del contributo di mantenimento, a differenza di quanto previsto per i canoni di locazione, perché esso sia assoggettato all’imposta sul reddito non è sufficiente che sia fondato su di una sentenza o una convenzione, ma si richiede anche che sia effettivamente stato pagato. Se, nonostante la scadenza, il pagamento è stato trascurato, non si giustifica l’assoggettamento all’imposta (cfr. Locher, op. cit., n. 61 e 70 ad art. 23 LIFD, pp. 598 e 601;  Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 57 ad art. 210 LIFD, p. 1429 ; Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht unter Berücksichtigung der steuer- und zivilrechtlichen Auswirkungen des neuen Scheidungsrechts, Zurigo, 2000, p. 149; anche BVR 2005 p. 555 consid. 4.3.2). Alcuni cantoni subordinano pertanto la deduzione degli alimenti alla prova del loro effettivo versamento (cfr. Holtz, Steuerrechtliche Folgen der Ehescheidung, Berna/Stoccarda, 1989, p. 133; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter , Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2 a ediz., Zurigo, 2006, n. 95 ad § 50, p. 635). In proposito cfr. sentenza 80.2007.37 emessa dalla CDT il 10 aprile 2008 consid. 2.3. Ne discende che ai fini della determinazione della prestazione ponte COVID le pigioni derivanti da propria sostanza immobiliare, contrariamente agli alimenti, vanno computate quale reddito indipendentemente dal fatto che siano effettivamente versate. Ad ogni modo asserendo che “nell’ultimo anno i miei genitori non hanno potuto pagare tutti gli affitti hanno pagato soltanto 8 mesi su 12” (cfr. doc. I), la ricorrente, che peraltro non ha debitamente comprovato la propria affermazione, nemmeno pretende che al momento della richiesta della prestazione ponte COVID nel mese non percepiva alcun canone locativo. A ragione, dunque, l’Ufficio Intervento sociale ha preso in considerazione, tra i redditi, la pigione di fr. 1'650.-- mensili. Per quanto attiene, invece, alle spese accessorie, come visto sopra, fiscalmente devono essere dichiarati tutti i versamenti dei locatari per spese accessorie che eccedono le spese effettive. In concreto le spese accessorie ammontano a fr. 200.-- al mese. Considerata l’abitazione di 3 locali, più cucina e servizi per 120 m2, oltre alla piscina e al prato (cfr. doc. A4), l’importo delle spese accessorie risulta proporzionato ai costi effettivi che derivano direttamente dall’utilizzo dell’immobile. Di conseguenza, a prescindere dalla convenzione del 2014 secondo cui la ricorrente avrebbe rinunciato all’incasso delle spese accessorie, siccome il padre si assume i costi della manutenzione del giardino e della fornitura di gasolio (cfr. doc. A4) - peraltro prodotta soltanto in sede di ricorso, come rettamente rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. V) -, le spese accessorie di fr. 200.-- mensili non vanno considerate quale entrata e non devono perciò essere computate nel calcolo volto a determinare il diritto alla prestazione ponte COVID. 2.6.   Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 4 cpv. 4 Decreto urgente del 26 gennaio 2021 – che fa capo in ogni caso a parametri propri rispetto alla Laps (cfr. consid. 2.3.; Rapporto 7906R del 12 gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze al p.to 4) – contempla una lista esaustiva di spese, e meglio gli oneri sociali dovuti, la spesa per l’alloggio (pigione e spese accessorie mensili), i premi per l’assicurazione contro le malattie e gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati. Anche il Messaggio N. 7906 del 7 ottobre p.to 2.1.2, quando indica che il principio di calcolo prevede di determinare il reddito computabile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute, elenca specificatamente gli oneri sociali, le spese per l'alloggio, i premi di assicurazione malattia e gli alimenti dovuti e pagati (cfr. consid. 2.4.). In simili condizioni non presta il fianco a critiche il mancato computo degli interessi ipotecari relativi all’immobile di __________ nel calcolo della prestazione ponte COVID effettuato dall’amministrazione per il mese di marzo 2021. Non va d’altronde dimenticato che la prestazione ponte COVID è una misura introdotta nel Cantone Ticino di carattere straordinario e limitata nel tempo (cfr. art. 1 cpv. 3 del Decreto urgente; consid. 2.3.). Per completezza va rilevato che dal 1° maggio 2021 l’art. 4 cpv. 4 lett. b) del Decreto urgente prevede che la spesa per l’alloggio corrisponde per gli inquilini alla pigione e alle spese accessorie mensili, mentre per i proprietari agli interessi ipotecari sull’abitazione primaria. Con la modifica del Decreto urgente, quindi, solo comunque per l’abitazione primaria possono essere dedotti gli interessi ipotecari. 2.7.   Alla luce di tutto quanto esposto gli atti vanno rinviati all’Ufficio Intervento sociale del Comune di CO 1 perché determini nuovamente il diritto della ricorrente alla prestazione ponte COVID per il mese di marzo 2021, effettuando il relativo calcolo senza computare le spese accessorie di fr. 200.-- al mese contemplate nel contratto di locazione concluso con i propri genitori nel 2012. È comunque utile sottolineare che giusta l’art. 6 del Decreto urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021 l’importo della prestazione corrisponde in ogni caso alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità. Da questo profilo l’art. 6 è rimasto invariato anche nella versione valida dal 1° maggio 2021. 2.8.   In ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e per quanto non stabilito da questa legge valgono, in particolare, le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art.

E. 11 Decreto legislativo urgente concernente le prestazioni ponte COVID; 31 Lptca ). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi .” L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “ La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)” ). Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto il ricorso è del 15 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni ponte COVID per le quali il legislatore cantonale non ha previsto di prelevare le spese e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, la presente procedura è esente da spese.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
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Incarto n.42.2021.35

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Lugano

5 luglio 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 21 aprile 2021 emanata da

Comune di CO 1,

in materia di prestazione ponte COVID

ritenuto,in fatto

in diritto

Inoltre il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su reclamo deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (in casu: 21 aprile 2021; cfr. STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 1.1.STF 8C_102/2018 del 21 marzo 2018 consid. 6.3.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti