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42.2020.37

Negate a ric. (dip. e indip.) IPG Corona per quarantena (10 IG), poiché da certificati medici emerge IL al 100% per malattia. Diritto però a IPG Corona quale indip. da 17.3 a 16.9.20 (caso di rigore). Cassa riconosce IPG dopo la risposta = proposta. Importo IPG non oggetto vertenza

Ticino · 2021-02-08 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2.L’art. 6 Lptca stabilisce che:

“1L’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato.

2Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.

3Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione.”

L'art. 53 cpv. 3 LPGA prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

L'art. 58 cpv. 1 PA ha un tenore analogo.

Per costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013 consid.3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", in RJN 1984, pag. 23).

La riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).

La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (cfr. STF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.;U. Kieser, ATSG Kommentar, 4. Edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90 ad art. 53 pag. 988).

L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid.1; DTF 130 V 138 consid. 4.2.; U. Kieser, op. cit., n. 92 ad art. 53 pag. 988).

2.3.   Nel caso di specie dagli atti risulta che la Cassa, con decisione del 29 maggio 2020 confermata dalla decisione su opposizione dell’11 novembre 2020, ha negato alla ricorrente le indennità di perdita di guadagno Corona, in quanto nel periodo dal 12 marzo al 30 aprile 2020 era inabile al lavoro al 100%. La stessa, dunque, non essendo in buona salute, non ha interrotto l'attività per mettersi in quarantena (cfr. doc. A3-A5; consid. 1.1.-1.3.).

 Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. consid. 2.2.).

Nel caso in esame, il 10 dicembre 2020, il TCA ha assegnato alla Cassa 20 giorni per presentare la risposta al ricorso dell’insorgente dell’8 dicembre 2020 (cfr. doc. II).

Il 28 dicembre 2020 la parte resistente ha presentato la propria risposta di causa, postulando la reiezione dell’impugnativa e precisando che in relazione a un eventuale diritto all’IPG Corona quale indipendente avrebbe emesso una separata decisione (cfr. doc. III; consid. 1.5.).

La Cassa ha poi comunicato alla ricorrente di avere stabilito l’indennità di perdita di guadagno Corona dal 17 marzo al 16 settembre 2020 per complessivi fr. 4'880.20 il 4 gennaio 2020 (cfr. doc. 7), ossia successivamente all’inoltro della risposta di causa.

Di conseguenza la causa, già a prescindere dalla questione di sapere se la comunicazione del 4 gennaio 2020 costituisca una decisione o meno, non va stralciata dai ruoli.

Ne discende che nella presente fattispecie oggetto del ricorso resta, in ogni caso, la decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 che ha confermato la decisione del 29 maggio 2020 con la quale la Cassa aveva negato all’insorgente il diritto a IPG Corona (cfr. STCA 38.2014.39 del 4 dicembre 2014 consid. 2.3.).

2.7.   Ledirettive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid.3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.9.   Nel formulario “Richiesta per l’indennità di perdita di guadagno Corona” la ricorrente ha, tuttavia, pure indicato di svolgere, parallelamente a due attività lavorative dipendenti, un’attività indipendente nel settore della consulenza e del coaching. La medesima, a mano, ha peraltro aggiunto “Richiesta per l’attività predominante come indipendente x il momento: resto a disposizione x ulteriori informazioni”(cfr. doc. 005).

La decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 impugnata che ha confermato il diniego delle indennità di perdita di guadagno Corona del 29 maggio 2020 deve, quindi, essere annullata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §    La decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 impugnata è annullata. §§ Alla ricorrente è riconosciuta l’indennità perdita di guadagno Corona conformemente a quanto indicato al consid. 2.9. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2020.37

rs

Lugano

8 febbraio 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 dicembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto,in fatto

La medesima, nel relativo formulario, ha specificato che il motivo della richiesta era l’interruzione dell’attività lucrativa a causa di misure di quarantena dal 12 marzo al 17 aprile 2020 (con la precisazione che tale data era da confermare definitivamente) ordinate dal medico. Alla fine del modulo l’interessata ha indicato a mano“Richiesta per l’attività predominante come indipendente x il momento: resto a disposizione x ulteriori informazioni”(cfr. doc. 005).

I certificati medici del 6, 14 e 20 aprile 2020 allestiti dalla dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, agli atti attestano che RI 1 è stata posta in quarantena per sospetto contagio dal 12 marzo al 30 aprile 2020 e che la stessa era inabile al lavoro al 100% (cfr. doc. 006-008).

1.2.   Il 29 maggio 2020 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito: Cassa) ha respinto la domanda“in quanto l’interruzione del lavoro è dovuta a malattia”(doc. 004).

Nella sua opposizione del 18 giugno 2020 RI 1 si è così espressa:

1.3.   Con decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 la Cassa ha confermato la precedente decisione, rilevando:

1.4.   Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale domanda“di considerare la sua richiesta d’indennità come indipendente per i 6 mesi in cui l’ordinanza è stata in vigore”.

1.5.   Nella sua risposta del 28 dicembre 2020 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, confermando quanto esposto nella decisione su opposizione in relazione al diniego dell’indennità di perdita di guadagno Corona a causa dell’interruzione dell’attività lucrativa a causa di misure di quarantena.

L’amministrazione ha inoltre asserito:

1.6.   L’11 gennaio 2021 la ricorrente ha presentato alcune osservazioni (cfr. doc. V+1).

in diritto

2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2.L’art. 6 Lptca stabilisce che:

“1L’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato.

2Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.

3Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione.”

L'art. 53 cpv. 3 LPGA prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

L'art. 58 cpv. 1 PA ha un tenore analogo.

Per costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013 consid.3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", in RJN 1984, pag. 23).

La riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).

La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (cfr. STF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.;U. Kieser, ATSG Kommentar, 4. Edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90 ad art. 53 pag. 988).

L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid.1; DTF 130 V 138 consid. 4.2.; U. Kieser, op. cit., n. 92 ad art. 53 pag. 988).

2.3.   Nel caso di specie dagli atti risulta che la Cassa, con decisione del 29 maggio 2020 confermata dalla decisione su opposizione dell’11 novembre 2020, ha negato alla ricorrente le indennità di perdita di guadagno Corona, in quanto nel periodo dal 12 marzo al 30 aprile 2020 era inabile al lavoro al 100%. La stessa, dunque, non essendo in buona salute, non ha interrotto l'attività per mettersi in quarantena (cfr. doc. A3-A5; consid. 1.1.-1.3.).

 Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. consid. 2.2.).

Nel caso in esame, il 10 dicembre 2020, il TCA ha assegnato alla Cassa 20 giorni per presentare la risposta al ricorso dell’insorgente dell’8 dicembre 2020 (cfr. doc. II).

Il 28 dicembre 2020 la parte resistente ha presentato la propria risposta di causa, postulando la reiezione dell’impugnativa e precisando che in relazione a un eventuale diritto all’IPG Corona quale indipendente avrebbe emesso una separata decisione (cfr. doc. III; consid. 1.5.).

La Cassa ha poi comunicato alla ricorrente di avere stabilito l’indennità di perdita di guadagno Corona dal 17 marzo al 16 settembre 2020 per complessivi fr. 4'880.20 il 4 gennaio 2020 (cfr. doc. 7), ossia successivamente all’inoltro della risposta di causa.

Di conseguenza la causa, già a prescindere dalla questione di sapere se la comunicazione del 4 gennaio 2020 costituisca una decisione o meno, non va stralciata dai ruoli.

Ne discende che nella presente fattispecie oggetto del ricorso resta, in ogni caso, la decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 che ha confermato la decisione del 29 maggio 2020 con la quale la Cassa aveva negato all’insorgente il diritto a IPG Corona (cfr. STCA 38.2014.39 del 4 dicembre 2014 consid. 2.3.).

2.7.   Ledirettive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid.3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.9.   Nel formulario “Richiesta per l’indennità di perdita di guadagno Corona” la ricorrente ha, tuttavia, pure indicato di svolgere, parallelamente a due attività lavorative dipendenti, un’attività indipendente nel settore della consulenza e del coaching. La medesima, a mano, ha peraltro aggiunto “Richiesta per l’attività predominante come indipendente x il momento: resto a disposizione x ulteriori informazioni”(cfr. doc. 005).

La decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 impugnata che ha confermato il diniego delle indennità di perdita di guadagno Corona del 29 maggio 2020 deve, quindi, essere annullata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§    La decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 impugnata è annullata.

§§ Alla ricorrente è riconosciuta l’indennità perdita di guadagno Corona conformemente a quanto indicato al consid. 2.9.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti