Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell8 settembre 2015).
nel merito
2.2.Lart. 6 Lptca stabilisce che:
1Lautorità amministrativa può, fino allinvio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato.
2Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.
3Questultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione.
L'art. 53 cpv. 3 LPGA prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
L'art. 58 cpv. 1 PA ha un tenore analogo.
Per costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013 consid.3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", in RJN 1984, pag. 23).
La riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (cfr. STF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.;U. Kieser, ATSG Kommentar, 4. Edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90 ad art. 53 pag. 988).
L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anchessa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid.1; DTF 130 V 138 consid. 4.2.; U. Kieser, op. cit., n. 92 ad art. 53 pag. 988).
2.3. Nel caso di specie dagli atti risulta che la Cassa, con decisione del 29 maggio 2020 confermata dalla decisione su opposizione dell11 novembre 2020, ha negato alla ricorrente le indennità di perdita di guadagno Corona, in quanto nel periodo dal 12 marzo al 30 aprile 2020 era inabile al lavoro al 100%. La stessa, dunque, non essendo in buona salute, non ha interrotto l'attività per mettersi in quarantena (cfr. doc. A3-A5; consid. 1.1.-1.3.).