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42.2019.9

USSI non può ritornare su propria decisione su reclamo emessa nel 2017 cresciuta in giudicato incontestata con cui ha riconosciuto alla ricorrente soltanto il pagamento del premio cassa malati. Aut. amm. non può essere obbligata a riconsiderare la dec. e non sono adempiute le condiz. della revisione

Ticino · 2019-06-17 · Italiano TI
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Sachverhalt

nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione

I nuovi mezzi di prova devono essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (cfr.STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (cfr.STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.;DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr.DTF 127 V 353 consid. 5b).

2.11.   Riguardo alla revisione processuale giova, inoltre, rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag. 145 segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A.

Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung,inR. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 291).

L’Alta Corte ha ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.

I termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.

Alla PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).

Per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale quale costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2). La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las). Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las). Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia: " Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1) Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)." Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi: " La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale." L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI. 2.5.   L'art. 20 Las definisce le prestazioni speciali come segue: " Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a)   spese di formazione;

b)   franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c)   determinate assicurazioni;

d)   misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e)   spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f)    spese di collocamento in istituto;

g)   spese di sepoltura. (cpv. 1) Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2) Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3). A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)" Va osservato che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione, arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15 febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97). In proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo 2013 (mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014) , p.to 2.3. è stato indicato: " (…) si coglie occasione di introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito. Questa modifica legale non comporta cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa. Essa sancisce di fatto nella Legge sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei principi di legalità e parità di trattamento. (…)” Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.). Dal Messaggio del 15 ottobre 2004 sul preventivo 2005 del Consiglio di Stato risulta comunque una prassi, tuttora valida, più restrittiva per le prestazioni speciali giusta l’art. 20 Las. In particolare le deroghe di cui all’art. 20 cpv. 2 Las non sono più applicate, se non in situazioni eccezionali, come ad esempio nel caso di famiglie numerose con difficoltà a reperire un alloggio o di persone molto problematiche (cfr. Messaggio n. 5589 p.to 10.2.2.3; STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_401/2011 del 9 giugno 2011). 2.6.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’USSI, con decisione del 2 agosto 2017, ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni assistenziali richieste il 12/17 luglio 2017 e tendenti alla copertura dei premi cassa malati dal 2015 (cfr. doc. 559; 562-571), ritenendo che il suo centro degli interessi non fosse nel Cantone Ticino (cfr. doc. 526). A seguito del reclamo della ricorrente con cui ha contestato la mancata assunzione dei premi di cassa malati (cfr. doc. 376), l’amministrazione, il 30 ottobre 2017, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha riconosciuto alla medesima il pagamento dei premi LAMal dal 2015 (cfr. doc. 348; 352), rilevando: " (…) dopo adeguata rivalutazione, si giudica non sufficientemente accertata l’assenza dal Ticino nel periodo interessato, e, ritenuto che la prestazione assistenziale è una prestazione cantonale, nel caso di specie non si giustifica di non riconoscere la prestazione richiesta, vale a dire i premi dell’assicurazione malattia obbligatoria, nella misura in cui non siano già coperti dal sussidio del premio di cassa malati di cui l’interessata beneficia. (…)” (Doc. 370) La decisione su reclamo del 30 ottobre 2017 è cresciuta in giudicato incontestata. I premi cassa malati sono stati assunti dall’assistenza sociale anche per il periodo novembre 2017 – luglio 2018 (cfr. doc. 344; 264; 252; 241). La ricorrente, nel mese di agosto 2018, ha postulato il riconoscimento di prestazioni assistenziali arretrate a far tempo dal dicembre 2014 (cfr. consid. 1.1.-1.2.). L’USSI, con decisione del 10 agosto 2018 confermata dalla decisione su reclamo del 12 dicembre 2018, ha respinto la richiesta dell’insorgente, indicando che i suoi diritti connessi all’assistenza sociale sono già stati stabiliti con la decisione su reclamo del 30 ottobre 2017 cresciuta in giudicato (cfr. doc. A1; consid. 1.1.). In simili condizioni risulta che l’USSI, con la decisione su reclamo impugnata, non è implicitamente entrata in materia in merito a un’eventuale riconsiderazione o revisione del provvedimento del 30 ottobre 2017. 2.7.   L’art. 1 Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) prevede che: " 1 La legge ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone. 2 Essa sostiene l’integrazione sociale.” Secondo l’art. 2 cpv. 1 Laps sono prestazioni sociali ai sensi della Laps, tra l’altro, le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale. L’art. 2 cpv. 2 Laps enuncia che la Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 definisce in quale misura le disposizioni di cui agli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 vengono applicate alle prestazioni assistenziali. Ne discende che l’art. 24 Laps, concernente la revisione e la riconsiderazione, è invece applicabile alle prestazioni assistenziali. Giusta l’art. 24 della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): " 1 Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. 2 L’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:

a) era manifestamente errata,

b) la rettifica ha una notevole importanza. 3 L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.” Dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince, segnatamente, che: " Il nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della riconsiderazione. Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè se l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Competente a procedere alla revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc . La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps non deve essere confusa con l’istituto della revisione periodica o straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps. L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece dell’istituto della riconsiderazione, prevedendo che l’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di importanza notevole. La riconsiderazione di una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso. Competente a procedere alla revisione ( recte: riconsiderazione ) è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps la riconsiderazione ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di modifica, cioè ex nunc e pro futuro .” 2.8.   Come esposto sopra, l’art. 24 Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA. L'art. 53 LPGA enuncia che: " Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. (cpv. 1) L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2) L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)" I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.). 2.9.   Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti). Al riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1). Inoltre va osservato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia da parte dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo. Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011). 2.10.   Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA). Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute all'istante (cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353 consid. 5b; DTF 122 V 134 e seg.; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; ). Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione I nuovi mezzi di prova devono essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura. Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.). In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b). 2.11.   Riguardo alla revisione processuale giova, inoltre, rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag. 145 segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A. Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 291). L’Alta Corte ha ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in giudicato. I termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA. Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA. Alla PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2). Al riguardo cfr. pure DTF 143 V 105; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011. 2.12.   In concreto, come visto, la decisione su reclamo del 30 ottobre 2017, con la quale l’USSI ha riconosciuto alla ricorrente l’assunzione del premio della cassa malati già dal 2015 (cfr. doc. 370), è cresciuta in giudicato incontestata. L’amministrazione non può, pertanto, ritornare sulla stessa a meno che non siano adempiute le condizioni della revisione processuale o della riconsiderazione. Riguardo all’istituto della riconsiderazione deve essere ribadito, però, da una parte, che l’autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento e, dall’altra, che il rifiuto di entrare in materia da parte dell’amministrazione confrontata con una richiesta di riconsiderazione di una propria decisione non può essere contestato né tramite l’inoltro di un’opposizione, rispettivamente di un reclamo, né davanti all’autorità giudiziaria (cfr. consid. 2.5.; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; DTF 133 V 50). Il TCA non è perciò legittimato a valutare se sono dati i requisiti per una riconsiderazione della decisione su reclamo del 30 ottobre 2017. Il ricorso, da questo profilo, è conseguentemente irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015). 2.13.   Nel caso di specie nemmeno si giustifica la revisione della decisione su reclamo del 30 ottobre 2017 passata in giudicato. In effetti non risultano fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente rispetto a quella stabilita con il provvedimento in questione (cfr. consid. 2.10.). Nel ricorso l’insorgente ha fondato la propria pretesa di prestazioni assistenziali arretrate a far tempo dal 2014, in particolare, facendo riferimento alla STF 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 di cui chiede l’esecuzione (cfr. doc. I; consid. 1.2.). Con la STF 2C_204/2017 - allegata all’impugnativa (cfr. doc. A2) - l’Alta Corte ha confermato la revoca del permesso di dimora UE/AELS di cui, quale cittadina italiana, era titolare dal 28 maggio 2014 per esercitare un’attività lucrativa dipendente, decisa il 27 febbraio 2015 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino e avallata dal Consiglio di Stato il 7 ottobre 2015, come pure dal Tribunale cantonale amministrativo il 9 gennaio 2017. In tale giudizio la nostra Massima Istanza ha menzionato il fatto che l’insorgente ha dovuto far capo all’assistenza pubblica a partire da settembre 2014 e ne postulava ancora l’erogazione (cfr. consid. B; 4). Inoltre il TF ha deciso che il ricorso contro la revoca del permesso di dimora è infondato, osservando in particolare che: " (…) Come ben rilevato dal Tribunale cantonale amministrativo, a prescindere dal fatto che la ricorrente è nata in Svizzera e qui vi ha vissuto per la prima parte della sua vita, lasciando poi volontariamente il nostro Paese, il suo più recente soggiorno in Svizzera è stato globalmente di breve durata e la sua integrazione non è riuscita, dato che da anni non lavora ed è a carico della pubblica assistenza da molto tempo. Un suo trasferimento nella zona di confine, dove ha già vissuto e studiato anche in passato e dove lingua, cultura e stile di vita sono pressoché identici ai nostri, risulta pertanto esigibile, non essendo nemmeno escluso che lei possa ottenere un permesso G UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, qualora nel frattempo avesse trovato un lavoro. (…)” (La sottolineatura è della redattrice) Tuttavia l’Alta Corte, con il giudizio 2C_204/2017, si è chinata unicamente, quale ultima istanza di ricorso, sulla correttezza della revoca del permesso di dimora. Non ha, per contro, ordinato alcunché, nemmeno indirettamente, all’autorità competente in materia di assistenza sociale a favore della ricorrente. Ne discende che la sentenza 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 non consente di rivedere la decisione su reclamo del 30 ottobre 2017, né di comunque sovvertire l’esito della presente vertenza. 2.14.   Questa Corte evidenzia poi che l’art. 61 cpv. 2 Las prevede sì che l’autorità competente può, per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano. Tuttavia, giusta l’art. 5 Reg.Las, la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata a tre mesi . Va altresì osservato che la concessione di prestazioni retroattive rappresenta una facoltà dell’amministrazione. La possibilità contemplata dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali retroattive limitatamente a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n. 5250 attinente alla modifica della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad art. 61; Messaggio aggiuntivo n. 5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b). L’assistenza sociale non ha come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di permettere al beneficiario di prestazioni assistenziali di far fronte a necessità contingenti. In una sentenza 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010, pubblicata in DTF 136 I 129 il Tribunale federale, a tale proposito, ha puntualizzato che: " (…) 1.3 Enfin, l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels. Elle ne peut en principe servir à amortir des dettes. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Ainsi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (WOLFFERS, op. cit., p. 152; HÄNZI, op. cit., p. 137).” Al riguardo vedi pure STF 8C_75/2014 del 16 luglio 2014; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015; STF 8C_521/2010 del 27 settembre 2010 consid. 7.1, pubblicata in DTF 136 V 351. È vero che l’Alta Corte, nella DTF 136 I 129, ha indicato che al principio dell’esclusione dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale possono essere ammesse delle eccezioni, tuttavia il TF ha specificato che delle deroghe possono essere prese in considerazione allorché il mancato pagamento di debiti potrebbe comportare una nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento dell’assistenza sociale potrebbe porre rimedio. In concreto l’insorgente non ha fatto valere nessuna spesa concreta che sarebbe rimasta inevasa e che potrebbe ingenerare una nuova situazione d’urgenza finanziaria (cfr. STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.6.-2.7.). 2.15.   Va, infine, rilevato che l’art. 5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che: " 1 Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone. 2 Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati. 3 Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.” Nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS - è competente il Cantone di domicilio se la persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4, 20 LAS). Per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale quale costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS). In proposito cfr. STCA 42.2018.17 del 10 settembre 2018 (il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_707/2018 del 22 ottobre 2018) e STCA 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017 (il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_190/2017 del 28 agosto 2017). In concreto nei confronti della ricorrente, alla quale è stato ritirato il permesso di dimora (cfr. consid. 2.13.; doc. A2: STF 2C_204/2017 del 12 giugno 2018; STF 2F_13/2018 del 10 agosto 2018, citata nel giudizio del TCA del 28 marzo 2019 - cfr. consid. 1.8. -, con cui, oltre a ritenere inammissibile l’istanza di ricusazione del giudice Seiler, è stata respinta la domanda di revisione della STF 2C_204/2017 del 12 giugno 2018), l’Ufficio della migrazione di Bellinzona, il 22 giugno 2018, ha emesso una decisione di allontanamento in cui è stata fissata la data del 22 luglio 2018 quale ultimo termine per lasciare la Svizzera (cfr. doc. VI3). L'istanza del 10 settembre 2018 con cui l’insorgente ha chiesto il rilascio di un (nuovo) permesso di dimora UE/AELS (cfr. STF 2C_121/2019 del 25 febbraio 2019 consid. A, citata nel giudizio del TCA del 28 marzo 2019; cfr. consid. 1.8.) è stata peraltro respinta dalla Sezione della popolazione il 10 ottobre 2018. Nel dicembre 2018 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto, in quanto ammissibili, le istanze di ricusa di se stesso e del Consiglio di Stato e ha dichiarato inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso il ricorso contro la decisione del 10 ottobre 2018 trasmettendo gli atti al Consiglio di Stato per competenza e per decisione nel merito (cfr. STF 2C_121/2019 del 25 febbraio 2019 consid. B). Con sentenza 2C_121/2019 del 25 febbraio 2019 l’Alta Corte ha respinto il ricorso della ricorrente contro il giudizio cantonale citato. Il TF ha confermato la reiezione, nella misura della sua ammissibilità, dell’istanza di ricusa, unico oggetto di disamina, la trasmissione del ricorso al Consiglio di Stato per competenza e decisione di merito non essendo state contestate. Infine con sentenza 2F_6/2019 del 21 marzo 2019 la nostra Massima Istanza ha respinto, in quanto ammissibile, la domanda di revisione della STF 2C_121/2019. Di conseguenza la richiesta di prestazioni assistenziali della ricorrente deve in ogni caso essere disattesa, non avendo la stessa domicilio o dimora assistenziale nel Cantone Ticino. 2.16.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su reclamo del 12 dicembre 2018 deve essere confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2019.9

rs

Lugano

17 giugno 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2019 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 12 dicembre 2018 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto,in fatto

in diritto

"Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a)   spese di formazione;

b)   franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c)   determinate assicurazioni;

d)   misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e)   spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f)    spese di collocamento in istituto;

g)   spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

Va osservato che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione, arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15 febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).

In proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo alPreventivo 2013 (mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014), p.to 2.3. è stato indicato:

"(…) si coglie occasione di introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.

Questa modifica legale non comporta cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.

Essa sancisce di fatto nella Legge sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei principi di legalità e parità di trattamento. (…)”

Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

"1La legge ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone.

2Essa sostiene l’integrazione sociale.”

(cpv. 1)

In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute all'istante(cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353 consid. 5b; DTF 122 V 134 e seg.; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti;).

Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione

I nuovi mezzi di prova devono essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (cfr.STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (cfr.STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.;DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr.DTF 127 V 353 consid. 5b).

2.11.   Riguardo alla revisione processuale giova, inoltre, rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag. 145 segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A.

Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung,inR. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 291).

L’Alta Corte ha ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.

I termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.

Alla PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).

Per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale quale costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti