Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell8 settembre 2015).
nel merito
L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:
"1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
2.3. Lart. 11 Lptca (cfr. art. 33 cpv. 3 Las; consid. 2.2.) prevede:
Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui allart. 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dallufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anchenel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove lassicurato doveva prevedere linvio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
ll Tribunale federale ha, altresì, puntualizzato che la possibilità concessa dalla Posta ai suoi clienti di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permette di posticipare a piacimento il momento della notificazione, determinante ad esempio per il computo dei termini ricorsuali, che interviene per legge al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna (cfr. STF 6F_7/2015 del 21 aprile 2015 consid. 5).
In proposito cfr. anche STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.2.).
Linvio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che latto entri nella sua sfera dazione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.4.Chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che i relativi atti possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr.STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.;DTF 127 I 31 consid.2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid.2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).
La giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la notificazione di un atto dellautorità, si assenta per unadurata prolungatadal suo indirizzo abituale conosciuto da questultima, senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare lautorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata allindirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).
Nel caso di assenza dibreve durata di qualche settimana è usuale avvertire lautorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dallautorità secondo il principio della buona fede, a meno che lassicurato non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.
Questa prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e lobbligo dellautorità di condurre la procedura diligentemente.
Se lassicurato, che sta aspettando lassegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone lamministrazione, cosicché questultima differisce lemissione della decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che lamministrazione venga informata anche di unassenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr. STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata in RtiD I-2005 Nr. 45 pag. 172 -177.
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano la notifica fittizia; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti, DTF 115 Ia 12 consid.4).
Se, tuttavia, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005;DTF 115 Ia 18consid. 4).
2.5. Dalla documentazione agli atti emerge che la decisione su reclamo dell11 aprile 2019 è stata spedita per plico raccomandato l11 aprile 2019 (cfr. doc. 6). Il 12 aprile 2019 nella buca delle lettere della ricorrente è stato depositato il relativo invito di ritiro (cfr. doc. 6).
La decisione su reclamo contestata non è, tuttavia, mai stata ritirata dallinteressata, la quale, invece, il 15 aprile 2019 ha inoltrato alla Posta lordine di prolungare il termine di ritiro (online; cfr. doc. 6: tracciamento dellinvio da cui risulta che la richiesta è stata elaborata da __________).
La scadenza del termine è stata quindi prorogata dalla Posta al 10 maggio 2019 (cfr. doc. 6; 10).
LUfficio postale di __________, decorso il termine di ritiro prolungato fino al 10 maggio 2019, il 15 maggio 2019 ha rinviato al mittente la Raccomandata dell11 aprile 2019, in quanto non ritirata (cfr. doc. 6; 8; 9).
La decisione su reclamo dell11 aprile 2019 è poi stata rispedita per posta semplice dallUSSI alla ricorrente il 22 maggio 2019 (cfr. doc. 7).
Dalla documentazione agli atti non risulta, infatti, che la ricorrente abbia avvisato anticipatamente, né successivamente alla sua partenza, lautorità competente dellassenza di aprile-maggio 2019 dal suo domicilio di __________, indicando il nominativo di un rappresentante designato ad agire a suo nome e per suo conto o perlomeno chiedendo di attendere il proprio rientro prima di emettere il provvedimento in questione (se lassenza fosse durata soltanto qualche settimana; cfr. consid. 2.4.).
Lultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni, che definisce il giorno in cui ha luogo la notifica di una decisione spedita per raccomandata (in casu l11 aprile 2019) ma non ritirata, corrisponde nel caso in esame al 19 aprile 2019.
La circostanza che il 22 maggio 2019 la decisione su reclamo dell11 aprile 2019 sia stata nuovamente spedita allinsorgente dallUSSI mediante posta semplice si rivela, nella presente fattispecie, ininfluente, benché il secondo invio sia avvenuto prima della scadenza del termine originario per interporre ricorso (28 maggio 2019, come verrà precisato in seguito).
A tale invio è stata allegata una lettera dellamministrazione datata 22 maggio 2019, in cui è stato indicato:
Tutto ben considerato, dunque, in casu la buona fede dellinsorgente non può essere tutelata (cfr. consid. 2.4.).
Risulta, di conseguenza, che il termine di trenta giorni per ricorrere contro la decisione su reclamo dell11 aprile 2019, notificata alla ricorrente il 19 aprile 2019, ha iniziato a decorrere, tenuto conto della sospensione dei termini per le ferie giudiziarie pasquali (Pasqua caduta questanno il 21 aprile 2019; cfr. art. 11 Lptca; 38 cpv. 4 LPGA; consid. 2.3.; STF 9C_307/2019 del 29 maggio 2019), lunedì 29 aprile 2019 ed è scadutomartedì 28 maggio 2019.
Entro questa data, dunque, linsorgente avrebbe dovuto consegnare limpugnativa a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero.
Consegnato alla Posta, per contro, solo l11 giugno 2019 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di invio raccomandato), il ricorso della ricorrente si rivela tardivo.
Limpugnativa di RI 1 è, perciò, tardiva.
Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.).
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
Lassenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid.2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid.1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid.2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.8. Nel caso di speciequesta Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su reclamo dell11 aprile 2019.
In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile linoltro tardivo del ricorso.
In particolare il generico riferimento a motivi famigliari - non meglio precisati, né documentati - che avrebbero costretto la ricorrente ad assentarsi dal proprio domicilio di __________ e che quindi le avrebbero impedito di ritirare la Raccomandata dell11 aprile 2019 (cfr. doc I; VI) non è sufficiente a giustificare il ritardo con il quale è stata impugnata la decisione su reclamo dell11 aprile 2019.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente La segretaria Daniele Cattaneo Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.42.2019.22
rs
Lugano
30 luglio 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso dell11 giugno 2019 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell11 aprile 2019 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto,in fatto
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sullorganizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell8 settembre 2015).
nel merito
L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:
"1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
2.3. Lart. 11 Lptca (cfr. art. 33 cpv. 3 Las; consid. 2.2.) prevede:
Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui allart. 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dallufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anchenel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove lassicurato doveva prevedere linvio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
ll Tribunale federale ha, altresì, puntualizzato che la possibilità concessa dalla Posta ai suoi clienti di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permette di posticipare a piacimento il momento della notificazione, determinante ad esempio per il computo dei termini ricorsuali, che interviene per legge al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna (cfr. STF 6F_7/2015 del 21 aprile 2015 consid. 5).
In proposito cfr. anche STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.2.).
Linvio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che latto entri nella sua sfera dazione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.4.Chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che i relativi atti possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr.STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.;DTF 127 I 31 consid.2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid.2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).
La giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la notificazione di un atto dellautorità, si assenta per unadurata prolungatadal suo indirizzo abituale conosciuto da questultima, senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare lautorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata allindirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).
Nel caso di assenza dibreve durata di qualche settimana è usuale avvertire lautorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dallautorità secondo il principio della buona fede, a meno che lassicurato non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.
Questa prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e lobbligo dellautorità di condurre la procedura diligentemente.
Se lassicurato, che sta aspettando lassegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone lamministrazione, cosicché questultima differisce lemissione della decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che lamministrazione venga informata anche di unassenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr. STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata in RtiD I-2005 Nr. 45 pag. 172 -177.
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano la notifica fittizia; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti, DTF 115 Ia 12 consid.4).
Se, tuttavia, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005;DTF 115 Ia 18consid. 4).
2.5. Dalla documentazione agli atti emerge che la decisione su reclamo dell11 aprile 2019 è stata spedita per plico raccomandato l11 aprile 2019 (cfr. doc. 6). Il 12 aprile 2019 nella buca delle lettere della ricorrente è stato depositato il relativo invito di ritiro (cfr. doc. 6).
La decisione su reclamo contestata non è, tuttavia, mai stata ritirata dallinteressata, la quale, invece, il 15 aprile 2019 ha inoltrato alla Posta lordine di prolungare il termine di ritiro (online; cfr. doc. 6: tracciamento dellinvio da cui risulta che la richiesta è stata elaborata da __________).
La scadenza del termine è stata quindi prorogata dalla Posta al 10 maggio 2019 (cfr. doc. 6; 10).
LUfficio postale di __________, decorso il termine di ritiro prolungato fino al 10 maggio 2019, il 15 maggio 2019 ha rinviato al mittente la Raccomandata dell11 aprile 2019, in quanto non ritirata (cfr. doc. 6; 8; 9).
La decisione su reclamo dell11 aprile 2019 è poi stata rispedita per posta semplice dallUSSI alla ricorrente il 22 maggio 2019 (cfr. doc. 7).
Dalla documentazione agli atti non risulta, infatti, che la ricorrente abbia avvisato anticipatamente, né successivamente alla sua partenza, lautorità competente dellassenza di aprile-maggio 2019 dal suo domicilio di __________, indicando il nominativo di un rappresentante designato ad agire a suo nome e per suo conto o perlomeno chiedendo di attendere il proprio rientro prima di emettere il provvedimento in questione (se lassenza fosse durata soltanto qualche settimana; cfr. consid. 2.4.).
Lultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni, che definisce il giorno in cui ha luogo la notifica di una decisione spedita per raccomandata (in casu l11 aprile 2019) ma non ritirata, corrisponde nel caso in esame al 19 aprile 2019.
La circostanza che il 22 maggio 2019 la decisione su reclamo dell11 aprile 2019 sia stata nuovamente spedita allinsorgente dallUSSI mediante posta semplice si rivela, nella presente fattispecie, ininfluente, benché il secondo invio sia avvenuto prima della scadenza del termine originario per interporre ricorso (28 maggio 2019, come verrà precisato in seguito).
A tale invio è stata allegata una lettera dellamministrazione datata 22 maggio 2019, in cui è stato indicato:
Tutto ben considerato, dunque, in casu la buona fede dellinsorgente non può essere tutelata (cfr. consid. 2.4.).
Risulta, di conseguenza, che il termine di trenta giorni per ricorrere contro la decisione su reclamo dell11 aprile 2019, notificata alla ricorrente il 19 aprile 2019, ha iniziato a decorrere, tenuto conto della sospensione dei termini per le ferie giudiziarie pasquali (Pasqua caduta questanno il 21 aprile 2019; cfr. art. 11 Lptca; 38 cpv. 4 LPGA; consid. 2.3.; STF 9C_307/2019 del 29 maggio 2019), lunedì 29 aprile 2019 ed è scadutomartedì 28 maggio 2019.
Entro questa data, dunque, linsorgente avrebbe dovuto consegnare limpugnativa a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero.
Consegnato alla Posta, per contro, solo l11 giugno 2019 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di invio raccomandato), il ricorso della ricorrente si rivela tardivo.
Limpugnativa di RI 1 è, perciò, tardiva.
Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.).
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
Lassenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid.2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid.1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid.2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.8. Nel caso di speciequesta Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su reclamo dell11 aprile 2019.
In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile linoltro tardivo del ricorso.
In particolare il generico riferimento a motivi famigliari - non meglio precisati, né documentati - che avrebbero costretto la ricorrente ad assentarsi dal proprio domicilio di __________ e che quindi le avrebbero impedito di ritirare la Raccomandata dell11 aprile 2019 (cfr. doc I; VI) non è sufficiente a giustificare il ritardo con il quale è stata impugnata la decisione su reclamo dell11 aprile 2019.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni