Erwägungen (1 Absätze)
E. 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.
17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali
possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)."
Ex art. 19
Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
2.4. Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti emerge che RI 1 è coniugato con __________, nata __________.
Dalla loro unione il __________ 2017 è nata la figlia __________. Con la
famiglia __________ vive anche __________, nata nel 2009 da una precedente
relazione della moglie dell’insorgente. __________, padre di __________, deve
corrisponderle, a titolo di alimenti, la somma di Euro 420 al mese,
conformemente a quanto stabilito dal Tribunale di __________ (__________) nel
luglio 2013 (cfr. doc. 31; 32; 33; 45; 65).
Il ricorrente è pure padre
di __________, nato il __________ 2011 dalla convivenza con __________. Dal “
Contratto
per l’obbligo di mantenimento e le relazioni personali
” approvato il 15
ottobre 2012 dalla Commissione tutoria __________ sede di __________ - Ovest
risulta che l’insorgente si è impegnato a versare alla madre di Davide, quale contributo
alimentare per quest’ultimo l’importo di fr. 800 al mese sino al 6° anno di
età, di fr. 900 dal mese successivo al compimento dei 6 anni fino ai 12 anni e
di fr. 1'000 dal mese successivo al compimento del 12° anno fino alla
conclusione di un periodo formativo adeguato, in ogni caso almeno fino al
raggiungimento della maggiore età (cfr. doc. 69-70).
Il ricorrente, dopo aver
svolto l’apprendistato di commercio e aver lavorato, dal 1996 al 2007, quale
impiegato d’ufficio, dal 2007 al 2011 ha svolto l’attività di pubbliche
relazioni per __________ del centro di __________ e dal 2011 al 2016 “
indipendente
pubbliche relazioni e pubblicità c/o __________ e vari __________ e clienti
privati
” (cfr. doc. 77),
Nel dicembre 2016 gli è
stato negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° dicembre 2016, in
quanto
“dal 2011 ha sempre esercitato un’attività indipendente e quindi nei
4 anni precedenti la sua iscrizione non è in grado di comprovare almeno 12 mesi
di attività dipendente o un motivo di esonero”
(cfr. doc. 81).
Un’ulteriore annuncio per
il collocamento ha avuto luogo con effetto dal 20 ottobre 2017, ma la Cassa
cantonale di disoccupazione non ha potuto definire un eventuale diritto a
seguito della mancata consegna della necessaria documentazione (cfr.doc. 79;
80; 83).
__________, nel 1999, ha
conseguito la maturità __________. Dal 2000 al 2002 ha lavorato presso un
centro estetico in Italia e dal 2003 al 2012 è stata attività in diversi negozi,
in particolare dal 2007 al 2012 in profumerie di __________ e __________. A __________
era responsabile del punto vendita __________, nonché consulente di bellezza e
truccatrice. Nel 2010 la medesima ha frequentato un corso di __________ a __________
e dal 2011 al 2013 l’Accademia __________ di __________.
Dal 2013 al 2018 ha
lavorato quale consulente di bellezza e make-up artist per __________ presso __________
a __________ (cfr. doc. 143).
La Sezione del lavoro -
Ufficio delle misure attive (UMA), con decisione del 12 novembre 2018, ha
concesso a __________ - il cui suo primo termine quadro per la riscossione
delle prestazioni si estende dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2020 (cfr. doc.
V1) - 60 indennità giornaliere speciali ai sensi dell’art. 71a LADI dal 12
novembre 2018 al 3 febbraio 2019 per l’avvio di un’attività indipendente (cfr.
doc. 141) che si sarebbe occupata di:
"
gestire
uno studio di onicotecnica per il trattamento mani (manicure e pedicure)
ricostruzione unghie;
Servizio di make-up, tintura ciglia e
sopracciglia, corsi di trucco;
Consulenza mirata e vendita di prodotti cosmetici
e affini.” (Doc. 91)
Nella “Relazione progetto
imprenditoriale” allestita nel gennaio 2019 dalla __________ di __________ in
conformità al mandato conferitole dall’__________ in collaborazione con l’UMA
(cfr. doc. 90-91) è stato indicato che:
"
(…)
1.7 Concorrenza
La concorrenza è forte ed è rappresentata,
in particolare, da estetiste che operano nello stesso settore.
La caratteristica che diversifica la
prestazione della candidata nei confronti degli altri operatori è data dal
servizio a domicilio. Quest’opportunità garantisce al cliente di ottenere lo
stesso servizio senza i disagi legati agli spostamenti con il vantaggio di
poter usufruire di un’assistenza e una cura personalizzati.
La tipologia del servizio pertanto,
presuppone un rapporto cliente/fornitore molto personalizzato che si basa sulla
fiducia e sulla fidelizzazione. Sarà il compito principale della neo-imprenditrice
riuscire ad instaurare questo tipo di rapporto con i propri clienti in modo da
superare la concorrenza standard di mercato.
1.8 Ubicazione società
La signora __________ ha individuato la
sede della ditta individuale presso il proprio domicilio a Lugano, tuttavia,
come già specificato il servizio verrà effettuato presso il domicilio dei
clienti e presso altri operatori del settore che metteranno a disposizione le
loro strutture.
1.9 Inizio attività
L’inizio dell’attività è previsto per il 04.02.2019.”
(Doc. 92)
Da tale documento si
evince pure che la cifra d’affari per il 2019 è stata determinata da __________
in fr. 28'000 annui,
“… considerando un tasso orario medio ponderato di
CHF/h 40 con un’occupazione prevista del 40% (che corrisponde a 2 clienti
giornalieri) (…). Lo “stipendio” netto mensile del titolare della ditta individuale
previsto per la neo imprenditrice sarà di CHF 600. Lo stipendio crescerà poi
proporzionalmente con la crescita della cifra d’affari”
(Doc. 93)
La __________ ha precisato
che per
“stipendio”
è da intendersi il reddito minimo da raggiungere e
che tale dato è stato stabilito dalla neo imprenditrice (cfr. doc. 93: nota 1).
Le indennità di
disoccupazione speciali sono state corrisposte durante la fase di progettazione
dell’attività menzionata fino al 1° febbraio 2019 (nel mese di gennaio 2019 per
un importo pari a fr. 4'045.15 comprensivo degli assegni per i figli; cfr. doc.
137). Per il periodo successivo la Cassa non ha più versato prestazioni, in
quanto la moglie dell’insorgente ha manifestato, terminata la fase di
progettazione, l’intenzione di intraprendere l’attività indipendente. Dal 3
febbraio 2019 è stato del resto annullato il nominativo di __________ dalla
banca dati COLSTA (cfr. doc. 136; 139).
La moglie del ricorrente è
stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG quale
indipendente a partire dal 1° febbraio 2019 (cfr. doc. 135).
Nel mese di marzo 2019
l’insorgente ha postulato la concessione di prestazioni assistenziali (cfr.
doc. 37; 38)
Nel formulario Laps
“Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente”, firmato
da __________ il 1° marzo 2019, è stato precisato che il reddito annuo come
indipendente al 100% annunciato all’AVS per il 2019 è di fr. 10'000, come pure
il reddito annuo netto stimato per l’anno in corso (cfr. doc. 134).
L’11 marzo 2019 il Comune
di __________ ha formulato un preavviso negativo
“… poiché la moglie ha
evidentemente rinunciato ad un possibile reddito, stralciandosi dalla disoccupazione
ed aprendo un’attività poco redditizia”
(Doc. 31).
Con decisione del 29 marzo
2019 l’USSI ha negato al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali,
tenendo conto nel reddito computabile Las della somma di fr. 49'415.-- annui
corrispondenti alle indennità di disoccupazione a cui la moglie ha rinunciato
per intraprendere l’attività indipendente (cfr.doc. 22-25; consid. 1.1.).
L’insorgente, il 2 aprile
2019, ha interposto reclamo, osservando segnatamente che:
"
(…) Mia
moglie era in disoccupazione, aveva diritto ancora a qualche indennità, ma
tramite la collocatrice, tramite dei fiduciari selezionati dal Cantone e
tramite l’ufficio delle misure attive, è stato ritenuto il suo progetto di
mettersi indipendente e “provarci”.
Anche dall’ufficio AVS le hanno dato
l’attestato come lavoratrice indipendente.
Tutt’ora dunque mia moglie è stata
stralciata dal sistema Colsta (disoccupazione) in quanto ritenuta valida la sua
volontà di provare l’attività indipendente, ma ben consci che i primi mesi (lo
potete vedere dal business plan che i fiduciari del Cantone hanno allestito),
mia moglie al massimo arrivava a guadagnare se le andava bene 600.- chf, cosa
che per ora non è ancora avvenuta purtroppo. (…)” (Doc. 19)
Il provvedimento del 29
marzo 2019 è stato confermato con decisione su reclamo del 25 aprile 2019 (cfr.
doc. A; consid. 1.1.).
__________ si è nuovamente
iscritta in disoccupazione a far tempo dal 29 aprile 2019, dichiarando di
ricercare un impiego al 50% quale venditrice di profumeria, truccatrice e
commessa di vendita.
La Sezione del lavoro, con
decisione del 27 maggio 2019, l’ha ritenuta inidonea al collocamento, in quanto
non disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste
da un datore di lavoro (cfr. doc. V1).
Dal provvedimento della
Sezione del lavoro emerge:
"
(…)
3. Nel caso concreto,
dopo aver beneficiato dal 12.11.2018 al 08.02.2019 di indennità giornaliere
speciali ed aver annullato la propria iscrizione in disoccupazione il
03.02.2019 avendo potuto avviare la propria attività indipendente quale
estetista indipendente (dapprima presso la propria abitazione e, a partire dal
aprile 2019 presso uno studio locato in __________ (v. Audizione personale __________
del 22.05.2019 D/R 3 e 6)), in data 29.04.2019 si è riannunciata in
disoccupazione, nella misura del 50%, a causa di difficoltà finanziarie che si
riscontrano in avvio di un’attività indipendente (v. Audizione personale __________
del 22.05.2019 D/R 8).
La Signora __________
in occasione sempre del verbale di audizione ha pure dichiarato:
“… Sì
confermo quanto scritto con lettera del 02.05.2019 dove indicavo che mi è
difficile dare una disponibilità, poi chiaramente parlando con il mio
consulente del personale abbiamo dovuto trovare una soluzione”
(v.
Audizione personale __________ del 22.05.2019, D/R 10) ed infine
“… No, non
sono assolutamente disposta ad abbandonare l’attività anche perché ho appena
aperto un mio locale e inizia ad incrementarsi il lavoro
” (v. Audizione
personale __________ del 22.05.2019 D/R 11). (…)” (Doc. V1 pag. 3)
2.5. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto che nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.
2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.2.). Da tale principio risulta che l’erogazione
di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente
non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale
oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni
volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid.
8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005
pag. 30, DTF 137 V 143 consid.
3.7.1.; Disposizioni COSAS del
2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed.
Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha
rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è
possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona
non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite
un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente
assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore
professionale.
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha,
poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Nella
STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché
il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
Con giudizio 8C_138/2016
del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale
federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da
attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della
prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle
rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità
giornaliere. Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione
della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza
sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
D’altra parte, però, il
diritto all’aiuto in situazioni di bisogno giusta l’art. 12 Cost. fed. – che non
persegue lo scopo di garantire un reddito minimo, ma unicamente quanto indispensabile
ad assicurare la sopravvivenza (vitto, alloggio, abbigliamento e cure
medico-sanitarie di base; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130
I 366) – non può essere decurtato o negato nemmeno nel caso in cui la persona
nel bisogno sia responsabile della sua situazione, a meno che si sia
confrontati con un abuso di diritto (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017
consid. 8.1.; 8.2.; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134
I 65).
Nella sentenza 8C_92/2007
del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65, appena citata, l’Alta Corte
ha stabilito che a torto era stata negata l’assistenza sociale a una persona
che aveva rinunciato ai propri beni in favore dei figli. In quel caso di specie
è stato deciso che, non essendo dato un abuso di diritto manifesto, non poteva
essere intaccato il minimo esistenziale garantito dall’art. 12 Cost.
L’assistenza sociale
costituisce, del resto, l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF
8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del
14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF
8C_5/2008 del 5 maggio 2008).
2.6. Il TCA ritiene, inoltre,
utile evidenziare che il progetto di attività indipendente della moglie del
ricorrente nell’ambito dell’__________ e make-up è stato approvato dall’UMA,
visto che la medesima ha potuto beneficiare di 60 indennità speciali ex art.
71a segg. LADI (cfr. doc. 141; consid. 2.4.).
Secondo l'art. 71a cpv. 1
LADI, relativo al sostegno ai fini del promovimento dell’attività lucrativa
indipendente, l'assicurazione può sostenere assicurati che intendono
intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole, mediante il
versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione
di tale attività.
Giusta l’art. 71d cpv. 1
LADI al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione
dell’ultima indennità giornaliera, l’assicurato deve informare il servizio
competente se intraprende un’attività lucrativa indipendente.
Al riguardo giova
osservare che l’art. 30 cpv. 1 lett. g LADI prevede che l’assicurato è sospeso
dal diritto all’indennità se durante la fase di progettazione ha ricevuto
indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in
grado per colpa sua di intraprendere un’attività lucrativa indipendente (cfr.
STCA 38.2002.41 del 25 novembre 2002).
È altresì utile rilevare
che la Prassi LADI PML emanata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO),
in relazione al sostegno a un’attività indipendente ai p.ti K74 e K75 prevede:
"
K74
L’assicurato che si
reiscrive alla disoccupazione e chiede nuovamente di beneficiare delle
prestazioni dell'AD non può percepire un GI nell’ambito del progetto
sovvenzionato. L'attività deve essere abbandonata in via definitiva.
K75
Per contro per analogia alla Prassi LADI ID B238,
l’assicurato che ha lasciato completamente la disoccupazione grazie al SAI e
che constata che la sua attività indipendente può essere svolta soltanto a
tempo parziale, può iscriversi nuovamente alla disoccupazione per la
percentuale della capacità lavorativa che non utilizza per la sua attività
indipendente. Prima che la disposizione di cui alla K75 possa essere applicata
è necessario un certo periodo di tempo. Il servizio cantonale deve esaminare i
motivi che hanno portato al fallimento dell'uscita completa dalla
disoccupazione quando l’assicurato aveva deciso di lanciarsi nell’attività
indipendente dopo la fase di progettazione. In questo caso vanno applicate le
prescrizioni previste alla Prassi LADI ID B238
Di conseguenza, la Prassi LADI ID B268 non è più applicabile in
tal caso.”
2.7. __________, quando il suo
nominativo è stato annullato dal sistema COLSTA con effetto dal 3 febbraio 2019
(cfr. doc. 139), aveva terminato la fase di progettazione della propria
attività indipendente, realizzata grazie alle prestazioni LADI di cui agli art.
71a segg. LADI, e aveva iniziato a intraprendere la stessa.
In simili condizioni, per
stabilire se rettamente oppure no l’USSI, nel calcolo delle prestazioni
assistenziali spettanti eventualmente a RI 1 da marzo 2019, abbia considerato
l’importo delle indennità di disoccupazione a cui sua moglie avrebbe avuto
diritto se fosse rimasta iscritta in disoccupazione alla ricerca di un impiego
quale dipendente invece di esercitare un’attività indipendente occorre
acclarare se nel caso di specie la decisione di avviare un’attività in proprio risulti
ragionevole o meno dal profilo economico.
Infatti la prospettiva di
un’attività lavorativa indipendente come estetista comportante un futuro
successo potrebbe giustificare un temporaneo deficit di entrate durante la fase
iniziale della stessa.
Tale prospettiva va
confrontata con le possibilità di conseguire un reddito che assicuri la sopravvivenza
in qualità di estetista dipendente (cfr. sentenza del Tribunale delle assicurazioni
del Canton San Gallo EL 2017/28 del 4 giugno 2018 in ambito di prestazioni
complementari, pubblicata in SVR 2018 EL Nr. 22 pag. 58-59, in cui è stato
confermato il computo di indennità di disoccupazione alle quali la moglie
dell’assicurato aveva rinunciato per esercitare un’attività indipendente quale
infermiera specializzata dopo la fase di progettazione in relazione alla quale
aveva beneficiato delle indennità speciali di cui agli art. 71a segg. LADI. La
decisione di mettersi in proprio non era risultata ragionevole dal profilo
economico rispetto alle possibilità di trovare un impiego quale dipendente in
tale settore. L’URC aveva, del resto, approvato la richiesta dell’interessata
di avviare un’attività indipendente in modo non proprio entusiasta).
Tale ponderazione
economicamente orientata tra la possibilità di conseguire un reddito che
garantisca il sostentamento in qualità di indipendente e quelle in qualità di
dipendente si giustifica d’altronde anche ponendo mente, da una parte, al
diritto all’aiuto in situazioni di bisogno contemplato all’art. 12 Cost. fed.
che non può essere decurtato o negato nemmeno nel caso in cui la persona nel
bisogno sia responsabile della sua situazione, a meno che si sia confrontati
con un abuso di diritto (cfr. consid. 2.5.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017
consid. 8.1.; 8.2.; STF
8C_92/2007
del 14 dicembre 2007, pubblicata in
DTF 134 I 65).
Dall’altra, al fatto che
l’assistenza sociale rappresenta l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo
(cfr. consid. 2.5.).
2.8. In concreto questo Tribunale
ritiene che la documentazione contenuta nell’incarto non consenta di risolvere la
questione di sapere se nel caso della moglie del ricorrente la creazione di
un’attività indipendente sia stata oppure no
economicamente
più
ragionevole rispetto alla ricerca di un impiego come dipendente.
La presente vertenza non
può, quindi, essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento
istruttorio.
La fattispecie deve essere
ulteriormente indagata dalla parte resistente, la quale nella procedura di reclamo
non ha esperito alcuna specifica indagine.
A proposito
dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per
analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra
Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
Le but de la procédure d'opposition est
d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant
l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée.
Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par
des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux
allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final
recherché (
ATF 125 V 188
consid.1b p. 191).
(…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007
consid. 3.2.)
Cfr. pure
STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza
9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre,
ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile
in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps –
ed
ha rilevato:
"
(…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto
da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che
avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr.
DTF 132 V 368
consid. 5 pag.
374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA 42.2016.28
del 30 novembre 2016 consid. 2.8.
Nel caso
concreto
si giustifica, di
conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 25 aprile 2019 e il
rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli
accertamenti
necessari per chiarire quanto sopra.
Il riferimento, formulato
dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. III), alla sentenza 42.2017.28
emessa da questo Tribunale il 18 luglio 2017, con cui è stato confermato il
diniego a prestazioni assistenziali richieste nel gennaio 2017, in quanto
andava tenuto conto delle indennità di disoccupazione che la moglie del
ricorrente (in disoccupazione dal 1° giugno 2015) avrebbe percepito se non
fosse stata ritenuta inidonea al collocamento dal 1° ottobre 2016 a seguito
dello svolgimento di un’attività indipendente quale massoterapista, non
permette peraltro di semplicemente negare a RI 1 il diritto a prestazioni
assistenziali senza un previo approfondimento della fattispecie .
In effetti nel caso
42.2017.28, a differenza della concreta evenienza, la moglie dell’insorgente
non aveva beneficiato di indennità giornaliere speciali ai sensi degli art. 71a
segg. LADI per la fase di progettazione della sua attività. Pertanto nessun
progetto di attività indipendente era stato autorizzato dall’UMA.
2.9. L’amministrazione
verificherà, interpellando le competenti autorità dell’assicurazione contro la disoccupazione,
in particolare l’URC di __________ e l’UMA, se vi fossero, considerati il
mercato del lavoro nel settore professionale di __________ e le sue precedenti
esperienze professionali, nonché la sua formazione (cfr. doc. 143; consid.
2.4.), delle possibilità concrete di reperire un impiego come dipendente nel
settore dell’__________ e make-up quale consulente, truccatrice, venditrice di
profumeria, commessa, e, nel caso di risposta affermativa, se le stesse fossero
buone o meno.
Andrà,
inoltre, appurato chi, mentre __________ era in disoccupazione (il primo termine
quadro per la riscossione delle prestazioni è iniziato il 1° giugno 2018; cfr.
consid. 2.4.; doc. V1) ha proposto di creare un’attività indipendente, e meglio
se gli organi chiamati ad applicare la LADI oppure l’interessata stessa (in tal
caso andrà accertata la reazione in particolare dell’URC e dell’UMA).
L’USSI sentirà, inoltre,
la moglie del ricorrente per acclarare, da un lato, i motivi per i quali il
rapporto di impiego presso il reparto di profumeria di __________, dove è stata
attiva dal 2013 al 2018 (cfr. doc. 143), non è continuato.
Dall’altro, per sapere
perché già dall’aprile 2019, nonostante le difficoltà finanziarie che hanno
condotto il marito a richiedere l’assistenza sociale nel marzo 2019, ha preso
in locazione uno studio, invece di esercitare, perlomeno inizialmente, la
propria attività di estetista indipendente al proprio domicilio e presso i clienti
come previsto nella “Relazione progetto imprenditoriale” del gennaio 2019 (cfr.
doc. 91, consid. 2.4.).
Al riguardo occorre
evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo
correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 16 Lptca; art. 43
cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF
115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:
in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove
(cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF
9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011
consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio
2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
2.10. L’USSI, dopo aver esperito le
indagini di cui sopra, determinerà se nel caso di specie la realizzazione e lo
sviluppo di un’attività indipendente fosse oppure no
economicamente
più
ragionevole rispetto alla ricerca di un impiego come dipendente, anche tenendo
conto del fatto che in relazione all’attività in proprio doveva ancora essere
perlomeno ampliato il giro di clienti, ciò che va a sfavore del conseguimento
di un reddito che garantisca il sostentamento in qualità di indipendente (cfr.
sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo EL 2017/28 del
4 giugno 2018, pubblicata in SVR 2018 EL Nr. 22 pag. 58-59).
In caso di migliori
prospettive dal profilo economico tramite l’esercizio di un’attività
indipendente da parte di __________, il diritto all’assistenza sociale del
ricorrente, a fare tempo dal mese di marzo 2019, andrà calcolato senza tenere
conto nel reddito computabile delle indennità di disoccupazione.
In proposito giova
rilevare che con sentenza 42.2016.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD
II-2007 N. 14 pag. 62 segg., il TCA ha stabilito che a una persona esercitante
una professione a titolo indipendente, la quale aveva beneficiato di un intervento
assistenziale temporaneo della durata di
sei mesi
a seguito
dell’asserita difficoltà momentanea riscontrata nella sua attività indipendente,
a ragione era stato negato il diritto al rinnovo delle prestazioni
assistenziali, in quanto la sopravvivenza economica della sua attività non era
per nulla presumibile. In effetti la relativa situazione finanziaria non era
concretamente cambiata, né era imminente un turnaround della stessa.
Questo Tribunale ha
precisato che tale soluzione risultava tanto più fondata alla luce del
carattere sussidiario dell’assistenza sociale rispetto alle prestazioni sociali
federali e cantonali, segnatamente rispetto alle indennità straordinarie di
disoccupazione previste dalla
Legge
sul rilancio
dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (sostegno agli indipendenti
disoccupati: art. 11 L-rilocc dal 1° gennaio 2016)
. A tale persona,
visto che era escluso il diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione
non avendo cessato la propria attività indipendente, andava a più forte ragione
negato un ulteriore aiuto sociale. Nemmeno, poi, poteva essere tutelata la sua
buona fede, poiché, anche nel caso in cui gli fosse stata fornita un’errata
informazione in merito al prolungamento delle prestazioni assistenziali, non si
vedeva quale comportamento a lui pregiudizievole avrebbe potuto adottare a
seguito di tale eventuale comunicazione. Da un lato, era suo dovere impegnarsi
comunque per permettere un miglioramento dell’andamento della propria
professione. Dall’altro, egli poteva in ogni tempo richiedere le indennità
straordinarie di disoccupazione (di cui possono beneficiare i disoccupati che
non hanno diritto a prestazioni della LADI), purché cessasse l’attività
indipendente.
Al riguardo cfr. pure
Direttive COSAS p.to H7.
Qualora, per contro, le
possibilità della moglie dell’insorgente di realizzare entrate sufficienti per
provvedere alle primarie necessità con un’attività indipendente siano state
minori rispetto a quelle di trovare un impiego quale dipendente nel suo ramo
professionale, andrà confermato il computo, nel conteggio della prestazione
assistenziale dal marzo 2019, delle indennità di disoccupazione che avrebbe
percepito se non avesse iniziato l’attività in proprio.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.42.2019.20
rs
Lugano
18 giugno 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2019 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 25 aprile 2019 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto,in fatto
in diritto
Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. lAlta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo unattività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell11 dicembre 2012 consid. 3.1. lAlta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare laiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 lassistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
"()
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr.DTF 132 V 368consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti