opencaselaw.ch

42.2019.20

Negate prestazioni computando ind. di disocc. alle quali moglie del ric. avrebbe rinunciato x svolgere attività indip. Rinvio atti a USSI x verificare se economic. + ragionevole eserc. di attività indip. come estetista (in tal caso calcolo AS avverrà senza ID) rispetto a un'attività dipendente

Ticino · 2019-06-18 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali

possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)."

Ex art. 19

Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

2.4.   Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che RI 1 è coniugato con __________, nata __________.

Dalla loro unione il __________ 2017 è nata la figlia __________. Con la

famiglia __________ vive anche __________, nata nel 2009 da una precedente

relazione della moglie dell’insorgente. __________, padre di __________, deve

corrisponderle, a titolo di alimenti, la somma di Euro 420 al mese,

conformemente a quanto stabilito dal Tribunale di __________ (__________) nel

luglio 2013 (cfr. doc. 31; 32; 33; 45; 65).

Il ricorrente è pure padre

di __________, nato il __________ 2011 dalla convivenza con __________. Dal “

Contratto

per l’obbligo di mantenimento e le relazioni personali

” approvato il 15

ottobre 2012 dalla Commissione tutoria __________ sede di __________ - Ovest

risulta che l’insorgente si è impegnato a versare alla madre di Davide, quale contributo

alimentare per quest’ultimo l’importo di fr. 800 al mese sino al 6° anno di

età, di fr. 900 dal mese successivo al compimento dei 6 anni fino ai 12 anni e

di fr. 1'000 dal mese successivo al compimento del 12° anno fino alla

conclusione di un periodo formativo adeguato, in ogni caso almeno fino al

raggiungimento della maggiore età (cfr. doc. 69-70).

Il ricorrente, dopo aver

svolto l’apprendistato di commercio e aver lavorato, dal 1996 al 2007, quale

impiegato d’ufficio, dal 2007 al 2011 ha svolto l’attività di pubbliche

relazioni per __________ del centro di __________ e dal 2011 al 2016 “

indipendente

pubbliche relazioni e pubblicità c/o __________ e vari __________ e clienti

privati

” (cfr. doc. 77),

Nel dicembre 2016 gli è

stato negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° dicembre 2016, in

quanto

“dal 2011 ha sempre esercitato un’attività indipendente e quindi nei

4 anni precedenti la sua iscrizione non è in grado di comprovare almeno 12 mesi

di attività dipendente o un motivo di esonero”

(cfr. doc. 81).

Un’ulteriore annuncio per

il collocamento ha avuto luogo con effetto dal 20 ottobre 2017, ma la Cassa

cantonale di disoccupazione non ha potuto definire un eventuale diritto a

seguito della mancata consegna della necessaria documentazione (cfr.doc. 79;

80; 83).

__________, nel 1999, ha

conseguito la maturità __________. Dal 2000 al 2002 ha lavorato presso un

centro estetico in Italia e dal 2003 al 2012 è stata attività in diversi negozi,

in particolare dal 2007 al 2012 in profumerie di __________ e __________. A __________

era responsabile del punto vendita __________, nonché consulente di bellezza e

truccatrice. Nel 2010 la medesima ha frequentato un corso di __________ a __________

e dal 2011 al 2013 l’Accademia __________ di __________.

Dal 2013 al 2018 ha

lavorato quale consulente di bellezza e make-up artist per __________ presso __________

a __________ (cfr. doc. 143).

La Sezione del lavoro -

Ufficio delle misure attive (UMA), con decisione del 12 novembre 2018, ha

concesso a __________ - il cui suo primo termine quadro per la riscossione

delle prestazioni si estende dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2020 (cfr. doc.

V1) - 60 indennità giornaliere speciali ai sensi dell’art. 71a LADI dal 12

novembre 2018 al 3 febbraio 2019 per l’avvio di un’attività indipendente (cfr.

doc. 141) che si sarebbe occupata di:

"

gestire

uno studio di onicotecnica per il trattamento mani (manicure e pedicure)

ricostruzione unghie;

Servizio di make-up, tintura ciglia e

sopracciglia, corsi di trucco;

Consulenza mirata e vendita di prodotti cosmetici

e affini.” (Doc. 91)

Nella “Relazione progetto

imprenditoriale” allestita nel gennaio 2019 dalla __________ di __________ in

conformità al mandato conferitole dall’__________ in collaborazione con l’UMA

(cfr. doc. 90-91) è stato indicato che:

"

(…)

1.7 Concorrenza

La concorrenza è forte ed è rappresentata,

in particolare, da estetiste che operano nello stesso settore.

La caratteristica che diversifica la

prestazione della candidata nei confronti degli altri operatori è data dal

servizio a domicilio. Quest’opportunità garantisce al cliente di ottenere lo

stesso servizio senza i disagi legati agli spostamenti con il vantaggio di

poter usufruire di un’assistenza e una cura personalizzati.

La tipologia del servizio pertanto,

presuppone un rapporto cliente/fornitore molto personalizzato che si basa sulla

fiducia e sulla fidelizzazione. Sarà il compito principale della neo-imprenditrice

riuscire ad instaurare questo tipo di rapporto con i propri clienti in modo da

superare la concorrenza standard di mercato.

1.8 Ubicazione società

La signora __________ ha individuato la

sede della ditta individuale presso il proprio domicilio a Lugano, tuttavia,

come già specificato il servizio verrà effettuato presso il domicilio dei

clienti e presso altri operatori del settore che metteranno a disposizione le

loro strutture.

1.9 Inizio attività

L’inizio dell’attività è previsto per il 04.02.2019.”

(Doc. 92)

Da tale documento si

evince pure che la cifra d’affari per il 2019 è stata determinata da __________

in fr. 28'000 annui,

“… considerando un tasso orario medio ponderato di

CHF/h 40 con un’occupazione prevista del 40% (che corrisponde a 2 clienti

giornalieri) (…). Lo “stipendio” netto mensile del titolare della ditta individuale

previsto per la neo imprenditrice sarà di CHF 600. Lo stipendio crescerà poi

proporzionalmente con la crescita della cifra d’affari”

(Doc. 93)

La __________ ha precisato

che per

“stipendio”

è da intendersi il reddito minimo da raggiungere e

che tale dato è stato stabilito dalla neo imprenditrice (cfr. doc. 93: nota 1).

Le indennità di

disoccupazione speciali sono state corrisposte durante la fase di progettazione

dell’attività menzionata fino al 1° febbraio 2019 (nel mese di gennaio 2019 per

un importo pari a fr. 4'045.15 comprensivo degli assegni per i figli; cfr. doc.

137). Per il periodo successivo la Cassa non ha più versato prestazioni, in

quanto la moglie dell’insorgente ha manifestato, terminata la fase di

progettazione, l’intenzione di intraprendere l’attività indipendente. Dal 3

febbraio 2019 è stato del resto annullato il nominativo di __________ dalla

banca dati COLSTA (cfr. doc. 136; 139).

La moglie del ricorrente è

stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG quale

indipendente a partire dal 1° febbraio 2019 (cfr. doc. 135).

Nel mese di marzo 2019

l’insorgente ha postulato la concessione di prestazioni assistenziali (cfr.

doc. 37; 38)

Nel formulario Laps

“Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente”, firmato

da __________ il 1° marzo 2019, è stato precisato che il reddito annuo come

indipendente al 100% annunciato all’AVS per il 2019 è di fr. 10'000, come pure

il reddito annuo netto stimato per l’anno in corso (cfr. doc. 134).

L’11 marzo 2019 il Comune

di __________ ha formulato un preavviso negativo

“… poiché la moglie ha

evidentemente rinunciato ad un possibile reddito, stralciandosi dalla disoccupazione

ed aprendo un’attività poco redditizia”

(Doc. 31).

Con decisione del 29 marzo

2019 l’USSI ha negato al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali,

tenendo conto nel reddito computabile Las della somma di fr. 49'415.-- annui

corrispondenti alle indennità di disoccupazione a cui la moglie ha rinunciato

per intraprendere l’attività indipendente (cfr.doc. 22-25; consid. 1.1.).

L’insorgente, il 2 aprile

2019, ha interposto reclamo, osservando segnatamente che:

"

(…) Mia

moglie era in disoccupazione, aveva diritto ancora a qualche indennità, ma

tramite la collocatrice, tramite dei fiduciari selezionati dal Cantone e

tramite l’ufficio delle misure attive, è stato ritenuto il suo progetto di

mettersi indipendente e “provarci”.

Anche dall’ufficio AVS le hanno dato

l’attestato come lavoratrice indipendente.

Tutt’ora dunque mia moglie è stata

stralciata dal sistema Colsta (disoccupazione) in quanto ritenuta valida la sua

volontà di provare l’attività indipendente, ma ben consci che i primi mesi (lo

potete vedere dal business plan che i fiduciari del Cantone hanno allestito),

mia moglie al massimo arrivava a guadagnare se le andava bene 600.- chf, cosa

che per ora non è ancora avvenuta purtroppo. (…)” (Doc. 19)

Il provvedimento del 29

marzo 2019 è stato confermato con decisione su reclamo del 25 aprile 2019 (cfr.

doc. A; consid. 1.1.).

__________ si è nuovamente

iscritta in disoccupazione a far tempo dal 29 aprile 2019, dichiarando di

ricercare un impiego al 50% quale venditrice di profumeria, truccatrice e

commessa di vendita.

La Sezione del lavoro, con

decisione del 27 maggio 2019, l’ha ritenuta inidonea al collocamento, in quanto

non disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste

da un datore di lavoro (cfr. doc. V1).

Dal provvedimento della

Sezione del lavoro emerge:

"

(…)

3. Nel caso concreto,

dopo aver beneficiato dal 12.11.2018 al 08.02.2019 di indennità giornaliere

speciali ed aver annullato la propria iscrizione in disoccupazione il

03.02.2019 avendo potuto avviare la propria attività indipendente quale

estetista indipendente (dapprima presso la propria abitazione e, a partire dal

aprile 2019 presso uno studio locato in __________ (v. Audizione personale __________

del 22.05.2019 D/R 3 e 6)), in data 29.04.2019 si è riannunciata in

disoccupazione, nella misura del 50%, a causa di difficoltà finanziarie che si

riscontrano in avvio di un’attività indipendente (v. Audizione personale __________

del 22.05.2019 D/R 8).

La Signora __________

in occasione sempre del verbale di audizione ha pure dichiarato:

“… Sì

confermo quanto scritto con lettera del 02.05.2019 dove indicavo che mi è

difficile dare una disponibilità, poi chiaramente parlando con il mio

consulente del personale abbiamo dovuto trovare una soluzione”

(v.

Audizione personale __________ del 22.05.2019, D/R 10) ed infine

“… No, non

sono assolutamente disposta ad abbandonare l’attività anche perché ho appena

aperto un mio locale e inizia ad incrementarsi il lavoro

” (v. Audizione

personale __________ del 22.05.2019 D/R 11). (…)” (Doc. V1 pag. 3)

2.5.   Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto che nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.

2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.2.). Da tale principio risulta che l’erogazione

di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente

non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale

oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni

volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid.

8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005

pag. 30, DTF 137 V 143 consid.

3.7.1.; Disposizioni COSAS del

2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed.

Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha

rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è

possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona

non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite

un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente

assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore

professionale.

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha,

poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

Con giudizio 8C_138/2016

del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale

federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da

attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della

prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle

rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità

giornaliere. Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione

della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza

sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

D’altra parte, però, il

diritto all’aiuto in situazioni di bisogno giusta l’art. 12 Cost. fed. – che non

persegue lo scopo di garantire un reddito minimo, ma unicamente quanto indispensabile

ad assicurare la sopravvivenza (vitto, alloggio, abbigliamento e cure

medico-sanitarie di base; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130

I 366) – non può essere decurtato o negato nemmeno nel caso in cui la persona

nel bisogno sia responsabile della sua situazione, a meno che si sia

confrontati con un abuso di diritto (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017

consid. 8.1.; 8.2.; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134

I 65).

Nella sentenza 8C_92/2007

del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65, appena citata, l’Alta Corte

ha stabilito che a torto era stata negata l’assistenza sociale a una persona

che aveva rinunciato ai propri beni in favore dei figli. In quel caso di specie

è stato deciso che, non essendo dato un abuso di diritto manifesto, non poteva

essere intaccato il minimo esistenziale garantito dall’art. 12 Cost.

L’assistenza sociale

costituisce, del resto, l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF

8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del

14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF

8C_5/2008 del 5 maggio 2008).

2.6.   Il TCA ritiene, inoltre,

utile evidenziare che il progetto di attività indipendente della moglie del

ricorrente nell’ambito dell’__________ e make-up è stato approvato dall’UMA,

visto che la medesima ha potuto beneficiare di 60 indennità speciali ex art.

71a segg. LADI (cfr. doc. 141; consid. 2.4.).

Secondo l'art. 71a cpv. 1

LADI, relativo al sostegno ai fini del promovimento dell’attività lucrativa

indipendente, l'assicurazione può sostenere assicurati che intendono

intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole, mediante il

versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione

di tale attività.

Giusta l’art. 71d cpv. 1

LADI al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione

dell’ultima indennità giornaliera, l’assicurato deve informare il servizio

competente se intraprende un’attività lucrativa indipendente.

Al riguardo giova

osservare che l’art. 30 cpv. 1 lett. g LADI prevede che l’assicurato è sospeso

dal diritto all’indennità se durante la fase di progettazione ha ricevuto

indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in

grado per colpa sua di intraprendere un’attività lucrativa indipendente (cfr.

STCA 38.2002.41 del 25 novembre 2002).

È altresì utile rilevare

che la Prassi LADI PML emanata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO),

in relazione al sostegno a un’attività indipendente ai p.ti K74 e K75 prevede:

"

K74

L’assicurato che si

reiscrive alla disoccupazione e chiede nuovamente di beneficiare delle

prestazioni dell'AD non può percepire un GI nell’ambito del progetto

sovvenzionato. L'attività deve essere abbandonata in via definitiva.

K75

Per contro per analogia alla Prassi LADI ID B238,

l’assicurato che ha lasciato completamente la disoccupazione grazie al SAI e

che constata che la sua attività indipendente può essere svolta soltanto a

tempo parziale, può iscriversi nuovamente alla disoccupazione per la

percentuale della capacità lavorativa che non utilizza per la sua attività

indipendente. Prima che la disposizione di cui alla K75 possa essere applicata

è necessario un certo periodo di tempo. Il servizio cantonale deve esaminare i

motivi che hanno portato al fallimento dell'uscita completa dalla

disoccupazione quando l’assicurato aveva deciso di lanciarsi nell’attività

indipendente dopo la fase di progettazione. In questo caso vanno applicate le

prescrizioni previste alla Prassi LADI ID B238

Di conseguenza, la Prassi LADI ID B268 non è più applicabile in

tal caso.”

2.7.   __________, quando il suo

nominativo è stato annullato dal sistema COLSTA con effetto dal 3 febbraio 2019

(cfr. doc. 139), aveva terminato la fase di progettazione della propria

attività indipendente, realizzata grazie alle prestazioni LADI di cui agli art.

71a segg. LADI, e aveva iniziato a intraprendere la stessa.

In simili condizioni, per

stabilire se rettamente oppure no l’USSI, nel calcolo delle prestazioni

assistenziali spettanti eventualmente a RI 1 da marzo 2019, abbia considerato

l’importo delle indennità di disoccupazione a cui sua moglie avrebbe avuto

diritto se fosse rimasta iscritta in disoccupazione alla ricerca di un impiego

quale dipendente invece di esercitare un’attività indipendente occorre

acclarare se nel caso di specie la decisione di avviare un’attività in proprio risulti

ragionevole o meno dal profilo economico.

Infatti la prospettiva di

un’attività lavorativa indipendente come estetista comportante un futuro

successo potrebbe giustificare un temporaneo deficit di entrate durante la fase

iniziale della stessa.

Tale prospettiva va

confrontata con le possibilità di conseguire un reddito che assicuri la sopravvivenza

in qualità di estetista dipendente (cfr. sentenza del Tribunale delle assicurazioni

del Canton San Gallo EL 2017/28 del 4 giugno 2018 in ambito di prestazioni

complementari, pubblicata in SVR 2018 EL Nr. 22 pag. 58-59, in cui è stato

confermato il computo di indennità di disoccupazione alle quali la moglie

dell’assicurato aveva rinunciato per esercitare un’attività indipendente quale

infermiera specializzata dopo la fase di progettazione in relazione alla quale

aveva beneficiato delle indennità speciali di cui agli art. 71a segg. LADI. La

decisione di mettersi in proprio non era risultata ragionevole dal profilo

economico rispetto alle possibilità di trovare un impiego quale dipendente in

tale settore. L’URC aveva, del resto, approvato la richiesta dell’interessata

di avviare un’attività indipendente in modo non proprio entusiasta).

Tale ponderazione

economicamente orientata tra la possibilità di conseguire un reddito che

garantisca il sostentamento in qualità di indipendente e quelle in qualità di

dipendente si giustifica d’altronde anche ponendo mente, da una parte, al

diritto all’aiuto in situazioni di bisogno contemplato all’art. 12 Cost. fed.

che non può essere decurtato o negato nemmeno nel caso in cui la persona nel

bisogno sia responsabile della sua situazione, a meno che si sia confrontati

con un abuso di diritto (cfr. consid. 2.5.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017

consid. 8.1.; 8.2.; STF

8C_92/2007

del 14 dicembre 2007, pubblicata in

DTF 134 I 65).

Dall’altra, al fatto che

l’assistenza sociale rappresenta l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo

(cfr. consid. 2.5.).

2.8.   In concreto questo Tribunale

ritiene che la documentazione contenuta nell’incarto non consenta di risolvere la

questione di sapere se nel caso della moglie del ricorrente la creazione di

un’attività indipendente sia stata oppure no

economicamente

più

ragionevole rispetto alla ricerca di un impiego come dipendente.

La presente vertenza non

può, quindi, essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento

istruttorio.

La fattispecie deve essere

ulteriormente indagata dalla parte resistente, la quale nella procedura di reclamo

non ha esperito alcuna specifica indagine.

A proposito

dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per

analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra

Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

Le but de la procédure d'opposition est

d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant

l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée.

Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par

des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux

allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final

recherché (

ATF 125 V 188

consid.1b p. 191).

(…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007

consid. 3.2.)

Cfr. pure

STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre,

ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile

in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps –

ed

ha rilevato:

"

(…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto

da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che

avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr.

DTF 132 V 368

consid. 5 pag.

374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 42.2016.28

del 30 novembre 2016 consid. 2.8.

Nel caso

concreto

si giustifica, di

conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 25 aprile 2019 e il

rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli

accertamenti

necessari per chiarire quanto sopra.

Il riferimento, formulato

dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. III), alla sentenza 42.2017.28

emessa da questo Tribunale il 18 luglio 2017, con cui è stato confermato il

diniego a prestazioni assistenziali richieste nel gennaio 2017, in quanto

andava tenuto conto delle indennità di disoccupazione che la moglie del

ricorrente (in disoccupazione dal 1° giugno 2015) avrebbe percepito se non

fosse stata ritenuta inidonea al collocamento dal 1° ottobre 2016 a seguito

dello svolgimento di un’attività indipendente quale massoterapista, non

permette peraltro di semplicemente negare a RI 1 il diritto a prestazioni

assistenziali senza un previo approfondimento della fattispecie .

In effetti nel caso

42.2017.28, a differenza della concreta evenienza, la moglie dell’insorgente

non aveva beneficiato di indennità giornaliere speciali ai sensi degli art. 71a

segg. LADI per la fase di progettazione della sua attività. Pertanto nessun

progetto di attività indipendente era stato autorizzato dall’UMA.

2.9.   L’amministrazione

verificherà, interpellando le competenti autorità dell’assicurazione contro la disoccupazione,

in particolare l’URC di __________ e l’UMA, se vi fossero, considerati il

mercato del lavoro nel settore professionale di __________ e le sue precedenti

esperienze professionali, nonché la sua formazione (cfr. doc. 143; consid.

2.4.), delle possibilità concrete di reperire un impiego come dipendente nel

settore dell’__________ e make-up quale consulente, truccatrice, venditrice di

profumeria, commessa, e, nel caso di risposta affermativa, se le stesse fossero

buone o meno.

Andrà,

inoltre, appurato chi, mentre __________ era in disoccupazione (il primo termine

quadro per la riscossione delle prestazioni è iniziato il 1° giugno 2018; cfr.

consid. 2.4.; doc. V1) ha proposto di creare un’attività indipendente, e meglio

se gli organi chiamati ad applicare la LADI oppure l’interessata stessa (in tal

caso andrà accertata la reazione in particolare dell’URC e dell’UMA).

L’USSI sentirà, inoltre,

la moglie del ricorrente per acclarare, da un lato, i motivi per i quali il

rapporto di impiego presso il reparto di profumeria di __________, dove è stata

attiva dal 2013 al 2018 (cfr. doc. 143), non è continuato.

Dall’altro, per sapere

perché già dall’aprile 2019, nonostante le difficoltà finanziarie che hanno

condotto il marito a richiedere l’assistenza sociale nel marzo 2019, ha preso

in locazione uno studio, invece di esercitare, perlomeno inizialmente, la

propria attività di estetista indipendente al proprio domicilio e presso i clienti

come previsto nella “Relazione progetto imprenditoriale” del gennaio 2019 (cfr.

doc. 91, consid. 2.4.).

Al riguardo occorre

evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 16 Lptca; art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF

115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:

in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove

(cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF

9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011

consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio

2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

2.10.   L’USSI, dopo aver esperito le

indagini di cui sopra, determinerà se nel caso di specie la realizzazione e lo

sviluppo di un’attività indipendente fosse oppure no

economicamente

più

ragionevole rispetto alla ricerca di un impiego come dipendente, anche tenendo

conto del fatto che in relazione all’attività in proprio doveva ancora essere

perlomeno ampliato il giro di clienti, ciò che va a sfavore del conseguimento

di un reddito che garantisca il sostentamento in qualità di indipendente (cfr.

sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo EL 2017/28 del

4 giugno 2018, pubblicata in SVR 2018 EL Nr. 22 pag. 58-59).

In caso di migliori

prospettive dal profilo economico tramite l’esercizio di un’attività

indipendente da parte di __________, il diritto all’assistenza sociale del

ricorrente, a fare tempo dal mese di marzo 2019, andrà calcolato senza tenere

conto nel reddito computabile delle indennità di disoccupazione.

In proposito giova

rilevare che con sentenza 42.2016.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD

II-2007 N. 14 pag. 62 segg., il TCA ha stabilito che a una persona esercitante

una professione a titolo indipendente, la quale aveva beneficiato di un intervento

assistenziale temporaneo della durata di

sei mesi

a seguito

dell’asserita difficoltà momentanea riscontrata nella sua attività indipendente,

a ragione era stato negato il diritto al rinnovo delle prestazioni

assistenziali, in quanto la sopravvivenza economica della sua attività non era

per nulla presumibile. In effetti la relativa situazione finanziaria non era

concretamente cambiata, né era imminente un turnaround della stessa.

Questo Tribunale ha

precisato che tale soluzione risultava tanto più fondata alla luce del

carattere sussidiario dell’assistenza sociale rispetto alle prestazioni sociali

federali e cantonali, segnatamente rispetto alle indennità straordinarie di

disoccupazione previste dalla

Legge

sul rilancio

dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (sostegno agli indipendenti

disoccupati: art. 11 L-rilocc dal 1° gennaio 2016)

. A tale persona,

visto che era escluso il diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione

non avendo cessato la propria attività indipendente, andava a più forte ragione

negato un ulteriore aiuto sociale. Nemmeno, poi, poteva essere tutelata la sua

buona fede, poiché, anche nel caso in cui gli fosse stata fornita un’errata

informazione in merito al prolungamento delle prestazioni assistenziali, non si

vedeva quale comportamento a lui pregiudizievole avrebbe potuto adottare a

seguito di tale eventuale comunicazione. Da un lato, era suo dovere impegnarsi

comunque per permettere un miglioramento dell’andamento della propria

professione. Dall’altro, egli poteva in ogni tempo richiedere le indennità

straordinarie di disoccupazione (di cui possono beneficiare i disoccupati che

non hanno diritto a prestazioni della LADI), purché cessasse l’attività

indipendente.

Al riguardo cfr. pure

Direttive COSAS p.to H7.

Qualora, per contro, le

possibilità della moglie dell’insorgente di realizzare entrate sufficienti per

provvedere alle primarie necessità con un’attività indipendente siano state

minori rispetto a quelle di trovare un impiego quale dipendente nel suo ramo

professionale, andrà confermato il computo, nel conteggio della prestazione

assistenziale dal marzo 2019, delle indennità di disoccupazione che avrebbe

percepito se non avesse iniziato l’attività in proprio.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2019.20

rs

Lugano

18 giugno 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2019 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 25 aprile 2019 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto,in fatto

in diritto

Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

"()

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr.DTF 132 V 368consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti