opencaselaw.ch

42.2018.37

Nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria l'USSI a ragione ha computato a titolo di spesa x l'alloggio l'imp. max ammissibile (fr. 13'200/annui) invece della pigione effettiva > e ha negato una prestaz. assist. speciale di fr. 250.- per le spese accessorie

Ticino · 2019-03-18 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2018.37-38

rs

Lugano

18 marzo 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2018 di

RI 1

contro

le decisioni su reclamo del 18 settembre 2018 emanate da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto,in fatto

Nel citato provvedimento l’amministrazione ha precisato che:

in diritto

Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia, inoltre, che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N. 14/2018 del 23 marzo 2018).

L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili.

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172.

Questo Corte, in una sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016, è stata chiamata a stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva negato al ricorrente una prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare massimo ammissibile per una persona sola.

In quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015 e rinviato gli atti all’USSI affinché effettuasse gli accertamenti necessari per chiarire se nell’appartamento il ricorrente vivesse da solo, con il fratello o eventualmente con una terza persona.

Lo scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI avesse accertato che l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, avrebbe dovuto esserecomputato a titolo di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps, l’importo massimale ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a fr. 1'100.-- mensili, e non il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al mese, superiore a tale cifra.

Questo Tribunale ha però indicato che il ricorrente avrebbe dovuto trovare con la collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona sola) una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali di 153 m2 era senz’altro esigibile.

Il TCA ha puntualizzato che all’insorgente sarebbe stato assegnato un termine di sei mesi, con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per trovare una sistemazione meno dispendiosa. Inoltre il Tribunale ha precisato che dopo il termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il ricorrente avesse manifestato, anche solo per atti concludenti - non compiendo adeguati sforzi per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di trasferirsi in una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale sarebbe stato conteggiato, oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr. 1'100.-- al mese – a titolo di spesa per l’alloggio, nei redditi l’ammontare pagato per la locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla legge.

"Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a)   spese di formazione;

b)   franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c)   determinate assicurazioni;

d)   misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e)   spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f)    spese di collocamento in istituto;

g)   spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

Va osservato che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione, arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15 febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).

In proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo alPreventivo 2013 (mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014), p.to 2.3. è stato indicato:

"() si coglie occasione di introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.

Questa modifica legale non comporta cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.

Essa sancisce di fatto nella Legge sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei principi di legalità e parità di trattamento. ()”

Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti