Erwägungen (1 Absätze)
E. 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2). La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las). Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las). Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia: " Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1) Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)." Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi: " La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale." L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI. La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni. L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3). Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata. Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento: " Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (CHF/mese) 1 persona 986.-- 2 persone 1'509.-- 3 persone 1'834.-- 4 persone 2'110.-- 5 persone 2'386.-- Per ogni persona + 200.-- supplementare 1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili. 1.2 Supplemento di integrazione a. Inserimento sociale A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP. Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.) Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--. Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N. 14/2018 del 23 marzo 2018). 2.4. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che nel 1987, a seguito del decesso del marito della ricorrente, __________, sono diventati proprietari della particella n. __________ RFD di __________ (via __________), costituita dalla casa di abitazione della famiglia RI 1 e da una superficie non edificata di m 2 2'458, l’insorgente per ½ e la Comunione ereditaria fu __________ (composta della medesima e del figlio __________, nato il __________ 1980) per ½. Complessivamente, quindi, ¾ dell’immobile spettavano alla ricorrente e ¼ al figlio (cfr. doc. 45; C). Considerate le condizioni precarie dell’abitazione e tenuto conto del notevole impegno richiesto dalla cura di un terreno di m 2 2'458 (cfr. doc. c), nel 2007 l’insorgente e il figlio hanno deciso di vendere l’immobile. A tale fine è stato costituito un diritto di compera a favore di __________ con scadenza al 30 maggio 2008. Il prezzo di vendita è stato fissato in fr. 1'000'000.-- (cfr. doc. 43 segg.). Il diritto di compera è stato esercitato nel maggio 2008 (cfr. doc. C). L’intero ricavato della vendita immobiliare, compresa la quota parte dell’insorgente, è stato assegnato a suo figlio (cfr. doc, 56; C). __________ ha reinvestito il totale dell’incasso, accendendo pure un mutuo ipotecario di fr. 670'000.-- a suo carico, in una nuova costruzione - a __________ in via __________ - di sua proprietà, composta di due appartamenti adibiti ad abitazione dal 2009, uno per sé e la moglie (sposata nel 2008) e l’altro per la madre (cfr. doc. C). Il valore di stima di tale immobile (terreno m 2 875 + m 2 95; edificio abitativo m 2 257 + tettoia m 2 48 + piscina m 2
28) corrisponde a fr. 601'031.-- (cfr. doc. 63; 62). Nel 2012 è stato venduto per fr. 105'000.-- un ulteriore terreno sito nel Comune di __________. __________, dopo avere acquistato tale fondo per fr. 70'000.-- dal suocero a seguito dello scioglimento di una comunione ereditaria di quest’ultimo, l’aveva interamente ipotecato e intestato in parti uguale alla madre e a se stesso. Il ricavato della vendita è servito a rientrare dell’ipoteca, pagare la TUI, estinguere alcuni debiti con privati per terminare i lavori dell’immobile di __________ e creare un piccolo fondo di liquidità a favore di __________ e della moglie (cfr. doc. C; 58). Dal 2009 al 30 giugno 2017 alla ricorrente non è stato chiesto il pagamento di alcuna pigione. La medesima versava in ogni caso al figlio l’importo di fr. 100.-- mensili per le spese accessorie (cfr. doc. 87). Il 1° maggio 2017 __________, facendo valere una mutata situazione economica sua e della moglie, ha concluso con la madre, quale conduttrice, un contratto di locazione relativo all’appartamento di 3½ locali (m 2
80) con giardino in via __________ a __________ con effetto dal 1° luglio 2017. La pigione annua concordata ammonta a fr. 1'000.-- mensili, oltre a fr. 100.-- al mese di spese accessorie (cfr. doc. F; C). Il 27 ottobre 2017 l’insorgente ha sottoscritto il seguente “Riconoscimento di debito”: " (…) Con la presente dichiarazione si certifica che la Signora RI 1 Contrae un debito con il Signor ____________________ Per affitti non pagati dal 01.07.2017 ad oggi per un totale di Fr. 5000.00 Così dettagliati: · pigione di luglio 2017: fr. 1000.- · pigione di agosto 2017: fr. 1000.- · pigione di settembre 2017: fr. 1000.- · pigione di ottobre 2017: fr. 1000.- · pigione di novembre 2017: fr. 1000.- Le spese di 100.- fr. mensili sono regolarmente saldate a contanti. Il motivo dello scoperto è il rifiuto della prestazione complementare e pertanto, con la sola rendita AVS di 1703.00 fr. mensili, la conduttrice non può oggettivamente corrispondere l’affitto richiesto dal 1.07.2017.” (Doc. 86) Nel mese di novembre 2017 la ricorrente ha postulato il riconoscimento di prestazioni dell’assistenza sociale (cfr. doc. 33) Con decisione del 19 dicembre 2017 l’USSI ha negato all’insorgente il diritto a una prestazione assistenziale mensile, in quanto dal relativo calcolo, nel quale nulla è stato conteggiato a titolo di spesa per l’alloggio, non è risultato un fabbisogno mensile scoperto, bensì un’eccedenza di reddito Las di fr. 563.-- al mese (cfr. doc. D). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su reclamo del 4 maggio 2018 (cfr. doc. B). 2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.2.). Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115). Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale. Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi. Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi. 2.6. Giova, inoltre, rilevare che l’art. 6 cpv. 2 Laps prevede che fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. L’art. 3a del Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) relativo alla rinuncia, prevede quanto segue: " 1 Sussiste rinuncia ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 della legge allorquando, nei 5 anni precedenti la richiesta, il beneficiario ha rinunciato a redditi o a valori patrimoniali oppure a valersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi e non è stata conclusa nessuna controprestazione di valore equivalente. 2 L’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato è ridotto annualmente di fr. 10'000.-- a contare dall’anno successivo all’avvenuta rinuncia, ma al più presto a contare dal 1° gennaio 2006. 3 Gli elementi di reddito ai quali il beneficiario ha rinunciato sono interamente computati.” Il Consiglio di Stato, nel Messaggio 5723 del 25 ottobre 2005, relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), a proposito dell’art. 6 cpv. 2 Laps, si è così espresso: " (…) 2.3.2 Rinuncia a redditi Giusta l’attuale art. 6 cpv. 2 Laps, le entrate di cui all’art. 6 cpv. 1 alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. Nell’ambito delle prestazioni complementari all’AVS/AI, la legge prevede che i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di sostanza a cui l’assicurato ha rinunciato. Il TFA ha stabilito, con consolidata giurisprudenza, quando si deve ritenere per certa una rinuncia. Di regola, si deve presumere che tale rinuncia si sia verificata, quando l’assicurato ha rinunciato a redditi o a valori patrimoniali, oppure a valersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi e non è stata conclusa nessuna controprestazione di valore equivalente. Per il calcolo della prestazione complementare AVS/AI si deve diminuire l’importo degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato di 10'000 franchi ogni anno. Il momento della rinuncia è determinante per la valutazione degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato. Una volta determinati gli elementi della sostanza sono riportati invariati al 1° gennaio dell’anno seguente, per poi essere diminuiti ogni anno, al più presto a partire dal 1° gennaio 1990. Le entrate alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato, a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, dovrebbero sempre essere considerate nel calcolo, senza esaminare se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. Non è infatti giustificato che lo Stato debba intervenire a sostegno di persone che hanno la possibilità di far fronte, almeno in parte, al loro sostentamento ed a quello delle persone che fanno parte della sua unità di riferimento. Si ricorda che la previdenza in Svizzera è retta dal principio dei tre pilastri e pertanto, se ci fosse la necessità, l’interessato è tenuto ad utilizzare tutti i mezzi finanziari a sua disposizione per il sostentamento della sua unità di riferimento. Va quindi modificato l’attuale art. 6 cpv. 2 Laps nel senso sopra descritto. (…)” Al riguardo cfr. STCA 39.2017.17 del 19 ottobre 2017; STCA 39.2017.12-13 del 25 settembre 2017 e relativamente alla rinuncia di beni (denaro) nel contesto di un divorzio in ambito di prestazioni complementari cfr. STF 9C_277/2017 del 17 ottobre 2017. 2.7. L’assistenza sociale, per quanto attiene al computo dei beni a cui si è rinunciato, contempla una regolamentazione differente rispetto alla Laps. Questa Corte con sentenza 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg., ha stabilito che nel calcolo della prestazione assistenziale di un’anziana non andava computato il valore dei fondi a cui aveva rinunciato donandoli ai figli. Il TCA ha, in effetti, rilevato che se si computassero i beni a cui una persona ha rinunciato, si contravverrebbe allo scopo primo dell’assistenza sociale che è quello di sostenere una persona che si trova in una situazione di bisogno concreto indipendentemente dalle cause della sua precarietà. Tale principio è stato ripreso all’art. 22 lett. a cfr. 4 Las, entrato in vigore il 1° ottobre 2006, il quale sancisce che non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. Al riguardo il TF, in una sentenza 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, ha deciso che: " (…) 3. 3.1 Giusta l'art. 12 Cost., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto ( DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173, 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75). Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità. Nel Cantone dei Grigioni, l'aiuto sociale è segnatamente disciplinato dalla legge sull'assistenza alle persone nel bisogno del 3 dicembre 1978 (RS/GR 546.250). 3.2 In materia di prestazioni complementari, a norma dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato. Una rinuncia ai sensi di questa disposizione è data, segnatamente, allorquando una persona assicurata rinuncia, senza obbligo giuridico, a elementi di sostanza, o può pretendere determinati elementi di reddito e di sostanza, senza però far valere i relativi diritti ( DTF 123 V 35 consid. 1 pag. 37 con riferimenti; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996 pag. 210 segg.). Affinché una rinuncia a elementi di reddito o di sostanza possa essere presa in considerazione, occorre che essa sia avvenuta «senza obbligo giuridico», rispettivamente «senza controprestazione adeguata», queste due condizioni non essendo da intendere cumulativamente, bensì alternativamente ( DTF 131 V 329 consid. 4.3 pag. 334). 3.3 A differenza di quanto vale in materia di prestazioni complementari (vedi per esempio sentenza P 55/05 del 21 gennaio 2007, nella quale questo Tribunale ha giudicato che la perdita di un importo di fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio, legato ad una truffa, costituisce sostanza cui l'assicurato ha rinunciato), l'aiuto in situazioni di bisogno nel senso dell'art. 12 Cost. non può essere ridotto o rifiutato ad una persona indigente, anche se quest'ultima è personalmente responsabile di questo suo stato; si tratta di una concretizzazione del principio di sussidiarietà dell'aiuto sociale, che costituisce l'ultima ancora di salvataggio dell'individuo (vedi per esempio DTF 121 I 367 consid. 3b pag. 375; Jean-François Aubert/ Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n. 5 all'art. 12 Cost.; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, pag. 683, n. 1532; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 178; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, tesi Berna 2002, pag. 304). A questo riguardo, è unicamente determinante la situazione attuale ed effettiva dell'interessato al momento dell'esame del suo diritto a condizioni minime di esistenza (Müller, op. cit., pag. 170). In altri termini, i motivi che hanno condotto all'indigenza sono irrilevanti dal profilo della protezione offerta dall'art. 12 Cost. (vedi pure DTF 131 I 166 consid. 4.3 pag. 174 e i riferimenti ivi citati). Fermi questi presupposti, il Comune non poteva rifiutare la richiesta dell'insorgente applicando per analogia i principi validi in materia di rinuncia a elementi di reddito o di sostanza nell'ambito delle prestazioni complementari.” In proposito cfr. pure STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1. 2.8. Il TCA, attentamente esaminati gli elementi di fatto del presente caso, ritiene che l’operato dell’USSI che ha negato alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria richiesta nel mese di novembre 2017 debba essere tutelato. In concreto, infatti, l’USSI, in conformità con quanto previsto dall’art. 22 lett. a cfr. 4 Las (cfr. consid. 2.7.), nel calcolo volto a determinare l’eventuale diritto dell’insorgente a una prestazione assistenziale non ha computato alcunché a titolo di sostanza derivante dalla vendita dell’immobile n. __________ RFD di __________ ceduta al figlio. A ragione, poi, la parte resistente, nella risposta di causa, ha indicato che deve essere conteggiato l’importo di sostanza mobiliare di fr. 28'614.-- risultante dal conto bancario presso __________ (cfr. doc. III; 79) non considerato, molto verosimilmente per una svista, nel calcolo iniziale del 19 dicembre 2017. Al riguardo è utile rilevare che ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile. L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari. I debiti contratti prima del deposito della domanda di prestazioni assistenziali, del resto, non rientrano di regola tra i bisogni che possono essere soddisfatti tramite l’erogazione di una prestazione ordinaria. Soltanto eccezionalmente l’assistenza sociale può farsi carico dei debiti allorché il loro mancato pagamento potrebbe creare una nuova situazione d’urgenza a cui solamente l’aiuto sociale può porre rimedio. Il TF ha precisato che l’autorità decide la presa a carico dei debiti caso per caso sulla base della ponderazione degli interessi (cfr. STF 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1). In concreto il TCA, considerato che dal 2009 al 2017 l’insorgente non ha versato alcunché al figlio a titolo di spesa per l’alloggio e che in ogni caso le pretese difficoltà economiche del figlio (cfr. doc. C) non sono state minimamente comprovate, ritiene che al momento dell’emanazione della decisione del 19 dicembre 2017 il mancato computo dell’ammontare di fr. 5'000.--, corrispondenti alle pigioni arretrate da luglio a novembre 2017 (cfr. doc. 86; VII; consid. 1.4.), quale debito da dedurre dalla sostanza, non avrebbe generato una situazione d’urgenza alla quale unicamente l’assistenza sociale avrebbe potuto fare fronte. Di conseguenza il debito relativo alle pigioni arretrate, anche nella denegata ipotesi in cui nel calcolo dell’assistenza sociale si dovesse considerare la spesa per l’alloggio (cfr. consid. 2.10.), non andrebbe tenuto conto nella determinazione di un’eventuale prestazione assistenziale. 2.9. In simili condizioni, considerata la sostanza relativa al conto __________ (cfr. consid. 2.8.), anche volendo tenere conto per pura ipotesi di lavoro, nel conteggio volto a stabilire se la ricorrente ha diritto o meno alla prestazione assistenziale ordinaria postulata nel novembre 2017, della pigione corrente mensile di fr. 1'000.--, oltre alle spese accessorie di fr. 100.-- al mese, che la stessa ha concordato di versare al figlio (cfr. doc. F), quale spesa computabile Las, l’esito della vertenza non sarebbe differente. In effetti i redditi dell’insorgente sono pari a fr. 20'443.-- e sono composti prevalentemente della rendita AVS di fr. 20’436 (cfr. doc. D). La sostanza computabile Las ammonta a fr. 19'975.-- [fr. 29'975 (fr. 1'311 saldo conto __________ - cfr. doc. 65 - + fr. 50 veicoli a motore e altri fattori di sostanza - cfr. doc. D - + fr. 28'614 saldo conto __________ - doc. 79; consid. 2.8.) – fr. 10'000 quota esente]. Le spese computabili sono costituite, volendo computare anche la pigione corrente, dal premio della cassa malati di fr. 5’261.-- (cfr. doc. D) e dalla spesa per l’alloggio di fr. 13'200.-- annui (la spesa alloggiativa effettiva - cfr. doc. F - corrisponde al massimo ammissibile Las per una persona - cfr. art. 22 lett. c Las; 9 cpv. 1 Laps). Esse, globalmente, corrispondono a fr. 18’461.--, ossia a fr. 1’538.- al mese. Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps) dell’insorgente ammonta a fr. 21’957.-- annui [(redditi computabili di fr. 20'443 + sostanza computabile di fr. 19'975) – spese computabili di fr. 18’461], corrispondente a fr. 1’829.-- al mese. La ricorrente presenta, quindi, un’eccedenza di reddito Las di fr. 1’127.-- [(fr. 1’829.-- + fr. 284.-- altre prestazioni Laps; cfr. doc. D) - fr. 986.-- soglia di intervento 2017; cfr. art. 18 Las; consid. 2.3.]. All’insorgente deve, dunque, essere negata una prestazione assistenziale ordinaria. 2.10. In relazione al fatto che l’USSI, nel calcolo della prestazione assistenziale richiesta dal novembre 2017, non abbia computato la pigione di cui al contratto di locazione concluso con effetto dal 1° luglio 2017 tra la ricorrente (conduttrice) e il figlio (locatore; cfr. doc. F), questa Corte ritiene, in ogni caso, utile evidenziare, da una parte, che l’insorgente, proprietaria per ¾ dell’immobile n. __________ RFD di __________, nel 2008 ha ceduto al figlio (proprietario per ¼) la somma a lei spettante di fr. 650'000.-- ottenuta dalla vendita dello stesso (prezzo complessivo di vendita fr. 1'000'000). Dall’altra, che la concessione alla ricorrente dell’uso di uno dei due appartamenti della nuova costruzione di proprietà di suo figlio deve essere considerata quale controprestazione per quanto ricevuto dalla madre. E’ vero, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.; 2.8.), che nell’ambito dell’assistenza sociale non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. Infatti la parte resistente non ha conteggiato alcunché a titolo di sostanza ricavata dalla vendita del fondo n. __________ RFD di __________. Il mancato computo della pigione di uno dei due appartamenti della casa costruita dal figlio - e interamente di sua proprietà - con il denaro ottenuto dalla vendita dell’immobile appartenente per ¾ alla madre non significa peraltro, nemmeno indirettamente, tenere conto di beni a cui si è rinunciato. Una conclusione in senso contrario rappresenterebbe piuttosto una doppia agevolazione a favore del figlio che, oltre ad avere ricevuto dalla madre il denaro ricavato dalla vendita del fondo n. __________ RFD di __________, usufruirebbe di un’entrata supplementare da parte della stessa, ma finanziata dall’assistenza sociale. Ciò costituirebbe un abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC (cfr. DTF 137 V 12 consid. 5.6.). Come indicato dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. III), gli eventuali problemi finanziari del figlio non devono d’altronde essere accollati, nemmeno indirettamente, all’assistenza sociale. La censura ricorsuale secondo cui il figlio della ricorrente non deve essere tenuto a provvedere al debito mantenimento della madre giusta l’art. 328 cpv. 1 CC - concernente l’assistenza tra parenti e che enuncia che chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero nel bisogno -, poiché il medesimo non può essere considerato persona che vive in condizioni agiate è ininfluente ai fini della risoluzione della presente vertenza. Nel caso di specie, infatti, il figlio non provvede al mantenimento della madre, la quale beneficia di una rendita AVS, nemmeno dal profilo della spesa per l’alloggio, visto che, da un lato, la concessione dell’uso dell’appartamento non avviene a titolo gratuito, bensì è la controprestazione per la cessione dell’importo ottenuto dalla vendita dell’immobile n. __________ RFD di __________ spettante all’insorgente (cfr. DTF 133 V 265 consid. 6.3.2.), dall’altro, la ricorrente partecipa alle spese accessorie della casa con l’importo di fr. 100.-- al mese (cfr. doc. 87). Del resto giova osservare che l’art. 40 Las prevede che l’erede, il legatario o il donatario che profittano dell’eredità, rispettivamente del legato o della donazione, sono tenuti a rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali concesse al “de cuius”, rispettivamente al donatore. Tale regolamentazione avrebbe potuto trovare applicazione ad esempio nel caso in cui l’insorgente, dopo aver donato al figlio la somma ottenuta dalla vendita dell’immobile n. __________ RFD di __________ a lei spettante, fosse andata a vivere in un appartamento in locazione da terzi. Infine, per quanto attiene al riferimento all’art. 23 Las di cui al ricorso (cfr. doc. I pag. 3-4), va rilevato che è vero che al cpv. 1 è stabilito che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato e al cpv. 2 che l’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale. Tale disposto si riferisce, tuttavia, ai casi in cui dal calcolo della prestazione assistenziale risulta uno scoperto e non alle situazioni, come in concreto, in cui il richiedente l’assistenza sociale presenta un eccedenza di reddito Las. Pertanto, in virtù del principio di sussidiarietà e dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa, il mancato computo, nel calcolo della prestazione assistenziale eventualmente spettante alla ricorrente, della pigione dell’appartamento in via __________ a __________ costruito - in particolare grazie alla donazione a suo favore da parte della madre dell’importo di fr. 650'000.-- ricavato dalla vendita dell’immobile n. __________ RFD di __________ di cui la stessa era proprietaria per ¾ - dal figlio e di proprietà di quest’ultimo non presta il fianco a critica alcuna. Eventualmente potrebbe essere tenuto conto esclusivamente delle spese vive che in casu corrispondono a fr. 100.-- al mese (cfr. doc. F). Tale questione può restare insoluta, poiché, siccome, come emerge dal calcolo effettuato al considerando precedente, l’eccedenza mensile del reddito Las ottenuta conteggiando una spesa per l’alloggio di fr. 1'100.-- mensili è già di fr. 1'127.-- al mese, il computo delle sole spese accessorie mensili di fr. 100.-- (a esclusione della pigione di fr. 1'000) non consentirebbe comunque l’erogazione di una prestazione assistenziale. 2.11. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo del 4 maggio 2018 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.42.2018.20
rs
Lugano
24 ottobre 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2018 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 4 maggio 2018 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto,in fatto
in diritto
Il p.to 1.3. delle Direttive per lanno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.
Gli importi menzionati relativi allanno 2016 sono stati mantenuti anche per gli anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N. 14/2018 del 23 marzo 2018).
Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. lAlta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo unattività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell11 dicembre 2012 consid. 3.1. lAlta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare laiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 lassistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
Questa Corte con sentenza 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg., ha stabilito che nel calcolo della prestazione assistenziale di unanziana non andava computatoil valore dei fondi a cui aveva rinunciato donandoli ai figli. Il TCA ha, in effetti, rilevato che se si computassero i beni a cui una persona ha rinunciato, si contravverrebbe allo scopo primo dellassistenza sociale che è quello di sostenere una persona che si trova in una situazione di bisogno concreto indipendentemente dalle cause della sua precarietà.
Tale principio è stato ripreso allart. 22 lett. a cfr. 4 Las, entrato in vigore il 1° ottobre 2006, il quale sancisce che non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Al riguardo il TF, in una sentenza 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, ha deciso che:
"( )
I debiti contratti prima del deposito della domanda di prestazioni assistenziali, del resto, non rientrano di regola tra i bisogni che possono essere soddisfatti tramite lerogazione di una prestazione ordinaria.
Soltanto eccezionalmente lassistenza sociale può farsi carico dei debiti allorché il loro mancato pagamento potrebbe creare una nuova situazione durgenza a cui solamente laiuto sociale può porre rimedio. Il TF ha precisato che lautorità decide la presa a carico dei debiti caso per caso sulla base della ponderazione degli interessi (cfr. STF 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1).
E vero, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.; 2.8.), che nellambito dellassistenza sociale non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. Infatti la parte resistente non ha conteggiato alcunché a titolo di sostanza ricavata dalla vendita del fondo n. __________ RFD di __________.
2.11. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo del 4 maggio 2018 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti