Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015). nel merito 2.2. Secondo l'art. 59 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) "la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps". L'art. 60 Las prevede che: " 1 Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali. 2 Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante. 3 La decisione motivata in forma scritta e con l’ indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale." L'art. 65 cpv. 1 Las stabilisce invece che "contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps". Quest'ultima disposizione della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha il seguente tenore: " 1 Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione. 2 Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione. 3 È applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961." 2.3. Nella presente fattispecie, a ragione, l’USSI a seguito della sentenza del TCA con la quale sono stati ordinati ulteriori accertamenti, ha emesso delle decisioni formali. Infatti la costante giurisprudenza federale relativa alle decisioni su opposizione (cfr. art. 52 LPGA), e quindi applicabile pure alle decisioni su reclamo, in materia di assicurazioni sociali di diritto cantonale, prevede che, allorché una decisione su opposizione viene annullata e gli atti rinviati all’autorità inferiore per un complemento d’istruttoria, non riacquista validità la decisione formale sostituita dalla decisione su opposizione, bensì la procedura deve ripartire dall’inizio con l’emissione di una nuova decisione formale (cfr. STF 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011; STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STF 9C_6/2010 del 2 luglio 2010; STCA 38.2012.34 dell’8 agosto 2012; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011). Sulle decisioni impugnate figura la seguente indicazione: " (...) Contro la presente decisione è possibile inoltrare un reclamo all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica. L’atto di reclamo deve contenere un’esposizione concisa dei fatti, una breve motivazione le conclusioni. (…)" L’RI 1, anziché rivolgersi direttamente al TCA, avrebbe dovuto, in virtù dell’art. 33 cpv. 1 Laps, inoltrare un reclamo presso l’ufficio che ha emesso le decisioni, come del resto indicato nei provvedimenti impugnati (cfr. doc. D2-D8). Ora, alla luce delle disposizioni citate al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel merito dello scritto dell’RI 1, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004). Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato contro le decisioni su reclamo dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Gli atti sono trasmessi all’USSI affinché statuisca al più presto (cfr. consid. 1.3. in fine) sul reclamo dell’RI 1 mediante l’emissione delle decisioni su reclamo.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.42.2017.4-10
dc/gm
Lugano
15 febbraio 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2017 di
RI 1
contro
le decisioni del 9 febbraio 2017 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
in diritto
in ordine
Infatti la costante giurisprudenza federale relativa alle decisioni su opposizione (cfr. art. 52 LPGA), e quindi applicabile pure alle decisioni su reclamo, in materia di assicurazioni sociali di diritto cantonale, prevede che, allorché una decisione su opposizione viene annullata e gli atti rinviati allautorità inferiore per un complemento distruttoria, non riacquista validità la decisione formale sostituita dalla decisione su opposizione, bensì la procedura deve ripartire dallinizio con lemissione di una nuova decisione formale (cfr. STF 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011; STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STF 9C_6/2010 del 2 luglio 2010; STCA 38.2012.34 dell8 agosto 2012; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti