Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.42.2017.31
KE/RS/sc
Lugano
25 settembre 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 4 maggio 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto,in fatto
in diritto
"2In caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dellunità di riferimento, gli importi di cui allart. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano lappartamento o labitazione e la spesa per lalloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dellunità di riferimento. (cfr. BU 60/2014 del 19 dicembre 2014) (sottolineatura della scrivente).
In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (cfr. RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (cfr. ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (cfr. ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).
Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01).
Non essendo nel caso di specie adempiuti i presupposti delle eccezioni (cfr. consid. 2.8.) che derogano al principio della suddivisione della pigione per teste per considerare unicamente coloro i quali fanno parte dellunità di riferimento, in casu, il canone locativo non va considerato integralmente, ma deve essere suddiviso in quattro parti e computato in ragione di ¼, come del resto effettuato dalla parte resistente (cfr. doc. VI).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti