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42.2017.31

Negato diritto a prestazioni assistenziali per il mese di febbraio 2017. Un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente. Unità di riferimento. Principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia

Ticino ·25 · 2001-01-03 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
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Raccomandata

Incarto n.42.2017.31

KE/RS/sc

Lugano

25 settembre 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Kathrin Erne, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 giugno 2017 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 4 maggio 2017 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto,in fatto

in diritto

"2In caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 60/2014 del 19 dicembre 2014) (sottolineatura della scrivente).

In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (cfr. RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (cfr. ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (cfr. ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).

Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01).

Non essendo nel caso di specie adempiuti i presupposti delle eccezioni (cfr. consid. 2.8.) che derogano al principio della suddivisione della pigione per teste per considerare unicamente coloro i quali fanno parte dell’unità di riferimento, in casu, il canone locativo non va considerato integralmente, ma deve essere suddiviso in quattro parti e computato in ragione di ¼, come del resto effettuato dalla parte resistente (cfr. doc. VI).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti