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42.2017.26

Contestato computo salario da 1 a 15/10/16 nel calcolo dell'AS di 11/16. Conteggio corretto: salario 10/16 versato in 11/16.A ragione,inoltre, tenuto conto di AF di fr.200:fanno parte del redd.imponibile e in virtù princ.sussid. AFI e API esenti fiscalm. ma computati nel calcolo AS. Ric.respinto

Ticino · 2017-08-17 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

E. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

"Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a)   prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b)   ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c)   nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

"Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a)   la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b)   l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c)   l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d)   l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e)   l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)    l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g)   l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h)   le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11).

In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.5.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

E. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia d’intervento, poi:

"La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30).

Con sentenza 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto fare fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

E. 30 marzo 2017 in relazione a una sanzione che sarebbe stata applicata agli insorgenti dal mese di aprile 2017 (cfr. doc. I inc. 42.2017.26 pag. 2) esula dalla presente causa e risulta quindi irricevibile. Nel merito 2.3. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’USSI ha a ragione o meno riconosciuto ai ricorrenti una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'024.-- per il mese di novembre 2016 e di fr. 1'704.-- per il mese di dicembre 2016. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las). Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003. Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003). Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317). 2.4.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2). L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali". Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)". L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che: " Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a)   prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b)   ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c)   nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato." Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps: " Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a)   la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b)   l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c)   l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d)   l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e)   l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)    l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g)   l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h)   le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971." Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale. 2.5.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17). Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2). La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las). Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las). Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia: " Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1) Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)." Ex art. 19 Las, concernente la soglia d’intervento, poi: " La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale." L’art. 19 Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI. La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni. L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3). Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata. Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento: " Persone dell’unità di riferimento  - Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (CHF/mese) 1 persona                                            986.-- 2 persone                                          1'509.-- 3 persone                                          1'834.-- 4 persone                                          2'110.-- 5 persone                                          2'386.-- Per ogni persona                               + 200.-- supplementare 1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili. 1.2 Supplemento di integrazione a. Inserimento sociale A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP. Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.) Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--. Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.). 2.6.   Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 ha lavorato in qualità di impiegata di commercio al 50% alle dipendenze della __________ dal 15 gennaio 2016 fino al 14 ottobre 2016 quando si è licenziata con effetto immediato (cfr. doc. 77; 71; 24). Il marito non esercita alcuna attività lavorativa, non essendo riuscito a reperire alcun impiego (cfr. doc. 67; 4). A far tempo dal mese di novembre 2016 RI 1 ha chiesto che la sua unità di riferimento costituita da lei, dal marito e dal loro figlio __________, nato nel 2014, venisse posta al beneficio di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 31, 30). Con decisione del 21 novembre 2016 l’USSI le ha erogato una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 337.-- per il mese di ottobre 2016 (cfr. doc. 138). Con ulteriore decisione del 21 novembre 2016 (cfr. doc. B inc. 42.2017.26) l’amministrazione ha concesso alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di novembre 2016 di fr. 1'024.--. Inoltre con provvedimento del 21 novembre 2016 (cfr. doc. B inc. 42.2017.27) l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di dicembre 2016 di fr. 1'704.--. Le decisioni relative ai mesi di novembre e dicembre 2016 sono state confermate con decisione su reclamo del 30, rispettivamente 29 marzo 2017 (cfr. doc. A inc. 42.2017.26; doc. A inc. 42.2017.27). I coniugi __________ hanno contestato, per quanto concerne il calcolo di novembre 2016, il computo del reddito da attività lavorativa della moglie di fr. 855.--, e sia per il mese di novembre che per il mese di dicembre 2016 il conteggio degli assegni familiari di base di fr. 200.-- al mese, pari a fr. 2'400.-- annui (cfr. doc. I inc. 42.2017.26; doc. I inc. 42.2017.27). 2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte ritiene utile, innanzitutto, ricordare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.). Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30). Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale. Con sentenza 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi. Al riguardo cfr. pure STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto fare fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi. Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che: " (...)

- Sussidiarietà Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

• allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili;

• agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

• alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.(…)” Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115. 2.8.   Per quanto attiene al computo nel calcolo relativo al mese di novembre 2016 della somma di fr. 855.-- mensili, corrispondenti a fr. 10'260.-- annui, a titolo di reddito da attività dipendente della ricorrente (cfr. doc. B inc. 42.2017.26), il TCA osserva che giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui l’art. 22 Las rinvia e che regolamenta il reddito computabile, quest’ultimo è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT. L’art. 16 cpv. 1 LT prevede che sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro. In concreto dagli atti risulta che lo stipendio concernente il periodo 1-15 ottobre 2016 (in cui la ricorrente ha lavorato) ammontante a fr. 855.--, oltre a fr. 100.-- di assegni familiari per metà mese, è stato versato sul conto bancario di RI 1 il 7 novembre 2016 (cfr. doc. D inc. 42.2017.26; 142), come peraltro indicato pure dalla medesima (cfr. doc. I inc, 42.2017.26). La famiglia __________ ha potuto, quindi, disporre di tale somma nel mese di novembre 2016. Ne discende che a ragione l’USSI, in applicazione degli art. 6 cpv. 1 lett. a Laps e 16 LT, ha tenuto conto di tale entrata per il calcolo della prestazione assistenziale del mese di novembre 2016. 2.9.   Gli insorgenti hanno poi censurato il computo, nella misura di fr. 200.-- al mese, degli assegni familiari di base sia per il mese di novembre che per il mese di dicembre 2016 (cfr. doc. I inc. 42.2017.26; doc. I inc. 42,.2017.27; doc. B inc. 42.2017.26; doc. B inc. 42.2017.27). I coniugi __________ hanno asserito, da un lato, che in quel periodo non percepivano gli assegni familiari di base. Dall’altro, che in ogni caso non dovrebbero essere conteggiati nemmeno nel caso in cui fossero stati loro corrisposti, poiché si tratta di un importo che non fa parte della determinazione del reddito. Al riguardo essi hanno precisato che i redditi del complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente non fanno parte del reddito deducibile (cfr. doc. I 42.2017.27). In proposito giova rilevare che, contrariamente a quanto i ricorrenti sembrano affermare, gli assegni per i figli e di formazione ai sensi dell’art. 3 LAFam fanno parte del reddito imponibile (cfr. www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/informazioni-per/versicherte/famz.html). Come visto sopra, l’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps relativo al reddito computabile - a cui rinvia l’art. 22 Las - rimanda a sua volta agli art. 15-22 LT. L’art. 16 LT elenca tra i proventi imponibili gli assegni. Pertanto gli assegni per i figli ai sensi della LAFam devono essere tenuti in considerazione per determinare il diritto a prestazioni assistenziali. Tale soluzione si giustifica pure dal profilo del principio della sussidiarietà. In effetti l’art. 2 cpv. 1 Las enuncia che le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali (cfr. consid. 2.4.). I redditi di complemento esenti fiscalmente menzionati dagli insorgenti sono piuttosto gli assegni integrativi e di prima infanzia. Tali assegni non sono, infatti, imponibili dal gennaio 2005 (cfr. art. 23 lett. d LT; BU del 31 dicembre 2004 pag. 484) a seguito di un’iniziativa parlamentare del 27 giugno 2002 presentata nella forma elaborata da Gianni Guidicelli e confirmatari per la modifica dell'art. 23 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (considerare esenti da imposta gli assegni di prima infanzia e gli assegni integrativi). Gli assegni integrativi e di prima infanzia devono, però, essere considerati ai fini del calcolo delle prestazioni assistenziali in virtù del principio di sussidiarietà che impone che le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000, fra le quali vi sono gli AFI e gli API (cfr. consid. 2.4.; art. 2 cpv. 1 lett. f e g, cpv.2 Las; art. 13 Laps). 2.10.   In concreto dall’accertamento esperito da questa Corte presso i ricorrenti è emerso che gli stessi hanno inoltrato domanda di assegni familiari per persone senza attività lucrativa nel gennaio/febbraio 2017, che il 10 maggio 2017 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ha deciso che RI 1 ha diritto a tale assegni dal 15 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 e che il 6 giugno 2017 le sono stati  versati gli assegni retroattivi, in particolare dal 15 ottobre al 31 dicembre 2016 (cfr. consid. 1.7.; doc. V; VI; H; I inc. 42.2017.26). E’ vero che gli insorgenti hanno indicato che dalla somma di assegni corrisposti è stata decurtata la somma di fr. 429.15 a causa del mancato pagamento dei contributi personali da aprile a settembre 2016 (che tuttavia secondo i ricorrenti sarebbero già stati dedotti dai salari, ma non versati dall’ex datore di lavoro; cfr. doc. VI inc. 42.2017.26). E’ altrettanto vero, però, che, indipendentemente dalla circostanza che i ricorrenti stiano attendendo la restituzione dell’ammontare di fr. 429.15, la Cassa ha in ogni caso dedotto questa somma dagli assegni per il figlio per il periodo gennaio – marzo 2017 (cfr. doc. L inc. 42.2017.26). Pertanto, avendo i coniugi __________ ricevuto gli assegni familiari per persone senza attività lucrativa di fr. 200.-- mensili, pari a fr. 2'400.-- annui, per i mesi di novembre e dicembre 2016, le decisioni dell’USSI che hanno computato nei redditi computabili di novembre e dicembre 2016 gli assegni per il figlio non sono censurabili. 2.11.   Per il resto gli insorgenti non hanno sollevato ulteriori eccezioni in merito ai conteggi dei mesi di novembre e dicembre 2016, in particolare in relazione alle singole voci delle spese computabili indicate dall’USSI. Per quanto attiene al mese di novembre 2016 non risulta alcuna sostanza computabile (cfr. doc. B inc. 42.2017.26). I redditi dell’unità di riferimento sono composti di fr. 8'160.-- quale reddito da attività dipendente (fr. 10'260, cfr. consid. 2.8., - fr. 2'100 franchigia reddito da lavoro) e di fr. 2'400.-- a titolo di assegni familiari (cfr. consid. 2.10.). Complessivamente il reddito computabile Las ammonta a fr. 10’560.--, pari a fr. 880.-- al mese. Le spese computabili sono costituite dalla spesa per l’alloggio di fr. 16’800.-- e dal premio della cassa malati pari a fr. 11’028.-- (cfr. doc. B inc. 42.2017.26). Esse, globalmente, corrispondono a fr. 27’828.--, ossia a fr. 2’319.-- al mese. Di conseguenza i coniugi __________ non presentano alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las). Il disavanzo ammonta, al contrario, a fr. 17’268.-- annui (redditi computabili di fr. 10’560.-- - spese computabili di fr. 27’828.--) corrispondente a circa fr. 1’439.-- al mese. La soglia di intervento per il 2016 dei ricorrenti è pari a fr. 1’834.-- al mese (cfr. consid. 2.5.; doc. B inc. 42.2017.26). Come indicato sopra, hanno diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 18 Las; consid. 2.5.). In casu, il sussidio della cassa malati ammonta a fr. 675.-- mensili, l’assegno integrativo a fr. 563.-- al mese e l’assegno di prima infanzia a fr. 1'011 mensili, per complessivi fr. 2'249.-- (cfr. doc. B inc. 42.2017.26; I inc. 42.2017.26). La lacuna di reddito Las mensile è, pertanto, pari a fr. 1’024.-- [(fr. 1’834.-- + fr. 1’439.--) – fr. 2’249.--]. I ricorrenti hanno, dunque, diritto, per il mese di novembre 2016, a una prestazione assistenziale di fr. 1’024.--, come deciso dall’USSI (cfr. doc. B, A inc. 42.2017.26). La decisione su reclamo del 30 marzo 2017 deve, conseguentemente, essere confermata. 2.12.   Neppure per il mese di dicembre 2016 risulta della sostanza computabile (cfr. doc. B inc. 42.2017.27). I redditi dell’unità di riferimento sono composti unicamente degli assegni familiari di fr. 2'400.-- (cfr. consid. 2.10.). Le spese computabili sono costituite dalla spesa per l’alloggio di fr. 16’800.-- e dal premio della cassa malati pari a fr. 11’028.-- (cfr. doc. B inc. 42.2017.27). Esse, globalmente, corrispondono a fr. 27’828.--, ossia a fr. 2’319.-- al mese. I coniugi __________ non presentano, perciò, alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las). Il disavanzo ammonta, al contrario, a fr. 25'428.-- annui (redditi computabili di fr. 2’400.-- - spese computabili di fr. 27’828.--) corrispondente a circa fr. 2’119.-- al mese. La soglia di intervento per il 2016 dei ricorrenti è pari a fr. 1’834.-- al mese (cfr. consid. 2.5.; doc. B inc. 42.2017.27). Il sussidio della cassa malati ammonta a fr. 675.-- mensili, l’assegno integrativo a fr. 563.-- al mese e l’assegno di prima infanzia a fr. 1'011 mensili, per complessivi fr. 2'249.-- (cfr. doc. B inc. 42.2017.27). La lacuna di reddito Las mensile è, dunque, pari a fr. 1’704.-- [(fr. 1’834.-- + fr. 2’119.--) – fr. 2’249.--]. I ricorrenti hanno, pertanto, diritto, per il mese di dicembre 2016, a una prestazione assistenziale di fr. 1’704.--, come deciso dall’USSI (cfr. doc. B, A inc. 42.2017.27). La decisione su reclamo del 29 marzo 2017 deve, di conseguenza, essere confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2017.26-27

rs

Lugano

17 agosto 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 27 aprile 2017 di

1.RI 1

2.RI 2

contro

le decisioni su reclamo del 29 e 30 marzo 2017 emanate da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto,in fatto

in diritto

L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.4.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

"Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a)   prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b)   ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c)   nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

"Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a)   la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b)   l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c)   l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d)   l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e)   l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)    l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g)   l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h)   le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11).

In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.5.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia d’intervento, poi:

"La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30).

Con sentenza 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto fare fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti