Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
E. 2 L’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale." Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2 (“Riduzione della prestazione quale sanzione”) stabiliscono che: " Il mancato rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni. Una riduzione delle prestazioni deve essere fondata nella legislazione cantonale e rispondere al principio di proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti. In caso di riduzione delle prestazioni sociali, è necessario verificare se - la persona interessata può far valere ragioni che giustificano il suo comportamento; - la riduzione è proporzionata agli errori o alle colpe; - la persona interessata, cambiando il proprio atteggiamento, è in grado di rimuovere la causa della riduzione e se questa possa quindi essere annullata in prospettiva. La riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente distinta dalla compensazione di prestazioni del sostegno sociale nell’ambito dell’obbligo al rimborso ( à E.3). Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto il minimo vitale assoluto ( à schema A.6.3). Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla fine della sanzione. n Entità della riduzione A titolo di sanzione, il forfait per i mantenimento può essere ridotto del 15% al massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo conto del principio della proporzionalità. Inoltre, le prestazioni a carattere incentivante (franchigia sul reddito, supplemento di integrazione, supplemento minimo di integrazione) possono essere decurtate o soppresse. Nel caso di una riduzione, va tenuto conto in modo adeguato anche della situazione delle altre persone che fanno parte dell’unità di assistenza. Ulteriori riduzioni supplementari attentano al minimo vitale assoluto e non sono quindi lecite ( à A.6.3). Al più tardi dopo un anno, occorre verificare se le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date. Se ciò fosse il caso, con una nuova decisione la misura potrà essere prolungata al massimo per altri 12 mesi. Il principio di proporzionalità impone una sanzione differenziata secondo i casi, sia per quanto riguarda l’entità, sia per la durata della riduzione, in funzione dell’errore commesso e del danno causato." La Direttiva dell'USSI denominata "Sanzioni in inserimento professionale" , in vigore dal 1° maggio 2012, ha il seguente tenore: " 1 PRINCIPI GENERALI 1.1 Disposizioni COSAS Al capitolo A.8.2 si indica che il mancato rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni. In caso di sanzione è necessario che: · La persona interessata possa far valere le ragioni che giustificano il suo comportamento · La decisione per sanzioni e riduzioni sia in forma scritta · La sanzione e/o la riduzione abbia una durata definita. 1.2 In caso di più motivi per sanzioni sarà applicata la sanzione più grave. La decisione dovrà riportare tutte le sanzioni accumulate contemporaneamente. 1.3 In presenza di una trattenuta al beneficiario dovrà essere assicurato il minimo vitale. Nel caso con la sanzione si scendesse sotto il minimo vitale, la trattenuta sarà sospesa fino al termine della sanzione (priorità alla sanzione). A.8.2 COSAS Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto il minimo vitale assoluto. Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla fine della sanzione. 2 TIPO DI SANZIONE Grado Lieve Medio Grave Durata
E. 3 Prove della ricerca di lavoro inoltrate dopo il termine 1° volta 2° volta 3° volta Lieve Medio Grave
E. 3.1 Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1). En bref, la juridiction cantonale a considéré que les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations (des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. (…)” Sul tema della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del Tribunale federale 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato importo. In una sentenza 42.2014.12 del 6 novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38 seg. il TCA ha stabilito che l’USSI ha a ragione applicato a un beneficiario di prestazioni assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi, poiché, non partecipando al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli un’attività di pubblica utilità, ha di fatto rifiutato una misura di inserimento. 2.3. Nella presente fattispecie la ricorrente ha abbandonato l’attività presso __________ in quanto ella sarebbe stata chiamata a svolgere attività diverse rispetto a quelle per le quali era stata assunta (aiuto domestico anziché assistente di cure). Il contratto di collaborazione professionale stipulato tra la __________ e RI 1 il 30 settembre 2015 contiene una premessa del seguente tenore: " (…) __________ – aiuto domiciliare – ha come scopo la gestione di assistenza infermieristica professionale presso terzi, avvalendosi dell’opera di professionisti; il collaboratore ha interesse a prestare la propria collaborazione professionale ad __________, in modo saltuario e occasionale, a dipendenza delle proprie esigenze salariali e della propria disponibilità di tempo; il collaboratore auspica di conseguire della collaborazione di cui al presente contratto un salario minimo di CHF 100.-- settimanali, importo tuttavia che egli riconosce come meramente indicativo e non vincolante per __________; Il collaboratore è cosciente che le opportunità di lavoro in campo infermieristico sono soggette ad importanti e repentine fluttuazioni di mercato e pertanto riconosce che il mancato conseguimento delle attese salariali di cui al punto precedente per carenza di offerta non possono essere imputate ad __________ la quale non è per questo fatto costituita in mora; Il requisito essenziale e necessario, affinché il collaboratore possa svolgere la propria opera presso i clienti di __________ è il possesso di una delle abilitazioni a svolgere attività di infermiere contemplate e riconosciute nel Regolamento Organico dell’Ente ospedaliero cantonale del Canton Ticino o di un'altra professione sanitaria riconosciuta nella convenzione stipulata con santésuisse; (…)” (doc. 356) Il contratto prevede in particolare i seguenti punti: " (…)
1. Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente contratto.
2. Gli incarichi consisteranno in prestazioni di assistenza infermieristica professionale, generica o specializzata, presso i clienti della __________.
3. Il collaboratore si impegna ad eseguire personalmente e con diligenza gli incarichi affidatigli, nel rispetto delle norme deontologiche e salvaguardando con fedeltà gli interessi legittimi di __________. (…)
8. __________ conferirà gli incarichi solo previo riconoscimento da parte della propria clientela dei requisiti attestati dal collaboratore. In merito il collaboratore autorizza sin d’ora __________ a fornire informazioni circa il curriculum formativo professionale.
E. 4 Rifiuto/interruzione di un’occupazione adeguata assegnata dall’URC (o trovata dall’assicurato) o di un guadagno intermedio Grave
E. 4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV. Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé en ménageant au mieux ses intérêts.
E. 4.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153 ).
E. 4.3 En l'espèce, en confirmant la réduction du montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)” In una sentenza 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale: " (…) 3.
E. 5 Assenza non giustificata a un colloquio di consulenza o di controllo, o a una misura 1° volta 2° volta 3° volta Lieve Medio Grave
E. 6 Mancato rispetto di altre istruzioni di URC 1° volta 2° volta 3° volta Lieve Medio Grave
E. 7 Rifiuto, mancato inizio e interruzione ingiustificata di una misura Grave
E. 8 Violazione dell’obbligo di informare o di annunciare: ricerche di lavoro svolte ma dichiarazioni inesatte 1° volta 2° volta 3° volta Lieve Medio Grave
E. 9 __________ si impegna a ricercare e ad offrire al collaboratore opportunità di lavoro confacenti alle capacità di quest’ultimo, a insindacabile giudizio di __________ stessa e compatibilmente con le possibilità offerte dal mercato del lavoro. Il collaboratore non è obbligato in nessun caso ad accettare le offerte sottopostegli, in virtù di questo accordo. Parimenti non può esigere da __________ alcuna garanzia circa la corresponsione del salario indicativo di cui alle premesse. La tassa d’iscrizione ad __________, a carico del collaboratore, ammonta a CHF 30.-- annui. (…)” (doc. 357) Il 1° ottobre 2015 __________ della __________ ha inviato a RI 1 due scritti del seguente tenore: " (…) Con la presente abbiamo il piacere di confermarle l’incarico in qualità di assistente domiciliare per assistenza privata alla Signora __________ presso il suo domicilio di __________ per un importo di fr. 20.-- l’ora. La tariffa è da considerarsi al lordo degli oneri sociali ed assicurativi, include l’indennità vacanze (8,33%, pari a 4 settimane) e la 13 a mensilità. (…)” (doc. 354) e " (…) Con la presente abbiamo il piacere di confermarle l’incarico in qualità di assistente domiciliare per assistenza privata al signor __________ presso il suo domicilio di __________ per un importo di fr. 20.-- l’ora. La tariffa è da considerarsi al lordo degli oneri sociali ed assicurativi, include l’indennità vacanze (8,33%, pari a 4 settimane) e la 13 a mensilità. (…)” (doc. 355) In sede ricorsuale RI 1 ha prodotto il “Calendario lavori per il collaboratore”. Dallo stesso si evince che durante il mese di ottobre 2015 presso il paziente X la ricorrente avrebbe dovuto effettuare esclusivamente lavori di economia domestica in 28 occasioni, mentre per la paziente Y avrebbe dovuto svolgere dal 1° al 9 ottobre 2015 in 3 occasioni lavori di sola igiene e in altre 6 occasioni lavori di igiene ed economia domestica (cfr. Doc. V/1). Il 7 ottobre 2015 __________ della __________ ha inviato all’Ufficio intervento sociale della Città di __________ uno scritto del seguente tenore: " Come anticipatole al telefono, a partire dal 30 settembre abbiamo assunto la signora RI 1 con un contratto a ore a tempo indeterminato in qualità di collaboratrice sanitaria CRS. Dopo pochi giorni la signora ha inoltrato una disdetta del contratto di lavoro affermando che l’impiego offertole non rispecchiava le sue aspettative. Naturalmente siamo rimasti molto sorpresi di questa motivazione in quanto a nostro avviso non giustificata. La signora è stata inserita presso due utenti e in poco tempo avrebbe potuto aumentare considerevolmente la sua percentuale di lavoro. Abbiamo ritenuto opportuno fare questa segnalazione e la ringraziamo per l’attenzione e collaborazione. (…).” (doc. 349) Chiamato ora a pronunciarsi alla luce degli elementi appena esposti, questo Tribunale sottolinea, come già fatto dal Presidente del TCA durante l’udienza del 20 giugno 2016 (cfr. consid. 1.5.) che esiste una contraddizione evidente tra quanto figura nelle premesse del contratto stipulato tra __________ e la ricorrente il 31 settembre 2015 e il fatto di averla voluta impiegare, almeno presso un paziente, esclusivamente come aiuto domestico, nel senso di collaboratrice domestica. Infatti, nelle premesse, che costituiscono parte integrante del contratto, si parla di “requisiti indispensabili” che vanno dall’infermiere diplomato alla persona che svolge un’altra professione sanitaria riconosciuta nella convenzione stipulata con santésuisse. A quest’ultima categoria appartiene la collaboratrice sanitaria (CRS). Si tratta di una persona che “svolge la propria mansione, dopo aver seguito una formazione riconosciuta dalla CRS, in un istituto per anziani, un servizio di assistenza e cure a domicilio, un istituto per persone ammalate e/o disabili, un centro di riabilitazione o, più raramente, presso un ospedale o al domicilio di un privato. Nell’ambito delle proprie competenze, la CS elargisce cure di base e assistenza a persone in buona salute, ammalate e/o disabili, anziane. Si attiene alle direttive generali CRS e dell’istituzione dove svolge la propria attività lavorativa, nel rispetto delle conoscenze e competenze acquisite durante la formazione. Coopera con il personale diplomato e lo assiste nel campo delle cure. La CS svolge la propria attività su istruzione e sotto la supervisione del personale curante diplomato” (cfr. www.crs-corsiti.ch). Come ricordato dal TCA in una sentenza 38.2014.5 del 23 giugno 2014, dal 1° luglio 2005, la Conferenza cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio (CCSACD) e santésuisse hanno convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico dell'assicurazione malattia di base il personale dipendente deve possedere almeno il diploma quale collaboratore sanitario CRS 120 ore (non è più sufficiente il vecchio diploma conseguito alla fine del corso di 60 ore). Per ottenere il riconoscimento degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati hanno aderito alla convenzione sottoscritta da santésuisse con la CCSACD. Il possesso del diploma quale collaboratrice sanitaria CRS è peraltro uno dei requisiti minimi per essere assunti presso uno Spitex (cfr. STF 9C_88/2016 del
E. 12 Cst. (…)” Questa giurisprudenza viene peraltro costantemente confermata dal Tribunale federale (cfr. STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012; STF 8C_633/2013 del 30 dicembre 2013; DTF 139 I 218 nella quale l'Alta Corte ha stabilito che se la persona interessata ha la possibilità di assumere in ogni tempo l'impiego e se la partecipazione le permette un reddito sufficiente al sostentamento, le prestazioni assistenziali possono essere soppresse completamente per la prevista durata dell'impiego). In una sentenza pubblicata in DTF 142 I 1 il Tribunale federale ha tuttavia stabilito che è contrario all’art. 12 Cost. negare l’aiuto in situazioni di bisogno (nel senso dello stretto necessario) a causa della non ottemperanza di un’ingiunzione a partecipare a un programma occupazionale, nella misura in cui quest’ultimo non è retribuito.
E. 30 settembre 2015 contiene una premessa del seguente tenore:
Il contratto prevede in particolare i seguenti punti:
Dallo stesso si evince che durante il mese di ottobre 2015 presso il paziente X la ricorrente avrebbe dovuto effettuare esclusivamente lavori di economia domestica in 28 occasioni, mentre per la paziente Y avrebbe dovuto svolgere dal 1° al 9 ottobre 2015 in 3 occasioni lavori di sola igiene e in altre 6 occasioni lavori di igiene ed economia domestica (cfr. Doc. V/1).
Il 7 ottobre 2015 __________ della __________ ha inviato allUfficio intervento sociale della Città di __________ uno scritto del seguente tenore:
A questultima categoria appartiene la collaboratrice sanitaria (CRS). Si tratta di una persona che svolge la propria mansione, dopo aver seguito una formazione riconosciuta dalla CRS, in un istituto per anziani, un servizio di assistenza e cure a domicilio, un istituto per persone ammalate e/o disabili, un centro di riabilitazione o, più raramente, presso un ospedale o al domicilio di un privato. Nellambito delle proprie competenze, la CS elargisce cure di base e assistenza a persone in buona salute, ammalate e/o disabili, anziane. Si attiene alle direttive generali CRS e dellistituzione dove svolge la propria attività lavorativa, nel rispetto delle conoscenze e competenze acquisite durante la formazione. Coopera con il personale diplomato e lo assiste nel campo delle cure. La CS svolge la propria attività su istruzione e sotto la supervisione del personale curante diplomato (cfr. www.crs-corsiti.ch).
Il possesso del diploma quale collaboratrice sanitaria CRS è peraltro uno dei requisiti minimi per essere assunti presso uno Spitex (cfr. STF 9C_88/2016 del 12 maggio 2016: ( )Abgesehen davon, dass für die Anstellung von pflegenden Angehörigen vielfach Minimalausbildungen (z.B. Pflegehelfer SRK; der Beschwerdeführer hat einen solchen Lehrgang erst am 15.Oktober 2012 absolviert) vorausgesetzt wurden bzw. Werden ( ) e Allegato 5 Qualifiche minime del personale alla Convenzione amministrativa tra lAssociazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio unitamente allAssociation Spitex Privée Suisse (ASPS) e tarifsuisse, valida dal 1° febbraio 2016 , che sostituisce la convenzione amministrativa tra lASSACD e lASPS e santésuisse del 20 dicembre 2010; per uninfermiera libera professionista cfr. DTF 142 V 94).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.42.2016.5
DC/sc
Lugano
3 agosto 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 aprile 2016 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 4 aprile 2016 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto,in fatto
Lamministrazione ha motivato la sanzione con il fatto che lassistita ha interrotto unoccupazione adeguata dopo pochi giorni di attività (cfr. doc. A1).
In quelloccasione è stata sentita come teste __________, titolare della __________.
Dal verbale dudienza emerge quanto segue:
Copia di tale scritto è stata trasmessa, per conoscenza, a RI 1 (cfr. doc. XXI).
in diritto
Il contratto di collaborazione professionale stipulato tra la __________ e RI 1 il 30 settembre 2015 contiene una premessa del seguente tenore:
Il contratto prevede in particolare i seguenti punti:
Dallo stesso si evince che durante il mese di ottobre 2015 presso il paziente X la ricorrente avrebbe dovuto effettuare esclusivamente lavori di economia domestica in 28 occasioni, mentre per la paziente Y avrebbe dovuto svolgere dal 1° al 9 ottobre 2015 in 3 occasioni lavori di sola igiene e in altre 6 occasioni lavori di igiene ed economia domestica (cfr. Doc. V/1).
Il 7 ottobre 2015 __________ della __________ ha inviato allUfficio intervento sociale della Città di __________ uno scritto del seguente tenore:
A questultima categoria appartiene la collaboratrice sanitaria (CRS). Si tratta di una persona che svolge la propria mansione, dopo aver seguito una formazione riconosciuta dalla CRS, in un istituto per anziani, un servizio di assistenza e cure a domicilio, un istituto per persone ammalate e/o disabili, un centro di riabilitazione o, più raramente, presso un ospedale o al domicilio di un privato. Nellambito delle proprie competenze, la CS elargisce cure di base e assistenza a persone in buona salute, ammalate e/o disabili, anziane. Si attiene alle direttive generali CRS e dellistituzione dove svolge la propria attività lavorativa, nel rispetto delle conoscenze e competenze acquisite durante la formazione. Coopera con il personale diplomato e lo assiste nel campo delle cure. La CS svolge la propria attività su istruzione e sotto la supervisione del personale curante diplomato (cfr. www.crs-corsiti.ch).
Il possesso del diploma quale collaboratrice sanitaria CRS è peraltro uno dei requisiti minimi per essere assunti presso uno Spitex (cfr. STF 9C_88/2016 del 12 maggio 2016: ( )Abgesehen davon, dass für die Anstellung von pflegenden Angehörigen vielfach Minimalausbildungen (z.B. Pflegehelfer SRK; der Beschwerdeführer hat einen solchen Lehrgang erst am 15.Oktober 2012 absolviert) vorausgesetzt wurden bzw. Werden ( ) e Allegato 5 Qualifiche minime del personale alla Convenzione amministrativa tra lAssociazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio unitamente allAssociation Spitex Privée Suisse (ASPS) e tarifsuisse, valida dal 1° febbraio 2016 , che sostituisce la convenzione amministrativa tra lASSACD e lASPS e santésuisse del 20 dicembre 2010; per uninfermiera libera professionista cfr. DTF 142 V 94).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti