Ricorso al TCA contro decisione su reclamo di un Municipio in ambito di assunzione di spese funerarie è irricevibile, in quanto TCA è incompetente ratione materiae. Competente è il Consiglio di Stato al quale gli atti sono trasmessi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.11.2016 42.2016.31 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.11.2016 42.2016.31 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.11.2016 42.2016.31
Ricorso al TCA contro decisione su reclamo di un Municipio in ambito di assunzione di spese funerarie è irricevibile, in quanto TCA è incompetente ratione materiae. Competente è il Consiglio di Stato al quale gli atti sono trasmessi
Raccomandata Incarto n. 42.2016.31 rs Lugano 16 novembre 2016 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2016 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su reclamo del 19 ottobre 2016 emanata da CO 1 in materia di assistenza sociale considerato, in fatto e in diritto che - con decisione su reclamo del 19 ottobre 2016 il Municipio di __________ ha riconfermato la propria decisione del 20 settembre 2016 (cfr. doc. I) con la quale aveva stabilito, in relazione alla richiesta della RI 1 di assunzione delle spese funerarie del defunto __________, di essere pronto ad accollarsi l’importo di fr. 1'523.-, corrispondente alla differenza tra il costo totale del funerale riconosciuto in base alle direttive cantonali in vigore di fr. 4'573.- e l’acconto versato da un parente (nonna) del defunto di fr. 3'050.- (cfr. doc. A);
- con ricorso dell’11 novembre 2016 inoltrato al TCA la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto il riconoscimento della somma di fr. 2'588.75 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2015 a titolo di saldo delle spese funerarie relative a __________ ammontanti a complessivi fr. 7'161.75 (cfr. doc. I);
- giusta l’art. 20 cpv. 1 lett. g della Legge sull’assistenza sociale (Las) le prestazioni assistenziali speciali cantonali sono destinate a coprire, tra l’altro, le spese di sepoltura;
- l’art. 54 Las prevede che il Comune provvede alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. È riservato il regresso su parenti tenuti all’obbligo di assistenza secondo l’art. 328 del CCS;
- ai sensi dell’art. 208 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC) contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;
- secondo l’art. 209 LOC sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali:
a) ogni cittadino del comune; b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo;
- l’art. 13 del Regolamento sul Fondo Sociale Comunale del Comune di __________, emesso in applicazione dell’art. 53 Las riguardo agli aiuti puntuali a cittadini che si trovano in difficoltà economica temporanea e approvato dalla Sezione Enti locali, su delega del Consiglio di Stato, il 21 ottobre 2015, enuncia che contro le decisioni del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione;
- la presente fattispecie concerne l’entità dell’importo relativo alle spese connesse al funerale di __________ a carico del Municipio di __________;__________
- il Municipio di __________, in effetti, il 19 ottobre 2016, ha emesso una decisione su reclamo con cui ha confermato di assumere il pagamento della somma di fr. 1'523.--;
- come visto, sia la LOC che il Regolamento sul Fondo Sociale Comunale del Comune di __________ quale rimedio di diritto contro le decisioni del Municipio prevedono il ricorso al Consiglio di Stato; - competente per il contenzioso sull’entità dell’importo delle spese funerarie a carico del Comune è, conseguentemente, il Consiglio di Stato;
- del resto il Municipio di __________ nella propria decisione su reclamo del 19 ottobre 2016 ha espressamente indicato che “contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di trenta giorni dall’intimazione della presente” (cfr. doc. A);
- l’avv. RA 1, nel ricorso, ha peraltro evidenziato che il provvedimento impugnato riportava, quale rimedio di diritto, il ricorso al Consiglio di Stato, specificando tuttavia di ritenere, sulla base dell’art. 33 Laps a cui rinvia l’art. 65 Las, di inviare il ricorso al TCA (cfr. doc. I pag. 2);
- l’art. 65 Las contempla, però, i rimedi di diritto contro decisioni concernenti le prestazioni assistenziali ordinarie e speciali cantonali (cfr. capitolo V della Las “Procedura”, in particolare art. 60 Las);
- il ricorso in esame si rivela, pertanto, irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae;
- gli atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato per ragione di competenza (cfr. art. 4 cpv. 1 LPamm applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca);
- il termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in applicazione dell’art. 12 cpv. 1 Lptca secondo cui se la parte si rivolge in tempo utile a un tribunale o a un’autorità amministrativa incompetente, si considera che il termine è stato rispettato. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile . § Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Consiglio di Stato.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti