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42.2007.6

L'importo della prestazione assistenziale determinato a seguito del rinnovo deve essere incrementato da fr. 1725 a 1851.In effetti gli interessi ipotecari per il 2007 sono aumentati. A ragione la parte del valore locativo relativa al figlio,indipendente economicamente,non va computata quale pigione

Ticino ·28 · 2001-01-03 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
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Incarto n.42.2007.6

rs

Lugano

28 novembre 2007

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2007 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell'8 agosto 2007 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto,in fatto

in diritto

La norma contemplata dall’art. 9 cpv, 2 Laps è analogaall’art. 16c OPC-AVS/AI secondo cui quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

In una sentenza del 3 gennaio 2001 nella causa A. pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica(RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCAdell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCAdel 21 febbraio 1992 nella causa A.T.),anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245).Secondo l’Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l’occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1). Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).

In una sentenza P 76/01 del 9 gennaio 2003, in un caso ticinese, il Tribunale Federale delle assicurazioni ha stabilito quanto segue:

Al proposito, in un’altra sentenza P 56/00 non pubblicata, del 5 luglio 2001, il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:

Nella decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) ilTCAha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.

Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l’appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

IlTCAha ammesso la divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc. n. 33.2001.82). In altra sentenza dell’11 settembre 2002 ilTCAha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno (Inc. n. 33.2002.25).

Ancora, nella STCAdel 28 marzo 2006 (Inc. n. 33.2005.10), ilTCAha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti