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41.1997.1

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-11-29 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.07.1997 41.1997.1 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.07.1997 41.1997.1 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.07.1997 41.1997.1

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 41.97.00001 rf / sg Lugano 9 luglio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 25 febbraio 1997 di __________, contro la decisione del 29 novembre 1996 emanata da Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: __________, in materia di assicurazione militare federale.

-   ritenuto che con decisione 20 marzo 1985 l'UFAM ha stabilito l'importo dell'indennità giornaliera dovuta al ricorrente dal 4 gennaio 1985 al 5 febbraio 1985;

-   avvertito che il 15 aprile 1996 l'insorgente ha chiesto all'UFAM di ricalcolare l'indennità e di versargli il conguaglio;

-   letta la decisione su opposizione 29 novembre con la quale l'UFAM ha costatato che il diritto all'indennità per l'anno 1985 era perento;

-   visto il presente, tempestivo ricorso con il quale l'assicurato chiede di ricalcolare l'indennità dovuta per il periodo dal 4 gennaio 1985 al 5 febbraio 1985 su di un reddito annuo di fr. 79'152.--;

-   preso atto che con risposta 7 aprile 1997 l'UFAM propone di respingere l'impugnativa;

-   letto lo scritto 12 aprile 1997 dell'assicurato il quale si riconferma nelle note conclusioni ricorsuali;

-   considerato che:

a)  in applicazione dell'art. 14 LAM, il diritto alle prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale esse erano dovute;

b)  ciò significa che le prestazioni dovute per gennaio e febbraio 1985 dovevano essere versate al più tardi entro gennaio/febbraio 1990;

c)   dopo il febbraio 1990 il diritto alle prestazioni assicurative per il 1985 è irrimediabilmente perento;

d)  poiché l'assicurato si è annunciato in data 15 aprile 1996 (doc. _) per ottenere un aumento dell'indennità dovuta dal 4 gennaio 1985 al 11 febbraio 1985, la sua pretesa non può più essere ascoltata;

e)  può dunque rimanere irrisolto il quesito se l'indennità dovuta per il periodo in questione fosse davvero superiore a quella effettivamente pagata; Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é respinto . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti