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41.1996.4

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-03-15 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.11.1997 41.1996.4 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.11.1997 41.1996.4 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.11.1997 41.1996.4

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 41.96.00004 FZ / nh Lugano 28 novembre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo visto il ricorso del 18 giugno 1996 interposto da __________, rappr. da: __________, contro la decisione del 15 marzo 1996 emanata da Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: __________, in materia di assicurazione militare federale letti ed esaminati gli atti; vista la risposta 11 luglio 1996 della parte convenuta; richiamato il verbale del 20 maggio 1997; rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi: "     1.                                La decisione su opposizione dell'UFAM del 15 marzo 1996 è annullata e sostituita dalla presente transazione.

2.  L'UFAM verserà al signor __________ una rendita di invalidità retroattiva a partire dal 1° giugno 1995.

3.  La rendita di invalidità sarà calcolata come segue: Dal 1° giugno al 31 dicembre 1995 Responsabilità della Confederazione:              100% Salario annuo ipotizzabile in qualità di istruttore militare:                                           fr.    140'763.-- Salario effettivo:                                                 fr.    118'176.-- Tasso di indennizzo:                                         95% Invalidità: 16% Massimo guadagno annuo assicurato:             fr.    118'491.-- Rendita annua:                                                  fr.      18'010.80 Rendita mensile:                                               fr.       1'500.90 Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 Responsabilità della Confederazione:              100% Salario annuo ipotizzabile in qualità di istruttore militare:                                           fr.    140'058.-- Salario effettivo:                                                 fr.    118'275.-- Tasso di indennizzo:                                         95% Invalidità: 16% Massimo guadagno annuo assicurato:             fr.    118'491.-- Rendita annua:                                                  fr.      18'010.80 Rendita mensile:                                               fr.        1'500.90 A partire dal 1° gennaio 1997 e per una durata indeterminata Responsabilità della Confederazione:              100% Salario annuo ipotizzabile in qualità di istruttore militare:                                           fr.    138'111.-- Salario effettivo:                                                 fr.    119'104.-- Tasso di indennizzo:                                         95% Invalidità: 14% Massimo guadagno annuo assicurato:             fr.    122'046.-- Rendita annua:                                                  fr.      16'232.10 Rendita mensile:                                               fr.        1'352.70

4.  Il signor __________ ritira il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione dell'UFAM del 15 marzo 1996.

5.  Le spese del signor __________ sono fissate dal Tribunale delle assicurazioni del canton Ticino." (e meglio come alla transazione inviata in data 25 novembre 1997 al Tribunale dall'avv. ___________); preso atto che le parti per quanto concerne le ripetibili si rimettono al giudizio del TCA, l'UFAM verserà al ricorrente fr. 800.-; rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162); viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; decreta

1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L'UFAM verserà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili;

3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Daniele Cattaneo