Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.11.1997 41.1996.4 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.11.1997 41.1996.4 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.11.1997 41.1996.4
Sentenza o decisione senza scheda
RACCOMANDATA Incarto n. 41.96.00004 FZ / nh Lugano 28 novembre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo visto il ricorso del 18 giugno 1996 interposto da __________, rappr. da: __________, contro la decisione del 15 marzo 1996 emanata da Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: __________, in materia di assicurazione militare federale letti ed esaminati gli atti; vista la risposta 11 luglio 1996 della parte convenuta; richiamato il verbale del 20 maggio 1997; rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi: " 1. La decisione su opposizione dell'UFAM del 15 marzo 1996 è annullata e sostituita dalla presente transazione.
2. L'UFAM verserà al signor __________ una rendita di invalidità retroattiva a partire dal 1° giugno 1995.
3. La rendita di invalidità sarà calcolata come segue: Dal 1° giugno al 31 dicembre 1995 Responsabilità della Confederazione: 100% Salario annuo ipotizzabile in qualità di istruttore militare: fr. 140'763.-- Salario effettivo: fr. 118'176.-- Tasso di indennizzo: 95% Invalidità: 16% Massimo guadagno annuo assicurato: fr. 118'491.-- Rendita annua: fr. 18'010.80 Rendita mensile: fr. 1'500.90 Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 Responsabilità della Confederazione: 100% Salario annuo ipotizzabile in qualità di istruttore militare: fr. 140'058.-- Salario effettivo: fr. 118'275.-- Tasso di indennizzo: 95% Invalidità: 16% Massimo guadagno annuo assicurato: fr. 118'491.-- Rendita annua: fr. 18'010.80 Rendita mensile: fr. 1'500.90 A partire dal 1° gennaio 1997 e per una durata indeterminata Responsabilità della Confederazione: 100% Salario annuo ipotizzabile in qualità di istruttore militare: fr. 138'111.-- Salario effettivo: fr. 119'104.-- Tasso di indennizzo: 95% Invalidità: 14% Massimo guadagno annuo assicurato: fr. 122'046.-- Rendita annua: fr. 16'232.10 Rendita mensile: fr. 1'352.70
4. Il signor __________ ritira il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione dell'UFAM del 15 marzo 1996.
5. Le spese del signor __________ sono fissate dal Tribunale delle assicurazioni del canton Ticino." (e meglio come alla transazione inviata in data 25 novembre 1997 al Tribunale dall'avv. ___________); preso atto che le parti per quanto concerne le ripetibili si rimettono al giudizio del TCA, l'UFAM verserà al ricorrente fr. 800.-; rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162); viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; decreta
1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L'UFAM verserà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Daniele Cattaneo