opencaselaw.ch

41.1995.6

Ticino · 1993-03-12 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.04.1996 41.1995.6 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.04.1996 41.1995.6 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.04.1996 41.1995.6

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 41.95.00006 AM 7/93 DC/es Lugano 18 aprile 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo visto il ricorso del 13 settembre 1993 interposto da __________, rappr. da: avv. __________, contro la decisione del 12 marzo 1993 emanata da Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: Ufficio fed.assicurazione militare, 6500 Bellinzona, in materia di assicurazione militare federale. letti ed esaminati gli atti; vista la risposta 7 ottobre 1993 della parte convenuta; richiamato il verbale 17 aprile 1996 del seguente tenore: " preso atto che l'UFAM è ora disposto a riconoscere la perdita di guadagno dovuta all'impossibilità per l'assicurato di esercitare l'attività di fotografo il giudice delegato propone di fissare il reddito da non invalido in Fr. 73'608.-- (Fr. 20'000.-- quale fotografo + Fr. 53.608.-- che l'assicurato avrebbe potuto ottenere lavorando come venditore a tempo pieno e con rendimento completo). Il reddito da invalido, tenuto conto anche della giurisprudenza del TCA relativa ai redditi da applicare in attività leggere adeguate, viene fissato in Fr. 39''750.-- (pari al 75% di Fr. 53'608.-- per tener conto degli impedimenti quale venditore). Il grado d'invalidità è dunque del 45%, fissato su un guadagno assicurato di Fr. 73'608.--. Conformemente alla giurisprudenza federale l'UFAM provvederà ad una revisione del grado d'invalidità in caso di miglioramento duraturo del reddito da invalido. Il grado di IMI viene confermato al 5%. Le parti accettano seduta stante la proposta transattiva per cui la causa sarà stralciata dai ruoli. " rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162); viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; decreta

1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato; 3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Daniele Cattaneo