Dispositiv
- La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.-- sono poste a carico dellUfficio cantonale di stima. Non si assegnano ripetibili.
- Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Enzo Barenco Distinta delle spese Tassa di giustizia fr. 450. Spese diverse fr. 50. Totale fr. 500. =========
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.40.2014.6
Lugano
13 luglio 2015
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Bruno Buzzini
arch. Ernesto Bolliger
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 3 dicembre 2014 da
RI 1
contro
la decisione su reclamo emanata il 6 novembre 2014 dall'Ufficio cantonale di stima nellambito della determinazione delle stime per rettifica di errore nel Comune di __________
relativamente al mapp. no. 2812 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti,
considerato - che con decreto esecutivo del 19 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone a norma dellart. 6 cpv. 1 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst), entrata in vigore il 1° gennaio 1997. Eseguita la procedura di revisione, lUfficio cantonale di stima (UCS), con decisione del 30 aprile 2004 (FU del 7 maggio 2004), ha disposto il deposito in pubblicazione dei valori ufficiali di stima presso le cancellerie comunali, per il tramite dei rispettivi Municipi, per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1° giugno 2004. Con decreto esecutivo del 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha fissato al 1° gennaio 2005 la data di entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone;
- che per la part. no. 2812 RFD di __________, edificata, con decisione del 1° febbraio 2004 (Revisione generale 2004), lUCS ha esposto un valore ufficiale di stima di fr. 107'400.--. Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato;
- che con decisione per aggiornamento particolarenuovo edificio principale 2006 lUCS ha stabilito in fr. 243'801.-- il valore ufficiale di stima del mapp. no.
2812. Entro il termine di reclamo la proprietaria non ha sollevato obiezioni(AP 2004/2009, pubblicazione FU 28.9.2012 [esecutività 31.12.2012]);
- che successivamente, con lettera 26 febbraio 2013, RI 1 ha chiesto allUCS di rivedere il valore di stima del mapp. 2812 comunicando di non ritenere propriamente corrette alcune valutazioni, in particolare per quel che riguarda il valore del terreno, il valore del reddito (presunto) calcolato ed il valore al mc. delledificio principale. La stessa ha altresì giustificato di non aver potuto oppugnare il nuovo valore di stima della sua proprietà entro i termini di legge, poiché al momento della pubblicazione ufficiale non le è stato possibile verificarne i contenuti in quanto degente in ospedale per un intervento che lha costretta lontana da casa per alcuni mesi;
- che, in applicazione dellart. 41 Lst (rettifica derrore) e dopo lesperimento del sopralluogo, con lettera 6 maggio 2013 lUCS ha ricalcolato in fr. 217'093.-- il valore globale di stima del mappale no. 2812. Alla ricorrente è stata garantita la possibilità di reclamo;
-che in effetti, non condividendo tale nuova valutazione, in data 29 maggio
2013 RI 1 è insorta mediante reclamo, che lUCS ha solo parzialmente accolto con decisione 6 novembre 2014 fissando in fr. 212'231.il valore globale di stima del fondo no.
2812. Da qui il ricorso in esame;
-che il Tribunale ha rinunciato ad esperire il sopralluogo potendo decidere
sulla base dei soli atti
-che la competenza del Tribunale di espropriazione a statuire sui ricorsi in
tema di stime immobiliari è data dai combinati disposti di cui agli art. 37 cpv. 1 e 39 cpv. 1 Lst;
-che a norma dellart. 34 Lst i proprietari possono presentare reclamo
allautorità contro ogni nuova determinazione o aggiornamento di stima entro 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione (cpv. 1). Reclami tardivi non sono ammessi. La restituzione dei termini è data se è provato che linosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il proprietario o il suo rappresentante;
-che il reclamo di RI 1 avverso la decisione per aggiornamento
particolare (anno 2004/2009) della stima immobiliare del mapp. 2812 è stato presentato il 26 febbraio 2013, ovvero ampiamente oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione (art. 34 cpv. 1 Lst) e quindi tardivamente;
-che lUCS avrebbe dovuto accertare la tardività del reclamo e, considerate
le giustificazioni addotte ma non documentate dalla proprietaria, verificare concretamente se fossero adempiute le condizioni per una restituzione del termine di reclamo a norma dellart. 34 cpv. 4 Lst;
-che lUCS non solo non ha proceduto a tale verifica, ma per di più ha
preferito tout court e incomprensibilmente emettere una decisione per rettifica derrore (art. 41 Lst);
-che già soltanto per questo motivo la decisione 6 novembre 2014
dovrebbe essere annullata e lincarto rinviato allUCS per nuova decisione;
-che tale conclusione si impone anche nel merito;
-che la decisione per aggiornamento particolarenuovo edificio principale
2006 è stata emessa in applicazione dellart. 8 Lst, norma secondo la quale un aggiornamento particolare si impone quando, dopo la revisione generale (art. 6 Lst) o successivi aggiornamenti intermedi (art. 7 Lst), sopravvengono mutamenti di fatto o di diritto dello stato dei fondi atti ad influire sulla stima, specie nel caso sorgano nuove costruzioni o siano eseguiti riattamenti o ampliamenti, oppure qualora intervengano modifiche del piano regolatore (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 4375 del 21 febbraio 1995 concernente il progetto della nuova Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, ad art. 8). LUCS, ricevuta dal Municipio comunicazione della modifica, procede allaggiornamento della stima fondandosi sui fattori generali dincidenza di cui allart. 19 Lst, vigenti al momento dellultima revisione generale o dellultimo aggiornamento intermedio, e cioè sui prezzi medi dei terreni, il tasso ipotecario, il costo medio delle pigioni, il costo medio delle costruzioni ed il costo medio dellenergia, questultimo per i relativi impianti di produzione (cfr. Messaggio cit., ad art. 7 e 20);
-che lart. 41 Lst trova invece la sua applicazione laddove si riscontrino
errori di calcolo, scrittura e trascrizione contenuti in decisioni o sentenze cresciute in giudicato. In tal caso lautorità che li ha commessi li può rettificare in ogni momento su istanza di parte o dufficio. La rettifica derrori o il suo rifiuto possono essere impugnati con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza interessata;
-che appare evidente che nella fattispecie lUCS si è spinto ben oltre a
quanto stabilito nella normativa pocanzi citata: non si è limitato a correggere errori di calcolo, di scrittura e trascrizione contenuti nelle sue precedenti decisioni, ma ha di fatto adottato criteri e fattori di calcolo nuovi ritenuti più consoni e conformi al bene immobile oggetto di valutazione, in particolare per ciò che riguarda il volume e la vetustà delledificio principale e la superficie abitabile. Queste modifiche apportate nel calcolo del valore di stima del mapp. no. 2812 non si configurano come semplici correzioni di errori. In realtà LUCS si è riferito allart. 41 Lst fraintendendo manifestamente la natura e la portata della norma per intervenire sul merito della stima ed operare una revisione vera e propria dei parametri di calcolo;
-che abbondanzialmente e fermo restando le osservazioni di cui sopra, è
doveroso rammentare che nella procedura amministrativa vige il principio dellapplicazione dufficio del diritto (art. 31 LPamm, su rinvio dellart. 39 cpv. 1 Lst). Semmai, quindi, lUCS avrebbe potuto dirimere la questione sulla base dellart. 42 Lst, il quale dispone che il Consiglio di Stato può far procedere in ogni momento, su istanza di parte o dufficio, a rettificare stime definitive che si rivelassero manifestamente inattendibili (art. 42 cpv. 1 Lst); in tal caso la nuova stima esplica i suoi effetti a partire dalla richiesta di rettifica o dalla notifica della decisione qualora la rettifica avvenga dufficio (art. 42 cpv. 3 Lst). E importante tuttavia sottolineare che il concetto di stima manifestamente inattendibile devessere interpretato restrittivamente. Ciò significa che la modifica straordinaria della stima è possibile unicamente a fronte di errori manifesti nei dati raccolti per il calcolo della stima, ma non, ad esempio, nel caso di oscillazioni dei valori del mercato immobiliare o di normale invecchiamento di un immobile (cfr. Rapporto n. 4375 del 20 settembre 1996 della Commissione speciale in materia tributaria sul Messaggio concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare);
-che tali lacune non sono sanabili in questa sede, per cui la decisione impugnata devessere annullata e gli atti rinviati allUCS per nuova decisione;
-che non occorre pertanto chinarsi sulle censure di merito sollevate dalla
ricorrente;
-che la tassa di giustizia di fr. 450.e le spese di fr. 50.-- sono poste a
carico dellUCS in quanto parte soccombente. La ricorrente non si è avvalsa della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm.);
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorsoè accolto. La decisione impugnata del 6 novembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati allUfficio cantonale di stima per nuovo giudizio.
2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.-- sono poste a carico dellUfficio cantonale di stima. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
4. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Distinta delle spese
Tassa di giustizia fr. 450.
Spese diverse fr. 50.
Totale fr. 500.
=========