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40.2009.2

Asportare, risp. far asportare, dal Punto franco, a più riprese tra il 16 aprile 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci per un valore complessivo di fr. 8'603084.--, risp. fr. 571767.--, senza annunciarli per lo sdoganamento

Ticino · 2010-04-01 · Italiano TI
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Sachverhalt

(DTF 135 IV 217 consid. 2.1.).

9.     Secondo l’art. 119 cpv. 1 LD, commette il reato di messa in pericolo del dazio (definito quale infrazione doganale, art. 117 lett. a LD) chi, intenzionalmente o per negligenza, omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo mette in pericolo tutti o parte dei tributi doganali. La pena è della multa fino ad un quintuplo del tributo doganale messo in pericolo ma, in caso di circostanze aggravanti, può arrivare sino alla metà dello stesso. Inoltre può essere pronunciata una pena detentiva fino ad un anno, art. 119 cpv. 2 LD.

Nell’art. 74 vLD il reato veniva chiamato contravvenzione doganale ed era commesso da chiunque, senza permesso esplicito, importava, esportava o faceva transitare merci soggette a dazio per vie o da approdi non permessi al traffico doganale, oppure trasportava merci oltre il confine con aeromobili non dirigibili (cifra 1), così come da chiunque, varcando il confine, ometteva di dichiarare, totalmente o parzialmente, per le operazioni doganali, delle merci soggette a dazio (cifra 3), e da chi otteneva l’ammissione in franchigia o la riduzione del dazio per merci che non rispondono alle condizioni prescritte per il traffico delle merci esenti da dazio o per le agevolezze del traffico di confine. Giusta l’art. 75 cpv. 1 vLD, la contravvenzione doganale era punita con una multa fino a 20 volte l’importo del dazio frodato o pregiudicato che poteva essere aumentata della metà a fronte di circostanze aggravanti. In simili situazioni era inoltre possibile pronunciare la detenzione fino a sei mesi, art. 75 cpv. 2 vLD.

Nella fattispecie risulta essere più favorevole agli imputati la nuova regolamentazione, che prevede sanzioni più lievi, ad eccezione delle situazioni in cui si impone una pena privativa della libertà (problema che qui non si pone).

La questione è di importanza relativa nel complesso dei fatti qui in discussione, poiché il dazio frodato è per entrambi i prevenuti di fr. 128.20 dovuti per l’importazione del 26 ottobre 2004.

10.     Parimenti a quella doganale, anche la legislazione sull’IVA ha subito delle evoluzioni in corso di procedura. In effetti con il 1. gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove LIVA ed OIVA.

La vecchia legge, in vigore al momento dei fatti, stabiliva che chiunque, intenzionalmente, procura a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all’imposta o ottenendo un’esenzione, un abbuono, un rimborso o una deduzione ingiustificati dell’imposta, debba essere punito con la multa sino al quintuplo dell’importo d’imposta sottratta o del profitto illecito, art. 85 cpv. 1 vLIVA (sottrazione d’imposta). Inoltre colui che, intenzionalmente o per negligenza, omette di dichiarare o dichiara in modo inesatto dati e beni determinanti per la riscossione dell’imposta avrebbe dovuto essere punito con la multa sino a fr. 10’000.-- e, nei casi gravi o di recidiva, sino a fr. 30'000.--, art. 86 cpv. 1 lett. g vLIVA (messa in pericolo dell’imposta), ritenuto che la multa avrebbe potuto anche raggiungere l’importo dell’imposta messa in pericolo o del profitto illecito, qualora esso fosse stato più elevato, art. 86 cpv. 2 vLIVA.

Se un’azione punibile costituiva una sottrazione o una messa in pericolo dell’imposta e un’infrazione doganale, si sarebbe dovuto applicare la pena corrispondente all’infrazione più grave, eventualmente adeguatamente aumentata, art. 89 cpv. 2 vLIVA.

Le disposizioni penali previste dalla nuova LIVA per il reato di sottrazione d’imposta, commessa non dichiarando merci, dichiarandole in modo inesatto od occultandole, intenzionalmente o per negligenza, all’atto della loro importazione, sono sensibilmente più pesanti, preso atto che la multa può arrivare sino a fr. 800’000.--, art. 96 cpv. 4 lett. a LIVA. In caso di circostanze aggravanti il massimo della multa comminata deve essere aumentato della metà ed è possibile aggiungervi una pena detentiva sino a due anni, art. 97 cpv. 2 LIVA.

Sulla scorta di questi dati appare chiaro come le disposizioni più miti siano quelle della vecchia legge, che devono dunque trovare applicazione al caso sottoposto al vaglio della scrivente Pretura penale.

11.     Dal punto di vista oggettivo, la commissione dei reati non pone particolari difficoltà, poiché entrambi gli imputati hanno sin da subito riconosciuto di aver asportato dal Punto Franco di __________ orologi e bigiotteria in nero, senza quindi dichiararli alle autorità doganali elvetiche come in transito o in uscita.

Poiché per il diritto svizzero i punti franchi sono considerati territorio doganale estero, con l’uscita dagli stessi le merci non coperte da un documento di transito ai sensi della LD hanno superato fisicamente la frontiera con il nostro Paese, nel quale sono dunque state immesse in spregio alle summenzionate disposizioni legali, cioè senza venire debitamente dichiarate.

Gli imputati hanno sempre sostenuto che tutta la merce uscita dal Punto Franco di __________ di nascosto è sempre stata trasportata in Italia. Tale fatto non ha però potuto da loro essere dimostrato, per cui, in questa sede, non si può che concludere che essa sia stata immessa sul territorio elvetico. Invero una simile conclusione, giuridicamente inevitabile, appare razionalmente bizzarra, poiché non è emerso alcun indizio che possa indurre a credere che gli accusati abbiano dichiarato il falso e poiché tutti i loro clienti individuati dagli inquirenti sono risultati essere, come emerge dalle tavole processuali, esclusivamente italiani. Nessuno svizzero. E’ dunque singolare che si creda e si utilizzi tutto ciò che i prevenuti hanno riconosciuto e che serve alla loro accusa, mentre si consideri diversamente quanto da loro da sempre e coerentemente asserito e che potrebbe servire per scagionarli.

Per completezza si deve aggiungere che i signori ACCU 1 e ACCU 2, non impugnando le decisioni sull’obbligo di pagamento, hanno fornito un elemento non trascurabile per legittimare la conclusione cui in questa sede non si può che giungere.

Di tutto ciò dovrà comunque essere tenuto conto al momento della commisurazione della pena.

I quantitativi ripresi nei riepiloghi allestiti dalla Sezione antifrode doganale e allegati quale parte integrante dei processi verbali (AI 133.1 e AI 135.1), pur essendo stati contestati in tutti gli allegati scritti degli accusati, in quanto fondati su criteri di calcolo poco chiari, non sono più stati messi in discussione in occasione del dibattimento. A tal proposito va ricordato che le decisioni sull’obbligo di pagamento, debitamente cresciute in giudicato poiché mai impugnate, sono state allestite proprio sulla scorta delle cifre contenute in questi documenti.

La riduzione a seguito della prescrizione del periodo punibile impone tuttavia un ricalcolo del valore delle merci trafugate dal 1. ottobre 2002 al 26 ottobre 2004 e delle tasse evase.

Per ACCU 1 tale conteggio conduce ad un valore imponibile complessivo delle merci non annunciate per lo sdoganamento ammonante a fr. 5’573’121.--. Di riflesso i tributi evasi corrispondono a fr. 433’672.35 di IVA ed a fr. 128.20 di dazio.

Per ACCU 2, per contro, la situazione non cambia rispetto a quanto calcolato con la decisione penale, poiché nei mesi tra l’aprile 2002 ed il 1. ottobre 2002 egli non ha effettuato alcuna operazione illecita. Il valore delle merci asportate illegalmente dal Punto Franco di __________ è dunque sempre di imponibili fr. 571’767.--, corrispondenti a fr. 43’454.25 di IVA ed a fr. 128.20 di dazio.

12.     Presupposto soggettivo per l’adempimento dei reati è la loro commissione intenzionale o quantomeno per negligenza.

Giusta l’art. 12 cpv. 2 CPS, commette con intenzione un reato chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine è sufficiente che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio. In effetti la seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CPS chiarisce che anche il dolo eventuale è punibile alla stessa stregua del dolo diretto.

Il dolo eventuale sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce. Egli prende in considerazione la possibilità che con i suoi atti l’evento possa realizzarsi e procede accettandolo, pur non desiderandolo (DTF 133 IV 9 consid. 4; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2.).

In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d’esperienza. La volontà dell’autore si può ricostruire in base a ciò che questi sapeva e dopo aver verificato se la possibilità che l’evento si producesse sia stata tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 130 IV 58consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha tenuto in linea di conto la realizzazione dell’evento illecito, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della concretizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12consid. 2.3.2; DTF134 IV 26consid. 3.2.2 e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58consid. 8.4; DTF125 IV 242consid. 3c).

La distinzione tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi difficile, poiché in entrambi i casi l’autore ritiene possibile che l’evento o il reato si produca. La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1consid. 4.1; DTF 133 IV 9 consid. 4.1). Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisca presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi.

Nella vicenda che ci occupa entrambi gli accusati hanno ammesso di essere stati a conoscenza, almeno nelle grandi linee, delle norme doganali elvetiche. Di sicuro, essendo del mestiere, sapevano che per l’importazione di merci sul nostro suolo nazionale devono essere rispettate rigorose regole.

Pur essendo i fatti con rilevanza penale limitati ad un paio di anni, non si può trascurare che in realtà la pratica illecita è stata portata avanti sin da metà degli anni novanta e che essa ha permesso ai prevenuti di trafugare quantitativi molto importanti di orologi e bigiotteria.

In considerazione di tutto ciò, non si può che concludere che essi, pur avendo avuto quale scopo principale l’evasione dei dazi italiani, hanno agito omettendo di dichiarare in uscita dal Punto Franco la merce, sapendo o avendo quantomeno preso in considerazione il fatto che ciò potesse comportare un’infrazione alle leggi svizzere.

Essi hanno pertanto infranto le leggi sulle dogane e quella sull’IVA scientemente, per dolo eventuale. La negligenza non è qui ravvisabile.

13.     In base a tutto quanto precede, entrambi gli accusati devono dunque essere condannati per messa in pericolo del dazio, sottrazione d’imposta e messa in pericolo dell’imposta.

In merito alla commisurazione della da lei denegata pena, la difesa ha chiesto che vengano presi in considerazione la difficile situazione economica di entrambi gli imputati, la loro colpa limitata - visto che si sono trovati ad agire in un contesto, quello del Mendrisiotto, ove simili pratiche sono all’ordine del giorno - nonché il lungo tempo trascorso.

L’art. 8 DPA prescrive che le multe sino a fr. 5’000.-- debbano essere commisurate unicamente in base alla gravità dell’infrazione e della colpa. Altri elementi non possono entrare in linea di conto. Per il resto fanno stato gli art. 106, 107 e 333 cpv. 3 CPS, la cui applicazione dipende direttamente dal concetto di colpa ai sensi dell’art. 47 CPS (Stefan Heimgartner, Basler Kommentar, 2a ed., art. 106, n. 21).

La multa che non può essere riscossa deve essere commutata dal giudice in arresto, art. 10 cpv. 1 DPA. Il tasso di commutazione prescritto dall’art. 10 cpv. 3 DPA è di un giorno di arresto o di carcerazione ogni fr. 30.-- di multa. Con l’introduzione delle nuove norme del CPS (art. 106 cpv. 2 e 3 CPS) e della prassi ad esse relativa, tale importo appare ormai superato e sostituito dalla regola per la quale il tasso di conversione deve fondarsi sulla capacità finanziaria del prevenuto, analogamente a quanto avviene nella fissazione dell’ammontare delle aliquote giornaliere. Indipendentemente da ciò vale l’assioma irrinunciabile secondo il quale la durata massima della pena da commutazione è di tre mesi, art. 10 cpv. 3 DPA e art. 106 cpv. 2 CPS.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

L’art. 48 CPS prevede tutta una serie di circostanze attenuanti sulla base delle quali è possibile procedere ad una riduzione della pena. In modo particolare ciò è fattibile se l’autore ha agito per motivi onorevoli, in stato di grave angustia, sotto minaccia, su incitamento di una persona della quale era succube, se è stato indotto seriamente in tentazione dalla vittima, se era in stato di violenta e scusabile commozione dell’animo, se ha dimostrato sincero pentimento o se la pena ha perso manifestamente di senso a seguito del tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta.

14.     Quando entra in concorso la commissione di più infrazioni contemporaneamente, si deve applicare la pena prevista per quella più grave, se del caso adeguatamente aumentata, art. 126 LD (art. 85 vLD), art. 101 LIVA (art. 89 vLIVA).

Come visto in precedenza, l’infrazione doganale è sanzionata con una multa fino al quintuplo dell’importo del tributo messo in pericolo, art. 119 LD, mentre l’infrazione alla LIVA è punita dalla stessa con unamulta sino a fr. 10’000.-- e, nei casi più gravi, sino a fr. 30’000.--, art. 86 cpv. 1 lett. g vLIVA, ritenuto che, qualora l’importo in gioco o il profitto fossero più elevati, si potrebbe giungere fino a tali cifre, art. 86 cpv. 2 vLIVA.

Appurato che l’IVA compromessa raggiunge qui volumi molto più elevati rispetto al dazio sottratto, irrisorio, va conferita precedenza alle sanzioni comminate dalla LIVA stessa.

15.     La ponderazione della sanzione da infliggere ai due accusati impone innanzitutto di prendere coscienza del fatto che il caso che li ha visti qui coinvolti non rappresenta una semplice bagatella, ma concerne un misfatto commesso sistematicamente, durante un considerevole periodo di tempo e relativo a transazioni per cifre d’affari milionarie.

L’attività svolta dai due imputati è quella che nel linguaggio comune viene definita contrabbando. Oltre alle ripercussioni per il nostro Stato, trattate nella presente sentenza, con tale pratica essi hanno creato degli indubbi e considerevoli danni anche e soprattutto a quello italiano.

ACCU 1 e ACCU 2 non sono dunque così estranei al mondo della delinquenza come hanno tentato di far credere sminuendo la portata dei crimini di natura doganale. Prova ne è il fatto che, in un modo o nell’altro, sono stati coinvolti in indagini della Procura di __________ su un’organizzazione di stampo mafioso - camorristico operante nel contrabbando di sigarette e facente capo a personaggi noti alle forze di polizia di mezzo mondo, quali, come detto in precedenza, quello di __________. Anche se, come da loro asserito, non vi fossero gli estremi per una condanna in Italia, la loro attività di contrabbando di orologi e bigiotteria li ha fatti inevitabilmente, proprio per la sua natura illecita e per i facili guadagni che essa potenzialmente può assicurare, venire a contatto con il peggio della malavita internazionale. Fatto non trascurabile.

Malgrado le leggi qui applicate prevedano delle multe sensibilmente superiori a quelle del diritto penale ordinario, non si può prescindere, nella fissazione della pena, dal considerare gli elementi elencati all’art. 12 cpv. 1 CPS.

In quest’ottica si deve pertanto innanzitutto tener conto del fatto che i prevenuti, sono chiamati a risarcire la Confederazione con importi di fr. 1’085’882.-- (ACCU 1), rispettivamente fr. 55’131.05 (ACCU 2), avendo lasciato crescere in giudicato le decisioni sull’obbligo di pagamento del 26 maggio 2008.

In secondo luogo entrambi sono in una situazione economica disastrosa: ACCU 1 guadagna a malapena il necessario per mantenere la sua famiglia di 4 persone, mentre ACCU 2 è attualmente privo di lavoro e negli ultimi 12 mesi ha potuto contare su entrate inferiori al suo minimo esistenziale. Nessuno di loro ha sostanza.

Neppure il lungo tempo trascorso dai fatti può essere completamente trascurato: la presente sentenza interviene in effetti a 5 anni e mezzo dal controllo che ha dato avvio alle indagini.

Altro elemento a favore dei prevenuti è l’ulteriore riduzione, a seguito della prescrizione, degli importi sottratti cui può essere conferita rilevanza penale.

Infine non si può ignorare il paradosso che permea la presente procedura a discapito dei due accusati, cui si è fatto cenno al punto n. 10: da un lato le loro ammissioni di colpa e le descrizioni dei fatti - sin dall’inizio coerenti e dettagliate - hanno consentito agli inquirenti di chiarire i fatti e sono così divenuti un punto cardine del castello accusatorio, mentre dall’altro essi non possono essere creduti quando affermano che tutte le merci non dichiarate in uscita dal Punto Franco di __________ sono state portate in Italia, per cui de facto non sono stati frodati né il dazio doganale né l’IVA svizzeri. Sugli imputati pesa quindi - oltre alla loro incomprensibile leggerezza nel non interporre ricorso alle decisioni sull’obbligo di pagamento - la presunzione che quanto non può essere dimostrato sia stato esportato dal Punto Franco in Italia deve ritenersi immesso in Svizzera e l’impossibilità di provare che la loro tesi è veritiera.

16.     Tutto ciò ben ponderato, appare corretto ridimensionare le pene di ambedue gli imputati.

Al signor ACCU 1 risulta equo infliggere una multa di fr. 15’000.--, oltre al pagamento delle spese procedurali amministrative di fr. 3’680.-- e degli oneri della presente procedura.

Al signor ACCU 2 deve per contro essere imposta una multa di fr. 6’500.--, cui si devono aggiungere il pagamento delle spese procedurali amministrative per fr. 1’480.-- e degli oneri della presente causa.

La pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento della multa può essere quantificata in 90 giorni per ACCU 1 ed in 65 giorni per ACCU 2 (art. 106 cpv. 2 CPS), applicandosi per ognuno di essi un tasso di conversione di un giorno per fr. 100.-- e tenuto conto dei limiti massimi previsti dalla legge.

Per questi motivi,

visti                                   gli art. 72 vCPS; 2, 12, 47, 48, 97, 106, 107, 333 CPS; 6, 29, 42 segg., 74, 75 vLD; 21, 49, 62, 65, 67, 119, 126, 128 LD; 85, 86, 88 e 89 vLIVA; 96, 97 LIVA; 2 segg., 73 segg. DPA; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara1.ACCU 1

autore colpevole di:

1.  infrazione alla Legge sulle dogane (messa in pericolo del dazio), art. 119 LD,

2.  sottrazione d’imposta, art. 85 cpv. 1 vLIVA,

3.  messa in pericolo dell’imposta, art. 86 cpv. 1 vLIVA,

per avere asportato dal Punto Franco di __________, a numerose riprese tra il 1. ottobre 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile di fr. 5’573’121.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo sdoganamento (tributi in gioco fr. 433’800.55: IVA fr. 433’672.35 e dazio fr. 128.20);

condanna                 1.     ACCU 1

1.  alla multa di fr. 15’000.-- (quindicimila);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 90 (novanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.  al pagamento delle spese procedurali amministrative di fr. 3’680.--;

3.  al pagamento delle tasse e spese di giudiziarie della presente procedura di complessivi fr. 200.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

dichiara2.ACCU 2

autore colpevole di:

1.  infrazione alla Legge sulle dogane (messa in pericolo del dazio), art. 119 LD,

2.  sottrazione d’imposta, art. 85 cpv. 1 vLIVA,

3.  messa in pericolo dell’imposta, art. 86 cpv. 1 vLIVA,

per avere fatto asportare dal Punto Franco di __________, a numerose riprese tra il 1. ottobre 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile di fr. 571’767.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo sdoganamento (tributi in gioco fr. 43’582.45: IVA fr. 43’454.25 e dazio fr. 128.20);

condanna                 2.     ACCU 2

1.  alla multa di fr. 6’500.-- (seimilacinquecento);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 65 (sessantacinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.  al pagamento delle spese procedurali amministrative di fr. 1’480.--;

3.  al pagamento delle tasse e spese di giudiziarie della presente procedura di complessivi fr. 200.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

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e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      200.00       totale

Distinta spese                    a carico di ACCU 2,

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      200.00       totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 cpv. 3 DPA, non essendo state impugnate le decisioni sull’obbligo di pagamento

- il periodo che potrebbe essere preso in considerazione per la valutazione penale della vicenda, è quello a partire dal 1. ottobre 2002 (sette anni e mezzo prima del presente dibattimento).

Quest’ultima soluzione appare più vantaggiosa per i prevenuti, poiché permette loro di escludere ulteriori 6 mesi di commissione dell’illecito.

Sono pertanto da reputarsi prescritti tutti i reati commessi prima del 1. ottobre 2002.

8.     Il 1. maggio 2007 è entrata in vigore la nuova legge sulle dogane del 18 marzo 2005, che presenta una modifica delle disposizioni penali e che trova fondamentalmente applicazione per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore. In base la principio della lex mitior, tuttavia, essa può venire presa in considerazione anche per fattispecie precedenti, laddove la soluzione proposta dalle nuove norme risulti essere più favorevole all’imputato rispetto alle vecchie disposizioni in merito.

Giusta l’art. 21 cpv. 1 LD (art. 6 vLD), chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all’ufficio doganale più vicino.

Di basilare importanza in materia di relazioni commerciali transfrontaliere in cui le merci valicano i confini nazionali è il principio dell’autodichiarazione (ai tempi ancorato all’art. 29 vLD, DTF 112 IV 53 consid. 1a), per il quale incombe a colui che trasporta merce attraverso il confine dichiararla spontaneamente e collaborare nell’ambito della procedura di sdoganamento. Se del caso la persona assoggettata al controllo doganale deve informarsi presso l’autorità competente circa i propri doveri (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.612/2003 del 21 giugno 2004).

Le merci estere trasportate intatte attraverso il territorio doganale (transito) o tra due località situate nello stesso devono essere dichiarate nel regime di transito, art. 49 cpv. 1 LD. Se il regime di transito non è concluso regolarmente, le merci rimaste in territorio doganale sono trattate come merci ammesse in libera pratica. Se le merci sono state tassate precedentemente all’esportazione, il regime d’esportazione viene annullato, art. 49 cpv. 3 LD.

Giusta l’art. 62 cpv. 1 LD (art. 42 vLD), i depositi franchi doganali sono parti del territorio doganale o locali in esso ubicati che sono sottoposti alla vigilanza doganale, che sono separati dal resto del territorio doganale e nei quali possono essere immagazzinate merci che non sono in libera pratica. In tali depositi franchi possono venire immagazzinate merci destinate all’esportazione se, dopo che ne sono uscite, sono esportate, art. 62 cpv. 2 LD. Le merci ivi immagazzinate non soggiacciono né ai tributi doganali all’importazione, né a provvedimenti di politica commerciale, art. 62 cpv. 3 LD.

Le merci depositate presso i punti franchi doganali devono essere dichiarate a tal fine all’ufficio doganale competente ed essere immesse nel deposito franco doganale, art. 65 cpv. 1 LD (art. 44 vLD). Esse ne escono quando è loro assegnato un regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all’atto dell’importazione o dell’immissione nel territorio doganale o quando sono dichiarate per il regime di transito ed esportate, art. 67 LD (art. 46 vLD).

Come emerge da quanto testé esposto, la nuova regolamentazione riprende in sostanza - precisandoli ma senza introdurre cambiamenti determinanti, per quanto ci concerne - i principi di quella vecchia. Non essendoci differenze concrete, come precisato in una recente sentenza del Tribunale federale, trovano formalmente applicazione alla fattispecie le norme della legge vigente al momento dei fatti (DTF 135 IV 217 consid. 2.1.).

9.     Secondo l’art. 119 cpv. 1 LD, commette il reato di messa in pericolo del dazio (definito quale infrazione doganale, art. 117 lett. a LD) chi, intenzionalmente o per negligenza, omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo mette in pericolo tutti o parte dei tributi doganali. La pena è della multa fino ad un quintuplo del tributo doganale messo in pericolo ma, in caso di circostanze aggravanti, può arrivare sino alla metà dello stesso. Inoltre può essere pronunciata una pena detentiva fino ad un anno, art. 119 cpv. 2 LD.

Nell’art. 74 vLD il reato veniva chiamato contravvenzione doganale ed era commesso da chiunque, senza permesso esplicito, importava, esportava o faceva transitare merci soggette a dazio per vie o da approdi non permessi al traffico doganale, oppure trasportava merci oltre il confine con aeromobili non dirigibili (cifra 1), così come da chiunque, varcando il confine, ometteva di dichiarare, totalmente o parzialmente, per le operazioni doganali, delle merci soggette a dazio (cifra 3), e da chi otteneva l’ammissione in franchigia o la riduzione del dazio per merci che non rispondono alle condizioni prescritte per il traffico delle merci esenti da dazio o per le agevolezze del traffico di confine. Giusta l’art. 75 cpv. 1 vLD, la contravvenzione doganale era punita con una multa fino a 20 volte l’importo del dazio frodato o pregiudicato che poteva essere aumentata della metà a fronte di circostanze aggravanti. In simili situazioni era inoltre possibile pronunciare la detenzione fino a sei mesi, art. 75 cpv. 2 vLD.

Nella fattispecie risulta essere più favorevole agli imputati la nuova regolamentazione, che prevede sanzioni più lievi, ad eccezione delle situazioni in cui si impone una pena privativa della libertà (problema che qui non si pone).

La questione è di importanza relativa nel complesso dei fatti qui in discussione, poiché il dazio frodato è per entrambi i prevenuti di fr. 128.20 dovuti per l’importazione del 26 ottobre 2004.

10.     Parimenti a quella doganale, anche la legislazione sull’IVA ha subito delle evoluzioni in corso di procedura. In effetti con il 1. gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove LIVA ed OIVA.

La vecchia legge, in vigore al momento dei fatti, stabiliva che chiunque, intenzionalmente, procura a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all’imposta o ottenendo un’esenzione, un abbuono, un rimborso o una deduzione ingiustificati dell’imposta, debba essere punito con la multa sino al quintuplo dell’importo d’imposta sottratta o del profitto illecito, art. 85 cpv. 1 vLIVA (sottrazione d’imposta). Inoltre colui che, intenzionalmente o per negligenza, omette di dichiarare o dichiara in modo inesatto dati e beni determinanti per la riscossione dell’imposta avrebbe dovuto essere punito con la multa sino a fr. 10’000.-- e, nei casi gravi o di recidiva, sino a fr. 30'000.--, art. 86 cpv. 1 lett. g vLIVA (messa in pericolo dell’imposta), ritenuto che la multa avrebbe potuto anche raggiungere l’importo dell’imposta messa in pericolo o del profitto illecito, qualora esso fosse stato più elevato, art. 86 cpv. 2 vLIVA.

Se un’azione punibile costituiva una sottrazione o una messa in pericolo dell’imposta e un’infrazione doganale, si sarebbe dovuto applicare la pena corrispondente all’infrazione più grave, eventualmente adeguatamente aumentata, art. 89 cpv. 2 vLIVA.

Le disposizioni penali previste dalla nuova LIVA per il reato di sottrazione d’imposta, commessa non dichiarando merci, dichiarandole in modo inesatto od occultandole, intenzionalmente o per negligenza, all’atto della loro importazione, sono sensibilmente più pesanti, preso atto che la multa può arrivare sino a fr. 800’000.--, art. 96 cpv. 4 lett. a LIVA. In caso di circostanze aggravanti il massimo della multa comminata deve essere aumentato della metà ed è possibile aggiungervi una pena detentiva sino a due anni, art. 97 cpv. 2 LIVA.

Sulla scorta di questi dati appare chiaro come le disposizioni più miti siano quelle della vecchia legge, che devono dunque trovare applicazione al caso sottoposto al vaglio della scrivente Pretura penale.

11.     Dal punto di vista oggettivo, la commissione dei reati non pone particolari difficoltà, poiché entrambi gli imputati hanno sin da subito riconosciuto di aver asportato dal Punto Franco di __________ orologi e bigiotteria in nero, senza quindi dichiararli alle autorità doganali elvetiche come in transito o in uscita.

Poiché per il diritto svizzero i punti franchi sono considerati territorio doganale estero, con l’uscita dagli stessi le merci non coperte da un documento di transito ai sensi della LD hanno superato fisicamente la frontiera con il nostro Paese, nel quale sono dunque state immesse in spregio alle summenzionate disposizioni legali, cioè senza venire debitamente dichiarate.

Gli imputati hanno sempre sostenuto che tutta la merce uscita dal Punto Franco di __________ di nascosto è sempre stata trasportata in Italia. Tale fatto non ha però potuto da loro essere dimostrato, per cui, in questa sede, non si può che concludere che essa sia stata immessa sul territorio elvetico. Invero una simile conclusione, giuridicamente inevitabile, appare razionalmente bizzarra, poiché non è emerso alcun indizio che possa indurre a credere che gli accusati abbiano dichiarato il falso e poiché tutti i loro clienti individuati dagli inquirenti sono risultati essere, come emerge dalle tavole processuali, esclusivamente italiani. Nessuno svizzero. E’ dunque singolare che si creda e si utilizzi tutto ciò che i prevenuti hanno riconosciuto e che serve alla loro accusa, mentre si consideri diversamente quanto da loro da sempre e coerentemente asserito e che potrebbe servire per scagionarli.

Per completezza si deve aggiungere che i signori ACCU 1 e ACCU 2, non impugnando le decisioni sull’obbligo di pagamento, hanno fornito un elemento non trascurabile per legittimare la conclusione cui in questa sede non si può che giungere.

Di tutto ciò dovrà comunque essere tenuto conto al momento della commisurazione della pena.

I quantitativi ripresi nei riepiloghi allestiti dalla Sezione antifrode doganale e allegati quale parte integrante dei processi verbali (AI 133.1 e AI 135.1), pur essendo stati contestati in tutti gli allegati scritti degli accusati, in quanto fondati su criteri di calcolo poco chiari, non sono più stati messi in discussione in occasione del dibattimento. A tal proposito va ricordato che le decisioni sull’obbligo di pagamento, debitamente cresciute in giudicato poiché mai impugnate, sono state allestite proprio sulla scorta delle cifre contenute in questi documenti.

La riduzione a seguito della prescrizione del periodo punibile impone tuttavia un ricalcolo del valore delle merci trafugate dal 1. ottobre 2002 al 26 ottobre 2004 e delle tasse evase.

Per ACCU 1 tale conteggio conduce ad un valore imponibile complessivo delle merci non annunciate per lo sdoganamento ammonante a fr. 5’573’121.--. Di riflesso i tributi evasi corrispondono a fr. 433’672.35 di IVA ed a fr. 128.20 di dazio.

Per ACCU 2, per contro, la situazione non cambia rispetto a quanto calcolato con la decisione penale, poiché nei mesi tra l’aprile 2002 ed il 1. ottobre 2002 egli non ha effettuato alcuna operazione illecita. Il valore delle merci asportate illegalmente dal Punto Franco di __________ è dunque sempre di imponibili fr. 571’767.--, corrispondenti a fr. 43’454.25 di IVA ed a fr. 128.20 di dazio.

12.     Presupposto soggettivo per l’adempimento dei reati è la loro commissione intenzionale o quantomeno per negligenza.

Giusta l’art. 12 cpv. 2 CPS, commette con intenzione un reato chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine è sufficiente che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio. In effetti la seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CPS chiarisce che anche il dolo eventuale è punibile alla stessa stregua del dolo diretto.

Il dolo eventuale sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce. Egli prende in considerazione la possibilità che con i suoi atti l’evento possa realizzarsi e procede accettandolo, pur non desiderandolo (DTF 133 IV 9 consid. 4; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2.).

In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d’esperienza. La volontà dell’autore si può ricostruire in base a ciò che questi sapeva e dopo aver verificato se la possibilità che l’evento si producesse sia stata tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 130 IV 58consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha tenuto in linea di conto la realizzazione dell’evento illecito, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della concretizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12consid. 2.3.2; DTF134 IV 26consid. 3.2.2 e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58consid. 8.4; DTF125 IV 242consid. 3c).

La distinzione tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi difficile, poiché in entrambi i casi l’autore ritiene possibile che l’evento o il reato si produca. La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1consid. 4.1; DTF 133 IV 9 consid. 4.1). Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisca presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi.

Nella vicenda che ci occupa entrambi gli accusati hanno ammesso di essere stati a conoscenza, almeno nelle grandi linee, delle norme doganali elvetiche. Di sicuro, essendo del mestiere, sapevano che per l’importazione di merci sul nostro suolo nazionale devono essere rispettate rigorose regole.

Pur essendo i fatti con rilevanza penale limitati ad un paio di anni, non si può trascurare che in realtà la pratica illecita è stata portata avanti sin da metà degli anni novanta e che essa ha permesso ai prevenuti di trafugare quantitativi molto importanti di orologi e bigiotteria.

In considerazione di tutto ciò, non si può che concludere che essi, pur avendo avuto quale scopo principale l’evasione dei dazi italiani, hanno agito omettendo di dichiarare in uscita dal Punto Franco la merce, sapendo o avendo quantomeno preso in considerazione il fatto che ciò potesse comportare un’infrazione alle leggi svizzere.

Essi hanno pertanto infranto le leggi sulle dogane e quella sull’IVA scientemente, per dolo eventuale. La negligenza non è qui ravvisabile.

13.     In base a tutto quanto precede, entrambi gli accusati devono dunque essere condannati per messa in pericolo del dazio, sottrazione d’imposta e messa in pericolo dell’imposta.

In merito alla commisurazione della da lei denegata pena, la difesa ha chiesto che vengano presi in considerazione la difficile situazione economica di entrambi gli imputati, la loro colpa limitata - visto che si sono trovati ad agire in un contesto, quello del Mendrisiotto, ove simili pratiche sono all’ordine del giorno - nonché il lungo tempo trascorso.

L’art. 8 DPA prescrive che le multe sino a fr. 5’000.-- debbano essere commisurate unicamente in base alla gravità dell’infrazione e della colpa. Altri elementi non possono entrare in linea di conto. Per il resto fanno stato gli art. 106, 107 e 333 cpv. 3 CPS, la cui applicazione dipende direttamente dal concetto di colpa ai sensi dell’art. 47 CPS (Stefan Heimgartner, Basler Kommentar, 2a ed., art. 106, n. 21).

La multa che non può essere riscossa deve essere commutata dal giudice in arresto, art. 10 cpv. 1 DPA. Il tasso di commutazione prescritto dall’art. 10 cpv. 3 DPA è di un giorno di arresto o di carcerazione ogni fr. 30.-- di multa. Con l’introduzione delle nuove norme del CPS (art. 106 cpv. 2 e 3 CPS) e della prassi ad esse relativa, tale importo appare ormai superato e sostituito dalla regola per la quale il tasso di conversione deve fondarsi sulla capacità finanziaria del prevenuto, analogamente a quanto avviene nella fissazione dell’ammontare delle aliquote giornaliere. Indipendentemente da ciò vale l’assioma irrinunciabile secondo il quale la durata massima della pena da commutazione è di tre mesi, art. 10 cpv. 3 DPA e art. 106 cpv. 2 CPS.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

L’art. 48 CPS prevede tutta una serie di circostanze attenuanti sulla base delle quali è possibile procedere ad una riduzione della pena. In modo particolare ciò è fattibile se l’autore ha agito per motivi onorevoli, in stato di grave angustia, sotto minaccia, su incitamento di una persona della quale era succube, se è stato indotto seriamente in tentazione dalla vittima, se era in stato di violenta e scusabile commozione dell’animo, se ha dimostrato sincero pentimento o se la pena ha perso manifestamente di senso a seguito del tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta.

14.     Quando entra in concorso la commissione di più infrazioni contemporaneamente, si deve applicare la pena prevista per quella più grave, se del caso adeguatamente aumentata, art. 126 LD (art. 85 vLD), art. 101 LIVA (art. 89 vLIVA).

Come visto in precedenza, l’infrazione doganale è sanzionata con una multa fino al quintuplo dell’importo del tributo messo in pericolo, art. 119 LD, mentre l’infrazione alla LIVA è punita dalla stessa con unamulta sino a fr. 10’000.-- e, nei casi più gravi, sino a fr. 30’000.--, art. 86 cpv. 1 lett. g vLIVA, ritenuto che, qualora l’importo in gioco o il profitto fossero più elevati, si potrebbe giungere fino a tali cifre, art. 86 cpv. 2 vLIVA.

Appurato che l’IVA compromessa raggiunge qui volumi molto più elevati rispetto al dazio sottratto, irrisorio, va conferita precedenza alle sanzioni comminate dalla LIVA stessa.

15.     La ponderazione della sanzione da infliggere ai due accusati impone innanzitutto di prendere coscienza del fatto che il caso che li ha visti qui coinvolti non rappresenta una semplice bagatella, ma concerne un misfatto commesso sistematicamente, durante un considerevole periodo di tempo e relativo a transazioni per cifre d’affari milionarie.

L’attività svolta dai due imputati è quella che nel linguaggio comune viene definita contrabbando. Oltre alle ripercussioni per il nostro Stato, trattate nella presente sentenza, con tale pratica essi hanno creato degli indubbi e considerevoli danni anche e soprattutto a quello italiano.

ACCU 1 e ACCU 2 non sono dunque così estranei al mondo della delinquenza come hanno tentato di far credere sminuendo la portata dei crimini di natura doganale. Prova ne è il fatto che, in un modo o nell’altro, sono stati coinvolti in indagini della Procura di __________ su un’organizzazione di stampo mafioso - camorristico operante nel contrabbando di sigarette e facente capo a personaggi noti alle forze di polizia di mezzo mondo, quali, come detto in precedenza, quello di __________. Anche se, come da loro asserito, non vi fossero gli estremi per una condanna in Italia, la loro attività di contrabbando di orologi e bigiotteria li ha fatti inevitabilmente, proprio per la sua natura illecita e per i facili guadagni che essa potenzialmente può assicurare, venire a contatto con il peggio della malavita internazionale. Fatto non trascurabile.

Malgrado le leggi qui applicate prevedano delle multe sensibilmente superiori a quelle del diritto penale ordinario, non si può prescindere, nella fissazione della pena, dal considerare gli elementi elencati all’art. 12 cpv. 1 CPS.

In quest’ottica si deve pertanto innanzitutto tener conto del fatto che i prevenuti, sono chiamati a risarcire la Confederazione con importi di fr. 1’085’882.-- (ACCU 1), rispettivamente fr. 55’131.05 (ACCU 2), avendo lasciato crescere in giudicato le decisioni sull’obbligo di pagamento del 26 maggio 2008.

In secondo luogo entrambi sono in una situazione economica disastrosa: ACCU 1 guadagna a malapena il necessario per mantenere la sua famiglia di 4 persone, mentre ACCU 2 è attualmente privo di lavoro e negli ultimi 12 mesi ha potuto contare su entrate inferiori al suo minimo esistenziale. Nessuno di loro ha sostanza.

Neppure il lungo tempo trascorso dai fatti può essere completamente trascurato: la presente sentenza interviene in effetti a 5 anni e mezzo dal controllo che ha dato avvio alle indagini.

Altro elemento a favore dei prevenuti è l’ulteriore riduzione, a seguito della prescrizione, degli importi sottratti cui può essere conferita rilevanza penale.

Infine non si può ignorare il paradosso che permea la presente procedura a discapito dei due accusati, cui si è fatto cenno al punto n. 10: da un lato le loro ammissioni di colpa e le descrizioni dei fatti - sin dall’inizio coerenti e dettagliate - hanno consentito agli inquirenti di chiarire i fatti e sono così divenuti un punto cardine del castello accusatorio, mentre dall’altro essi non possono essere creduti quando affermano che tutte le merci non dichiarate in uscita dal Punto Franco di __________ sono state portate in Italia, per cui de facto non sono stati frodati né il dazio doganale né l’IVA svizzeri. Sugli imputati pesa quindi - oltre alla loro incomprensibile leggerezza nel non interporre ricorso alle decisioni sull’obbligo di pagamento - la presunzione che quanto non può essere dimostrato sia stato esportato dal Punto Franco in Italia deve ritenersi immesso in Svizzera e l’impossibilità di provare che la loro tesi è veritiera.

16.     Tutto ciò ben ponderato, appare corretto ridimensionare le pene di ambedue gli imputati.

Al signor ACCU 1 risulta equo infliggere una multa di fr. 15’000.--, oltre al pagamento delle spese procedurali amministrative di fr. 3’680.-- e degli oneri della presente procedura.

Al signor ACCU 2 deve per contro essere imposta una multa di fr. 6’500.--, cui si devono aggiungere il pagamento delle spese procedurali amministrative per fr. 1’480.-- e degli oneri della presente causa.

La pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento della multa può essere quantificata in 90 giorni per ACCU 1 ed in 65 giorni per ACCU 2 (art. 106 cpv. 2 CPS), applicandosi per ognuno di essi un tasso di conversione di un giorno per fr. 100.-- e tenuto conto dei limiti massimi previsti dalla legge.

Per questi motivi,

visti                                   gli art. 72 vCPS; 2, 12, 47, 48, 97, 106, 107, 333 CPS; 6, 29, 42 segg., 74, 75 vLD; 21, 49, 62, 65, 67, 119, 126, 128 LD; 85, 86, 88 e 89 vLIVA; 96, 97 LIVA; 2 segg., 73 segg. DPA; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara1.ACCU 1

autore colpevole di:

1.  infrazione alla Legge sulle dogane (messa in pericolo del dazio), art. 119 LD,

2.  sottrazione d’imposta, art. 85 cpv. 1 vLIVA,

3.  messa in pericolo dell’imposta, art. 86 cpv. 1 vLIVA,

per avere asportato dal Punto Franco di __________, a numerose riprese tra il 1. ottobre 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile di fr. 5’573’121.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo sdoganamento (tributi in gioco fr. 433’800.55: IVA fr. 433’672.35 e dazio fr. 128.20);

condanna                 1.     ACCU 1

1.  alla multa di fr. 15’000.-- (quindicimila);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 90 (novanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.  al pagamento delle spese procedurali amministrative di fr. 3’680.--;

3.  al pagamento delle tasse e spese di giudiziarie della presente procedura di complessivi fr. 200.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

dichiara2.ACCU 2

autore colpevole di:

1.  infrazione alla Legge sulle dogane (messa in pericolo del dazio), art. 119 LD,

2.  sottrazione d’imposta, art. 85 cpv. 1 vLIVA,

3.  messa in pericolo dell’imposta, art. 86 cpv. 1 vLIVA,

per avere fatto asportare dal Punto Franco di __________, a numerose riprese tra il 1. ottobre 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile di fr. 571’767.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo sdoganamento (tributi in gioco fr. 43’582.45: IVA fr. 43’454.25 e dazio fr. 128.20);

condanna                 2.     ACCU 2

1.  alla multa di fr. 6’500.-- (seimilacinquecento);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 65 (sessantacinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.  al pagamento delle spese procedurali amministrative di fr. 1’480.--;

3.  al pagamento delle tasse e spese di giudiziarie della presente procedura di complessivi fr. 200.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

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e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      200.00       totale

Distinta spese                    a carico di ACCU 2,

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      200.00       totale

Dispositiv
  1. Alla multa di fr. 72’000.-- (settantaduemila).
  2. Al pagamento degli oneri procedurali di complessivi fr. 3’680.--;
  3. ACCU 2 messa in pericolo del dazio, sottrazione d’imposta e messa in pericolo dell’imposta, per avere fatto asportare dal Punto Franco di __________, a numerose riprese tra il 16 aprile 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile di fr. 571’767.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo sdoganamento (tributi in gioco fr. 43’582.45: IVA fr. 43’454.25 e dazio fr. 128.20); reati previsti dagli art. 119, 126, 128 LD, 85, 86, 88 e 89 vLIVA, richiamati gli art. 9, 70, 64 e 95 DPA; perseguito                              con decisione penale del 15 aprile 2009 n. 64.4.48010.462.04 dell’Amministrazione federale delle dogane AFD, Berna, che propone la condanna:
  4. Alla multa di fr. 10’500.-- (diecimilacinquecento).
  5. Al pagamento degli oneri procedurali di complessivi fr. 1’480.--; preso atto                          delle richieste di essere giudicati da un tribunale tempestivamente notificate dal difensore di entrambi gli accusati in data 22 aprile 2009; visto                                  il rinvio a giudizio presentato il 27 luglio 2009 dall’Amministrazione federale delle dogane; indetto                               il dibattimento in data 1. aprile 2010, al quale hanno partecipato gli imputati, assistiti dal loro difensore, ed i rappresentanti dell’Amministrazione federale delle dogane, mentre il Ministero pubblico della Confederazione ed il Procuratore Pubblico del Cantone Ticino non hanno presenziato; accertate                           le generalità degli accusati, data lettura delle decisioni penali, proceduto all’interrogatorio degli accusati; sentiti                                i rappresentanti dell’Amministrazione federale delle dogane, i quali chiedono la conferma integrale delle due decisioni penali nei confronti degli imputati, richiamandosi alle allegazioni di fatto e di diritto in esse contenute. Essi ricordano che ad inizio anno è entrata in vigore la nuova LIVA ma che la stessa risulta meno favorevole ai prevenuti rispetto alla vecchia legge, per qui si deve far riferimento a quest’ultima. Dal loro punto di vista gli aspetti oggettivi dei reati sono indubbiamente adempiti, così come quelli soggettivi, considerato che a loro modo di vedere gli accusati hanno agito intenzionalmente. Con riferimento all’ammontare della pena, essi precisano che nella commisurazione della multa occorre tener conto che ci troviamo qui ad analizzare delle fattispecie penali commesse in un ambito molto particolare del diritto, per il quale il legislatore ha esplicitamente deciso di prevedere sanzioni pecuniarie molto superiori a quelle che di norma vengono inflitte applicando il CPS. Tenuto comunque conto delle difficoltà economiche dei due accusati, essi chiedono che la multa nei confronti del signor ACCU 1 venga fissata in non meno di fr. 50’000.--, mentre che quella a carico di ACCU 2 rimanga di fr. 10’500.--, essendo per lui sicuramente sopportabile; sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dei suoi assistiti. In primo luogo, a suo modo di vedere, essi non hanno agito intenzionalmente, non avendo mai avuto né la volontà né la coscienza di evadere le tasse elvetiche, ma solo ed unicamente quelle italiane. In secondo luogo essi non sarebbero più penalmente perseguibili poiché sarebbe già intervenuta la prescrizione che, a suo modo di vedere, in applicazione degli art. 129 LD e 11 cpv. 2 DPA, sarebbe di 5 anni dall’opposizione: al massimo risulterebbero dunque punibili i fatti commessi dal novembre 2003. Non sostenibile sarebbe poi il fatto che la ricostruzione dei quantitativi di merce esportata in nero sia avvenuta mediante una stima, grossolanamente. Infine, nella denegata ipotesi in cui siano dati gli estremi per una condanna, egli postula una corretta fissazione della multa, che tenga conto del fatto che le cifre in gioco non sono state accertate con sicurezza assoluta, che la situazione economica dei suoi clienti è divenuta nel frattempo drammatica, che la loro colpa è leggera, considerato il contesto naturale del Mendrisiotto (terra di confine) nel quale sono cresciuti, ove è prassi comune per tutti quelli attivi nel loro settore di evadere i dazi e le imposte sul valore aggiunto. Inoltre egli chiede che si tenga pure conto del lungo tempo trascorso e del fatto che gli imputati devono già versare allo Stato considerevoli cifre ai sensi delle decisioni sull’obbligo di pagamento emanate nei loro confronti e da essi mai impugnate poiché credevano che il tutto potesse essere ridiscusso di fronte ad un giudice senza bisogno di fare ricorso. Egli conclude sottolineando che qualora le pene proposte nelle decisioni penali dovessero essere confermate, preso atto che i suoi assistiti non hanno alcuna disponibilità economica, essi si vedrebbero costretti a trascorrere alcuni anni in carcere, ritenuto che l’art. 10 DPA prevede un tasso di conversione di un giorno per fr. 30.--; sentito                               in replica i rappresentanti dell’Amministrazione federale delle dogane, i quali ribadiscono le loro argomentazioni in merito alla prescrizione, all’intenzionalità ed alla misura della pena; sentito                               in duplica il difensore, il quale spiega nuovamente per quale motivo non sarebbe data l’intenzionalità nella commissione delle infrazioni e si esprime in seguito pure sulla prescrizione e sulla commisurazione della pena, richiamandosi alle conclusioni dell’arringa; sentiti                                da ultimo gli accusati; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti: 1.1.    E’ il signor ACCU 1autore colpevole di: 1.1.1. Messa in pericolo del dazio, 1.1.2. Sottrazione d’imposta, 1.1.3. Messa in pericolo dell’imposta, per i fatti descritti nella decisione penale del 15 aprile 2009? 2.1.    E’ il signor ACCU 2autore colpevole di: 2.1.1. Messa in pericolo del dazio, 2.1.2. Sottrazione d’imposta, 2.1.3. Messa in pericolo dell’imposta per i fatti descritti nella decisione penale del 15 aprile 2009? 2.3.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio del presente giudizio, nonché quelle delle procedure penali amministrative? letti ed esaminati                gli atti; considerato                      in fatto:
  6. ACCU 2, cittadino italiano, nato il 9 aprile 1965 a I-__________, è domiciliato a I-__________. Egli è separato dalla moglie, dalla quale ha avuto una figlia che ora ha tre anni. Dopo aver frequentato la scuola di geometra sino al quinto anno, egli è stato attivo professionalmente in vari settori e con varie funzioni: dal 1985 al 1987 ha lavorato quale responsabile di produzione per diverse ditte del ramo tessile. In seguito, nel 1988-1989 ha gestito il ristorante __________ di __________, a __________. Dal 1990 al 1996 è stato titolare della ditta __________, __________, che si occupava della produzione e della vendita di cravatte. Dal 1996 al 1999 ha fatto l’accompagnatore subacqueo, per poi divenire, dal 1999 sino alla sua recente chiusura, contitolare al 50% con ACCU 1 della __________, __________, della quale era de facto il titolare. Da maggio a dicembre 2009 ha lavorato per una ditta organizzatrice di eventi, dalla quale avrebbe dovuto incassare € 8’000.--, ma da cui ha ricevuto effettivamente solo un quarto di tale somma. Attualmente è privo di occupazione e di entrate. Egli vive con la madre, non ha beni, né risparmi. Questa sua difficile situazione finanziaria non gli permette di far fronte agli obblighi alimentari nei confronti della figlia, alla quale passa qualcosa quando può. Egli non ha precedenti penali, ma è stato coinvolto in un’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un’organizzazione di stampo camorristico-mafioso attiva nel contrabbando di tabacco tra il __________ e la __________, ai cui vertici vi sarebbero stati personaggi criminali di alta caratura, quali __________. A detta dell’imputato, contro il quale è stato emessa, una decina di anni fa, una richiesta di rinvio a giudizio, per il momento mai concretizzatasi, le accuse sarebbero infondate e verosimilmente il tutto cadrà in prescrizione.
  7. ACCU 1, cittadino italiano, nato il 29 settembre 1961 a I-__________, è domiciliato a I-__________. Egli è coniugato e ha due figli di 12, rispettivamente 9 anni. Al termine degli studi di scuola media, l’accusato ha iniziato a lavorare quale impiegato senza un particolare titolo di studio, svolgendo diverse mansioni. Dal 1991 fino alla sua chiusura è stato alle dipendenze, in veste di acquisitore, della __________ di __________, ditta da lui fondata con il socio __________, che si occupava di trasporti e sdoganamenti di merce in genere dalla Svizzera verso l’Italia ed in transito verso altri Paesi. Amministratore unico era il signor __________, della fiduciaria __________ di __________. I soli impiegati della società erano i titolari. La ditta è stata sciolta in data 6 aprile 2006 (AI 101-102). Egli è stato oggetto in passato di una procedura penale per i reati di ripetuta contraffazione di merci e di ripetuta violazione della Legge federale sui disegni e i modelli industriali, sfociata in data 14 ottobre 2003 in una sentenza di assoluzione di questa Pretura (inc. 10.2002.164). Da quasi due anni, dopo aver vissuto un periodo di disoccupazione, lavora presso la __________ di __________, ditta che si occupa di biciclette con motore elettrico, in qualità di addetto alla consegna della merce e dei contatti con la clientela, con un salario mensile netto di fr. 2’700.--. Non ha proprietà immobiliari e non ha risparmi. A suo dire non ha nemmeno i soldi per potersi permettere un’automobile. Non ha precedenti penali ma, come il qui coimputato, è implicato nella vicenda di contrabbando di tabacco summenzionata ed è stato colpito, oltre che dalla suddetta richiesta di rinvio a giudizio, anche da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 1. agosto 2003 dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (AI 72);
  8. Il 26 ottobre 2004 ACCU 1, alla guida di un furgone Renault Traffic targato __________ intestato alla __________, si è presentato in uscita dagli spazi del Punto Franco di __________, accompagnato dal signor ACCU 2. Il controllo del veicolo da parte dei funzionari doganali ha permesso di rinvenire, nascosti sotto i sedili anteriori, 32 sacchetti di plastica contenenti 347 orologi in acciaio con movimento al quarzo, marca Breil, per un valore di € 49’794.-- e 740 ciondoli in acciaio della stessa marca, del valore di € 32’380.--. Interrogato sul motivo per il quale aveva celato la merce in questione, ACCU 1 ha dichiarato:“Questa merce doveva essere asportata in Italia in modo illegale, cioè senza espletare le formalità doganali d’importazione italiane. Di conseguenza non si poteva allestire i soliti moduli doganali di transito svizzeri come T1 ecc. La merce è stata occultata sotto i sedili del furgone al fine di poter uscire dal Punto franco. L’asportazione dalla cabina è stata fatta da me stesso e dal signor ACCU 2. L’idea di esportare la merce illegalmente è nata di comune accordo con il signor ACCU 2.”(cfr. suo verbale di interrogatorio 26 ottobre 2004, pag. 3). ACCU 2, dal canto suo, ha così spiegato la vicenda:“Questa mattina verso le 12:00 mi sono recato presso la __________ di __________ dove lavora il mio amico e contitolare signor ACCU 1 che io conosco da 25 anni. (…) Un mio cliente di Roma, tale signor __________ di cui non conosco il cognome ma che conosco il n. di cellulare (…), già 10 giorni fa mi aveva chiesto se avessi disponibilità di orologi e ciondoli della marca Breil da fornirgli in nero, quindi senza IVA e dazio italiano. Io gli ho risposto che dovevo vedere, perché non sapevo bene come fare e come dovevo organizzare il trasporto. Durante il pranzo odierno che ho consumato con il signor ACCU 1 al ristorante __________ del __________ ho discusso la faccenda e pure lui mi ha risposto che non sapeva come fare. Anche lui sapeva però che possedevamo gli orologi e i ciondoli presso il Punto franco di __________. Preciso che la ditta __________ tratta principalmente orologeria e bigiotteria. Ho contatti professionali con la __________ dal 1999. Noi della __________ acquistiamo merce in diversi paesi, principalmente Asia, Svizzera, USA, in seguito la merce viene transitata e immessa presso la cabina della __________ che si trova al PF di __________. Generalmente trattiamo presso la __________ / PF __________ da 2 a 4 invii al mese. La merce viene poi transitata con documenti doganali T1 dal PF di __________ alla casa di spedizioni di __________ (…) che procede al regolare sdoganamento della merce. (…) A questo punto io allestisco la fattura o le fatture da destinare ai vari clienti che si trovano unicamente in Italia, mi reco presso la __________ e poi faccio spedire o faccio ritirare dal cliente stesso la merce. Preciso che i pacchetti contenenti gli orologi e i ciondoli vengono preparati e suddivisi su mio ordine presso la cabina della __________ del Punto franco di __________ e da me controllati in qualità di cliente della __________ e proprietario della merce.”(cfr. suo verbale di interrogatorio 26 ottobre 2004, pag. 2 seg.). L’inchiesta avviata a seguito di questi fatti dai funzionari della Sezione antifrode della Direzione delle Dogane di Lugano ha permesso innanzitutto di rinvenire presso i locali della __________ 205 ciondoli per un peso netto di kg 9.450.5 orologi Breil in acciaio per un valore stimato da ACCU 1 in fr. 6’000.--.
  9. In seguito è stato possibile appurare che ACCU 1, unitamente al collega __________ avevano dato avvio già nel 1995 (cfr. suo verbale di interrogatorio 18 maggio 2005, pag. 14) ad una pratica che si è consolidata con il tempo, mirante a consegnare ai propri clienti su suolo italiano delle partite di orologi e bigiotteria introdotte senza essere state dichiarate alle competenti autorità doganali, così da fare in modo che non venissero caricate dell’IVA e dei dazi:“riassumendo posso dirvi che i clienti italiani ordinavano la merce da fornitori siti a Hong Kong, piuttosto che dagli Stati Uniti, Bulgaria, ecc.. noi ci occupavamo dell’immissione e dell’estrazione dal P.to Franco e susseguente importazione in Italia. E’ chiaro che i clienti italiani ci chiedevano di importare più merce possibile in Italia senza versare i tributi previsti dalla legge italiana. Noi non potevamo esportare tutti i quantitativi in nero, ma ne omettevamo parzialmente la dichiarazione in dogana italiana.”(cfr. suo verbale di interrogatorio 18 maggio 2005, pag. 13). La procedura prevedeva che la merce proveniente da fornitori in prevalenza di Hong Kong e giunta in regime di transito agli aeroporti di Zurigo ed Agno venisse rilevata dalla __________ di __________ e poi ceduta alla __________, per essere portata dal signor ACCU 1 al Punto Franco di __________ in attesa di essere trasportata in Italia. Una volta arrivato il momento della rispedizione, ACCU 1 si occupava di procedere all’imballaggio della merce, aggiungendo a quella ufficialmente dichiarata, anche quella che il cliente di turno aveva disposto fosse occultata per evadere i tributi. Nel documento di transito T1 concernente l’invio, veniva poi indicato il numero effettivo dei colli trasportati, ma con un peso inferiore a quello reale, cioè senza che fosse compresa la merce nascosta:“Il documento T1 che presentavo all’ufficio doganale di __________ Punto Franco riportava - per esempio - dieci cartoni di orologi con l’indicazione di peso approssimativo. La dogana svizzera non poteva minimamente sapere i pezzi contenuti ne il peso effettivo dell’invio. Compilavo questi documenti con delle errate indicazioni del peso. Per me il peso non aveva nessuna importanza nemmeno per la dogana di destinazione poiché la dogana italiana percepiva i tributi unicamente sui pezzi e sul valore ma non sulla base del peso dell’invio. Lo scopo di questo traffico era quello di indicare meno pezzi in fatture accompagnatorie per far si di pagare meno dazi d’importazione in Italia e quindi di fornire il destinatario italiano con gli orologi concaricati al nero. Da qui deriva la discrepanza del peso difficilmente riscontrabile da parte della dogana Svizzera.”(cfr. suo verbale di interrogatorio20 gennaio 2006, pag. 28). Le fatture accompagnatorie erano appositamente redatte dal fornitore con dei dati fittizi ed inviate alla __________ via fax:“(…) io indicavo al destinatario italiano la disponibilità o meno di confezionare invii al nero, sulla base dei dati da me riferiti, il destinatario italiano contattava il fornitore di Hong Kong per l’invio della documentazione accompagnatoria.”(cfr. suo verbale di interrogatorio 20 gennaio 2006, pag. 26). Qualora vi fosse stato un controllo da parte dei funzionari doganali, ACCU 1 avrebbe prodotto la fattura comprendente anche i pezzi concaricati, che egli si premurava di avere sempre con sé sul veicolo. I documenti per le operazioni doganali sono sempre stati allestiti dal signor __________, che aveva la funzione di dichiarante all’interno di __________:“Al momento dell’uscita dal PF di __________ veniva richiesto il documento T1, i colli indicati in questo documento chiaramente corrispondevano a quelli presenti. Variava unicamente il contenuto dei colli (numero dei pezzi) che non corrispondevano alle indicazioni in fattura presentata alla __________. Tengo a precisare, venivano emesse due fatture per l’invio di merce in questione, una veniva trasmessa dall’__________ alla Dogana Italiana di Como mentre l’altra rimaneva incognita sul furgone. Nel momento in cui la Dogana Italiana decideva un controllo, comunicavamo alla ditta __________ __________, di aver dimenticato di consegnare una fattura, in modo da far quadrare l’invio controllato. L’__________ non era al corrente del nostro traffico e alcun controllo è mai stato effettuato dalla Dogana Italiana.”(cfr. verbale di interrogatorio 18 maggio 2005 di __________, pagg. 3 e 4). In seguito la merce veniva trasportata dal signor ACCU 1 dal Punto Franco di __________ alla sede della __________, mentre il trasferimento da quest’ultima alla __________ di __________ veniva effettuato, oltre che da lui, anche da __________. La __________ era una ditta che permetteva loro di godere di una procedura di sdoganamento semplificata:“Noi beneficiavamo di una ditta, __________ di __________ che poteva sdoganare in procedura semplificata, il che vuol dire che la merce non veniva presentata alla Dogana Italiana di __________, bensì veniva inviato un fax, che consentiva alla Dogana Italiana di intervenire in un’ora dall’invio del fax. Con questo sistema l’invio non veniva mai controllato, quindi sdoganavamo unicamente la metà del numero dei pezzi presenti: una parte dell’invio era quindi importato regolarmente in Italia, ma l’altra metà entrava in Italia irregolarmente.”(cfr. verbale di interrogatorio 18 maggio 2005 di __________, pag. 3). A detta dei prevenuti, la merce viaggiava sotto sigillo:“(…) desidero precisare che la merce concaricata nella cabina del punto franco di __________ ed in seguito caricata nel furgone __________, le operazioni doganali mediante il T1, prevedevano la piombatura del carico sino alla dogana di destino. Pertanto il carico viaggiava continuamente sotto chiusura doganale sino alla dogana italiana di destino. Il suggello non veniva mai tolto prima né veniva manomesso da parte nostra né di altri.”(cfr. verbale di interrogatorio 19 gennaio 2006 di __________, pag. 29). La fatturazione degli orologi avveniva preminentemente attraverso la __________ di __________, società di proprietà dei titolari di __________. (cfr. verbale di interrogatorio 18 febbraio 2005 di __________, pag. 16). Per le sue prestazioni, oltre a quanto fatturato dalla __________ per il trasporto e le pratiche doganali, la ditta percepiva una piccola percentuale del guadagno in nero (cioè dei dazi risparmiati), in pratica, come confermato al dibattimento, circa Lit. 1’000.--/1’500.-- (o, dall’introduzione della moneta unica, il corrispettivo in Euro) per orologio importato illecitamente. La __________ non ha mai allestito alcuna contabilità della merce trattata: a far stato, come asserito dai suoi stessi responsabili, erano semplicemente le schede di immissione ed estrazione dal Punto Franco di __________ (cfr. verbale di interrogatorio 19 gennaio 2006 __________, pag. 28).
  10. Le indagini hanno portato pure al chiarimento della posizione del signor ACCU 2 e dei suoi rapporti con il coimputato. In effetti è risultato che ACCU 2 ha fondato con ACCU 1 la __________, __________, attiva nel commercio all’ingrosso di orologi e bigiotteria. Il ruolo di ACCU 1 nella società è comunque stato marginale, poiché, come dichiarato dallo stesso ACCU 2, questi era un socio rappresentativo che gli serviva per poter aprire la ditta a __________ e che non ha mai ricevuto alcun profitto per tale funzione. La __________ era attiva nella compravendita di orologi, che acquistava essenzialmente in Asia, ma anche in Svizzera e negli Stati Uniti d’America, e rivendeva poi in Italia. La società era in affari con la __________ sin dall’inizio, cioè dal 1999. Ad essa ha demandato l’esecuzione del trasporto e dell’immagazzinamento della merce verso e da il Punto Franco di __________. Inoltre quest’ultima ha messo a disposizione di ACCU 2 un ufficio e la sua cabina nel Punto Franco. In pratica ACCU 2 (con la sua ditta __________) era la persona di riferimento in Italia per la messa in atto del traffico illecito di bigiotteria ed orologi messo in atto dalla __________: era lui che si occupava dei contatti con fornitori e clienti, ai quali addirittura proponeva di ricorrere all’importazione in nero della merce:“Questa pratica era, a volte richiesta dal cliente ed a volte da me proposta al cliente.”(cfr. suo verbale di interrogatorio 15 luglio 2005, pag. 13), mentre ACCU 1 e __________ si occupavano di effettuare le operazioni concretamente. ACCU 2 dava istruzioni e ACCU 1 eseguiva.“Io dicevo unicamente quale merce preparare per un determinato cliente, quanta merce doveva essere introdotta in nero in Italia quando si verificava la necessità, __________ e ACCU 1 si occupavano dell’imballaggio e del trasporto.”(cfr. suo verbale di interrogatorio 2 febbraio 2006, pag. 22). ACCU 2 aiutava di norma il signor ACCU 1 a confezionare la sua merce in uscita dal Punto Franco di __________ o, addirittura, lo faceva da solo:“Si ho presenziato più volte alla confezione dell’invio poiché aiutavo a preparare la mia merce o la preparavo da solo, poi i sigg. ACCU 1 e __________ si occupavano del trasporto. Il carico era quindi composto sia dalla mia merce, sia da merce della __________ con la quale non avevo nulla a che fare.”(cfr. suo verbale di interrogatorio 2 febbraio 2006, pag. 22). Il guadagno che egli traeva da queste sue pratiche era del 10% lordo sulla transazione completa, al quale si aggiungeva il 2% quale compenso extra per la consegna della merce in Italia in elusione dei controlli doganali di quel Paese (cfr. suo verbale di interrogatorio 26 ottobre 2004, pag. 4).
  11. Con processo verbale finale del 26 maggio 2008 (AI 132) la Sezione antifrode doganale ha rimproverato a ACCU 1 di essersi reso colpevole di infrazione alla legge sulle dogane ed alla legge concernente l’imposta sul valore aggiunto per aver asportato dal Punto Franco di __________, nel periodo dal 26 aprile 2001 al 26 ottobre 2004, senza annunciarli per lo sdoganamento, orologi ed altre merci per un valore complessivo di fr. 14’286’107.--. Secondo l’autorità inquirente, l’IVA sottratta ammonta a fr. 1’085’882.--, mentre i dazi evasi a fr. 128.20. Il processo verbale finale di medesima data allestito per ACCU 2 (AI 134) ha invece stabilito che questi, nel periodo dal 23 luglio 2001 al 26 ottobre 2004, ha fatto asportare dal Punto Franco di __________, senza annunciarli per lo sdoganamento, orologi ed altre merci per un valore complessivo di fr. 723’655.--. Di riflesso l’IVA sottratta ammonta a fr. 55’002.85, mentre il dazio non corrisposto a fr. 128.20. Il 26 maggio 2008 l’autorità doganale ha pure emesso nei confronti dei due imputati le relative decisioni sull’obbligo di pagamento dei tributi non riscossi sulle importazioni dei suddetti prodotti per gli importi sopra indicati (AI 133 e AI 135). Contro tali risoluzioni, intimate brevi manu, non è stato interposto ricorso, per cui esse sono cresciute in giudicato. Con decreto penale 7 ottobre 2008, notificato il 10 ottobre 2008, la Direzione generale delle Dogane ha condannato ACCU 1 ad una multa di fr. 130’000.--, oltre fr. 4’500.--. Contestualmente l’IVA non pagata è stata ridimensionata in fr. 1’083’853.80 (doc. B.2). In questa decisione il valore complessivo imponibile è stato ridotto a fr. 14’261’234.--. Nel decreto penale 7 ottobre 2008 prolato nei confronti di ACCU 2, egli è stato condannato alla multa di fr. 13’500.-- più spese procedurali per fr. 1’500.--. In questa decisione il valore complessivo imponibile della merce è stato aumentato a fr. 723’722.-- (doc. B.1). Contro queste due decisioni gli accusati, in data 7 novembre 2008, hanno interposto tempestiva opposizione. La decisione penale 15 aprile 2009 nei confronti del signor ACCU 2 che ne ha fatto seguito (doc. B.5), ha in primo luogo appurato che per effetto della prescrizione dell’azione penale il periodo da considerare era quello dal 16 aprile 2002 al 26 ottobre 2004, per cui il valore complessivo imponibile delle merci trafugate avrebbe dovuto essere ridotto da fr. 723’722.-- a fr. 571’767.-- ed i tributi in discussione da fr. 55’131.05 a fr. 43’582.45 (fr. 43’454.25 di IVA e fr. 128.20 di dazio). La multa, che prima era di 1/4 dei tributi evasi, è stata di conseguenza ridotta, anche in considerazione della colpa e della situazione personale del prevenuto, a fr. 10’500.-- e le tasse e spese a complessivi fr. 1’480.--. La decisione penale di medesima data emanata contro ACCU 1 (doc. B.6), tenuto conto dei termini di prescrizione e della riduzione del periodo da prendere in considerazione, ha accertato che il valore complessivo imponibile delle merci avrebbe dovuto essere ridotto da fr. 14’261’234.-- a fr. 7’603’084.--, così che i tributi in gioco avrebbero dovuto essere ridimensionati da fr. 1’083’982.-- a fr. 577’962.55 (fr. 577’834.-- di IVA e fr. 128.20 di dazio). La multa, in precedenza fissata in 1/8 dei tributi evasi, è stata pure ridotta a fr. 72’000.-- e le tasse e spese a fr. 3’680.--. Entro i termini di legge di 10 giorni, entrambi gli accusati hanno chiesto di essere giudicati da un tribunale. in diritto:
  12. In base al vecchio diritto, in vigore fino al 30 settembre 2002, la prescrizione dell’azione penale avveniva in 5 anni se la contravvenzione consisteva nella sottrazione, nella messa in pericolo di tasse o nell’ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse (prescrizione relativa), e, in caso di interruzione della prescrizione, in un termine massimo di sette anni e mezzo (prescrizione assoluta), art. 11 cpv. 2 DPA e art. 72 cifra 2 vCPS. Una sospensione della prescrizione era prevista, per i delitti e le contravvenzioni, durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo o giudiziari circa l’obbligo di pagamento o di restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa o finché l’imputato stava scontando all’estero una pena privativa della libertà, art. 11 cpv. 3 DPA. Questa sospensione non si applicava solo alla prescrizione relativa, ma pure a quella assoluta, come riconosciuto a più riprese dalla giurisprudenza (DTF 119 IV 330 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 9 marzo 2005, in RVJ2006, pag. 211 ss.). Secondo il nuovo diritto, entrato in vigore il 1. ottobre 2002, i delitti si prescrivono in 7 anni, art. 97 cpv. 1 lett. c CPS, ritenuto che tale periodo non è più soggetto ad interruzioni e che la prescrizione non può più subentrare dopo il giudizio di prima istanza. Per le contravvenzioni previste da leggi federali che non siano il CPS, i termini di prescrizione, se superiori ad un anno, sono stati raddoppiati, art. 333 cpv. 6 lett. b CPS, e l’azione penale non si prescrive più se entro lo scadere di tali termini è stata pronunciata una sentenza di primo grado, art. 333 cpv. 6 lett. d CPS. Nel nostro caso, quindi, il termine di prescrizione secondo le disposizioni attuali sarebbe di 10 anni. Una simile soluzione appare stridente. In effetti, come chiarito dal Tribunale federale, non è concepibile che delle contravvenzioni si prescrivano in termini più lunghi di quelli previsti per un delitto. Di conseguenza l’alta corte elvetica ha stabilito che, se la questione non è ancora stata esplicitamente chiarita con una modifica legislativa, come nel nostro caso, si deve concludere che le contravvenzioni di cui all’art. 11 cpv. 2 e 3 DPA si prescrivono in 7 anni (DTF 134 IV 328 consid. 2.1.). A fronte di queste due regole occorre ora valutare - sulla base di considerazioni concrete, riferite alla fattispecie in esame e non di ragionamenti generici ed astratti - quale di esse rappresenti la lex mitior per gli imputati. Visto che la decisione penale è del 15 aprile 2009, il periodo che si dovrebbe tenere in considerazione secondo le norme in vigore dal 1. ottobre 2002, sarebbe quello a partire dal 16 aprile
  13. Per contro, in base alla vecchia regola - preso atto che non è insorta alcuna sospensione ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 DPA, non essendo state impugnate le decisioni sull’obbligo di pagamento - il periodo che potrebbe essere preso in considerazione per la valutazione penale della vicenda, è quello a partire dal 1. ottobre 2002 (sette anni e mezzo prima del presente dibattimento). Quest’ultima soluzione appare più vantaggiosa per i prevenuti, poiché permette loro di escludere ulteriori 6 mesi di commissione dell’illecito. Sono pertanto da reputarsi prescritti tutti i reati commessi prima del 1. ottobre 2002.
  14. Il 1. maggio 2007 è entrata in vigore la nuova legge sulle dogane del 18 marzo 2005, che presenta una modifica delle disposizioni penali e che trova fondamentalmente applicazione per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore. In base la principio della lex mitior, tuttavia, essa può venire presa in considerazione anche per fattispecie precedenti, laddove la soluzione proposta dalle nuove norme risulti essere più favorevole all’imputato rispetto alle vecchie disposizioni in merito. Giusta l’art. 21 cpv. 1 LD (art. 6 vLD), chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all’ufficio doganale più vicino. Di basilare importanza in materia di relazioni commerciali transfrontaliere in cui le merci valicano i confini nazionali è il principio dell’autodichiarazione (ai tempi ancorato all’art. 29 vLD, DTF 112 IV 53 consid. 1a), per il quale incombe a colui che trasporta merce attraverso il confine dichiararla spontaneamente e collaborare nell’ambito della procedura di sdoganamento. Se del caso la persona assoggettata al controllo doganale deve informarsi presso l’autorità competente circa i propri doveri (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.612/2003 del 21 giugno 2004). Le merci estere trasportate intatte attraverso il territorio doganale (transito) o tra due località situate nello stesso devono essere dichiarate nel regime di transito, art. 49 cpv. 1 LD. Se il regime di transito non è concluso regolarmente, le merci rimaste in territorio doganale sono trattate come merci ammesse in libera pratica. Se le merci sono state tassate precedentemente all’esportazione, il regime d’esportazione viene annullato, art. 49 cpv. 3 LD. Giusta l’art. 62 cpv. 1 LD (art. 42 vLD), i depositi franchi doganali sono parti del territorio doganale o locali in esso ubicati che sono sottoposti alla vigilanza doganale, che sono separati dal resto del territorio doganale e nei quali possono essere immagazzinate merci che non sono in libera pratica. In tali depositi franchi possono venire immagazzinate merci destinate all’esportazione se, dopo che ne sono uscite, sono esportate, art. 62 cpv. 2 LD. Le merci ivi immagazzinate non soggiacciono né ai tributi doganali all’importazione, né a provvedimenti di politica commerciale, art. 62 cpv. 3 LD. Le merci depositate presso i punti franchi doganali devono essere dichiarate a tal fine all’ufficio doganale competente ed essere immesse nel deposito franco doganale, art. 65 cpv. 1 LD (art. 44 vLD). Esse ne escono quando è loro assegnato un regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all’atto dell’importazione o dell’immissione nel territorio doganale o quando sono dichiarate per il regime di transito ed esportate, art. 67 LD (art. 46 vLD). Come emerge da quanto testé esposto, la nuova regolamentazione riprende in sostanza - precisandoli ma senza introdurre cambiamenti determinanti, per quanto ci concerne - i principi di quella vecchia. Non essendoci differenze concrete, come precisato in una recente sentenza del Tribunale federale, trovano formalmente applicazione alla fattispecie le norme della legge vigente al momento dei fatti (DTF 135 IV 217 consid. 2.1.).
  15. Secondo l’art. 119 cpv. 1 LD, commette il reato di messa in pericolo del dazio (definito quale infrazione doganale, art. 117 lett. a LD) chi, intenzionalmente o per negligenza, omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo mette in pericolo tutti o parte dei tributi doganali. La pena è della multa fino ad un quintuplo del tributo doganale messo in pericolo ma, in caso di circostanze aggravanti, può arrivare sino alla metà dello stesso. Inoltre può essere pronunciata una pena detentiva fino ad un anno, art. 119 cpv. 2 LD. Nell’art. 74 vLD il reato veniva chiamato contravvenzione doganale ed era commesso da chiunque, senza permesso esplicito, importava, esportava o faceva transitare merci soggette a dazio per vie o da approdi non permessi al traffico doganale, oppure trasportava merci oltre il confine con aeromobili non dirigibili (cifra 1), così come da chiunque, varcando il confine, ometteva di dichiarare, totalmente o parzialmente, per le operazioni doganali, delle merci soggette a dazio (cifra 3), e da chi otteneva l’ammissione in franchigia o la riduzione del dazio per merci che non rispondono alle condizioni prescritte per il traffico delle merci esenti da dazio o per le agevolezze del traffico di confine. Giusta l’art. 75 cpv. 1 vLD, la contravvenzione doganale era punita con una multa fino a 20 volte l’importo del dazio frodato o pregiudicato che poteva essere aumentata della metà a fronte di circostanze aggravanti. In simili situazioni era inoltre possibile pronunciare la detenzione fino a sei mesi, art. 75 cpv. 2 vLD. Nella fattispecie risulta essere più favorevole agli imputati la nuova regolamentazione, che prevede sanzioni più lievi, ad eccezione delle situazioni in cui si impone una pena privativa della libertà (problema che qui non si pone). La questione è di importanza relativa nel complesso dei fatti qui in discussione, poiché il dazio frodato è per entrambi i prevenuti di fr. 128.20 dovuti per l’importazione del 26 ottobre 2004.
  16. Parimenti a quella doganale, anche la legislazione sull’IVA ha subito delle evoluzioni in corso di procedura. In effetti con il 1. gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove LIVA ed OIVA. La vecchia legge, in vigore al momento dei fatti, stabiliva che chiunque, intenzionalmente, procura a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all’imposta o ottenendo un’esenzione, un abbuono, un rimborso o una deduzione ingiustificati dell’imposta, debba essere punito con la multa sino al quintuplo dell’importo d’imposta sottratta o del profitto illecito, art. 85 cpv. 1 vLIVA (sottrazione d’imposta). Inoltre colui che, intenzionalmente o per negligenza, omette di dichiarare o dichiara in modo inesatto dati e beni determinanti per la riscossione dell’imposta avrebbe dovuto essere punito con la multa sino a fr. 10’000.-- e, nei casi gravi o di recidiva, sino a fr. 30'000.--, art. 86 cpv. 1 lett. g vLIVA (messa in pericolo dell’imposta), ritenuto che la multa avrebbe potuto anche raggiungere l’importo dell’imposta messa in pericolo o del profitto illecito, qualora esso fosse stato più elevato, art. 86 cpv. 2 vLIVA. Se un’azione punibile costituiva una sottrazione o una messa in pericolo dell’imposta e un’infrazione doganale, si sarebbe dovuto applicare la pena corrispondente all’infrazione più grave, eventualmente adeguatamente aumentata, art. 89 cpv. 2 vLIVA. Le disposizioni penali previste dalla nuova LIVA per il reato di sottrazione d’imposta, commessa non dichiarando merci, dichiarandole in modo inesatto od occultandole, intenzionalmente o per negligenza, all’atto della loro importazione, sono sensibilmente più pesanti, preso atto che la multa può arrivare sino a fr. 800’000.--, art. 96 cpv. 4 lett. a LIVA. In caso di circostanze aggravanti il massimo della multa comminata deve essere aumentato della metà ed è possibile aggiungervi una pena detentiva sino a due anni, art. 97 cpv. 2 LIVA. Sulla scorta di questi dati appare chiaro come le disposizioni più miti siano quelle della vecchia legge, che devono dunque trovare applicazione al caso sottoposto al vaglio della scrivente Pretura penale.
  17. Dal punto di vista oggettivo, la commissione dei reati non pone particolari difficoltà, poiché entrambi gli imputati hanno sin da subito riconosciuto di aver asportato dal Punto Franco di __________ orologi e bigiotteria in nero, senza quindi dichiararli alle autorità doganali elvetiche come in transito o in uscita. Poiché per il diritto svizzero i punti franchi sono considerati territorio doganale estero, con l’uscita dagli stessi le merci non coperte da un documento di transito ai sensi della LD hanno superato fisicamente la frontiera con il nostro Paese, nel quale sono dunque state immesse in spregio alle summenzionate disposizioni legali, cioè senza venire debitamente dichiarate. Gli imputati hanno sempre sostenuto che tutta la merce uscita dal Punto Franco di __________ di nascosto è sempre stata trasportata in Italia. Tale fatto non ha però potuto da loro essere dimostrato, per cui, in questa sede, non si può che concludere che essa sia stata immessa sul territorio elvetico. Invero una simile conclusione, giuridicamente inevitabile, appare razionalmente bizzarra, poiché non è emerso alcun indizio che possa indurre a credere che gli accusati abbiano dichiarato il falso e poiché tutti i loro clienti individuati dagli inquirenti sono risultati essere, come emerge dalle tavole processuali, esclusivamente italiani. Nessuno svizzero. E’ dunque singolare che si creda e si utilizzi tutto ciò che i prevenuti hanno riconosciuto e che serve alla loro accusa, mentre si consideri diversamente quanto da loro da sempre e coerentemente asserito e che potrebbe servire per scagionarli. Per completezza si deve aggiungere che i signori ACCU 1 e ACCU 2, non impugnando le decisioni sull’obbligo di pagamento, hanno fornito un elemento non trascurabile per legittimare la conclusione cui in questa sede non si può che giungere. Di tutto ciò dovrà comunque essere tenuto conto al momento della commisurazione della pena. I quantitativi ripresi nei riepiloghi allestiti dalla Sezione antifrode doganale e allegati quale parte integrante dei processi verbali (AI 133.1 e AI 135.1), pur essendo stati contestati in tutti gli allegati scritti degli accusati, in quanto fondati su criteri di calcolo poco chiari, non sono più stati messi in discussione in occasione del dibattimento. A tal proposito va ricordato che le decisioni sull’obbligo di pagamento, debitamente cresciute in giudicato poiché mai impugnate, sono state allestite proprio sulla scorta delle cifre contenute in questi documenti. La riduzione a seguito della prescrizione del periodo punibile impone tuttavia un ricalcolo del valore delle merci trafugate dal 1. ottobre 2002 al 26 ottobre 2004 e delle tasse evase. Per ACCU 1 tale conteggio conduce ad un valore imponibile complessivo delle merci non annunciate per lo sdoganamento ammonante a fr. 5’573’121.--. Di riflesso i tributi evasi corrispondono a fr. 433’672.35 di IVA ed a fr. 128.20 di dazio. Per ACCU 2, per contro, la situazione non cambia rispetto a quanto calcolato con la decisione penale, poiché nei mesi tra l’aprile 2002 ed il 1. ottobre 2002 egli non ha effettuato alcuna operazione illecita. Il valore delle merci asportate illegalmente dal Punto Franco di __________ è dunque sempre di imponibili fr. 571’767.--, corrispondenti a fr. 43’454.25 di IVA ed a fr. 128.20 di dazio.
  18. Presupposto soggettivo per l’adempimento dei reati è la loro commissione intenzionale o quantomeno per negligenza. Giusta l’art. 12 cpv. 2 CPS, commette con intenzione un reato chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine è sufficiente che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio. In effetti la seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CPS chiarisce che anche il dolo eventuale è punibile alla stessa stregua del dolo diretto. Il dolo eventuale sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce. Egli prende in considerazione la possibilità che con i suoi atti l’evento possa realizzarsi e procede accettandolo, pur non desiderandolo (DTF 133 IV 9 consid. 4; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2.). In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d’esperienza. La volontà dell’autore si può ricostruire in base a ciò che questi sapeva e dopo aver verificato se la possibilità che l’evento si producesse sia stata tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 130 IV 58consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha tenuto in linea di conto la realizzazione dell’evento illecito, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della concretizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12consid. 2.3.2; DTF134 IV 26consid. 3.2.2 e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58consid. 8.4; DTF125 IV 242consid. 3c). La distinzione tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi difficile, poiché in entrambi i casi l’autore ritiene possibile che l’evento o il reato si produca. La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1consid. 4.1; DTF 133 IV 9 consid. 4.1). Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisca presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi. Nella vicenda che ci occupa entrambi gli accusati hanno ammesso di essere stati a conoscenza, almeno nelle grandi linee, delle norme doganali elvetiche. Di sicuro, essendo del mestiere, sapevano che per l’importazione di merci sul nostro suolo nazionale devono essere rispettate rigorose regole. Pur essendo i fatti con rilevanza penale limitati ad un paio di anni, non si può trascurare che in realtà la pratica illecita è stata portata avanti sin da metà degli anni novanta e che essa ha permesso ai prevenuti di trafugare quantitativi molto importanti di orologi e bigiotteria. In considerazione di tutto ciò, non si può che concludere che essi, pur avendo avuto quale scopo principale l’evasione dei dazi italiani, hanno agito omettendo di dichiarare in uscita dal Punto Franco la merce, sapendo o avendo quantomeno preso in considerazione il fatto che ciò potesse comportare un’infrazione alle leggi svizzere. Essi hanno pertanto infranto le leggi sulle dogane e quella sull’IVA scientemente, per dolo eventuale. La negligenza non è qui ravvisabile.
  19. In base a tutto quanto precede, entrambi gli accusati devono dunque essere condannati per messa in pericolo del dazio, sottrazione d’imposta e messa in pericolo dell’imposta. In merito alla commisurazione della da lei denegata pena, la difesa ha chiesto che vengano presi in considerazione la difficile situazione economica di entrambi gli imputati, la loro colpa limitata - visto che si sono trovati ad agire in un contesto, quello del Mendrisiotto, ove simili pratiche sono all’ordine del giorno - nonché il lungo tempo trascorso. L’art. 8 DPA prescrive che le multe sino a fr. 5’000.-- debbano essere commisurate unicamente in base alla gravità dell’infrazione e della colpa. Altri elementi non possono entrare in linea di conto. Per il resto fanno stato gli art. 106, 107 e 333 cpv. 3 CPS, la cui applicazione dipende direttamente dal concetto di colpa ai sensi dell’art. 47 CPS (Stefan Heimgartner, Basler Kommentar, 2a ed., art. 106, n. 21). La multa che non può essere riscossa deve essere commutata dal giudice in arresto, art. 10 cpv. 1 DPA. Il tasso di commutazione prescritto dall’art. 10 cpv. 3 DPA è di un giorno di arresto o di carcerazione ogni fr. 30.-- di multa. Con l’introduzione delle nuove norme del CPS (art. 106 cpv. 2 e 3 CPS) e della prassi ad esse relativa, tale importo appare ormai superato e sostituito dalla regola per la quale il tasso di conversione deve fondarsi sulla capacità finanziaria del prevenuto, analogamente a quanto avviene nella fissazione dell’ammontare delle aliquote giornaliere. Indipendentemente da ciò vale l’assioma irrinunciabile secondo il quale la durata massima della pena da commutazione è di tre mesi, art. 10 cpv. 3 DPA e art. 106 cpv. 2 CPS. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS. L’art. 48 CPS prevede tutta una serie di circostanze attenuanti sulla base delle quali è possibile procedere ad una riduzione della pena. In modo particolare ciò è fattibile se l’autore ha agito per motivi onorevoli, in stato di grave angustia, sotto minaccia, su incitamento di una persona della quale era succube, se è stato indotto seriamente in tentazione dalla vittima, se era in stato di violenta e scusabile commozione dell’animo, se ha dimostrato sincero pentimento o se la pena ha perso manifestamente di senso a seguito del tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta.
  20. Quando entra in concorso la commissione di più infrazioni contemporaneamente, si deve applicare la pena prevista per quella più grave, se del caso adeguatamente aumentata, art. 126 LD (art. 85 vLD), art. 101 LIVA (art. 89 vLIVA). Come visto in precedenza, l’infrazione doganale è sanzionata con una multa fino al quintuplo dell’importo del tributo messo in pericolo, art. 119 LD, mentre l’infrazione alla LIVA è punita dalla stessa con unamulta sino a fr. 10’000.-- e, nei casi più gravi, sino a fr. 30’000.--, art. 86 cpv. 1 lett. g vLIVA, ritenuto che, qualora l’importo in gioco o il profitto fossero più elevati, si potrebbe giungere fino a tali cifre, art. 86 cpv. 2 vLIVA. Appurato che l’IVA compromessa raggiunge qui volumi molto più elevati rispetto al dazio sottratto, irrisorio, va conferita precedenza alle sanzioni comminate dalla LIVA stessa.
  21. La ponderazione della sanzione da infliggere ai due accusati impone innanzitutto di prendere coscienza del fatto che il caso che li ha visti qui coinvolti non rappresenta una semplice bagatella, ma concerne un misfatto commesso sistematicamente, durante un considerevole periodo di tempo e relativo a transazioni per cifre d’affari milionarie. L’attività svolta dai due imputati è quella che nel linguaggio comune viene definita contrabbando. Oltre alle ripercussioni per il nostro Stato, trattate nella presente sentenza, con tale pratica essi hanno creato degli indubbi e considerevoli danni anche e soprattutto a quello italiano. ACCU 1 e ACCU 2 non sono dunque così estranei al mondo della delinquenza come hanno tentato di far credere sminuendo la portata dei crimini di natura doganale. Prova ne è il fatto che, in un modo o nell’altro, sono stati coinvolti in indagini della Procura di __________ su un’organizzazione di stampo mafioso - camorristico operante nel contrabbando di sigarette e facente capo a personaggi noti alle forze di polizia di mezzo mondo, quali, come detto in precedenza, quello di __________. Anche se, come da loro asserito, non vi fossero gli estremi per una condanna in Italia, la loro attività di contrabbando di orologi e bigiotteria li ha fatti inevitabilmente, proprio per la sua natura illecita e per i facili guadagni che essa potenzialmente può assicurare, venire a contatto con il peggio della malavita internazionale. Fatto non trascurabile. Malgrado le leggi qui applicate prevedano delle multe sensibilmente superiori a quelle del diritto penale ordinario, non si può prescindere, nella fissazione della pena, dal considerare gli elementi elencati all’art. 12 cpv. 1 CPS. In quest’ottica si deve pertanto innanzitutto tener conto del fatto che i prevenuti, sono chiamati a risarcire la Confederazione con importi di fr. 1’085’882.-- (ACCU 1), rispettivamente fr. 55’131.05 (ACCU 2), avendo lasciato crescere in giudicato le decisioni sull’obbligo di pagamento del 26 maggio 2008. In secondo luogo entrambi sono in una situazione economica disastrosa: ACCU 1 guadagna a malapena il necessario per mantenere la sua famiglia di 4 persone, mentre ACCU 2 è attualmente privo di lavoro e negli ultimi 12 mesi ha potuto contare su entrate inferiori al suo minimo esistenziale. Nessuno di loro ha sostanza. Neppure il lungo tempo trascorso dai fatti può essere completamente trascurato: la presente sentenza interviene in effetti a 5 anni e mezzo dal controllo che ha dato avvio alle indagini. Altro elemento a favore dei prevenuti è l’ulteriore riduzione, a seguito della prescrizione, degli importi sottratti cui può essere conferita rilevanza penale. Infine non si può ignorare il paradosso che permea la presente procedura a discapito dei due accusati, cui si è fatto cenno al punto n. 10: da un lato le loro ammissioni di colpa e le descrizioni dei fatti - sin dall’inizio coerenti e dettagliate - hanno consentito agli inquirenti di chiarire i fatti e sono così divenuti un punto cardine del castello accusatorio, mentre dall’altro essi non possono essere creduti quando affermano che tutte le merci non dichiarate in uscita dal Punto Franco di __________ sono state portate in Italia, per cui de facto non sono stati frodati né il dazio doganale né l’IVA svizzeri. Sugli imputati pesa quindi - oltre alla loro incomprensibile leggerezza nel non interporre ricorso alle decisioni sull’obbligo di pagamento - la presunzione che quanto non può essere dimostrato sia stato esportato dal Punto Franco in Italia deve ritenersi immesso in Svizzera e l’impossibilità di provare che la loro tesi è veritiera.
  22. Tutto ciò ben ponderato, appare corretto ridimensionare le pene di ambedue gli imputati. Al signor ACCU 1 risulta equo infliggere una multa di fr. 15’000.--, oltre al pagamento delle spese procedurali amministrative di fr. 3’680.-- e degli oneri della presente procedura. Al signor ACCU 2 deve per contro essere imposta una multa di fr. 6’500.--, cui si devono aggiungere il pagamento delle spese procedurali amministrative per fr. 1’480.-- e degli oneri della presente causa. La pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento della multa può essere quantificata in 90 giorni per ACCU 1 ed in 65 giorni per ACCU 2 (art. 106 cpv. 2 CPS), applicandosi per ognuno di essi un tasso di conversione di un giorno per fr. 100.-- e tenuto conto dei limiti massimi previsti dalla legge. Per questi motivi, visti                                   gli art. 72 vCPS; 2, 12, 47, 48, 97, 106, 107, 333 CPS; 6, 29, 42 segg., 74, 75 vLD; 21, 49, 62, 65, 67, 119, 126, 128 LD; 85, 86, 88 e 89 vLIVA; 96, 97 LIVA; 2 segg., 73 segg. DPA; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; dichiara1.ACCU 1 autore colpevole di:
  23. infrazione alla Legge sulle dogane (messa in pericolo del dazio), art. 119 LD,
  24. sottrazione d’imposta, art. 85 cpv. 1 vLIVA,
  25. messa in pericolo dell’imposta, art. 86 cpv. 1 vLIVA, per avere asportato dal Punto Franco di __________, a numerose riprese tra il 1. ottobre 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile di fr. 5’573’121.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo sdoganamento (tributi in gioco fr. 433’800.55: IVA fr. 433’672.35 e dazio fr. 128.20); condanna                 1.     ACCU 1
  26. alla multa di fr. 15’000.-- (quindicimila); 1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 90 (novanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
  27. al pagamento delle spese procedurali amministrative di fr. 3’680.--;
  28. al pagamento delle tasse e spese di giudiziarie della presente procedura di complessivi fr. 200.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS; dichiara2.ACCU 2 autore colpevole di:
  29. infrazione alla Legge sulle dogane (messa in pericolo del dazio), art. 119 LD,
  30. sottrazione d’imposta, art. 85 cpv. 1 vLIVA,
  31. messa in pericolo dell’imposta, art. 86 cpv. 1 vLIVA, per avere fatto asportare dal Punto Franco di __________, a numerose riprese tra il 1. ottobre 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile di fr. 571’767.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo sdoganamento (tributi in gioco fr. 43’582.45: IVA fr. 43’454.25 e dazio fr. 128.20); condanna                 2.     ACCU 2
  32. alla multa di fr. 6’500.-- (seimilacinquecento); 1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 65 (sessantacinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
  33. al pagamento delle spese procedurali amministrative di fr. 1’480.--;
  34. al pagamento delle tasse e spese di giudiziarie della presente procedura di complessivi fr. 200.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento (art. 276 cpv. 2 CPP). La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: , , , , , , , , , , , , , , , , , e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.40.2009.2

40.2009.3

64.4.48010.462.04

Bellinzona

1 aprile 2010

Sentenza con motivazione

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

e

ACCU 2separato, ,

entrambi difesi da:, ,

prevenuti colpevoli di1.ACCU 1

messa in pericolo del dazio, sottrazione d’imposta e messa in pericolo dell’imposta,

per avere asportato dal Punto Franco di __________, a numerose riprese tra il 16 aprile 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile di fr. 7’603’084.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo sdoganamento (tributi in gioco fr. 577’962.55: IVA fr. 577’834.35 e dazio fr. 128.20);

reati previsti dagli art. 119, 126, 128 LD, 85, 86, 88 e 89 vLIVA, richiamati gli art. 9, 70, 64 e 95 DPA;

perseguito                              con decisione penale del 15 aprile 2009 n. 64.4.48010.462.04 dell’Amministrazione federale delle dogane AFD, Berna, che propone la condanna:

1.    Alla multa di fr. 72’000.-- (settantaduemila).

2.    Al pagamento degli oneri procedurali di complessivi fr. 3’680.--;

2.  ACCU 2

messa in pericolo del dazio, sottrazione d’imposta e messa in pericolo dell’imposta,

per avere fatto asportare dal Punto Franco di __________, a numerose riprese tra il 16 aprile 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile di fr. 571’767.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo sdoganamento (tributi in gioco fr. 43’582.45: IVA fr. 43’454.25 e dazio fr. 128.20);

reati previsti dagli art. 119, 126, 128 LD, 85, 86, 88 e 89 vLIVA, richiamati gli art. 9, 70, 64 e 95 DPA;

perseguito                              con decisione penale del 15 aprile 2009 n. 64.4.48010.462.04 dell’Amministrazione federale delle dogane AFD, Berna, che propone la condanna:

1.    Alla multa di fr. 10’500.-- (diecimilacinquecento).

2.    Al pagamento degli oneri procedurali di complessivi fr. 1’480.--;

preso atto                          delle richieste di essere giudicati da un tribunale tempestivamente notificate dal difensore di entrambi gli accusati in data 22 aprile 2009;

visto                                  il rinvio a giudizio presentato il 27 luglio 2009 dall’Amministrazione federale delle dogane;

indetto                               il dibattimento in data 1. aprile 2010, al quale hanno partecipato gli imputati, assistiti dal loro difensore, ed i rappresentanti dell’Amministrazione federale delle dogane, mentre il Ministero pubblico della Confederazione ed il Procuratore Pubblico del Cantone Ticino non hanno presenziato;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura delle decisioni penali, proceduto all’interrogatorio degli accusati;

sentiti                                i rappresentanti dell’Amministrazione federale delle dogane, i quali chiedono la conferma integrale delle due decisioni penali nei confronti degli imputati, richiamandosi alle allegazioni di fatto e di diritto in esse contenute. Essi ricordano che ad inizio anno è entrata in vigore la nuova LIVA ma che la stessa risulta meno favorevole ai prevenuti rispetto alla vecchia legge, per qui si deve far riferimento a quest’ultima. Dal loro punto di vista gli aspetti oggettivi dei reati sono indubbiamente adempiti, così come quelli soggettivi, considerato che a loro modo di vedere gli accusati hanno agito intenzionalmente. Con riferimento all’ammontare della pena, essi precisano che nella commisurazione della multa occorre tener conto che ci troviamo qui ad analizzare delle fattispecie penali commesse in un ambito molto particolare del diritto, per il quale il legislatore ha esplicitamente deciso di prevedere sanzioni pecuniarie molto superiori a quelle che di norma vengono inflitte applicando il CPS. Tenuto comunque conto delle difficoltà economiche dei due accusati, essi chiedono che la multa nei confronti del signor ACCU 1 venga fissata in non meno di fr. 50’000.--, mentre che quella a carico di ACCU 2 rimanga di fr. 10’500.--, essendo per lui sicuramente sopportabile;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dei suoi assistiti. In primo luogo, a suo modo di vedere, essi non hanno agito intenzionalmente, non avendo mai avuto né la volontà né la coscienza di evadere le tasse elvetiche, ma solo ed unicamente quelle italiane. In secondo luogo essi non sarebbero più penalmente perseguibili poiché sarebbe già intervenuta la prescrizione che, a suo modo di vedere, in applicazione degli art. 129 LD e 11 cpv. 2 DPA, sarebbe di 5 anni dall’opposizione: al massimo risulterebbero dunque punibili i fatti commessi dal novembre 2003. Non sostenibile sarebbe poi il fatto che la ricostruzione dei quantitativi di merce esportata in nero sia avvenuta mediante una stima, grossolanamente. Infine, nella denegata ipotesi in cui siano dati gli estremi per una condanna, egli postula una corretta fissazione della multa, che tenga conto del fatto che le cifre in gioco non sono state accertate con sicurezza assoluta, che la situazione economica dei suoi clienti è divenuta nel frattempo drammatica, che la loro colpa è leggera, considerato il contesto naturale del Mendrisiotto (terra di confine) nel quale sono cresciuti, ove è prassi comune per tutti quelli attivi nel loro settore di evadere i dazi e le imposte sul valore aggiunto. Inoltre egli chiede che si tenga pure conto del lungo tempo trascorso e del fatto che gli imputati devono già versare allo Stato considerevoli cifre ai sensi delle decisioni sull’obbligo di pagamento emanate nei loro confronti e da essi mai impugnate poiché credevano che il tutto potesse essere ridiscusso di fronte ad un giudice senza bisogno di fare ricorso. Egli conclude sottolineando che qualora le pene proposte nelle decisioni penali dovessero essere confermate, preso atto che i suoi assistiti non hanno alcuna disponibilità economica, essi si vedrebbero costretti a trascorrere alcuni anni in carcere, ritenuto che l’art. 10 DPA prevede un tasso di conversione di un giorno per fr. 30.--;

sentito                               in replica i rappresentanti dell’Amministrazione federale delle dogane, i quali ribadiscono le loro argomentazioni in merito alla prescrizione, all’intenzionalità ed alla misura della pena;

sentito                               in duplica il difensore, il quale spiega nuovamente per quale motivo non sarebbe data l’intenzionalità nella commissione delle infrazioni e si esprime in seguito pure sulla prescrizione e sulla commisurazione della pena, richiamandosi alle conclusioni dell’arringa;

sentiti                                da ultimo gli accusati;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.1.    E’ il signor ACCU 1autore colpevole di:

1.1.1. Messa in pericolo del dazio,

1.1.2. Sottrazione d’imposta,

1.1.3. Messa in pericolo dell’imposta,

per i fatti descritti nella decisione penale del 15 aprile 2009?

2.1.    E’ il signor ACCU 2autore colpevole di:

2.1.1. Messa in pericolo del dazio,

2.1.2. Sottrazione d’imposta,

2.1.3. Messa in pericolo dell’imposta

per i fatti descritti nella decisione penale del 15 aprile 2009?

2.3.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio del presente giudizio, nonché quelle delle procedure penali amministrative?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto:

1.     ACCU 2, cittadino italiano, nato il 9 aprile 1965 a I-__________, è domiciliato a I-__________. Egli è separato dalla moglie, dalla quale ha avuto una figlia che ora ha tre anni.

Dopo aver frequentato la scuola di geometra sino al quinto anno, egli è stato attivo professionalmente in vari settori e con varie funzioni: dal 1985 al 1987 ha lavorato quale responsabile di produzione per diverse ditte del ramo tessile. In seguito, nel 1988-1989 ha gestito il ristorante __________ di __________, a __________. Dal 1990 al 1996 è stato titolare della ditta __________, __________, che si occupava della produzione e della vendita di cravatte. Dal 1996 al 1999 ha fatto l’accompagnatore subacqueo, per poi divenire, dal 1999 sino alla sua recente chiusura, contitolare al 50% con ACCU 1 della __________, __________, della quale era de facto il titolare. Da maggio a dicembre 2009 ha lavorato per una ditta organizzatrice di eventi, dalla quale avrebbe dovuto incassare € 8’000.--, ma da cui ha ricevuto effettivamente solo un quarto di tale somma. Attualmente è privo di occupazione e di entrate. Egli vive con la madre, non ha beni, né risparmi. Questa sua difficile situazione finanziaria non gli permette di far fronte agli obblighi alimentari nei confronti della figlia, alla quale passa qualcosa quando può.

Egli non ha precedenti penali, ma è stato coinvolto in un’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un’organizzazione di stampo camorristico-mafioso attiva nel contrabbando di tabacco tra il __________ e la __________, ai cui vertici vi sarebbero stati personaggi criminali di alta caratura, quali __________. A detta dell’imputato, contro il quale è stato emessa, una decina di anni fa, una richiesta di rinvio a giudizio, per il momento mai concretizzatasi, le accuse sarebbero infondate e verosimilmente il tutto cadrà in prescrizione.

2.     ACCU 1, cittadino italiano, nato il 29 settembre 1961 a I-__________, è domiciliato a I-__________. Egli è coniugato e ha due figli di 12, rispettivamente 9 anni.

Al termine degli studi di scuola media, l’accusato ha iniziato a lavorare quale impiegato senza un particolare titolo di studio, svolgendo diverse mansioni. Dal 1991 fino alla sua chiusura è stato alle dipendenze, in veste di acquisitore, della __________ di __________, ditta da lui fondata con il socio __________, che si occupava di trasporti e sdoganamenti di merce in genere dalla Svizzera verso l’Italia ed in transito verso altri Paesi. Amministratore unico era il signor __________, della fiduciaria __________ di __________. I soli impiegati della società erano i titolari. La ditta è stata sciolta in data 6 aprile 2006 (AI 101-102).

Egli è stato oggetto in passato di una procedura penale per i reati di ripetuta contraffazione di merci e di ripetuta violazione della Legge federale sui disegni e i modelli industriali, sfociata in data 14 ottobre 2003 in una sentenza di assoluzione di questa Pretura (inc. 10.2002.164). Da quasi due anni, dopo aver vissuto un periodo di disoccupazione, lavora presso la __________ di __________, ditta che si occupa di biciclette con motore elettrico, in qualità di addetto alla consegna della merce e dei contatti con la clientela, con un salario mensile netto di fr. 2’700.--. Non ha proprietà immobiliari e non ha risparmi. A suo dire non ha nemmeno i soldi per potersi permettere un’automobile. Non ha precedenti penali ma, come il qui coimputato, è implicato nella vicenda di contrabbando di tabacco summenzionata ed è stato colpito, oltre che dalla suddetta richiesta di rinvio a giudizio, anche da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 1. agosto 2003 dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (AI 72);

3.     Il 26 ottobre 2004 ACCU 1, alla guida di un furgone Renault Traffic targato __________ intestato alla __________, si è presentato in uscita dagli spazi del Punto Franco di __________, accompagnato dal signor ACCU 2. Il controllo del veicolo da parte dei funzionari doganali ha permesso di rinvenire, nascosti sotto i sedili anteriori, 32 sacchetti di plastica contenenti 347 orologi in acciaio con movimento al quarzo, marca Breil, per un valore di € 49’794.-- e 740 ciondoli in acciaio della stessa marca, del valore di € 32’380.--.

Interrogato sul motivo per il quale aveva celato la merce in questione, ACCU 1 ha dichiarato:“Questa merce doveva essere asportata in Italia in modo illegale, cioè senza espletare le formalità doganali d’importazione italiane. Di conseguenza non si poteva allestire i soliti moduli doganali di transito svizzeri come T1 ecc. La merce è stata occultata sotto i sedili del furgone al fine di poter uscire dal Punto franco. L’asportazione dalla cabina è stata fatta da me stesso e dal signor ACCU 2. L’idea di esportare la merce illegalmente è nata di comune accordo con il signor ACCU 2.”(cfr. suo verbale di interrogatorio 26 ottobre 2004, pag. 3).

ACCU 2, dal canto suo, ha così spiegato la vicenda:“Questa mattina verso le 12:00 mi sono recato presso la __________ di __________ dove lavora il mio amico e contitolare signor ACCU 1 che io conosco da 25 anni. (…) Un mio cliente di Roma, tale signor __________ di cui non conosco il cognome ma che conosco il n. di cellulare (…), già 10 giorni fa mi aveva chiesto se avessi disponibilità di orologi e ciondoli della marca Breil da fornirgli in nero, quindi senza IVA e dazio italiano. Io gli ho risposto che dovevo vedere, perché non sapevo bene come fare e come dovevo organizzare il trasporto. Durante il pranzo odierno che ho consumato con il signor ACCU 1 al ristorante __________ del __________ ho discusso la faccenda e pure lui mi ha risposto che non sapeva come fare. Anche lui sapeva però che possedevamo gli orologi e i ciondoli presso il Punto franco di __________. Preciso che la ditta __________ tratta principalmente orologeria e bigiotteria. Ho contatti professionali con la __________ dal 1999. Noi della __________ acquistiamo merce in diversi paesi, principalmente Asia, Svizzera, USA, in seguito la merce viene transitata e immessa presso la cabina della __________ che si trova al PF di __________. Generalmente trattiamo presso la __________ / PF __________ da 2 a 4 invii al mese. La merce viene poi transitata con documenti doganali T1 dal PF di __________ alla casa di spedizioni di __________ (…) che procede al regolare sdoganamento della merce. (…) A questo punto io allestisco la fattura o le fatture da destinare ai vari clienti che si trovano unicamente in Italia, mi reco presso la __________ e poi faccio spedire o faccio ritirare dal cliente stesso la merce. Preciso che i pacchetti contenenti gli orologi e i ciondoli vengono preparati e suddivisi su mio ordine presso la cabina della __________ del Punto franco di __________ e da me controllati in qualità di cliente della __________ e proprietario della merce.”(cfr. suo verbale di interrogatorio 26 ottobre 2004, pag. 2 seg.).

L’inchiesta avviata a seguito di questi fatti dai funzionari della Sezione antifrode della Direzione delle Dogane di Lugano ha permesso innanzitutto di rinvenire presso i locali della __________ 205 ciondoli per un peso netto di kg 9.450.5 orologi Breil in acciaio per un valore stimato da ACCU 1 in fr. 6’000.--.

4.     In seguito è stato possibile appurare che ACCU 1, unitamente al collega __________ avevano dato avvio già nel 1995 (cfr. suo verbale di interrogatorio 18 maggio 2005, pag. 14) ad una pratica che si è consolidata con il tempo, mirante a consegnare ai propri clienti su suolo italiano delle partite di orologi e bigiotteria introdotte senza essere state dichiarate alle competenti autorità doganali, così da fare in modo che non venissero caricate dell’IVA e dei dazi:“riassumendo posso dirvi che i clienti italiani ordinavano la merce da fornitori siti a Hong Kong, piuttosto che dagli Stati Uniti, Bulgaria, ecc.. noi ci occupavamo dell’immissione e dell’estrazione dal P.to Franco e susseguente importazione in Italia. E’ chiaro che i clienti italiani ci chiedevano di importare più merce possibile in Italia senza versare i tributi previsti dalla legge italiana. Noi non potevamo esportare tutti i quantitativi in nero, ma ne omettevamo parzialmente la dichiarazione in dogana italiana.”(cfr. suo verbale di interrogatorio 18 maggio 2005, pag. 13).

La procedura prevedeva che la merce proveniente da fornitori in prevalenza di Hong Kong e giunta in regime di transito agli aeroporti di Zurigo ed Agno venisse rilevata dalla __________ di __________ e poi ceduta alla __________, per essere portata dal signor ACCU 1 al Punto Franco di __________ in attesa di essere trasportata in Italia.

Una volta arrivato il momento della rispedizione, ACCU 1 si occupava di procedere all’imballaggio della merce, aggiungendo a quella ufficialmente dichiarata, anche quella che il cliente di turno aveva disposto fosse occultata per evadere i tributi. Nel documento di transito T1 concernente l’invio, veniva poi indicato il numero effettivo dei colli trasportati, ma con un peso inferiore a quello reale, cioè senza che fosse compresa la merce nascosta:“Il documento T1 che presentavo all’ufficio doganale di __________ Punto Franco riportava - per esempio - dieci cartoni di orologi con l’indicazione di peso approssimativo. La dogana svizzera non poteva minimamente sapere i pezzi contenuti ne il peso effettivo dell’invio. Compilavo questi documenti con delle errate indicazioni del peso. Per me il peso non aveva nessuna importanza nemmeno per la dogana di destinazione poiché la dogana italiana percepiva i tributi unicamente sui pezzi e sul valore ma non sulla base del peso dell’invio. Lo scopo di questo traffico era quello di indicare meno pezzi in fatture accompagnatorie per far si di pagare meno dazi d’importazione in Italia e quindi di fornire il destinatario italiano con gli orologi concaricati al nero. Da qui deriva la discrepanza del peso difficilmente riscontrabile da parte della dogana Svizzera.”(cfr. suo verbale di interrogatorio20 gennaio 2006, pag. 28).

Le fatture accompagnatorie erano appositamente redatte dal fornitore con dei dati fittizi ed inviate alla __________ via fax:“(…) io indicavo al destinatario italiano la disponibilità o meno di confezionare invii al nero, sulla base dei dati da me riferiti, il destinatario italiano contattava il fornitore di Hong Kong per l’invio della documentazione accompagnatoria.”(cfr. suo verbale di interrogatorio 20 gennaio 2006, pag. 26). Qualora vi fosse stato un controllo da parte dei funzionari doganali, ACCU 1 avrebbe prodotto la fattura comprendente anche i pezzi concaricati, che egli si premurava di avere sempre con sé sul veicolo.

I documenti per le operazioni doganali sono sempre stati allestiti dal signor __________, che aveva la funzione di dichiarante all’interno di __________:“Al momento dell’uscita dal PF di __________ veniva richiesto il documento T1, i colli indicati in questo documento chiaramente corrispondevano a quelli presenti. Variava unicamente il contenuto dei colli (numero dei pezzi) che non corrispondevano alle indicazioni in fattura presentata alla __________. Tengo a precisare, venivano emesse due fatture per l’invio di merce in questione, una veniva trasmessa dall’__________ alla Dogana Italiana di Como mentre l’altra rimaneva incognita sul furgone. Nel momento in cui la Dogana Italiana decideva un controllo, comunicavamo alla ditta __________ __________, di aver dimenticato di consegnare una fattura, in modo da far quadrare l’invio controllato. L’__________ non era al corrente del nostro traffico e alcun controllo è mai stato effettuato dalla Dogana Italiana.”(cfr. verbale di interrogatorio 18 maggio 2005 di __________, pagg. 3 e 4).

In seguito la merce veniva trasportata dal signor ACCU 1 dal Punto Franco di __________ alla sede della __________, mentre il trasferimento da quest’ultima alla __________ di __________ veniva effettuato, oltre che da lui, anche da __________.

La __________ era una ditta che permetteva loro di godere di una procedura di sdoganamento semplificata:“Noi beneficiavamo di una ditta, __________ di __________ che poteva sdoganare in procedura semplificata, il che vuol dire che la merce non veniva presentata alla Dogana Italiana di __________, bensì veniva inviato un fax, che consentiva alla Dogana Italiana di intervenire in un’ora dall’invio del fax. Con questo sistema l’invio non veniva mai controllato, quindi sdoganavamo unicamente la metà del numero dei pezzi presenti: una parte dell’invio era quindi importato regolarmente in Italia, ma l’altra metà entrava in Italia irregolarmente.”(cfr. verbale di interrogatorio 18 maggio 2005 di __________, pag. 3).

A detta dei prevenuti, la merce viaggiava sotto sigillo:“(…) desidero precisare che la merce concaricata nella cabina del punto franco di __________ ed in seguito caricata nel furgone __________, le operazioni doganali mediante il T1, prevedevano la piombatura del carico sino alla dogana di destino. Pertanto il carico viaggiava continuamente sotto chiusura doganale sino alla dogana italiana di destino. Il suggello non veniva mai tolto prima né veniva manomesso da parte nostra né di altri.”(cfr. verbale di interrogatorio 19 gennaio 2006 di __________, pag. 29).

La fatturazione degli orologi avveniva preminentemente attraverso la __________ di __________, società di proprietà dei titolari di __________. (cfr. verbale di interrogatorio 18 febbraio 2005 di __________, pag. 16).

Per le sue prestazioni, oltre a quanto fatturato dalla __________ per il trasporto e le pratiche doganali, la ditta percepiva una piccola percentuale del guadagno in nero (cioè dei dazi risparmiati), in pratica, come confermato al dibattimento, circa Lit. 1’000.--/1’500.-- (o, dall’introduzione della moneta unica, il corrispettivo in Euro) per orologio importato illecitamente.

La __________ non ha mai allestito alcuna contabilità della merce trattata: a far stato, come asserito dai suoi stessi responsabili, erano semplicemente le schede di immissione ed estrazione dal Punto Franco di __________ (cfr. verbale di interrogatorio 19 gennaio 2006 __________, pag. 28).

5.     Le indagini hanno portato pure al chiarimento della posizione del signor ACCU 2 e dei suoi rapporti con il coimputato.

In effetti è risultato che ACCU 2 ha fondato con ACCU 1 la __________, __________, attiva nel commercio all’ingrosso di orologi e bigiotteria. Il ruolo di ACCU 1 nella società è comunque stato marginale, poiché, come dichiarato dallo stesso ACCU 2, questi era un socio rappresentativo che gli serviva per poter aprire la ditta a __________ e che non ha mai ricevuto alcun profitto per tale funzione.

La __________ era attiva nella compravendita di orologi, che acquistava essenzialmente in Asia, ma anche in Svizzera e negli Stati Uniti d’America, e rivendeva poi in Italia.

La società era in affari con la __________ sin dall’inizio, cioè dal 1999. Ad essa ha demandato l’esecuzione del trasporto e dell’immagazzinamento della merce verso e da il Punto Franco di __________. Inoltre quest’ultima ha messo a disposizione di ACCU 2 un ufficio e la sua cabina nel Punto Franco.

In pratica ACCU 2 (con la sua ditta __________) era la persona di riferimento in Italia per la messa in atto del traffico illecito di bigiotteria ed orologi messo in atto dalla __________: era lui che si occupava dei contatti con fornitori e clienti, ai quali addirittura proponeva di ricorrere all’importazione in nero della merce:“Questa pratica era, a volte richiesta dal cliente ed a volte da me proposta al cliente.”(cfr. suo verbale di interrogatorio 15 luglio 2005, pag. 13), mentre ACCU 1 e __________ si occupavano di effettuare le operazioni concretamente. ACCU 2 dava istruzioni e ACCU 1 eseguiva.“Io dicevo unicamente quale merce preparare per un determinato cliente, quanta merce doveva essere introdotta in nero in Italia quando si verificava la necessità, __________ e ACCU 1 si occupavano dell’imballaggio e del trasporto.”(cfr. suo verbale di interrogatorio 2 febbraio 2006, pag. 22).

ACCU 2 aiutava di norma il signor ACCU 1 a confezionare la sua merce in uscita dal Punto Franco di __________ o, addirittura, lo faceva da solo:“Si ho presenziato più volte alla confezione dell’invio poiché aiutavo a preparare la mia merce o la preparavo da solo, poi i sigg. ACCU 1 e __________ si occupavano del trasporto. Il carico era quindi composto sia dalla mia merce, sia da merce della __________ con la quale non avevo nulla a che fare.”(cfr. suo verbale di interrogatorio 2 febbraio 2006, pag. 22).

Il guadagno che egli traeva da queste sue pratiche era del 10% lordo sulla transazione completa, al quale si aggiungeva il 2% quale compenso extra per la consegna della merce in Italia in elusione dei controlli doganali di quel Paese (cfr. suo verbale di interrogatorio 26 ottobre 2004, pag. 4).

6.     Con processo verbale finale del 26 maggio 2008 (AI 132) la Sezione antifrode doganale ha rimproverato a ACCU 1 di essersi reso colpevole di infrazione alla legge sulle dogane ed alla legge concernente l’imposta sul valore aggiunto per aver asportato dal Punto Franco di __________, nel periodo dal 26 aprile 2001 al 26 ottobre 2004, senza annunciarli per lo sdoganamento, orologi ed altre merci per un valore complessivo di fr. 14’286’107.--. Secondo l’autorità inquirente, l’IVA sottratta ammonta a fr. 1’085’882.--, mentre i dazi evasi a fr. 128.20.

Il processo verbale finale di medesima data allestito per ACCU 2 (AI 134) ha invece stabilito che questi, nel periodo dal 23 luglio 2001 al 26 ottobre 2004, ha fatto asportare dal Punto Franco di __________, senza annunciarli per lo sdoganamento, orologi ed altre merci per un valore complessivo di fr. 723’655.--. Di riflesso l’IVA sottratta ammonta a fr. 55’002.85, mentre il dazio non corrisposto a fr. 128.20.

Il 26 maggio 2008 l’autorità doganale ha pure emesso nei confronti dei due imputati le relative decisioni sull’obbligo di pagamento dei tributi non riscossi sulle importazioni dei suddetti prodotti per gli importi sopra indicati (AI 133 e AI 135). Contro tali risoluzioni, intimate brevi manu, non è stato interposto ricorso, per cui esse sono cresciute in giudicato.

Con decreto penale 7 ottobre 2008, notificato il 10 ottobre 2008, la Direzione generale delle Dogane ha condannato ACCU 1 ad una multa di fr. 130’000.--, oltre fr. 4’500.--. Contestualmente l’IVA non pagata è stata ridimensionata in fr. 1’083’853.80 (doc. B.2). In questa decisione il valore complessivo imponibile è stato ridotto a fr. 14’261’234.--.

Nel decreto penale 7 ottobre 2008 prolato nei confronti di ACCU 2, egli è stato condannato alla multa di fr. 13’500.-- più spese procedurali per fr. 1’500.--. In questa decisione il valore complessivo imponibile della merce è stato aumentato a fr. 723’722.-- (doc. B.1).

Contro queste due decisioni gli accusati, in data 7 novembre 2008, hanno interposto tempestiva opposizione.

La decisione penale 15 aprile 2009 nei confronti del signor ACCU 2 che ne ha fatto seguito (doc. B.5), ha in primo luogo appurato che per effetto della prescrizione dell’azione penale il periodo da considerare era quello dal 16 aprile 2002 al 26 ottobre 2004, per cui il valore complessivo imponibile delle merci trafugate avrebbe dovuto essere ridotto da fr. 723’722.-- a fr. 571’767.-- ed i tributi in discussione da fr. 55’131.05 a fr. 43’582.45 (fr. 43’454.25 di IVA e fr. 128.20 di dazio). La multa, che prima era di 1/4 dei tributi evasi, è stata di conseguenza ridotta, anche in considerazione della colpa e della situazione personale del prevenuto, a fr. 10’500.-- e le tasse e spese a complessivi fr. 1’480.--.

La decisione penale di medesima data emanata contro ACCU 1 (doc. B.6), tenuto conto dei termini di prescrizione e della riduzione del periodo da prendere in considerazione, ha accertato che il valore complessivo imponibile delle merci avrebbe dovuto essere ridotto da fr. 14’261’234.-- a fr. 7’603’084.--, così che i tributi in gioco avrebbero dovuto essere ridimensionati da fr. 1’083’982.-- a fr. 577’962.55 (fr. 577’834.-- di IVA e fr. 128.20 di dazio). La multa, in precedenza fissata in 1/8 dei tributi evasi, è stata pure ridotta a fr. 72’000.-- e le tasse e spese a fr. 3’680.--.

Entro i termini di legge di 10 giorni, entrambi gli accusati hanno chiesto di essere giudicati da un tribunale.

in diritto:

7.     In base al vecchio diritto, in vigore fino al 30 settembre 2002, la prescrizione dell’azione penale avveniva in 5 anni se la contravvenzione consisteva nella sottrazione, nella messa in pericolo di tasse o nell’ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse (prescrizione relativa), e, in caso di interruzione della prescrizione, in un termine massimo di sette anni e mezzo (prescrizione assoluta), art. 11 cpv. 2 DPA e art. 72 cifra 2 vCPS. Una sospensione della prescrizione era prevista, per i delitti e le contravvenzioni, durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo o giudiziari circa l’obbligo di pagamento o di restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa o finché l’imputato stava scontando all’estero una pena privativa della libertà, art. 11 cpv. 3 DPA. Questa sospensione non si applicava solo alla prescrizione relativa, ma pure a quella assoluta, come riconosciuto a più riprese dalla giurisprudenza (DTF 119 IV 330 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 9 marzo 2005, in RVJ2006, pag. 211 ss.).

Secondo il nuovo diritto, entrato in vigore il 1. ottobre 2002, i delitti si prescrivono in 7 anni, art. 97 cpv. 1 lett. c CPS, ritenuto che tale periodo non è più soggetto ad interruzioni e che la prescrizione non può più subentrare dopo il giudizio di prima istanza. Per le contravvenzioni previste da leggi federali che non siano il CPS, i termini di prescrizione, se superiori ad un anno, sono stati raddoppiati, art. 333 cpv. 6 lett. b CPS, e l’azione penale non si prescrive più se entro lo scadere di tali termini è stata pronunciata una sentenza di primo grado, art. 333 cpv. 6 lett. d CPS.

Nel nostro caso, quindi, il termine di prescrizione secondo le disposizioni attuali sarebbe di 10 anni.

Una simile soluzione appare stridente. In effetti, come chiarito dal Tribunale federale, non è concepibile che delle contravvenzioni si prescrivano in termini più lunghi di quelli previsti per un delitto. Di conseguenza l’alta corte elvetica ha stabilito che, se la questione non è ancora stata esplicitamente chiarita con una modifica legislativa, come nel nostro caso, si deve concludere che le contravvenzioni di cui all’art. 11 cpv. 2 e 3 DPA si prescrivono in 7 anni (DTF 134 IV 328 consid. 2.1.).

A fronte di queste due regole occorre ora valutare - sulla base di considerazioni concrete, riferite alla fattispecie in esame e non di ragionamenti generici ed astratti - quale di esse rappresenti la lex mitior per gli imputati.

Visto che la decisione penale è del 15 aprile 2009, il periodo che si dovrebbe tenere in considerazione secondo le norme in vigore dal 1. ottobre 2002, sarebbe quello a partire dal 16 aprile 2002.

Per contro, in base alla vecchia regola - preso atto che non è insorta alcuna sospensione ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 DPA, non essendo state impugnate le decisioni sull’obbligo di pagamento

- il periodo che potrebbe essere preso in considerazione per la valutazione penale della vicenda, è quello a partire dal 1. ottobre 2002 (sette anni e mezzo prima del presente dibattimento).

Quest’ultima soluzione appare più vantaggiosa per i prevenuti, poiché permette loro di escludere ulteriori 6 mesi di commissione dell’illecito.

Sono pertanto da reputarsi prescritti tutti i reati commessi prima del 1. ottobre 2002.

8.     Il 1. maggio 2007 è entrata in vigore la nuova legge sulle dogane del 18 marzo 2005, che presenta una modifica delle disposizioni penali e che trova fondamentalmente applicazione per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore. In base la principio della lex mitior, tuttavia, essa può venire presa in considerazione anche per fattispecie precedenti, laddove la soluzione proposta dalle nuove norme risulti essere più favorevole all’imputato rispetto alle vecchie disposizioni in merito.

Giusta l’art. 21 cpv. 1 LD (art. 6 vLD), chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all’ufficio doganale più vicino.

Di basilare importanza in materia di relazioni commerciali transfrontaliere in cui le merci valicano i confini nazionali è il principio dell’autodichiarazione (ai tempi ancorato all’art. 29 vLD, DTF 112 IV 53 consid. 1a), per il quale incombe a colui che trasporta merce attraverso il confine dichiararla spontaneamente e collaborare nell’ambito della procedura di sdoganamento. Se del caso la persona assoggettata al controllo doganale deve informarsi presso l’autorità competente circa i propri doveri (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.612/2003 del 21 giugno 2004).

Le merci estere trasportate intatte attraverso il territorio doganale (transito) o tra due località situate nello stesso devono essere dichiarate nel regime di transito, art. 49 cpv. 1 LD. Se il regime di transito non è concluso regolarmente, le merci rimaste in territorio doganale sono trattate come merci ammesse in libera pratica. Se le merci sono state tassate precedentemente all’esportazione, il regime d’esportazione viene annullato, art. 49 cpv. 3 LD.

Giusta l’art. 62 cpv. 1 LD (art. 42 vLD), i depositi franchi doganali sono parti del territorio doganale o locali in esso ubicati che sono sottoposti alla vigilanza doganale, che sono separati dal resto del territorio doganale e nei quali possono essere immagazzinate merci che non sono in libera pratica. In tali depositi franchi possono venire immagazzinate merci destinate all’esportazione se, dopo che ne sono uscite, sono esportate, art. 62 cpv. 2 LD. Le merci ivi immagazzinate non soggiacciono né ai tributi doganali all’importazione, né a provvedimenti di politica commerciale, art. 62 cpv. 3 LD.

Le merci depositate presso i punti franchi doganali devono essere dichiarate a tal fine all’ufficio doganale competente ed essere immesse nel deposito franco doganale, art. 65 cpv. 1 LD (art. 44 vLD). Esse ne escono quando è loro assegnato un regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all’atto dell’importazione o dell’immissione nel territorio doganale o quando sono dichiarate per il regime di transito ed esportate, art. 67 LD (art. 46 vLD).

Come emerge da quanto testé esposto, la nuova regolamentazione riprende in sostanza - precisandoli ma senza introdurre cambiamenti determinanti, per quanto ci concerne - i principi di quella vecchia. Non essendoci differenze concrete, come precisato in una recente sentenza del Tribunale federale, trovano formalmente applicazione alla fattispecie le norme della legge vigente al momento dei fatti (DTF 135 IV 217 consid. 2.1.).

9.     Secondo l’art. 119 cpv. 1 LD, commette il reato di messa in pericolo del dazio (definito quale infrazione doganale, art. 117 lett. a LD) chi, intenzionalmente o per negligenza, omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo mette in pericolo tutti o parte dei tributi doganali. La pena è della multa fino ad un quintuplo del tributo doganale messo in pericolo ma, in caso di circostanze aggravanti, può arrivare sino alla metà dello stesso. Inoltre può essere pronunciata una pena detentiva fino ad un anno, art. 119 cpv. 2 LD.

Nell’art. 74 vLD il reato veniva chiamato contravvenzione doganale ed era commesso da chiunque, senza permesso esplicito, importava, esportava o faceva transitare merci soggette a dazio per vie o da approdi non permessi al traffico doganale, oppure trasportava merci oltre il confine con aeromobili non dirigibili (cifra 1), così come da chiunque, varcando il confine, ometteva di dichiarare, totalmente o parzialmente, per le operazioni doganali, delle merci soggette a dazio (cifra 3), e da chi otteneva l’ammissione in franchigia o la riduzione del dazio per merci che non rispondono alle condizioni prescritte per il traffico delle merci esenti da dazio o per le agevolezze del traffico di confine. Giusta l’art. 75 cpv. 1 vLD, la contravvenzione doganale era punita con una multa fino a 20 volte l’importo del dazio frodato o pregiudicato che poteva essere aumentata della metà a fronte di circostanze aggravanti. In simili situazioni era inoltre possibile pronunciare la detenzione fino a sei mesi, art. 75 cpv. 2 vLD.

Nella fattispecie risulta essere più favorevole agli imputati la nuova regolamentazione, che prevede sanzioni più lievi, ad eccezione delle situazioni in cui si impone una pena privativa della libertà (problema che qui non si pone).

La questione è di importanza relativa nel complesso dei fatti qui in discussione, poiché il dazio frodato è per entrambi i prevenuti di fr. 128.20 dovuti per l’importazione del 26 ottobre 2004.

10.     Parimenti a quella doganale, anche la legislazione sull’IVA ha subito delle evoluzioni in corso di procedura. In effetti con il 1. gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove LIVA ed OIVA.

La vecchia legge, in vigore al momento dei fatti, stabiliva che chiunque, intenzionalmente, procura a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all’imposta o ottenendo un’esenzione, un abbuono, un rimborso o una deduzione ingiustificati dell’imposta, debba essere punito con la multa sino al quintuplo dell’importo d’imposta sottratta o del profitto illecito, art. 85 cpv. 1 vLIVA (sottrazione d’imposta). Inoltre colui che, intenzionalmente o per negligenza, omette di dichiarare o dichiara in modo inesatto dati e beni determinanti per la riscossione dell’imposta avrebbe dovuto essere punito con la multa sino a fr. 10’000.-- e, nei casi gravi o di recidiva, sino a fr. 30'000.--, art. 86 cpv. 1 lett. g vLIVA (messa in pericolo dell’imposta), ritenuto che la multa avrebbe potuto anche raggiungere l’importo dell’imposta messa in pericolo o del profitto illecito, qualora esso fosse stato più elevato, art. 86 cpv. 2 vLIVA.

Se un’azione punibile costituiva una sottrazione o una messa in pericolo dell’imposta e un’infrazione doganale, si sarebbe dovuto applicare la pena corrispondente all’infrazione più grave, eventualmente adeguatamente aumentata, art. 89 cpv. 2 vLIVA.

Le disposizioni penali previste dalla nuova LIVA per il reato di sottrazione d’imposta, commessa non dichiarando merci, dichiarandole in modo inesatto od occultandole, intenzionalmente o per negligenza, all’atto della loro importazione, sono sensibilmente più pesanti, preso atto che la multa può arrivare sino a fr. 800’000.--, art. 96 cpv. 4 lett. a LIVA. In caso di circostanze aggravanti il massimo della multa comminata deve essere aumentato della metà ed è possibile aggiungervi una pena detentiva sino a due anni, art. 97 cpv. 2 LIVA.

Sulla scorta di questi dati appare chiaro come le disposizioni più miti siano quelle della vecchia legge, che devono dunque trovare applicazione al caso sottoposto al vaglio della scrivente Pretura penale.

11.     Dal punto di vista oggettivo, la commissione dei reati non pone particolari difficoltà, poiché entrambi gli imputati hanno sin da subito riconosciuto di aver asportato dal Punto Franco di __________ orologi e bigiotteria in nero, senza quindi dichiararli alle autorità doganali elvetiche come in transito o in uscita.

Poiché per il diritto svizzero i punti franchi sono considerati territorio doganale estero, con l’uscita dagli stessi le merci non coperte da un documento di transito ai sensi della LD hanno superato fisicamente la frontiera con il nostro Paese, nel quale sono dunque state immesse in spregio alle summenzionate disposizioni legali, cioè senza venire debitamente dichiarate.

Gli imputati hanno sempre sostenuto che tutta la merce uscita dal Punto Franco di __________ di nascosto è sempre stata trasportata in Italia. Tale fatto non ha però potuto da loro essere dimostrato, per cui, in questa sede, non si può che concludere che essa sia stata immessa sul territorio elvetico. Invero una simile conclusione, giuridicamente inevitabile, appare razionalmente bizzarra, poiché non è emerso alcun indizio che possa indurre a credere che gli accusati abbiano dichiarato il falso e poiché tutti i loro clienti individuati dagli inquirenti sono risultati essere, come emerge dalle tavole processuali, esclusivamente italiani. Nessuno svizzero. E’ dunque singolare che si creda e si utilizzi tutto ciò che i prevenuti hanno riconosciuto e che serve alla loro accusa, mentre si consideri diversamente quanto da loro da sempre e coerentemente asserito e che potrebbe servire per scagionarli.

Per completezza si deve aggiungere che i signori ACCU 1 e ACCU 2, non impugnando le decisioni sull’obbligo di pagamento, hanno fornito un elemento non trascurabile per legittimare la conclusione cui in questa sede non si può che giungere.

Di tutto ciò dovrà comunque essere tenuto conto al momento della commisurazione della pena.

I quantitativi ripresi nei riepiloghi allestiti dalla Sezione antifrode doganale e allegati quale parte integrante dei processi verbali (AI 133.1 e AI 135.1), pur essendo stati contestati in tutti gli allegati scritti degli accusati, in quanto fondati su criteri di calcolo poco chiari, non sono più stati messi in discussione in occasione del dibattimento. A tal proposito va ricordato che le decisioni sull’obbligo di pagamento, debitamente cresciute in giudicato poiché mai impugnate, sono state allestite proprio sulla scorta delle cifre contenute in questi documenti.

La riduzione a seguito della prescrizione del periodo punibile impone tuttavia un ricalcolo del valore delle merci trafugate dal 1. ottobre 2002 al 26 ottobre 2004 e delle tasse evase.

Per ACCU 1 tale conteggio conduce ad un valore imponibile complessivo delle merci non annunciate per lo sdoganamento ammonante a fr. 5’573’121.--. Di riflesso i tributi evasi corrispondono a fr. 433’672.35 di IVA ed a fr. 128.20 di dazio.

Per ACCU 2, per contro, la situazione non cambia rispetto a quanto calcolato con la decisione penale, poiché nei mesi tra l’aprile 2002 ed il 1. ottobre 2002 egli non ha effettuato alcuna operazione illecita. Il valore delle merci asportate illegalmente dal Punto Franco di __________ è dunque sempre di imponibili fr. 571’767.--, corrispondenti a fr. 43’454.25 di IVA ed a fr. 128.20 di dazio.

12.     Presupposto soggettivo per l’adempimento dei reati è la loro commissione intenzionale o quantomeno per negligenza.

Giusta l’art. 12 cpv. 2 CPS, commette con intenzione un reato chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine è sufficiente che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio. In effetti la seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CPS chiarisce che anche il dolo eventuale è punibile alla stessa stregua del dolo diretto.

Il dolo eventuale sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce. Egli prende in considerazione la possibilità che con i suoi atti l’evento possa realizzarsi e procede accettandolo, pur non desiderandolo (DTF 133 IV 9 consid. 4; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2.).

In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d’esperienza. La volontà dell’autore si può ricostruire in base a ciò che questi sapeva e dopo aver verificato se la possibilità che l’evento si producesse sia stata tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 130 IV 58consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha tenuto in linea di conto la realizzazione dell’evento illecito, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della concretizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12consid. 2.3.2; DTF134 IV 26consid. 3.2.2 e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58consid. 8.4; DTF125 IV 242consid. 3c).

La distinzione tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi difficile, poiché in entrambi i casi l’autore ritiene possibile che l’evento o il reato si produca. La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1consid. 4.1; DTF 133 IV 9 consid. 4.1). Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisca presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi.

Nella vicenda che ci occupa entrambi gli accusati hanno ammesso di essere stati a conoscenza, almeno nelle grandi linee, delle norme doganali elvetiche. Di sicuro, essendo del mestiere, sapevano che per l’importazione di merci sul nostro suolo nazionale devono essere rispettate rigorose regole.

Pur essendo i fatti con rilevanza penale limitati ad un paio di anni, non si può trascurare che in realtà la pratica illecita è stata portata avanti sin da metà degli anni novanta e che essa ha permesso ai prevenuti di trafugare quantitativi molto importanti di orologi e bigiotteria.

In considerazione di tutto ciò, non si può che concludere che essi, pur avendo avuto quale scopo principale l’evasione dei dazi italiani, hanno agito omettendo di dichiarare in uscita dal Punto Franco la merce, sapendo o avendo quantomeno preso in considerazione il fatto che ciò potesse comportare un’infrazione alle leggi svizzere.

Essi hanno pertanto infranto le leggi sulle dogane e quella sull’IVA scientemente, per dolo eventuale. La negligenza non è qui ravvisabile.

13.     In base a tutto quanto precede, entrambi gli accusati devono dunque essere condannati per messa in pericolo del dazio, sottrazione d’imposta e messa in pericolo dell’imposta.

In merito alla commisurazione della da lei denegata pena, la difesa ha chiesto che vengano presi in considerazione la difficile situazione economica di entrambi gli imputati, la loro colpa limitata - visto che si sono trovati ad agire in un contesto, quello del Mendrisiotto, ove simili pratiche sono all’ordine del giorno - nonché il lungo tempo trascorso.

L’art. 8 DPA prescrive che le multe sino a fr. 5’000.-- debbano essere commisurate unicamente in base alla gravità dell’infrazione e della colpa. Altri elementi non possono entrare in linea di conto. Per il resto fanno stato gli art. 106, 107 e 333 cpv. 3 CPS, la cui applicazione dipende direttamente dal concetto di colpa ai sensi dell’art. 47 CPS (Stefan Heimgartner, Basler Kommentar, 2a ed., art. 106, n. 21).

La multa che non può essere riscossa deve essere commutata dal giudice in arresto, art. 10 cpv. 1 DPA. Il tasso di commutazione prescritto dall’art. 10 cpv. 3 DPA è di un giorno di arresto o di carcerazione ogni fr. 30.-- di multa. Con l’introduzione delle nuove norme del CPS (art. 106 cpv. 2 e 3 CPS) e della prassi ad esse relativa, tale importo appare ormai superato e sostituito dalla regola per la quale il tasso di conversione deve fondarsi sulla capacità finanziaria del prevenuto, analogamente a quanto avviene nella fissazione dell’ammontare delle aliquote giornaliere. Indipendentemente da ciò vale l’assioma irrinunciabile secondo il quale la durata massima della pena da commutazione è di tre mesi, art. 10 cpv. 3 DPA e art. 106 cpv. 2 CPS.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

L’art. 48 CPS prevede tutta una serie di circostanze attenuanti sulla base delle quali è possibile procedere ad una riduzione della pena. In modo particolare ciò è fattibile se l’autore ha agito per motivi onorevoli, in stato di grave angustia, sotto minaccia, su incitamento di una persona della quale era succube, se è stato indotto seriamente in tentazione dalla vittima, se era in stato di violenta e scusabile commozione dell’animo, se ha dimostrato sincero pentimento o se la pena ha perso manifestamente di senso a seguito del tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta.

14.     Quando entra in concorso la commissione di più infrazioni contemporaneamente, si deve applicare la pena prevista per quella più grave, se del caso adeguatamente aumentata, art. 126 LD (art. 85 vLD), art. 101 LIVA (art. 89 vLIVA).

Come visto in precedenza, l’infrazione doganale è sanzionata con una multa fino al quintuplo dell’importo del tributo messo in pericolo, art. 119 LD, mentre l’infrazione alla LIVA è punita dalla stessa con unamulta sino a fr. 10’000.-- e, nei casi più gravi, sino a fr. 30’000.--, art. 86 cpv. 1 lett. g vLIVA, ritenuto che, qualora l’importo in gioco o il profitto fossero più elevati, si potrebbe giungere fino a tali cifre, art. 86 cpv. 2 vLIVA.

Appurato che l’IVA compromessa raggiunge qui volumi molto più elevati rispetto al dazio sottratto, irrisorio, va conferita precedenza alle sanzioni comminate dalla LIVA stessa.

15.     La ponderazione della sanzione da infliggere ai due accusati impone innanzitutto di prendere coscienza del fatto che il caso che li ha visti qui coinvolti non rappresenta una semplice bagatella, ma concerne un misfatto commesso sistematicamente, durante un considerevole periodo di tempo e relativo a transazioni per cifre d’affari milionarie.

L’attività svolta dai due imputati è quella che nel linguaggio comune viene definita contrabbando. Oltre alle ripercussioni per il nostro Stato, trattate nella presente sentenza, con tale pratica essi hanno creato degli indubbi e considerevoli danni anche e soprattutto a quello italiano.

ACCU 1 e ACCU 2 non sono dunque così estranei al mondo della delinquenza come hanno tentato di far credere sminuendo la portata dei crimini di natura doganale. Prova ne è il fatto che, in un modo o nell’altro, sono stati coinvolti in indagini della Procura di __________ su un’organizzazione di stampo mafioso - camorristico operante nel contrabbando di sigarette e facente capo a personaggi noti alle forze di polizia di mezzo mondo, quali, come detto in precedenza, quello di __________. Anche se, come da loro asserito, non vi fossero gli estremi per una condanna in Italia, la loro attività di contrabbando di orologi e bigiotteria li ha fatti inevitabilmente, proprio per la sua natura illecita e per i facili guadagni che essa potenzialmente può assicurare, venire a contatto con il peggio della malavita internazionale. Fatto non trascurabile.

Malgrado le leggi qui applicate prevedano delle multe sensibilmente superiori a quelle del diritto penale ordinario, non si può prescindere, nella fissazione della pena, dal considerare gli elementi elencati all’art. 12 cpv. 1 CPS.

In quest’ottica si deve pertanto innanzitutto tener conto del fatto che i prevenuti, sono chiamati a risarcire la Confederazione con importi di fr. 1’085’882.-- (ACCU 1), rispettivamente fr. 55’131.05 (ACCU 2), avendo lasciato crescere in giudicato le decisioni sull’obbligo di pagamento del 26 maggio 2008.

In secondo luogo entrambi sono in una situazione economica disastrosa: ACCU 1 guadagna a malapena il necessario per mantenere la sua famiglia di 4 persone, mentre ACCU 2 è attualmente privo di lavoro e negli ultimi 12 mesi ha potuto contare su entrate inferiori al suo minimo esistenziale. Nessuno di loro ha sostanza.

Neppure il lungo tempo trascorso dai fatti può essere completamente trascurato: la presente sentenza interviene in effetti a 5 anni e mezzo dal controllo che ha dato avvio alle indagini.

Altro elemento a favore dei prevenuti è l’ulteriore riduzione, a seguito della prescrizione, degli importi sottratti cui può essere conferita rilevanza penale.

Infine non si può ignorare il paradosso che permea la presente procedura a discapito dei due accusati, cui si è fatto cenno al punto n. 10: da un lato le loro ammissioni di colpa e le descrizioni dei fatti - sin dall’inizio coerenti e dettagliate - hanno consentito agli inquirenti di chiarire i fatti e sono così divenuti un punto cardine del castello accusatorio, mentre dall’altro essi non possono essere creduti quando affermano che tutte le merci non dichiarate in uscita dal Punto Franco di __________ sono state portate in Italia, per cui de facto non sono stati frodati né il dazio doganale né l’IVA svizzeri. Sugli imputati pesa quindi - oltre alla loro incomprensibile leggerezza nel non interporre ricorso alle decisioni sull’obbligo di pagamento - la presunzione che quanto non può essere dimostrato sia stato esportato dal Punto Franco in Italia deve ritenersi immesso in Svizzera e l’impossibilità di provare che la loro tesi è veritiera.

16.     Tutto ciò ben ponderato, appare corretto ridimensionare le pene di ambedue gli imputati.

Al signor ACCU 1 risulta equo infliggere una multa di fr. 15’000.--, oltre al pagamento delle spese procedurali amministrative di fr. 3’680.-- e degli oneri della presente procedura.

Al signor ACCU 2 deve per contro essere imposta una multa di fr. 6’500.--, cui si devono aggiungere il pagamento delle spese procedurali amministrative per fr. 1’480.-- e degli oneri della presente causa.

La pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento della multa può essere quantificata in 90 giorni per ACCU 1 ed in 65 giorni per ACCU 2 (art. 106 cpv. 2 CPS), applicandosi per ognuno di essi un tasso di conversione di un giorno per fr. 100.-- e tenuto conto dei limiti massimi previsti dalla legge.

Per questi motivi,

visti                                   gli art. 72 vCPS; 2, 12, 47, 48, 97, 106, 107, 333 CPS; 6, 29, 42 segg., 74, 75 vLD; 21, 49, 62, 65, 67, 119, 126, 128 LD; 85, 86, 88 e 89 vLIVA; 96, 97 LIVA; 2 segg., 73 segg. DPA; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara1.ACCU 1

autore colpevole di:

1.  infrazione alla Legge sulle dogane (messa in pericolo del dazio), art. 119 LD,

2.  sottrazione d’imposta, art. 85 cpv. 1 vLIVA,

3.  messa in pericolo dell’imposta, art. 86 cpv. 1 vLIVA,

per avere asportato dal Punto Franco di __________, a numerose riprese tra il 1. ottobre 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile di fr. 5’573’121.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo sdoganamento (tributi in gioco fr. 433’800.55: IVA fr. 433’672.35 e dazio fr. 128.20);

condanna                 1.     ACCU 1

1.  alla multa di fr. 15’000.-- (quindicimila);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 90 (novanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.  al pagamento delle spese procedurali amministrative di fr. 3’680.--;

3.  al pagamento delle tasse e spese di giudiziarie della presente procedura di complessivi fr. 200.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

dichiara2.ACCU 2

autore colpevole di:

1.  infrazione alla Legge sulle dogane (messa in pericolo del dazio), art. 119 LD,

2.  sottrazione d’imposta, art. 85 cpv. 1 vLIVA,

3.  messa in pericolo dell’imposta, art. 86 cpv. 1 vLIVA,

per avere fatto asportare dal Punto Franco di __________, a numerose riprese tra il 1. ottobre 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile di fr. 571’767.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo sdoganamento (tributi in gioco fr. 43’582.45: IVA fr. 43’454.25 e dazio fr. 128.20);

condanna                 2.     ACCU 2

1.  alla multa di fr. 6’500.-- (seimilacinquecento);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 65 (sessantacinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.  al pagamento delle spese procedurali amministrative di fr. 1’480.--;

3.  al pagamento delle tasse e spese di giudiziarie della presente procedura di complessivi fr. 200.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

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e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      200.00       totale

Distinta spese                    a carico di ACCU 2,

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      200.00       totale