Sachverhalt
determinanti per la causa (RDAT II-1999, no. 10, pag. 42). Lautorità di seconda istanza non é inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38, cpv 3 Lst.).
6.
6.1. I fondi edificati sono valutati come ununità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
A seconda dellestensione dellarea annessa ai fabbricati si procede ad un adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).
È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
6.2. Il valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).
L art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata con una deduzione dall 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o ampliamento della costruzione.
6.3. Il valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.
Il reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dellaccertamento è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).
Se non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante fattori correttivi determinati secondo il regolamento, sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento sulla stima ufficiale).
Ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto, lautorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).
6.4. Le stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).
7. In concreto, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e ritornare gli atti allautorità di prima istanza per nuovo giudizio.
Ciò poiché lUCS ha tralasciato di determinare il valore di reddito, escludendolo completamente dal calcolo della stima, senza peraltro fornire alcuna concreta spiegazione in merito. A fronte dei contenuti inequivocabili dellart. 16 cpv. 2 Lst. lomissione appare del tutto inspiegabile oltre che errata. Lestimo deve infatti corrispondere al principio basilare secondo cui un bene immobiliare vale quanto rende (cfr. Messaggio 4375 del 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova Lst., ad art. 19).
Ora, anche se il Tribunale di espropriazione, che non è vincolato dalle domande dei ricorrenti (art. 38 cpv. 3 Lst.), giudica con pieno potere cognitivo (art. 38 cpv. 1 Lst. e 18 cpv. 1 LPamm.), la lacuna non è invero sanabile in questa sede, ritenuto che oltre a ciò lautorità di prima istanza non è nemmeno entrata nel merito delle motivazioni che lhanno portata ad operare una tale scelta.
Pertanto, ai sensi degli art. 59 e 65 LPamm., applicabili alla fattispecie concreta in virtù del rinvio generale contenuto allart. 38 cpv. 1 Lst, ritenuto che lautorità di prima istanza ha accertato la fattispecie in modo palesemente incompleto tralasciando di determinare il valore di reddito e omettendo di motivare perlomeno succintamente le ragioni concrete che lhanno indotta in questa sua scelta, violando così lart. 26 cpv. 1 LPamm., la causa deve esserle rinviata per nuovo giudizio. Diversamente i ricorrenti si vedrebbero ingiustamente preclusa unistanza di giudizio.
8.
8.1. Di conseguenza, il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e lincarto rinviato allUCS affinché, effettuati i necessari accertamenti, proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
8.2. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dellUCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 6.1. I fondi edificati sono valutati come ununità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
A seconda dellestensione dellarea annessa ai fabbricati si procede ad un adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).
È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
6.2. Il valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).
L art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata con una deduzione dall 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o ampliamento della costruzione.
6.3. Il valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.
Il reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dellaccertamento è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).
Se non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante fattori correttivi determinati secondo il regolamento, sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento sulla stima ufficiale).
Ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto, lautorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).
6.4. Le stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).
7. In concreto, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e ritornare gli atti allautorità di prima istanza per nuovo giudizio.
Ciò poiché lUCS ha tralasciato di determinare il valore di reddito, escludendolo completamente dal calcolo della stima, senza peraltro fornire alcuna concreta spiegazione in merito. A fronte dei contenuti inequivocabili dellart. 16 cpv. 2 Lst. lomissione appare del tutto inspiegabile oltre che errata. Lestimo deve infatti corrispondere al principio basilare secondo cui un bene immobiliare vale quanto rende (cfr. Messaggio 4375 del 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova Lst., ad art. 19).
Ora, anche se il Tribunale di espropriazione, che non è vincolato dalle domande dei ricorrenti (art. 38 cpv. 3 Lst.), giudica con pieno potere cognitivo (art. 38 cpv. 1 Lst. e 18 cpv. 1 LPamm.), la lacuna non è invero sanabile in questa sede, ritenuto che oltre a ciò lautorità di prima istanza non è nemmeno entrata nel merito delle motivazioni che lhanno portata ad operare una tale scelta.
Pertanto, ai sensi degli art. 59 e 65 LPamm., applicabili alla fattispecie concreta in virtù del rinvio generale contenuto allart. 38 cpv. 1 Lst, ritenuto che lautorità di prima istanza ha accertato la fattispecie in modo palesemente incompleto tralasciando di determinare il valore di reddito e omettendo di motivare perlomeno succintamente le ragioni concrete che lhanno indotta in questa sua scelta, violando così lart. 26 cpv. 1 LPamm., la causa deve esserle rinviata per nuovo giudizio. Diversamente i ricorrenti si vedrebbero ingiustamente preclusa unistanza di giudizio.
E. 8 8.1. Di conseguenza, il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e lincarto rinviato allUCS affinché, effettuati i necessari accertamenti, proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
8.2. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dellUCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Dispositiv
- La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dellUfficio cantonale di stima.
- La presente decisione è definitiva.
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.40.2006.13
LUGANO
Lugano
17 ottobre 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Gianfranco Sciarini
arch. Giancarlo Fumasoli
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 9/10 gennaio 2006 da
RI 1
rappr. dall RA 1
contro
la decisione su reclamo emessa il 14 dicembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nellambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,
relativamente al mappale no. 1775 RFD di __________,
esperito il sopralluogo in data 27 luglio 2006,
letti ed esaminati gli atti,
consideratoin fatto e in diritto
1.
1.1 Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.
1.2. Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, lUfficio cantone di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3 Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito lentrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per la part. no. 1775 RFD di RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, lUCS ha esposto un valore ufficiale di stima di fr. 1'087'368..
Il reclamo interposto in data 19 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dallUCS con decisione del 14 dicembre 2005.Lautorità di prima istanza, anche a seguito dellesperimento di un sopralluogo, ha confermato la propria decisione in merito a tutte le censure sollevate dal reclamante, in particolare per ciò che riguarda il valore cubimetrico esposto per gli edifici, i costi accessori e il valore metrico del terreno, ribadendo che le argomentazioni elencate nel reclamo sono già state adeguatamente considerate.
3. Con ricorso 9 gennaio 2006 RI 1 é insorto innanzi a questo Tribunale, postulando una riduzione della stima complessiva del mappale in oggetto a fr. 799'100.--. Ciò poiché, a mente del ricorrente, la determinazione del valore metrico degli edifici e del terreno non rispetta i criteri di prudenzialità previsti dalle nuove normative di legge.
4. In sede di sopralluogo esperito il 27 luglio 2006 il Tribunale ha constatato che ledificio è composto da un piano semi-interrato parziale, comprendente un garage, una lavanderia e una cantina sotto la terrazza sul fronte nord, e da due ulteriori piani così strutturati:- il piano terreno presenta nella parte sud, spazi giorno con soggiorno, sala da pranzo-salotto con cucina attrezzata, un atrio e un wc, e nella parte nord, una camera con bagno-doccia-wc (rifatti nel 2005) e cameretta;- il piano superiore è invece composto da un soggiorno, un vano cucina non utilizzato, tre camere, un vestibolo, due bagni e wc.Labitazione presenta pure un solaio. Lo stato delle finiture e di conservazione generale è da ritenere buono.Il Tribunale ha potuto inoltre constatare che la parte del mappale posta ad est (versante lago) denota dei cedimenti di terreno con conseguente spostamento verso valle del muro di sostegno.
5. La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dallart. 37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1 proprietario delloggetto stimato e destinatario della decisione dellUCS, è ricevibile in ordine.Ai sensi dellart. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione é retta dalla massima ufficiale secondo la quale spetta di principio allautorità di accertare dufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II-1999, no. 10, pag. 42). Lautorità di seconda istanza non é inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38, cpv 3 Lst.).
6.
6.1. I fondi edificati sono valutati come ununità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
A seconda dellestensione dellarea annessa ai fabbricati si procede ad un adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).
È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
6.2. Il valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).
L art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata con una deduzione dall 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o ampliamento della costruzione.
6.3. Il valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.
Il reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dellaccertamento è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).
Se non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante fattori correttivi determinati secondo il regolamento, sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento sulla stima ufficiale).
Ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto, lautorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).
6.4. Le stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).
7. In concreto, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e ritornare gli atti allautorità di prima istanza per nuovo giudizio.
Ciò poiché lUCS ha tralasciato di determinare il valore di reddito, escludendolo completamente dal calcolo della stima, senza peraltro fornire alcuna concreta spiegazione in merito. A fronte dei contenuti inequivocabili dellart. 16 cpv. 2 Lst. lomissione appare del tutto inspiegabile oltre che errata. Lestimo deve infatti corrispondere al principio basilare secondo cui un bene immobiliare vale quanto rende (cfr. Messaggio 4375 del 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova Lst., ad art. 19).
Ora, anche se il Tribunale di espropriazione, che non è vincolato dalle domande dei ricorrenti (art. 38 cpv. 3 Lst.), giudica con pieno potere cognitivo (art. 38 cpv. 1 Lst. e 18 cpv. 1 LPamm.), la lacuna non è invero sanabile in questa sede, ritenuto che oltre a ciò lautorità di prima istanza non è nemmeno entrata nel merito delle motivazioni che lhanno portata ad operare una tale scelta.
Pertanto, ai sensi degli art. 59 e 65 LPamm., applicabili alla fattispecie concreta in virtù del rinvio generale contenuto allart. 38 cpv. 1 Lst, ritenuto che lautorità di prima istanza ha accertato la fattispecie in modo palesemente incompleto tralasciando di determinare il valore di reddito e omettendo di motivare perlomeno succintamente le ragioni concrete che lhanno indotta in questa sua scelta, violando così lart. 26 cpv. 1 LPamm., la causa deve esserle rinviata per nuovo giudizio. Diversamente i ricorrenti si vedrebbero ingiustamente preclusa unistanza di giudizio.
8.
8.1. Di conseguenza, il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e lincarto rinviato allUCS affinché, effettuati i necessari accertamenti, proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
8.2. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dellUCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorsoè accolto.
Di conseguenza, la decisione 14 dicembre 2005è annullatae lincarto èrinviatoallUfficio cantonale di stima affinché, esperiti i dovuti
accertamenti, proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dellUfficio cantonale di stima.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco