Sachverhalt
determinanti per la causa (RDAT II 1999, no.10, pag. 42). Lautorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6. Giusta lart. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dellart. 16 LPT e della LDFR quelli idonei oppure adibiti allutilizzazione agricola o orticola, quelli che, nellinteresse generale, devono essere utilizzati dallagricoltura ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati alla LDFR.
I fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2 Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della Lst.).
Le stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).
7. Il piano regolatore di __________ colloca il mapp. no. 689 in una zona riservata per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico.
Il luogo dove è situata la proprietà, circondata da boschi e prati e delimitata a valle dal tracciato di una strada comunale lascia comunque ben pochi dubbi sul fatto che in caso di rinuncia al vincolo da parte del Comune il fondo sarebbe nuovamente inserito in zona agricola. Daltronde, pure in caso di espropriazione il fondo verrebbe inevitabilmente considerato alla stregua di un terreno agricolo e indennizzato come tale.
Nella fattispecie concreta la carta delle idoneità agricole situa il terreno, che si trova ad un altezza compresa tra gli 800 e i 1500 metri di altitudine, nella zona climatica D 5-6, per la quale è stato fissato un valore di reddito di CHF 0,20. Il valore di stima deve pertanto essere determinato sulla base di tale parametro.
8.
8.1.
Di conseguenza, il ricorso è accolto e il valore di stima del mappale no. 689 RFD di __________ stabilito in CHF 373.-, come da scheda di calcolo annessa.
8.2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dellUCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Erwägungen (2 Absätze)
Dispositiv
- La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dellUfficio cantonale di stima.
- La presente decisione è definitiva.
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giurista Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.40.2005.34
__________
Lugano
17 gennaio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Alberto Lucchini
arch. Giancarlo Fumasoli
segretario giurista
Alan Gianinazzi
statuendo sul ricorso presentato in data 11/12 aprile 2005 da
RI 1,
contro
la decisione su reclamo emessa il 4 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nellambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente al mappale no. 689 RFD di __________,
esperito il sopralluogo in data 16 novembre 2005,
letti ed esaminati gli atti,
consideratoin fatto e in diritto
1.
1.1.
Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.
1.2.
Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, lUfficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito lentrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per la part. no. 689 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, lUCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 37'260.-
Il reclamo interposto in data 28 giugno 2004 da RI 1 è stato respinto dallUCS con decisione 4 aprile 2005.
Lautorità di prima istanza, a seguito di accertamenti effettuati presso la Cancelleria comunale di __________, ha in sostanza ribadito che il terreno è tuttora inserito in zona AEP e che pertanto, come del resto tutti i fondi che si trovano in tale zona, deve essere valutato CHF/mq 20.-
3. Con ricorso del 11/12 aprile 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando che il mappale venga valutato CHF/mq 0.20 come tutti i terreni agricoli presenti nella zona di __________. La richiesta del ricorrente è argomentata con il fatto che la sua proprietà, situata in zona AP-EP, non è mai stata inserita in zona edificabile, che in caso di esproprio gli verrebbe pertanto corrisposta unicamente unindennità per terreno agricolo e che in caso di rinuncia al vincolo da parte dellautorità comunale la particella verrebbe sicuramente reinserita in zona agricola.
4. Nel corso del sopralluogo esperito il 16 novembre 2005 il Tribunale ha constatato che il terreno è prativo, in pendenza e terrazzato con dei muretti a secco. La parte posta a sud-ovest confina con la strada comunale, mentre le restanti sono circondate da prati e da boschi.
5. La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dallart. 37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario delloggetto stimato e destinatario della decisione dellUCS, è ricevibile in ordine.
Ai sensi dellart. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio allautorità di accertare dufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II 1999, no.10, pag. 42). Lautorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6. Giusta lart. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dellart. 16 LPT e della LDFR quelli idonei oppure adibiti allutilizzazione agricola o orticola, quelli che, nellinteresse generale, devono essere utilizzati dallagricoltura ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati alla LDFR.
I fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2 Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della Lst.).
Le stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).
7. Il piano regolatore di __________ colloca il mapp. no. 689 in una zona riservata per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico.
Il luogo dove è situata la proprietà, circondata da boschi e prati e delimitata a valle dal tracciato di una strada comunale lascia comunque ben pochi dubbi sul fatto che in caso di rinuncia al vincolo da parte del Comune il fondo sarebbe nuovamente inserito in zona agricola. Daltronde, pure in caso di espropriazione il fondo verrebbe inevitabilmente considerato alla stregua di un terreno agricolo e indennizzato come tale.
Nella fattispecie concreta la carta delle idoneità agricole situa il terreno, che si trova ad un altezza compresa tra gli 800 e i 1500 metri di altitudine, nella zona climatica D 5-6, per la quale è stato fissato un valore di reddito di CHF 0,20. Il valore di stima deve pertanto essere determinato sulla base di tale parametro.
8.
8.1.
Di conseguenza, il ricorso è accolto e il valore di stima del mappale no. 689 RFD di __________ stabilito in CHF 373.-, come da scheda di calcolo annessa.
8.2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dellUCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorsoè accoltoe il valore ufficiale di stima del mappale no. 689 RFD di __________ stabilito in CHF 373.-, come da scheda di calcolo annessa.
2. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dellUfficio cantonale di stima.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giurista
Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi