Sachverhalt
determinanti per la causa (RDAT II 1999, no.10, pag. 42). Lautorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande della ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6. I fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).
7. In concreto, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e ritornare gli atti allautorità di prima istanza per un nuovo giudizio.
Ciò poiché lUCS, malgrado il ricorrente abbia sostenuto già con il reclamo che la proprietà si è in realtà sensibilmente svalutata rispetto alla precedente stima, non è entrato nel merito di tale puntuale censura e nemmeno ha esplicato i motivi che lhanno portato a stabilire per il terreno un valore metrico di base di CHF/mq 180.-. Tanto più che la Lst. prevede chiaramente che il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1).
Ora, anche se il Tribunale di espropriazione non è vincolato dalle domande del ricorrente (art. 38 cpv. 3 Lst.) e giudica con pieno potere cognitivo (art. 38 cpv. 1 Lst. e 18 cpv. 1 LPamm.), la lacuna non è invero sanabile in questa sede anche perché dalla documentazione prodotta dallautorità di prima istanza per la specifica zona residenziale semi-estensiva (R3) risulta una sola transazione per un singolo terreno e la distinta delle compravendite di terreni nel Comune di __________ è invero limitata al solo periodo 1990-2000 e non è stata mai aggiornata sino al momento in cui è stata concretamente determinata la stima. Risulta pertanto alquanto difficile stabilire se il valore stabilito dallUCS sia o meno conforme a quanto disposto dal legislatore e se, come sostiene il ricorrente, nel corso degli ultimi anni nella zona di __________ il mercato immobiliare abbia davvero subito delle forti contrazioni.
Pertanto, ai sensi degli art. 59 e 65 LPamm., applicabili alla fattispecie concreta in virtù del rinvio generale contenuto allart. 38 cpv. 1 Lst, ritenuto che lautorità di prima istanza non è entrata nel merito di una puntuale censura sollevata dal ricorrente, non ha minimamente motivato i criteri che lhanno portata a stabilire un valore metrico base del terreno di CHF/mq 180.- e ha accertato la fattispecie in modo palesemente incompleto tralasciando di aggiornare la distinta delle contrattazioni determinanti (art. 27 cpv. 3 Lst. e art. 19 del relativo Regolamento), lincarto deve esserle rinviato per nuovo giudizio. Diversamente il ricorrente si vedrebbe tra laltro ingiustamente preclusa unistanza di giudizio.
8.
8.1.
Di conseguenza, il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e lincarto rinviato allUCS affinché, effettuati i necessari accertamenti, proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
8.2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dellUCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 8.1 Di conseguenza, il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e lincarto rinviato allUCS affinché, effettuati i necessari accertamenti, proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
E. 8.2 La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dellUCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Dispositiv
- La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dellUfficio cantonale di stima.
- La presente decisione è definitiva.
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giurista Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.40.2005.271
__________
Lugano
17 luglio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Bruno Buzzini
ing. Gianfranco Sciarini
segretario giurista
Alan Gianinazzi
statuendo sul ricorso presentato in data 19/21 dicembre 2005 da
RI 1,
contro
la decisione su reclamo emessa il 25 novembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nellambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente al mappale no. 5391 RFD di __________,
esperito il sopralluogo in data 20 giugno 2006,
letti ed esaminati gli atti,
consideratoin fatto e in diritto
1.
1.1.
Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.
1.2.
Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, lUfficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito lentrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per la part. no. 5391 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, lUCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 138'960.-.
Il reclamo interposto in data 31 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dallUCS con decisione 25 novembre 2005.
Lautorità di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che i valori metrici di base dei terreni situati in zona R3 sono stati ricavati dallanalisi delle transazioni immobiliari degli ultimi 10 anni e che in concreto il valore di CHF/mq 180.- rispecchia in modo prudenziale il valore di mercato. Inoltre, i fattori negativi elencati dal reclamante, sono già stati debitamente considerati.
3. Con ricorso 19/21 dicembre 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando unequa riduzione del valore di stima. Ciò poiché il valore metrico di base del terreno, stabilito dallUCS in CHF/mq 180.-, sarebbe superiore al valore commerciale del fondo e pure per confronti con alcuni terreni vicini situati in zona R4, ma venduti, dopo lunghe trattative, a CHF/mq 170.-.
4. Nel corso del sopralluogo esperito il 20 giugno 2006 il Tribunale ha constatato che il fondo è un terreno pianeggiante di forma leggermente irregolare, per circa 2/3 vignato e per il resto prativo. Il tracciato della ferrovia si trova nelle vicinanze e la zona non è servita dalla fognatura comunale.
5. La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dallart. 37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario delloggetto stimato e destinatario della decisione dellUCS, è ricevibile in ordine.
Ai sensi dellart. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio allautorità di accertare dufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II 1999, no.10, pag. 42). Lautorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande della ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6. I fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).
7. In concreto, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e ritornare gli atti allautorità di prima istanza per un nuovo giudizio.
Ciò poiché lUCS, malgrado il ricorrente abbia sostenuto già con il reclamo che la proprietà si è in realtà sensibilmente svalutata rispetto alla precedente stima, non è entrato nel merito di tale puntuale censura e nemmeno ha esplicato i motivi che lhanno portato a stabilire per il terreno un valore metrico di base di CHF/mq 180.-. Tanto più che la Lst. prevede chiaramente che il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1).
Ora, anche se il Tribunale di espropriazione non è vincolato dalle domande del ricorrente (art. 38 cpv. 3 Lst.) e giudica con pieno potere cognitivo (art. 38 cpv. 1 Lst. e 18 cpv. 1 LPamm.), la lacuna non è invero sanabile in questa sede anche perché dalla documentazione prodotta dallautorità di prima istanza per la specifica zona residenziale semi-estensiva (R3) risulta una sola transazione per un singolo terreno e la distinta delle compravendite di terreni nel Comune di __________ è invero limitata al solo periodo 1990-2000 e non è stata mai aggiornata sino al momento in cui è stata concretamente determinata la stima. Risulta pertanto alquanto difficile stabilire se il valore stabilito dallUCS sia o meno conforme a quanto disposto dal legislatore e se, come sostiene il ricorrente, nel corso degli ultimi anni nella zona di __________ il mercato immobiliare abbia davvero subito delle forti contrazioni.
Pertanto, ai sensi degli art. 59 e 65 LPamm., applicabili alla fattispecie concreta in virtù del rinvio generale contenuto allart. 38 cpv. 1 Lst, ritenuto che lautorità di prima istanza non è entrata nel merito di una puntuale censura sollevata dal ricorrente, non ha minimamente motivato i criteri che lhanno portata a stabilire un valore metrico base del terreno di CHF/mq 180.- e ha accertato la fattispecie in modo palesemente incompleto tralasciando di aggiornare la distinta delle contrattazioni determinanti (art. 27 cpv. 3 Lst. e art. 19 del relativo Regolamento), lincarto deve esserle rinviato per nuovo giudizio. Diversamente il ricorrente si vedrebbe tra laltro ingiustamente preclusa unistanza di giudizio.
8.
8.1.
Di conseguenza, il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e lincarto rinviato allUCS affinché, effettuati i necessari accertamenti, proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
8.2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dellUCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorsoè accolto.
Di conseguenza, la decisione __________è annullatae lincarto è rinviato allUfficio cantonale di stima affinché, esperiti i dovuti accertamenti, proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dellUfficio cantonale di stima.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giurista
Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi