Dispositiv
- La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico dei ricorrenti, componenti della Comunione ereditaria ISCE 1.
- La presente decisione é definitiva.
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giurista Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.40.2005.103
__________
Lugano
22 settembre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Argentino Jermini
arch. Claudio Morandi
segretario giurista
Alan Gianinazzi
statuendo sul ricorso presentato in data 18/20 giugno 2005 da
ISCE 1, composta da:
1. MIST 1,
2. MIST 2,
3. MIST 3
tutti rappr. da RA 1,
contro
la decisione su reclamo emessa il 20 maggio 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nellambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente al mappale no. 936 RFD di __________,
esperito il sopralluogo in data 1. settembre 2005,
letti ed esaminati gli atti,
consideratoin fatto e in diritto
1.
1.1.
Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.
1.2.
Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, lUfficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito lentrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per la part. no. 936 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, lUCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 300'900.-
Il reclamo interposto in data 2 settembre 2004 da RA 1, rappresentante della Comunione ereditaria, è stato parzialmente accolto dallUCS con decisione 20 maggio 2005.
Lautorità di prima istanza, considerando la presenza di un onere di passo a favore del mapp. no. 410 RFD di __________, ha applicato un correttivo del -10% sul valore metrico di base di tutto il terreno, ridotto da CHF 300.- a CHF 270.-, riconfermando per il resto la propria decisione.
Il valore di stima ufficiale del mappale no. 936 RFD di __________ è stato di conseguenza stabilito in CHF 270'810.-
3. Con ricorso 18/20 giugno 2005 i proprietari, rappresentati da RA 1, sono insorti innanzi a questo Tribunale argomentando che laumento del valore ufficiale di stima rispetto al precedente sarebbe esagerato e non in linea con lobiettivo del nuovo sistema delle stime di garantire unevoluzione più lineare delle stime stesse.
I ricorrenti ritengono inoltre che lUCS non abbia sufficientemente considerato la presenza a confine della strada cantonale, intensamente trafficata e origine di un importante inquinamento fonico e dellaria, soprattutto per rapporto ai fondi a monte, non confinanti con il tracciato stradale e postulano unequa riduzione del valore di stima fissato per la loro proprietà.
4. La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dallart. 37 Lst. e il tempestivo gravame dei ricorrenti, proprietari delloggetto stimato e destinatari della decisione dellUCS nonché validamente rappresentati dal coerede MIST 3, è ricevibile in ordine.
5. Giusta lart. 15 cpv. 1 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione. È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione. Circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).
6. Nel corso del sopralluogo esperito il 1. settembre 2004, questo Tribunale ha potuto constatare che il fondo oggetto del gravame, confinante a valle con la strada cantonale, è destinato a prato e che lonere di passo coincide con la situazione catastale (sub. b).
7. Alla luce di tali risultanze, il Tribunale ritiene che nella determinazione del valore metrico di base della zona di Piano Regolatore denominata R3 e pertanto del mappale oggetto di ricorso sia già stata sufficientemente considerata lesistenza della vicina strada cantonale e di tutte le conseguenze negative che ne derivano. Del resto, come constatato in sede di sopralluogo, il traffico sullarteria stradale non è tale da giustificare lapplicazione di un ulteriore correttivo sul valore metrico base del fondo.
Il tribunale ritiene infine che tutti i fondi presenti nella ristretta fascia di PR che si trova in zona R3, rialzati rispetto al tracciato della strada cantonale, subiscano sostanzialmente le medesime conseguenze negative provenienti dallarteria stradale e che pertanto non vi siano ragioni sostanziali per trattarli in modo differenziato.
Per il resto, le valutazioni effettuate dallUCS non prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in modo invero assai prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 936 RFD di __________ confermato in CHF 270'810.-, come da scheda di calcolo annessa.
8. Giusta lart. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico dei componenti della Comunione ereditaria ISCE 1, parti soccombenti.
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 e il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorsoè respintoe il valore ufficiale di stima immobiliare del mappale no. 936 RFD di __________ confermato in CHF 270'810.-, come da scheda di calcolo annessa.
2. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico dei ricorrenti, componenti della Comunione ereditaria ISCE 1.
3. La presente decisione é definitiva.
4. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giurista
Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi