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40.2003.6

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-06-17 · Italiano TI
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Incarto n.40.2003.6

01-2001-01512

Bellinzona

17 giugno 2003

Sentenza con motivazione

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

__________ __________,di __________ e __________ nata __________, nata il __________ 1965, da e in __________, nubile, segretaria giudiziale,

prevenuta colpevole di         contravvenzione alla Legge federale sulla radiotelevisione, art. 70 cpv. 1 lett. a LRTV,

fatti avvenuti                       a __________ nelle riferite circostanze di tempo;

reato previsto                     dall’art. 70 cpv. 1 lett. a LRTV;

indetto                               il dibattimento per il 17 giugno 2003, al quale sono comparsi l'accusata e __________ __________ per l’Ufficio federale delle comunicazioni, mentre sia il Procuratore pubblico del Cantone Ticino, Antonio Perugini, sia il Ministero pubblico della Confederazione, hanno comunicato la loro rinuncia a presenziare al dibattimento;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura della decisione penale, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che l'accusata con scritto 23 giugno 2003 ha tempestivamente presentato dichiarazione di ricorso;

consideratoche la signora __________ __________ in data 6 agosto 2001 ha annunciato all'Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi (__________SA), tramite l'apposito formulario, inviato tempo prima al suo convivente signor __________ __________, d'avere messo in esercizio il 1° luglio 2001 un apparecchiatura atta a ricevere i programmi radiofonici e televisivi;

che secondo l'art. 55 cpv. 1 LRTV chi intende ricevere programmi radiotelevisivi deve comunicarlo all'autorità competente. Deve inoltre pagare una tassa di ricezione;

che l'art. 70 cpv. 1 lett. a LRTV punisce con la multa fino a 5'000.-- franchi chiunque prepara all'esercizio o esercita un'apparecchiatura atta a ricevere programmi radiofonici o televisivi, senza averlo comunicato all'autorità competente. Nei casi di lieve entità si può prescindere dalla pena prevista dal capoverso 1 (art. 70 cpv. 4 LRTV);

che dall'istruttoria è emerso che il citato convivente della signora __________ ha ricevuto dalla __________ SA, già prima della notifica che ha dato avvio alla presente procedura, due lettere d'informazione unitamente al formulario di annuncio della medesima ditta. L'imputata ha inoltre dichiarato di risiedere in quell'abitazione da 4 anni e di avere posseduto un televisore sin dall'inizio. A suo dire però, in quella zona la ricezione dei programmi televisivi è molto disturbata, perciò non le era mai stato possibile captare le frequenze televisive. L'annuncio della messa in esercizio dell'apparecchiatura radiotelevisiva è stato effettuato dopo aver trovato un'antenna direzionale mediante la quale le è stato possibile ricevere le frequenze della TSI;

che l'imputata non ha negato di essere a conoscenza dell'obbligo di annunciare la messa in esercizio dell'apparecchiatura alla __________ SA. Ciò trova conferma anche nel fatto che ella ha dichiarato di avere già in passato posseduto, negli altri appartamenti dove ha risieduto, delle televisioni per le quali è stato richiesto il pagamento dell'abbonamento;

che il testo legale, anche nella versione italiana, non lascia spazio ad interpretazioni di sorta. In effetti, l'art. 55 cpv. 1 LRTV stabilisce che l'annuncio deve essere fatto da colui cheintende ricevere programmi radiotelevisivi, mentre l'art. 70 cpv. lett. a LRTV punisce coluiche prepara all'esercizio o esercitaun'apparecchiatura atta a ricevere programmi radiofonici o televisivi. L'intenzione del legislatore è pertanto quella di fare in modo che l'annuncio sia fatto prima della messa in esercizio degli apparecchi;

che pertanto l'obiezione sollevata dall'imputata - giurista di formazione e di professione - secondo la quale il testo italiano non sarebbe chiaro ed indurrebbe in errore, non può essere in alcun modo accolta;

che l'ignoranza della legge non è tutelabile. Nel caso specifico è addirittura da ritenere fatto notorio che chi ha intenzione di utilizzare un apparecchio radiofonico o televisivo, debba pagare i relativi abbonamenti da subito;

che l'intenzione di sottrarsi al pagamento del canone non è un elemento costitutivo dell'infrazione ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 lett. a LRTV;

che, stante quanto precede, sono dati gli elementi soggettivi e oggettivi del reato;

che la signora Laura Rigato si è dunque resa colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulla radiotelevisione (art. 70 cpv. 1 lett. a LRTV);

che, contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità inquirente, l'infrazione può essere considerata di lieve entità ai sensi dell'art. 70 cpv. 4 LRTV. In effetti, l'annuncio è stato inoltrato il 6 agosto 2001, un mese dopo l'effettiva messa in esercizio dell'impianto, ma esso indica in maniera inequivocabile quale data di attivazione il 1° luglio 2001. Per tale motivo, a mente di questo giudice, nella presente fattispecie non si giustifica l'applicazione della prassi, invero restrittiva, dell'Ufficio federale delle comunicazioni di considerare un caso di lieve entità unicamente quando ci si prepara a mettere in esercizio l'apparecchiatura radiotelevisiva nei 14 giorni che precedono l'annuncio alla Billag SA. La lieve entità può in effetti essere riconosciuta anche sulla base di un'analisi più complessa della fattispecie, che oltre a prendere in esame gli elementi temporali, valuti anche adeguatamente il comportamento dell'imputato. Nel caso che ci occupa la denuncia spontanea di una messa in esercizio retroattiva, che in pratica equivale ad un'autosegnalazione, merita di essere etichettata come un evento di piccola gravità, se dal momento della messa in funzione a quello della segnalazione è trascorso un tempo relativamente breve, cioè fino ad un massimo di circa un mese;

che sulla scorta di queste riflessioni l'imputata può essere mandata esente da pena a norma dell'art. 70 cpv. 4 LRTV;

che, a titolo abbondanziale, si ricorda anche il disposto dell'art. 13 della Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA);

che le spese della presente procedura di complessivi fr. 550.--, nonché quelle dei procedimenti di prima istanza e d'opposizione, di complessivi fr. 310.--, devono essere poste a carico della signora __________, in quanto riconosciuta colpevole;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara____________________,di __________ e __________ nata __________, nata il 13 ottobre 1965, da e in __________, nubile, segretaria giudiziale,

no. 01-2001-01512 del 17 gennaio 2003;

manda                             __________ __________,

esente da pena (art. 70 cpv. 4 LRTV);

ponea carico di __________ __________ le tasse e spese della procedura penale amministrativa di complessivi fr. 310.--, nonché quelle della presente procedura giudiziaria di complessivi fr. 150.-- (fr. 400.-- aumento in caso di motivazione scritta);

le parti                               sono state avvertite del diritto di richiedere, entro 10 giorni dalla notificazione dei dispositivi, la motivazione della sentenza e del diritto di ricorrere entro 20 giorni dalla notificazione della motivazione scritta.

Intimazione a:

__________ __________, __________ __________, __________,

Ufficio federale delle comunicazioni, __________ __________, __________ /__________,

Procuratore Pubblico della Confederazione, __________

Ministero Pubblico, Viale __________, __________,

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico di __________ __________, per la presente procedura

fr.                       500.00       tassa di giustizia

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.                      550.00       totale