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39.2026.10

Ricorso al TCA contro la decisione AFI da marzo 2026 a febbraio 2027 irricevibile. Difetta una decisione su reclamo. Atti trasemssi all'amministrazione per statuire sul reclamo dell'assicurato mediante l'emissione di una dec. su reclamo

Ticino ·TCA · 2026-07-08 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo in ambito di assegni familiari cantonali, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.;STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.;STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.;DTF 131 V 164consid. 2.1 pag. 164 e seg.;125 V 413consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

2.3.Ora, alla luce di quanto indicato al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel merito del ricorso del 22 giugno 2026 di RI1 (cfr. doc. I; consid. 1.1.), in quanto, da un lato, come visto, questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo competente.

Dall’altro, nel caso di specie, manca una decisione su reclamo.

Per dei casi analoghi cfr. STF 8C_474/2024 del 9 ottobre 2024; STCA 42.2025.10 del 7 aprile 2025; STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024, il cui ricorso al TF dell’interessata è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_418/2024 del 4 settembre 2024; STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023; STCA 42.2022.77 del 26 settembre 2022;STCA 42.2022.49 del 12 settembre 2022;STCA

E. 38.2019.21 del 27 marzo 2019;STCA 42.2018.26 del 23 luglio 2018; STCA

E. 42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 39.2003.18 del 6 dicembre 2004 consid. 2.1.

La decisione emanata dalla parte resistente il 16 giugno 2026 relativa all’assegnazione di un AFI di fr. 164.-- mensili per il periodo da marzo 2026 a febbraio 2027 (cfr. doc. III1; III3) contempla, del resto, quale rimedio giuridico, la possibilità di interporre reclamo alla Cassa entro trenta giorni dalla notifica (cfr. doc. A).

Gli atti sono, pertanto, trasmessi all’amministrazione affinché statuisca sul reclamo di RI1 mediante l’emissione di una decisione su reclamo.

Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato a questo Tribunale contro la decisione su reclamo che verrà emanata dalla Cassa.

Dispositiv
  1. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.39.2026.10

Lugano

8 luglio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 giugno 2026 di

RI1,_______

contro

la decisione del 16 giugno 2026 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari,6501Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenutoin fatto

1.2.  Il 22 giugno 2026 RI1 ha inoltrato al TCA un ricorso contro la decisione del 16 giugno 2026, nel quale ha chiesto,segnatamente, l’annullamento della stessa, un nuovo calcolo dell’AFI, computando le spese accessorie effettive, i premi LAMal effettivi, le RIPAM effettive e una spesa di trasporto annua di fr. 485, nonché l’immediata erogazione degli AFI dovuti (cfr. doc. I).

consideratoin diritto

2.2.  Questo Tribunale, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su opposizione, rispettivamente con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 Lptca; STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.).

Per quanto attiene agli assegni familiari cantonali, l’art. 46 della Legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino (Laf) prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps (Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del Cantone Ticino) e della LPGA (Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali).

L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo in ambito di assegni familiari cantonali, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.;STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.;STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.;DTF 131 V 164consid. 2.1 pag. 164 e seg.;125 V 413consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

2.3.Ora, alla luce di quanto indicato al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel merito del ricorso del 22 giugno 2026 di RI1 (cfr. doc. I; consid. 1.1.), in quanto, da un lato, come visto, questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo competente.

Dall’altro, nel caso di specie, manca una decisione su reclamo.

Per dei casi analoghi cfr. STF 8C_474/2024 del 9 ottobre 2024; STCA 42.2025.10 del 7 aprile 2025; STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024, il cui ricorso al TF dell’interessata è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_418/2024 del 4 settembre 2024; STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023; STCA 42.2022.77 del 26 settembre 2022;STCA 42.2022.49 del 12 settembre 2022;STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019;STCA 42.2018.26 del 23 luglio 2018; STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 39.2003.18 del 6 dicembre 2004 consid. 2.1.

La decisione emanata dalla parte resistente il 16 giugno 2026 relativa all’assegnazione di un AFI di fr. 164.-- mensili per il periodo da marzo 2026 a febbraio 2027 (cfr. doc. III1; III3) contempla, del resto, quale rimedio giuridico, la possibilità di interporre reclamo alla Cassa entro trenta giorni dalla notifica (cfr. doc. A).

Gli atti sono, pertanto, trasmessi all’amministrazione affinché statuisca sul reclamo di RI1 mediante l’emissione di una decisione su reclamo.

Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato a questo Tribunale contro la decisione su reclamo che verrà emanata dalla Cassa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§   Gli atti sono trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari affinché decida sul reclamo di RI1 contro la decisione del 22 giugno 2026.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti