Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Il lavoratore indipendente inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato.
E. 2 Il contributo è determinato in percentuale sui salari soggetti ad imposizione AVS, rispettivamente sui redditi soggetti ad imposizione AVS nei limiti previsti dalla legislazione federale.
E. 2.3 Per quanto attiene al "versamento a terzi", l’art. 20 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali ( LPGA) precisa: " Le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se:
a. il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e se
b. egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a.” L'art. 9 LAFam, dal canto suo, sancisce che: " 1 Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata. 2 Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA." La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel suo Rapporto complementare dell'8 settembre 2004 sull' "Iniziativa parlamentare / Prestazioni familiari" (cfr. FF 2004 pag. 6101) ha così commentato l’art. 9 LAFam: " Questa disposizione si prefigge di garantire che gli assegni familiari siano effettivamente destinati al mantenimento del figlio. A tal fine, è reso possibile il versamento a un terzo (la persona o l'autorità che provvede al figlio oppure al figlio maggiorenne medesimo). A questo riguardo si stabilisce una deroga alla LPGA: l'articolo 20 capoverso 1 LPGA consente infatti il versamento a terzi solo se il figlio dipende dall'assistenza pubblica o privata. Questa condizione non è prevista da alcuna legge cantonale e nemmeno pare opportuna la sua introduzione. Il testo proposto corrisponde all'attuale versione dell'articolo 14 capoverso 3 LAF. In determinati casi, gli assegni per i giovani in formazione possono essere versati direttamente ai figli maggiorenni. Tale soluzione appare indicata soprattutto se sussiste una tensione tra gli interessati oppure se i titolari dell'obbligo di mantenimento non provvedono alle rispettive prestazioni." (FF 2004 p. 6123) In una sentenza 8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio 2011 consid. 6 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni: " Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, l'art. 9 cpv. 1 LAFam si applica solo qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità del figlio ai sensi dell'art. 2 LAFam, ciò che dev'essere tuttavia dimostrato. Un versamento degli assegni al padre ( n.d.r.: che in quel caso di specie aveva contestato che dall’agosto 2009 non era più considerato titolare degli AF a favore del figlio maggiorenne ) potrebbe pertanto entrare in linea di conto soltanto se la madre, comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli assegni di formazione percepiti. (…)” Con sentenza 8C_464/2017 del 20 dicembre 2017, pubblicata in DTF 144 V 35 del 20 dicembre 2017, l’Alta Corte ha ricordato che ai sensi dell’art. 20 della LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se egli stesso (lett. a) o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a (lett. b). L’art. 9 LAFam prevede che qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 cpv. 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata. L'art. 9 cpv. 1 LAFam – a differenza dell’art. 20 LPGA – non si riferisce alla copertura del mantenimento, bensì all’impiego degli assegni familiari per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati. Avendo, ai sensi dell’art. 2 LAFam, gli assegni lo scopo di c ompensare parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli , tali “necessità” coincidono, di regola, con la parziale copertura dei costi di mantenimento del figlio. Non è tuttavia necessario, in ambito di assegni familiari, fare espresso riferimento alle prestazioni pecuniarie tese al mantenimento in quanto è possibile che gli assegni vengano richiesti da parte di persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti del minore. Oltre a quanto previsto dall’art.
E. 3 Sono considerati oneri ai sensi della presente legge:
a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;
b) la copertura delle spese di amministrazione;
c) l’alimentazione della riserva di fluttuazione.
E. 4 La singola Cassa di compensazione per gli assegni familiari può applicare aliquote contributive diverse ai redditi dei salariati sottoposti all’AVS e a quelli delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente. ”
E. 9 cpv. 1 LAFam in relazione al versamento a terzi, l’Alta Corte ha rilevato il CC contempla una disposizione analoga in materia di adempimento degli obblighi di mantenimento, e meglio l’art. 291 CC, ai sensi del quale se i genitori trascurano tali doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio. In tal caso, la trascuratezza degli obblighi di mantenimento è una condizione indispensabile per l’applicazione del citato disposto, mentre secondo l'art. 9 cpv. 1 LAFam è sufficiente che gli assegni familiari non vengano utilizzati per le necessità della persona a cui sono destinati. La negligenza ai sensi dell'art. 291 del CC sussiste, quindi, già se il contributo di mantenimento non viene pagato ripetutamente o non viene pagato in tempo, indipendentemente dal motivo. Non vi è alcuna ragione per dare una diversa interpretazione all’art. 9 LAFam. Ciò ritenuto che i contributi di mantenimento, come gli assegni familiari, devono essere versati alla persona che ha la responsabilità di garantire che siano utilizzati per il mantenimento o le necessità di colui a cui sono destinati. Qualora il figlio viva con il genitore affidatario, l’Alta Corte ha stabilito che gli assegni familiari devono essere considerati come non impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati dal momento in cui - in violazione di quanto disposto dall’art. 8 LAFam (“Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi .”) - non vengono trasmessi al genitore cui è affidato il minore. Se la persona a cui sono destinati gli assegni familiari, o il suo rappresentante legale, può provare che colui che ha diritto a percepire gli assegni non li trasmette, il versamento a terzi deve essere approvato senza ulteriori indugi. Lo scopo della norma in esame non è, infatti, quello di esigere un esame preliminare da parte dell’amministrazione circa l’impiego del denaro in questione corrispondente ai bisogni, mirando gli artt. 8 e 9 LAFam a garantire che gli assegni familiari siano trasmessi o versati ai figli o al genitore affidatario. Gli accertamenti relativi a un uso adeguato degli assegni familiari spettano piuttosto all’autorità di protezione dei minori. Non è quindi rilevante, dal profilo dell’art. 9 LAFam, il motivo per il quale gli assegni familiari non siano versati conformemente all’art. 8 LAFam. L’ordine di versamento a terzi può del resto intervenire anche in caso di ritardi poco conto. Non è compito delle Casse, rispettivamente dei Tribunali chiamati a pronunciarsi sulle richieste di versamento a terzi chinarsi sui conflitti tra i genitori in relazione all’utilizzo effettivo degli assegni famigliari. Al riguardo cfr. pure la STF 5A_782/2019 del 15 giugno 2020 consid. 3.3.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021. 2.4. L’art. 25 lett. d LAFam enuncia che le disposizioni della legislazione sull’AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA, si applicano per analogia alla compensazione (art. 20 della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) si applica per analogia, in particolare, alla compensazione. Giusta l’art. 20 cpv. 2 LAVS: " Possono essere compensati con prestazioni scadute: a. i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura;
b. i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
c. i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie. ” Per completezza giova rilevare, in relazione al versamento a terzi (cfr. consid. 2.3.), che l’art. 45 LAVS, abrogato con effetto dal 1° gennaio 2003 con l’entrata in vigore della LPGA, prevedeva che “il Consiglio federale può, dopo aver consultato i Cantoni, prendere, se necessario, misure atte per garantire che le rendite e gli assegni per grandi invalidi servano al sostentamento del beneficiario e delle persone a suo carico” . L’art. 76 cpv. 1 OAVS, valido fino al 31 dicembre 2002, riguardava la garanzia dell’uso conforme allo scopo delle rendite. Giusta il cpv. 1 “se l’avente diritto non impiega la rendita per il suo sostentamento e quello delle persone a suo carico, o è provato che non è in grado di impiegare la rendita a questo scopo, e a causa di ciò egli o le persone a suo carico cadono interamente o in parte a carico dell’assistenza pubblica o provata, la cassa di compensazione può fare tutto il pagamento o parte di esso nelle mani di una terza persona qualificata o di un’autorità che ha in confronto dell’avente diritto un obbligo legale o morale di mantenimento o di assistenza o che lo assiste continuamente” . Secondo il cpv. 3 “le rendite pagate a una terza persona o a un’autorità non possono essere compensate con crediti verso l’avente diritto. Esse devono servire esclusivamente al sostentamento dell’avente diritto e delle persone a suo carico” . Dal 1° gennaio 2003 al versamento a terzi in ambito AVS torna applicabile l’art. 20 LPGA (cfr. consid. 2.3.; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 39 ad art. 20 LPGA). 2.5. Con sentenza 8C_161/2011 + 8C_179/2011 del 6 gennaio 2012, pubblicata in DTF 138 V 2, il Tribunale federale, pronunciandosi in merito al caso di coniugi che erano debitori di contributi AVS rimasti impagati e a cui spettavano degli assegni familiari arretrati, ha deciso che correttamente la Cassa assegni familiari per le persone senza attività lucrativa aveva proceduto a compensare il debito di contributi AVS con il credito relativo al pagamento di assegni familiari scaduti. L’Alta Corte, al riguardo, ha stabilito che, sebbene non vi sia fatta menzione, l'art. 20 cpv. 2 LAVS è applicabile agli assegni familiari LAFam in virtù del rinvio di cui all'art. 25 lett. d LAFam. Inoltre se l'assicurato è nel contempo creditore e debitore di assicuratori sociali distinti cui l'art. 20 cpv. 2 LAVS è applicabile, la compensazione dei crediti è ammissibile senza che sia necessario esaminare se le pretese poste in compensazione siano in stretta connessione dal profilo della tecnica assicurativa e dal punto di vista giuridico. La compensazione tra un credito di un istituto di sicurezza sociale e una prestazione dovuta a un assicurato può, ad ogni modo, essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la prestazione spettante all’assicurato non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo. Ciò vale per le prestazioni correnti, come pure per i versamenti retroattivi, ritenuto che anche questi sono finalizzati a coprire il fabbisogno esistenziale della persona assicurata (art. 93 LEF; STF 8C_804/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3.1.; STF 9C_300/2013 del 14 novembre 2013 consid. 2.1.; STF 8C_14/2012 del 17 settembre 2012 consid. 4.2, pubblicata in DTF 138 V 402 e SVR 2013 IV Nr. 5 pag. 9; STF 9C_741/2009 del 12 marzo 2010 consid. 1.1.; DTF 131 V 249=SVR 2006 IV Nr. 18 pag. 65; DTF 128 V 50 consid. 4; DTF 115 V 343 consid. 2c). In caso di versamento retroattivo di prestazioni il limite alla compensazione concernente il minimo vitale deve essere esaminato in relazione al lasso di tempo a cui si riferisce il versamento retroattivo (cfr. STF 8C_804/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3.1.). Tuttavia nel caso di pagamento retroattivo di rendite per periodi precedenti, la salvaguardia del minimo esistenziale non dev'essere presa in considerazione quale limite di compensazione laddove la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono vicendevolmente (cfr. DTF 138 V 402 consid. 4.5= SVR 2013 IV Nr. 5 pag. 9). In una sentenza 8C_55/2010 del 6 agosto 2010, pubblicata in DTF 136 V 286, l’Alta Corte, relativamente a un caso in cui è stata effettuata la compensazione di rendite arretrate dell'assicurazione per l'invalidità con pretese risarcitorie ai sensi dell'art. 52 LAVS, ha indicato che se l’autorità competente in materia di assistenza sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126). Cfr. pure STCA 39.2016.13 del 9 agosto 2016 consid. 2.2., menzionata peraltro nel ricorso (cfr. doc. I). 2.6. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), nelle Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari del 1° gennaio 2009 (DAFam; versione del 1° gennaio
2023) marginale 246, a proposito dell'art. 9 LAFam, prevede: " La persona che auspica il versamento a terzi deve presentare una domanda alla CAF che corrisponde gli assegni familiari, indicandone il motivo. Di norma, il versamento a terzi è effettuato tramite la CAF e non tramite il datore di lavoro. Se la persona per cui la CAF ha autorizzato un versamento a terzi chiede che il versamento sia effettuato non dal datore di lavoro bensì direttamente dalla CAF, questa vi può procedere senza ulteriori condizioni (v. S. Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, art. 15, N. 19, e N. 538.1). Esempio L’ex marito di una donna senza attività lucrativa non riversa a quest’ultima gli assegni per il figlio avuto insieme e che vive con lei. Il mancato o lo scorretto riversamento degli assegni familiari alla persona che si occupa del figlio deve essere plausibilmente dimostrato, ad esempio con:
– un documento in cui il servizio incaricato dell’incasso degli alimenti conferma che i contributi di mantenimento per il figlio non sono versati integralmente, per tempo o regolarmente oppure non lo sono affatto;
– estratti conto da cui risulta che i pagamenti non sono effettuati integralmente, per tempo o regolarmente oppure non lo sono affatto. Se il mancato o lo scorretto riversamento degli assegni familiari è dimostrato in modo plausibile, bisogna autorizzare il versamento a terzi, a meno che la persona avente diritto agli assegni non dimostri di aver effettuato i pagamenti correttamente. Nel corso della procedura, di regola il pagamento va sospeso. Se il figlio vive presso il genitore che ha l’autorità parentale e quest’ultimo può dimostrare che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 8 LAFam, l’avente diritto non gli riversa correttamente gli assegni familiari, il versamento a terzi va autorizzato senza ulteriori accertamenti. In particolare, la CAF non è tenuta a verificare preventivamente se il genitore che ha l’autorità parentale e richiede il versamento a terzi impieghi effettivamente gli assegni per soddisfare i bisogni del figlio. Questo compito spetta all’autorità di protezione dei minori (v. sentenza del Tribunale federale 8C_464/2017 del 20 dicembre 2017, consid. 5.3). Se è stata presentata una domanda di versamento a terzi e vi è il rischio che l’avente diritto non utilizzi gli assegni familiari non ancora versati per il mantenimento del figlio e quindi li distolga dallo scopo cui erano destinati, la domanda deve essere accettata per gli assegni ancora dovuti e futuri (v. sentenza del Tribunale cantonale vodese del 19 dicembre 2014, consid. 5, e sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni di San Gallo dell’8 giugno 2016, consid. 2.3). Se l’avente diritto deve inoltrare gli assegni familiari al genitore con cui vive prevalentemente il figlio, la CAF può informarlo dei suoi obblighi al fine di garantire che gli assegni vengano utilizzati conformemente allo scopo previsto. Può inoltre chiedergli di confermare per iscritto l’inoltro degli assegni. Se l’avente diritto non lo fa, la CAF può informare l’altro genitore e, su richiesta di quest’ultimo, esaminare se si debba effettuare un versamento a terzi.” Inoltre le DAFam, marginale 802.2, riguardo all’applicabilità della legislazione sull’AVS in relazione all’istituto della compensazione, enunciano: " L’articolo 20 capoverso 2 lettera a LAVS è applicabile agli assegni familiari in virtù dell’articolo 25 lettera d LAFam e vale quindi anche per i crediti secondo la LAFam. Una CAF può pertanto compensare i contributi AVS dovuti da una persona priva di attività lucrativa con gli assegni familiari cui questa ha diritto (v. DTF 138 V 2 del 6 gennaio 2012). In caso di versamento a terzi, invece, i contributi dovuti dal lavoratore indipendente o dalla persona priva di attività lucrativa alla CAF o alla cassa di compensazione AVS non possono essere compensati con gli assegni familiari. Lo stesso vale per gli assegni familiari percepiti indebitamente e di cui la CAF ha chiesto la restituzione.” 2.7. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195 ; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest’ultimo deve, in ogni caso, tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois , "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber : "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo , "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.8. Riguardo alla marg. 802.2 DAFam, la quale prevede che in caso di versamento a terzi i contributi dovuti dal lavoratore indipendente o dalla persona priva di attività lucrativa alla CAF o alla cassa di compensazione AVS non possono essere compensati con gli assegni familiari, è utile evidenziare che in effetti l’art. 20 cpv. 2 LPGA (cfr. art. 1 cpv. 1 LAFam; l’art. 9 LAFam deroga peraltro unicamente al cpv. 1 dell’art. 20 LPGA, prevedendo il versamento diretto degli AF alla persona a cui sono destinati o al suo rappresentante legale anche se la stessa non dipende dall'assistenza pubblica o privata; consid. 2.3.), relativo alla garanzia d’impiego appropriato delle prestazioni tramite versamento diretto delle prestazioni a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente e applicabile anche nel regime LAVS (cfr. consid. 2.4.) , contempla il divieto della compensazione in caso di pagamento diretto a terzi (“ tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro con crediti nei confronti dell’avente diritto” ). Il divieto di compensazione qualora le prestazioni siano versate direttamente a terzi è volto ad assicurare un utilizzo degli assegni familiari conforme al loro scopo, ossia quello di provvedere alle necessità dei figli. In caso contrario sussisterebbe il pericolo che venga fatto fronte ai debiti della persona assicurata invece che alla parziale copertura dei costi di mantenimento del figlio (cfr. consid. 2.3.; Ueli Kieser, op. cit. , n. 31 ad art. 20 LPGA). Giusta l’art. 20 cpv. 2 LPGA è, però, possibile, quale eccezione, la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2. Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:
a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;
b. a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate. 2.9. Nella presente evenienza la Cassa, il 3 aprile 2023, ha compensato un debito del ricorrente nei confronti della Cassa __________ per contributi scoperti con gli assegni familiari dovuti retroattivamente da maggio 2021 a ottobre 2022 al medesimo a favore della figlia __________. L’amministrazione sostiene che a quel momento e fino al 23 aprile 2023 non era ancora stato richiesto il versamento a terzi, ossia alla madre di __________, __________, degli assegni, bensì era stato soltanto autorizzato il pagamento a quest’ultima da parte dell’assicurato (cfr. doc. 7 1/38 – 37/38; A; III; X; consid. 1.3.; 1.6.; 1.8.; 1.10.). Al riguardo il TCA osserva, innanzitutto, che anche volendo fare propria, per ipotesi di lavoro, la tesi della Cassa, e quindi tutelare in linea di principio la possibilità di effettuare la compensazione, nel caso di specie il modo di procedere della parte resistente non si rivela comunque corretto. In effetti non risulta che la stessa, prima di procedere alla compensazione del debito di contributi con gli AF spettanti al titolare del diritto quale indipendente a titolo retroattivo dal maggio 2021 al novembre 2022 (cfr. consid. 1.3.), abbia esaminato il rispetto del suo minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.). Si ricorda in proposito che la compensazione non deve intaccare il minimo vitale non solo nel caso di prestazioni correnti, ma pure in caso di versamenti retroattivi, a meno che questi sostituiscano semplicemente una prestazione erogata per il medesimo periodo (cfr. consid. 2.5.), ciò che non si verifica nella presente fattispecie. Il minimo vitale deve, d’altronde, essere verificato in relazione al lasso di tempo a cui si riferisce il versamento retroattivo (cfr. consid. 2.5.). Dalla decisione di tassazione per l’anno 2022 del ricorrente emerge, del resto, un reddito annuo di circa fr. 21.300.-- (cfr. doc. B). Ad ogni modo, in concreto, va considerato che __________, a inizio 2023, ha richiesto gli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa alla Cassa, la quale con decisione del 10 febbraio 2023 ha rifiutato la domanda, non potendole riconoscere il relativo diritto ex art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam, siccome l’altro genitore di __________, esercitando un’attività lavorativa, è il titolare del diritto in via prioritaria (cfr. doc. 1 10/13). Inoltre il 28 febbraio 2023 è pervenuta all’amministrazione una dichiarazione dell’insorgente, con cui ha consentito al versamento diretto degli assegni di base alla madre di sua figlia __________ (cfr. doc. 1 12/13; 1 13/13). D’altronde il 3 aprile 2023 la Cassa, da una parte, ha emesso i conteggi di pagamento concernenti i mesi da maggio 2021 a novembre 2022, con i quali ha effettuato la compensazione dei contributi scoperti con gli AF relativi a questi mesi (cfr. consid. 1.3.; 1.6.). Dall’altra, ha emanato i conteggi di pagamento riguardanti gli AF dei mesi di novembre 2022 (parzialmente), dicembre 2022 e da gennaio a marzo 2023, nei quali ha indicato che gli stessi di fr. 200.-- mensili (fr. 147.50 per novembre 2022), il cui diritto spettava al ricorrente, sarebbero stati corrisposti a __________ (cfr. doc. D1-D5; consid. 1.3. È vero che l’art. 9 LAFam e le DAFam prevedono che la persona che auspica il versamento a terzi deve interporre una esplicita domanda alla Cassa (cfr. consid. 2.3.; 2.6.) e che la madre di __________ è stata resa edotta al riguardo con la decisione del 10 febbraio 2023 di diniego del diritto agli AF emessa nei suoi confronti ( “A titolo abbondanziale la informiamo che per quanto disposto dall’art. 9 cpv. 1 LAFam, se la persona che ha diritto secondo il citato art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam, non impiegasse gli assegni per provvedere alle necessità del figlio, lei avrà la facoltà di rivolgersi alla Cassa per gli assegni familiari competente ed esigere che gli assegni le siano versati direttamente” ; cfr. doc. 1 10/13). È altrettanto vero, tuttavia, che in concreto, come visto, il titolare del diritto era d’accordo, già da perlomeno fine febbraio 2023, alla corresponsione diretta degli AF a __________ e che, soprattutto, come sottolineato dalla parte ricorrente (cfr. doc. VIII; XII; consid. 1.8.; 1.11.), l’amministrazione ha disposto il versamento degli assegni a quest’ultima già a inizio aprile 2023 (cfr. conteggi di pagamento del 3 aprile 2023; doc. D1-D5), prima, dunque, della sua richiesta tramite messaggio di posta elettronica del 24 aprile 2023 ( “Scrivo 2 righe per richiedere di on trattenere gli assegni di base. In quanto non c’è certezza che il sig. RI 1 mi riversi il denaro dalla cassa compensazione. Quindi chiedo gentilmente di versarli sul mio conto già in vostro possesso” ; cfr. doc. X1). In simili condizioni, allorché il 3 aprile 2023 è stata effettuata la compensazione, di fatto, era già stato attivato il versamento a terzi degli AF, indipendentemente dalla relativa domanda formale risalente al 24 aprile 2023. Tutto ben considerato, pertanto, tenuto conto dello scopo degli assegni familiari, che è quello, ai sensi dell’art. 2 LAFam, di c ompensare parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli , della marg. 802.2 che esclude, in caso di versamento a terzi, la compensazione dei contributi del lavoratore indipendente con gli AF, nonché dell’art. 20 cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 2.1.; 2.6.; 2.8.), nel caso di specie non si giustifica la compensazione dei contributi scoperti dovuti dal ricorrente con gli AF da maggio 2021 a ottobre 2022, la cui corresponsione, il 3 aprile 2023, avrebbe già avuto luogo direttamente alla madre di __________, come nel caso degli AF da novembre 2022 (parzialmente) a marzo 2023 (cfr. doc. D1-D5; consid. 1.3.). Ne discende che la decisione su opposizione del 23 maggio 2023 deve essere annullata. 2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2023.2 del 10 maggio 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107). 2.11. Il ricorrente, vincente in causa e rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.39.2023.9
rs
Lugano
27 novembre 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 maggio 2023 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenutoin fatto
1.8. Nella sua risposta di causa del 17 agosto 2023 la Cassa ha proposto la reiezione dellimpugnativa, precisando:
consideratoin diritto
Giusta lart. 20 cpv. 2 LAVS:
"Possono essere compensati con prestazioni scadute:
a.i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura;
b. i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
c. i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie.
2.5. Con sentenza 8C_161/2011 + 8C_179/2011 del 6 gennaio 2012, pubblicata in DTF 138 V 2, il Tribunale federale, pronunciandosi in merito al caso di coniugi che erano debitori di contributi AVS rimasti impagati e a cui spettavano degli assegni familiari arretrati, ha deciso che correttamente la Cassa assegni familiari per le persone senza attività lucrativa aveva proceduto a compensare il debito di contributi AVS con il credito relativo al pagamento di assegni familiari scaduti.
LAlta Corte, al riguardo, ha stabilito che,sebbene non vi sia fatta menzione, l'art. 20 cpv. 2 LAVS è applicabile agli assegni familiari LAFam in virtù del rinvio di cui all'art. 25 lett. d LAFam.
Inoltre se l'assicurato è nel contempo creditore e debitore di assicuratori sociali distinti cui l'art. 20 cpv. 2 LAVS è applicabile, la compensazione dei crediti è ammissibile senza che sia necessario esaminare se le pretese poste in compensazione siano in stretta connessione dal profilo della tecnica assicurativa e dal punto di vista giuridico.
La compensazione tra un credito di un istituto di sicurezza sociale e una prestazione dovuta a un assicurato può, ad ogni modo, essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la prestazione spettante allassicurato non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo. Ciò vale per le prestazioni correnti, come pure per i versamenti retroattivi, ritenuto che anche questi sono finalizzati a coprire il fabbisogno esistenziale della persona assicurata (art. 93 LEF; STF 8C_804/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3.1.; STF 9C_300/2013 del 14 novembre 2013 consid. 2.1.; STF 8C_14/2012 del 17 settembre 2012 consid. 4.2, pubblicata in DTF 138 V 402 e SVR 2013 IV Nr. 5 pag. 9; STF 9C_741/2009 del 12 marzo 2010 consid.1.1.; DTF 131 V 249=SVR 2006 IV Nr. 18 pag. 65; DTF 128 V 50 consid. 4; DTF 115 V 343 consid.2c).
In una sentenza 8C_55/2010 del 6 agosto 2010, pubblicata in DTF 136 V 286, lAlta Corte, relativamente a un caso in cui è stata effettuata la compensazione di rendite arretrate dell'assicurazione per l'invalidità con pretese risarcitorie ai sensi dell'art. 52 LAVS, ha indicato che se lautorità competente in materia di assistenza sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126).
Questultimo deve, in ogni caso, tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr.STF8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid.3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid.2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16;DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid.3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Giusta lart. 20 cpv. 2 LPGA è, però, possibile, quale eccezione, la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dellarticolo 22 capoverso 2.
Daltronde il 3 aprile 2023 la Cassa, da una parte, ha emesso i conteggi di pagamento concernenti i mesi da maggio 2021 a novembre 2022, con i quali ha effettuato la compensazione dei contributi scoperti con gli AF relativi a questi mesi (cfr. consid. 1.3.; 1.6.).
Dallaltra, ha emanato i conteggi di pagamento riguardanti gli AF dei mesi di novembre 2022 (parzialmente), dicembre 2022 e da gennaio a marzo 2023, nei quali ha indicato che gli stessi di fr. 200.-- mensili (fr. 147.50 per novembre 2022), il cui diritto spettava al ricorrente, sarebbero stati corrisposti a __________ (cfr. doc. D1-D5; consid. 1.3.
2.10. Lart. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti