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39.2023.5

Rettamente negato a ric. diritto AFI e API da 11/2022 computando nella sua UR del padre della sua secondogenita (nata nel 2022). Tuttavia gli atti vanno rinviati per verificare se debba essere compresa pure la figlia di lui (nata nel 2001 da un suo precedente matrionio) e in prima formazione

Ticino · 2023-08-21 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 21 febbraio 2023, facendo valere quanto segue:

consideratoin diritto

L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

Gli art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

L’art. 51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:

L’art. 54 Laf enuncia inoltre che:

Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.3.  Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):

"1L’unità di riferimento è costituita:

a)   dal titolare del diritto;

b)   dal coniuge o dal partner registrato;

c)   dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d)   dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e)   dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7"

L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:

"La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppureprocura gli stessi vantaggi di un matrimonio,a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del

E. 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

"2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1    Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

Inoltre dal Rapporto parziale 2 del

E. 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:

"(…)Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

"Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti(locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.4.Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

In una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

"(…)

5.5Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1consid. 3.2.4 p. 6; voir aussiATF 106 II 1consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié";ATF 118 II 235consid.3a p. 237;ATF 114 II 295consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss).(…).”

Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Secondo l’Alta Corte il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha deciso che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.

Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

Al riguardo cfr. pure STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

La ricorrente vive con quest’ultima e la figlia __________, nata il __________ 2008 dal matrimonio con __________, il cui divorzio è stato pronunciato il 9 marzo 2022 (cfr. doc. 10 fascicolo 3), in un appartamento in __________.

TERZ 1 risulta risiedere con la figlia __________, nata il __________ 2001 dal suo matrimonio con __________ (da cui è nato anche __________ il __________ 1999), sciolto per divorzio il 2 maggio 2022 (cfr. doc. 12 fascicolo 3), in un’abitazione (appartamento in PPP) in __________ di cui è comproprietario con la ex moglie in ragione di un mezzo ciascuno e che gli è stata attribuita in sede di divorzio (cfr. doc. 12A fascicolo 3).

In simili condizioni e tenuto conto, da un lato, che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.4.) e, dall’altro, che l’assicurata e TERZ 1 hanno una figlia comune nata nel marzo 2022,il TCA ritiene,in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_631/2023 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.;STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),che a giusta ragione la Cassa ha stabilito nelle decisioni del 30 novembre 2022, confermate dalla decisione su reclamo del 21 febbraio 2023 (cfr. consid. 1.7.; 1.8.; 1.9.), che il padre di __________, nel periodo a decorrere dal mese di novembre 2022, andava considerato convivente dell’insorgentee che la loroconvivenza era stabile (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps; consid. 2.3.).

Relativamente al concetto di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, l’art. 2 Reg.Laps enuncia:

"1Una persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:

a) ha meno di 30 anni;

b) non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da un’unione domestica registrata;

c) non ha figli;

d) è in prima formazione.

2Vi è prima formazione ai sensi del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:

a) primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;

b) secondario 2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo dello stesso livello o di livello superiore;

c) terziario di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un titolo di livello terziario;

d) perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.

Con sentenza 39.2011.6 del 21 maggio 2012, pubblicata in RtiD I-2013 N. 9 pag. 25 segg., questa Corte ha deciso cheper valutare se un figlio maggiorenne con meno di 30 anni non sposato, legalmente divorziato, separato o vedovo, non vincolato da un’unione domestica registrata, senza figli e in prima formazione (art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps) vada o meno considerato nell’unità di riferimento dei genitori non si può prescindere dall’esame della sua situazione economica.

Il TCA ha, in primo luogo, rilevato che in effetti dai lavori preparatori si evince che per definire il figlio maggiorenne non economicamente indipendente di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps l’art. 2 Reg.Laps si riferisce all’art. 277 CC, ossia al concetto di figli maggiorenni che stanno ancora seguendo una formazione appropriata di cui al cpv. 2 di tale disposto, la cui situazione finanziaria è un elemento essenziale per stabilire se si possa pretendere o meno dai genitori il suo mantenimento.

In secondo luogo, questo Tribunale ha osservato che non procedendo a una verifica dello stato finanziario del figlio maggiorenne, nell’eventualità in cui questi abbia risorse proprie (reddito da lavoro, rendite, patrimonio) sufficienti per il proprio mantenimento, il regime introdotto dall’art. 2 Reg.Laps per definire il figlio maggiorenne non economicamente indipendente che va considerato nell’unità di riferimento dei genitori non sarebbe, dunque, conforme all’art. 277 cpv. 2 CC, in relazione all’art. 276 cpv. 3 CC che contempla l’esenzione dei genitori dall’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ancora in formazione allorché questi possono con le proprie risorse far fronte al proprio sostentamento.

In tale ipotesi l’art. 2 Reg.Laps si rivelerebbe pure contrario all’art. 328 CC.

Infatti, qualora le sue entrate fossero anche lievemente superiori al suo fabbisogno minimo, si imporrebbe al figlio maggiorenne minore di 30 anni in prima formazione di aiutare i genitori ed eventuali fratelli nel loro rispettivo mantenimento.

Tuttavia l’art. 328 CC comporta, in primo luogo, che il soccorso avvenga unicamente tra parenti in linea ascendente e discendente (non tra fratelli e sorelle), in secondo luogo, che il parente sia sì tenuto a intaccare il suo patrimonio, ma soltanto se questo non deve rimanere intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia.

Questa Corte ha, pertanto, stabilito che l’art. 2 cpv. 1 Reg.Laps deve essere interpretato conformemente agli art. 277 cpv. 2, 276 cpv. 3 e 328 CC, al fine di non violare il principio della forza derogatoria del diritto federale codificato all’art. 49 cpv. 1 Cost.

La valutazione delle condizioni finanziarie della figlia maggiorenne in prima formazione di TERZ 1 è, del resto, decisiva per rispondere realmente allo scopo dell’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, che è quello di tener conto nell’unità di riferimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti per avvicinarsi il più possibile al reale rapporto di dipendenza economica dei figli nei confronti dei genitori (cfr.STCA39.2011.6 del 21 maggio 2012 consid. 2.13., pubblicata in RtiD I-2013 N. 9 pag. 25 segg. e menzionata sopra).

2.8.  Stante quanto precede,la decisione su reclamo del 21 febbraio 2023 deve essere annullata e gli atti rinviati alla parte resistente per accertare, sulla base delle indicazioni fornite al consid. 2.7., se a far tempo dal mese di novembre 2022 nell’unità di riferimento dell’insorgente - composta della medesima, delle sue figlie __________ e __________, nonché del padre di quest’ultima (cfr. consid. 2.5.) - debba essere o meno compresa __________.

E. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo: " 1 Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero. 1bis Se l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c). 2 Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. 3 Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.” Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno: " 1 L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio:      fr. 9’150.–;

b) per il terzo ed il quarto figlio:           fr. 6’100.–;

c) per ogni ulteriore figlio:                   fr. 3’050.–. 2 … 3 Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.” Per gli anni 2023 e 2024 sono applicati i seguenti massimali:

a) per il primo ed il secondo figlio 9'539 franchi;

b) per il terzo ed il quarto figlio 6'359 franchi;

c) per ogni ulteriore figlio 3'180 franchi (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia del 21 dicembre 2022, stato 1° gennaio 2023; RL 856.130). Gli art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia. L’art. 51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue: " 1 Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;

d) soddisfa i requisiti della Laps. 1bis Il genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c). 2 Se il genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.” Secondo l’art. 52 Laf concernente la famiglia biparentale: " 1 I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;

d) soddisfano i requisiti della Laps. 1bis Se l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c). 2 Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile. 3 Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. 4 Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.” L’art. 54 Laf enuncia inoltre che: " L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento.” Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps). 2.3.  Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps): " 1 L’unità di riferimento è costituita:

a)   dal titolare del diritto;

b)   dal coniuge o dal partner registrato;

c)   dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d)   dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e)   dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti. 2-7 …" L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che: " La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.” L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5). Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un matrimonio , a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune. Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue: " 2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps) 2.2.1    Partner convivente L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune. Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia. Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti. Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi). Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio. Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini. Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi. Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no." Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che: " (…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile. Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi. L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni." Da l Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta: " Articolo 2a; partner conviventi Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune. Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1). Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali. Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.” 2.4. Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.). La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.). In una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che: " (…) 5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance ( ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…) .” Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile. L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito. Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà. Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni. In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari. Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010. Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni). Secondo l’Alta Corte il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5). In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni. In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto. Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo. Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha deciso che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps. Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità. Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi. In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014. Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio. Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia. Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile. Con giudizio 39.2018.7 del 24 settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento dell’importo di mantenimento per la figlia. Il Tribunale federale, con sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso dell’assicurata, rilevando: " (…) la Corte cantonale, alla luce del particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.) In una sentenza 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine settimana e la relazione fosse altalenante. Con sentenza 39.2022.2 del 3 giugno 2022 il TCA ha confermato la decisione su reclamo di restituzione di parte degli AFI e degli API percepiti da ottobre 2020 a marzo 2021 emessa dalla Cassa nei confronti di un’assicurata nella cui unità di riferimento era stato inserito anche il marito, padre di sua figlia. In effetti, benché nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale essi fossero stati autorizzati a vivere separati dal magio 2018, il marito dall’ottobre 2020 risultava domiciliato presso la ricorrente. In un giudizio 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 questo Tribunale ha deciso che a torto la Cassa aveva chiesto la restituzione di AFI e API, stabilendo che il padre dell’ultimo dei suoi tre figli, benché non legalmente riconosciuto, era parte della sua unità di riferimento sulla sola base della segnalazione al Ministero pubblico, quando però il procedimento penale non era concluso. Gli atti sono stati rinviati per complemento istruttorio ed emissione di un nuovo ordine di restituzione. È stato ad ogni modo precisato che in caso di dubbio, la Cassa aveva comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale prima di pronunciarsi nuovamente in merito alla restituzione. Con sentenza 39.2023.6 del 24 gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di procedere dell’amministrazione che non era entrata nel merito di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla persona che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava considerata convivente stabile della richiedente, e quindi doveva essere computata nell’unità di riferimento di quest’ultima. Il ricorso contro la STCA 39.2023.6 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con pronunzia 8C_61/2023 del 22 marzo 2023. Al riguardo cfr. pure STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015. 2.5.  Nella presente fattispecie, chiamata a pronunciarsi in merito all’esistenza di una convivenza stabile , questa Corte ribadisce, innanzitutto, che l’ art. 4 cpv. 1 Laps, applicabile anche agli AFI e API (cfr. consid. 2.3.), prevede che l’unità di riferimento è costituita segnatamente dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c). Ex art. 2a Reg.Laps la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono figli in comune (lett. a), la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio (lett. b), la convivenza è durata almeno 6 mesi (lett. c). In concreto l’assicurata e TERZ 1 hanno una figlia comune, __________, nata il __________ 2022 (cfr. doc. 5C fascicolo 3). La ricorrente vive con quest’ultima e la figlia __________, nata il __________ 2008 dal matrimonio con __________, il cui divorzio è stato pronunciato il 9 marzo 2022 (cfr. doc. 10 fascicolo 3), in un appartamento in __________. TERZ 1 risulta risiedere con la figlia __________, nata il __________ 2001 dal suo matrimonio con __________ (da cui è nato anche __________ il __________ 1999), sciolto per divorzio il 2 maggio 2022 (cfr. doc. 12 fascicolo 3), in un’abitazione (appartamento in PPP) in __________ di cui è comproprietario con la ex moglie in ragione di un mezzo ciascuno e che gli è stata attribuita in sede di divorzio (cfr. doc. 12A fascicolo 3). Il 5 agosto 2022 l’assicurata ha dichiarato che: " (…) Tra me e TERZ 1 c’è un buon rapporto, ci frequentiamo, lui è presente per la figlia __________ e si impegna a fare il suo ruolo di padre sia fisicamente che economicamente. In passato mi ha prestato dei soldi che in parte ho restituito ma il mio debito rimane. Parlare di una relazione stabile è prematuro, innanzitutto perché siamo entrambi divorziati da poco e oltre agli strascichi negativi che ci portiamo dietro c’è la vulnerabilità dei nostri rispettivi figli che hanno dovuto subire in silenzio senza nemmeno potersi opporre e con tutto il dispiacere provato. In primis parlo di mia figlia __________, ragazzina adolescente per la quale non mi sento di turbarla psicologicamente più di quello che ho già purtroppo fatto. Persino il mio viaggio in __________ per far conoscere la piccola __________ alla mia famiglia (genitori e fratelli) è avvenuto senza la presenza del sig. TERZ

1. Ritenevo non fosse opportuno. Per questi motivi spiegati sommariamente le rispondo che il sig. TERZ 1 né risiede, né pernotta in casa mia, non c’è alcuna frequenza, non ha mai risieduto a casa mia. Sporadicamente e occasionalmente ha pernottato da me. Persino i nostri rapporti intimi sono limitati non vivendo insieme. Lui ha la sua vita, la sua casa, la sua economia domestica (spesa per mangiare, pagamenti vari) ed io la mia (…)” (Doc. A13) L’insorgente e il padre di __________, dunque, nell’agosto 2022, nonostante avessero due abitazioni distinte, si frequentavano (avendo rapporti intimi) e si aiutavano, benché ritenessero che una relazione stabile fosse prematura, visto che erano divorziati da poco e per non creare maggior disagio ai loro figli, in particolare a __________. In ogni caso saltuariamente TERZ 1 pernottava dall’assicurata. Ciò è emerso anche in occasione dell’incontro del 15 novembre 2022 tra la Cassa e la ricorrente, nel quale quest’ultima ha precisato che la figlia __________, che ha già vissuto un forte trauma a causa del divorzio ed è seguita da uno psicologo, non accetta che la madre abbia un compagno. L’assicurata ha pure indicato che “non c'è una convivenza con il signor TERZ 1, principalmente a "causa" della figlia __________ e per questo sia lei che il signor TERZ 1 hanno due abitazioni diverse” (Doc. A23; consid. 1.6.). Una convivenza nel senso stretto di coabitazione non sussisteva, perciò, non per mancanza di volontà da parte dell’insorgente e di TERZ 1, bensì in special modo per non arrecare particolare disagio a __________ già sofferente a causa del divorzio dei genitori. Dal Rapporto di Polizia del 21 ottobre 2022 (cfr. doc. 28 fascicolo 1, consid. 1.4.) risulta, peraltro, che TERZ 1 trascorreva molto tempo presso l’abitazione dell’assicurata. Il suo monopattino è stato visto sotto casa della ricorrente nella quasi totalità dei controlli effettuati da agosto a ottobre 2022 (cfr. doc. 28 fascicolo 1, consid. 1.4.). Inoltre dagli atti emerge che l’insorgente e il padre di __________ si aiutavano reciprocamente. In particolare è stato indicato che TERZ 1 si recava dall’assicurata al mattino per tenere la bambina e lasciarla quindi riposare e che il medesimo le ha prestato del denaro. La ricorrente dal canto suo gli permetteva di utilizzare la sua autovettura (cfr. doc. A23; A29; A13; consid. 1.6.). In simili condizioni e tenuto conto, da un lato, che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.4.) e, dall’altro, che l’assicurata e TERZ 1 hanno una figlia comune nata nel marzo 2022, il TCA ritiene, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_631/2023 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; S TF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3. ; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195 ), che a giusta ragione la Cassa ha stabilito nelle decisioni del 30 novembre 2022, confermate dalla decisione su reclamo del 21 febbraio 2023 (cfr. consid. 1.7.; 1.8.; 1.9.), che il padre di __________, nel periodo a decorrere dal mese di novembre 2022, andava considerato convivente dell’insorgente e che la loro convivenza era stabile (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps; consid. 2.3.). In proposito giova ricordare, da un lato, che con giudizio 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicato in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., menzionata al consid. 2.4., il TCA ha stabilito che per un certo periodo l’unità di riferimento di un beneficiario dell'assistenza sociale doveva essere considerata costituita anche da sua figlia di circa un anno e mezzo e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni e che, benché non abitassero sempre nel medesimo appartamento, aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi pure delle faccende domestiche del suddetto. Dall’altro, che l’Alta Corte, in una pronunzia 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019 - relativa alla STCA 39.2018.7 del 24 settembre 2018 -, entrambe menzionate al consid. 2.4., ha evidenziato che specificatamente in ambito AFI e API è possibile far rientrare, senza arbitrio, nella categoria dei conviventi le persone che, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. Non consente d’altronde un esito differente della vertenza l’asserzione dell’assicurata secondo cui la medesima si sarebbe recata in __________ per far conoscere __________ ai suoi familiari senza TERZ 1 (cfr. doc. A13). In effetti la ricorrente, al riguardo, ha soltanto precisato di aver ritenuto che non fosse opportuno. La stessa non ha in ogni caso addotto di non essersi fatta accompagnare da TERZ 1, ad esempio, poiché questi non era il suo compagno e non rivestiva un ruolo importante nella sua vita. Riguardo all’inopportunità di un viaggio con il padre di __________ menzionata dall’insorgente, questo Tribunale si limita a ribadire quanto affermato dall’assicurata circa la figlia __________, e meglio che quest’ultima non accettava che la madre avesse un altro compagno (cfr. doc. A23; consid.1.6.). Alla luce di quanto esposto, occorre concludere che rettamente la Cassa ha tenuto conto di TERZ 1 nell’unità di riferimento della ricorrente. 2.6.  Per quanto attiene alla figlia di TERZ 1, __________, nata il __________ 2001, va osservato che nella “Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio” del febbraio 2022 è stato precisato che la medesima “ha interrotto la formazione in __________ presso la __________” (cfr. doc. 11C fascicolo 3). Nel mese di marzo 2022 ella ha ripreso una formazione professionale presso la Scuola __________ (cfr. doc. 11D e 4 fascicolo 3) con l’intenzione di “riprendere la formazione in __________ presso la __________ nel settembre 2022” (cfr. doc. 11D fascicolo 3). Gli studi di __________ dureranno fino al 2025 (cfr. doc. 4 fascicolo 3). L’art. 4 cpv. 1 lett. e) Laps prevede in particolare che l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto, dal partner convivente, se la convivenza è stabile e dai figli minorenni, anche dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti (cfr. consid. 2.3.). Relativamente al concetto di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, l’art. 2 Reg.Laps enuncia: " 1 Una persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:

a) ha meno di 30 anni;

b) non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da un’unione domestica registrata;

c) non ha figli;

d) è in prima formazione. 2 Vi è prima formazione ai sensi del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:

a) primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;

b) secondario 2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo dello stesso livello o di livello superiore;

c) terziario di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un titolo di livello terziario;

d) perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2. 3 …” Con sentenza 39.2011.6 del 21 maggio 2012, pubblicata in RtiD I-2013 N. 9 pag. 25 segg., questa Corte ha deciso che per valutare se un figlio maggiorenne con meno di 30 anni non sposato, legalmente divorziato, separato o vedovo, non vincolato da un’unione domestica registrata, senza figli e in prima formazione (art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps) vada o meno considerato nell’unità di riferimento dei genitori non si può prescindere dall’esame della sua situazione economica. Il TCA ha, in primo luogo, rilevato che in effetti dai lavori preparatori si evince che per definire il figlio maggiorenne non economicamente indipendente di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps l’art. 2 Reg.Laps si riferisce all’art. 277 CC, ossia al concetto di figli maggiorenni che stanno ancora seguendo una formazione appropriata di cui al cpv. 2 di tale disposto, la cui situazione finanziaria è un elemento essenziale per stabilire se si possa pretendere o meno dai genitori il suo mantenimento. In secondo luogo, questo Tribunale ha osservato che non procedendo a una verifica dello stato finanziario del figlio maggiorenne, nell’eventualità in cui questi abbia risorse proprie (reddito da lavoro, rendite, patrimonio) sufficienti per il proprio mantenimento, il regime introdotto dall’art. 2 Reg.Laps per definire il figlio maggiorenne non economicamente indipendente che va considerato nell’unità di riferimento dei genitori non sarebbe, dunque, conforme all’art. 277 cpv. 2 CC, in relazione all’art. 276 cpv. 3 CC che contempla l’esenzione dei genitori dall’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ancora in formazione allorché questi possono con le proprie risorse far fronte al proprio sostentamento. In tale ipotesi l’art. 2 Reg.Laps si rivelerebbe pure contrario all’art. 328 CC. Infatti, qualora le sue entrate fossero anche lievemente superiori al suo fabbisogno minimo, si imporrebbe al figlio maggiorenne minore di 30 anni in prima formazione di aiutare i genitori ed eventuali fratelli nel loro rispettivo mantenimento. Tuttavia l’art. 328 CC comporta, in primo luogo, che il soccorso avvenga unicamente tra parenti in linea ascendente e discendente (non tra fratelli e sorelle), in secondo luogo, che il parente sia sì tenuto a intaccare il suo patrimonio, ma soltanto se questo non deve rimanere intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia. Questa Corte ha, pertanto, stabilito che l’art. 2 cpv. 1 Reg.Laps deve essere interpretato conformemente agli art. 277 cpv. 2, 276 cpv. 3 e 328 CC, al fine di non violare il principio della forza derogatoria del diritto federale codificato all’art. 49 cpv. 1 Cost. Al riguardo cfr. pure STCA 42.2017.52 del 15 marzo 2018 e, in particolare in relazione alla nozione di prima formazione , STCA 42.2015.4 del 5 novembre 2015, pubblicata in RtiD II-2016 N. 4 pag. 23 segg. 2.7.  Nel caso di specie è pacifico che __________ abbia meno di 30 anni, non sia sposata, né legalmente divorziata , separata o vedova, non sia vincolata o non sia stata vincolata da un’unione domestica registrata e non abbia figli (cfr. doc. 5D fascicolo 3). La Cassa l’ha considerata nell’unità di riferimento della ricorrente, ritenendola quindi in prima formazione (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b e c Reg.Laps). In effetti l’interruzione del suo percorso formativo, prima di iniziare nel marzo 2022 la Scuola __________ (cfr. consid. 2.6.), non risulta essere stata superiore ai 24 mesi (cfr. art. 2 cpv. 2 Reg.Laps). Dalle carte processuali si evince, tuttavia, che __________ è al beneficio di una rendita AI completiva a quella del padre (cfr. doc. A24; 15 fascicolo 3), di una pensione della previdenza professionale e di AF di base (cfr. doc. A24). Al riguardo non emerge, però, che la parte resistente abbia esaminato la situazione finanziaria di __________, e meglio abbia appurato se la stessa non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, in quanto non dispone di risorse sufficienti a coprirne il fabbisogno - nel qual caso rientrerebbe nella stessa unità di riferimento del padre e dunque dell’assicurata - oppure se grazie alle proprie risorse possa mantenersi completamente - in tale evenienza non sarebbe compresa nell’unità di riferimento della ricorrente (cfr. STCA 39.2011.6 del 21 maggio 2012 consid. 2.13., pubblicata in RtiD I-2013 N. 9 pag. 25 segg. e menzionata sopra). La valutazione delle condizioni finanziarie della figlia maggiorenne in prima formazione di TERZ 1 è, del resto, decisiva per rispondere realmente allo scopo dell’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, che è quello di tener conto nell’unità di riferimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti per avvicinarsi il più possibile al reale rapporto di dipendenza economica dei figli nei confronti dei genitori (cfr. STCA 39.2011.6 del 21 maggio 2012 consid. 2.13., pubblicata in RtiD I-2013 N. 9 pag. 25 segg. e menzionata sopra). 2.8.  Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 21 febbraio 2023 deve essere annullata e gli atti rinviati alla parte resistente per accertare, sulla base delle indicazioni fornite al consid. 2.7., se a far tempo dal mese di novembre 2022 nell’unità di riferimento dell’insorgente - composta della medesima, delle sue figlie __________ e __________, nonché del padre di quest’ultima (cfr. consid. 2.5.) - debba essere o meno compresa __________. Effettuato quanto sopra, l’amministrazione emetterà una nuova decisione in merito al diritto della ricorrente agli AFI e agli API dal mese di novembre 2022 al mese di febbraio 2023. In proposito giova rilevare che il potere cognitivo della presente Corte è infatti limitato alla valutazione della legalità della decisione su reclamo deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa (in casu: 21 febbraio 2023; cfr. STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_512/2020, 9C_559/2020 del 15 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021 consid. 2.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 1.1.; DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366). Pertanto la Cassa, per il lasso di tempo successivo alla decisione su reclamo impugnata, ritenute le dichiarazioni dell’insorgente e di TERZ 1 segnatamente di marzo e maggio 2023 secondo cui quest’ultimo non vorrebbe più sapere nulla dei problemi e dei fatti personali di RI 1 e che egli risponde “ esclusivamente per quanto concerne gli aspetti inerenti alla patria potestà nei confronti di __________” (cfr. doc. I pag. 3; X; XIII; consid. 1.10.; 1.14.; 1.15.), verificherà se la situazione relativa all’UR dell’assicurata sia cambiata e se, perciò, il diritto agli AFI e agli API dopo il mese di febbraio 2023 debba essere stabilito senza considerare TERZ 1 e sua figlia __________. 2.9.  In ambito di assegni familiari cantonali , per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf ). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nella presente fattispecie, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11.; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 co ns id. 2.8.).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §   La decisione su reclamo del 21 febbraio 2023 è annullata. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

__________Raccomandata

Incarto n.39.2023.5

rs

Lugano

21 agosto 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 21 febbraio 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari,6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

chiamato in causa:TERZ 1

ritenutoin fatto

L’amministrazione, nell’unità di riferimento dell’assicurata, ha considerato, oltre alla medesima, alle figlie __________ e __________, anche TERZ 1, padre di __________ e sua figlia __________ (cfr. doc. A25).

1.10.  RI 1, il 13 marzo 2023, ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo del 21 febbraio 2023, facendo valere quanto segue:

consideratoin diritto

L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

Gli art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

L’art. 51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:

L’art. 54 Laf enuncia inoltre che:

Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.3.  Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):

"1L’unità di riferimento è costituita:

a)   dal titolare del diritto;

b)   dal coniuge o dal partner registrato;

c)   dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d)   dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e)   dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7"

L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:

"La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppureprocura gli stessi vantaggi di un matrimonio,a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

"2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1    Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:

"(…)Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

"Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti(locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.4.Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

In una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

"(…)

5.5Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1consid. 3.2.4 p. 6; voir aussiATF 106 II 1consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié";ATF 118 II 235consid.3a p. 237;ATF 114 II 295consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss).(…).”

Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Secondo l’Alta Corte il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha deciso che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.

Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

Al riguardo cfr. pure STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

La ricorrente vive con quest’ultima e la figlia __________, nata il __________ 2008 dal matrimonio con __________, il cui divorzio è stato pronunciato il 9 marzo 2022 (cfr. doc. 10 fascicolo 3), in un appartamento in __________.

TERZ 1 risulta risiedere con la figlia __________, nata il __________ 2001 dal suo matrimonio con __________ (da cui è nato anche __________ il __________ 1999), sciolto per divorzio il 2 maggio 2022 (cfr. doc. 12 fascicolo 3), in un’abitazione (appartamento in PPP) in __________ di cui è comproprietario con la ex moglie in ragione di un mezzo ciascuno e che gli è stata attribuita in sede di divorzio (cfr. doc. 12A fascicolo 3).

In simili condizioni e tenuto conto, da un lato, che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.4.) e, dall’altro, che l’assicurata e TERZ 1 hanno una figlia comune nata nel marzo 2022,il TCA ritiene,in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_631/2023 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.;STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),che a giusta ragione la Cassa ha stabilito nelle decisioni del 30 novembre 2022, confermate dalla decisione su reclamo del 21 febbraio 2023 (cfr. consid. 1.7.; 1.8.; 1.9.), che il padre di __________, nel periodo a decorrere dal mese di novembre 2022, andava considerato convivente dell’insorgentee che la loroconvivenza era stabile (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps; consid. 2.3.).

Relativamente al concetto di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, l’art. 2 Reg.Laps enuncia:

"1Una persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:

a) ha meno di 30 anni;

b) non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da un’unione domestica registrata;

c) non ha figli;

d) è in prima formazione.

2Vi è prima formazione ai sensi del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:

a) primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;

b) secondario 2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo dello stesso livello o di livello superiore;

c) terziario di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un titolo di livello terziario;

d) perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.

Con sentenza 39.2011.6 del 21 maggio 2012, pubblicata in RtiD I-2013 N. 9 pag. 25 segg., questa Corte ha deciso cheper valutare se un figlio maggiorenne con meno di 30 anni non sposato, legalmente divorziato, separato o vedovo, non vincolato da un’unione domestica registrata, senza figli e in prima formazione (art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps) vada o meno considerato nell’unità di riferimento dei genitori non si può prescindere dall’esame della sua situazione economica.

Il TCA ha, in primo luogo, rilevato che in effetti dai lavori preparatori si evince che per definire il figlio maggiorenne non economicamente indipendente di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps l’art. 2 Reg.Laps si riferisce all’art. 277 CC, ossia al concetto di figli maggiorenni che stanno ancora seguendo una formazione appropriata di cui al cpv. 2 di tale disposto, la cui situazione finanziaria è un elemento essenziale per stabilire se si possa pretendere o meno dai genitori il suo mantenimento.

In secondo luogo, questo Tribunale ha osservato che non procedendo a una verifica dello stato finanziario del figlio maggiorenne, nell’eventualità in cui questi abbia risorse proprie (reddito da lavoro, rendite, patrimonio) sufficienti per il proprio mantenimento, il regime introdotto dall’art. 2 Reg.Laps per definire il figlio maggiorenne non economicamente indipendente che va considerato nell’unità di riferimento dei genitori non sarebbe, dunque, conforme all’art. 277 cpv. 2 CC, in relazione all’art. 276 cpv. 3 CC che contempla l’esenzione dei genitori dall’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ancora in formazione allorché questi possono con le proprie risorse far fronte al proprio sostentamento.

In tale ipotesi l’art. 2 Reg.Laps si rivelerebbe pure contrario all’art. 328 CC.

Infatti, qualora le sue entrate fossero anche lievemente superiori al suo fabbisogno minimo, si imporrebbe al figlio maggiorenne minore di 30 anni in prima formazione di aiutare i genitori ed eventuali fratelli nel loro rispettivo mantenimento.

Tuttavia l’art. 328 CC comporta, in primo luogo, che il soccorso avvenga unicamente tra parenti in linea ascendente e discendente (non tra fratelli e sorelle), in secondo luogo, che il parente sia sì tenuto a intaccare il suo patrimonio, ma soltanto se questo non deve rimanere intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia.

Questa Corte ha, pertanto, stabilito che l’art. 2 cpv. 1 Reg.Laps deve essere interpretato conformemente agli art. 277 cpv. 2, 276 cpv. 3 e 328 CC, al fine di non violare il principio della forza derogatoria del diritto federale codificato all’art. 49 cpv. 1 Cost.

La valutazione delle condizioni finanziarie della figlia maggiorenne in prima formazione di TERZ 1 è, del resto, decisiva per rispondere realmente allo scopo dell’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, che è quello di tener conto nell’unità di riferimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti per avvicinarsi il più possibile al reale rapporto di dipendenza economica dei figli nei confronti dei genitori (cfr.STCA39.2011.6 del 21 maggio 2012 consid. 2.13., pubblicata in RtiD I-2013 N. 9 pag. 25 segg. e menzionata sopra).

2.8.  Stante quanto precede,la decisione su reclamo del 21 febbraio 2023 deve essere annullata e gli atti rinviati alla parte resistente per accertare, sulla base delle indicazioni fornite al consid. 2.7., se a far tempo dal mese di novembre 2022 nell’unità di riferimento dell’insorgente - composta della medesima, delle sue figlie __________ e __________, nonché del padre di quest’ultima (cfr. consid. 2.5.) - debba essere o meno compresa __________.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§   La decisione su reclamo del 21 febbraio 2023 è annullata.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti