opencaselaw.ch

39.2023.3

Nel calcolo API computato reddito ipotetico per compagno. Non può essere escluso ex art.22 Reg.Laf, poiché non in 1. formazione. Tuttavia senza accertamenti non possibile concludere che compagno non fosse IL per malattia (24 Reg.Laf). Rinvio a Cassa (se riterrà utile, potrà fare capo a indagini AI)

Ticino · 2023-08-21 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

"1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.

1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.

3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

Ai sensi dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

"1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio:      fr. 9’150.–;

b) per il terzo ed il quarto figlio:           fr. 6’100.–;

c) per ogni ulteriore figlio:                   fr. 3’050.–.

2

3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.”

Per gli anni 2023 e 2024 vanno applicati i seguenti massimali:

a) per il primo ed il secondo figlio 9'539 franchi;

b) per il terzo ed il quarto figlio 6'359 franchi;

c) per ogni ulteriore figlio 3'180 franchi (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia del 21 dicembre 2022, stato 1° gennaio 2023; RL 856.130).

L’art. 52 Laf relativo all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia biparentale, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevede:

"1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;

d) soddisfano i requisiti della Laps.

1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.

3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

L’art. 52 cpv. 2 Laf, nella versione valida fino al 31 dicembre 2015, stabiliva che:

Secondo l’art. 54 Laf inoltre:

"L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento.”

Art. 22 II reddito ipotetico non viene computato se il genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato è in prima formazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Reg. Laps) del 17 dicembre 2002.

II. Diritto ad indennità sostitutive di reddito

Art. 23 II reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado di disoccupazione o d'incapacità lavorativa per il quale vi è un diritto ad indennità giornaliere in virtù di una delle leggi seguenti:

a) legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) del 25 giugno 1982;

b) legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981;

c) legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994;

d) legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) del 19 giugno 1959;

e) legge federale sull'assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992;

f) legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.

Ill. Incapacità lavorativa senza diritto ad indennità sostitutive di reddito

Art. 24

1ll reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado d'incapacità lavorativa, se a cagione di un infortunio o di una malattia il genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato non può esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno per almeno trenta giorni consecutivi.

2Per ottenere la riduzione del reddito ipotetico, l'incapacità lavorativa deve essere attestata in modo circostanziato dal medico che cura il danno alla salute fisica, mentale o psichica. Nei casi dubbi, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può commissionare l'esecuzione di una valutazione medica specialistica.

3In caso d'incapacità lavorativa di lunga durata superiore a tre mesi consecutivi o permanente, il reddito ipotetico è computato senza riduzione se:

a) per la persona interessata non viene altresì attestata, secondo quanto disposto al capoverso 2, un'incapacità ad occuparsi personalmente dei membri minorenni; e

b) l'altro genitore o membro dell'unità di riferimento non presenta incapacità lavorativa.”

"Vi è prima formazione ai sensi del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:

a)primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;

b)secondario 2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo dello stesso livello o di livello superiore;

c)terziario di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un titolo di livello terziario;

d)perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.”

In una sentenza 42.2015.4 del 5 novembre 2015, pubblicata in RtiD II 2016 n° 4 pag. 23 seg., il TCA ha stabilito che l’unità di riferimento di una richiedente prestazioni assistenziali ordinarie dall’ottobre 2014, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, è composta anche del figlio, in quanto quest’ultimo deve essere considerato economicamente non indipendente.

In effetti il figlio maggiorenne di meno di 30 anni, non sposato, né legalmente divorziato, separato o vedovo, non vincolato da un’unione registrata e senza figli era ancora in prima formazione.

La prima formazione non è stata interrotta per più di 24 mesi, siccome tra l’agosto 2011, quando, conseguendo l’attestato federale di capacità quale impiegato di commercio profilo esteso E, ha concluso una formazione di livello secondario 2 corrispondente a prima formazione ex art. 2 cpv. 2 lett. b Reg. Laps, e il settembre 2013, allorché ha iniziato il corso di maturità professionale commerciale, poi ottenuta a fine giugno 2014, anch’essa facente parte della formazione secondaria 2, ha svolto due corsi linguistici all’estero della durata di 12 o più settimane di 25, rispettivamente 30 ore alla settimana che costituiscono un perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello 2 previsto dall’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps quale prima formazione.

Inoltre anche dopo l’ottenimento nel giugno 2014 della maturità professionale il figlio, frequentando un ulteriore corso linguistico intensivo all’estero della durata di circa 8 mesi con 25 lezioni alla settimana, ha effettuato un perfezionamento linguistico ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps.

Gli atti sono stati, pertanto, rinviati all’USSI per determinare il diritto della ricorrente alle prestazioni assistenziali richieste nell’ottobre 2014 tenendo conto nell’unità di riferimento anche del figlio.

2.4.  La modifica dell’art. 52 Laf (cfr. consid. 2.1.) è una delle misure contenute nel Messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo

2016. L’esecutivo ha così illustrato le ragioni della riforma:

"9. API: correttivo quando entrambi i genitori non lavorano

La misura propone di restringere le condizioni del diritto all'API quando entrambi i genitori non esercitano attività lucrativa: diversamente da quanto previsto dall’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, di principio non riconoscere alcun motivo giustificativo per non computare il reddito ipotetico e, quindi, applicare in ogni caso il reddito ipotetico di cui all’art. 52 cpv. 3 Laf. Qualora la prestazione non fosse sufficiente, l’UR potrebbe ricorrere alla prestazione assistenziale.

La misura interesserà i nuovi casi e i casi di rinnovo del diritto.

In virtù dell’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, in caso di famiglia bi-parentale e per il solo API, se l’UR è costituita oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una soltanto a tempo parziale, nel calcolo di fabbisogno della prestazione API è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno a lui esigibile, a meno che egli possa dimostrare i motivi giustificativi elencati dal Reg. Laf (RL 6.4.1.1.1.); il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps (art. 52 cpv. 3 Laf): ai valori 2015, questo importo corrisponde a CHF 34'882.- annui.

Quali motivi giustificativi, gli attuali artt. 22, 23 e 24 Reg. Laf contemplano l’inabilità lavorativa a seguito di malattia o infortunio, la cessazione del diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi della LADI (unitamente alla comprova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione) e il fallimento rispettivamente la cessazione dell’attività lucrativa indipendente per motivi equiparabili ad un fallimento.

De facto, l’insieme di questi motivi giustificativi esclude (per la quasi totalità dei casi) un qualsiasi computo di reddito ipotetico rispettivamente permette, per anni (pensiamo anche alla nascita di un secondo e terzo figlio), il consolidamento di una situazione di inattività lavorativa grazie al beneficio di prestazioni sociali di complemento.

Si ritiene che in siffatte costellazioni non debba di principio più essere riconosciuto alcun motivo giustificativo per non computare il citato reddito ipotetico. Non è, infatti, ammissibile che con l’erogazione dell’API ci si sostituisca ad altri dispositivi che possono prendere a carico le situazioni sopra descritte. Si sottolinea che la misura non

interessa le famiglie monoparentali.

Restano riservati, e regolati tramite Regolamento, esclusivamente i casi dove appare comprovata un’inabilità lavorativa dovuta a infortunio o malattia, come quelli dove la persona interessata beneficia di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione o più in generale di indennità per perdita di guadagno (malattia, incidente o invalidità). Indennità quest’ultime già computate quale reddito.

La misura descritta interessa i nuovi casi (cioè le nuove domande di API) e i casi di revisione periodica della prestazione o di revisione straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la prestazione così calcolata non dovesse essere sufficiente a coprire il fabbisogno esistenziale della famiglia bi-parentale, sarà possibile

richiedere la prestazione assistenziale, che potrà attivare misure di inserimento professionale in collaborazione con gli Uffici regionali di collocamento secondo una prassi già in vigore dal 2012, rispettivamente attivare misure di inserimento sociale tramite attività di utilità pubblica.

Si propone quindi di adeguare l’art. 52 cpv. 2 Laf nei termini descritti.

Attualmente vi sono 108 UR (famiglie bi-parentali) beneficiarie di API nelle quali entrambi i coniugi o partner conviventi non hanno reddito da lavoro. La misura comporta un risparmio valutato a 2.6 milioni di franchi (voce di costo 36370006 “Contributi cant. per assegno familiare di prima infanzia”). Il trasferimento sull'assistenza sociale è

valutato a 1.6 milioni. L’impatto netto della misura può essere stimato in 1.0 milioni di franchi.

La valutazione dell’impatto finanziario considera l’interazione delle tre misure, ritenuto che quella prioritaria è la misura relativa al periodo di residenza.” (pag. 27-28)

Nel corso della Seduta del 16 dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal Parlamento anche la revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati Giorgio Fonio e Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto un emendamento relativo all’art. 52 cpv. 2 del seguente tenore:

"2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questiesercitasvolgeun’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale,senza giustificativi motivi, a questicomputatocomputabileun reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.” (cfr. Verbali del Gran Consiglio Anno 2015/2016 pag. 3418 seg. (3459)).

"() Quanto agli altri correttivi proposti riguardanti gli indipendenti e i genitori che non lavorano vanno fatte alcune precisazioni.

Le misure non riguardano le famiglie monoparentali. Le misure AFI e API sono state concepite quale aiuto alla contabilità familiare per permettere di accudire il proprio figlio in mancanza delle risorse necessarie e anche per consentire ai redditi medio bassi di scegliere liberamente tra il lavoro e l’accudimento, analogamente ai redditi più alti. Non sono tuttavia state pensate per famiglie in cui nessuno dei due genitori lavora. Invece questi casi sono numerosi: grazie agli aiuti AFI e API in molte famiglie nessuno dei due genitori lavora. Sono tuttavia situazioni pericolose in quanto una volta cresciuti i figli queste famiglie sono destinate a rientrare verosimilmente nell’assistenza pubblica per un periodo che potrebbe anche protrarsi per lungo tempo. ()” (Verbale citato pag. 3460-3461)

Questo emendamento è stato respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni.

Il complesso del disegno di legge sugli assegni di famiglia annesso al Rapporto della maggioranza commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37 voti favorevoli, 30 contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461).

Il 22 febbraio 2016 è stata inoltrata una petizione, sottoscritta da 301 cittadini (“mamme e papà in piazza perché i conti non tornano”) per una correzione della modifica della Legge sugli assegni di famiglia approvata dal Gran Consiglio nell’ambito del Messaggio Nr. 7121 “Preventivo 2016”.

Nel suo Rapporto di maggioranza del 5 settembre 2016, la Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha ritenuto di non dover entrare nel merito di un cambiamento di legge ed ha in particolare rilevato:

"()

5.Sul computo del reddito ipotetico nel calcolo dell’API in caso di famiglia biparentale

Le motivazioni e le condizioni quadro che hanno portato il Parlamento a prevedere tale computo laddove nessuno dei due genitori lavora o lavora solo a tempo parziale (quindi, non raggiungendo un tempo pieno per un solo genitore o per entrambi), appaiono molto chiare e giustificate.

Lo scopo è quello di correggere le distorsioni del sistema enon quello di consentire allo Stato di risparmiare.Il risparmio, peraltro esiguo, è solo una conseguenza e non l'obiettivo. Solo il 5% della totalità dei beneficiari di AFI e API sono stati toccati da questa misura: quindi una minima parte.

L'obiettivo, considerata la crescente spesa nella socialità, intende essere conservativo e preservare queste prestazioni, così da consentirne la loro erogazione anche in futuro.

Gli importi che il Cantone versa a titolo di AFI e API (ritenuto che, se una famiglia ha diritto all'API ha prioritariamente sempre diritto all'AFI) sono esenti da imposta e nel calcolo di fabbisogno sono già considerate (e, quindi, prese a carico) la spesa per l'alloggio (perlomeno, fino al massimale che la legge consente di riconoscere) e quella per la cassa malati. Al riguardo, non si manca di far notare come vi sono padri di famiglia che, pur lavorando a tempo pieno (e dovendo pagare l'affitto e la cassa malati di tasca propria, e

poi ancora le imposte sul reddito), non riescono ad arrivare a uno stipendio corrispondente agli importi riconosciuti dallo Stato con AFI e API. È, quindi, intollerabile che si continui a consentire ai due genitori di non lavorare o lavorare solo a tempo parziale quando invece

potrebbero farlo, potendo così restare a casa grazie al sostegno finanziario fornito dallo Stato: occorre, infatti, dire che con il sistema precedente (grazie all'elenco di motivi giustificativi che consentivano di non computare il reddito ipotetico), in pratica, nella quasi totalità dei casi, tale reddito ipotetico non poteva essere computato: era infatti sufficiente che il genitore si iscrivesse all'URC – senza poi fare grandi sforzi per trovare un posto di lavoro oppure, addirittura, trovare ogni argomento per rifiutarsi di assumere il posto offerto dall'URC – per non vedersi computato il reddito ipotetico. Questo sistema, distorto, minava la coesione sociale e non deve essere preservato.

Va peraltro ancora detto che con il regolamento di applicazione modificato a seguito dell'adeguamento della Laf, si sono considerate adeguatamente le situazioni particolari: ad esempio, il reddito ipotetico non è computato quando il genitore è in prima formazione e

l'altro genitore deve occuparsi dei figli (art. 22 Reg. Laf) ed è questo proprio il caso di uno dei petenti, secondo le informazioni assunte dal sottoscritto relatore. E ancora, il reddito ipotetico non viene computato o viene computato solo in misura ridotta, nelle situazioni

descritte all'art. 24 Reg. Laf (se la persona è incapace al lavoro in misura parziale, il reddito ipotetico minimo non corrisponde al 100%, ma alla percentuale di capacità lavorativa e, ancora, se l'incapacità lavorativa è di lunga durata e il danno alla salute pregiudica la possibilità di occuparsi dei membri minorenni, non viene computato alcun reddito ipotetico).

L'amministrazione, interpellata al proposito, ha fornito un esempio di quanto disposto dal Reg. Laf, che si riporta di seguito. Si rammenta che si è in presenza di famiglia biparentale.

Se la persona è incapace al lavoro in misura parziale (60%), il reddito ipotetico minimo corrisponde a fr. 13'953.-, ovvero il 40% di 34'882.-.

È infine ancora una volta importante rammentare i già citati programmi di inserimento professionale e sociale che il Cantone ha messo in atto proprio per questi beneficiari (e dei quali potranno approfittare anche i petenti), in collaborazione con la Sezione del lavoro e con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e sul modello che quest'ultimo utilizza dal 2012, che ha dato eccellenti risultati in termini di inserimento. ()” (pag. 3-4)

Nel Rapporto di minoranza del 5 settembre 2016 è invece stato chiesto tra l’altro che:

"()

●    la misura del reddito ipotetico deve essere rivalutata alla luce delle gravi conseguenze che comporta per numerose famiglie ri-considerando quindi l'emendamento all'art. 52 cpv. 2 Laf proposto nell'ambito del Preventivo 2016, bocciato dalla maggioranza del Parlamento:«se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale,senza giustificati motivi, a questi ècomputatocomputabileun reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile»; ()” (pag. 9)

La minoranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha formulato al riguardo le seguenti considerazioni:

"()

4.1 Il reddito ipotetico: una misura discriminante e penalizzante

La minoranza commissionale concentra la sua analisi alla questione del reddito ipotetico, tralasciando quindi la misura nei confronti dei lavoratori indipendenti, perché è questo l'elemento principale che viene criticato nella petizione; la problematica del periodo di residenza (carenza), per contro, come già specificato, ha trovato una soluzione a livello di regolamento nel marzo 2016, quando il Governo ha deciso di parificare i permessi B (dimora) e i permessi C (domicilio).

Il reddito ipotetico computato alle famiglie in cui entrambi i genitori sono senza lavoro costituisce una misura penalizzante e discriminante, poiché fa sì che una persona, indipendentemente dal suo grado di occupazione, si veda computato un salario al 100%.

Si tratta di un meccanismo controproducente, nel senso che chi lavora a tempo parziale potrebbe anche decidere di non farlo più per evitare di vedersi computare nel calcolo il salario come se avesse un impiego a tempo pieno. A titolo di chiarezza, ecco un esempio pratico, ritenuto che il reddito ipotetico minimo è pari a fr. 34'882.- secondo i criteri della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): se un impiegato di commercio guadagna fr. 30'000.- lavorando a metà tempo, per determinare il

suo diritto agli AFI e agli API verrebbe preso quale riferimento uno stipendio ipotetico a tempo pieno, cioè pari a fr. 60'000.-, in tal modo non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.

Insomma, il reddito ipotetico è un disincentivo alla ricerca di occupazioni anche parziali.

È questa l'indicazione che si vuole dare al cittadino: meglio rimanere a casa così lo Stato mi dà i soldi?

È una questione di equità, non solo dal profilo sociale, nei confronti delle famiglie che chiedono un aiuto. Comprensibile ritenere che fr. 5'000.- mensili per una famiglia beneficiaria di assegni familiari di complemento in cui entrambi i genitori sono senza occupazione sia eccessivo. Vi sono infatti famiglie in cui uno dei due coniugi lavora ma

che hanno entrate inferiori. Si tratta però di premiare chi si impegna, e questo riconoscendogli che è il salario reale che guadagna quello che viene computato per il diritto a questi assegni.

Inoltre la misura del reddito ipotetico, sembra essere un trasferimento – mascherato da propositi di correttivi legislativi – di oneri dal Cantone ai Comuni, visto che l'assistenza è finanziata anche da questi ultimi nella misura del 25%. È forse corretto un simile passo

nel momento attuale, cioè quando è in atto una riforma dei flussi tra Cantone e Comuni con il progetto denominato "Ticino 2020, per un Cantone al passo con i tempi"? ()” (pag. 4)

Nella sua seduta del 20 settembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto con 39 SI, 35 NO e 2 astensioni, le conclusioni del Rapporto di maggioranza.

2.5.  A proposito delle disposizioni della Laf relative al reddito ipotetico, in una sentenza 39.2016.9 dell’11 ottobre 2016 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"() Nella presente fattispecie è incontestato che né il ricorrente né sua moglie, che fa parte della sua unità di riferimento in virtù dell’art. 4 Laps (cfr. lett. a: “dal titolare del diritto” – e lett. b “dal coniuge o dal partner registrato” –), esercitano un’attività lucrativa.

In simili condizioni se, sulla base delle precedenti norme della legge e del regolamento (cfr. consid. 2.1) il reddito ipotetico non veniva computato, ad esempio, se ci si iscriveva per il collocamento (cfr. art. 52 cpv. 2 Laf e art. 23 Reg. Laf. e consid. 1.5), con le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2016 il reddito ipotetico deve invece essere computato. Il legislatore ha infatti soppresso i termini “senza giustificati motivi” (cfr. consid. 2.2).

L’importo come tale del reddito ipotetico secondo l’art. 52 cpv. 3 Laf di fr. 34'882.-- (il doppio di fr. 17'441.--) non è contestato e quindi il calcolo effettuato dall’amministrazione che è chiamata a rispettare il principio della legalità (cfr. STF 9C_840/2015 del 28 giugno 2016), risulta corretto.

In questo contesto il TCA ricorda peraltro che secondo la giurisprudenza federale, trattandosi di prestazioni di carattere sociale introdotte a livello cantonale (diritto cantonale autonomo), i Cantoni sono liberi di adottare le normative che ritengono più opportune, a condizione di rispettare i diritti fondamentali (ad esempio quelli derivanti dagli art. 8 e 9 della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1 consid. 5.2 pag. 5-7; vedi pure, in un altro contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53 seg., consid. 5.2 pag. 55 e 8.2 pag. 57).

Infine, nel caso concreto, se è vero che la legge è stata adottata nel dicembre 2015 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 è altrettanto vero che il Messaggio governativo risale al mese di settembre 2015, che la legge non ha nessun effetto retroattivo e che le nuove norme vengono applicate soltanto “ai nuovi casi o ai casi di revisione periodica o di revisione straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps)” (cfr. consid. 2.2).

Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su reclamo del 23 gennaio 2017 deve essere confermata. ()”

2.6.  Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente, è madre di __________, __________ e __________, nati il __________ 2015, il __________ 2017 e il __________ 2022.

A titolo di paragone è utile rilevare che l’art. 49bis cpv. 1 OAVS, che regolamenta il diritto alla rendita per orfano (art. 25 LAVS) o alla rendita completiva per figlio (art. 35 LAI) per i figli che intraprendono una formazione, disciplina cheun figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni.

In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA,che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo,la nostra Alta Corte ha del resto sviluppato le seguenti considerazioni:

"() Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188consid.1b p. 191).()” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pureSTFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato:

"()

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr.DTF 132 V 368consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §§ Gli atti sono rinviati alla Cassa perché proceda come indicato ai consid. 2.9. e 2.10. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.39.2023.3

rs

Lugano

21 agosto 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari,6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

Essi costituiscono degli elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni sociali”, in RtiD II-2016, pag. 325 segg. (349); D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale, 2007, pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).

L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. Laf del 18 dicembre 2008.

L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

"1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.

1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.

3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

Ai sensi dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

"1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio:      fr. 9’150.–;

b) per il terzo ed il quarto figlio:           fr. 6’100.–;

c) per ogni ulteriore figlio:                   fr. 3’050.–.

2

3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.”

Per gli anni 2023 e 2024 vanno applicati i seguenti massimali:

a) per il primo ed il secondo figlio 9'539 franchi;

b) per il terzo ed il quarto figlio 6'359 franchi;

c) per ogni ulteriore figlio 3'180 franchi (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia del 21 dicembre 2022, stato 1° gennaio 2023; RL 856.130).

L’art. 52 Laf relativo all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia biparentale, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevede:

"1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;

d) soddisfano i requisiti della Laps.

1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.

3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

L’art. 52 cpv. 2 Laf, nella versione valida fino al 31 dicembre 2015, stabiliva che:

Secondo l’art. 54 Laf inoltre:

"L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento.”

Art. 22 II reddito ipotetico non viene computato se il genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato è in prima formazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Reg. Laps) del 17 dicembre 2002.

II. Diritto ad indennità sostitutive di reddito

Art. 23 II reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado di disoccupazione o d'incapacità lavorativa per il quale vi è un diritto ad indennità giornaliere in virtù di una delle leggi seguenti:

a) legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) del 25 giugno 1982;

b) legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981;

c) legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994;

d) legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) del 19 giugno 1959;

e) legge federale sull'assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992;

f) legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.

Ill. Incapacità lavorativa senza diritto ad indennità sostitutive di reddito

Art. 24

1ll reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado d'incapacità lavorativa, se a cagione di un infortunio o di una malattia il genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato non può esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno per almeno trenta giorni consecutivi.

2Per ottenere la riduzione del reddito ipotetico, l'incapacità lavorativa deve essere attestata in modo circostanziato dal medico che cura il danno alla salute fisica, mentale o psichica. Nei casi dubbi, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può commissionare l'esecuzione di una valutazione medica specialistica.

3In caso d'incapacità lavorativa di lunga durata superiore a tre mesi consecutivi o permanente, il reddito ipotetico è computato senza riduzione se:

a) per la persona interessata non viene altresì attestata, secondo quanto disposto al capoverso 2, un'incapacità ad occuparsi personalmente dei membri minorenni; e

b) l'altro genitore o membro dell'unità di riferimento non presenta incapacità lavorativa.”

"Vi è prima formazione ai sensi del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:

a)primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;

b)secondario 2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo dello stesso livello o di livello superiore;

c)terziario di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un titolo di livello terziario;

d)perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.”

In una sentenza 42.2015.4 del 5 novembre 2015, pubblicata in RtiD II 2016 n° 4 pag. 23 seg., il TCA ha stabilito che l’unità di riferimento di una richiedente prestazioni assistenziali ordinarie dall’ottobre 2014, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, è composta anche del figlio, in quanto quest’ultimo deve essere considerato economicamente non indipendente.

In effetti il figlio maggiorenne di meno di 30 anni, non sposato, né legalmente divorziato, separato o vedovo, non vincolato da un’unione registrata e senza figli era ancora in prima formazione.

La prima formazione non è stata interrotta per più di 24 mesi, siccome tra l’agosto 2011, quando, conseguendo l’attestato federale di capacità quale impiegato di commercio profilo esteso E, ha concluso una formazione di livello secondario 2 corrispondente a prima formazione ex art. 2 cpv. 2 lett. b Reg. Laps, e il settembre 2013, allorché ha iniziato il corso di maturità professionale commerciale, poi ottenuta a fine giugno 2014, anch’essa facente parte della formazione secondaria 2, ha svolto due corsi linguistici all’estero della durata di 12 o più settimane di 25, rispettivamente 30 ore alla settimana che costituiscono un perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello 2 previsto dall’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps quale prima formazione.

Inoltre anche dopo l’ottenimento nel giugno 2014 della maturità professionale il figlio, frequentando un ulteriore corso linguistico intensivo all’estero della durata di circa 8 mesi con 25 lezioni alla settimana, ha effettuato un perfezionamento linguistico ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps.

Gli atti sono stati, pertanto, rinviati all’USSI per determinare il diritto della ricorrente alle prestazioni assistenziali richieste nell’ottobre 2014 tenendo conto nell’unità di riferimento anche del figlio.

2.4.  La modifica dell’art. 52 Laf (cfr. consid. 2.1.) è una delle misure contenute nel Messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo

2016. L’esecutivo ha così illustrato le ragioni della riforma:

"9. API: correttivo quando entrambi i genitori non lavorano

La misura propone di restringere le condizioni del diritto all'API quando entrambi i genitori non esercitano attività lucrativa: diversamente da quanto previsto dall’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, di principio non riconoscere alcun motivo giustificativo per non computare il reddito ipotetico e, quindi, applicare in ogni caso il reddito ipotetico di cui all’art. 52 cpv. 3 Laf. Qualora la prestazione non fosse sufficiente, l’UR potrebbe ricorrere alla prestazione assistenziale.

La misura interesserà i nuovi casi e i casi di rinnovo del diritto.

In virtù dell’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, in caso di famiglia bi-parentale e per il solo API, se l’UR è costituita oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una soltanto a tempo parziale, nel calcolo di fabbisogno della prestazione API è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno a lui esigibile, a meno che egli possa dimostrare i motivi giustificativi elencati dal Reg. Laf (RL 6.4.1.1.1.); il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps (art. 52 cpv. 3 Laf): ai valori 2015, questo importo corrisponde a CHF 34'882.- annui.

Quali motivi giustificativi, gli attuali artt. 22, 23 e 24 Reg. Laf contemplano l’inabilità lavorativa a seguito di malattia o infortunio, la cessazione del diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi della LADI (unitamente alla comprova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione) e il fallimento rispettivamente la cessazione dell’attività lucrativa indipendente per motivi equiparabili ad un fallimento.

De facto, l’insieme di questi motivi giustificativi esclude (per la quasi totalità dei casi) un qualsiasi computo di reddito ipotetico rispettivamente permette, per anni (pensiamo anche alla nascita di un secondo e terzo figlio), il consolidamento di una situazione di inattività lavorativa grazie al beneficio di prestazioni sociali di complemento.

Si ritiene che in siffatte costellazioni non debba di principio più essere riconosciuto alcun motivo giustificativo per non computare il citato reddito ipotetico. Non è, infatti, ammissibile che con l’erogazione dell’API ci si sostituisca ad altri dispositivi che possono prendere a carico le situazioni sopra descritte. Si sottolinea che la misura non

interessa le famiglie monoparentali.

Restano riservati, e regolati tramite Regolamento, esclusivamente i casi dove appare comprovata un’inabilità lavorativa dovuta a infortunio o malattia, come quelli dove la persona interessata beneficia di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione o più in generale di indennità per perdita di guadagno (malattia, incidente o invalidità). Indennità quest’ultime già computate quale reddito.

La misura descritta interessa i nuovi casi (cioè le nuove domande di API) e i casi di revisione periodica della prestazione o di revisione straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la prestazione così calcolata non dovesse essere sufficiente a coprire il fabbisogno esistenziale della famiglia bi-parentale, sarà possibile

richiedere la prestazione assistenziale, che potrà attivare misure di inserimento professionale in collaborazione con gli Uffici regionali di collocamento secondo una prassi già in vigore dal 2012, rispettivamente attivare misure di inserimento sociale tramite attività di utilità pubblica.

Si propone quindi di adeguare l’art. 52 cpv. 2 Laf nei termini descritti.

Attualmente vi sono 108 UR (famiglie bi-parentali) beneficiarie di API nelle quali entrambi i coniugi o partner conviventi non hanno reddito da lavoro. La misura comporta un risparmio valutato a 2.6 milioni di franchi (voce di costo 36370006 “Contributi cant. per assegno familiare di prima infanzia”). Il trasferimento sull'assistenza sociale è

valutato a 1.6 milioni. L’impatto netto della misura può essere stimato in 1.0 milioni di franchi.

La valutazione dell’impatto finanziario considera l’interazione delle tre misure, ritenuto che quella prioritaria è la misura relativa al periodo di residenza.” (pag. 27-28)

Nel corso della Seduta del 16 dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal Parlamento anche la revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati Giorgio Fonio e Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto un emendamento relativo all’art. 52 cpv. 2 del seguente tenore:

"2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questiesercitasvolgeun’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale,senza giustificativi motivi, a questicomputatocomputabileun reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.” (cfr. Verbali del Gran Consiglio Anno 2015/2016 pag. 3418 seg. (3459)).

"() Quanto agli altri correttivi proposti riguardanti gli indipendenti e i genitori che non lavorano vanno fatte alcune precisazioni.

Le misure non riguardano le famiglie monoparentali. Le misure AFI e API sono state concepite quale aiuto alla contabilità familiare per permettere di accudire il proprio figlio in mancanza delle risorse necessarie e anche per consentire ai redditi medio bassi di scegliere liberamente tra il lavoro e l’accudimento, analogamente ai redditi più alti. Non sono tuttavia state pensate per famiglie in cui nessuno dei due genitori lavora. Invece questi casi sono numerosi: grazie agli aiuti AFI e API in molte famiglie nessuno dei due genitori lavora. Sono tuttavia situazioni pericolose in quanto una volta cresciuti i figli queste famiglie sono destinate a rientrare verosimilmente nell’assistenza pubblica per un periodo che potrebbe anche protrarsi per lungo tempo. ()” (Verbale citato pag. 3460-3461)

Questo emendamento è stato respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni.

Il complesso del disegno di legge sugli assegni di famiglia annesso al Rapporto della maggioranza commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37 voti favorevoli, 30 contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461).

Il 22 febbraio 2016 è stata inoltrata una petizione, sottoscritta da 301 cittadini (“mamme e papà in piazza perché i conti non tornano”) per una correzione della modifica della Legge sugli assegni di famiglia approvata dal Gran Consiglio nell’ambito del Messaggio Nr. 7121 “Preventivo 2016”.

Nel suo Rapporto di maggioranza del 5 settembre 2016, la Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha ritenuto di non dover entrare nel merito di un cambiamento di legge ed ha in particolare rilevato:

"()

5.Sul computo del reddito ipotetico nel calcolo dell’API in caso di famiglia biparentale

Le motivazioni e le condizioni quadro che hanno portato il Parlamento a prevedere tale computo laddove nessuno dei due genitori lavora o lavora solo a tempo parziale (quindi, non raggiungendo un tempo pieno per un solo genitore o per entrambi), appaiono molto chiare e giustificate.

Lo scopo è quello di correggere le distorsioni del sistema enon quello di consentire allo Stato di risparmiare.Il risparmio, peraltro esiguo, è solo una conseguenza e non l'obiettivo. Solo il 5% della totalità dei beneficiari di AFI e API sono stati toccati da questa misura: quindi una minima parte.

L'obiettivo, considerata la crescente spesa nella socialità, intende essere conservativo e preservare queste prestazioni, così da consentirne la loro erogazione anche in futuro.

Gli importi che il Cantone versa a titolo di AFI e API (ritenuto che, se una famiglia ha diritto all'API ha prioritariamente sempre diritto all'AFI) sono esenti da imposta e nel calcolo di fabbisogno sono già considerate (e, quindi, prese a carico) la spesa per l'alloggio (perlomeno, fino al massimale che la legge consente di riconoscere) e quella per la cassa malati. Al riguardo, non si manca di far notare come vi sono padri di famiglia che, pur lavorando a tempo pieno (e dovendo pagare l'affitto e la cassa malati di tasca propria, e

poi ancora le imposte sul reddito), non riescono ad arrivare a uno stipendio corrispondente agli importi riconosciuti dallo Stato con AFI e API. È, quindi, intollerabile che si continui a consentire ai due genitori di non lavorare o lavorare solo a tempo parziale quando invece

potrebbero farlo, potendo così restare a casa grazie al sostegno finanziario fornito dallo Stato: occorre, infatti, dire che con il sistema precedente (grazie all'elenco di motivi giustificativi che consentivano di non computare il reddito ipotetico), in pratica, nella quasi totalità dei casi, tale reddito ipotetico non poteva essere computato: era infatti sufficiente che il genitore si iscrivesse all'URC – senza poi fare grandi sforzi per trovare un posto di lavoro oppure, addirittura, trovare ogni argomento per rifiutarsi di assumere il posto offerto dall'URC – per non vedersi computato il reddito ipotetico. Questo sistema, distorto, minava la coesione sociale e non deve essere preservato.

Va peraltro ancora detto che con il regolamento di applicazione modificato a seguito dell'adeguamento della Laf, si sono considerate adeguatamente le situazioni particolari: ad esempio, il reddito ipotetico non è computato quando il genitore è in prima formazione e

l'altro genitore deve occuparsi dei figli (art. 22 Reg. Laf) ed è questo proprio il caso di uno dei petenti, secondo le informazioni assunte dal sottoscritto relatore. E ancora, il reddito ipotetico non viene computato o viene computato solo in misura ridotta, nelle situazioni

descritte all'art. 24 Reg. Laf (se la persona è incapace al lavoro in misura parziale, il reddito ipotetico minimo non corrisponde al 100%, ma alla percentuale di capacità lavorativa e, ancora, se l'incapacità lavorativa è di lunga durata e il danno alla salute pregiudica la possibilità di occuparsi dei membri minorenni, non viene computato alcun reddito ipotetico).

L'amministrazione, interpellata al proposito, ha fornito un esempio di quanto disposto dal Reg. Laf, che si riporta di seguito. Si rammenta che si è in presenza di famiglia biparentale.

Se la persona è incapace al lavoro in misura parziale (60%), il reddito ipotetico minimo corrisponde a fr. 13'953.-, ovvero il 40% di 34'882.-.

È infine ancora una volta importante rammentare i già citati programmi di inserimento professionale e sociale che il Cantone ha messo in atto proprio per questi beneficiari (e dei quali potranno approfittare anche i petenti), in collaborazione con la Sezione del lavoro e con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e sul modello che quest'ultimo utilizza dal 2012, che ha dato eccellenti risultati in termini di inserimento. ()” (pag. 3-4)

Nel Rapporto di minoranza del 5 settembre 2016 è invece stato chiesto tra l’altro che:

"()

●    la misura del reddito ipotetico deve essere rivalutata alla luce delle gravi conseguenze che comporta per numerose famiglie ri-considerando quindi l'emendamento all'art. 52 cpv. 2 Laf proposto nell'ambito del Preventivo 2016, bocciato dalla maggioranza del Parlamento:«se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale,senza giustificati motivi, a questi ècomputatocomputabileun reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile»; ()” (pag. 9)

La minoranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha formulato al riguardo le seguenti considerazioni:

"()

4.1 Il reddito ipotetico: una misura discriminante e penalizzante

La minoranza commissionale concentra la sua analisi alla questione del reddito ipotetico, tralasciando quindi la misura nei confronti dei lavoratori indipendenti, perché è questo l'elemento principale che viene criticato nella petizione; la problematica del periodo di residenza (carenza), per contro, come già specificato, ha trovato una soluzione a livello di regolamento nel marzo 2016, quando il Governo ha deciso di parificare i permessi B (dimora) e i permessi C (domicilio).

Il reddito ipotetico computato alle famiglie in cui entrambi i genitori sono senza lavoro costituisce una misura penalizzante e discriminante, poiché fa sì che una persona, indipendentemente dal suo grado di occupazione, si veda computato un salario al 100%.

Si tratta di un meccanismo controproducente, nel senso che chi lavora a tempo parziale potrebbe anche decidere di non farlo più per evitare di vedersi computare nel calcolo il salario come se avesse un impiego a tempo pieno. A titolo di chiarezza, ecco un esempio pratico, ritenuto che il reddito ipotetico minimo è pari a fr. 34'882.- secondo i criteri della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): se un impiegato di commercio guadagna fr. 30'000.- lavorando a metà tempo, per determinare il

suo diritto agli AFI e agli API verrebbe preso quale riferimento uno stipendio ipotetico a tempo pieno, cioè pari a fr. 60'000.-, in tal modo non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.

Insomma, il reddito ipotetico è un disincentivo alla ricerca di occupazioni anche parziali.

È questa l'indicazione che si vuole dare al cittadino: meglio rimanere a casa così lo Stato mi dà i soldi?

È una questione di equità, non solo dal profilo sociale, nei confronti delle famiglie che chiedono un aiuto. Comprensibile ritenere che fr. 5'000.- mensili per una famiglia beneficiaria di assegni familiari di complemento in cui entrambi i genitori sono senza occupazione sia eccessivo. Vi sono infatti famiglie in cui uno dei due coniugi lavora ma

che hanno entrate inferiori. Si tratta però di premiare chi si impegna, e questo riconoscendogli che è il salario reale che guadagna quello che viene computato per il diritto a questi assegni.

Inoltre la misura del reddito ipotetico, sembra essere un trasferimento – mascherato da propositi di correttivi legislativi – di oneri dal Cantone ai Comuni, visto che l'assistenza è finanziata anche da questi ultimi nella misura del 25%. È forse corretto un simile passo

nel momento attuale, cioè quando è in atto una riforma dei flussi tra Cantone e Comuni con il progetto denominato "Ticino 2020, per un Cantone al passo con i tempi"? ()” (pag. 4)

Nella sua seduta del 20 settembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto con 39 SI, 35 NO e 2 astensioni, le conclusioni del Rapporto di maggioranza.

2.5.  A proposito delle disposizioni della Laf relative al reddito ipotetico, in una sentenza 39.2016.9 dell’11 ottobre 2016 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"() Nella presente fattispecie è incontestato che né il ricorrente né sua moglie, che fa parte della sua unità di riferimento in virtù dell’art. 4 Laps (cfr. lett. a: “dal titolare del diritto” – e lett. b “dal coniuge o dal partner registrato” –), esercitano un’attività lucrativa.

In simili condizioni se, sulla base delle precedenti norme della legge e del regolamento (cfr. consid. 2.1) il reddito ipotetico non veniva computato, ad esempio, se ci si iscriveva per il collocamento (cfr. art. 52 cpv. 2 Laf e art. 23 Reg. Laf. e consid. 1.5), con le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2016 il reddito ipotetico deve invece essere computato. Il legislatore ha infatti soppresso i termini “senza giustificati motivi” (cfr. consid. 2.2).

L’importo come tale del reddito ipotetico secondo l’art. 52 cpv. 3 Laf di fr. 34'882.-- (il doppio di fr. 17'441.--) non è contestato e quindi il calcolo effettuato dall’amministrazione che è chiamata a rispettare il principio della legalità (cfr. STF 9C_840/2015 del 28 giugno 2016), risulta corretto.

In questo contesto il TCA ricorda peraltro che secondo la giurisprudenza federale, trattandosi di prestazioni di carattere sociale introdotte a livello cantonale (diritto cantonale autonomo), i Cantoni sono liberi di adottare le normative che ritengono più opportune, a condizione di rispettare i diritti fondamentali (ad esempio quelli derivanti dagli art. 8 e 9 della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1 consid. 5.2 pag. 5-7; vedi pure, in un altro contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53 seg., consid. 5.2 pag. 55 e 8.2 pag. 57).

Infine, nel caso concreto, se è vero che la legge è stata adottata nel dicembre 2015 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 è altrettanto vero che il Messaggio governativo risale al mese di settembre 2015, che la legge non ha nessun effetto retroattivo e che le nuove norme vengono applicate soltanto “ai nuovi casi o ai casi di revisione periodica o di revisione straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps)” (cfr. consid. 2.2).

Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su reclamo del 23 gennaio 2017 deve essere confermata. ()”

2.6.  Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente, è madre di __________, __________ e __________, nati il __________ 2015, il __________ 2017 e il __________ 2022.

A titolo di paragone è utile rilevare che l’art. 49bis cpv. 1 OAVS, che regolamenta il diritto alla rendita per orfano (art. 25 LAVS) o alla rendita completiva per figlio (art. 35 LAI) per i figli che intraprendono una formazione, disciplina cheun figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni.

In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA,che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo,la nostra Alta Corte ha del resto sviluppato le seguenti considerazioni:

"() Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188consid.1b p. 191).()” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pureSTFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato:

"()

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr.DTF 132 V 368consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa perché proceda come indicato ai consid. 2.9. e 2.10.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti