Erwägungen (2 Absätze)
E. 15 novembre 2023 contestata dall’assicurata, prevede la corresponsione degli assegni non al __________, bensì sul conto della figlia della ricorrente, avente diritto agli stessi, gestito dalla sua tutrice, come richiesto da quest’ultima (cfr. doc. 4 1/3; 3 1/11). Tale questione non merita in ogni caso di particolari approfondimenti. In effetti il ritiro di un ricorso necessita di una dichiarazione chiara, esplicita e incondizionata, non potendo ad esempio avvenire in modo tacito (cfr. STF 9C_864/2007 del 30 aprile 2008 consid. 4; STFA H 252/00 del 14 febbraio 2001 consid. 1.b; DTF 119 V 36 consid, 1.b). In concreto, tutto ben ponderato, quanto affermato dall’insorgente il 7 febbraio 2024 non può essere considerato quale ritiro del ricorso del 14 dicembre 2023. Lo scritto della stessa corrisponde piuttosto a una proposta formulata all’attenzione del giudice (cfr. DTF 111 V 58 consid. 1). Il TCA entrerà, di conseguenza, nel merito della causa. nel merito 2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa, con effetto dal 1° agosto 2023, abbia ordinato il versamento degli assegni di formazione, di cui è titolare la ricorrente a favore della figlia __________, direttamente sul conto bancario di quest’ultima, al beneficio di una tutela ex art. 327a segg. CC. 2.3. L'art. 2 della legge federale sugli assegni familiari, (LAFam) del 24 marzo 2006 (stato al 1° gennaio 2021), riguardante la definizione e gli scopi degli assegni familiari, prevede che “gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli” . L'art. 7 LAFam, relativo al concorso di diritti, stabilisce che: " 1 Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:
a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. 2 Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone ." Per quanto attiene al "versamento a terzi", l'art. 9 LAFam, precisa che: " 1 Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata. 2 Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA." La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel suo Rapporto complementare dell'8 settembre 2004 sull' "Iniziativa parlamentare / Prestazioni familiari" (cfr. FF 2004 pag. 6101) ha così commentato l’art. 9 LAFam: " Questa disposizione si prefigge di garantire che gli assegni familiari siano effettivamente destinati al mantenimento del figlio. A tal fine, è reso possibile il versamento a un terzo (la persona o l'autorità che provvede al figlio oppure al figlio maggiorenne medesimo). A questo riguardo si stabilisce una deroga alla LPGA: l'articolo
E. 20 cpv. 1 lett. b), il contributo globale sarà accordato parzialmente. 6 La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di competenza del Consiglio di Stato. 7 Le ulteriori modalità di pagamento, incluse quelle relative al versamento di acconti, sono stabilite dal regolamento.” Secondo l’art. 60 Reg.Legge per le famiglie: " 1 Un collocamento di minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale del minorenne oppure dall’autorità di protezione o giudiziaria, previa valutazione del relativo bisogno, nell’interesse superiore del minorenne. 2 I minorenni possono essere affidati solo a terzi autorizzati ai sensi della legislazione federale, della legge e del presente regolamento. 3 Su richiesta dell’autorità di protezione o giudiziaria, o del rappresentante legale l’UAP (n.d.r. Ufficio dell’aiuto e della protezione) valuta il bisogno di affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica l’affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto dei principi di cui all’art. 21 e 23 della legge.” Ex art. 62 Reg.Legge per le famiglie: " 1 L’affidamento di minorenni a terzi è oggetto di una convenzione scritta stipulata preventivamente tra il rappresentante legale del minorenne, l’autorità di protezione o giudiziaria da una parte e la famiglia affidataria o il Centro educativo dall’altra; nel caso in cui l’affidamento prosegua fino ai 20 anni compiuti ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 della legge la convenzione è stipulata dall’interessato stesso. 2 Tale convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e comprende in particolare:
a) il progetto educativo di affidamento;
b) l’ammontare del compenso dovuto alla famiglia affidataria o della retta dovuta al Centro educativo, riservata la parte assunta dallo Stato poiché eccedente le capacità finanziarie dei genitori;
c) chi si assume gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti ecc.), i premi assicurativi, gli importi necessari per le vacanze ecc.;
d) chi prende le decisioni relative alla vita scolastica, alle prestazioni sanitarie, all’educazione religiosa, alla frequentazione di attività extra-scolastiche e alle vacanze del minorenne;
e) il disciplinamento delle relazioni personali;
f) durata e possibilità di disdetta della convenzione stessa. 3 Quando l’esecuzione dell’affidamento è urgente la stipulazione della convenzione deve avvenire di regola entro un mese dall’affidamento. 4 L’UAP elabora una convenzione modello che viene messa a disposizione delle parti interessate e su richiesta collabora nella stipulazione della convenzione.” Per quanto attiene alle spese per il mantenimento del minorenne affidato e in particolare al regresso, l’art. 68 Reg.Legge per le famiglie sancisce: " 1 L’URAI (n.d.r. Ufficio rette, anticipi e incassi) fa valere le pretese derivanti dall’obbligo di mantenimento previste dal diritto di famiglia e trasmesse all’ente pubblico, fatta eccezione per la parte che eccede le capacità finanziarie dei genitori. 2 L’URAI può rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo giustificano. 3 Restano riservate le convenzioni internazionali e la legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.” Giusta l’art. 70 Reg.Legge per le famiglie relativo alla determinazione del contributo dei genitori: " 1 L’ammontare del contributo proposto ai genitori è calcolato facendo riferimento ai parametri utilizzati nell’ambito della Legge sull’assistenza sociale. 2 Il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’URAI.” Le Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 prevedono: "
1. La retta uniforme mensile per l’affidamento di un minorenne ad un centro educativo riconosciuto ai fini del sussidiamento, è stabilita in fr. 480.– per l’internato e fr. 300.– per l’esternato.
2. L’ammontare del contributo alla retta corrisposto dai genitori del minorenne è stabilito in: Condizioni di reddito familiare Ammontare del contributo mensile Internato Esternato Famiglia senza prestazioni LAPS da CHF. 220 da CHF 110 a CHF 480.- a CHF 300 Famiglia con prestazioni LAPS, senza prestazioni di assistenza CHF. 400 da CHF 300 Famiglia con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza CHF. 220 CHF 110
3. A partire dal 15° giorno consecutivo di rientro presso la propria famiglia, tutti gli importi mensili indicati vengono ridotti del 50%.
4. Per affidamenti multipli nei centri educativi e/o in famiglia affidataria, gli importi mensili indicati al punto 2 sono ridotti del: - 30% a partire dal 3° figlio, per il 3° figlio e i successivi, per le famiglie senza prestazioni LAPS e per le famiglie con prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza; - 30% a partire dal 2° figlio, per il 2° figlio e i successivi, per le famiglie con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza.
5. Nel contributo mensile a carico dei genitori del minorenne (di cui al punto 2), non sono incluse le seguenti spese: spese inerenti alla salute e all’igiene, vestiario, trasporti regolari, spese scolastiche, assicurazioni ed altre spese ordinarie e straordinarie non indispensabili.” 2.8. Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che nell’ottobre 2022 a RI 1, madre di sette figli, ossia __________ (__________ 2006), __________ (__________ 2008), avuti precedentemente all’attuale matrimonio, nonché __________ (__________ 2012), __________ (__________ 2014), __________ (__________ 2016), __________ (__________ 2017) e __________ (__________ 2021), figli del coniuge, __________, sposato il 12 dicembre 2012 (cfr. doc. 7 4/15; 1 1/21), è stata revocata l’autorità parentale nei confronti della figlia maggiore, __________, da parte dell’Autorità Regionale di Protezione __________. Tale misura è stata ratificata dall’ARP __________ stessa, con decisione del 19 dicembre 2022, la quale ha pure convalidato l’istituzione, sempre nell’ottobre 2022, di una tutela a favore della minore. Quale tutrice è stata confermata __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore curatele e tutele, __________, con il compito di assicurare tutto quanto concerne la cura della persona e dei suoi interessi patrimoniali (cfr. doc. 3 5/11). __________ è stata collocata presso il __________ della __________. Il contributo alla retta destinata al centro educativo a carico della madre ammonta a fr. 480.-- mensili (cfr. doc. 7 4/15). Da uno scritto dell’11 luglio 2023 dell’Ufficio rette, anticipi e incassi emerge, però, che l’assicurata non ha mai provveduto a versare quanto dovuto e che al 30 giugno 2023 l’importo scoperto corrispondeva a fr. 4'800.-- (cfr. doc. 7 6/15), ovvero a dieci mesi di compenso per il collocamento di __________ non pagato. L’11 settembre 2023 la ricorrente ha postulato il riconoscimento di assegni familiari per persone salariate per il periodo 1° dicembre 2022-30 aprile 2023 (cfr. doc. 1). In effetti il 1° dicembre 2022 l’insorgente ha iniziato a lavorare quale ausiliaria di servizio a ore presso l’__________ a __________, di cui il marito è il gerente perlomeno dal 1° agosto 2021 (cfr. doc. 1 16/21; 1 7/21; 1 18/21). __________, nell’anno scolastico 2023-2024, frequenta la classe prima del Centro __________, indirizzo __________ (cfr. doc. 4 2/3). Il 13 settembre 2023 la sua tutrice ha chiesto, in riferimento alla domanda di assegni familiari, il versamento dell’assegno di formazione su un conto intestato alla minore (cfr. doc. 3 1/11). __________, il 2 ottobre 2023, ha ribadito l’importanza della corresponsione degli assegni retroattivi e correnti sul conto di __________ gestito da lei in quanto tutrice (cfr. doc. 4 1/3). Con decisione del 12 ottobre 2023 la Cassa, per il periodo dal 1° agosto 2023 al 30 giugno 2024, ha riconosciuto la ricorrente quale titolare del diritto agli assegni di formazione di fr. 250.-- mensili a favore di __________, ma ha stabilito che il relativo versamento debba avvenire direttamente sul conto corrente bancario della minore (cfr. doc. A2; consid. 1.1.). Il provvedimento emesso il 12 ottobre 2023 nei confronti dell’insorgente è stato confermato con decisione su opposizione del 15 novembre 2023. La Cassa ha rilevato che il contributo alla retta per il __________ non viene pagato integralmente e regolarmente e, perciò, vi è il rischio che l’assicurata non utilizzi gli assegni familiari non ancora versati per il mantenimento della figlia (cfr. doc. 10 3/4=B; consid. 1.3.). 2.9. In concreto è incontestato che la ricorrente è la titolare del diritto agli assegni familiari a favore della figlia __________ in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam (cfr. doc. 6 1/2). Per quanto attiene al versamento degli assegni familiari direttamente sul conto della figlia a far tempo dal 1° agosto 2023 deciso dalla parte resistente, va ricordato che l'art. 9 cpv. 1 LAFam, che regola il versamento a terzi degli assegni familiari, si applica qualora questi ultimi non siano impiegati per provvedere alle necessità del figlio ai sensi dell'art. 2 LAFam cfr. consid. 2.3.; 2.4. Nel caso di specie, come visto, l’insorgente, nel luglio 2023, aveva accumulato un debito di fr. 4'800.-- nei confronti dell’Ufficio rette, anticipi e incassi per non avere pagato dall’inizio del collocamento della figlia nel centro educativo il contributo mensile di fr. 480.-- alla relativa retta. L’obbligo di mantenimento nella misura delle proprie forze ex art. 276 CC è, del resto, indipendente dalla privazione dell’autorità parentale o della custodia (cfr. consid. 2.7.). Inoltre la Legge per le famiglie per il finanziamento dell’affidamento dei minorenni presso centri educativi contempla, tra l’altro, il versamento di contributi da parte delle famiglie (cfr. art. 29 cpv. 1; 20 cpv. 1 lett. b Legge per le famiglie; consid. 2.7.). Non va poi dimenticato che l’art. 70 cpv. 2 Reg.Legge per le famiglie enuncia che il contributo da parte dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne, come specificatamente gli assegni familiari (cfr. consid. 2.7.). In simili condizioni, ritenuto il debito di fr. 4'800.-- relativo alla mancata partecipazione alle spese del collocamento di __________ presso il __________, occorre concludere che l’assicurata non ha utilizzato gli assegni di formazione per far fronte perlomeno alla parziale copertura dei costi per il sostentamento della figlia nel centro educativo. A ragione, pertanto, la Cassa, in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LAFam, ha autorizzato il versamento degli assegni familiari direttamente sul conto della figlia maggiore della ricorrente, gestito dalla sua tutrice. Questo Tribunale ha preso atto di quanto affermato dall’insorgente, ovvero che provvede da sola ai costi riguardanti __________, come ad esempio al pagamento dei premi dell’assicurazione malattia (cfr. doc. I; A3; consid. 1.4.). In proposito va, tuttavia, sottolineato che lo scopo dell’art. 9 LAFam è unicamente quello di garantire che gli assegni familiari siano corrisposti al figlio (o al genitore affidatario) e non quello di verificare se il denaro è utilizzato per i bisogni del figlio (cfr. consid. 2.4.). Cfr. STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021 consid. 2.7.; 39.2011.5 del 12 dicembre 2011 consid. 2.3. La decisione su opposizione del 15 novembre 2023 deve, conseguentemente, essere confermata. 2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2023.9 del 27 novembre 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2023.2 del 10 maggio 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.39.2023.17
rs
Lugano
11 marzo 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 novembre 2023 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenutoin fatto
1.5. Nella sua risposta del 15 gennaio 2024 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, ritenendo che non siano emersi nuovi elementi che giustifichino unaltra presa di posizione rispetto alla decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. V).
consideratoin diritto
2.1. Il TCA rileva innanzitutto che la ricorrente, il 7 febbraio 2024, ha dichiarato di essere daccordo con il versamento diretto dellassegno di formazione mensile al __________ dove è collocata la figlia, in modo tale che non vi sia il rischio che gli assegni familiari non vengano utilizzati per il sostentamento di __________ (cfr. doc. IX; consid. 1.6.).
Vi è, pertanto, da chiedersi se limpugnativa, a seguito della presa di posizionependente causadellinsorgente, non sia divenuta priva di oggetto per desistenza della medesima.
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa, con effetto dal 1° agosto 2023, abbia ordinato il versamento degli assegni di formazione, di cui è titolare la ricorrente a favore della figlia __________, direttamente sul conto bancario di questultima, al beneficio di una tutela ex art. 327a segg. CC.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr.STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.;STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
Lobbligo di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.
La privazione dellautorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine allobbligo di mantenimento (cfr. DTF 120 II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid, ad Art. 311 N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311 N. 2; P. Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag. 541; C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).
Lart. 293 CC prevede che:
"Il diritto pubblico stabilisce chi debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e dei figli, riservato lobbligo di assistenza tra i parenti. (cpv. 1)
Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio. (cpv. 2)
Condizioni di reddito familiare
Ammontare del contributo mensile
InternatoEsternato
Famiglia senza prestazioni LAPS
da CHF. 220 da CHF 110
a CHF 480.- a CHF 300
Famiglia con prestazioni LAPS,
senza prestazioni di assistenza
CHF. 400 da CHF 300
Famiglia con prestazioni LAPS
di cui prestazioni di assistenza
CHF. 220 CHF 110
2.10. Lart. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti