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39.2022.7

Ricorso parz. accolto: condono negato nel principio per mancata comunicazione a Cassa della modifica del tasso di interesse ipotecario. No buona fede. Tuttavia, rinvio poiché Cassa non si è pronunciata su salario effettivo percepito da ric., pure oggetto dell'ordine di restituzione

Ticino · 2022-11-14 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

E. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

E. 2.10 Alla luce

di quanto sopra esposto, questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede dei

ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve

confermare la decisione su opposizione della Cassa del 13 giugno 2022 per quanto

concerne al principio della negazione del condono della restituzione di quanto

effettivamente dovuto alla diminuzione del tasso di interesse ipotecario.

Su

questo punto, infatti, mancando la prima condizione cumulativa per ottenere

il condono, non è quindi necessario esaminare il presupposto dell'onere gravoso

di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA (cfr. supra consid. 2.5.).

La

decisione di data 17 febbraio 2022, tuttavia, fonda l’ordine di restituzione su

due motivi: d’un lato, la diminuzione del tasso di interesse ipotecario a

decorrere dal 31 maggio 2021, d’altro lato sull’“

effettivo salario percepito

per il periodo oggetto del ricalcolo”

da RI 2 (cfr. supra consid. 1.1. e

doc. 8a, plico 2).

Sulla

questione del ricalcolo e della conseguente restituzione per quanto attiene ai

salari effettivamente percepiti dal ricorrente, però – malgrado la domanda di

condono concernesse l’intero importo chiesto in restituzione di fr. 4'152.- (cfr.

supra consid. 1.1. ed all. B3 a doc. VII) -, la resistente non si è pronunciata

né nella decisione del 28 aprile 2022 (cfr. supra consid. 2.2. ed all. B2 a

doc. VII), né nella decisione su reclamo qui impugnata (cfr. supra consid. 1.3.

ed all. A a doc. I).

Nella

misura in cui il diniego del condono trova, come visto, conferma nel principio

per quanto attiene all’importo che dei fr. 4'152.- chiesti in restituzione

concerne effettivamente la diminuzione del tasso di interesse – e che la Cassa

è chiamata a quantificare -, la restituente dovrà, invece, esprimersi, in

ossequio al diritto di essere sentiti dei ricorrenti (art.

29 cpv. 2 Cost.),

sulla richiesta di condono

concernente l’altra parte della somma chiesta in restituzione, e meglio quella

che concerne, invece, i salari percepiti dal ricorrente tra giugno e dicembre

2021.

Gli atti sono,

pertanto, rinviati alla Cassa affinché si pronunci sulla richiesta di condono

formulata dai ricorrenti per quanto attiene alla parte della somma chiesta in restituzione

relativamente ai salari effettivamente percepiti da RI 2 nel periodo di

ricalcolo.

2.11.  La parte ricorrente ha chiesto di “

essere

chiamata in ufficio da voi per chiudere

questa

situazione”

(cfr. supra consid. 1.8. e

doc. XI).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid.

3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20

settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.

2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di

vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag.

14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22

pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2021.5. del 7 marzo 2022; STCA 38.2020.10 del 6

luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.;

STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, i ricorrenti non hanno formulato un'esplicita richiesta di indire un

pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il

proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma dopo aver indicato di

essere asseritamente telefonicamente stata informata dalla Cassa di dovere

produrre unicamente “

ogni 3 mesi le buste paga di RI 2 e alla fine di ogni

anno tutto e di più inerente la nostra vita

”, RI 1 ha chiesto il proprio

interrogatorio, a valere, quindi, quale ulteriore mezzo di prova (cfr. supra

consid. 1.8. e doc. XI).

Conformemente,

poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_199/2021 del 14

dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF

8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno

2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

simili condizioni, considerato che i documenti già presenti all’incarto, come

pure i principi vigenti per quanto concerne il condono della restituzione di

prestazioni percepite indebitamente (cfr. supra consid. 2.4. e 2.5.) consentono

al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione

postulata non potrebbe mettere in luce nuovi elementi ai fini del

giudizio.

Di

conseguenza la richiesta degli insorgenti concernente l’audizione di RI 1 deve

essere respinta.

L’insorgente

ha, peraltro, potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in

ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere

sentito (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).

2.12.  In ambito

di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura

dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da

questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art.

33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf

).

L’art.

29 Lptca enuncia:

"

1

La

procedura è gratuita per le parti.

E. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

E. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In casu, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia § La decisione su reclamo impugnataè annullata nella misura in cui ai ricorrenti è stato negato il condono della restituzione degli assegni familiari percepiti da giugno a dicembre 2021 per l’importo che concerne i salari effettivamente percepiti nel periodo oggetto del ricalcolo da RI 2. §§ Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda ai sensi del considerando 2.10. §§§ Per gli altri aspetti la decisione su reclamo è confermata. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.39.2022.7

CL/gm

Lugano

14 novembre 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 luglio 2022 di

1.RI 1

2.RI 2

contro

la decisione su opposizione del 13 giugno 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari,6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

Su questo punto, infatti, mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario esaminare il presupposto dell'onere gravoso di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA (cfr. supra consid. 2.5.).

La decisione di data 17 febbraio 2022, tuttavia, fonda l’ordine di restituzione su due motivi: d’un lato, la diminuzione del tasso di interesse ipotecario a decorrere dal 31 maggio 2021, d’altro lato sull’“effettivo salario percepito per il periodo oggetto del ricalcolo”da RI 2 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 8a, plico 2).

Sulla questione del ricalcolo e della conseguente restituzione per quanto attiene ai salari effettivamente percepiti dal ricorrente, però – malgrado la domanda di condono concernesse l’intero importo chiesto in restituzione di fr. 4'152.- (cfr. supra consid. 1.1. ed all. B3 a doc. VII) -, la resistente non si è pronunciata né nella decisione del 28 aprile 2022 (cfr. supra consid. 2.2. ed all. B2 a doc. VII), né nella decisione su reclamo qui impugnata (cfr. supra consid. 1.3. ed all. A a doc. I).

Nella misura in cui il diniego del condono trova, come visto, conferma nel principio per quanto attiene all’importo che dei fr. 4'152.- chiesti in restituzione concerne effettivamente la diminuzione del tasso di interesse – e che la Cassa è chiamata a quantificare -, la restituente dovrà, invece, esprimersi, in ossequio al diritto di essere sentiti dei ricorrenti (art.29 cpv. 2 Cost.),sulla richiesta di condono concernente l’altra parte della somma chiesta in restituzione, e meglio quella che concerne, invece, i salari percepiti dal ricorrente tra giugno e dicembre 2021.

Gli atti sono, pertanto, rinviati alla Cassa affinché si pronunci sulla richiesta di condono formulata dai ricorrenti per quanto attiene alla parte della somma chiesta in restituzione relativamente ai salari effettivamente percepiti da RI 2 nel periodo di ricalcolo.

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ La decisione su reclamo impugnataè annullata nella misura in cui ai ricorrenti è stato negato il condono della restituzione degli assegni familiari percepiti da giugno a dicembre 2021 per l’importo che concerne i salari effettivamente percepiti nel periodo oggetto del ricalcolo da RI 2.

§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda ai sensi del considerando 2.10.

§§§ Per gli altri aspetti la decisione su reclamo è confermata.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti