Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 CC enuncia che:
La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25)
2.4. Secondo lart. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,
"Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dellorgano amministrativo competente o su domanda dellutente (cpv.1).
Lorgano amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dellart. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
Lutente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o limporto di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nellassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, ladeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato levento allorigine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dellorgano amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dallutente. (cpv. 5)."
2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
"La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui lorgano amministrativo competente ha avuto conoscenza dellindebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dellunità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)."
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene allart. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps:
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti lamministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha unimportanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 pag. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Per quel che concerne limportanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante linsieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 pag. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge ed è necessario ristabilire lordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STF P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Dagli atti emerge che in data 4 dicembre 2019, lamministrazione ha richiesto al Comune di __________ lesperimento di controlli giornalieri e notturni, tramite appostamenti, al fine di stabilire leffettivo domicilio di RI 1 (nata nel 1974), cittadina svizzera a beneficio degli assegni integrativi dal maggio 2016 (cfr. doc. 13).
Il medesimo giorno, la Cassa ha, altresì, richiesto alle __________, la trasmissione di copia dei consumi elettrici dellappartamento in cui risiede la signora RI 1 __________, per il periododa dicembre 2015 a tuttoggi (cfr. doc. 14).
In data 12 dicembre 2019, l__________ ha trasmesso alla Cassa la documentazione richiesta ed osservato quanto segue:
Dalla documentazione contestualmente inviata alla Cassa dall__________ si evincono consumi pari a:
Dal Rapporto di servizio di data 9 gennaio 2020, redatto dalla Polizia __________, emerge quanto segue:
Il 13 gennaio 2020, allo ( )scopo di verificare se la signora RI 1 e la figlia __________ risiedono effettivamente sul territorio ticinese, si è tenuto un incontro presso gli uffici dellIstituto delle assicurazioni sociali (in seguito: IAS) alla presenza, fra gli altri, della ricorrente che, sottoscrivendo il verbale contestualmente redatto, ha comunicato ai propri interlocutori quanto di seguito:
Con la decisione del 6 novembre 2020 la Cassa ha, quindi, chiesto la restituzione di fr. 24'844.- indebitamenti percepiti a titolo di assegni integrativi (cfr. doc. 18, supra consid. 1.2.).
Questo provvedimento è, come visto (cfr. supra consid. 1.4.) stato confermato con la decisione su reclamo di data 2 marzo 2021 (cfr. doc. 21), avverso la quale RI 1, rappresentata dallavv. RA 1, ha interposto ricorso, facendo valere, sostanzialmente, di essere, al pari della figlia, __________, stata residente in Svizzera per tutto il periodo in cui ha percepito gli assegni integrativi e di aver sempre ossequiato, quindi, le condizioni per avere diritto a percepire tali prestazioni sociali (cfr. doc. I).
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rammenta, innanzitutto, che ai sensi dellart. 47 cpv. 1 Laf il genitore ha diritto allassegno integrativo per il figlio, per quanto di interesse ai fini della presente vertenza, se è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta (lett. a), coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio (lett. b) e ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero (lett. c). Domicilio che, ai sensi dellart. 35 cpv. 1 Reg.Fam. è da intendersi quale residenza effettiva con lintenzione di stabilirsi durevolmente (cfr. supra consid. 2.2. ne consid. 2.3. in relazione allart. 23 CC).
Esaminati gli atti, questa Corte ritiene che il modo di procedere dellamministrazione - che chiesto alla ricorrente la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente tra maggio 2016 e dicembre 2019 - debba essere tutelato.
Dagli elementi di fatto relativi al caso di specie emerge, in effetti, che linsorgente, in applicazione dellabituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non aveva il proprio domicilio, ai sensi degli artt. 47 Laf e 35 Reg.Fam., a __________.__________
Al riguardo va evidenziato, in particolare, che dal Rapporto del 9 gennaio 2020 allestito dalla Polizia __________ emerge che in occasione dei diciotto sopralluoghi esperiti in giorni ed orari differenti tra l11 dicembre 2019 ed il 9 gennaio 2020, la ricorrente non si trovava presso la sua abitazione di __________.
Sulla contestazione ricorsuale circa il fatto che nel periodo dall11 al 23 dicembre 2019, la presenza della signora RI 1 e della figlia _________ poteva essere accertata solamente alla sera, perché durante il giorno è evidente che sia difficile trovare qualcuno in casa, come di norma accade in tutte le famiglie che lavorano ed i cui figli vanno a scuola, giova rilevare che dal citato rapporto emerge che dei quattordici sopralluoghi effettuati in quei giorni, sette hanno avuto luogo proprio la sera (tra le 18:00 e le 21:20), quattro la mattina (tra le ore 07:10 e le 07:30) ed uno il sabato 14 dicembre (alle ore 20:40), in momenti, quindi, nei quali, stando alla tesi esposta dallavv. RI 1, la ricorrente e la figlia avrebbero dovuto trovarsi in casa.
Lassenza negli orari in cui sono stati esperiti, in quei giorni, gli altri sopralluoghi non può, contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale, essere giustificata sulla base del fatto che RI 1 era sempre furi per cercare lavoro, svolgere lavori saltuari. Ciò, in primo luogo, poiché agli atti non figurano elementi documentali che depongono in tal senso e, secondariamente, perché la ricorrente, confrontata con le risultanze di quei controlli, non solo non ha preteso di essere stata occupata nella ricerca di impiego, ma ha, anzi, comunicato di essere spesso in Italia e di essere ultimamente( )stata più da sua madre(cfr. doc. 17).
Nemmeno soccorre la ricorrente quanto fatto valere in sede ricorsuale per giustificare lassenza dallabitazione di __________ nel periodo dal 24 dicembre 2019 al 9 gennaio 2020.
In primo luogo si rileva che lavv. RA 1 ha preteso che RI 1 e la figlia avrebbero trascorso le festività natalizie presso la madre (rispettivamente, nonna, in Italia) e dalle sorelle della ric). Né il 7 gennaio alle ore 21:30, né l8 gennaio alle ore 11:40, né il 9 gennaio 2020 alle ore 07:20, però, RI 1 o la di lei figlia si trovavanopresso la loro abitazione.
In occasione dellincontro tenutosi il 13 gennaio 2020 RI 1 ha ammesso che ultimamente passava più tempo presso la madre, in Italia, che nella sua abitazione a __________. Contestualmente, a pretesa giustificazione degli scarsi consumi di energia elettrica sottopostile, ella ha, però, pure affermato di aver comunque dormito, nel corso del periodo in cui sono stati esperiti i controlli, nel Malcantone, precisando che ( )magari alla sera arrivava un po più tardi ed andava a dormire subito (cfr. doc. 17).
Sebbene il solo fatto di trovarsi spesso dalla madre costituisce, comunque, già un fattore che contrasta con il preteso domicilio a __________, visto che la presenza in Italia della ricorrente (rispettivamente, lassenza da __________) sarebbe stata talmente frequente da comportare, in Ticino, consumi di elettricità irrilevanti, giova rilevare che tali consumi erano esigui tanto prima rispetto al peggiorare delle condizioni di salute del padre della ricorrente, quanto successivamente.
Contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale - laddove il legale ha sostenuto che sarebbe stata la malattia del padre ad intensificare la presenza della signora RI 1 in Italia lassidua presenza in Italia di RI 1 non si è, quindi, limitata al periodo di malattia del genitore.
In particolare, dagli atti emerge che i consumi relativi al periodo dall11 novembre 2015 al 15 settembre 2016 (allorquando il padre della ricorrente stava bene), pari a complessivi kWh 485, sono pressoché assimilabili a quelli riscontrati, invece, nel periodo dal 17 ottobre 2017 al 30 ottobre 2018, pari a kWh 422, durante il quale il padre, poi venuto a mancare nellaprile 2019. Analogo discorso vale, inoltre, per il periodo successivo ed in parte posteriore al decesso del genitore, laddove i consumi scendono ulteriormente e corrispondono, per lintervallo dall8 novembre 2018 al 31 ottobre 2019, a 326 kWh.
Con verosimiglianza preponderante, quindi, RI 1 era in Italia, rispettivamente non si trovava a __________ durante lintero periodo contestatole dallamministrazione, e ciò indipendentemente dalle condizioni di salute del padre.
Le censure mosse dallavv. RA 1 a quanto comunicato dall__________ sul consumo medio di uneconomia domestica composta da due locali con piastre elettriche (1'600 kWh) non convincono già solamente per il fatto che, quandanche la ricorrente non avesse utilizzato le piastre di cottura, limitandosi, in sostanza (e poco verosimilmente) a dormire nella propria abitazione, ciò giustificherebbe una diminuzione dei consumi nellordine del 30%, corrispondente a consumi annui nellordine di 1'120 kWh: comunque abbondantemente superiori sia ai 485 kWh consumati tra novembre 2015 e settembre 2016, sia ai 613 consumati tra settembre 2016 e ottobre 2017, sia ai 422 kWH consumati tra ottobre 2017 e ottobre 2018, sia ai complessivi 348 consumati tra ottobre 2018 e ottobre 2019.
Nel caso di specie, le decurtazioni effettivamente riscontrate sono ben maggiori ed anche volendo considerare un uso parsimonioso e ridotto dellelettricità, i consumi annui testé riportati non permettono di dimostrare la presenza di RI 1 (e della figlia) a __________ (cfr. STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 e rinvii).
Alla luce degli elementi qui sopra esposti non è dunque possibile concludere che il domicilio dellinsorgente, tra maggio 2016 e dicembre 2019, fosse in Ticino.
Per costante giurisprudenza, nemmeno il fatto di essersi sottoposta in Svizzera a visite mediche ed interventi, segnatamente presso la Clinica __________ o che, a maggior ragione quale cittadina elvetica, disponga della licenza di condurre svizzera e di unautomobile immatricolata in Svizzera, oppure di un numero di telefono mobile svizzero soccorre la tesi ricorsuale (cfr. STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 e rinvii).
Neppure giova alla sua posizione la circostanza chella abbia eventualmente acquistato vestiti o fatto benzina nel nostro Analoga conclusione vale per il fatto che RI 1 si sia ( )sempre resa disponibile alle attività propostedallUfficio per il sostegno sociale e dellinserimento (USSI) ritenuto, peraltro, che il beneficiario delle prestazioni assistenziali deve comunque ossequiare tutta una serie di doveri per non vedersi, ridotte, sospese, rifiutate o soppresse le prestazioni in questione, tra cui si annovera anche il rispetto delle prescrizioni dordine e di controllo imposte dallUfficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale eventualmente in atto (cfr. art. 9a cpv. 1 lett. f Las). Sulla necessità, al fine di aver diritto a percepire le prestazioni assistenziali, del domicilio nel Cantone si veda la STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 e rinvii.
Il fatto, poi, che le sorelle della ricorrente risiedano in Svizzera nemmeno è determinante: decisivo, in concreto, per stabilire dove si trovava il centro di interessi di RI 1 è, semmai, il luogo in cui si trovava la figlia, __________, nata nel 2008 e che tra maggio 2016 e dicembre 2019 aveva tra gli otto e gli undici anni(cfr. STF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid. 3.2.).
Con riferimento alla minore, il TCA constata che dal Rapporto della Polizia __________ si evince che da informazioni assunte la figlia va a scuola in Italia e dorme sempre in Italia presso la madre della RI 1, ad eccezione di alcuni fine settimana, ciò che il patrocinatore della ricorrente, in particolare con replica del 12 maggio 2021 ha contestato.
Al riguardo va posta in evidenza la circostanza che, in occasione dellincontro tenutosi il 13 gennaio 2020 presso gli uffici dello IAS, la ricorrente non aveva mosso alcuna censura al fatto che terzi avessero dichiarato che la figlia frequentava la scuola e dormiva in Italia, dalla nonna materna. Nemmeno aveva fatto alcun accenno ad un eventuale rientro serale di __________ allabitazione di __________, parlando, anzi, al singolare nel riferire che, da parte sua, ( ) dormiva nellappartamento a __________ magari alla sera arrivava un po più tardi ed andava a dormire subito ( ).
Nemmeno in sede di reclamo, RI 1 ha preteso che quotidianamente la figlia rientrava in Canton Ticino. Ella, anzi, ha evidenziato che nel 2020 i consumi di elettricità per lappartamento di __________ sono stati maggiori, rispetto a quelli precedentemente registrati, anche per il trasferimento di mia figlia __________, ciò che, semmai, depone in favore del fatto che precedentemente la figlia risiedesse in Italia, e meglio, dun lato, comunque vicino al padre ed ex compagno della ricorrente, domiciliato a __________ (provincia di __________, in modo che figlia e genitore potessero vedersi) e, daltro lato, presso i nonni materni, ciò che permetteva ad RI 1 di non pregiudicare il [mio] diritto di visita alla figlia, dal momento che la ricorrente era anchella, per suo stesso dire, spesso dai propri genitori.
In sede ricorsuale, il legale di RI 1 ha rilevato che, essendo questultima separata dal compagno il quale risiede in Italia, ( ) la figlia __________, per metà del proprio tempo, deve comunque stare dal padre (se vi è un accordo in tal senso tra i genitori)e che, quindi, la scelta di iscrivere la figlia in Italia anziché in Svizzera risiedeva allepoca in evidenti ragioni di opportunità, ossia quella di garantire un effettivo diritto di visita al padre, riferendo, altresì, che __________ faceva rientro a __________ la sera quando non risiede dal padree rilevando che peraltro lassegno familiare è dovuto anche se il figlio risiede allestero e ciò in virtù dellart. 4 cpv. 3 legge Lafam.
Con la replica di data 12 maggio 2021, invece, lavv. RA 1 ha riferito che __________, allorquando frequentava la scuola in Italia, a __________, rincasavala sera con la madre presso la residenza di questultima in Svizzera.
Nellambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
LAlta Corte, in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, ha ribadito che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora coscientedelle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora;DTF 142 V 590consid. 5.2 pag. 594 seg.).
In una sentenza 9C_664/2018 del 26 novembre 2018 consid. 6 il TF ha poi specificato che, ineffetti, le nuove spiegazioni possono, consapevolmente o meno, essere il frutto di ulteriori riflessioni.
Se ne deve concludere che da un profilooggettivo, RI 1 ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo maggio 2016 dicembre 2019.
La decisione su reclamo del 2 marzo 2021 impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.39.2021.1
CL/RS
Lugano
16 agosto 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2021 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 2 marzo 2021 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari,6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto,in fatto
"( )
3.Con decisione sul reclamo interposto datata 2.03.2021, la Cassa rigettava il reclamo della signora RI 1, sull'assunto che risulterebbe provata l'assenza della ricorrente dal proprio domicilio svizzero per più di 12 mesi consecutivi, in quanto:
a. Il rapporto di servizio della Polizia __________ avrebbe appurato l'assenza della signora RI 1 dal suo domicilio,
b. il consumo di energia elettrica annuale non rientrerebbe nella media di un'economia domestica composta da due locali con piastre elettriche,
c. e che l'iscrizione in Italia della figlia __________, sposterebbe il centro degli interessi familiari della ricorrente in Italia
( ).
risulta evidente che la decisione oggetto di ricorso è illegittima, e dovrà pertanto essere annullata per i motivi che di seguito si esporranno in diritto punto per punto.
( ).
4. Motivo n. l di rigetto del reclamo: sul rapporto di servizio del 9.01.2020 della Polizia del __________. Contestato.
La Polizia del __________, nel proprio verbale di ispezione, riferisce di non aver mai riscontrato la presenza della signora RI 1 e della figlia __________ presso il loro domicilio in occasione dei controlli mirati eseguiti tra l'11.12.2019 ed il 9.01.2020.
Per quanto riguarda il periodo tra I'11.12.2019 ed il 23.12.2019 è necessario rilavare che la presenza della signora RI 1 e della figlia __________ poteva essere accertata solamente alla sera, perché durante il giorno è evidente che sia difficile trovare qualcuno in casa, come di norma accade in tutte le famiglie che lavorano ed i cui figli vanno a scuola.
Per quanto riguarda il periodo dal 24.12.2019 al 9.01.2020, trattandosi di festività natalizie, è altresì evidente l'assenza della ricorrente e della figlia dall'appartamento di residenza perché hanno passato le vacanze con le sorelle e la madre della signora RI 1 (le prime risiedono in Svizzera), essendo quello del 2019 il primo Natale senza il padre della ricorrente, morto in Aprile.
Pertanto, basare il rigetto del reclamo interposto su tale assunto, comporta il difetto della decisione di rigetto del reclamo per eccesso di potere, non evincendosi elementi probatori a sostegno del trasferimento della signora RI 1 in Italia dal suddetto verbale di ispezione, che peraltro si è svolto solo nell'ultimo periodo della presunta assenza della ricorrente e in occasione delle festività natalizie.
5. Motivazione n. 2: l'esiguo consumo di energia elettrica. Contestato.
Come si è detto, il nucleo familiare della signora RI 1 a partire dal gennaio 2018 è composto da sole due persone ossia la figlia, assente per buona parte della giornata perché a scuola durante il giorno (o impegnata in attività sportive) e rientrante a casa la sera quando non risiede dal padre, e la signora RI 1, sempre fuori per cercare lavoro, svolgere i lavori saltuari o altre incombenze.
Ebbene è errato e contrario alla legge stabilire la permanenza o meno della signora RI 1 in Svizzera sulla presunta congruità del consumo di energia elettrica tenendo come riferimento il calcolo eseguito dalla Commissione federale dell'energia elettrica __________ sulla media del consumo di un'economia domestica composta da due locali e due piastre elettriche.
Il calcolo preso ad esempio dall'istituto non fa riferimento al numero di membri della famiglia (in due locali ben potrebbero trovarsi più di due persone) e inoltre non c'è alcuna menzione alle abitudini ed alla tipologia di persone che vivono nei suddetti due locali (single, famiglie con figli, anziani ecc.). II calcolo posto dall'lstituto a sostegno della propria motivazione di rigetto non fa distinzioni tra persone che abitualmente sono a casa da quelle che invece sono fuori casa per la
maggior parte del tempo e, pertanto, lo stesso non può assurgere a prova del presunto trasferimento in Italia della signora RI 1 per il periodo contestato.
6. Motivazione n. 3 iscrizione in Italia della figlia __________. Contestato.
Il terzo motivo posto a fondamento del rigetto del reclamo da parte della Cassa risiede nel fatto che, essendo all'epoca la figlia __________ iscritta ad una scuola italiana, il centro degli interessi della signora RI 1 e della figlia __________ non era, per il periodo dal 1.05.2016 al 31.12.2019, nel Canton Ticino.
Tale ultima motivazione è contraria alla norma di legge stabilita dalla Lafam nonché al Codice Civile.
Ebbene la signora RI 1 è separata dal compagno il quale risiede in Italia, quindi la figlia __________, per metà del proprio tempo, deve comunque stare dal padre (se vi è un accordo in tal senso tra i genitori).
La scelta di iscrivere la figlia in Italia anziché in Svizzera risiedeva all'epoca in evidenti ragioni di opportunità, ossia quella di garantire un effettivo diritto di visita del padre.
Per cui, nel caso in esame, è senz'altro realizzata la condizione prevista dall'art. 47 Lafam, in virtù della quale il genitore ha diritto all'assegno per il figlio se cumulativamente ricorrono le seguenti condizioni:
Peraltro lassegno familiare è dovuto anche se il figlio risiede all'estero e ciò in virtù dell'art. 4 cpv. 3 legge Lafam.
A ciò si aggiunga, a prova del fatto che il centro degli interessi affettivi e lavorativi della signora RI 1 era in Svizzera anche per il periodo contestato, che il maggior numero dei membri della famiglia della ricorrente risiede in Svizzera: infatti non solo la figlia __________ risiede in Svizzera, ma anche entrambe le sorelle della ricorrente (__________ e __________), nonché i 5 nipoti, con cui ha un rapporto molto stretto, essendo in Italia solo la madre ormai rimasta vedova.
Inoltre, contrariamente a quanto posto a fondamento della decisione sul reclamo, la signora RI 1 non ha mai avuto intenzione di trasferirsi in Italia neanche nel periodo contestato, avendo sempre avuto intenzione di stare in Svizzera durevolmente (intenzione che si è palesata esternamente attivandosi ad eseguire i lavori temporanei - programmi occupazionali- a lei procurati dall'ufficio Assistenza e svolgendo regolarmente la sua vita in Svizzera).
Come già argomentato nel reclamo, è stata la malattia del padre ad intensificare la presenza della signora RI 1 in Italia, ma con rientro della ricorrente al proprio domicilio in Svizzera comunque la sera (salvo eccezioni); la situazione sopra descritta, che si è venuta a creare per evidenti ragioni di necessità certo non può inficiare leffettività della permanenza in Svizzera della signora RI 1 o l'intenzione di quest'ultima di risiedervi durevolmente ex art. 35 Rlaf.
(cfr. doc. I)
Da un lato, a sostegno delle conclusioni tratte dalla Cassa (assenza del diritto all'AFI per il periodo interessato), abbiamo:
Dall'altro, con il ricorso oggetto della presente procedura si sostiene che l'assenza durante il periodo dei controlli di polizia non farebbe testo in quanto si tratta di un mese di intensa attività lavorativa (comunque mai comprovata) risp. di festeggiamenti (Natale) fuori casa. Così come neppure andrebbero considerati i bassi consumi d'energia elettrica, in quanta il dato di raffronto (una media, ovvero 1'600 kWh/annui) potrebbe ben considerare anche situazioni dove due locali sono abitati da più di due persone o sono maggiormente frequentati durante il giorno. Argomentazioni queste che non convincono, oppure basate sulla normativa sbagliata (l'art. 4 cpv. 3 LAFam non è applicabile agli assegni cantonali).
In conclusione, non si riscontrano nuovi elementi di giudizio tali da potere sovvertire l'apprezzamento dello stato di cose effettuato dalla Cassa, che va così confermato con la decisione impugnata. Si osserva in ogni caso che, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse esservi un dubbio "preponderante" circa la residenza all'estero della signora RI 1, pacifico (cfr. da ultimo il ricorso: "lassegno (...) è dovuto anche se il figlio risiede all'estero") risulta invece il domicilio all'estero della figlia __________. Cosicché, ricordato che i figli che di fatto risiedono all'estero non solo non possono essere inclusi nell'unità di riferimento (art. 4d cpv. 1 Laps), ma ovviamente neppure possono dare diritto alle prestazioni in oggetto, il diritto all'assegno per __________ andrebbe comunque negato. (cfr. doc. III)
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, o meno, la Cassa ha ordinato alla ricorrente la restituzione dellimporto di fr. 24'844.- corrispondenti ad assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2019.
Ai sensi, poi, dellart. 49 Laf afferente allimporto massimo dellassegno:
2.3. Lart. 23 CC enuncia che:
La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25)
2.4. Secondo lart. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,
"Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dellorgano amministrativo competente o su domanda dellutente (cpv.1).
Lorgano amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dellart. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
Lutente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o limporto di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nellassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, ladeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato levento allorigine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dellorgano amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dallutente. (cpv. 5)."
2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
"La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui lorgano amministrativo competente ha avuto conoscenza dellindebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dellunità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)."
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene allart. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps:
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti lamministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha unimportanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 pag. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Per quel che concerne limportanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante linsieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 pag. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge ed è necessario ristabilire lordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STF P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Dagli atti emerge che in data 4 dicembre 2019, lamministrazione ha richiesto al Comune di __________ lesperimento di controlli giornalieri e notturni, tramite appostamenti, al fine di stabilire leffettivo domicilio di RI 1 (nata nel 1974), cittadina svizzera a beneficio degli assegni integrativi dal maggio 2016 (cfr. doc. 13).
Il medesimo giorno, la Cassa ha, altresì, richiesto alle __________, la trasmissione di copia dei consumi elettrici dellappartamento in cui risiede la signora RI 1 __________, per il periododa dicembre 2015 a tuttoggi (cfr. doc. 14).
In data 12 dicembre 2019, l__________ ha trasmesso alla Cassa la documentazione richiesta ed osservato quanto segue:
Dalla documentazione contestualmente inviata alla Cassa dall__________ si evincono consumi pari a:
Dal Rapporto di servizio di data 9 gennaio 2020, redatto dalla Polizia __________, emerge quanto segue:
Il 13 gennaio 2020, allo ( )scopo di verificare se la signora RI 1 e la figlia __________ risiedono effettivamente sul territorio ticinese, si è tenuto un incontro presso gli uffici dellIstituto delle assicurazioni sociali (in seguito: IAS) alla presenza, fra gli altri, della ricorrente che, sottoscrivendo il verbale contestualmente redatto, ha comunicato ai propri interlocutori quanto di seguito:
Con la decisione del 6 novembre 2020 la Cassa ha, quindi, chiesto la restituzione di fr. 24'844.- indebitamenti percepiti a titolo di assegni integrativi (cfr. doc. 18, supra consid. 1.2.).
Questo provvedimento è, come visto (cfr. supra consid. 1.4.) stato confermato con la decisione su reclamo di data 2 marzo 2021 (cfr. doc. 21), avverso la quale RI 1, rappresentata dallavv. RA 1, ha interposto ricorso, facendo valere, sostanzialmente, di essere, al pari della figlia, __________, stata residente in Svizzera per tutto il periodo in cui ha percepito gli assegni integrativi e di aver sempre ossequiato, quindi, le condizioni per avere diritto a percepire tali prestazioni sociali (cfr. doc. I).
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rammenta, innanzitutto, che ai sensi dellart. 47 cpv. 1 Laf il genitore ha diritto allassegno integrativo per il figlio, per quanto di interesse ai fini della presente vertenza, se è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta (lett. a), coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio (lett. b) e ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero (lett. c). Domicilio che, ai sensi dellart. 35 cpv. 1 Reg.Fam. è da intendersi quale residenza effettiva con lintenzione di stabilirsi durevolmente (cfr. supra consid. 2.2. ne consid. 2.3. in relazione allart. 23 CC).
Esaminati gli atti, questa Corte ritiene che il modo di procedere dellamministrazione - che chiesto alla ricorrente la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente tra maggio 2016 e dicembre 2019 - debba essere tutelato.
Dagli elementi di fatto relativi al caso di specie emerge, in effetti, che linsorgente, in applicazione dellabituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non aveva il proprio domicilio, ai sensi degli artt. 47 Laf e 35 Reg.Fam., a __________.__________
Al riguardo va evidenziato, in particolare, che dal Rapporto del 9 gennaio 2020 allestito dalla Polizia __________ emerge che in occasione dei diciotto sopralluoghi esperiti in giorni ed orari differenti tra l11 dicembre 2019 ed il 9 gennaio 2020, la ricorrente non si trovava presso la sua abitazione di __________.
Sulla contestazione ricorsuale circa il fatto che nel periodo dall11 al 23 dicembre 2019, la presenza della signora RI 1 e della figlia _________ poteva essere accertata solamente alla sera, perché durante il giorno è evidente che sia difficile trovare qualcuno in casa, come di norma accade in tutte le famiglie che lavorano ed i cui figli vanno a scuola, giova rilevare che dal citato rapporto emerge che dei quattordici sopralluoghi effettuati in quei giorni, sette hanno avuto luogo proprio la sera (tra le 18:00 e le 21:20), quattro la mattina (tra le ore 07:10 e le 07:30) ed uno il sabato 14 dicembre (alle ore 20:40), in momenti, quindi, nei quali, stando alla tesi esposta dallavv. RI 1, la ricorrente e la figlia avrebbero dovuto trovarsi in casa.
Lassenza negli orari in cui sono stati esperiti, in quei giorni, gli altri sopralluoghi non può, contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale, essere giustificata sulla base del fatto che RI 1 era sempre furi per cercare lavoro, svolgere lavori saltuari. Ciò, in primo luogo, poiché agli atti non figurano elementi documentali che depongono in tal senso e, secondariamente, perché la ricorrente, confrontata con le risultanze di quei controlli, non solo non ha preteso di essere stata occupata nella ricerca di impiego, ma ha, anzi, comunicato di essere spesso in Italia e di essere ultimamente( )stata più da sua madre(cfr. doc. 17).
Nemmeno soccorre la ricorrente quanto fatto valere in sede ricorsuale per giustificare lassenza dallabitazione di __________ nel periodo dal 24 dicembre 2019 al 9 gennaio 2020.
In primo luogo si rileva che lavv. RA 1 ha preteso che RI 1 e la figlia avrebbero trascorso le festività natalizie presso la madre (rispettivamente, nonna, in Italia) e dalle sorelle della ric). Né il 7 gennaio alle ore 21:30, né l8 gennaio alle ore 11:40, né il 9 gennaio 2020 alle ore 07:20, però, RI 1 o la di lei figlia si trovavanopresso la loro abitazione.
In occasione dellincontro tenutosi il 13 gennaio 2020 RI 1 ha ammesso che ultimamente passava più tempo presso la madre, in Italia, che nella sua abitazione a __________. Contestualmente, a pretesa giustificazione degli scarsi consumi di energia elettrica sottopostile, ella ha, però, pure affermato di aver comunque dormito, nel corso del periodo in cui sono stati esperiti i controlli, nel Malcantone, precisando che ( )magari alla sera arrivava un po più tardi ed andava a dormire subito (cfr. doc. 17).
Sebbene il solo fatto di trovarsi spesso dalla madre costituisce, comunque, già un fattore che contrasta con il preteso domicilio a __________, visto che la presenza in Italia della ricorrente (rispettivamente, lassenza da __________) sarebbe stata talmente frequente da comportare, in Ticino, consumi di elettricità irrilevanti, giova rilevare che tali consumi erano esigui tanto prima rispetto al peggiorare delle condizioni di salute del padre della ricorrente, quanto successivamente.
Contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale - laddove il legale ha sostenuto che sarebbe stata la malattia del padre ad intensificare la presenza della signora RI 1 in Italia lassidua presenza in Italia di RI 1 non si è, quindi, limitata al periodo di malattia del genitore.
In particolare, dagli atti emerge che i consumi relativi al periodo dall11 novembre 2015 al 15 settembre 2016 (allorquando il padre della ricorrente stava bene), pari a complessivi kWh 485, sono pressoché assimilabili a quelli riscontrati, invece, nel periodo dal 17 ottobre 2017 al 30 ottobre 2018, pari a kWh 422, durante il quale il padre, poi venuto a mancare nellaprile 2019. Analogo discorso vale, inoltre, per il periodo successivo ed in parte posteriore al decesso del genitore, laddove i consumi scendono ulteriormente e corrispondono, per lintervallo dall8 novembre 2018 al 31 ottobre 2019, a 326 kWh.
Con verosimiglianza preponderante, quindi, RI 1 era in Italia, rispettivamente non si trovava a __________ durante lintero periodo contestatole dallamministrazione, e ciò indipendentemente dalle condizioni di salute del padre.
Le censure mosse dallavv. RA 1 a quanto comunicato dall__________ sul consumo medio di uneconomia domestica composta da due locali con piastre elettriche (1'600 kWh) non convincono già solamente per il fatto che, quandanche la ricorrente non avesse utilizzato le piastre di cottura, limitandosi, in sostanza (e poco verosimilmente) a dormire nella propria abitazione, ciò giustificherebbe una diminuzione dei consumi nellordine del 30%, corrispondente a consumi annui nellordine di 1'120 kWh: comunque abbondantemente superiori sia ai 485 kWh consumati tra novembre 2015 e settembre 2016, sia ai 613 consumati tra settembre 2016 e ottobre 2017, sia ai 422 kWH consumati tra ottobre 2017 e ottobre 2018, sia ai complessivi 348 consumati tra ottobre 2018 e ottobre 2019.
Nel caso di specie, le decurtazioni effettivamente riscontrate sono ben maggiori ed anche volendo considerare un uso parsimonioso e ridotto dellelettricità, i consumi annui testé riportati non permettono di dimostrare la presenza di RI 1 (e della figlia) a __________ (cfr. STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 e rinvii).
Alla luce degli elementi qui sopra esposti non è dunque possibile concludere che il domicilio dellinsorgente, tra maggio 2016 e dicembre 2019, fosse in Ticino.
Per costante giurisprudenza, nemmeno il fatto di essersi sottoposta in Svizzera a visite mediche ed interventi, segnatamente presso la Clinica __________ o che, a maggior ragione quale cittadina elvetica, disponga della licenza di condurre svizzera e di unautomobile immatricolata in Svizzera, oppure di un numero di telefono mobile svizzero soccorre la tesi ricorsuale (cfr. STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 e rinvii).
Neppure giova alla sua posizione la circostanza chella abbia eventualmente acquistato vestiti o fatto benzina nel nostro Analoga conclusione vale per il fatto che RI 1 si sia ( )sempre resa disponibile alle attività propostedallUfficio per il sostegno sociale e dellinserimento (USSI) ritenuto, peraltro, che il beneficiario delle prestazioni assistenziali deve comunque ossequiare tutta una serie di doveri per non vedersi, ridotte, sospese, rifiutate o soppresse le prestazioni in questione, tra cui si annovera anche il rispetto delle prescrizioni dordine e di controllo imposte dallUfficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale eventualmente in atto (cfr. art. 9a cpv. 1 lett. f Las). Sulla necessità, al fine di aver diritto a percepire le prestazioni assistenziali, del domicilio nel Cantone si veda la STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 e rinvii.
Il fatto, poi, che le sorelle della ricorrente risiedano in Svizzera nemmeno è determinante: decisivo, in concreto, per stabilire dove si trovava il centro di interessi di RI 1 è, semmai, il luogo in cui si trovava la figlia, __________, nata nel 2008 e che tra maggio 2016 e dicembre 2019 aveva tra gli otto e gli undici anni(cfr. STF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid. 3.2.).
Con riferimento alla minore, il TCA constata che dal Rapporto della Polizia __________ si evince che da informazioni assunte la figlia va a scuola in Italia e dorme sempre in Italia presso la madre della RI 1, ad eccezione di alcuni fine settimana, ciò che il patrocinatore della ricorrente, in particolare con replica del 12 maggio 2021 ha contestato.
Al riguardo va posta in evidenza la circostanza che, in occasione dellincontro tenutosi il 13 gennaio 2020 presso gli uffici dello IAS, la ricorrente non aveva mosso alcuna censura al fatto che terzi avessero dichiarato che la figlia frequentava la scuola e dormiva in Italia, dalla nonna materna. Nemmeno aveva fatto alcun accenno ad un eventuale rientro serale di __________ allabitazione di __________, parlando, anzi, al singolare nel riferire che, da parte sua, ( ) dormiva nellappartamento a __________ magari alla sera arrivava un po più tardi ed andava a dormire subito ( ).
Nemmeno in sede di reclamo, RI 1 ha preteso che quotidianamente la figlia rientrava in Canton Ticino. Ella, anzi, ha evidenziato che nel 2020 i consumi di elettricità per lappartamento di __________ sono stati maggiori, rispetto a quelli precedentemente registrati, anche per il trasferimento di mia figlia __________, ciò che, semmai, depone in favore del fatto che precedentemente la figlia risiedesse in Italia, e meglio, dun lato, comunque vicino al padre ed ex compagno della ricorrente, domiciliato a __________ (provincia di __________, in modo che figlia e genitore potessero vedersi) e, daltro lato, presso i nonni materni, ciò che permetteva ad RI 1 di non pregiudicare il [mio] diritto di visita alla figlia, dal momento che la ricorrente era anchella, per suo stesso dire, spesso dai propri genitori.
In sede ricorsuale, il legale di RI 1 ha rilevato che, essendo questultima separata dal compagno il quale risiede in Italia, ( ) la figlia __________, per metà del proprio tempo, deve comunque stare dal padre (se vi è un accordo in tal senso tra i genitori)e che, quindi, la scelta di iscrivere la figlia in Italia anziché in Svizzera risiedeva allepoca in evidenti ragioni di opportunità, ossia quella di garantire un effettivo diritto di visita al padre, riferendo, altresì, che __________ faceva rientro a __________ la sera quando non risiede dal padree rilevando che peraltro lassegno familiare è dovuto anche se il figlio risiede allestero e ciò in virtù dellart. 4 cpv. 3 legge Lafam.
Con la replica di data 12 maggio 2021, invece, lavv. RA 1 ha riferito che __________, allorquando frequentava la scuola in Italia, a __________, rincasavala sera con la madre presso la residenza di questultima in Svizzera.
Nellambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
LAlta Corte, in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, ha ribadito che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora coscientedelle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora;DTF 142 V 590consid. 5.2 pag. 594 seg.).
In una sentenza 9C_664/2018 del 26 novembre 2018 consid. 6 il TF ha poi specificato che, ineffetti, le nuove spiegazioni possono, consapevolmente o meno, essere il frutto di ulteriori riflessioni.
Se ne deve concludere che da un profilooggettivo, RI 1 ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo maggio 2016 dicembre 2019.
La decisione su reclamo del 2 marzo 2021 impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti