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39.2018.5

Richiesta AFI e API. Non entrata in materia. Data della decisione impugnata delimita il litigio

Ticino · 2018-08-13 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 cpv. 1, 10 Las e 4 cpv. 1 LAS. In effetti, pur avendo trasferito lì il proprio domicilio, dalla documentazione agli atti e dalle indagini eseguite dalla Polizia, risultava che l’insorgente si trovava molto spesso ( e li avvenivano quasi tutti i suoi prelevamenti) presso l’indirizzo in un altro comune dove abitava prima di trasferirsi convivendo con un’altra persona, oltre al fatto che la Polizia sospettava che egli avesse un'altra abitazione in Italia visto che risultava avere contatti con sua figlia risiedente lì.

Il TFA (poi diventato Tribunale Federale) ha ricordato questi principi in una sentenza C 49/00 del 15 gennaio 2001, pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente al criterio della probabilità preponderanteil giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.

"F.5 Comunità di abitazione e vita di tipo familiare

F.5.1 Principi

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

Con scritto del 20 luglio 2017 la Cassa, dopo essere venuta a conoscenza del fatto che Luca Sirsi è il padre naturale non solo di Ryan ma anche di Allyson Sirsi, ha invitato la ricorrente a definire meglio la sua situazione familiare (cfr. doc. 7).

Con e-mail del 24 luglio 2017 la ricorrente ha definito instabile la sua relazione con __________ (cfr. doc. 8).

Con scritto del 26 luglio 2017 la Cassa ha comunicato alla ricorrente che avrebbe sospeso il versamento degli assegni AFI/API, in considerazione del fatto che, se la ricorrente convive con il padre dei suoi figli, allora anche lui dev’essere preso in conto nella sua unità di riferimento economica (cfr. doc. 9).

Con e-mail di risposta del 28 luglio 2017 la ricorrente ha dichiarato che“(…) il mio partner __________ non intende firmare la procura allegata volta a fornire informazione sul suo conto (…)”(cfr. doc. 10).

Il 31 luglio 2017 la Cassa ha chiesto alla Polizia comunale di __________, di“(…) volerci fornire le informazioni necessarie, raccolte tramite dei controlli –per esigenze della nostra Cassa ci necessitano dei controlli giornalieri e notturni, tramite appostamenti; la signora RI 1 e il signor __________ non devono essere a conoscenza dei controlli in atto(…)”(cfr. doc. 13).

Il 2 ottobre 2017 la Polizia Città di __________, dopo aver effettato i controlli richiesti dalla Cassa, le ha trasmesso un rapporto, dal quale si evince in particolare che:

Allegati al rapporto si trova della documentazione fotografica (e, più specificatamente, del campanello, delle etichette appese nell’ascensore e della buca lettere dell’abitazione dell’appartamento dove vive la ricorrente), e gli estratti dell’Ufficio abitanti di __________ concernenti la situazione della ricorrente e dei suoi genitori __________ e __________ (cfr. doc. 33E- 33L).

La Cassa, sulla base in particolare delle informazioni sopracitate, ha così chiesto alla ricorrente, con scritto del 14 novembre 2017, di produrre la documentazione personale ed economica di __________ alfine di ricalcolare correttamente le prestazioni modificando l’unità di riferimento e le ha comunicato anche che, in attesa di quanto richiesto, ha sospeso il versamento dell’assegno integrativo (cfr. doc. 24).

Il 12 gennaio il Dr. __________ ha trasmesso alla Cassa, tramite e-mail, anche una dichiarazione dei genitori della ricorrente, __________ e __________, dal seguente tenore:

Con scritto del 17 gennaio 2018, l’amministrazione ha chiesto all’allora ancora patrocinatore della ricorrente di determinarsi sui seguenti punti:

Il 19 gennaio 2018 la Cassa ha inviato uno scritto alla Polizia comunale di __________ con la seguente richiesta:

Dal Rapporto di constatazione di data 2 ottobre 2017 rileviamo:

Il 5 febbraio 2018 il Dr. __________ ha risposto ai quesiti posti dall’amministrazione nello scritto sopracitato del 17 gennaio 2017, affermando segnatamente che“(…) si accusa ricezione della richiesta di precisazioni datata 17 gennaio 2018, richiesta girata alla Signora RI 1 che per quanto la riguarda, si riserva di rispondere personalmente (…)”.

Inoltre egli ha nuovamente ribadito che la ricorrente non convive con __________ (cfr. doc. 34).

Con e-mail del 12 febbraio 2018 il patrocinatore legale ha poi comunicato che la ricorrente, a causa di motivi medici, non era in grado di dire quando avrebbe potuto rispondere ai quesiti posti dalla Cassa (cfr. doc. 35).

Con decisione del 20 febbraio 2018 la Cassa ha così comunicato alla ricorrente la sua decisione di non entrata in materia sulla pratica AFI/API a decorrere dal 1° novembre 2017 (cfr. 36, 36 A).

Con decisione su reclamo del 28 febbraio 2018 la Cassa ha respinto l’opposizione riconfermando integralmente il contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. 39).

Con decisione del 1° marzo 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha accolto la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata dalla ricorrente considerando come unità di riferimento economica solo lei e i suoi due figli.

L’USSI in seguito, interrogato in merito dalla Cassa, e come si evince dalla risposta di quest’ultima del 30 aprile 2018, ha affermato che “(…)dopo aver preso conoscenza recentemente della decisione su reclamo dell’AFI/API del 28 febbraio 2018, alla luce degli elementi esposti, rivaluteremo la nostra decisione a partire dal 1. maggio 2018 (…)”(cfr. doc. III).

L’allora patrocinatore legale della ricorrente ha in particolare affermato, nello scritto del 5 febbraio 2018, che:

L’amministrazione, dal canto suo, sostiene invece che“(…)

visto quanto precede, tenuto conto in particolare della citata constatazione di Polizia e del fatto che la reclamante ed il signor __________ hanno due figli in comune, la Cassa ritiene anzitutto che i medesimi vadano considerati facenti parte della medesima unità di riferimento e meglio ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps (…)”.

Chiamato a pronunciarsi in merito all’esistenza di unaconvivenza è stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps, il TCA rileva innanzitutto che la ricorrente e __________ hanno due figli, __________, nato il __________ 2012 e __________, nata il __________ 2017.

La ricorrente vive con i suoi due figli in un appartamento di 3 locali e mezzo in Via __________, a __________ (cfr. doc. D - H; confermato anche dal sistema informativo relativo allabanca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

Dagli atti emerge invece che __________ è stato domiciliato in Via __________ a __________ fino al 14 dicembre 2017, e poi si è traferito in Via __________ a __________ (cfr. doc. 29 C; confermato anche dalsistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

Per quanto concerne il vecchio domicilio di __________ a __________ dagli atti emerge quanto segue.

La Polizia, incaricata dalla Cassa di svolgere delle indagini dalla Cassa (cfr. doc. 13), a questo proposito ha dichiarato, dapprima nel suo rapporto del 2 ottobre 2017 che “(…)verifiche esperite pure con la Polizia intercomunale del __________, hanno dimostrato come __________ abbia fornito un indirizzo di comodo senzaaverne mai usufruito (…)”(cfr,. doc. 33C, 33D)ed in seguito, nel complemento di rapporto del 30 gennaio 2018, ha precisato che le verifiche eseguite sono consistite in“(…) informazioni percepite telefonicamente dai colleghi, a seguito di nostra richiesta di verifica con indicazioni sulla natura dei controlli. Gli accertamenti in oggetto dimostravano come la persona “ospitante” di __________, abbia confermato di aver visto quest’ultimo, in un apio di occasioni, ma che __________ di fatto non risiedeva all’indirizzo di domicilio annunciato (…)”.(cfr. doc. 33, 33A).

Questa Corte, in merito a quest’aspetto, non ha alcun motivo di dubitare di quanto emerso a seguito delle indagini effettuate e quindi dichiarato dalla Polizia.

La Polizia ha inoltre allegato al suo rapporto del 2 ottobre 2017 le fotografie dei veicoli targati __________ e __________ intestati a __________ parcheggiati nell’appartamento dove vive RI 1 nell’autorimessa nello spazio adibito all’appartamento della ricorrente.

La ricorrente, interrogata in merito dalla Cassa, ha, nel reclamo del 21 febbraio 2018, affermato che gli stessi“ (…) sono presenti, per necessità, nel mio garage in quanto ad agosto 2017 l’appartamento domicilio di __________ di Via __________ a __________, al momento non ne disponeva (…)”(cfr. doc. 38; sottolineatura della redattrice).

Il TCA, su questo aspetto, concorda con quanto già rilevato dalla Cassa nella sua decisione su reclamo (cfr. doc. 39), ovvero che, se anche corrisponde al vero che i due veicoli si trovassero lì perché il nuovo appartamento di __________ non disponeva di parcheggi, questo non spiega in alcun modo perché si trovassero lì già da prima del suo trasferimento, visto che __________ si è trasferito a __________ solo il 15 dicembre 2017, mentre le fotografie risalgono al periodo di indagini condotto dalla Polizia, che va, come si evince dagli atti, da agosto a settembre 2017 (cfr. doc. 23 A). In effetti è quanto meno sorprendente il fatto che la ricorrente abbia precisato che l’appartamento sito a __________ non aveva disponeva di parcheggi e indicato come data agosto 2017.

È vero che la ricorrente, su richiesta della Cassa di indicare quando __________ accompagnava il figlio __________ a scuola nel periodo precedente il trasferimento del domicilio a __________ ha risposto“(…) nel periodo precedente al trasferimento di __________ dal suo domicilio di __________ a __________ mio figlio __________ è stato accompagnato a scuola dai miei genitori. Solo quando erano assenti è stato accompagnato a scuola da suo padre (…)”e, in merito agli orari e alla frequenza, che“(…) con frequenza di 4/5 volte al mese e gli orari erano quelli dell’entrata a scuola alle ore 8.30 del mattino (…)”(cfr. doc. 31, 31A; 38).

Tuttavia, dagli atti si evince che la Polizia ha interrogato anche il custode del palazzo dove vive la ricorrente.

La Cassa, nella decisione qui impugnata, a questo proposito ha affermato che“non è possibile ignorare (…) le dichiarazioni del custode dello stabile, il quale non risulta avere nessun motivo di riferire il falso ad agenti della Polizia (e d’altra parte nemmeno poteva ipotizzare quale risposta sarebbe andata a vantaggio o a svantaggio della coppia). Questi non pare avere mostrato dubbi quando si pronunciava sulla lunga convivenza, sul fatto che il signor __________ si occupa di accompagnare il figlio a scuola dell’infanzia oppure riguardo alla partenza della coppia in vacanza con i rispettivi figli lasciandogli della cantina per riparazioni (…)”(cfr. doc. 39D).

Dal rapporto del 2 ottobre 2017 rilasciato dalla Polizia in effetti emerge che“(…) __________ si occupa secondo le informazioni fornite dal custode di accompagnare giornalmente il figlio maggiore __________, nel tragitto casa/scuola presso la vicina scuola dell’infanzia (…)”(cfr. doc. 33C, 33D) e nel complemento di rapporto del 30 gennaio 2018 che“(…) il fatto che una persona di fiducia (dipendente della Città), impiegato presso gli stabili abbia fornito una dettagliata versione di movimenti dei due conviventi, poco appare pure come paventata impressione (…)”(cfr. doc. 33).

Questa Corte anche per quanto concerne questo aspetto non ha motivo di dubitare di quanto rilevato dalla Polizia e della dichiarazione di un terzo che è estraneo alla vicenda.

Inoltre va rilevato che, se la ricorrente da una parte sostiene che quando __________ abitava a __________ erano i suoi genitori ad accompagnare __________ a scuola mentre il padre lo faceva solo quando loro non potevano, questo non emerge dalla loro dichiarazione del 12 gennaio 2018 nella quale gli stessi, riferendosi al periodo prima di trasferirsi a __________ quando abitavano ancora con la ricorrente e i suoi figli, e quindi quando __________ abitava ancora a __________, si sono limitati ad affermare che“(…) il signor __________ ha frequentato la nostra abitazione per rendere visita e accompagnare suo figlio __________ a scuola senza mai soggiornarvi (…)”(cfr. doc. 30, 30A, 30B).

Per quanto concerne invece il nuovo domicilio di __________, sito in Via __________, via contigua a Via __________, a __________ dagli atti si evince quanto segue.

Come visto, l’allora rappresentante legale della ricorrente, quando si è recato negli Uffici della Cassa ha dichiarato, come si evince dal relativo verbale, che “(…)il signor __________ vive da solo. Il signor __________ ha trasferito il domicilio a __________ pagando una pigione mensile per maggiore comodità per quanto riguarda il diritto di visita dei figli (…)”(cfr. doc. 29A).

La Cassa tuttavia, nella decisione su reclamo, ha affermato che che“(…) ora, come confermato dal competente Controllo abitanti, l’appartamento in oggetto è però da anni abitato (perlomeno, anche) da una coppia con due figli maggiorenni, ciò che non può portare l’Amministrazione ad interrogarsi in merito all’effettiva situazione e meglio alla costituzione da parte del signor __________ di una propria economia domestica (…)” (cfr. doc. 39 E).

Da un controllo eseguito dal TCA sullabanca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino, è emerso effettivamente che __________ vive all’indirizzo indicato con una coppia e due figli.

La ricorrente non ha preso posizione in merito a quest’affermazione formulata dalla Cassa, né nel ricorso, né nella replica che è susseguita.

Questa Corte rileva anche che la ricorrente, nel reclamo del 21 febbraio 2018 e su domanda specifica della Cassa, ha chiaramente dichiarato che“(…)non ho mai affermato che il padre naturale dei miei due figli non ha mai trascorso la notte nell’appartamento in Via __________, __________ (…)”(cfr. doc. 38).

Dal rapporto del 2 ottobre 2017 della Polizia, si evince, poi, che“(…) da parte di RI 1, a luglio 2017 è stato formalmente richiesto la posa dell’indicativo sulla casella postale a nome __________ / RI 1 (…)”(cfr. doc. 33 C, 33 D).In effetti dalla documentazione fotografica allegata emerge che sulla targhetta vi è scritto “RI 1, __________.”(cfr. doc. 33 F).

Ne discende che per poter decidere in merito alla richiesto di AFI/API formulata dalla ricorrente l’ amministrazione, facendo __________ parte dell’unità economica della ricorrente, necessita di avere accesso anche alle informazioni personali e finanziarie di quest’ultimo, le quali però non le sono state fornite, e nonostante i vari solleciti e la diffida del 1° dicembre 2017 (cfr. doc. 24), dapprima perché la ricorrente ha sostenuto che“(…) il mio partner __________ non intende firmare la procura allegata e volta a fornire informazioni sul suo conto (…)”(cfr. doc. 10) ed in seguito perché la ricorrente ha contestato la necessità di doverle fornire sostenendo di non convivere con __________, il quale non farebbe quindi in alcun modo parte della sua unità di riferimento.

Di conseguenza, con il suo agire la ricorrente ha violato l’obbligo di collaborazione previsto dall’art. 21 Laps, mettendo la Cassa nella situazione di non poter emanare una decisione di merito decidendo solo sulla base degli atti.

La Cassa era quindi autorizzata a non entrare in materia sulla domanda per l’ottenimento di assegni AFI/API formulata dalla ricorrente ai sensi degli artt. 43 LPGA e 14 cpv. 3 Reg.Laps (cfr. consid. 2.2.).

E. 6 Non essendovi convivenza non credo di dover rispondere al quesito ne saprei come. Avendo risposto esaurientemente a tutti i quesiti posti, avendo precisato a quanto ammontano gli assegni familiari versati da __________ (CHF 1'800.-- mensili), non essendovi altre entrate, e venendo così a mancare ogni motivo valido per invocare una decisione di non entrata in materia, con la presente viene richiesta una decisione formale urgente relativa alla corresponsione degli assegni AFI API  a decorrere dal 1 novembre 2017. (…)” (cfr. doc. 38) Con decisione su reclamo del 28 febbraio 2018 la Cassa ha respinto l’opposizione riconfermando integralmente il contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. 39). Con decisione del 1° marzo 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha accolto la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata dalla ricorrente considerando come unità di riferimento economica solo lei e i suoi due figli. L’USSI in seguito, interrogato in merito dalla Cassa, e come si evince dalla risposta di quest’ultima del 30 aprile 2018, ha affermato che “(…) dopo aver preso conoscenza recentemente della decisione su reclamo dell’AFI/API del 28 febbraio 2018, alla luce degli elementi esposti, rivaluteremo la nostra decisione a partire dal 1. maggio 2018 (…)” (cfr. doc. III). 2.8.   La ricorrente sostiene di non convivere con __________ e che la loro relazione sentimentale è finita per sua volontà, dopo la nascita della seconda figlia (cfr. doc. 38). L’allora patrocinatore legale della ricorrente ha in particolare affermato, nello scritto del 5 febbraio 2018, che: " (…) La legge non approfondisce il concetto di convivenza stabile, non indica quali siano i presupposti richiesti né da quali elementi debba essere necessariamente composto. A questo punto occorre rifarsi all’intervenuta giurisprudenza. Nel caso in oggetto il Tribunale Cantonale delle assicurazioni, nella decisione del 25 gennaio 2006, incarto 39.2005.12, in diritto al punto 2.5 fa presente: Quando vi sono figli in comune, l’unità di riferimento oltre dal titolare della prestazione è composta anche dal convivente inteso quale concubino ossia la persona con la quale vi è una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale ed economico vedi TI F118II235 cons. 3b I CCA sentenza del 6 novembre 2000 RDAT 2001 n. 22 pag. 89 e seguenti. Se ne deduce che per considerare stabile la convivenza sono indispensabili due presupposti il primo che, come da regolamento LAPS vi siano figli in comune (elemento oggettivo) il secondo che vi sia fra le parti una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economico (elemento soggettivo).Nel caso in questione l’elemento oggettivo è pacifico mentre quello soggettivo non esiste e pertanto viene contestato. Infatti nonostante la coppie abbia due figli in comune, a causa disaccordi, infedeltà o altri motivi di lunga durata i due soggetti non hanno mai inteso ne intendono ora effettuare una convivenza stabile come sopra previsto, ciò è dimostrato dalla mancata convivenza come pure dai due diversi domicili e dalle due distinte economie domestiche. In pratica pur mantenendo nei confronti dei figli un quadro di facciata di armonia e di accordo volto ad evitare nei loro due figli di sei anni e un anno motivi di ansia, apprensione e squilibrio, i due soggetti hanno sempre voluto e intendono ancora oggi usufruire ognuno della propria libertà di agire in tutte le sue accezioni e per questo i soggetti conducono vite diverse e separate (…)” (cfr. doc. 34, 34A) L’amministrazione, dal canto suo, sostiene invece che “(…) visto quanto precede, tenuto conto in particolare della citata constatazione di Polizia e del fatto che la reclamante ed il signor __________ hanno due figli in comune, la Cassa ritiene anzitutto che i medesimi vadano considerati facenti parte della medesima unità di riferimento e meglio ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps (…)”. Chiamato a pronunciarsi in merito all’esistenza di una convivenza è stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps , il TCA rileva innanzitutto che la ricorrente e __________ hanno due figli, __________, nato il __________ 2012 e __________, nata il __________ 2017. La ricorrente vive con i suoi due figli in un appartamento di 3 locali e mezzo in Via __________, a __________ (cfr. doc. D - H; confermato anche dal sistema informativo relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino ). Dagli atti emerge invece che __________ è stato domiciliato in Via __________ a __________ fino al 14 dicembre 2017, e poi si è traferito in Via __________ a __________ (cfr. doc. 29 C; confermato anche dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino). Per quanto concerne il vecchio domicilio di __________ a __________ dagli atti emerge quanto segue. La Polizia, incaricata dalla Cassa di svolgere delle indagini dalla Cassa (cfr. doc. 13), a questo proposito ha dichiarato, dapprima nel suo rapporto del 2 ottobre 2017 che “(…) verifiche esperite pure con la Polizia intercomunale del __________, hanno dimostrato come __________ abbia fornito un indirizzo di comodo senza averne mai usufruito (…)” (cfr,. doc. 33C, 33D) ed in seguito, nel complemento di rapporto del 30 gennaio 2018, ha precisato che le verifiche eseguite sono consistite in “(…) informazioni percepite telefonicamente dai colleghi, a seguito di nostra richiesta di verifica con indicazioni sulla natura dei controlli. Gli accertamenti in oggetto dimostravano come la persona “ospitante” di __________, abbia confermato di aver visto quest’ultimo, in un apio di occasioni, ma che __________ di fatto non risiedeva all’indirizzo di domicilio annunciato (…)”. (cfr. doc. 33, 33A). Questa Corte, in merito a quest’aspetto, non ha alcun motivo di dubitare di quanto emerso a seguito delle indagini effettuate e quindi dichiarato dalla Polizia. La Polizia ha inoltre allegato al suo rapporto del 2 ottobre 2017 le fotografie dei veicoli targati __________ e __________ intestati a __________ parcheggiati nell’appartamento dove vive RI 1 nell’autorimessa nello spazio adibito all’appartamento della ricorrente. La ricorrente, interrogata in merito dalla Cassa, ha, nel reclamo del 21 febbraio 2018, affermato che gli stessi “ (…) sono presenti, per necessità, nel mio garage in quanto ad agosto 2017 l’appartamento domicilio di __________ di Via __________ a __________, al momento non ne disponeva (…)” (cfr. doc. 38; sottolineatura della redattrice). Il TCA, su questo aspetto, concorda con quanto già rilevato dalla Cassa nella sua decisione su reclamo (cfr. doc. 39), ovvero che, se anche corrisponde al vero che i due veicoli si trovassero lì perché il nuovo appartamento di __________ non disponeva di parcheggi, questo non spiega in alcun modo perché si trovassero lì già da prima del suo trasferimento, visto che __________ si è trasferito a __________ solo il 15 dicembre 2017, mentre le fotografie risalgono al periodo di indagini condotto dalla Polizia, che va, come si evince dagli atti, da agosto a settembre 2017 (cfr. doc. 23 A). In effetti è quanto meno sorprendente il fatto che la ricorrente abbia precisato che l’appartamento sito a __________ non aveva disponeva di parcheggi e indicato come data agosto 2017. È vero che la ricorrente, su richiesta della Cassa di indicare quando __________ accompagnava il figlio __________ a scuola nel periodo precedente il trasferimento del domicilio a __________ ha risposto “(…) nel periodo precedente al trasferimento di __________ dal suo domicilio di __________ a __________ mio figlio __________ è stato accompagnato a scuola dai miei genitori. Solo quando erano assenti è stato accompagnato a scuola da suo padre (…)” e, in merito agli orari e alla frequenza, che “(…) con frequenza di 4/5 volte al mese e gli orari erano quelli dell’entrata a scuola alle ore 8.30 del mattino (…)” (cfr. doc. 31, 31A; 38). Tuttavia, dagli atti si evince che la Polizia ha interrogato anche il custode del palazzo dove vive la ricorrente. La Cassa, nella decisione qui impugnata, a questo proposito ha affermato che “non è possibile ignorare (…) le dichiarazioni del custode dello stabile, il quale non risulta avere nessun motivo di riferire il falso ad agenti della Polizia (e d’altra parte nemmeno poteva ipotizzare quale risposta sarebbe andata a vantaggio o a svantaggio della coppia). Questi non pare avere mostrato dubbi quando si pronunciava sulla lunga convivenza, sul fatto che il signor __________ si occupa di accompagnare il figlio a scuola dell’infanzia oppure riguardo alla partenza della coppia in vacanza con i rispettivi figli lasciandogli della cantina per riparazioni (…)” (cfr. doc. 39D). Dal rapporto del 2 ottobre 2017 rilasciato dalla Polizia in effetti emerge che “(…) __________ si occupa secondo le informazioni fornite dal custode di accompagnare giornalmente il figlio maggiore __________, nel tragitto casa/scuola presso la vicina scuola dell’infanzia (…)” (cfr. doc. 33C, 33D) e nel complemento di rapporto del 30 gennaio 2018 che “(…) il fatto che una persona di fiducia (dipendente della Città), impiegato presso gli stabili abbia fornito una dettagliata versione di movimenti dei due conviventi, poco appare pure come paventata impressione (…)” (cfr. doc. 33). Questa Corte anche per quanto concerne questo aspetto non ha motivo di dubitare di quanto rilevato dalla Polizia e della dichiarazione di un terzo che è estraneo alla vicenda. Inoltre va rilevato che, se la ricorrente da una parte sostiene che quando __________ abitava a __________ erano i suoi genitori ad accompagnare __________ a scuola mentre il padre lo faceva solo quando loro non potevano, questo non emerge dalla loro dichiarazione del 12 gennaio 2018 nella quale gli stessi, riferendosi al periodo prima di trasferirsi a __________ quando abitavano ancora con la ricorrente e i suoi figli, e quindi quando __________ abitava ancora a __________, si sono limitati ad affermare che “(…) il signor __________ ha frequentato la nostra abitazione per rendere visita e accompagnare suo figlio __________ a scuola senza mai soggiornarvi (…)” (cfr. doc. 30, 30A, 30B). Per quanto concerne invece il nuovo domicilio di __________, sito in Via __________, via contigua a Via __________, a __________ dagli atti si evince quanto segue. Come visto, l’allora rappresentante legale della ricorrente, quando si è recato negli Uffici della Cassa ha dichiarato, come si evince dal relativo verbale, che “(…) il signor __________ vive da solo. Il signor __________ ha trasferito il domicilio a __________ pagando una pigione mensile per maggiore comodità per quanto riguarda il diritto di visita dei figli (…)” (cfr. doc. 29A). La Cassa tuttavia, nella decisione su reclamo, ha affermato che che “(…) ora, come confermato dal competente Controllo abitanti, l’appartamento in oggetto è però da anni abitato (perlomeno, anche) da una coppia con due figli maggiorenni, ciò che non può portare l’Amministrazione ad interrogarsi in merito all’effettiva situazione e meglio alla costituzione da parte del signor __________ di una propria economia domestica (…)” (cfr. doc. 39 E). Da un controllo eseguito dal TCA sulla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino, è emerso effettivamente che __________ vive all’indirizzo indicato con una coppia e due figli. La ricorrente non ha preso posizione in merito a quest’affermazione formulata dalla Cassa, né nel ricorso, né nella replica che è susseguita. Questa Corte rileva anche che la ricorrente, nel reclamo del 21 febbraio 2018 e su domanda specifica della Cassa, ha chiaramente dichiarato che “(…) non ho mai affermato che il padre naturale dei miei due figli non ha mai trascorso la notte nell’appartamento in Via __________, __________ (…)” (cfr. doc. 38). Dal rapporto del 2 ottobre 2017 della Polizia, si evince, poi, che “(…) da parte di RI 1, a luglio 2017 è stato formalmente richiesto la posa dell’indicativo sulla casella postale a nome __________ / RI 1 (…)” (cfr. doc. 33 C, 33 D ). In effetti dalla documentazione fotografica allegata emerge che sulla targhetta vi è scritto “RI 1, __________.”(cfr. doc. 33 F). Al riguardo va evidenziato che il cognome __________ non compare unicamente sulla buca delle lettere, bensì anche sulla targhetta del campanello del palazzo e sull’indicazione di chi/cosa si trova ai vari piani dell’edificio (cfr. doc. 22B-22D). Se sulla buca delle lettere con l’aggiunta dell’iniziale del nome __________ (cfr. doc. 22C=33F), ossia __________, può agevolare la consegna della posta relativa al bambino, mal si comprende la posa della targhetta con, oltre al cognome della ricorrente, il cognome “__________” in particolare sulla targa del palazzo (cfr. doc. 22B). Il mese di luglio 2017 corrisponde, peraltro, al mese successivo alla nascita, il __________ 2017, di __________, secondogenita dell’insorgente e di __________ (cfr. doc. 32G; 29). Sorprende, quindi, che la richiesta della posa della targhetta abbia avuto luogo più di cinque anni dopo la nascita di __________ (__________2012) e un mese dopo la nascita della sorella, senza d’altronde domandare anche l’indicazione dell’iniziale di quest’ultima. In proposito giova rilevare che cinque mesi dopo il luglio 2017, e meglio a dicembre 2017, __________ ha ufficialmente notificato il suo arrivo a __________ in Via __________ (cfr. doc. 29C). In simili condizioni e tenuto conto, da un lato, che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.5.); e, dall’altro, - peraltro in modo decisivo - che l’assicurata e __________ hanno due figli in nati nel 2012, rispettivamente nel 2017, il TCA ritiene, tenuto conto, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.5. i.f.), delle numerose incongruenze che risultano dai documenti agli atti su dove __________ sia domiciliato e dalle indagini eseguite dalla Polizia al fine di determinarlo, e a lla luce di tutta la giurisprudenza appena menzionata (cfr. consid. 2.5.:  in particolare anche 8C_4/2018 del 13 febbraio 2018 e 42.2017.47 del 20 novembre 2017), che a giusta ragione la Cassa ha stabilito che __________ va considerato convivente dell’insorgente e che la loro convivenza è stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps (secondo cui la convivenza è considerata stabile se vi sono figli in comune; cfr. consid. 2.5.; STCA 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II-2013 N. 13 pag. 66 seg. e citata al consid. 2.4.). Ne discende che per poter decidere in merito alla richiesto di AFI/API formulata dalla ricorrente l’ amministrazione, facendo __________ parte dell’unità economica della ricorrente, necessita di avere accesso anche alle informazioni personali e finanziarie di quest’ultimo, le quali però non le sono state fornite, e nonostante i vari solleciti e la diffida del 1° dicembre 2017 (cfr. doc. 24), dapprima perché la ricorrente ha sostenuto che “(…) il mio partner __________ non intende firmare la procura allegata e volta a fornire informazioni sul suo conto (…)” (cfr. doc. 10) ed in seguito perché la ricorrente ha contestato la necessità di doverle fornire sostenendo di non convivere con __________, il quale non farebbe quindi in alcun modo parte della sua unità di riferimento. Di conseguenza, con il suo agire la ricorrente ha violato l’obbligo di collaborazione previsto dall’art. 21 Laps, mettendo la Cassa nella situazione di non poter emanare una decisione di merito decidendo solo sulla base degli atti. La Cassa era quindi autorizzata a non entrare in materia sulla domanda per l’ottenimento di assegni AFI/API formulata dalla ricorrente ai sensi degli artt. 43 LPGA e 14 cpv. 3 Reg.Laps (cfr. consid. 2.2.). 2.9.   Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo del 28 febbraio 2018 deve essere confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.39.2018.5

VF/sc

Lugano

13 agosto 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Vera Ferretti, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 aprile 2018 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 28 febbraio 2018 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari,6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto,in fatto

Ad ulteriore sostegno delle sue pretese ricorsuali la ricorrente ha prodotto la convenzione alimentare per il mantenimento di __________ firmata dai genitori il 28 giugno 2017, il contributo di mantenimento per __________ stabilito dall’ARP di __________ durante l’incontro del 9 dicembre 2013 e la decisione di accoglimento della prestazioni assistenziale chieste dalla ricorrente relativa al mese di febbraio 2018 (cfr. doc. B-D allegati a doc. I).

in diritto

Preliminarmente il TCA ricorda che è la data della decisione impugnata che delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti).

Il periodo da esaminare nel caso in questione va dal mese di novembre 2017, mese di sospensione degli assegni AFI/API, fino al 28 febbraio 2018, data della decisione su reclamo emessa dalla Cassa. Di conseguenza, il contratto di lavoro firmato il 1° maggio 2018 e prodotto dalla ricorrente il 14 maggio 2018 (cfr. doc. V+1), non è rilevante ai fini del presente giudizio.

Al riguardo anche STCA 42.2016.23 del 15 marzo 2017,

STCA 42.2016.19 del 14 dicembre 2016, STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016.

Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

"1L’unità di riferimento è costituita:

a)   dal titolare del diritto;

b)   dal coniuge o dal partner registrato;

c)   dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d)   dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e)   dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7"

L’art. 2a Reg.Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

"La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppureprocura gli stessi vantaggi di un matrimonio,a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

"2.2      Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no.

Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:

"(…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il

26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

"Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti(locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vediDTF5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 eDTF129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

In una sentenza 42.2010.13 del 19 agosto 2010 questa Corte ha altresì stabilito che è possibile ammettere una convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una comunione domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un rapporto di relazione.

In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

In una sentenza 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018 questa Corte

ha stabilito che andava tenuto conto nell’unità di riferimento di una persona, determinante per il calcolo dell’eventuale suo diritto a un assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia, anche del periodo in cui essa non conviveva stabilmente con il padre di due dei suoi tre figli, e quindi non aveva un’abitazione e neanche un’economia domestica in comune con lui.

Questo Tribunale ha infatti confermato che la Cassa haragione aveva stabilito cheil suo compagno anche per quel periodofosse da ritenere convivente della ricorrente, e che la convivenza fosse stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps, considerando da un lato cheai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, e dall’altro che i due avevano due figli in comune e che in seguito i due avevano contratto matrimonio.

Con riferimento in particolare alla determinazione di domicilio di una persona l’ Alta Corte in una sentenza 8C_4/2018 del 13 febbraio 2018 ha confermato il giudizio di questa Corte 42.2017.47 del 20 novembre 2017, nel quale il TCA ha ritenuto che l’Ufficio di sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha ragione aveva rifiutato le prestazioni assistenziali al ricorrente considerando che quest’ultimo non aveva il proprio domicilio assistenziale nel comune in questione ai sensi degli art. 5 cpv. 1, 10 Las e 4 cpv. 1 LAS. In effetti, pur avendo trasferito lì il proprio domicilio, dalla documentazione agli atti e dalle indagini eseguite dalla Polizia, risultava che l’insorgente si trovava molto spesso ( e li avvenivano quasi tutti i suoi prelevamenti) presso l’indirizzo in un altro comune dove abitava prima di trasferirsi convivendo con un’altra persona, oltre al fatto che la Polizia sospettava che egli avesse un'altra abitazione in Italia visto che risultava avere contatti con sua figlia risiedente lì.

Il TFA (poi diventato Tribunale Federale) ha ricordato questi principi in una sentenza C 49/00 del 15 gennaio 2001, pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente al criterio della probabilità preponderanteil giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.

"F.5 Comunità di abitazione e vita di tipo familiare

F.5.1 Principi

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

Con scritto del 20 luglio 2017 la Cassa, dopo essere venuta a conoscenza del fatto che Luca Sirsi è il padre naturale non solo di Ryan ma anche di Allyson Sirsi, ha invitato la ricorrente a definire meglio la sua situazione familiare (cfr. doc. 7).

Con e-mail del 24 luglio 2017 la ricorrente ha definito instabile la sua relazione con __________ (cfr. doc. 8).

Con scritto del 26 luglio 2017 la Cassa ha comunicato alla ricorrente che avrebbe sospeso il versamento degli assegni AFI/API, in considerazione del fatto che, se la ricorrente convive con il padre dei suoi figli, allora anche lui dev’essere preso in conto nella sua unità di riferimento economica (cfr. doc. 9).

Con e-mail di risposta del 28 luglio 2017 la ricorrente ha dichiarato che“(…) il mio partner __________ non intende firmare la procura allegata volta a fornire informazione sul suo conto (…)”(cfr. doc. 10).

Il 31 luglio 2017 la Cassa ha chiesto alla Polizia comunale di __________, di“(…) volerci fornire le informazioni necessarie, raccolte tramite dei controlli –per esigenze della nostra Cassa ci necessitano dei controlli giornalieri e notturni, tramite appostamenti; la signora RI 1 e il signor __________ non devono essere a conoscenza dei controlli in atto(…)”(cfr. doc. 13).

Il 2 ottobre 2017 la Polizia Città di __________, dopo aver effettato i controlli richiesti dalla Cassa, le ha trasmesso un rapporto, dal quale si evince in particolare che:

Allegati al rapporto si trova della documentazione fotografica (e, più specificatamente, del campanello, delle etichette appese nell’ascensore e della buca lettere dell’abitazione dell’appartamento dove vive la ricorrente), e gli estratti dell’Ufficio abitanti di __________ concernenti la situazione della ricorrente e dei suoi genitori __________ e __________ (cfr. doc. 33E- 33L).

La Cassa, sulla base in particolare delle informazioni sopracitate, ha così chiesto alla ricorrente, con scritto del 14 novembre 2017, di produrre la documentazione personale ed economica di __________ alfine di ricalcolare correttamente le prestazioni modificando l’unità di riferimento e le ha comunicato anche che, in attesa di quanto richiesto, ha sospeso il versamento dell’assegno integrativo (cfr. doc. 24).

Il 12 gennaio il Dr. __________ ha trasmesso alla Cassa, tramite e-mail, anche una dichiarazione dei genitori della ricorrente, __________ e __________, dal seguente tenore:

Con scritto del 17 gennaio 2018, l’amministrazione ha chiesto all’allora ancora patrocinatore della ricorrente di determinarsi sui seguenti punti:

Il 19 gennaio 2018 la Cassa ha inviato uno scritto alla Polizia comunale di __________ con la seguente richiesta:

Dal Rapporto di constatazione di data 2 ottobre 2017 rileviamo:

Il 5 febbraio 2018 il Dr. __________ ha risposto ai quesiti posti dall’amministrazione nello scritto sopracitato del 17 gennaio 2017, affermando segnatamente che“(…) si accusa ricezione della richiesta di precisazioni datata 17 gennaio 2018, richiesta girata alla Signora RI 1 che per quanto la riguarda, si riserva di rispondere personalmente (…)”.

Inoltre egli ha nuovamente ribadito che la ricorrente non convive con __________ (cfr. doc. 34).

Con e-mail del 12 febbraio 2018 il patrocinatore legale ha poi comunicato che la ricorrente, a causa di motivi medici, non era in grado di dire quando avrebbe potuto rispondere ai quesiti posti dalla Cassa (cfr. doc. 35).

Con decisione del 20 febbraio 2018 la Cassa ha così comunicato alla ricorrente la sua decisione di non entrata in materia sulla pratica AFI/API a decorrere dal 1° novembre 2017 (cfr. 36, 36 A).

Con decisione su reclamo del 28 febbraio 2018 la Cassa ha respinto l’opposizione riconfermando integralmente il contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. 39).

Con decisione del 1° marzo 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha accolto la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata dalla ricorrente considerando come unità di riferimento economica solo lei e i suoi due figli.

L’USSI in seguito, interrogato in merito dalla Cassa, e come si evince dalla risposta di quest’ultima del 30 aprile 2018, ha affermato che “(…)dopo aver preso conoscenza recentemente della decisione su reclamo dell’AFI/API del 28 febbraio 2018, alla luce degli elementi esposti, rivaluteremo la nostra decisione a partire dal 1. maggio 2018 (…)”(cfr. doc. III).

L’allora patrocinatore legale della ricorrente ha in particolare affermato, nello scritto del 5 febbraio 2018, che:

L’amministrazione, dal canto suo, sostiene invece che“(…)

visto quanto precede, tenuto conto in particolare della citata constatazione di Polizia e del fatto che la reclamante ed il signor __________ hanno due figli in comune, la Cassa ritiene anzitutto che i medesimi vadano considerati facenti parte della medesima unità di riferimento e meglio ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps (…)”.

Chiamato a pronunciarsi in merito all’esistenza di unaconvivenza è stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps, il TCA rileva innanzitutto che la ricorrente e __________ hanno due figli, __________, nato il __________ 2012 e __________, nata il __________ 2017.

La ricorrente vive con i suoi due figli in un appartamento di 3 locali e mezzo in Via __________, a __________ (cfr. doc. D - H; confermato anche dal sistema informativo relativo allabanca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

Dagli atti emerge invece che __________ è stato domiciliato in Via __________ a __________ fino al 14 dicembre 2017, e poi si è traferito in Via __________ a __________ (cfr. doc. 29 C; confermato anche dalsistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

Per quanto concerne il vecchio domicilio di __________ a __________ dagli atti emerge quanto segue.

La Polizia, incaricata dalla Cassa di svolgere delle indagini dalla Cassa (cfr. doc. 13), a questo proposito ha dichiarato, dapprima nel suo rapporto del 2 ottobre 2017 che “(…)verifiche esperite pure con la Polizia intercomunale del __________, hanno dimostrato come __________ abbia fornito un indirizzo di comodo senzaaverne mai usufruito (…)”(cfr,. doc. 33C, 33D)ed in seguito, nel complemento di rapporto del 30 gennaio 2018, ha precisato che le verifiche eseguite sono consistite in“(…) informazioni percepite telefonicamente dai colleghi, a seguito di nostra richiesta di verifica con indicazioni sulla natura dei controlli. Gli accertamenti in oggetto dimostravano come la persona “ospitante” di __________, abbia confermato di aver visto quest’ultimo, in un apio di occasioni, ma che __________ di fatto non risiedeva all’indirizzo di domicilio annunciato (…)”.(cfr. doc. 33, 33A).

Questa Corte, in merito a quest’aspetto, non ha alcun motivo di dubitare di quanto emerso a seguito delle indagini effettuate e quindi dichiarato dalla Polizia.

La Polizia ha inoltre allegato al suo rapporto del 2 ottobre 2017 le fotografie dei veicoli targati __________ e __________ intestati a __________ parcheggiati nell’appartamento dove vive RI 1 nell’autorimessa nello spazio adibito all’appartamento della ricorrente.

La ricorrente, interrogata in merito dalla Cassa, ha, nel reclamo del 21 febbraio 2018, affermato che gli stessi“ (…) sono presenti, per necessità, nel mio garage in quanto ad agosto 2017 l’appartamento domicilio di __________ di Via __________ a __________, al momento non ne disponeva (…)”(cfr. doc. 38; sottolineatura della redattrice).

Il TCA, su questo aspetto, concorda con quanto già rilevato dalla Cassa nella sua decisione su reclamo (cfr. doc. 39), ovvero che, se anche corrisponde al vero che i due veicoli si trovassero lì perché il nuovo appartamento di __________ non disponeva di parcheggi, questo non spiega in alcun modo perché si trovassero lì già da prima del suo trasferimento, visto che __________ si è trasferito a __________ solo il 15 dicembre 2017, mentre le fotografie risalgono al periodo di indagini condotto dalla Polizia, che va, come si evince dagli atti, da agosto a settembre 2017 (cfr. doc. 23 A). In effetti è quanto meno sorprendente il fatto che la ricorrente abbia precisato che l’appartamento sito a __________ non aveva disponeva di parcheggi e indicato come data agosto 2017.

È vero che la ricorrente, su richiesta della Cassa di indicare quando __________ accompagnava il figlio __________ a scuola nel periodo precedente il trasferimento del domicilio a __________ ha risposto“(…) nel periodo precedente al trasferimento di __________ dal suo domicilio di __________ a __________ mio figlio __________ è stato accompagnato a scuola dai miei genitori. Solo quando erano assenti è stato accompagnato a scuola da suo padre (…)”e, in merito agli orari e alla frequenza, che“(…) con frequenza di 4/5 volte al mese e gli orari erano quelli dell’entrata a scuola alle ore 8.30 del mattino (…)”(cfr. doc. 31, 31A; 38).

Tuttavia, dagli atti si evince che la Polizia ha interrogato anche il custode del palazzo dove vive la ricorrente.

La Cassa, nella decisione qui impugnata, a questo proposito ha affermato che“non è possibile ignorare (…) le dichiarazioni del custode dello stabile, il quale non risulta avere nessun motivo di riferire il falso ad agenti della Polizia (e d’altra parte nemmeno poteva ipotizzare quale risposta sarebbe andata a vantaggio o a svantaggio della coppia). Questi non pare avere mostrato dubbi quando si pronunciava sulla lunga convivenza, sul fatto che il signor __________ si occupa di accompagnare il figlio a scuola dell’infanzia oppure riguardo alla partenza della coppia in vacanza con i rispettivi figli lasciandogli della cantina per riparazioni (…)”(cfr. doc. 39D).

Dal rapporto del 2 ottobre 2017 rilasciato dalla Polizia in effetti emerge che“(…) __________ si occupa secondo le informazioni fornite dal custode di accompagnare giornalmente il figlio maggiore __________, nel tragitto casa/scuola presso la vicina scuola dell’infanzia (…)”(cfr. doc. 33C, 33D) e nel complemento di rapporto del 30 gennaio 2018 che“(…) il fatto che una persona di fiducia (dipendente della Città), impiegato presso gli stabili abbia fornito una dettagliata versione di movimenti dei due conviventi, poco appare pure come paventata impressione (…)”(cfr. doc. 33).

Questa Corte anche per quanto concerne questo aspetto non ha motivo di dubitare di quanto rilevato dalla Polizia e della dichiarazione di un terzo che è estraneo alla vicenda.

Inoltre va rilevato che, se la ricorrente da una parte sostiene che quando __________ abitava a __________ erano i suoi genitori ad accompagnare __________ a scuola mentre il padre lo faceva solo quando loro non potevano, questo non emerge dalla loro dichiarazione del 12 gennaio 2018 nella quale gli stessi, riferendosi al periodo prima di trasferirsi a __________ quando abitavano ancora con la ricorrente e i suoi figli, e quindi quando __________ abitava ancora a __________, si sono limitati ad affermare che“(…) il signor __________ ha frequentato la nostra abitazione per rendere visita e accompagnare suo figlio __________ a scuola senza mai soggiornarvi (…)”(cfr. doc. 30, 30A, 30B).

Per quanto concerne invece il nuovo domicilio di __________, sito in Via __________, via contigua a Via __________, a __________ dagli atti si evince quanto segue.

Come visto, l’allora rappresentante legale della ricorrente, quando si è recato negli Uffici della Cassa ha dichiarato, come si evince dal relativo verbale, che “(…)il signor __________ vive da solo. Il signor __________ ha trasferito il domicilio a __________ pagando una pigione mensile per maggiore comodità per quanto riguarda il diritto di visita dei figli (…)”(cfr. doc. 29A).

La Cassa tuttavia, nella decisione su reclamo, ha affermato che che“(…) ora, come confermato dal competente Controllo abitanti, l’appartamento in oggetto è però da anni abitato (perlomeno, anche) da una coppia con due figli maggiorenni, ciò che non può portare l’Amministrazione ad interrogarsi in merito all’effettiva situazione e meglio alla costituzione da parte del signor __________ di una propria economia domestica (…)” (cfr. doc. 39 E).

Da un controllo eseguito dal TCA sullabanca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino, è emerso effettivamente che __________ vive all’indirizzo indicato con una coppia e due figli.

La ricorrente non ha preso posizione in merito a quest’affermazione formulata dalla Cassa, né nel ricorso, né nella replica che è susseguita.

Questa Corte rileva anche che la ricorrente, nel reclamo del 21 febbraio 2018 e su domanda specifica della Cassa, ha chiaramente dichiarato che“(…)non ho mai affermato che il padre naturale dei miei due figli non ha mai trascorso la notte nell’appartamento in Via __________, __________ (…)”(cfr. doc. 38).

Dal rapporto del 2 ottobre 2017 della Polizia, si evince, poi, che“(…) da parte di RI 1, a luglio 2017 è stato formalmente richiesto la posa dell’indicativo sulla casella postale a nome __________ / RI 1 (…)”(cfr. doc. 33 C, 33 D).In effetti dalla documentazione fotografica allegata emerge che sulla targhetta vi è scritto “RI 1, __________.”(cfr. doc. 33 F).

Ne discende che per poter decidere in merito alla richiesto di AFI/API formulata dalla ricorrente l’ amministrazione, facendo __________ parte dell’unità economica della ricorrente, necessita di avere accesso anche alle informazioni personali e finanziarie di quest’ultimo, le quali però non le sono state fornite, e nonostante i vari solleciti e la diffida del 1° dicembre 2017 (cfr. doc. 24), dapprima perché la ricorrente ha sostenuto che“(…) il mio partner __________ non intende firmare la procura allegata e volta a fornire informazioni sul suo conto (…)”(cfr. doc. 10) ed in seguito perché la ricorrente ha contestato la necessità di doverle fornire sostenendo di non convivere con __________, il quale non farebbe quindi in alcun modo parte della sua unità di riferimento.

Di conseguenza, con il suo agire la ricorrente ha violato l’obbligo di collaborazione previsto dall’art. 21 Laps, mettendo la Cassa nella situazione di non poter emanare una decisione di merito decidendo solo sulla base degli atti.

La Cassa era quindi autorizzata a non entrare in materia sulla domanda per l’ottenimento di assegni AFI/API formulata dalla ricorrente ai sensi degli artt. 43 LPGA e 14 cpv. 3 Reg.Laps (cfr. consid. 2.2.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti